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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 5900/2018
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti VIVERITO Parte_1
PALMIRO e CELLARO ANNA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUARICCI Controparte_1
RICCARDO LEO resistente e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_2 terzo chiamato
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver prestato attività lavorativa a tempo pieno in regime di subordinazione dal 28.11.2016 al 31.01.2018 alle dipendenze della ditta con qualifica di CP_1 commesso, V livello del CCNL commercio e terziario;
di essersi occupato delle seguenti mansioni: allestire e riordinare gli scaffali, togliere dall'imballaggio le merci ordinate applicandovi i relativi prezzi e codici a barre, assortire i prodotti mancanti disponendoli sugli scaffali di vendita, informare ed assistere la clientela negli acquisti;
di aver lavorato senza formale contratto di lavoro dal 28.11.2016 all'01.02.2017 e dal 20.07.2017 al 05.09.2017; di essere stato formalmente assicurato come tirocinante nel periodo dal 02.02.2017 al 19.07.2017; di essere stato assunto e retribuito con contratto di lavoro a part-time dal 06.09.2017 al 31.01.2018; di aver prestato l'attività lavorativa nei seguenti giorni e presso due diverse sedi: il lunedì presso il centro commerciale e da martedì a CP_3 sabato in via Argiro, n. 133, in Bari: di aver osservato i seguenti orari: dalle h 09.00 alle h 13.00 e dalle h 16.00 alle h 21.00 per n. 9 ore di effettivo lavoro giornaliero;
di aver percepito la retribuzione mensile di € 500,00 per i periodi di carenza di contratto lavorativo e le somme riportate in busta-paga nei restanti periodi e di non aver percepito la 13° e 14° mensilità spettanti, lo straordinario ed il Tfr;
di non aver goduto delle ferie e dei permessi maturati;
deducendo la nullità ed inefficacia del contratto di stage e di quello a part-time formalmente convenuti;
affermandosi, di conseguenza, la parte ricorrente, creditore della complessiva somma di € 27.485,35 come da conteggi prodotti, agiva in giudizio per il riconoscimento del rapporto lavorativo secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso, per la declaratoria di inefficacia e di nullità dei contratti di stage ed a part-time convenuti e per la condanna della parte resistente al pagamento della somma dettagliatamente calcolata oltre accessori di legge, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Pag. 2 di 11 Si costituiva la ditta resistente per eccepire la nullità del ricorso per indeterminatezza delle domande e dei conteggi prodotti, risultando errati i dati utilizzati per la quantificazione dei crediti vantati, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, avendo, il ricorrente, svolto un primo periodo di tirocinio finalizzato alla formazione e un secondo periodo lavorativo come da regolare contratto lavorativo a tempo parziale prodotto, non trovando applicazione il CCNL invocato per mancata iscrizione alle OO.SS. firmatarie. Rappresentava, inoltre, la sussistenza di un
contro
-credito di € 2.300,00 per aver il ricorrente prelevato merce dal negozio ed omesso il pagamento del corrispettivo. Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse in ricorso per infondatezza e l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata di condanna del ricorrente al pagamento della somma di e 2.300,00, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La parte ricorrente depositava memoria di risposta alla domanda riconvenzionale spiegata dalla ditta resistente per contestare la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte resistente, affermando di non aver mai acquistato capi di abbigliamento. Domandava, di conseguenza, il rigetto della domanda riconvenzionale.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio con l' il CP_2 quale, costituendosi, domandava la condanna della parte datoriale al versamento degli oneri contributivi differenziali spettanti in caso di accoglimento delle domande promosse dal ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale legale, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Pag. 3 di 11
1. Sull'eccezione di nullità del promosso ricorso
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso sollevata dalla parte resistente per indeterminatezza e genericità delle domande e dei conteggi prodotti, ritenendo errati i dati utilizzati per la quantificazione dei crediti vantati.
A ben veder, infatti, in ricorso risultano adeguatamente indicati: i periodi lavorativi, le mansioni svolte, gli orari ed i turni osservati e le sedi di lavoro.
Ed ancora: dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare.
Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
Pag. 4 di 11
2. Sulla distribuzione degli oneri di allegazione e prova tra le parti nel presente giudizio
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori e di allegazione tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore2.
Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per
Pag. 5 di 11 suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto3.
Ed ancora, spetta sempre al lavoratore l'onere di provare che le somme realmente percepite sono inferiori a quelle riportate sulle buste-paga sottoscritte4.
2.1. Orbene, alla luce delle allegazioni e produzioni della parte ricorrente nonché in forza delle risultanze istruttorie deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente per mezzo della documentazione prodotta e delle prove testimoniali raccolte.
La parte ricorrente, infatti, ha prodotto il contratto individuale di lavoro a tempo parziale e determinato e le buste-paga in suo possesso, da cui inferie agevolmente le seguenti circostanze:
1) assunzione del ricorrente a tempo determinato e parziale da parte della resistente a decorrere dal 06.09.2017 sino al 31.01.2018; CP_4 3 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.09.2014, n. 19299 così massimata: “Una di liquidazione forfettaria del lavoro straordinario è ammissibile laddove per le modalità di svolgimento del lavoro (nella specie, attività di giornalista) risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte, vi sia una difficoltà per la parte datoriale, di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente;
nella descritta prospettiva, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione, ha diritto per
l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso, l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi.”.
Pag. 6 di 11 2) qualifica e mansioni di commesso con inquadramento nel 5° livello;
3) il CCNL Commercio Terziario applicato dalla ditta resistente;
4) la retribuzione spettante5.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, occorre ritenere ampiamente provate per il periodo di vigenza del contratto individuale di lavoro le seguenti circostanze dedotte nell'atto introduttivo:
▪ la data di inizio e fine del rapporto lavorativo contrattualizzato;
▪ la qualifica di assunzione;
▪ l'inquadramento e le mansioni affidate alla parte ricorrente;
▪ la retribuzione mensile spettante durante il periodo di lavoro contrattualizzato6.
3. Le questioni controverse
Nel presente giudizio è stato rivendicato un diverso impegno lavorativo del ricorrente sia per quel che riguarda l'intero periodo di lavoro che un differente impegno orario giornaliero rispetto a quanto convenuto prima con il contratto di tirocinio formativo che successivamente con il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato.
3.1. Ebbene, le testimonianze raccolte nel corso del giudizio hanno confermato quanto rappresentato dalla parte ricorrente in ricorso sull'effettiva modalità di esecuzione del rapporto lavorativo in esame. 5 Cfr. in all.ti di parte ricorrente.
Pag. 7 di 11 In concreto deve ritenersi adeguatamente provato che il rapporto lavorativo subordinato intercorso tra le parti, sebbene contrattualizzato per un breve periodo, sia durato continuativamente dal 28.11.2016 al 31.01.2018 alle dipendenze della ditta e CP_1 che il ricorrente abbia svolto mansioni di commesso, V livello del
CCNL commercio e terziario, secondo quanto riportato nel contratto prodotto, ed osservato i seguenti turni ed orari in due diverse sedi lavorative: il lunedì presso il centro commerciale e da CP_3 martedì a sabato in via Argiro, n. 133, in Bari, dalle h 09.00 alle h
13.00 e dalle h 16.00 alle h 21.00 per n. 9 ore di effettivo lavoro giornaliero.
A dare conforto a tali assunti sono state, in particolare, le testimonianze rese da e che si Testimone_1 Testimone_2 reputano particolarmente attendibili per conoscenza diretta dei fatti di causa, avendo il primo teste intrattenuto rapporti commerciali diretti con la resistente negli stessi periodi di causa ed avuto continue CP_4 interlocuzioni telefoniche con il ricorrente proprio per la gestione di tale rapporto. Mentre il secondo teste appena sopra indicato ha dichiarato di aver visto il ricorrente lavorare per la ditta resistente sia presso il entro commerciale che presso l'altro negozio di CP_3
Bari in via Argiro, in questo caso sia di mattina che di pomeriggio.
Del tutto lacunosa, invece, è risultata la testimonianza resa dal teste per conoscenza solo parziale dei fatti di causa. Testimone_3
Inattendibile, invece, deve ritenersi la testimonianza resa da Tes_4
trattandosi della sorella e collaboratrice del titolare della
[...] ditta resistente nonché precedente titolare, fino al 2015, dell'attività commerciale, secondo quanto dichiarato dallo stesso teste.
Tali emergenze processuali corroborano, confortandoli, gli assunti di parte ricorrente.
Pag. 8 di 11 Si consideri, infatti, che il contratto di tirocinio formalmente convenuto dalle parti è risultato privo di causa, avendo il ricorrente avuto formazione specifica nello stesso settore del commercio già in epoca precedente all'instaurazione del rapporto con la ditta resistente, dal 19.10.2015 al 18.04.2016, come dimostrato dal
Progetto formativo individuale del 15.10.2015 prodotto e dalla testimonianza di . Testimone_5
3.2. Ne consegue l'accoglimento delle domande azionate dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio.
Ciò posto, per quel che riguarda la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per la particolare attività di lavoro subordinato prestata nell'interesse della parte resistente secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso, risultando difformi i conteggi operati dal
CTU alle somme richieste dalla parte ricorrente, ritenute maggiormente attendibili le somme ricostruite in perizia secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 23.922,82 a titolo di emolumenti retributivi omessi e Tfr maturato e non corrisposto oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al versamento all' nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi nei CP_2 limiti della prescrizione eventualmente maturata.
4. La domanda riconvenzionale
Pag. 9 di 11 Destituita di ogni fondamento probatorio deve ritenersi la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte resistente risultando omessa la prova della registrazione contabile e fiscale dei presunti acquisiti di capi d'abbigliamento da parte del ricorrente.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto lavorativo subordinato full-time dal 28.11.2016 al 31.01.2018
e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 23.922,82 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al versamento all' CP_2 nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi nei limiti della prescrizione eventualmente maturata;
Pag. 10 di 11 - rigetta per infondatezza la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente;
- compensa per 1/7 le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 2.309,14 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,11/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: ”In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). “. 4 Cfr. Cass. 26.09.2008, n. 24186 così massimata: “Spetta al lavoratore dimostrare che le somme percepite a titolo di retribuzione sono inferiori a quelle indicate nelle buste paga;
infatti, se è vero che i prospetti sottoscritti dal dipendente non costituiscono quietanza in ordine al pagamento delle somme di denaro in essi indicati, allo stesso tempo non implicano automaticamente la non veridicità degli importi menzionati. Di conseguenza, grava sul lavoratore, e non sul datore, l'onere di provare la non corrispondenza dei due importi.”. 6 Cfr. in all.ti di parte ricorrente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 5900/2018
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti VIVERITO Parte_1
PALMIRO e CELLARO ANNA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUARICCI Controparte_1
RICCARDO LEO resistente e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_2 terzo chiamato
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver prestato attività lavorativa a tempo pieno in regime di subordinazione dal 28.11.2016 al 31.01.2018 alle dipendenze della ditta con qualifica di CP_1 commesso, V livello del CCNL commercio e terziario;
di essersi occupato delle seguenti mansioni: allestire e riordinare gli scaffali, togliere dall'imballaggio le merci ordinate applicandovi i relativi prezzi e codici a barre, assortire i prodotti mancanti disponendoli sugli scaffali di vendita, informare ed assistere la clientela negli acquisti;
di aver lavorato senza formale contratto di lavoro dal 28.11.2016 all'01.02.2017 e dal 20.07.2017 al 05.09.2017; di essere stato formalmente assicurato come tirocinante nel periodo dal 02.02.2017 al 19.07.2017; di essere stato assunto e retribuito con contratto di lavoro a part-time dal 06.09.2017 al 31.01.2018; di aver prestato l'attività lavorativa nei seguenti giorni e presso due diverse sedi: il lunedì presso il centro commerciale e da martedì a CP_3 sabato in via Argiro, n. 133, in Bari: di aver osservato i seguenti orari: dalle h 09.00 alle h 13.00 e dalle h 16.00 alle h 21.00 per n. 9 ore di effettivo lavoro giornaliero;
di aver percepito la retribuzione mensile di € 500,00 per i periodi di carenza di contratto lavorativo e le somme riportate in busta-paga nei restanti periodi e di non aver percepito la 13° e 14° mensilità spettanti, lo straordinario ed il Tfr;
di non aver goduto delle ferie e dei permessi maturati;
deducendo la nullità ed inefficacia del contratto di stage e di quello a part-time formalmente convenuti;
affermandosi, di conseguenza, la parte ricorrente, creditore della complessiva somma di € 27.485,35 come da conteggi prodotti, agiva in giudizio per il riconoscimento del rapporto lavorativo secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso, per la declaratoria di inefficacia e di nullità dei contratti di stage ed a part-time convenuti e per la condanna della parte resistente al pagamento della somma dettagliatamente calcolata oltre accessori di legge, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Pag. 2 di 11 Si costituiva la ditta resistente per eccepire la nullità del ricorso per indeterminatezza delle domande e dei conteggi prodotti, risultando errati i dati utilizzati per la quantificazione dei crediti vantati, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, avendo, il ricorrente, svolto un primo periodo di tirocinio finalizzato alla formazione e un secondo periodo lavorativo come da regolare contratto lavorativo a tempo parziale prodotto, non trovando applicazione il CCNL invocato per mancata iscrizione alle OO.SS. firmatarie. Rappresentava, inoltre, la sussistenza di un
contro
-credito di € 2.300,00 per aver il ricorrente prelevato merce dal negozio ed omesso il pagamento del corrispettivo. Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse in ricorso per infondatezza e l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata di condanna del ricorrente al pagamento della somma di e 2.300,00, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La parte ricorrente depositava memoria di risposta alla domanda riconvenzionale spiegata dalla ditta resistente per contestare la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte resistente, affermando di non aver mai acquistato capi di abbigliamento. Domandava, di conseguenza, il rigetto della domanda riconvenzionale.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio con l' il CP_2 quale, costituendosi, domandava la condanna della parte datoriale al versamento degli oneri contributivi differenziali spettanti in caso di accoglimento delle domande promosse dal ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale legale, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
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1. Sull'eccezione di nullità del promosso ricorso
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso sollevata dalla parte resistente per indeterminatezza e genericità delle domande e dei conteggi prodotti, ritenendo errati i dati utilizzati per la quantificazione dei crediti vantati.
A ben veder, infatti, in ricorso risultano adeguatamente indicati: i periodi lavorativi, le mansioni svolte, gli orari ed i turni osservati e le sedi di lavoro.
Ed ancora: dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare.
Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
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2. Sulla distribuzione degli oneri di allegazione e prova tra le parti nel presente giudizio
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori e di allegazione tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore2.
Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per
Pag. 5 di 11 suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto3.
Ed ancora, spetta sempre al lavoratore l'onere di provare che le somme realmente percepite sono inferiori a quelle riportate sulle buste-paga sottoscritte4.
2.1. Orbene, alla luce delle allegazioni e produzioni della parte ricorrente nonché in forza delle risultanze istruttorie deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente per mezzo della documentazione prodotta e delle prove testimoniali raccolte.
La parte ricorrente, infatti, ha prodotto il contratto individuale di lavoro a tempo parziale e determinato e le buste-paga in suo possesso, da cui inferie agevolmente le seguenti circostanze:
1) assunzione del ricorrente a tempo determinato e parziale da parte della resistente a decorrere dal 06.09.2017 sino al 31.01.2018; CP_4 3 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.09.2014, n. 19299 così massimata: “Una di liquidazione forfettaria del lavoro straordinario è ammissibile laddove per le modalità di svolgimento del lavoro (nella specie, attività di giornalista) risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte, vi sia una difficoltà per la parte datoriale, di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente;
nella descritta prospettiva, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione, ha diritto per
l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso, l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi.”.
Pag. 6 di 11 2) qualifica e mansioni di commesso con inquadramento nel 5° livello;
3) il CCNL Commercio Terziario applicato dalla ditta resistente;
4) la retribuzione spettante5.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, occorre ritenere ampiamente provate per il periodo di vigenza del contratto individuale di lavoro le seguenti circostanze dedotte nell'atto introduttivo:
▪ la data di inizio e fine del rapporto lavorativo contrattualizzato;
▪ la qualifica di assunzione;
▪ l'inquadramento e le mansioni affidate alla parte ricorrente;
▪ la retribuzione mensile spettante durante il periodo di lavoro contrattualizzato6.
3. Le questioni controverse
Nel presente giudizio è stato rivendicato un diverso impegno lavorativo del ricorrente sia per quel che riguarda l'intero periodo di lavoro che un differente impegno orario giornaliero rispetto a quanto convenuto prima con il contratto di tirocinio formativo che successivamente con il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato.
3.1. Ebbene, le testimonianze raccolte nel corso del giudizio hanno confermato quanto rappresentato dalla parte ricorrente in ricorso sull'effettiva modalità di esecuzione del rapporto lavorativo in esame. 5 Cfr. in all.ti di parte ricorrente.
Pag. 7 di 11 In concreto deve ritenersi adeguatamente provato che il rapporto lavorativo subordinato intercorso tra le parti, sebbene contrattualizzato per un breve periodo, sia durato continuativamente dal 28.11.2016 al 31.01.2018 alle dipendenze della ditta e CP_1 che il ricorrente abbia svolto mansioni di commesso, V livello del
CCNL commercio e terziario, secondo quanto riportato nel contratto prodotto, ed osservato i seguenti turni ed orari in due diverse sedi lavorative: il lunedì presso il centro commerciale e da CP_3 martedì a sabato in via Argiro, n. 133, in Bari, dalle h 09.00 alle h
13.00 e dalle h 16.00 alle h 21.00 per n. 9 ore di effettivo lavoro giornaliero.
A dare conforto a tali assunti sono state, in particolare, le testimonianze rese da e che si Testimone_1 Testimone_2 reputano particolarmente attendibili per conoscenza diretta dei fatti di causa, avendo il primo teste intrattenuto rapporti commerciali diretti con la resistente negli stessi periodi di causa ed avuto continue CP_4 interlocuzioni telefoniche con il ricorrente proprio per la gestione di tale rapporto. Mentre il secondo teste appena sopra indicato ha dichiarato di aver visto il ricorrente lavorare per la ditta resistente sia presso il entro commerciale che presso l'altro negozio di CP_3
Bari in via Argiro, in questo caso sia di mattina che di pomeriggio.
Del tutto lacunosa, invece, è risultata la testimonianza resa dal teste per conoscenza solo parziale dei fatti di causa. Testimone_3
Inattendibile, invece, deve ritenersi la testimonianza resa da Tes_4
trattandosi della sorella e collaboratrice del titolare della
[...] ditta resistente nonché precedente titolare, fino al 2015, dell'attività commerciale, secondo quanto dichiarato dallo stesso teste.
Tali emergenze processuali corroborano, confortandoli, gli assunti di parte ricorrente.
Pag. 8 di 11 Si consideri, infatti, che il contratto di tirocinio formalmente convenuto dalle parti è risultato privo di causa, avendo il ricorrente avuto formazione specifica nello stesso settore del commercio già in epoca precedente all'instaurazione del rapporto con la ditta resistente, dal 19.10.2015 al 18.04.2016, come dimostrato dal
Progetto formativo individuale del 15.10.2015 prodotto e dalla testimonianza di . Testimone_5
3.2. Ne consegue l'accoglimento delle domande azionate dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio.
Ciò posto, per quel che riguarda la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per la particolare attività di lavoro subordinato prestata nell'interesse della parte resistente secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso, risultando difformi i conteggi operati dal
CTU alle somme richieste dalla parte ricorrente, ritenute maggiormente attendibili le somme ricostruite in perizia secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 23.922,82 a titolo di emolumenti retributivi omessi e Tfr maturato e non corrisposto oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al versamento all' nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi nei CP_2 limiti della prescrizione eventualmente maturata.
4. La domanda riconvenzionale
Pag. 9 di 11 Destituita di ogni fondamento probatorio deve ritenersi la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte resistente risultando omessa la prova della registrazione contabile e fiscale dei presunti acquisiti di capi d'abbigliamento da parte del ricorrente.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto lavorativo subordinato full-time dal 28.11.2016 al 31.01.2018
e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 23.922,82 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al versamento all' CP_2 nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi nei limiti della prescrizione eventualmente maturata;
Pag. 10 di 11 - rigetta per infondatezza la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente;
- compensa per 1/7 le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 2.309,14 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,11/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: ”In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). “. 4 Cfr. Cass. 26.09.2008, n. 24186 così massimata: “Spetta al lavoratore dimostrare che le somme percepite a titolo di retribuzione sono inferiori a quelle indicate nelle buste paga;
infatti, se è vero che i prospetti sottoscritti dal dipendente non costituiscono quietanza in ordine al pagamento delle somme di denaro in essi indicati, allo stesso tempo non implicano automaticamente la non veridicità degli importi menzionati. Di conseguenza, grava sul lavoratore, e non sul datore, l'onere di provare la non corrispondenza dei due importi.”. 6 Cfr. in all.ti di parte ricorrente.