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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12153 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12277/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 12277 r.g. 2022, avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di illegittimità, e conseguente annullamento, della sanzione disciplinare di 4 ore di multa con condanna al pagamento della trattenuta di 4 ore già effettuata, azionata da (Avv.ti Silvia Conti e Carlo de Marchis Gomez) nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Giampiero Proia Controparte_1
e AU ET); rilevato che l'addebito contestato (cfr. all. 5 del fascicolo di parte convenuta) fa riferimento alla specifica circostanza che ,” il giorno 15/12/2020, tra le ore 8.40 e le ore 9.00 ha stazionato all'ingresso dello stabilimento/entrata spogliatoi, intrattenendosi con il collega Sig. senza rispettare il dovuto distanziamento sociale e Per_1 Parte_2
l'obbligo di indossare la mascherina. Tale comportamento, già contestatole verbalmente in precedenza, viola le disposizioni nazionali e aziendali in materia di prevenzione dal rischio contagio Covid-19 mettendo a rischio la salute anche degli altri colleghi di lavoro”;
rilevato che detta contestazione risulta pienamente dimostrato all'esito del giudizio atteso che due dei testi escussi hanno confermato pienamente le circostanze dedotte, e che l'altro teste escusso pur dichiarando di averli visti a distanza di gran lunga superiore ha poi dichiarato che è rientrato nel supermercato prima che la ricorrente e l'altro collega si separassero;
rilevato quindi che le testimonianze risultano convergenti e non inficiate dal contenuto della terza deposizione, tale da ritenere pienamente dimostrato il fatto posto a fondamento della sanzione impugnata;
rilevato che nel periodo in esame era obbligatorio, per esigenze di contenimento della diffusione del virus pandemico, indossare la mascherina anche all'aperto;
rilevato che parte ricorrente aveva in ogni caso preso conoscenza della specifica regolamentazione interna che riproponeva le disposizioni nazionali e che in ogni caso, riferiscono i testi, era già stata in precedenza richiamata verbalmente in ordine a condotte simili a quella poi oggetto dell'addebito disciplinare;
pagina 1 di 2 rilevato che non appare cogliere nel segno la censura inerente la gravità della sanzione emessa atteso che la multa per un verso è meno grave della sospensione dal lavoro e dal servizio, e per altro verso che in caso di prima contestazione il contratto collettivo prevede che possa essere irrogata anche la multa se la trasgressione comporti pregiudizio all'igiene;
rilevato per tutto quanto sopra precede che parte datoriale ha pienamente dimostrato il fatto posto a fondamento della sanzione disciplinare comminata;
rilevato che lo stesso appare ricompreso nelle casistiche indicate della normativa contrattuale di settore nonché della normativa nazionale nei termini dianzi esposti;
rilevato che la mancata ottemperanza all'obbligo di indossare la mascherina a dicembre 2020, in violazione anche delle norme nazionali, costituisce condotta sanzionabile e appare congrua la sanzione decisa da parte datoriale;
rilevato che per tutto quanto sopra precede va rigettato il ricorso di parte ricorrente;
rilevato per quanto riguarda la statuizione sulle spese che la peculiarità della vicenda sottesa impone la compensazione integrale delle stesse;
p.q.m.
Definitivamente pronunciando e ogni ulteriore e diversa istanza eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 26.11.2026 Il g.l. P. Farina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 12277 r.g. 2022, avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di illegittimità, e conseguente annullamento, della sanzione disciplinare di 4 ore di multa con condanna al pagamento della trattenuta di 4 ore già effettuata, azionata da (Avv.ti Silvia Conti e Carlo de Marchis Gomez) nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Giampiero Proia Controparte_1
e AU ET); rilevato che l'addebito contestato (cfr. all. 5 del fascicolo di parte convenuta) fa riferimento alla specifica circostanza che ,” il giorno 15/12/2020, tra le ore 8.40 e le ore 9.00 ha stazionato all'ingresso dello stabilimento/entrata spogliatoi, intrattenendosi con il collega Sig. senza rispettare il dovuto distanziamento sociale e Per_1 Parte_2
l'obbligo di indossare la mascherina. Tale comportamento, già contestatole verbalmente in precedenza, viola le disposizioni nazionali e aziendali in materia di prevenzione dal rischio contagio Covid-19 mettendo a rischio la salute anche degli altri colleghi di lavoro”;
rilevato che detta contestazione risulta pienamente dimostrato all'esito del giudizio atteso che due dei testi escussi hanno confermato pienamente le circostanze dedotte, e che l'altro teste escusso pur dichiarando di averli visti a distanza di gran lunga superiore ha poi dichiarato che è rientrato nel supermercato prima che la ricorrente e l'altro collega si separassero;
rilevato quindi che le testimonianze risultano convergenti e non inficiate dal contenuto della terza deposizione, tale da ritenere pienamente dimostrato il fatto posto a fondamento della sanzione impugnata;
rilevato che nel periodo in esame era obbligatorio, per esigenze di contenimento della diffusione del virus pandemico, indossare la mascherina anche all'aperto;
rilevato che parte ricorrente aveva in ogni caso preso conoscenza della specifica regolamentazione interna che riproponeva le disposizioni nazionali e che in ogni caso, riferiscono i testi, era già stata in precedenza richiamata verbalmente in ordine a condotte simili a quella poi oggetto dell'addebito disciplinare;
pagina 1 di 2 rilevato che non appare cogliere nel segno la censura inerente la gravità della sanzione emessa atteso che la multa per un verso è meno grave della sospensione dal lavoro e dal servizio, e per altro verso che in caso di prima contestazione il contratto collettivo prevede che possa essere irrogata anche la multa se la trasgressione comporti pregiudizio all'igiene;
rilevato per tutto quanto sopra precede che parte datoriale ha pienamente dimostrato il fatto posto a fondamento della sanzione disciplinare comminata;
rilevato che lo stesso appare ricompreso nelle casistiche indicate della normativa contrattuale di settore nonché della normativa nazionale nei termini dianzi esposti;
rilevato che la mancata ottemperanza all'obbligo di indossare la mascherina a dicembre 2020, in violazione anche delle norme nazionali, costituisce condotta sanzionabile e appare congrua la sanzione decisa da parte datoriale;
rilevato che per tutto quanto sopra precede va rigettato il ricorso di parte ricorrente;
rilevato per quanto riguarda la statuizione sulle spese che la peculiarità della vicenda sottesa impone la compensazione integrale delle stesse;
p.q.m.
Definitivamente pronunciando e ogni ulteriore e diversa istanza eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 26.11.2026 Il g.l. P. Farina
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