Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00470/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2021, proposto da
DA Cairo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Leverano, via della Liberta' n. 28;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. e 22 ss. l. n. 241/1990
del diritto di accesso in capo alla ricorrente, e per la conseguente condanna del resistente al rilascio di copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. G. Zecca per la parte ricorrente e avv. D. Lutrino, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per l’INPS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Premesso che, con la proposizione dell’odierno ricorso, il ricorrente ha chiesto ordinarsi all’Amministrazione resistente il rilascio di copia semplice del provvedimento motivato di rigetto della domanda di disoccupazione agricola numero di protocollo INPS.4190.05/02/2021.0005460 - Numero Pratica 2021880206646;
- rilevato che, come affermato all’odierna udienza dal procuratore di parte ricorrente, tale richiesta ostensiva è stata soddisfatta dall’Amministrazione resistente con successiva nota del 27.11.2021;
- ritenuto che, essendo la richiesta ostensiva stata successivamente soddisfatta, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta proposta in tal senso all’odierna udienza dal procuratore di parte ricorrente;
- ritenuto che, dovendo l’Amministrazione resistente ritenersi soccombente virtuale in giudizio – sussistendo tutti i requisiti previsti dall’art. 22 l. n. 241/90 per l’evasione della richiesta ostensiva – la stessa vada condannata al pagamento delle spese di lite; nondimeno, la successiva ostensione della chiesta documentazione giustifica la compensazione delle spese di lite in misura del 30% del totale; tali spese si liquidano nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite in misura del 30% del totale, e condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente e non compensate, che si liquidano per l’intero in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente, avv. Giancosimo Zecca; di conseguenza, l’importo che l’Amministrazione resistente è condannato a corrispondere al suddetto difensore di parte ricorrente ammonta ad € 700, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO