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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8409 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice ON ZZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15/7/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 13164/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti BELLOMI ALESSANDRO, BELLOMI Parte_1
ST e BELLOMI EL
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ATTANASIO MARIA CARLA
RESISTENTE OGGETTO: pensione ai superstiti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 8.4.2025, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- dal 1.12.2024, ella è titolare di pensione ai superstiti n. 072- 701406600028 cat. SOTOT in quanto coniuge ed erede universale di deceduto il 23.11.2024, già beneficiario della Persona_1 pensione n. 06400216 cat. VOTOT;
1 - con comunicazione del 24.2.2025, l' l'ha informata che, a CP_2 seguito di un calcolo relativo al periodo dal 1.12.2024 al 31.3.2025 era emerso, in suo favore, un credito per arretrati pari ad € 13.902,15;
- non avendo ricevuto il pagamento prospettatole, con messaggio PEC del 26.3.2025, ha diffidato l'ente ad adempiere entro il termine di 10 giorni senza, però, ottenere alcun riscontro;
- in base al regolamento dell' per la definizione dei termini di CP_2 conclusione dei procedimenti amministrativi ex art. 2 L. 241/1990, il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 50 giorni dalla domanda. Ciò premesso e considerata la mancata corresponsione di arretrati pensionistici già riconosciuti come dovuti e quantificati nel loro esatto ammontare, parte ricorrente ha chiesto condannarsi l' al pagamento, CP_2 in proprio favore, della somma lorda di € 13.902,15. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' facendo rilevare che “Gli arretrati della pensione di reversibilità CP_2
Categoria SOTOT PENSIONE DI REVERSIBILITA' N. 072701406600028 sono stati liquidati con cedolino di giugno 2025 come si può evincere dall'allegato e dal dettaglio pagamenti”; ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione parziale delle spese di lite. All'udienza di prima comparizione del 15.7.2025, i procuratori di entrambe le parti “alla luce del pagamento della prestazione oggetto di causa” hanno chiesto “concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente con condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite senza distrazione stante la soccombenza virtuale e parte resistente con compensazione delle medesime spese”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata decisa come di seguito.
***
Da quanto concordemente dichiarato e rappresentato dalle parti (vd. il cedolino relativo alla rata “06/2025” da cui risulta il “CONGUAGLIO PER ARRETRATI” di € 13.956,22 con data valuta “03/06/2025” in all. senza numero alla memoria di costituzione dell' ), emerge, in modo evidente, CP_2 la cessazione della materia del presente contendere. Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per
2 cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, sono poste a carico dell' ; la liquidazione degli arretrati CP_2 della prestazione previdenziale di cui si tratta, intervenuta solo a seguito dell'introduzione del giudizio, in data 3.6.2025, dimostra, in modo inequivocabile, che l' ha dato causa, con il proprio comportamento, CP_2 alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 15/7/2025
IL GIUDICE
ON ZZ
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