CASS
Ordinanza 14 novembre 2024
Ordinanza 14 novembre 2024
Massime • 1
Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha negato la spettanza degli interessi comunitari, per le prestazioni rese dopo l'8 agosto 2002, mancando un contratto scritto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29472 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1993/2021 R.G. proposto da: CASA DI CURA LA MADDALENA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARTORANA FABIO, GANCI ELVIRA;
-ricorrente- contro ASSESSORATO REGIONALE SALUTE REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 840/2020 depositata il 29/05/2020; Civile Ord. Sez. 3 Num. 29472 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 14/11/2024 2 di 8 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA. FATTI DI CAUSA 1. L’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia convenne in giudizio la Casa di cura La Maddalena s.p.a., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Palermo gli aveva intimato il pagamento della somma di € 1.028.619,00, dovuta a saldo delle prestazioni sanitarie erogate nel corso dell’anno 2007, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 653/2015, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla debenza della somma di € 954.551,39 per intervenuto pagamento in corso di causa e condannava l’Amministrazione al pagamento in favore della casa di Cura della somma di € 74.087,57, oltre interessi legali e spese. Rigettava, invece, la domanda della Casa di Cura relativa alla corresponsione degli interessi ex D.Lgs 231/2002. 2. La Corte d’appello, con la sentenza n. 840/2020 pubblicata il 29 maggio 2020, riformava parzialmente la decisione impugnata e condannava la Casa di Cura a restituire all’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana la differenza tra l’importo pagato a titolo di interessi ex D.Lgs 231/2002, sulla somma di € 954.551,39, e l’importo dovuto a titolo di interessi legali sulla medesima somma dalla data del decreto ingiuntivo all’effettivo pagamento dei maggiori interessi non dovuti. 3. Propone ricorso in cassazione la Casa di Cura La Maddalena s.p.a. sulla base di due motivi. 3.1. Resiste con controricorso l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2002, nonché dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale avrebbe errato non condannando la Regione Sicilia al pagamento degli interessi comunitari sul debito maturato nei suoi confronti, in quanto, per i rapporti negoziali sorti dopo l’8 agosto 2002, la normativa e la giurisprudenza comunitaria non richiederebbero, quale presupposto per il loro riconoscimento, la sottoscrizione di un contratto in forma scritta tra ente pubblico e struttura accreditata. Sostiene, poi, che: (a) la sentenza n. 20391/2016 pronunciata dalla Suprema Corte, tra le medesime parti, non avrebbe valore di giudicato esterno, riguardando fattispecie diversa (i.e. invalidità del rapporto tra le parti); (b) nel caso, la validità e l’efficacia del rapporto sinallagmatico non sarebbe contestabile, perché: (b1) il capo della decisione di primo grado che lo ha qualificato come ‘transazione commerciale’ avrebbe acquisito efficacia di giudicato interno, non essendo stato impugnato dalla Regione, questo comporterebbe l’idoneità degli atti compiuti inter partes a fondare il rapporto e la richiesta di adempimento della Casa di Cura;
(b2) il complesso di atti e la condotta delle parti confermerebbero l’esistenza di tale rapporto, che sarebbe coincidente con quello derivante dalla conclusione degli accordi contrattuali ex artt. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e 24, comma 8, L.R. Sicilia 8 febbraio 2007 n. 2. 4.2. Con il secondo motivo ricorso, la Casa di Cura La Maddalena, in via subordinata, denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione, per aver disposto la restituzione, in favore della Regione Sicilia, degli 4 di 8 importi da quest’ultima pagati a titolo di interessi moratori, pari ad € 268.288,31, come da domanda, quando invece in sede di precisazione delle conclusioni detto importo era stato ridotto ad € 151.761,58. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ancor più alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 35092 del 14 dicembre 2023, che le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2 del d.lgs. n. 231/2002. Ma è altrettanto pacifico che, ai fini del riconoscimento degli interessi comunitari, è necessario che sia rispettato il c.d. regime delle tre A (autorizzazione, accreditamento, accordo) elaborato dalla dottrina amministrativa. In base al quale, superato lo step dell’accreditamento, occorre che tra le medesime parti il rapporto sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l’accreditamento stesso. Sul punto, le citate Sezioni Unite hanno sì affermato che “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, collegato alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica”. E, sulla scorta di tale ragionamento dogmatico, sono giunte alla 5 di 8 conclusione che il ritardo nella erogazione del corrispettivo, da parte della P.A. obbligata, determina la spettanza degli interessi legali di mora, previsti dall’art. 5, del d.lgs. n. n. 231/2002 in favore delle strutture private in presenza dei tutti i ricordati requisiti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 14 dicembre 2023, n. 35092; in precedenza, peraltro, v. anche Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9991; Cass. civ., Sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5042). In tale prospettiva, condivisa da questo collegio, nei rapporti in regime di accreditamento tra struttura privata e SSN, condizione imprescindibile per qualificare come commerciali gli interessi dovuti sui ritardi nei pagamenti è l’esistenza di un contratto in forma scritta tra le medesime parti. Nel caso in esame, parte ricorrente, nel dolersi della decisione impugnata, ha omesso di tener conto di detta condizione e, pertanto, di considerare che il rapporto con la Regione non è stato mai, se non altro quanto al solo qui rilevante periodo cui si riferiscono i corrispettivi per cui è causa, formalizzato attraverso un contratto, insistendo sulla configurabilità di questo in base agli atti unilaterali specificamente richiamati. Sebbene, infatti, nel corso dell’intero giudizio, non siano stati oggetto di contestazione, da parte dell’Ente, né l’accreditamento della Casa di Cura (valido ed efficace però a soli fini amministrativi: v. da ultimo, Cass. civ., SS.UU., 19 gennaio 2022, n. 1602), né l’erogazione dei servizi da parte di quest’ultima, altrettanto incontestata è l’inesistenza di una formalizzazione del relativo rapporto, che, invece, ratione temporis, avrebbe dovuto avere forma scritta ed i requisiti previsti dalla normativa, ancora vigente, in tema di contabilità pubblica. Di tutto ciò, la Corte palermitana ha dato pienamente conto nella propria decisione, avuto riguardo alle prove acquisite in primo grado, riconoscendo infatti come pacifica l’esistenza 6 di 8 dell’accreditamento e l’erogazione dei servizi ed evidenziando, al contempo, che l’assenza di un contratto scritto determinava l’impossibilità di riconoscere interessi moratori, perché le prestazioni erano state rese dopo l’8 agosto 2002 (cfr. pp. 7-8 sentenza impugnata n. 840/2020). Sul punto, dunque, la motivazione è logica, coerente e non errata in diritto. Quanto appena argomentato esime dall’analisi delle ulteriori doglianze spiegate dalla Casa di Cura sempre nel primo motivo di ricorso (censura sull’inesistenza di un giudicato tra le parti derivante dalla sentenza n. 20391/2016, sulla mancata impugnazione, da parte della Regione, del capo della sentenza di primo grado che qualificava il loro rapporto come ‘transazione commerciale’ e ancora sull’asserita esistenza di una relazione negoziale comunque equiparabile ad un rapporto commerciale). Giova, ad ogni buon conto, evidenziare al riguardo che non sono stati adeguatamente somministrati a questa Corte, nel solo rilevante contesto del ricorso (non essendo ammessa alcuna sua integrazione successiva), gli elementi indispensabili per vagliare e valutare il supposto giudicato interno, perché il ricorrente - per il principio di autosufficienza - deve indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio" (Cass. n. 7499/2019). Osserva, infine, il Collegio che la questione giuridica nodale sottoposta al suo esame non attiene di certo all’esistenza di un rapporto tra la Casa di Cura La Maddalena e la Regione Sicilia, né al regime di accreditamento della struttura privata o ancora al fatto che, in astratto, tali tipi di rapporti siano configurabili come transazioni commerciali. Ma, per i rapporti sorti dopo l’8 agosto 2002, alla sussistenza o meno di un contratto sottoscritto, il quale costituisce, in base al ricordato regime delle tre A, il terzo e ultimo 7 di 8 step in ambito di accreditamento, per disciplinare, a livello privatistico, il rapporto tra le parti, anche sotto il profilo del riconoscimento degli interessi comunitari. 5.1. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato. Questa Corte, infatti, anche di recente ha chiarito che il vizio di extrapetizione ricorre allorquando “il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 25 luglio 2024, n. 20749; Cass. civ., Sez. V, Ord., 19 giugno 2024, n. 16850; Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 giugno 2024, n. 16341; Cass. civ., Sez. II, 13 novembre 2023, n. 31438). Nel caso di specie, appare evidente che la Corte di merito non è incorsa in un simile vizio, dal momento che, seguendo l’iter logico- giuridico del suo ragionamento e, quindi, avuto riguardo all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli interessi richiesti dalla Casa di Cura in via monitoria e medio tempore però pagati dalla Regione, ha condannato la struttura privata a restituire a detto Ente la differenza tra tali interessi e quelli dovuti al tasso legale, senza compierne una quantificazione;
si legge, infatti, a p. 8 della sentenza impugnata: “Essendo pacifico tra le parti (v. p. 3 della memoria conclusiva della Casa di Cura La Maddalena, depositata nel giudizio di primo grado in data 5.07.2013) che l’Assessore Regionale alla Salute aveva già pagato, in corso di causa, gli interessi sull’importo di € 954.531,39, nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/2002, alla luce della considerazione sulla inapplicabilità degli interessi comunitari, risulta meritevole di accoglimento la richiesta dell’appellante Assessorato 8 di 8 di ottenere la restituzione della somma corrispondente alla differenza tra l’importo pagato a titolo di interessi ex D.lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 954.531,39 e l’importo dovuto a titolo di interessi legali sulla medesima somma dalla data del decreto ingiuntivo all’effettivo pagamento dei maggiori interessi non dovuti”. Per le suddette ragioni, le censure mosse dalla ricorrente nel secondo motivo non possono trovare accoglimento. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.900 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 3
-ricorrente- contro ASSESSORATO REGIONALE SALUTE REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 840/2020 depositata il 29/05/2020; Civile Ord. Sez. 3 Num. 29472 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 14/11/2024 2 di 8 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA. FATTI DI CAUSA 1. L’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia convenne in giudizio la Casa di cura La Maddalena s.p.a., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Palermo gli aveva intimato il pagamento della somma di € 1.028.619,00, dovuta a saldo delle prestazioni sanitarie erogate nel corso dell’anno 2007, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 653/2015, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla debenza della somma di € 954.551,39 per intervenuto pagamento in corso di causa e condannava l’Amministrazione al pagamento in favore della casa di Cura della somma di € 74.087,57, oltre interessi legali e spese. Rigettava, invece, la domanda della Casa di Cura relativa alla corresponsione degli interessi ex D.Lgs 231/2002. 2. La Corte d’appello, con la sentenza n. 840/2020 pubblicata il 29 maggio 2020, riformava parzialmente la decisione impugnata e condannava la Casa di Cura a restituire all’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana la differenza tra l’importo pagato a titolo di interessi ex D.Lgs 231/2002, sulla somma di € 954.551,39, e l’importo dovuto a titolo di interessi legali sulla medesima somma dalla data del decreto ingiuntivo all’effettivo pagamento dei maggiori interessi non dovuti. 3. Propone ricorso in cassazione la Casa di Cura La Maddalena s.p.a. sulla base di due motivi. 3.1. Resiste con controricorso l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2002, nonché dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale avrebbe errato non condannando la Regione Sicilia al pagamento degli interessi comunitari sul debito maturato nei suoi confronti, in quanto, per i rapporti negoziali sorti dopo l’8 agosto 2002, la normativa e la giurisprudenza comunitaria non richiederebbero, quale presupposto per il loro riconoscimento, la sottoscrizione di un contratto in forma scritta tra ente pubblico e struttura accreditata. Sostiene, poi, che: (a) la sentenza n. 20391/2016 pronunciata dalla Suprema Corte, tra le medesime parti, non avrebbe valore di giudicato esterno, riguardando fattispecie diversa (i.e. invalidità del rapporto tra le parti); (b) nel caso, la validità e l’efficacia del rapporto sinallagmatico non sarebbe contestabile, perché: (b1) il capo della decisione di primo grado che lo ha qualificato come ‘transazione commerciale’ avrebbe acquisito efficacia di giudicato interno, non essendo stato impugnato dalla Regione, questo comporterebbe l’idoneità degli atti compiuti inter partes a fondare il rapporto e la richiesta di adempimento della Casa di Cura;
(b2) il complesso di atti e la condotta delle parti confermerebbero l’esistenza di tale rapporto, che sarebbe coincidente con quello derivante dalla conclusione degli accordi contrattuali ex artt. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e 24, comma 8, L.R. Sicilia 8 febbraio 2007 n. 2. 4.2. Con il secondo motivo ricorso, la Casa di Cura La Maddalena, in via subordinata, denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione, per aver disposto la restituzione, in favore della Regione Sicilia, degli 4 di 8 importi da quest’ultima pagati a titolo di interessi moratori, pari ad € 268.288,31, come da domanda, quando invece in sede di precisazione delle conclusioni detto importo era stato ridotto ad € 151.761,58. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ancor più alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 35092 del 14 dicembre 2023, che le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2 del d.lgs. n. 231/2002. Ma è altrettanto pacifico che, ai fini del riconoscimento degli interessi comunitari, è necessario che sia rispettato il c.d. regime delle tre A (autorizzazione, accreditamento, accordo) elaborato dalla dottrina amministrativa. In base al quale, superato lo step dell’accreditamento, occorre che tra le medesime parti il rapporto sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l’accreditamento stesso. Sul punto, le citate Sezioni Unite hanno sì affermato che “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, collegato alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica”. E, sulla scorta di tale ragionamento dogmatico, sono giunte alla 5 di 8 conclusione che il ritardo nella erogazione del corrispettivo, da parte della P.A. obbligata, determina la spettanza degli interessi legali di mora, previsti dall’art. 5, del d.lgs. n. n. 231/2002 in favore delle strutture private in presenza dei tutti i ricordati requisiti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 14 dicembre 2023, n. 35092; in precedenza, peraltro, v. anche Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9991; Cass. civ., Sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5042). In tale prospettiva, condivisa da questo collegio, nei rapporti in regime di accreditamento tra struttura privata e SSN, condizione imprescindibile per qualificare come commerciali gli interessi dovuti sui ritardi nei pagamenti è l’esistenza di un contratto in forma scritta tra le medesime parti. Nel caso in esame, parte ricorrente, nel dolersi della decisione impugnata, ha omesso di tener conto di detta condizione e, pertanto, di considerare che il rapporto con la Regione non è stato mai, se non altro quanto al solo qui rilevante periodo cui si riferiscono i corrispettivi per cui è causa, formalizzato attraverso un contratto, insistendo sulla configurabilità di questo in base agli atti unilaterali specificamente richiamati. Sebbene, infatti, nel corso dell’intero giudizio, non siano stati oggetto di contestazione, da parte dell’Ente, né l’accreditamento della Casa di Cura (valido ed efficace però a soli fini amministrativi: v. da ultimo, Cass. civ., SS.UU., 19 gennaio 2022, n. 1602), né l’erogazione dei servizi da parte di quest’ultima, altrettanto incontestata è l’inesistenza di una formalizzazione del relativo rapporto, che, invece, ratione temporis, avrebbe dovuto avere forma scritta ed i requisiti previsti dalla normativa, ancora vigente, in tema di contabilità pubblica. Di tutto ciò, la Corte palermitana ha dato pienamente conto nella propria decisione, avuto riguardo alle prove acquisite in primo grado, riconoscendo infatti come pacifica l’esistenza 6 di 8 dell’accreditamento e l’erogazione dei servizi ed evidenziando, al contempo, che l’assenza di un contratto scritto determinava l’impossibilità di riconoscere interessi moratori, perché le prestazioni erano state rese dopo l’8 agosto 2002 (cfr. pp. 7-8 sentenza impugnata n. 840/2020). Sul punto, dunque, la motivazione è logica, coerente e non errata in diritto. Quanto appena argomentato esime dall’analisi delle ulteriori doglianze spiegate dalla Casa di Cura sempre nel primo motivo di ricorso (censura sull’inesistenza di un giudicato tra le parti derivante dalla sentenza n. 20391/2016, sulla mancata impugnazione, da parte della Regione, del capo della sentenza di primo grado che qualificava il loro rapporto come ‘transazione commerciale’ e ancora sull’asserita esistenza di una relazione negoziale comunque equiparabile ad un rapporto commerciale). Giova, ad ogni buon conto, evidenziare al riguardo che non sono stati adeguatamente somministrati a questa Corte, nel solo rilevante contesto del ricorso (non essendo ammessa alcuna sua integrazione successiva), gli elementi indispensabili per vagliare e valutare il supposto giudicato interno, perché il ricorrente - per il principio di autosufficienza - deve indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio" (Cass. n. 7499/2019). Osserva, infine, il Collegio che la questione giuridica nodale sottoposta al suo esame non attiene di certo all’esistenza di un rapporto tra la Casa di Cura La Maddalena e la Regione Sicilia, né al regime di accreditamento della struttura privata o ancora al fatto che, in astratto, tali tipi di rapporti siano configurabili come transazioni commerciali. Ma, per i rapporti sorti dopo l’8 agosto 2002, alla sussistenza o meno di un contratto sottoscritto, il quale costituisce, in base al ricordato regime delle tre A, il terzo e ultimo 7 di 8 step in ambito di accreditamento, per disciplinare, a livello privatistico, il rapporto tra le parti, anche sotto il profilo del riconoscimento degli interessi comunitari. 5.1. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato. Questa Corte, infatti, anche di recente ha chiarito che il vizio di extrapetizione ricorre allorquando “il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 25 luglio 2024, n. 20749; Cass. civ., Sez. V, Ord., 19 giugno 2024, n. 16850; Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 giugno 2024, n. 16341; Cass. civ., Sez. II, 13 novembre 2023, n. 31438). Nel caso di specie, appare evidente che la Corte di merito non è incorsa in un simile vizio, dal momento che, seguendo l’iter logico- giuridico del suo ragionamento e, quindi, avuto riguardo all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli interessi richiesti dalla Casa di Cura in via monitoria e medio tempore però pagati dalla Regione, ha condannato la struttura privata a restituire a detto Ente la differenza tra tali interessi e quelli dovuti al tasso legale, senza compierne una quantificazione;
si legge, infatti, a p. 8 della sentenza impugnata: “Essendo pacifico tra le parti (v. p. 3 della memoria conclusiva della Casa di Cura La Maddalena, depositata nel giudizio di primo grado in data 5.07.2013) che l’Assessore Regionale alla Salute aveva già pagato, in corso di causa, gli interessi sull’importo di € 954.531,39, nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/2002, alla luce della considerazione sulla inapplicabilità degli interessi comunitari, risulta meritevole di accoglimento la richiesta dell’appellante Assessorato 8 di 8 di ottenere la restituzione della somma corrispondente alla differenza tra l’importo pagato a titolo di interessi ex D.lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 954.531,39 e l’importo dovuto a titolo di interessi legali sulla medesima somma dalla data del decreto ingiuntivo all’effettivo pagamento dei maggiori interessi non dovuti”. Per le suddette ragioni, le censure mosse dalla ricorrente nel secondo motivo non possono trovare accoglimento. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.900 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 3