Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/1984, n. 4597
CASS
Sentenza 2 agosto 1984

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Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta solo in parte - come avviene allorché l'accoglimento concerna soltanto l'elemento quantitativo della domanda originaria - pur essendo il titolo esecutivo costituito esclusivamente dalla sentenza, gli Atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653, secondo comma, cod. proc. civ.), con la conseguenza che, stante la legittimità dell'avvenuta esecuzione, le spese inerenti al decreto e quelle attinenti al precetto reso necessario dal mancato pagamento, sono legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma attribuita definitivamente al creditore. ( V 3954/69, mass n 344385; ( V 1158/66, mass n 322325).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/1984, n. 4597
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4597
    Data del deposito : 2 agosto 1984

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