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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.6575 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 23 maggio 2025, vertente TRA
, nato il giorno 25/12/1972 in VICO EQUENSE e residente Parte_1 in CASTELLAMMARE di STABIA, C.F.: , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, in virtù di procura in atti versata, dall'avv. Francesco GARGIULO presso il cui studio, sito in CASTELLAMMARE di STABIA al Corso ALCIDE DE GASPERI n.16, elettivamente domicilia RICORRENTE E
a favore dei Controparte_1
in persona del Presidente e legale Controparte_2
domiciliata in NAPOLI alla via DUOMO n.152 presso lo studio dell'avv. Pietro PACE, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, giusta procura in atti versata, dagli avv.ti Roberto PESSI e Francesco GIAMMARIA RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in EBOLI alla via G. D'ORSO n.1 presso lo studio dell'avv. Antonietta GLIELMI che la rappresenta e difende giusta procura in atti TERZA CHIAMATA in CAUSA
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pronunzie conseguenziali.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con atto di citazione davanti al Giudice ordinario della Sezione Civile del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA il dott. conveniva in Parte_1 giudizio la “ e dei Dottori Controparte_4
Commercialisti” sollecitando l'accertamento negativo del credito, con pedissequa declaratoria di non debenza della relativa somma pari ad euro 120.413,91, portato dalla intimazione di pagamento n. 071 2021 90196 31342 relativo alle annualità “contributive” dal 2008 al 2016 (comprese).
1 Denunciava l'attore l'intervenuta prescrizione delle poste contributive, asseritamente maturata anche a seguito della mancata notifica di atti interruttivi pregressi rispetto alla impugnata intimazione di pagamento.
Si costituiva ritualmente in Giudizio, in vista della prima udienza del 16 giugno 2022, la titolare del Controparte_5 credito contributivo in contenzioso, evocando la competenza del Giudice del Lavoro e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea per infondatezza delle tesi ex adverso sostenute. La sollecitava, altresì, la chiamata in causa di Controparte_4 onde verificare attraverso l'analisi mirata degli atti propri dell'agente CP_6 ossione la questione prescrizionale agitata dal dott. . Parte_1
Il Giudice della Sezione Civile riteneva la propria “incompetenza” con provvedimento, in data 24.10.2024, di rimessione del fascicolo, recante n.1508/22, al Presidente del Tribunale.
Con decreto presidenziale del 13.11.2024 il contenzioso veniva attribuito alla Sezione Lavoro ed assegnato, secondo i criteri di automaticità in vigore, allo scrivente.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza di comparizione delle parti al 23 gennaio 2025.
All'esito dell'udienza in presenza il G.U.L. autorizzava l'estensione del contraddittorio e la chiamata in causa di all'uopo fissando udienza di CP_6 trattazione cartolare per il 23 maggio 202
Si costituiva con memoria depositata il 17 marzo 2025 l'agente della riscossione che nella buona sostanza aderiva alle difese già veicolate dalla
“ ” invocando la regolare notifica degli atti impositivi primari e di quelli CP_1
i tivi successivi come da documentazione in atti versata.
Sulle note sostitutive trasmesse dalle parti a norma dell'art. 127 ter c.p.c. il G.U.L. assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea deve essere rigettata sulla base del seguente impianto motivazionale. Va premesso che anche il ricorrente ha veicolato le note di trattazione scritta in vista della discussione della causa fissata per il 23 maggio 2025. L'atto è stato inoltrato il 22 maggio 2025 e non residuano dubbi sulla sua effettiva pregnanza processuale ad onta della errata intestazione dello stesso, riferita al R.G. degli affari civili, n.1508/22, e alla data del 9 maggio 2023. Trattasi evidentemente di un mero refuso, atteso che al 9 maggio 2023 era stata fissata udienza cartolare nell'ambito dell'originario contenzioso iscritto, con il n.1508/22, alla Sezione Civile ordinaria di questo Tribunale.
Va, ancora in limine, segnalato che il dott. non ha Parte_1 ritenuto di dare seguito all'ordinanza dell'Istruttore nella parte in cui sollecitava l'istante a depositare telematicamente il fascicolo di parte inerente il giudizio innescato davanti alla Sezione Civile. Ragione per la quale restano pienamente scrutinabili i soli atti “processuali” prodotti dalla resistente “ ”. CP_1
Chiaramente infondata si palesa, inoltre, l'eccezione attorea di
“tardività” della costituzione di CP_7
[...] L'intervento dell'agente della riscossione è frutto dell'accoglimento giudiziale dell'istanza veicolata fin ab origine dalla “ ”. CP_1
L'estensione del contraddittorio è, quindi, stata puntualmente sollecitata dalla convenuta, ancorchè sulla base di considerazioni solo in parte condivisibili. Non si tratta, per vero, di consentire l'intervento di un litis-consorte necessario, ma di prendere atto dell'ubi consistam della domanda attorea e della necessità di assicurare le difese invocate dalla parte convenuta/resistente. E, ancor prima, di porre le premesse per una decisione sostanzialmente e processualmente corretta atteso che la “ ” ha sempre contestato l'assunto del dott. CP_1
. Parte_1
questione posta è quella prescrizionale pare evidente che solo la piena partecipazione al giudizio di può garantire l'effettiva verifica CP_6 dell'iter sub-procedimentale all'esito sarebbe maturata la prescrizione.
La solo ipotetica strada alternativa dell'ordine di esibizione sarebbe stata, nel caso di specie, impercorribile nella totale assenza di dati concreti di riferimento. (3)
Per come anticipato, le doglianze del ricorrente in opposizione concernono alcune delle poste a credito della “ ” portate dall'intimazione di CP_1 pagamento n. 071 2021 90196 31342.
Ora, l'incipit necessario dell'accertamento giudiziale è costituito dalla astratta, piena ammissibilità dell'iniziativa attorea con la quale, essenzialmente, il ricorrente eccepisce la non debenza delle somme inerenti le poste a credito della “ ”, asseritamente non più dovute per maturata prescrizione. CP_1
Insomma. L'istante espressamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della stessa. Eccezione -questa- almeno in teoria a base polivalente, il dott. denunciando che il termine quinquennale sarebbe decorso Parte_1 sia a s ancata -regolare- notifica degli originari atti impositivi, sia a prescindere da detta patologia procedimentale. Consegue che la verifica richiesta al G.U.L. sarebbe, a sua volta, pluridirezionale.
Da una prima ottica si dovrebbe accertare se l'iter notificatorio inerente le poste a credito dell'ente si sia perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione, in parte qua, sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione.
Da una seconda ottica si dovrebbe accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dalla -eventuale- regolare notifica delle suddette poste a credito.
Pare evidente che da entrambe le prospettive la presente iniziativa giudiziale sarebbe ammissibile in quanto tesa a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, laddove il primo accertamento dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica delle cartelle di pagamento, l'unico scrutinio di prescrizione possibile in questo contesto rimarrebbe quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, delle originarie poste creditorie.
3 (4)
Se non che, in concreto deve prendersi atto che l'istante non ha individuato, nell'atto di citazione a giudizio con cui si è aperto il contenzioso, né le singole poste né tanto meno gli atti impositivi di riferimento, limitandosi a segnalare l'importo complessivo contestato (= euro 120.413,91) e gli anni
“contributivi” di interesse (dal 2008 al 2016). Ciò ha fatto “impugnando” una intimazione di pagamento che porta(va) circa quaranta cartelle di pagamento, oltre ad un numero non pertinente in questa sede di avvisi di addebito. Insomma, il ricorrente ha delegato al Giudice il compito di verificare quali cartelle dovevano ritenersi contestate per intervenuta prescrizione. Si legge nell'atto di citazione. Nel caso di specie, la parte delle somme vantate che vede quale Ente creditore la sono Parte_2 prescritte per il decorso del termine quinquennale … in quanto le somme non versate, risalgono e riguardano i contributi previdenziali riferiti agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (ad eccezione delle annualità 2017, 2018, rif. atto impugnato ed allegato in atti), rispetto alla data di proposizione, notifica dell'intimazione è decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla citata legge in quanto l'istante, non ha mai ricevuto alcuna notifica di alcun atto interruttivo ed anche se l'avesse ricevuto, comunque si eccepisce la prescrizione atteso che tra la data dei contributi previdenziali e la data degl'atti richiamati sono trascorsi oltre cinque anni, pertanto si chiede di dichiarare che nulla è dovuto limitatamente ai contributivi previdenziali ed al periodo indicato.>
La pregnanza -negativa- di una tale perimetrazione del contenzioso è tuttavia sostanziale non puramente formale nella misura in cui la patologica laconicità della domanda investe finanche la struttura portante della pretesa azionata, che resta in pratica a soluzione bivalente. Per come desumibile dal prosieguo dell'iter processuale.
All'indomani della costituzione davanti al Giudice Civile ordinario della convenuta “ ” ed a fronte delle sue allegazioni difensive siccome supportate CP_1 dalla documentazione prodotta, il ricorrente, con la prima difesa processualmente utile, così rispondeva. In relazione al contenzioso incardinato, lo scrivente difensore si riporta all'atto introduttivo, impugna e contesta l'ex adverso dedotto ed eccepito, precisa la domanda e rileva che l'eccezione di prescrizione deve essere intesa dalla definitività del credito, fino alla notifica dell'intimazione di pagamento … sono impugnate le cartelle esattoriali: 1) 07120150086835783000 dell'importo di € 36.259,84, notificata il 10.05.2015 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta l'11.03.2022, è decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, punto B, della legge 8.8.1995, n. 335, pertanto nulla è dovuto;
2) 07120160059626390000 (limitatamente ai soli crediti previdenziali) dell'importo di € 51.867,05, notificata il 13.10.2016, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta l'11.03.2022, è decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, punto B, della legge 8.8.1995, n. 335, pertanto nulla è dovuto. Sulla documentazione depositata. Lo scrivente difensore rileva che … per le altre annualità, è maturata la prescrizione dalla definitività
4 del credito ovvero da quando risultano notificate le cartelle esattoriali, fino alla notifica dell'intimazione di pagamento (decorrenza del termine quinquennale).> (Cfr. note sostitutive dell'udienza in presenza del 9 maggio 2023.)
Sembra evidente il mutamento di prospettiva attorea. L'istante, nel solco dell'alternatività della questione prescrizionale originariamente posta, ha ritenuto, al cospetto dei documenti in atti versati dalla convenuta “ ” (= prospetto del contribuente ed estratto conto contributivo), CP_1 di planare sulla prescrizione cartolare, valorizzando il periodo intercorso fra la notifica degli atti impositivi originari e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Transitando davanti al G.U.L. il ricorrente ha prima depositato un non meglio classificabile “atto di precisazione della domanda”, evidentemente mai autorizzato, e poi le già citate note sostitutive dell'udienza di trattazione.
Con il primo atto, in realtà, il dott. ritorna, anche Parte_1 letteralmente, sulla originaria articolazione dell'atto di citazione, senza nemmeno confrontarsi con i contenuti delle note in data 9 maggio 2023. Deve segnalarsi, peraltro, che le note in oggetto sono successive alla costituzione di anche se la stessa viene totalmente ignorata. CP_6
Con il secondo atto, al netto della già affrontata denuncia di tardività dell'intervento in causa dell'agente della riscossione (cfr. supra), il ricorrente dopo avere stigmatizzato le modalità di deposito del supporto cartolare valorizzato da veicola una serie di obiezioni prive di riferimenti precisi, CP_6 lacuna che o nte impedisce qualsiasi analisi mirata delle questioni poste. Si legge nelle note trasmesse il 22 maggio 2025. Va osservato che la costituzione e soprattutto gli allegati depositati dall' , CP_6 non dovrebbero essere considerati dal GdL, atteso il modo di collazio i documenti e la difficoltà nel visionarli, determina l'inammissibilità del deposito, infatti, la Cassazione afferma, un "deposito a casaccio" di documenti, ossia un deposito non ordinato e difficile da comprendere, può creare problemi nella valutazione della causa, con la conseguenza di rendere incomprensibile al Giudice, la possibilità di vagliare la difesa altrui e tanto rende inammissibile i documenti che si vogliono utilizzare a difesa, come è avvenuto nel caso di specie. La Cassazione richiede che i documenti siano presentati in modo chiaro e conciso, e che la loro importanza sia evidenziata nel ricorso … Le cartelle esattoriali e gli atti sottesi, sono stati inviati alla pec ''fabio t'', non appartenente al ricorrente e Email_1 non e (INIPEC o altri), nel caso di specie, l'indirizzo pec del ricorrente, è ''castellanofabio@pec.it'', come si evince dal sito inipec e dal file immagine: … In merito alle notifiche in atti, le quali avrebbero interrotto la prescrizione, le stesse, non sono idonee a interrompere il termine di legge e sono illegittime, atteso che alcuni i documenti, non sono stati consegnati al ricorrente e altri non è indicato a chi sono materialmente consegnati (nulla è annotato, se il soggetto che riceve, è un familiare convivente, sorella, fratello, il diretto interessato o altro), sussiste la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. … Alla luce di quanto indicato, si evidenzia che l'importo è prescritto, atteso il decorso del termine quinquennale, contestando la ricezione di qualsiasi documento, notificato ad una pec, non estratta da un registro pubblico, in violazione della
5 normativa vigente, mentre per gli atti cartacei, è maturato il termine di legge, si chiede di decidere la causa …> (5)
Ora, per illustrare al meglio la significatività -negativa- delle allegazioni attoree va segnalato che nel costituirsi in giudizio la parte chiamata in causa ha, correttamente, depositato una serie di atti direttamente interferenti con la questione prescrizionale. La cui soluzione aveva indotto il G.U.L. ad accogliere la mirata istanza della convenuta “ ” di estensione del contraddittorio. CP_1
In breve, è stata prodot guente documentazione:
-- cartella di pagamento n. 071 2015 00868 35783, con iter notificatorio;
-- cartella di pagamento n. 071 2016 00596 26390 e relativo iter notificatorio;
-- cartella di pagamento n. 071 2017 00674 20278, con notifica a mezzo “pec”;
-- cartella di pagamento n. 071 2018 00456 67157, con notifica a mezzo “pec”;
-- intimazione di pagamento n. 071 2018 90155 62041 e relativa notifica a mezzo “pec”, in tesi di parte resistente interferente con l'iter prescrizionale delle due cartelle del 2015 e 2016;
-- intimazione di pagamento n. 071 2019 90199 44546 e relativa notifica a mezzo “pec”, nella medesima ottica appena segnalata, anche in riferimento alla cartella del 2017.
Va, altresì, precisato che l'individuazione degli originari quattro atti impositivi era intervenuta ad opera dell'istante all'indomani della costituzione in giudizio, davanti al Giudice della Sezione Civile, della convenuta “ ” che, CP_1 sulla base di una lettura oltremodo disagevole dell'atto di citazione, aveva preso in considerazione cinque cartelle di pagamento.
Dunque, a fronte di detta produzione la prima osservazione concerne il carattere pretestuoso del rilievo attoreo inerente il metodo di allegazione documentale seguito da CP_6
Ed invero, una volta “s ” che i documenti in atti versati, per regola generalissima, vanno analizzati con la lente della esposizione storica contenuta nella memoria di riferimento, non si vede quale vulnus possa avere mai interferito con la lettura dei singoli documenti e, quindi, con il diritto di difesa del ricorrente. Che, di contro, ha indirizzato critiche generiche, id est: non individualizzanti nei confronti di atti intrinsecamente dotati di una loro autonomia, sostanziale e giuridica, senza alcuna indicazione funzionale alla perimetrazione dei rilievi. Ragion per cui, in un tentativo di abbinamento solo virtuale, inidoneo a sanare la grave lacuna assertiva attorea, si delinea la seguente situazione.
Le notifiche “personali” dovrebbero concernere soltanto le due cartelle di pagamento del 2015 e 2015. Va, incidentalmente, evidenziato, a proposito della necessità di rilievi individualizzanti, che la seconda cartella è stata notificata con il meccanismo del deposito presso gli uffici della Camera di Commercio con successivo invio di apposita comunicazione, rimasto inesitato per essere il destinatario risultato sconosciuto all'indirizzo compulsato. Se non che dirimente si palesa la circostanza che per entrambi gli atti impositivi in disamina il ricorrente aveva riconosciuto la loro notifica con le note sostitutive del 9 maggio 2023 circoscrivendo all'uopo la questione prescrizionale al periodo
6 decorrente dalla notifica dei due atti impositivi fino alla notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede direttamente opposta (cfr. supra). Il che rende sterile ogni tentativo di riaprire un problema risolto dallo stesso diretto interessato in termini incoerenti con la verifica dell'iter notificatorio.
Le notifiche a mezzo “pec” riguardano, nella buona sostanza tutti gli altri atti depositati da e, prima di tutto, le due restanti cartelle di CP_6 pagamento, del 2017 e La connessa obiezione attorea è del tutto infondata, scontrandosi con il generalissimo principio “di non contraddizione”. Ed invero, l'indirizzo di posta elettronica denunciato di inesattezza è … esattamente lo stesso indirizzo utilizzato per la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2021 90196 31342. In questo caso l'istante non ha denunciato la nullità della notifica per errata individuazione dell'indirizzo “pec”, ma si è limitato a sostenere di avere tardivamente rinvenuto il plico in quanto la consegna era avvenuta nel settore della posta elettronica c.d. “indesiderata”: l'istante veniva a conoscenza in data 11.03.2022 attraverso un accesso in posta indesiderata che gli era stato notificato antecedentemente, in data 11.01.2022 un'intimazione di pagamento per l'importo complessivo di € 617.804,49 che tra i vari enti impositori vi era la Controparte_1
a favore dei Dottori Commercialisti …> Dopo di che, per come verificato, il dott. ha impugnato Parte_1
l'intimazione per motivi che nulla hanno a che fare con la notifica dell'atto. La cui legittimità è talmente apprezzata positivamente dal ricorrente da indurlo a individuare il termine finale del percorso prescrizionale proprio in quello del perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento del 2021. Sul punto nuovamente discostandosi dalla realtà posto che quel perfezionamento risale all'11 gennaio 2022 e non all'11 marzo 2022. E tuttavia la questione è altra. Se la notifica di quell'atto viene ritenuta corretta, non si vede attraverso quale meccanismo interpretativo le notifiche degli atti successivi, allo stesso indirizzo
“pec”, dovrebbero essere tacciate di nullità. Fra l'altro si segnala che il ricorrente ha atteso fino al giorno immediatamente antecedente la trattazione cartolare finale del contenzioso per veicolare un tale rilievo dopo avere trasmesso note di precisazione della domanda all'indomani della costituzione di senza paventare alcuna anomalia a proposito della CP_6 documentazione pro l'agente della riscossione.
Resta, pertanto, confinato in un residuale quasi inconferente il fatto che lo sforzo dimostrativo sostenuto dal ricorrente per legittimare il profilo di illegittimità in questione non sia processualmente apprezzabile, dalle allegazioni attoree e dal principio di prova scritta desumendosi soltanto l'indirizzo “inipec” verosimilmente attuale, laddove ben altra sarebbe dovuta essere la pregnanza probatoria dell'assunto funzionale alla errata individuazione dell'indirizzo “pec”. Smentita -si ribadisce- dalla posizione assunta dal dott. in Parte_1 riferimento alla notifica dell'intimazione del 2021.
7 (6)
Le conclusioni a trarsi sono, a questo punto, necessitate. Muovendo dalla premessa che nessuna irregolarità inficia le notifiche in odore di verifica processuale, dal cui novero vanno escluse per le ragioni di cui si è data contezza quelle inerenti le due cartelle del 2015 e 2016, si delinea la seguente situazione.
Le cartelle più “antiche” risalgono, quanto a conoscenza legale ammessa dal diretto interessato, al 10 ottobre 2015 e al 13 ottobre 2016. Esse sono state riprese dalle due intimazioni di pagamento del 2018 e 2019, notificate a mezzo “pec” rispettivamente il 16 marzo 2018 e il 26 aprile 2019. L'intimazione di pagamento direttamente impugnata in questa sede dall'istante è stata notificata a mezzo “pec” l'11 gennaio 2022. Nessuna prescrizione è, quindi, maturata.
La cartella di pagamento del 2017, in realtà a sua volta ripresa dall'intimazione intermedia del 2019, è stata notificata a mezzo “pec” il 23 agosto 2017. Anche senza l'atto interruttivo, non è maturata nessuna prescrizione alla data di notifica dell'intimazione del 2021.
La cartella di pagamento del 2018 è stata notificata a mezzo “pec” il 19 luglio 2018. Anche in questo caso, evidentemente, nessuna prescrizione è maturata.
A margine deve solo rammentarsi che nessuna indagine sul periodo antecedente la notifica delle quattro cartelle è prospettabile alla luce della definitiva perimetrazione della domanda operata dal ricorrente e del coerente arresto dimostrativo della documentazione in atti versata da Dati che CP_6 delineano uno scenario processuale basato sulla mancata opposizione agli originari atti impositivi. (7)
La domanda attorea va, quindi, rigettata.
Le spese di lite accedono al principio della soccombenza il cui governo, evidentemente, attrae a sé anche la posizione dell'agente della riscossione, chiamato in causa necessariamente non per motivi “processuali” ma a cagione dell'intrinseca pregnanza sostanziale dell'atto introduttivo di lite.
Liquidazione come da dispositivo secondo criteri che valorizzano anche la tempistica dell'intervento di CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di Parte_1
“ Parte_3
, originaria convenuta, con l'intervento di
[...] [...]
, terza chiamata in causa, ogni di Controparte_3 eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
8 2) condanna il ricorrente alle spese di lite sostenute dagli enti convenuti che si liquidano in euro 3.050,00 in favore della “ ” CP_1 ed in euro 1.650,00 in favore di oltre I.V.A. e quant'altro CP_6 dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 3/6/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
9
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.6575 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 23 maggio 2025, vertente TRA
, nato il giorno 25/12/1972 in VICO EQUENSE e residente Parte_1 in CASTELLAMMARE di STABIA, C.F.: , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, in virtù di procura in atti versata, dall'avv. Francesco GARGIULO presso il cui studio, sito in CASTELLAMMARE di STABIA al Corso ALCIDE DE GASPERI n.16, elettivamente domicilia RICORRENTE E
a favore dei Controparte_1
in persona del Presidente e legale Controparte_2
domiciliata in NAPOLI alla via DUOMO n.152 presso lo studio dell'avv. Pietro PACE, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, giusta procura in atti versata, dagli avv.ti Roberto PESSI e Francesco GIAMMARIA RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in EBOLI alla via G. D'ORSO n.1 presso lo studio dell'avv. Antonietta GLIELMI che la rappresenta e difende giusta procura in atti TERZA CHIAMATA in CAUSA
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pronunzie conseguenziali.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con atto di citazione davanti al Giudice ordinario della Sezione Civile del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA il dott. conveniva in Parte_1 giudizio la “ e dei Dottori Controparte_4
Commercialisti” sollecitando l'accertamento negativo del credito, con pedissequa declaratoria di non debenza della relativa somma pari ad euro 120.413,91, portato dalla intimazione di pagamento n. 071 2021 90196 31342 relativo alle annualità “contributive” dal 2008 al 2016 (comprese).
1 Denunciava l'attore l'intervenuta prescrizione delle poste contributive, asseritamente maturata anche a seguito della mancata notifica di atti interruttivi pregressi rispetto alla impugnata intimazione di pagamento.
Si costituiva ritualmente in Giudizio, in vista della prima udienza del 16 giugno 2022, la titolare del Controparte_5 credito contributivo in contenzioso, evocando la competenza del Giudice del Lavoro e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea per infondatezza delle tesi ex adverso sostenute. La sollecitava, altresì, la chiamata in causa di Controparte_4 onde verificare attraverso l'analisi mirata degli atti propri dell'agente CP_6 ossione la questione prescrizionale agitata dal dott. . Parte_1
Il Giudice della Sezione Civile riteneva la propria “incompetenza” con provvedimento, in data 24.10.2024, di rimessione del fascicolo, recante n.1508/22, al Presidente del Tribunale.
Con decreto presidenziale del 13.11.2024 il contenzioso veniva attribuito alla Sezione Lavoro ed assegnato, secondo i criteri di automaticità in vigore, allo scrivente.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza di comparizione delle parti al 23 gennaio 2025.
All'esito dell'udienza in presenza il G.U.L. autorizzava l'estensione del contraddittorio e la chiamata in causa di all'uopo fissando udienza di CP_6 trattazione cartolare per il 23 maggio 202
Si costituiva con memoria depositata il 17 marzo 2025 l'agente della riscossione che nella buona sostanza aderiva alle difese già veicolate dalla
“ ” invocando la regolare notifica degli atti impositivi primari e di quelli CP_1
i tivi successivi come da documentazione in atti versata.
Sulle note sostitutive trasmesse dalle parti a norma dell'art. 127 ter c.p.c. il G.U.L. assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea deve essere rigettata sulla base del seguente impianto motivazionale. Va premesso che anche il ricorrente ha veicolato le note di trattazione scritta in vista della discussione della causa fissata per il 23 maggio 2025. L'atto è stato inoltrato il 22 maggio 2025 e non residuano dubbi sulla sua effettiva pregnanza processuale ad onta della errata intestazione dello stesso, riferita al R.G. degli affari civili, n.1508/22, e alla data del 9 maggio 2023. Trattasi evidentemente di un mero refuso, atteso che al 9 maggio 2023 era stata fissata udienza cartolare nell'ambito dell'originario contenzioso iscritto, con il n.1508/22, alla Sezione Civile ordinaria di questo Tribunale.
Va, ancora in limine, segnalato che il dott. non ha Parte_1 ritenuto di dare seguito all'ordinanza dell'Istruttore nella parte in cui sollecitava l'istante a depositare telematicamente il fascicolo di parte inerente il giudizio innescato davanti alla Sezione Civile. Ragione per la quale restano pienamente scrutinabili i soli atti “processuali” prodotti dalla resistente “ ”. CP_1
Chiaramente infondata si palesa, inoltre, l'eccezione attorea di
“tardività” della costituzione di CP_7
[...] L'intervento dell'agente della riscossione è frutto dell'accoglimento giudiziale dell'istanza veicolata fin ab origine dalla “ ”. CP_1
L'estensione del contraddittorio è, quindi, stata puntualmente sollecitata dalla convenuta, ancorchè sulla base di considerazioni solo in parte condivisibili. Non si tratta, per vero, di consentire l'intervento di un litis-consorte necessario, ma di prendere atto dell'ubi consistam della domanda attorea e della necessità di assicurare le difese invocate dalla parte convenuta/resistente. E, ancor prima, di porre le premesse per una decisione sostanzialmente e processualmente corretta atteso che la “ ” ha sempre contestato l'assunto del dott. CP_1
. Parte_1
questione posta è quella prescrizionale pare evidente che solo la piena partecipazione al giudizio di può garantire l'effettiva verifica CP_6 dell'iter sub-procedimentale all'esito sarebbe maturata la prescrizione.
La solo ipotetica strada alternativa dell'ordine di esibizione sarebbe stata, nel caso di specie, impercorribile nella totale assenza di dati concreti di riferimento. (3)
Per come anticipato, le doglianze del ricorrente in opposizione concernono alcune delle poste a credito della “ ” portate dall'intimazione di CP_1 pagamento n. 071 2021 90196 31342.
Ora, l'incipit necessario dell'accertamento giudiziale è costituito dalla astratta, piena ammissibilità dell'iniziativa attorea con la quale, essenzialmente, il ricorrente eccepisce la non debenza delle somme inerenti le poste a credito della “ ”, asseritamente non più dovute per maturata prescrizione. CP_1
Insomma. L'istante espressamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della stessa. Eccezione -questa- almeno in teoria a base polivalente, il dott. denunciando che il termine quinquennale sarebbe decorso Parte_1 sia a s ancata -regolare- notifica degli originari atti impositivi, sia a prescindere da detta patologia procedimentale. Consegue che la verifica richiesta al G.U.L. sarebbe, a sua volta, pluridirezionale.
Da una prima ottica si dovrebbe accertare se l'iter notificatorio inerente le poste a credito dell'ente si sia perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione, in parte qua, sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione.
Da una seconda ottica si dovrebbe accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dalla -eventuale- regolare notifica delle suddette poste a credito.
Pare evidente che da entrambe le prospettive la presente iniziativa giudiziale sarebbe ammissibile in quanto tesa a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, laddove il primo accertamento dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica delle cartelle di pagamento, l'unico scrutinio di prescrizione possibile in questo contesto rimarrebbe quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, delle originarie poste creditorie.
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Se non che, in concreto deve prendersi atto che l'istante non ha individuato, nell'atto di citazione a giudizio con cui si è aperto il contenzioso, né le singole poste né tanto meno gli atti impositivi di riferimento, limitandosi a segnalare l'importo complessivo contestato (= euro 120.413,91) e gli anni
“contributivi” di interesse (dal 2008 al 2016). Ciò ha fatto “impugnando” una intimazione di pagamento che porta(va) circa quaranta cartelle di pagamento, oltre ad un numero non pertinente in questa sede di avvisi di addebito. Insomma, il ricorrente ha delegato al Giudice il compito di verificare quali cartelle dovevano ritenersi contestate per intervenuta prescrizione. Si legge nell'atto di citazione. Nel caso di specie, la parte delle somme vantate che vede quale Ente creditore la sono Parte_2 prescritte per il decorso del termine quinquennale … in quanto le somme non versate, risalgono e riguardano i contributi previdenziali riferiti agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (ad eccezione delle annualità 2017, 2018, rif. atto impugnato ed allegato in atti), rispetto alla data di proposizione, notifica dell'intimazione è decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla citata legge in quanto l'istante, non ha mai ricevuto alcuna notifica di alcun atto interruttivo ed anche se l'avesse ricevuto, comunque si eccepisce la prescrizione atteso che tra la data dei contributi previdenziali e la data degl'atti richiamati sono trascorsi oltre cinque anni, pertanto si chiede di dichiarare che nulla è dovuto limitatamente ai contributivi previdenziali ed al periodo indicato.>
La pregnanza -negativa- di una tale perimetrazione del contenzioso è tuttavia sostanziale non puramente formale nella misura in cui la patologica laconicità della domanda investe finanche la struttura portante della pretesa azionata, che resta in pratica a soluzione bivalente. Per come desumibile dal prosieguo dell'iter processuale.
All'indomani della costituzione davanti al Giudice Civile ordinario della convenuta “ ” ed a fronte delle sue allegazioni difensive siccome supportate CP_1 dalla documentazione prodotta, il ricorrente, con la prima difesa processualmente utile, così rispondeva. In relazione al contenzioso incardinato, lo scrivente difensore si riporta all'atto introduttivo, impugna e contesta l'ex adverso dedotto ed eccepito, precisa la domanda e rileva che l'eccezione di prescrizione deve essere intesa dalla definitività del credito, fino alla notifica dell'intimazione di pagamento … sono impugnate le cartelle esattoriali: 1) 07120150086835783000 dell'importo di € 36.259,84, notificata il 10.05.2015 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta l'11.03.2022, è decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, punto B, della legge 8.8.1995, n. 335, pertanto nulla è dovuto;
2) 07120160059626390000 (limitatamente ai soli crediti previdenziali) dell'importo di € 51.867,05, notificata il 13.10.2016, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta l'11.03.2022, è decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, punto B, della legge 8.8.1995, n. 335, pertanto nulla è dovuto. Sulla documentazione depositata. Lo scrivente difensore rileva che … per le altre annualità, è maturata la prescrizione dalla definitività
4 del credito ovvero da quando risultano notificate le cartelle esattoriali, fino alla notifica dell'intimazione di pagamento (decorrenza del termine quinquennale).> (Cfr. note sostitutive dell'udienza in presenza del 9 maggio 2023.)
Sembra evidente il mutamento di prospettiva attorea. L'istante, nel solco dell'alternatività della questione prescrizionale originariamente posta, ha ritenuto, al cospetto dei documenti in atti versati dalla convenuta “ ” (= prospetto del contribuente ed estratto conto contributivo), CP_1 di planare sulla prescrizione cartolare, valorizzando il periodo intercorso fra la notifica degli atti impositivi originari e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Transitando davanti al G.U.L. il ricorrente ha prima depositato un non meglio classificabile “atto di precisazione della domanda”, evidentemente mai autorizzato, e poi le già citate note sostitutive dell'udienza di trattazione.
Con il primo atto, in realtà, il dott. ritorna, anche Parte_1 letteralmente, sulla originaria articolazione dell'atto di citazione, senza nemmeno confrontarsi con i contenuti delle note in data 9 maggio 2023. Deve segnalarsi, peraltro, che le note in oggetto sono successive alla costituzione di anche se la stessa viene totalmente ignorata. CP_6
Con il secondo atto, al netto della già affrontata denuncia di tardività dell'intervento in causa dell'agente della riscossione (cfr. supra), il ricorrente dopo avere stigmatizzato le modalità di deposito del supporto cartolare valorizzato da veicola una serie di obiezioni prive di riferimenti precisi, CP_6 lacuna che o nte impedisce qualsiasi analisi mirata delle questioni poste. Si legge nelle note trasmesse il 22 maggio 2025. Va osservato che la costituzione e soprattutto gli allegati depositati dall' , CP_6 non dovrebbero essere considerati dal GdL, atteso il modo di collazio i documenti e la difficoltà nel visionarli, determina l'inammissibilità del deposito, infatti, la Cassazione afferma, un "deposito a casaccio" di documenti, ossia un deposito non ordinato e difficile da comprendere, può creare problemi nella valutazione della causa, con la conseguenza di rendere incomprensibile al Giudice, la possibilità di vagliare la difesa altrui e tanto rende inammissibile i documenti che si vogliono utilizzare a difesa, come è avvenuto nel caso di specie. La Cassazione richiede che i documenti siano presentati in modo chiaro e conciso, e che la loro importanza sia evidenziata nel ricorso … Le cartelle esattoriali e gli atti sottesi, sono stati inviati alla pec ''fabio t'', non appartenente al ricorrente e Email_1 non e (INIPEC o altri), nel caso di specie, l'indirizzo pec del ricorrente, è ''castellanofabio@pec.it'', come si evince dal sito inipec e dal file immagine: … In merito alle notifiche in atti, le quali avrebbero interrotto la prescrizione, le stesse, non sono idonee a interrompere il termine di legge e sono illegittime, atteso che alcuni i documenti, non sono stati consegnati al ricorrente e altri non è indicato a chi sono materialmente consegnati (nulla è annotato, se il soggetto che riceve, è un familiare convivente, sorella, fratello, il diretto interessato o altro), sussiste la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. … Alla luce di quanto indicato, si evidenzia che l'importo è prescritto, atteso il decorso del termine quinquennale, contestando la ricezione di qualsiasi documento, notificato ad una pec, non estratta da un registro pubblico, in violazione della
5 normativa vigente, mentre per gli atti cartacei, è maturato il termine di legge, si chiede di decidere la causa …> (5)
Ora, per illustrare al meglio la significatività -negativa- delle allegazioni attoree va segnalato che nel costituirsi in giudizio la parte chiamata in causa ha, correttamente, depositato una serie di atti direttamente interferenti con la questione prescrizionale. La cui soluzione aveva indotto il G.U.L. ad accogliere la mirata istanza della convenuta “ ” di estensione del contraddittorio. CP_1
In breve, è stata prodot guente documentazione:
-- cartella di pagamento n. 071 2015 00868 35783, con iter notificatorio;
-- cartella di pagamento n. 071 2016 00596 26390 e relativo iter notificatorio;
-- cartella di pagamento n. 071 2017 00674 20278, con notifica a mezzo “pec”;
-- cartella di pagamento n. 071 2018 00456 67157, con notifica a mezzo “pec”;
-- intimazione di pagamento n. 071 2018 90155 62041 e relativa notifica a mezzo “pec”, in tesi di parte resistente interferente con l'iter prescrizionale delle due cartelle del 2015 e 2016;
-- intimazione di pagamento n. 071 2019 90199 44546 e relativa notifica a mezzo “pec”, nella medesima ottica appena segnalata, anche in riferimento alla cartella del 2017.
Va, altresì, precisato che l'individuazione degli originari quattro atti impositivi era intervenuta ad opera dell'istante all'indomani della costituzione in giudizio, davanti al Giudice della Sezione Civile, della convenuta “ ” che, CP_1 sulla base di una lettura oltremodo disagevole dell'atto di citazione, aveva preso in considerazione cinque cartelle di pagamento.
Dunque, a fronte di detta produzione la prima osservazione concerne il carattere pretestuoso del rilievo attoreo inerente il metodo di allegazione documentale seguito da CP_6
Ed invero, una volta “s ” che i documenti in atti versati, per regola generalissima, vanno analizzati con la lente della esposizione storica contenuta nella memoria di riferimento, non si vede quale vulnus possa avere mai interferito con la lettura dei singoli documenti e, quindi, con il diritto di difesa del ricorrente. Che, di contro, ha indirizzato critiche generiche, id est: non individualizzanti nei confronti di atti intrinsecamente dotati di una loro autonomia, sostanziale e giuridica, senza alcuna indicazione funzionale alla perimetrazione dei rilievi. Ragion per cui, in un tentativo di abbinamento solo virtuale, inidoneo a sanare la grave lacuna assertiva attorea, si delinea la seguente situazione.
Le notifiche “personali” dovrebbero concernere soltanto le due cartelle di pagamento del 2015 e 2015. Va, incidentalmente, evidenziato, a proposito della necessità di rilievi individualizzanti, che la seconda cartella è stata notificata con il meccanismo del deposito presso gli uffici della Camera di Commercio con successivo invio di apposita comunicazione, rimasto inesitato per essere il destinatario risultato sconosciuto all'indirizzo compulsato. Se non che dirimente si palesa la circostanza che per entrambi gli atti impositivi in disamina il ricorrente aveva riconosciuto la loro notifica con le note sostitutive del 9 maggio 2023 circoscrivendo all'uopo la questione prescrizionale al periodo
6 decorrente dalla notifica dei due atti impositivi fino alla notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede direttamente opposta (cfr. supra). Il che rende sterile ogni tentativo di riaprire un problema risolto dallo stesso diretto interessato in termini incoerenti con la verifica dell'iter notificatorio.
Le notifiche a mezzo “pec” riguardano, nella buona sostanza tutti gli altri atti depositati da e, prima di tutto, le due restanti cartelle di CP_6 pagamento, del 2017 e La connessa obiezione attorea è del tutto infondata, scontrandosi con il generalissimo principio “di non contraddizione”. Ed invero, l'indirizzo di posta elettronica denunciato di inesattezza è … esattamente lo stesso indirizzo utilizzato per la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2021 90196 31342. In questo caso l'istante non ha denunciato la nullità della notifica per errata individuazione dell'indirizzo “pec”, ma si è limitato a sostenere di avere tardivamente rinvenuto il plico in quanto la consegna era avvenuta nel settore della posta elettronica c.d. “indesiderata”: l'istante veniva a conoscenza in data 11.03.2022 attraverso un accesso in posta indesiderata che gli era stato notificato antecedentemente, in data 11.01.2022 un'intimazione di pagamento per l'importo complessivo di € 617.804,49 che tra i vari enti impositori vi era la Controparte_1
a favore dei Dottori Commercialisti …> Dopo di che, per come verificato, il dott. ha impugnato Parte_1
l'intimazione per motivi che nulla hanno a che fare con la notifica dell'atto. La cui legittimità è talmente apprezzata positivamente dal ricorrente da indurlo a individuare il termine finale del percorso prescrizionale proprio in quello del perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento del 2021. Sul punto nuovamente discostandosi dalla realtà posto che quel perfezionamento risale all'11 gennaio 2022 e non all'11 marzo 2022. E tuttavia la questione è altra. Se la notifica di quell'atto viene ritenuta corretta, non si vede attraverso quale meccanismo interpretativo le notifiche degli atti successivi, allo stesso indirizzo
“pec”, dovrebbero essere tacciate di nullità. Fra l'altro si segnala che il ricorrente ha atteso fino al giorno immediatamente antecedente la trattazione cartolare finale del contenzioso per veicolare un tale rilievo dopo avere trasmesso note di precisazione della domanda all'indomani della costituzione di senza paventare alcuna anomalia a proposito della CP_6 documentazione pro l'agente della riscossione.
Resta, pertanto, confinato in un residuale quasi inconferente il fatto che lo sforzo dimostrativo sostenuto dal ricorrente per legittimare il profilo di illegittimità in questione non sia processualmente apprezzabile, dalle allegazioni attoree e dal principio di prova scritta desumendosi soltanto l'indirizzo “inipec” verosimilmente attuale, laddove ben altra sarebbe dovuta essere la pregnanza probatoria dell'assunto funzionale alla errata individuazione dell'indirizzo “pec”. Smentita -si ribadisce- dalla posizione assunta dal dott. in Parte_1 riferimento alla notifica dell'intimazione del 2021.
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Le conclusioni a trarsi sono, a questo punto, necessitate. Muovendo dalla premessa che nessuna irregolarità inficia le notifiche in odore di verifica processuale, dal cui novero vanno escluse per le ragioni di cui si è data contezza quelle inerenti le due cartelle del 2015 e 2016, si delinea la seguente situazione.
Le cartelle più “antiche” risalgono, quanto a conoscenza legale ammessa dal diretto interessato, al 10 ottobre 2015 e al 13 ottobre 2016. Esse sono state riprese dalle due intimazioni di pagamento del 2018 e 2019, notificate a mezzo “pec” rispettivamente il 16 marzo 2018 e il 26 aprile 2019. L'intimazione di pagamento direttamente impugnata in questa sede dall'istante è stata notificata a mezzo “pec” l'11 gennaio 2022. Nessuna prescrizione è, quindi, maturata.
La cartella di pagamento del 2017, in realtà a sua volta ripresa dall'intimazione intermedia del 2019, è stata notificata a mezzo “pec” il 23 agosto 2017. Anche senza l'atto interruttivo, non è maturata nessuna prescrizione alla data di notifica dell'intimazione del 2021.
La cartella di pagamento del 2018 è stata notificata a mezzo “pec” il 19 luglio 2018. Anche in questo caso, evidentemente, nessuna prescrizione è maturata.
A margine deve solo rammentarsi che nessuna indagine sul periodo antecedente la notifica delle quattro cartelle è prospettabile alla luce della definitiva perimetrazione della domanda operata dal ricorrente e del coerente arresto dimostrativo della documentazione in atti versata da Dati che CP_6 delineano uno scenario processuale basato sulla mancata opposizione agli originari atti impositivi. (7)
La domanda attorea va, quindi, rigettata.
Le spese di lite accedono al principio della soccombenza il cui governo, evidentemente, attrae a sé anche la posizione dell'agente della riscossione, chiamato in causa necessariamente non per motivi “processuali” ma a cagione dell'intrinseca pregnanza sostanziale dell'atto introduttivo di lite.
Liquidazione come da dispositivo secondo criteri che valorizzano anche la tempistica dell'intervento di CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di Parte_1
“ Parte_3
, originaria convenuta, con l'intervento di
[...] [...]
, terza chiamata in causa, ogni di Controparte_3 eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
8 2) condanna il ricorrente alle spese di lite sostenute dagli enti convenuti che si liquidano in euro 3.050,00 in favore della “ ” CP_1 ed in euro 1.650,00 in favore di oltre I.V.A. e quant'altro CP_6 dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 3/6/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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