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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2024, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 03.04.2023, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2022/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
C.da Serro Alloro, 174, cod. fisc. , rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Francesca Ferro del Foro di Catania, (C.F. – PEC C.F._2
– Fax 095443394) e dall'avv. Salvatore Lincon del Email_1
Foro di Messina, (C.F. – PEC – Fax 0909581569), C.F._3 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Università n. 16, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Direttore Generale, Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Via La Farina, 263/N, (P.I. ). P.IVA_1
Resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 21.06.2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_1
- Di essere dipendente dell'azienda resistente, presso il P.O. di Patti, con la qualifica di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, e di prestare la propria attività lavorativa secondo diverse articolazioni di orario;
- che la normativa vigente riconosce il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti del comparto sanità;
- che tale diritto le sarebbe stato negato dall'Azienda di appartenenza, in violazione dell'art. 29 CCNL 20/09/2001, modificato dall'art. 4 CCNL 31/07/2009;
- che il regolamento adottato dall' per la fruizione del servizio sostitutivo di Parte_2 mensa, giusta delibera n. 1357 del 16/03/2000, prevede l'erogazione dei buoni pasto solo in favore dei dipendenti con articolazione dell'attività lavorativa su cinque giorni e con due rientri pomeridiani.
Tutto ciò premesso, invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7.4.1999 nonché
l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa, ovvero l'erogazione di buoni pasto nella misura di € 4,13 per ogni turno lavorato eccedente le 6 ore, con conseguente condanna dell' convenuta al pagamento in suo favore CP_1 della somma di € 2.977,73, per il periodo pregresso dal 01.09.2019 al 16.06.2023, derivante dal mancato riconoscimento dei diritti richiesti.
L di Messina, nonostante la ritualità della notifica non si Controparte_2
costituiva in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato tenuto conto delle ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, giova ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ratione temporis applicabile alla controversia de qua.
Per consolidata giurisprudenza, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., Cass. 28.11.2019 nr. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01/03/2021 n. 5547).
Tanto premesso, il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, a tenore del quale:
“
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Riassumendo, i contratti collettivi stabiliscono i seguenti principi:
• le aziende possono istituire i servizi mensa o assicurare il pasto con modalità sostitutive;
• l'organizzazione e la gestione del servizio è demandata all'autonomia gestionale aziendale;
• resta ferma la competenza del CCNL nel regolamentare l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente;
• hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti (in relazione alla particolare articolazione del servizio) purché siano in servizio;
• il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro.
Nel nuovo CCNL del Comparto Sanità 2016-2018, non sono state apportate modifiche all'istituto della mensa, il quale resta disciplinato dalle norme contenute nei precedenti contratti. Tuttavia, all'art. 27 (“Orario di lavoro”), al comma 4, si precisa che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001
e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G”.
Si rammenta, inoltre, che l'articolo 8 del D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce, che "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo."
Orbene, la nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 27, comma 4, del CCNL 2016/2018 del comparto sanità, senza introdurre alcuna innovazione in materia rispetto alla precedente disciplina contrattuale, trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del Comparto "non turnista" - che in applicazione del comma l, dello stesso articolo, effettua una articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore - e rinvia espressamente, con riferimento alla consumazione del pasto, al previgente art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità ( . Per_1
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria del personale turnista.
L'art. 27, comma 3 lett.re b) ed e) del CCNL del 21/05/2018 disciplina l'orario di lavoro del c.d.
"turnista", che nel caso di orario di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, avrà diritto a periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7, del D. Lgs.vo n.66/2003, ai fini del recupero psico/fisico. Chiaro che detto personale non è destinatario della norma di cui al comma 4 dello stesso articolo.
Orbene, è vero che il personale “turnista”, in base all'art.27 comma 4 del CCNL 2016-2018 non ha diritto alla pausa;
ciò, però, non incide sul riconoscimento del diritto al buono pasto “sostitutivo”. Ed infatti, l'impossibilità di usufruire del diritto alla mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto alla mensa del predetto personale, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il c.d. diritto ai buoni pasto.
Tale succinta conclusione è avvalorata dagli interventi dalla Suprema Corte di Cassazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (cfr. Corte Cass. sentenze nn. 5547 del 1 marzo 2021 e 15629 del 4 giugno 2021; da ultimo, Corte Cass. Ordinanza n. 32113 del 31 ottobre del 2022).
Con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (così Cass. n. 5547 del 2021; Cass. n. 15629 del
2021).
Orbene, l'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente, pacifico è che la stessa abbia lavorato, nel periodo di riferimento, secondo un orario di lavoro articolato in turni di almeno 6 ore. Tale assunto,
è provato documentalmente, sulla base dei fogli di presenza prodotti.
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda attorea.
In ordine al quantum debeatur, premesso che i turni di servizio prestati dal ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza prodotti relativamente al periodo da settembre 2019 ad 16.06.2023, va precisato che il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia
€ 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro. Tenuto conto del conteggio non specificamente contestato nel merito dall' resistente, va riconosciuta al ricorrente la somma CP_1 di € 2.977,73 (la cui somma deriva dalla moltiplicazione del valore del singolo buono pasto, a carico del lavoratore, di euro 4,13 per 721 turni eccedenti le sei ore effettuati) in riferimento al suindicato periodo.
L va, dunque, condannata al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di € 2.977,73, a titolo di risarcimento del danno allo stesso derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, l'amministrazione resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente le spese di lite che si liquidano, ex DM n. 147/22 (valore della causa, complessità bassa, assenza di istruzione) in € 1.100,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti, pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1
provvede:
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 2.977,73 dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
della ricorrente, che liquida in euro € 1.100,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
i.v.a., c.p.a come per legge.
Patti, 8.04.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata