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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– AN IM Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– OL RI ND Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NO VI ( ); C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RUOCCO ANDREA ( ), C.F._3 appellato
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Firenze: - in via principale: accogliere integralmente il presente appello e, per
l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n. 5113/2022 pubblicata il 2 settembre 2022, rigettando le domande dell'odierna Appellata;
- in via estremamente subordinata: riformare l'ordinanza del Tribunale di
Firenze rep. n. 5113/2022 pubblicata il 2 settembre 2022 nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di parziale inammissibilità della azione di nullità per sopravvenuta prescrizione decennale della eventuale azione di ripetizione di indebito per tutte le pretese precedenti alla data del 31.08.2012.
Il tutto con condanna dalla sig.ra CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite per il presente grado giudizio;
nonché alla
- restituzione della somma di Euro 4.280,34 ed altri oneri di legge oltre interessi legali decorrenti dal giorno 12.9.2022, data dell'avvenuto pagamento da parte da in favore del procuratore antistatario»; Parte_1
per «precisa le conclusioni riportandosi ai propri Controparte_1 scritti difensivi», ossia «la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere:
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto
e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario» (così in comparsa di costituzione e risposta).
Rilevato
(in prosieguo ha Parte_1 Parte_1 tempestivamente proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
pag. 2/16 repert. n. 5113 del 2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze su ricorso di con cui, previa reiezione dell'eccezione di prescrizione, è Controparte_1 stata accolta la domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto a tempo indeterminato di apertura di linea di credito con carta revolving con essa stipulato nel gennaio del 2006 ed è stato accertato il diritto della a restituire solo le somme ricevute, maggiorate degli interessi al CP_1 tasso legale vigente tempo per tempo.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza per carenza di motivazione, anche in relazione al rigetto delle tesi della Banca»;
2. «Secondo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della per violazione Parte_2 degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001, in relazione alla presunta violazione della riserva di attività»;
3. «Terzo motivo di impugnazione: erronea applicazione dell'art. 3 del
D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra
Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento»;
4. «Quarto motivo di impugnazione: travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione»;
5. «Quinto motivo di impugnazione: erronea applicazione della
Comunicazione di Banca d'Italia del 20.04.2010»;
6. «Sesto motivo di impugnazione: erroneità nella qualificazione dell'operazione di concessione di di Credito»; Pt_2
7. «Settimo motivo di impugnazione: la parziale sopravvenuta prescrizione della azione di ripetizione di indebito. Conseguente parziale inammissibilità della domanda di nullità».
pag. 3/16 Si è costituita in giudizio la protestando l'inammissibilità o, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del 10 giugno 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 12 giugno, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata dalla è assorbita dall'assunzione della causa in CP_1 decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Con il primo motivo d'impugnazione in sintesi, censura Parte_1
l'ordinanza per non aver dato conto del percorso logico-argomentativo che ha condotto alla declaratoria di nullità, fornendo una motivazione solo apparente, senza esaminare le difese da essa svolte.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla Corte di cassazione, ricorre il vizio della motivazione apparente «quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture»
(Cass. n. 6758 del 2022, in massima;
più di recente, Cass. n. 1986 del 2025, in massima: «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non pag. 4/16 potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»).
Nella fattispecie, tuttavia, il Tribunale, nel rispetto della succinta motivazione richiesta per l'ordinanza ai sensi dell'art. 134, primo comma,
c.p.c., dopo aver illustrato, in narrativa, i connotati della fattispecie, sostanzialmente pacifici, ha dato contezza delle ragioni per le quali ha concluso per la nullità del contratto, richiamando il dettato dell'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999 e dell'art. 2 del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 e ravvisando il contrasto con tale normativa, considerata imperativa, con conseguente invalidità ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Quanto all'asserita mancata considerazione degli argomenti difensivi svolti da giova rammentare che, secondo la Corte di cassazione, Parte_1 non è necessario «che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che come nella specie il medesimo esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata nonché evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (v. Cass., 2/12/2014, n.
25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145)» (Cass. n.
3126 del 2021, in motivazione).
3. Con i motivi d'appello dal secondo al sesto in sostanza, Parte_1 contesta la statuizione di nullità, sostenendosi che il Tribunale «(i) ha travisato la natura dell'attività prestata dai dealer; (ii) ha applicato una normativa non diretta alle banche;
(iii) ha male interpretato il contenuto del
Decreto» (così la sintesi dei motivi contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellante).
pag. 5/16 I motivi sono destituiti di fondamento.
È pacifico e dimostrato documentalmente (doc. 1 fasc. e doc. 2 CP_1 fasc. che il contratto di apertura di linea di credito con carta Parte_1 cosiddetta revolving è stato promosso e concluso tramite il negoziante- rivenditore, convenzionato con l'intermediario ma pacificamente non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 del d.lgs. n.
374 del 1999.
Il giudice di legittimità, risolvendo le questioni di diritto poste da questa
Corte con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. con riferimento a una fattispecie sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: «nella vigenza del d.gs. n.
374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.» (Cass. n.
12838 del 2025, che, in motivazione, tra l'altro, ha osservato: «la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). […] Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che pag. 6/16 sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario»).
pag. 7/16 La pronuncia citata, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a), del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b), del medesimo d.m.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.
4. Con la comparsa conclusionale ha sollevato eccezione di Parte_1 legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 374 del 1999 in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 15, comma 1, lettera
b), della legge di delegazione n. 52 del 1996.
Secondo l'appellante, «[l]a delega così come esercitata nel D.lgs. n.
374/1999 si ritiene configuri una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata». In particolare, non sarebbe «conforme al dettato degli artt. 76 e 77 cost. quella prassi per cui, nell'esercizio della delega parlamentare, il Governo – nel decreto legislativo – lasci indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, sostanzialmente demandando la funzione normativa all'amministrazione, dislocando l'esercizio della funzione legislativa dal Governo nella sua collegialità ai singoli Ministri con pag. 8/16 conseguente mancata assunzione di responsabilità politica – ai sensi dell'art. 95 comma 2, cost. – da parte dell'Esecutivo nel suo plenum».
L'eccezione è manifestamente infondata.
Giova anzitutto evidenziare come, nel muovere le proprie censure per violazione dei criteri di delega, oltre all'art. 76 Cost., avochi Parte_1 anche l'art. 77 Cost.
Tuttavia, «quest'ultima disposizione riguarda non già i decreti legislativi, come la prima, bensì indica i presupposti, individuati nella necessità e nell'urgenza, in presenza dei quali il Governo può eccezionalmente emanare decreti-legge immediatamente in vigore, sino alla conversione in legge, entro i successivi sessanta giorni. Si tratta, dunque, di un parametro inconferente, poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge»
(Corte cost. n. 96 del 2024, in motivazione).
Tanto premesso, nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dar conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 374 del 1999 reca norme in materia di «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
La legge n. 52 del 1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), all'art. 15, nel delegare il Governo a integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce che la delega «sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi […] c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte,
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti pag. 9/16 disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o
l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge» (comma 1, lettera c).
In sede di attuazione della delega, l'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999 ha previsto che «[l]e disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.
15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: “legge n. 197/1991” si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate»; segue l'indicazione di una serie di attività tra cui: «n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: “testo unico bancario”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3».
Il citato art. 3 del decreto delegato ha poi stabilito che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC» (comma 1) e che «[i]l Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato pag. 10/16 sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero» (comma 2).
Nei successivi commi l'art. 3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
Il d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria), all'art. 2 stabilisce che, «[a]i fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali» (comma 1) e che,
«[a]i fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari» (comma
2).
Dunque, la legge di delegazione chiamava il Governo a emettere un decreto legislativo con cui disporre «[l]a formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese» a cui estendere la disciplina di cui alla legge n. 197 del 1991 e a tanto ha provveduto il legislatore delegato.
pag. 11/16 L'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999, in attuazione della delega, ha previsto che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stessa disposizione come «legge n. 197/1991», si applichino, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività annoverate nello stesso articolo, «il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate».
Tra le attività in questione è inclusa (lettera n) l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 t.u.b., in relazione alla quale lo stesso art. 1 richiede l'iscrizione all'elenco contemplato dal successivo art. 3.
È poi quest'ultimo, al comma 1, a stabilire che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC».
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (artt. 1, comma 1, lettera n, e 3) e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art. 1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, t.u.b.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto, ciò che perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti pag. 12/16 amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n.
104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte
(sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. Parte_1
104 del 2017 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era sostanzialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi pressoché nulla – diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in precedenza illustrato, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limitandosi ad affidare al regolamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali a livello di fonte primaria – dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa.
5. Con il settimo motivo, proposto subordinatamente agli altri, lamenta che il Tribunale, travisando il senso dell'eccezione di Parte_1 prescrizione sollevata, l'abbia disattesa, dichiarando la domanda di nullità imprescrittibile senza considerarne l'inammissibilità, in sostanza per carenza di interesse, essendo prescritto il diritto alla ripetizione.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione vada integrata nel senso che deve ribadirsi quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a controversie del tutto analoghe alla presente e cioè che sussiste indubbiamente l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte pag. 13/16 (accertamento della nullità del contratto e dell'obbligo restitutorio limitato al capitale e agli interessi al tasso legale, ciò a cui la ricorrente ha sostanzialmente mirato, chiedendo di affermare il «diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.»): infatti, come già osservato dalla Corte di cassazione, «con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto
… per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica» (Cass. n. 1897 del 2023, in motivazione;
in precedenza, Cass.
n. 2670 del 2020 e Cass. n. 7017 del 1994, entrambe in massima).
Risulta peraltro documentato l'addebito di interessi – evidentemente secondo le condizioni contrattuali – entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi l'estratto conto prodotto da sub doc. 4); ciò che, di per sé, è sufficiente a fondare un Parte_1 interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., atteso che, a seguito della declaratoria di nullità, l'accertamento della debenza limitatamente alle somme utilizzate e agli interessi in misura legale – ossia, a un tasso inferiore a quello convenuto – alleggerirebbe il quantum dovuto.
6. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e l'ordinanza impugnata va confermata, sia pure con le integrazioni motivazionali fin qui illustrate.
7. Le spese di grado seguono la soccombenza e, tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti, in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario, applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro 1.543,50; fase 2: euro
1.063,50; fase 4: euro 1.735,00. Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria),
pag. 14/16 consistita in meri rinvii, in parte dovuti all'attesa della decisione della Corte di legittimità sul rinvio pregiudiziale, e, pertanto, da considerarsi non effettivamente tenuta;
totale: euro 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 12838 del 2025, resa ex art. 363-bis c.p.c.) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà. Il residuo importo, pari a euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente Parte_1
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello di avverso l'ordinanza ex Parte_1 art. 702-ter c.p.c. repert. n. 5113 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 la metà delle spese di lite relative al presente grado di giudizio
(compensato il residuo 1/2), liquidate nel loro importo complessivo
(ossia, ante compensazione) in euro 4.342,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
pag. 15/16 da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OL RI ND AN IM
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– AN IM Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– OL RI ND Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NO VI ( ); C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RUOCCO ANDREA ( ), C.F._3 appellato
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Firenze: - in via principale: accogliere integralmente il presente appello e, per
l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n. 5113/2022 pubblicata il 2 settembre 2022, rigettando le domande dell'odierna Appellata;
- in via estremamente subordinata: riformare l'ordinanza del Tribunale di
Firenze rep. n. 5113/2022 pubblicata il 2 settembre 2022 nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di parziale inammissibilità della azione di nullità per sopravvenuta prescrizione decennale della eventuale azione di ripetizione di indebito per tutte le pretese precedenti alla data del 31.08.2012.
Il tutto con condanna dalla sig.ra CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite per il presente grado giudizio;
nonché alla
- restituzione della somma di Euro 4.280,34 ed altri oneri di legge oltre interessi legali decorrenti dal giorno 12.9.2022, data dell'avvenuto pagamento da parte da in favore del procuratore antistatario»; Parte_1
per «precisa le conclusioni riportandosi ai propri Controparte_1 scritti difensivi», ossia «la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere:
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto
e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario» (così in comparsa di costituzione e risposta).
Rilevato
(in prosieguo ha Parte_1 Parte_1 tempestivamente proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
pag. 2/16 repert. n. 5113 del 2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze su ricorso di con cui, previa reiezione dell'eccezione di prescrizione, è Controparte_1 stata accolta la domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto a tempo indeterminato di apertura di linea di credito con carta revolving con essa stipulato nel gennaio del 2006 ed è stato accertato il diritto della a restituire solo le somme ricevute, maggiorate degli interessi al CP_1 tasso legale vigente tempo per tempo.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza per carenza di motivazione, anche in relazione al rigetto delle tesi della Banca»;
2. «Secondo motivo di impugnazione: erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della per violazione Parte_2 degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001, in relazione alla presunta violazione della riserva di attività»;
3. «Terzo motivo di impugnazione: erronea applicazione dell'art. 3 del
D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra
Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento»;
4. «Quarto motivo di impugnazione: travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione»;
5. «Quinto motivo di impugnazione: erronea applicazione della
Comunicazione di Banca d'Italia del 20.04.2010»;
6. «Sesto motivo di impugnazione: erroneità nella qualificazione dell'operazione di concessione di di Credito»; Pt_2
7. «Settimo motivo di impugnazione: la parziale sopravvenuta prescrizione della azione di ripetizione di indebito. Conseguente parziale inammissibilità della domanda di nullità».
pag. 3/16 Si è costituita in giudizio la protestando l'inammissibilità o, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del 10 giugno 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 12 giugno, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata dalla è assorbita dall'assunzione della causa in CP_1 decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Con il primo motivo d'impugnazione in sintesi, censura Parte_1
l'ordinanza per non aver dato conto del percorso logico-argomentativo che ha condotto alla declaratoria di nullità, fornendo una motivazione solo apparente, senza esaminare le difese da essa svolte.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla Corte di cassazione, ricorre il vizio della motivazione apparente «quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture»
(Cass. n. 6758 del 2022, in massima;
più di recente, Cass. n. 1986 del 2025, in massima: «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non pag. 4/16 potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»).
Nella fattispecie, tuttavia, il Tribunale, nel rispetto della succinta motivazione richiesta per l'ordinanza ai sensi dell'art. 134, primo comma,
c.p.c., dopo aver illustrato, in narrativa, i connotati della fattispecie, sostanzialmente pacifici, ha dato contezza delle ragioni per le quali ha concluso per la nullità del contratto, richiamando il dettato dell'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999 e dell'art. 2 del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 e ravvisando il contrasto con tale normativa, considerata imperativa, con conseguente invalidità ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Quanto all'asserita mancata considerazione degli argomenti difensivi svolti da giova rammentare che, secondo la Corte di cassazione, Parte_1 non è necessario «che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che come nella specie il medesimo esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata nonché evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (v. Cass., 2/12/2014, n.
25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145)» (Cass. n.
3126 del 2021, in motivazione).
3. Con i motivi d'appello dal secondo al sesto in sostanza, Parte_1 contesta la statuizione di nullità, sostenendosi che il Tribunale «(i) ha travisato la natura dell'attività prestata dai dealer; (ii) ha applicato una normativa non diretta alle banche;
(iii) ha male interpretato il contenuto del
Decreto» (così la sintesi dei motivi contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellante).
pag. 5/16 I motivi sono destituiti di fondamento.
È pacifico e dimostrato documentalmente (doc. 1 fasc. e doc. 2 CP_1 fasc. che il contratto di apertura di linea di credito con carta Parte_1 cosiddetta revolving è stato promosso e concluso tramite il negoziante- rivenditore, convenzionato con l'intermediario ma pacificamente non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 del d.lgs. n.
374 del 1999.
Il giudice di legittimità, risolvendo le questioni di diritto poste da questa
Corte con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. con riferimento a una fattispecie sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: «nella vigenza del d.gs. n.
374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.» (Cass. n.
12838 del 2025, che, in motivazione, tra l'altro, ha osservato: «la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). […] Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che pag. 6/16 sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario»).
pag. 7/16 La pronuncia citata, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a), del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b), del medesimo d.m.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.
4. Con la comparsa conclusionale ha sollevato eccezione di Parte_1 legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 374 del 1999 in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 15, comma 1, lettera
b), della legge di delegazione n. 52 del 1996.
Secondo l'appellante, «[l]a delega così come esercitata nel D.lgs. n.
374/1999 si ritiene configuri una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata». In particolare, non sarebbe «conforme al dettato degli artt. 76 e 77 cost. quella prassi per cui, nell'esercizio della delega parlamentare, il Governo – nel decreto legislativo – lasci indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, sostanzialmente demandando la funzione normativa all'amministrazione, dislocando l'esercizio della funzione legislativa dal Governo nella sua collegialità ai singoli Ministri con pag. 8/16 conseguente mancata assunzione di responsabilità politica – ai sensi dell'art. 95 comma 2, cost. – da parte dell'Esecutivo nel suo plenum».
L'eccezione è manifestamente infondata.
Giova anzitutto evidenziare come, nel muovere le proprie censure per violazione dei criteri di delega, oltre all'art. 76 Cost., avochi Parte_1 anche l'art. 77 Cost.
Tuttavia, «quest'ultima disposizione riguarda non già i decreti legislativi, come la prima, bensì indica i presupposti, individuati nella necessità e nell'urgenza, in presenza dei quali il Governo può eccezionalmente emanare decreti-legge immediatamente in vigore, sino alla conversione in legge, entro i successivi sessanta giorni. Si tratta, dunque, di un parametro inconferente, poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge»
(Corte cost. n. 96 del 2024, in motivazione).
Tanto premesso, nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dar conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 374 del 1999 reca norme in materia di «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
La legge n. 52 del 1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), all'art. 15, nel delegare il Governo a integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce che la delega «sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi […] c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte,
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti pag. 9/16 disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o
l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge» (comma 1, lettera c).
In sede di attuazione della delega, l'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999 ha previsto che «[l]e disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.
15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: “legge n. 197/1991” si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate»; segue l'indicazione di una serie di attività tra cui: «n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: “testo unico bancario”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3».
Il citato art. 3 del decreto delegato ha poi stabilito che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC» (comma 1) e che «[i]l Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato pag. 10/16 sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero» (comma 2).
Nei successivi commi l'art. 3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
Il d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria), all'art. 2 stabilisce che, «[a]i fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali» (comma 1) e che,
«[a]i fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari» (comma
2).
Dunque, la legge di delegazione chiamava il Governo a emettere un decreto legislativo con cui disporre «[l]a formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese» a cui estendere la disciplina di cui alla legge n. 197 del 1991 e a tanto ha provveduto il legislatore delegato.
pag. 11/16 L'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999, in attuazione della delega, ha previsto che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stessa disposizione come «legge n. 197/1991», si applichino, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività annoverate nello stesso articolo, «il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate».
Tra le attività in questione è inclusa (lettera n) l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 t.u.b., in relazione alla quale lo stesso art. 1 richiede l'iscrizione all'elenco contemplato dal successivo art. 3.
È poi quest'ultimo, al comma 1, a stabilire che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC».
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (artt. 1, comma 1, lettera n, e 3) e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art. 1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, t.u.b.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto, ciò che perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti pag. 12/16 amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n.
104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte
(sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. Parte_1
104 del 2017 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era sostanzialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi pressoché nulla – diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in precedenza illustrato, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limitandosi ad affidare al regolamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali a livello di fonte primaria – dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa.
5. Con il settimo motivo, proposto subordinatamente agli altri, lamenta che il Tribunale, travisando il senso dell'eccezione di Parte_1 prescrizione sollevata, l'abbia disattesa, dichiarando la domanda di nullità imprescrittibile senza considerarne l'inammissibilità, in sostanza per carenza di interesse, essendo prescritto il diritto alla ripetizione.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione vada integrata nel senso che deve ribadirsi quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a controversie del tutto analoghe alla presente e cioè che sussiste indubbiamente l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte pag. 13/16 (accertamento della nullità del contratto e dell'obbligo restitutorio limitato al capitale e agli interessi al tasso legale, ciò a cui la ricorrente ha sostanzialmente mirato, chiedendo di affermare il «diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.»): infatti, come già osservato dalla Corte di cassazione, «con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto
… per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica» (Cass. n. 1897 del 2023, in motivazione;
in precedenza, Cass.
n. 2670 del 2020 e Cass. n. 7017 del 1994, entrambe in massima).
Risulta peraltro documentato l'addebito di interessi – evidentemente secondo le condizioni contrattuali – entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi l'estratto conto prodotto da sub doc. 4); ciò che, di per sé, è sufficiente a fondare un Parte_1 interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., atteso che, a seguito della declaratoria di nullità, l'accertamento della debenza limitatamente alle somme utilizzate e agli interessi in misura legale – ossia, a un tasso inferiore a quello convenuto – alleggerirebbe il quantum dovuto.
6. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e l'ordinanza impugnata va confermata, sia pure con le integrazioni motivazionali fin qui illustrate.
7. Le spese di grado seguono la soccombenza e, tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti, in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario, applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro 1.543,50; fase 2: euro
1.063,50; fase 4: euro 1.735,00. Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria),
pag. 14/16 consistita in meri rinvii, in parte dovuti all'attesa della decisione della Corte di legittimità sul rinvio pregiudiziale, e, pertanto, da considerarsi non effettivamente tenuta;
totale: euro 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 12838 del 2025, resa ex art. 363-bis c.p.c.) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà. Il residuo importo, pari a euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente Parte_1
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello di avverso l'ordinanza ex Parte_1 art. 702-ter c.p.c. repert. n. 5113 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 la metà delle spese di lite relative al presente grado di giudizio
(compensato il residuo 1/2), liquidate nel loro importo complessivo
(ossia, ante compensazione) in euro 4.342,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
pag. 15/16 da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
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