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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
FA AN UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14852/2024 , introdotta da
(CREMA, 29/01/1998) e Parte_1 Parte_2
08/12/1997), entrambi con il patrocinio dell'avv. DANIELA BUCCI;
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/06/2024 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Che il UD Istruttore, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi Pt_2 2
ed , e/o emanare i provvedimenti opportuni nell'interesse Pt_2 Parte_1 dei coniugi stessi;
2. Di essere autorizzati a vivere separatamente alle condizioni economiche pattiziamente convenute tra le parti;
3. Volersi procedere alla rimessione in decisione del giudizio per l'omologazione della separazione consensuale dei suddetti coniugi alle condizioni economiche indicate nel ricorso e confermate nella dichiarazione allegata, salvo chiarimenti, ordinando la annotazione del provvedimento nei Registri dello Stato civile del Comune di al n. 110, Parte 2, Serie A, Volume Quartiere Pt_2 Murat in cui risulta trascritto l'atto di matrimonio avvenuto a il Pt_2 14/06/2024 tra e e le ulteriori incombenze Parte_2 Parte_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione, di cui il
Collegio si limita a prendere atto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CREMA, 29/01/1998) e ( 08/12/1997), che Parte_2 Pt_2
hanno contratto matrimonio in in data 14/06/2024 , trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di l n. 110, Parte 2, Serie Pt_2
A, Anno 2024 volume quartiere Murat, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
FA AN UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14852/2024 , introdotta da
(CREMA, 29/01/1998) e Parte_1 Parte_2
08/12/1997), entrambi con il patrocinio dell'avv. DANIELA BUCCI;
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/06/2024 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Che il UD Istruttore, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi Pt_2 2
ed , e/o emanare i provvedimenti opportuni nell'interesse Pt_2 Parte_1 dei coniugi stessi;
2. Di essere autorizzati a vivere separatamente alle condizioni economiche pattiziamente convenute tra le parti;
3. Volersi procedere alla rimessione in decisione del giudizio per l'omologazione della separazione consensuale dei suddetti coniugi alle condizioni economiche indicate nel ricorso e confermate nella dichiarazione allegata, salvo chiarimenti, ordinando la annotazione del provvedimento nei Registri dello Stato civile del Comune di al n. 110, Parte 2, Serie A, Volume Quartiere Pt_2 Murat in cui risulta trascritto l'atto di matrimonio avvenuto a il Pt_2 14/06/2024 tra e e le ulteriori incombenze Parte_2 Parte_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione, di cui il
Collegio si limita a prendere atto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CREMA, 29/01/1998) e ( 08/12/1997), che Parte_2 Pt_2
hanno contratto matrimonio in in data 14/06/2024 , trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di l n. 110, Parte 2, Serie Pt_2
A, Anno 2024 volume quartiere Murat, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA NZ