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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 08/10/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2809 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione con ordinanza del 18 marzo 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 .p.c. di giorni
60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Troiani, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GI AL, come da investitura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione deve essere accolta per le ragioni seguenti.
1.1 La pretesa calata in sede monitoria da muove dall'assunto di aver Controparte_1 questi a suo tempo aderito ad una “offerta di compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale” del “12/10/2011”, sì come proveniente dalla odierna opponente,
In essa, la detta compagine, per il tramite dell'amministratore unico, Parte_1 nell'evocare espressamente l'art. 2 del coevo “contratto di associazione in partecipazione” del “12/10/2011”, proponeva l'”acquisizione di quote inerenti il/credito/i nei confronti della in concordato preventivo”, così Controparte_2 sollecitando l'oblato al versamento di un “apporto di somme di denaro per complessivi
Euro 150.000,00”, da riversare alla società entro il 15 ottobre 2011 a mezzo bonifico sul relativo conto corrente. L'offerente prospettava indi il pagamento di un “compenso
(plusvalenza)” pari al 40%, corrispondente ad euro 60.000,00, da rifondere sulla scorta di un piano di “pagamento del compenso spettante e restituzione somme investite”,
1 secondo una precisa scansione temporale e correlativamente alla programmata
“riscossione di un riparto da parte della procedura” di importi indicati.
1.2 La “offerta” prevedeva altresì che “indipendentemente dalla complessiva riscossione del credito, entro la data del 31/12/2025 Vi sarà comunque corrisposto il rimborso integrale della somma investita e del compenso spettante pari ad Euro
60.000,00 …, il tutto per complessivi Euro 210.000,00”.
In data “19/10/2011”, seguiva, da parte dell'attuale opposto, l'invio di un atto denominato “accettazione offerta di compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale”, con cui il ridetto nell'aderire all'altrui “offerta di CP_1 compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale”, dichiarava, parlando di sé al plurale, quanto segue: “provvederemo a versare la somma di Euro 150.000,00 … entro la data del 15/10/2011 secondo le modalità indicate”.
2. Sennonché, va immediatamente constatato, anche al fine di porre in adeguato risalto la opacità della operazione contrattuale intitolata “associazione in partecipazione”, che, quantunque il avesse dichiarato di intendere “provvedere a versare” l'importo CP_1
suddetto (del quale, in via gradata, non ha mancato di domandare la restituzione a titolo di “mutuo”), non vi è alcuna prova, da offrire tramite la necessaria documentazione bancaria, dell'avvenuto versamento di euro 150.000,00 da parte del Importo che, CP_1 si rinnovi alla memoria, questi si era impegnato a versare “secondo le modalità indicate” nella “offerta”, vale a dire “a mezzo bonifico bancario” su un conto i cui estremi erano stati indicati nella reiteratamente detta “offerta”.
2.1 Non essendo stato in grado, né in sede di ricorso per decreto ingiuntivo né di conseguente opposizione, di produrre detta documentazione - e non avendo neppure genericamente dedotto le ragioni per le quali non conserverebbe la traccia documentale di un tale e così ingente trasferimento monetario - ha egli ritenuto di poter, in via induttiva, dar conto innanzi al giudice della opposizione di tale rilevantissimo spostamento patrimoniale mercè la produzione di copia di una contabile di bonifico del
10 dicembre 2014, disposto a suo favore della copia recante la causale Parte_1
“rimborso quota contratto di associazione del 12/10/2011”.
Epperò, anche a prescindere dal rilievo che nella “causale” non emerge alcun riferimento all'avvenuto integrale pagamento dell'importo di euro 150.000,00 (del quale la contabile non costituisce certo una quietanza), gli è che altra cosa (posterius) è la prova (documentalmente emersa) di un trasferimento dell'importo di euro 70.216,00 dalla (“associante”) al beneficiario (“associato”), altra (prius) è la Parte_1 CP_1
2 dimostrazione (si è detto, documentalmente inesistente) di un pregresso trasferimento, dall'”associato” all'”associante” dell'importo di euro 150.000,00. CP_1 Parte_1
Importo che peraltro, ove avvenuto, dovrebbe risultare anche da scritture contabili
(l'apporto dell'associante entra infatti nel patrimonio - se del caso separato - della società) o dagli estratti conto della società e comunque da quei documenti che l'art. 5 del contratto di “associazione in partecipazione” metteva a disposizione degli associati.
Fonti documentali mai prodotte.
3. Serve aggiungere che se si intendesse appena prendere sul serio la operazione economica quale viene emergendo dalla lettera del detto contratto di “associazione in partecipazione” (a tempo indeterminato, secondo l'art. 6, e non per la conclusione di un solo affare), allora dovrebbe immediatamente osservarsi che il diritto dell'associato alla partecipazione agli utili impone che sia fornita la prova del previo apporto dell'associato; apporto in assenza del quale difetta, ancor prima che il fatto costitutivo del diritto all'utile, un requisito di riconoscibilità della fattispecie in menzione (si tenga conto che la sola forma di apporto sarebbe quella per cui è lite, non essendone state dedotte mai altre, né da parte dell'associato né di altri associati, neppur CP_1
menzionati).
Vale ulteriormente osservare che, secondo la lettera dell'art. 4 del contratto di associazione, “agli associati spetterà una percentuale da calcolarsi sulle somme investite, indipendentemente dalle plusvalenze o minusvalenze conseguite dalla Pt_1
.
[...]
3.1 Sennonché, simile clausola sembra porsi in insanabile rotta di collisione con l'insegnamento ricevuto, secondo cui, rispetto all'associato, la associazione in partecipazione è un contratto aleatorio (Cass. civ., 8 ottobre 2015, n. 20189, in Giust.
Civ. Mass., 2015: Nell'associazione in partecipazione, ancorché la disciplina dell'art.
2552 c.c. sia derogabile, l'associante non può restare esonerato da ogni perdita, ossia dal rischio di impresa, in contrasto con l'art. 2549 c.c.).
In linea con quanto precede, si è anche sostenuto che elemento essenziale del contratto, come si evince dall'art. 2549 c. c., è la pattuizione a favore dell'associato di una prestazione correlata agli utili di impresa e non ai ricavi, i quali ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell'attività di impresa (Cass. civ., 10 agosto 2017, n. 19937, in Giust. Civ. Mass. 2017).
3.2 Dunque, tenuto fermo il divieto di partecipazione dell'associato alle perdite dell'associante, il primo può vantare un diritto alla partecipazione ancorata agli utili sul
3 presupposto che essi siano realizzati. Tuttavia, già in sede di definizione delle clausole negoziali, i paciscenti si sono disinteressati di prevedere che il diritto degli associati fosse ancorato a utili (e neppure a semplici ricavi), riconoscendo comunque una posta attiva agli associati.
Ne viene che un diritto alla riscossione di una “percentuale da calcolarsi sulle somme investite, indipendentemente dalle plusvalenze o minusvalenze conseguite dalla Pt_1
(v. il già citato art. 4) - “percentuale” che nella “offerta” ascende al 40%
[...] dell'”investimento” - proietta l'operazione cui pur si è dato il nome di “associazione in partecipazione” al di fuori del perimetro applicativo degli artt. 2549 ss. c.c.
4. Ancor meno comprensibile, in questa ottica, appare la previsione negoziale (racchiusa nell'art. 5) stabilente che “indipendentemente dagli accordi in merito ai compensi spettanti, potranno essere attribuite somme agli associati che però debbono essere sempre e comunque considerate prestiti e non compenso …. Le somme come sopra descritte potranno essere restituite oppure [in sede di determinazione degli importi spettanti agli associati] conguagliate con gli importi effettivamente spettanti agli associati”.
4.1 Insomma, secondo la manifestazione della autonomia contrattuale quale affiora dal contratto di “associazione in partecipazione”, gli associati possono essere percettori di
“somme” da considerarsi “prestiti” il cui rimborso in favore dell'associante non viene presidiato attraverso nessuna stringente clausola negoziale e, piuttosto, lasciato deliberatamente nel vago;
prestiti che, all'evidenza, sono erogati dall'associante, la quale contraddittoriamente, nelle premesse del contratto, aveva dichiarato la relativa
“necessità per l'acquisto e la gestione di crediti commerciali, di apporti finanziari di terzi” e poco più sotto individuava proprio nell'associante colui che “apporterà CP_1 esclusivamente denari”.
Con parole solo in parte diverse, l'associante enunciata la necessità, “per Parte_1
l'acquisto e la gestione di crediti commerciali”, di reperire “apporti finanziari di terzi”, si rivolgeva agli associati (segnatamente, al , ai quali tuttavia era ad attribuire - CP_1 oltre che “una percentuale da calcolarsi sulle somme investite, indipendentemente dalle plusvalenze o minusvalenze conseguite dalla , anche - “somme” che, Parte_2 riproducendo la lettera negoziale, “debbono essere sempre e comunque considerate prestiti e non compenso” da restituire solo eventualmente (ossia non necessariamente:
“potranno” essere restituite), “oppure” da riversare bensì alla ma mediante Parte_1
“conguagli” che però sarebbero avvenuti con “importi effettivamente spettanti agli
4 associati” (dunque non con debiti degli associati, i quali, come noto, non partecipano alle perdite).
5. La inappartenenza del contratto in parola allo schema dell'art. 2549 c.c. e la sua insensatezza causale (non ripristinabile neppure in sede interpretativa, insulando alcune clausole del contratto dalle altre, al fine di dotare di senso le une senza le altre), quale vengono emergendo dai quattro angoli della scheda negoziale, determinandone la nullità, escludono che, sulla sua base, possa trovare accoglimento la pretesa del CP_1
Sotto questo profilo, scarsamente comprensibile, non solo nell'ottica della associazione in partecipazione, è la previsione secondo cui i “crediti commerciali” sono acquistati (deve precisarsi: tramite apporti dell'associato) dalla e da questa Parte_1
“offerti in compartecipazione” all'associato medesimo, al quale spetta una
“percentuale" calcolata ora sulle “somme investite”, senza che sia chiaro il rapporto tra il diritto alla “percentuale” e la “compartecipazione” del credito.
5.1 Esclusa la esistenza di un fenomeno simulatorio (al quale nessuna delle parti fa fatto riferimento), la invalidità in parola prende in definitiva ragione dal modo di prevedere di cui all'art. 1418, comma 1, prima parte, c.c., che stigmatizza tanto la assenza di causa, quanto la sua inconcludenza, piuttosto che per le ragioni indicate dall'opponente: a tacer d'altro, la dedotta (e, a quel che risulta, penalmente indimostrata) concessione abusiva di credito bancario, postulando la raccolta del risparmio per (ossia finalizzata al)la sua erogazione al pubblico, va esclusa nel caso in esame, chè da quanto emerso vede coinvolti due soli soggetti.
D'altronde, è vero che la giurisprudenza di legittimità (Cass. penale n. 40056/2019) non ha mancato di stigmatizzare la condotta dell'offrire e promuovere uno strumento finanziario consistente nella stipula di contratti di associazione in partecipazione, dunque un'attività vietata, secondo la previsione di cui all'art. 166, comma 1, lett. c), nella formulazione vigente al momento della condotta (precedente all'entrata in vigore della modifica di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 129 del 3 agosto 2017, che ha inserito negli investimenti offerti da intermediari, vietati se proposti in assenza di autorizzazione, anche i prodotti finanziari) in quanto offerta da società priva delle necessarie autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 18 del TUF. Epperò, a tacer d'altro, nella fattispecie esaminata l'associante aveva emesso e i certificati rappresentativi del rapporto di associazione in partecipazione, collocandoli (o per essere collocati) presso una platea di soggetti indifferenziati.
5 Senza trascurare che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso
«salvo che la legge disponga diversamente», impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma
(cfr., in tema, Cass. 6 aprile 2018, n. 8499; Cass. 28 settembre 2016, n. 19196). Ed è altrettanto vero che, valorizzando tale inciso, può escludersi la sussistenza di una causa di nullità virtuale per violazione di norma imperativa in casi in cui la norma violata non ha immediata valenza civilistica, attendo piuttosto alla regolamentazione amministrativa di una determinata attività, e la sua inosservanza sia assistita da una espressa sanzione amministrativa o penale (cfr. Cass. 18 marzo 2024, n. 7243; Cass. 15 gennaio 2020, n.
525).
5.2 Va quindi dichiarata la nullità i) del “contratto di associazione in partecipazione” del “12/10/2011”, intercorso tra la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
e , e, in considerazione del collegamento ad esso, ii) della “offerta di Controparte_1 compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale” del “12/10/2011”, proveniente dalla sì come seguita dalla “accettazione offerta di Parte_1 compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale” del “19/10/2011”.
6. Qui giunti, neppure sarebbe coronato da successo il tentativo di ricondurre la operazione in menzione sotto le volte del “mutuo a titolo oneroso”, come suggerito dalla alternativa lettura del negozio compiuta dal CP_1
6.1 Non solo la lettera del contratto non coonesta simile ricostruzione della volontà dei paciscenti, ma in senso decisamente contrario alla plausibilità di consimile reinterpretazione milita il già compiuto rilievo che, essendo il mutuo un contratto reale, non è assolutamente provata – lo si è poco più in alto veduto – la datio dell'importo di euro 150.000,00 da parte del alla La stessa “causale” riportata nella CP_1 Parte_1
contabile del bonifico non fa riferimento ad alcun mutuo.
7. Infine, non essendo provata la dazione dell'importo (corrispondente all'impoverimento), neppure ricorrono gli estremi applicativi dell'azione di ingiustificato arricchimento, per difetto della condizione di sussidiarietà ex art. 2042
c.c., dal momento che secondo la Suprema Corte (Cass. SS.UU. 33954/2023), il rimedio resta precluso quando il rigetto della diversa azione sia dipeso da un comportamento negligente imputabile all'impoverito (mancato assolvimento dell'onere della prova;
prescrizione; decadenza), e altresì quando l'operazione posta in essere sia disapprovata
6 dall'ordinamento, importando un giudizio di riprovazione per il risultato che le parti si propongono di realizzare.
Su queste basi, diviene secondario il fatto, rilevante al fine di escludere un impoverimento, che, stando alla lettera del contratto (art. 2), in cambio della accettazione della "offerta”, il dovrebbe aver acquistato la contitolarità dei crediti CP_1
commerciali, partecipando alla distribuzione dei relativi utili (non è stata contestata la contitolarità delle quote del credito nei confronti della citata Impresa Rozzi S.p.A. in concordato preventivo.
8. All'accoglimento della opposizione consegue la revoca del decreto opposto.
9. Avendo la opponente domandato, quale conseguenza della declaratoria della nullità del contratto di “associazione in partecipazione”, la restituzione dell'importo di euro
70.216,00, da essa versato al e da questi senz'altro percetto, come risulta dalla CP_1 copia della contabile di bonifico, quest'ultimo - che non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione del credito fatto valere dalla opponente - deve essere condannato al pagamento di euro 70.216,00, oltre interessi legali decorrenti, in assenza di una interpellatio stragiudiziale, dalla data della notificazione della citazione in opposizione
(16 novembre 2022).
Al riguardo, non sussistono gli estremi di ravvisabilità della mala fede dell'accipiens
(ciò che avrebbe giustificato la retrodatazione degli interessi al tempo del pagamento).
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.
10.1 Il segno del giudizio, infine, esclude che possa trovare accoglimento la domanda sperimentata dall'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2809 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 828/2022 del 24 settembre 2022;
2) dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la nullità i) del “contratto di associazione in partecipazione” del “12/10/2011”, intercorso tra la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., e , e ii) della “offerta di Controparte_1 compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale” del “12/10/2011”,
7 proveniente dalla sì come seguita dalla “accettazione offerta di Parte_1 compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale” del “19/10/2011”;
3) per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della opponente, di Controparte_1
euro 70.216,00, oltre interessi legali con decorrenza dal 16 novembre 2022, al soddisfo;
4) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 10.000,00 per compensi, euro 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 8 ottobre 2025.
Il Giudice
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2809 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione con ordinanza del 18 marzo 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 .p.c. di giorni
60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Troiani, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GI AL, come da investitura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione deve essere accolta per le ragioni seguenti.
1.1 La pretesa calata in sede monitoria da muove dall'assunto di aver Controparte_1 questi a suo tempo aderito ad una “offerta di compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale” del “12/10/2011”, sì come proveniente dalla odierna opponente,
In essa, la detta compagine, per il tramite dell'amministratore unico, Parte_1 nell'evocare espressamente l'art. 2 del coevo “contratto di associazione in partecipazione” del “12/10/2011”, proponeva l'”acquisizione di quote inerenti il/credito/i nei confronti della in concordato preventivo”, così Controparte_2 sollecitando l'oblato al versamento di un “apporto di somme di denaro per complessivi
Euro 150.000,00”, da riversare alla società entro il 15 ottobre 2011 a mezzo bonifico sul relativo conto corrente. L'offerente prospettava indi il pagamento di un “compenso
(plusvalenza)” pari al 40%, corrispondente ad euro 60.000,00, da rifondere sulla scorta di un piano di “pagamento del compenso spettante e restituzione somme investite”,
1 secondo una precisa scansione temporale e correlativamente alla programmata
“riscossione di un riparto da parte della procedura” di importi indicati.
1.2 La “offerta” prevedeva altresì che “indipendentemente dalla complessiva riscossione del credito, entro la data del 31/12/2025 Vi sarà comunque corrisposto il rimborso integrale della somma investita e del compenso spettante pari ad Euro
60.000,00 …, il tutto per complessivi Euro 210.000,00”.
In data “19/10/2011”, seguiva, da parte dell'attuale opposto, l'invio di un atto denominato “accettazione offerta di compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale”, con cui il ridetto nell'aderire all'altrui “offerta di CP_1 compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale”, dichiarava, parlando di sé al plurale, quanto segue: “provvederemo a versare la somma di Euro 150.000,00 … entro la data del 15/10/2011 secondo le modalità indicate”.
2. Sennonché, va immediatamente constatato, anche al fine di porre in adeguato risalto la opacità della operazione contrattuale intitolata “associazione in partecipazione”, che, quantunque il avesse dichiarato di intendere “provvedere a versare” l'importo CP_1
suddetto (del quale, in via gradata, non ha mancato di domandare la restituzione a titolo di “mutuo”), non vi è alcuna prova, da offrire tramite la necessaria documentazione bancaria, dell'avvenuto versamento di euro 150.000,00 da parte del Importo che, CP_1 si rinnovi alla memoria, questi si era impegnato a versare “secondo le modalità indicate” nella “offerta”, vale a dire “a mezzo bonifico bancario” su un conto i cui estremi erano stati indicati nella reiteratamente detta “offerta”.
2.1 Non essendo stato in grado, né in sede di ricorso per decreto ingiuntivo né di conseguente opposizione, di produrre detta documentazione - e non avendo neppure genericamente dedotto le ragioni per le quali non conserverebbe la traccia documentale di un tale e così ingente trasferimento monetario - ha egli ritenuto di poter, in via induttiva, dar conto innanzi al giudice della opposizione di tale rilevantissimo spostamento patrimoniale mercè la produzione di copia di una contabile di bonifico del
10 dicembre 2014, disposto a suo favore della copia recante la causale Parte_1
“rimborso quota contratto di associazione del 12/10/2011”.
Epperò, anche a prescindere dal rilievo che nella “causale” non emerge alcun riferimento all'avvenuto integrale pagamento dell'importo di euro 150.000,00 (del quale la contabile non costituisce certo una quietanza), gli è che altra cosa (posterius) è la prova (documentalmente emersa) di un trasferimento dell'importo di euro 70.216,00 dalla (“associante”) al beneficiario (“associato”), altra (prius) è la Parte_1 CP_1
2 dimostrazione (si è detto, documentalmente inesistente) di un pregresso trasferimento, dall'”associato” all'”associante” dell'importo di euro 150.000,00. CP_1 Parte_1
Importo che peraltro, ove avvenuto, dovrebbe risultare anche da scritture contabili
(l'apporto dell'associante entra infatti nel patrimonio - se del caso separato - della società) o dagli estratti conto della società e comunque da quei documenti che l'art. 5 del contratto di “associazione in partecipazione” metteva a disposizione degli associati.
Fonti documentali mai prodotte.
3. Serve aggiungere che se si intendesse appena prendere sul serio la operazione economica quale viene emergendo dalla lettera del detto contratto di “associazione in partecipazione” (a tempo indeterminato, secondo l'art. 6, e non per la conclusione di un solo affare), allora dovrebbe immediatamente osservarsi che il diritto dell'associato alla partecipazione agli utili impone che sia fornita la prova del previo apporto dell'associato; apporto in assenza del quale difetta, ancor prima che il fatto costitutivo del diritto all'utile, un requisito di riconoscibilità della fattispecie in menzione (si tenga conto che la sola forma di apporto sarebbe quella per cui è lite, non essendone state dedotte mai altre, né da parte dell'associato né di altri associati, neppur CP_1
menzionati).
Vale ulteriormente osservare che, secondo la lettera dell'art. 4 del contratto di associazione, “agli associati spetterà una percentuale da calcolarsi sulle somme investite, indipendentemente dalle plusvalenze o minusvalenze conseguite dalla Pt_1
.
[...]
3.1 Sennonché, simile clausola sembra porsi in insanabile rotta di collisione con l'insegnamento ricevuto, secondo cui, rispetto all'associato, la associazione in partecipazione è un contratto aleatorio (Cass. civ., 8 ottobre 2015, n. 20189, in Giust.
Civ. Mass., 2015: Nell'associazione in partecipazione, ancorché la disciplina dell'art.
2552 c.c. sia derogabile, l'associante non può restare esonerato da ogni perdita, ossia dal rischio di impresa, in contrasto con l'art. 2549 c.c.).
In linea con quanto precede, si è anche sostenuto che elemento essenziale del contratto, come si evince dall'art. 2549 c. c., è la pattuizione a favore dell'associato di una prestazione correlata agli utili di impresa e non ai ricavi, i quali ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell'attività di impresa (Cass. civ., 10 agosto 2017, n. 19937, in Giust. Civ. Mass. 2017).
3.2 Dunque, tenuto fermo il divieto di partecipazione dell'associato alle perdite dell'associante, il primo può vantare un diritto alla partecipazione ancorata agli utili sul
3 presupposto che essi siano realizzati. Tuttavia, già in sede di definizione delle clausole negoziali, i paciscenti si sono disinteressati di prevedere che il diritto degli associati fosse ancorato a utili (e neppure a semplici ricavi), riconoscendo comunque una posta attiva agli associati.
Ne viene che un diritto alla riscossione di una “percentuale da calcolarsi sulle somme investite, indipendentemente dalle plusvalenze o minusvalenze conseguite dalla Pt_1
(v. il già citato art. 4) - “percentuale” che nella “offerta” ascende al 40%
[...] dell'”investimento” - proietta l'operazione cui pur si è dato il nome di “associazione in partecipazione” al di fuori del perimetro applicativo degli artt. 2549 ss. c.c.
4. Ancor meno comprensibile, in questa ottica, appare la previsione negoziale (racchiusa nell'art. 5) stabilente che “indipendentemente dagli accordi in merito ai compensi spettanti, potranno essere attribuite somme agli associati che però debbono essere sempre e comunque considerate prestiti e non compenso …. Le somme come sopra descritte potranno essere restituite oppure [in sede di determinazione degli importi spettanti agli associati] conguagliate con gli importi effettivamente spettanti agli associati”.
4.1 Insomma, secondo la manifestazione della autonomia contrattuale quale affiora dal contratto di “associazione in partecipazione”, gli associati possono essere percettori di
“somme” da considerarsi “prestiti” il cui rimborso in favore dell'associante non viene presidiato attraverso nessuna stringente clausola negoziale e, piuttosto, lasciato deliberatamente nel vago;
prestiti che, all'evidenza, sono erogati dall'associante, la quale contraddittoriamente, nelle premesse del contratto, aveva dichiarato la relativa
“necessità per l'acquisto e la gestione di crediti commerciali, di apporti finanziari di terzi” e poco più sotto individuava proprio nell'associante colui che “apporterà CP_1 esclusivamente denari”.
Con parole solo in parte diverse, l'associante enunciata la necessità, “per Parte_1
l'acquisto e la gestione di crediti commerciali”, di reperire “apporti finanziari di terzi”, si rivolgeva agli associati (segnatamente, al , ai quali tuttavia era ad attribuire - CP_1 oltre che “una percentuale da calcolarsi sulle somme investite, indipendentemente dalle plusvalenze o minusvalenze conseguite dalla , anche - “somme” che, Parte_2 riproducendo la lettera negoziale, “debbono essere sempre e comunque considerate prestiti e non compenso” da restituire solo eventualmente (ossia non necessariamente:
“potranno” essere restituite), “oppure” da riversare bensì alla ma mediante Parte_1
“conguagli” che però sarebbero avvenuti con “importi effettivamente spettanti agli
4 associati” (dunque non con debiti degli associati, i quali, come noto, non partecipano alle perdite).
5. La inappartenenza del contratto in parola allo schema dell'art. 2549 c.c. e la sua insensatezza causale (non ripristinabile neppure in sede interpretativa, insulando alcune clausole del contratto dalle altre, al fine di dotare di senso le une senza le altre), quale vengono emergendo dai quattro angoli della scheda negoziale, determinandone la nullità, escludono che, sulla sua base, possa trovare accoglimento la pretesa del CP_1
Sotto questo profilo, scarsamente comprensibile, non solo nell'ottica della associazione in partecipazione, è la previsione secondo cui i “crediti commerciali” sono acquistati (deve precisarsi: tramite apporti dell'associato) dalla e da questa Parte_1
“offerti in compartecipazione” all'associato medesimo, al quale spetta una
“percentuale" calcolata ora sulle “somme investite”, senza che sia chiaro il rapporto tra il diritto alla “percentuale” e la “compartecipazione” del credito.
5.1 Esclusa la esistenza di un fenomeno simulatorio (al quale nessuna delle parti fa fatto riferimento), la invalidità in parola prende in definitiva ragione dal modo di prevedere di cui all'art. 1418, comma 1, prima parte, c.c., che stigmatizza tanto la assenza di causa, quanto la sua inconcludenza, piuttosto che per le ragioni indicate dall'opponente: a tacer d'altro, la dedotta (e, a quel che risulta, penalmente indimostrata) concessione abusiva di credito bancario, postulando la raccolta del risparmio per (ossia finalizzata al)la sua erogazione al pubblico, va esclusa nel caso in esame, chè da quanto emerso vede coinvolti due soli soggetti.
D'altronde, è vero che la giurisprudenza di legittimità (Cass. penale n. 40056/2019) non ha mancato di stigmatizzare la condotta dell'offrire e promuovere uno strumento finanziario consistente nella stipula di contratti di associazione in partecipazione, dunque un'attività vietata, secondo la previsione di cui all'art. 166, comma 1, lett. c), nella formulazione vigente al momento della condotta (precedente all'entrata in vigore della modifica di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 129 del 3 agosto 2017, che ha inserito negli investimenti offerti da intermediari, vietati se proposti in assenza di autorizzazione, anche i prodotti finanziari) in quanto offerta da società priva delle necessarie autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 18 del TUF. Epperò, a tacer d'altro, nella fattispecie esaminata l'associante aveva emesso e i certificati rappresentativi del rapporto di associazione in partecipazione, collocandoli (o per essere collocati) presso una platea di soggetti indifferenziati.
5 Senza trascurare che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso
«salvo che la legge disponga diversamente», impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma
(cfr., in tema, Cass. 6 aprile 2018, n. 8499; Cass. 28 settembre 2016, n. 19196). Ed è altrettanto vero che, valorizzando tale inciso, può escludersi la sussistenza di una causa di nullità virtuale per violazione di norma imperativa in casi in cui la norma violata non ha immediata valenza civilistica, attendo piuttosto alla regolamentazione amministrativa di una determinata attività, e la sua inosservanza sia assistita da una espressa sanzione amministrativa o penale (cfr. Cass. 18 marzo 2024, n. 7243; Cass. 15 gennaio 2020, n.
525).
5.2 Va quindi dichiarata la nullità i) del “contratto di associazione in partecipazione” del “12/10/2011”, intercorso tra la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
e , e, in considerazione del collegamento ad esso, ii) della “offerta di Controparte_1 compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale” del “12/10/2011”, proveniente dalla sì come seguita dalla “accettazione offerta di Parte_1 compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale” del “19/10/2011”.
6. Qui giunti, neppure sarebbe coronato da successo il tentativo di ricondurre la operazione in menzione sotto le volte del “mutuo a titolo oneroso”, come suggerito dalla alternativa lettura del negozio compiuta dal CP_1
6.1 Non solo la lettera del contratto non coonesta simile ricostruzione della volontà dei paciscenti, ma in senso decisamente contrario alla plausibilità di consimile reinterpretazione milita il già compiuto rilievo che, essendo il mutuo un contratto reale, non è assolutamente provata – lo si è poco più in alto veduto – la datio dell'importo di euro 150.000,00 da parte del alla La stessa “causale” riportata nella CP_1 Parte_1
contabile del bonifico non fa riferimento ad alcun mutuo.
7. Infine, non essendo provata la dazione dell'importo (corrispondente all'impoverimento), neppure ricorrono gli estremi applicativi dell'azione di ingiustificato arricchimento, per difetto della condizione di sussidiarietà ex art. 2042
c.c., dal momento che secondo la Suprema Corte (Cass. SS.UU. 33954/2023), il rimedio resta precluso quando il rigetto della diversa azione sia dipeso da un comportamento negligente imputabile all'impoverito (mancato assolvimento dell'onere della prova;
prescrizione; decadenza), e altresì quando l'operazione posta in essere sia disapprovata
6 dall'ordinamento, importando un giudizio di riprovazione per il risultato che le parti si propongono di realizzare.
Su queste basi, diviene secondario il fatto, rilevante al fine di escludere un impoverimento, che, stando alla lettera del contratto (art. 2), in cambio della accettazione della "offerta”, il dovrebbe aver acquistato la contitolarità dei crediti CP_1
commerciali, partecipando alla distribuzione dei relativi utili (non è stata contestata la contitolarità delle quote del credito nei confronti della citata Impresa Rozzi S.p.A. in concordato preventivo.
8. All'accoglimento della opposizione consegue la revoca del decreto opposto.
9. Avendo la opponente domandato, quale conseguenza della declaratoria della nullità del contratto di “associazione in partecipazione”, la restituzione dell'importo di euro
70.216,00, da essa versato al e da questi senz'altro percetto, come risulta dalla CP_1 copia della contabile di bonifico, quest'ultimo - che non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione del credito fatto valere dalla opponente - deve essere condannato al pagamento di euro 70.216,00, oltre interessi legali decorrenti, in assenza di una interpellatio stragiudiziale, dalla data della notificazione della citazione in opposizione
(16 novembre 2022).
Al riguardo, non sussistono gli estremi di ravvisabilità della mala fede dell'accipiens
(ciò che avrebbe giustificato la retrodatazione degli interessi al tempo del pagamento).
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.
10.1 Il segno del giudizio, infine, esclude che possa trovare accoglimento la domanda sperimentata dall'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2809 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 828/2022 del 24 settembre 2022;
2) dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la nullità i) del “contratto di associazione in partecipazione” del “12/10/2011”, intercorso tra la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., e , e ii) della “offerta di Controparte_1 compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale” del “12/10/2011”,
7 proveniente dalla sì come seguita dalla “accettazione offerta di Parte_1 compartecipazione nell'acquisizione di credito commerciale” del “19/10/2011”;
3) per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della opponente, di Controparte_1
euro 70.216,00, oltre interessi legali con decorrenza dal 16 novembre 2022, al soddisfo;
4) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 10.000,00 per compensi, euro 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 8 ottobre 2025.
Il Giudice
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