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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/11/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2933/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2933/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale pro
[...] P.IVA_1 tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Corti e dall'Avv. Daniela Pt_2
Benucci, domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in via Alessandro Pieroni 11, Li- vorno (LI);
ATTORE Contro
P.I. , con sede in Bologna, Via Sta- Controparte_1 P.IVA_2 lingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia Dr. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Alessandro Napoleoni presso il cui studio sito in Piombino (LI), Via Roma
n. 9 è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n. 21.2, Vecchiano (PI)
(già (C.F. ) in persona del suo Controparte_4 CP_5 P.IVA_3
1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G.B. Vico n. 10/c Reggio Emilia
CONTENUTI CONTUMACI
Oggetto: art. 142 D. Lgs. 209/2005
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza, per la quale era stata disposta la trattazione scritta, del 3 luglio 2025
Per parte attrice Parte_1
[.
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda dell
, accertare l'integrale responsabilità del conducente del veicolo Citroen C3 TG CP_6
FF430JC, , nella determinazione dell'incidente di cui è causa e conse- Controparte_3 guentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare in favore dell per i titoli e le causali di cui in narrativa, il costo dell'infortunio di cui è Parte_1 causa, quantificato al 14.5.2025 in €. 433.394,54=, in linea capitale, nei limiti del danno civilistico reale risarcibile, salve le ulteriori somme dovute all'Istituto ex art. 116 D.P.R.
n.1224/1965, con gli interessi legali e la rivalutazione dalle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della suddetta capitalizzazione. Con rigetto delle domande e delle eccezioni proposte ex adverso. Quanto ad in denegata ipotesi di Controparte_1 ammissibilità della eccezione di massimale dalla stessa tardivamente proposta con la pri- ma memoria ex art. 183 VI comma cpc n.1, si chiede che la stessa sia condannata all'integrale pagamento anche ultramassimale per mala gestio.
In sede istruttoria si insiste, occorrendo, per l'ammissione di tutte le istanze formulate in atti e non accolte, opponendosi invece alle istanze istruttorie della controparte e, per quan- to riguarda la prova per testi, reiterando in denegata ipotesi di ammissione la richiesta di controprova formulata con la terza memoria ex art. 183 V comma cpc, con gli stessi testi indicati a prova diretta.”
Per parte convenuta, Controparte_7
“Voglia il Giudice, disattesa ogni contraria istanza,
In via istruttoria: ammettere la prova per testi di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183
c.p.c., nonché la controprova richiesta a verbale d'udienza 3/7/2024.
2 Nel merito:
In tesi: anche in accoglimento dell'eccezione formulata, rigettare la domanda attrice per- ché infondata in fatto ed in diritto con conseguente condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
In ipotesi: limitare il rimborso richiesto dall'attore nei limiti del concorso di colpa accerta- to e comunque del giusto e provato, detratto l'importo già corrisposto dalla Compagnia al- la sig.ra Compensare le spese di lite ove risulti sproporzione tra petitum e deci- Tes_1 sum.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_3 la (già e la
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_7
in persona del loro rappresentante pro tempore, davanti al Tribunale di Livorno al
[...] fine di veder accertata la responsabilità di in quanto conducente del Controparte_3 veicolo Citroen C3 TGFF430JC, nella determinazione dell'incidente del 4 settembre 2017
e, di conseguenza, veder condannati i convenuti in solido tra loro a rimborsare Parte_1 per il costo dell'infortunio seguito all'incidente e quantificato, al 18.5.2022, in €
363.939,56= in linea capitale nei limiti del danno civilistico risarcibile salvo ulteriori som- me dovute ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 1224/1965, con interessi legali e rivalutazione delle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della suddetta capitalizzazione.
A fondamento della domanda asseriva in fatto e diritto quanto segue: 1) in data 4.9.2017 al- le ore 14.40 circa, , recandosi a lavoro alla guida della proprio moto YA- Parte_3
MAHA RN29 TG EH24413, restava vittima di un incidente stradale mortale in corrispon- denza dell'intersezione a forma di T lungo la via Val di Cecina – strada urbana SP 68, da lui percorsa – e la via dei Caduti del Lavoro (zona industriale di San Pietro in Palazzi) a causa della collisione con il veicolo Citroen C3 TGFE430JC condotto da Controparte_3
e di proprietà della (oggi ), assicurato con CP_5 Controparte_4 CP_1 poiché nello svoltare a sinistra verso la via dei Caduti del Lavoro quest'ultimo invadeva la corsia di pertinenza del motociclista, che veniva sbalzato dal mezzo e, a causa delle gravis- sime lesioni riportate, decedeva in ospedale alle 23.50 del medesimo giorno;
2) accertata la dinamica da parte dei VV.UU. e trasmessi gli atti alla Procura, il procedimento penale aper-
3 to per omicidio colposo ex art. 589 c.p. in ragione della violazione delle norme del CdS – in particolare, art. 145 commi 1 e 2 inerenti gli obblighi del conducente di approssimarsi a un intersezione stradale con la massima prudenza e di concedere la precedenza ai veicoli pro- venienti da destra in presenza di intersezione stradale o di traiettorie intersecantesi – si con- cludeva con sentenza di condanna n. 238/2018 alla pena patteggiata ex art 444 c.p.p.; 3)
l' riconosciuto nel caso di specie l'infortunio sul lavoro (rectius infortunio in iti- Parte_1 nere), trasmetteva al coniuge superstite la somma di € 363.939,56= e, rivelatesi inutili le diffide e l'invito alla negoziazione assistita, agiva in surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916
c.c., degli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 e dell'art. 142 CdS nei confronti del conducente del veicolo, del proprietario e della di lui Assicurazione per recuperare il costo delle presta- zioni corrisposte e da corrispondere, vantando un credito corrispondente alle Parte_1 erogazioni di legge e avente come limite quantitativo il complessivo ammontare del risar- cimento dovuto dai responsabili civili al lavoratore infortunato o ai superstiti come previsto dalle norme generali sui danni da fatto illecito, ovvero il danno civilistico patrimoniale do- vuto alla perdita economica subita dalla vedova del in conseguenza del prematuro Pt_3 decesso dell'assicurato (il quale aveva contribuito al mantenimento della famiglia) per cui il danno sarebbe stato da quantificare secondo i criteri utilizzati in materia di danno tanatolo- gico patrimoniale e cioè in considerazione di una quota complessiva del 50% della retribu- zione percepita prima dell'infortunio, così come riportato dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro e dalle dichiarazioni dei redditi dell'infortunato, incrementata con gli au- menti futuri in proporzione di quanto avvenuto negli anni precedenti, moltiplicata per il coefficiente di sopravvivenza indicato, nelle tabelle allegate ai Quaderni di Giurisprudenza
1981, per l'età del oltre al rimborso dell'assegno funerario corrisposto alla vedova. Pt_3
La causa, originariamente assegnata al Dott. per intercorsa variazione ta- Persona_1 bellare del 6.12.2022 perveniva alla Dott.ssa la quale delegava la celebra- Controparte_8 zione delle udienze alla Dott.ssa Laura Monteneri. Quest'ultima fissava udienza all'8 mar- zo 2023.
Con comparsa di costituzione e risposta, contestava in fatto Controparte_1
e diritto quanto addotto da controparte chiedendo il rigetto delle pretese attoree e, in ipotesi, la limitazione del rimborso richiesto a seguito dell'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, adducendo che:
4 - in merito alla dinamica del sinistro, sottolineava che il avesse iniziato a effettua- CP_3 re regolare manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Caduti sul Lavoro, presso l'intersezione a raso a forma di T, dopo essersi accertato che dall'opposto senso di marcia non provenisse alcun veicolo così da svolgere la manovra in sicurezza, come confermato dalla ricostruzione del perito Dott. Cesta sulla posizione dei veicoli, per cui Per_2
l'urto sarebbe avvenuto quando la manovra di svolta a sinistra era quasi terminata ed a una velocità di circa 75 km/h per il motociclo e 12 km/h per l'autoveicolo, in considerazione del fatto che il motociclista, al momento dell'avvistamento del veicolo Citroen, si trovasse a una distanza di 59 metri a una velocità di 105 km/h – laddove era presente un limite di ve- locità di 50 km/h – così da dover concludere, come confermato anche dalla teste oculare sig.ra , che la moto fosse sopraggiunta all'improvviso ad altissima veloci- Testimone_2 tà;
- dovendo quindi prevalentemente ascriversi la genesi del sinistro al conducente del Pt_3 motoveicolo, vista l'elevata velocità nonché tenuto conto delle dichiarazioni del perito del
P.M. Ing. Dott. (se “il motociclista avesse rispettato il limite di 50 Persona_3
Km/h, sarebbe stato in grado di arrestare il proprio veicolo …prima di urtare la vettura”), la in fase stragiudiziale e transattiva aveva corrisposto in data 18.4.2018 la CP_1 somma di € 187.250,00 a titolo di risarcimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sinistro alla sig.ra coniuge superstite del la quale aveva ri- Persona_4 Pt_3 lasciato quietanza liberatoria con atto del 16.4.2018 assieme alla dichiarazione “di non ave- re diritto a prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie”;
- la aveva ricevuto solo in data 12.11.2019 raccomandata da parte dell' CP_1 Parte_1 con cui le era stata comunicata la volontà di esercizio dell'azione di surroga ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 del D. Lgs. 209/2005 dal momento che in favore della sig.ra Tes_1 erano state corrisposte prestazioni previdenziali (erogate o da erogare), quantificate con successiva missiva del 23.12.2019 in € 324.539,80; tuttavia la domanda dell' non Parte_1 poteva essere rivolta alla compagnia assicurativa in ragione della ratio e degli obblighi san- citi dalla normativa richiamata da controparte, la quale doveva essere interpretata nel senso che l'assicuratore della r.c.a. fosse liberato dalla proprie obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale nel caso in cui avesse risarcito il danneggiato con la consapevolez- za - nel caso di specie derivante dalla dichiarazione rilasciata ex art. 142 Cod. ass. - che lo
5 stesso non avesse diritto a prestazioni da parte di enti previdenziali e che quindi fosse titola- re dell'intero credito risarcitorio, dovendo altrimenti il danneggiato essere ritenuto respon- sabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (così art. 142,
3° comma D. Lgs 209/2005 e art. 1916, 3° comma, c.c.);
- infine, veniva contestata l'esistenza stessa – oltre al quantum, che in ogni caso avrebbe dovuto esser calcolato sulla base dei criteri civilistici, nei limiti della responsabilità a carico dell'assicurato accertata ed entro il massimale di polizza – di un danno da lucro cessante patito dalla sig.ra la quale aveva ricevuto dall' la liquidazione Persona_4 Parte_1 della somma allo scopo di veder indennizzato quel pregiudizio patrimoniale, da intendersi in particolare come danno riflesso da lucro cessante, subito per la perdita del contributo del lavoratore e che tuttavia non si era di fatto verificato, essendo i redditi della (pari Tes_1
a € 74.852,80 per l'anno 2017) superiori rispetto a quelli del (€ 46.698,00 per l'anno Pt_3
2017).
Alla prima udienza, concessi su richiesta delle parti i termini ex art 183 comma sesto c.p.c., veniva disposto rinvio per la valutazione delle richieste istruttorie al 6 dicembre 2023, con differimento al 29 febbraio 2024 disposto dallo scrivente Giudicante cui era giunta medio tempore la causa.
Venivano quindi ammessi interrogatorio formale del convenuto contumace, CP_3
, che non si presentava all'udienza all'uopo fissata del 3 luglio 2024.
[...]
All'udienza del 3 luglio 2024, in accoglimento di apposita istanza di revoca ex art. 177
c.p.c. formulata in tale sede dal legale della convenuta Controparte_1
lo scrivente Giudicante disponeva la revoca dell'ordinanza ammissiva del 29 feb-
[...] braio 2024 nella parte in cui era stato ammesso l'interpello del convenuto contumace
(in quanto le sue eventuali dichiarazioni confermative del capitolo ar- Controparte_3 ticolato dall'attrice non sarebbero risultate allo stesso sfavorevoli) e procedeva all'escussione del teste legale del sig. nel proce- Testimone_3 Controparte_3 dimento penale instauratosi a carco di quest'ultimo in relazione al sinistro stradale letale occorso al sig. l 4 settembre 2017. Pt_3
Il legale della , prima della deposizione del teste de quo, chiedeva la revoca CP_7 dell'ordinanza ammissiva della relativa prova dichiarativa adducendo la genericità dell'unico capitolo ammesso e la natura documentale dello stesso. Il G.I. rigettava l'istanza
6 in esame confermando in parte qua l'ordinanza istruttoria ammissiva precedentemente emessa.
All'esito dell'escussione del teste il legale della in via preliminare ec- Tes_3 CP_7 cepiva, in via preliminare, la nullità della prova orale espletata e, in subordine, chiedeva escutersi in controprova la dott.ssa (liquidatrice . Il legale della Persona_5 CP_7 attrice si opponeva eccependo la tardività della richiesta istruttoria e comunque l'incapacità
a testimoniare della dichiarante ex adverso indicata perché portatrice di interesse specifico.
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza de qua, ritenuto superfluo ogni altro accertamento istruttorio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 3 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, le stesse devono intendersi rinunciate.
E invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la di- fesa di ha così concluso: “in sede istruttoria si insiste, occorrendo, per Parte_1
l'ammissione di tutte le istanze formulate in atti e non accolte, opponendosi invece alle istanze istruttorie della controparte e, per quanto riguarda la prova per testi, reiterando in denegata ipotesi di ammissione la richiesta di controprova formulata con la terza memoria ex art. 183 V comma cpc, con gli stessi testi indicati a prova diretta”. La difesa di
[...] ha così concluso: “Voglia il Giudice, disattesa ogni contraria Controparte_9 istanza, in via istruttoria: ammettere la prova per testi di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art.
183 c.p.c., nonché la controprova richiesta a verbale d'udienza 3/7/2024”. Le formule uti- lizzate sono da ritenersi eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effetti- vamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, Terza Se- zione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore dell'attrice e della convenuta, il seguente principio:
“La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi ab- bandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^
7 civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv
645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008
n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, si conferma a livello istruttorio l'ordinanza emessa all'udienza del 3 luglio
2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta.
2. Entrando nel merito della questione, la domanda di parte attrice merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
In via preventiva, non sembra superfluo rammentare la disciplina che concerne i rapporti intercorrenti tra l'assicurazione sociale – in questo caso – e l'assicurazione civile Parte_1 del danneggiante in materia di azione surrogatoria esercitata dalla prima nei confronti della seconda. Infatti, quando a seguito del verificarsi di un incidente stradale una persona subi- sce delle lesioni, che si tratti o meno di postumi di invalidità permanente, tali da derivarne un'assenza dal posto di lavoro e subire un danno di tipo patrimoniale dovuto alla perdita di retribuzione, sono tenuti a intervenire quegli enti che gestiscono assicurazioni sociali obbli- gatorie, come al quale spetta intervenire in caso di infortuni in itinere, ovvero Parte_1 verificatisi nel tragitto casa-lavoro e viceversa.
La conseguenza è che l'ente sociale subisce una perdita economica rappresentata dalle somme versate al lavoratore o al datore di lavoro così da far sorgere a suo favore il diritto di rivalersi nei confronti del responsabile del sinistro stradale. Il legislatore ha pertanto previ- sto la possibilità, in questi casi, del diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. per cui “L'as- sicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. […] L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e con- tro le disgrazie accidentali.”
In altri termini, la possibilità di surroga trasferisce all'ente che gestisce le assicurazioni so- ciali obbligatorie ( INPS) i diritti al risarcimento che spettano Parte_1 all'assicurato/danneggiato nei confronti del soggetto responsabile civilmente, tuttavia nel rispetto della procedura prevista dalla legge la quale mira a tutelare il rapporto e gli interes- si dei soggetti coinvolti: l'assicurato, l'assicuratore, il responsabile del danno, per i quali è
8 necessario tenere distinti tre ordini di relazioni giuridiche: a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsa- bile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsa- bile e il suo assicuratore dall'altro);
b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicu- ratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale;
c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore so- ciale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a.
Di questi rapporti, l'ultimo è da intendersi alternativo rispetto al primo dal momento che con l'emissione dell'indennizzo a favore della vittima (o altro avente diritto) l'assicuratore sociale subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla con- correnza dell'importo pagato (art. 1916 c.c.); mentre è necessario sottolineare che il valido pagamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato e produce effetti anche nei confronti dell'assicuratore sociale, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento non è ammessa la duplicazione del risarcimento del mede- simo danno (ex multis, Cass. Civ. ord. n 3429/2025), ed essendo il meccanismo pensato ad assicurare alla vittima una maggior tutela (così anche Cass. Civ. sent. n. 14362/2019: “nel caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima" (in tale nozione potendosi includere il sogget- to infortunato ma anche, nell'ipotesi del suo decesso, i suoi familiari) "può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale ga- rantita dall e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabili- Pt_1 tà", ricorrendo, così, un "duplice rapporto bilaterale" che "è rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la- voro, che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione, e, per l'altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilità civile”).
Tanto premesso, al disposto codicistico è necessario affiancare l'art. 142 D.Lgs 209/2005
Codice delle assicurazioni private (disposizione quest'ultima che ha il suo antecedente
9 nell'art. 28 della Legge 24 dicembre 1969 n. 9901), rubricato “Diritto di surroga dell'assicuratore sociale”, che sancisce:“Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere di- rettamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazio- ni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assi- curazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'os- servanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
Specifica poi, al secondo comma, la sussistenza dell'obbligo in capo all'assicurazione civi- le, prima di provvedere alla liquidazione del danno, “a richiedere al danneggiato una di- chiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di isti- tuti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie” perché altrimenti, laddove il dan- neggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, “l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla li- quidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo”; d'altra parte, l'assicurazione sociale, avrà l'onere di comunica- re (rectius, “dichiarare”), entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al so- pra richiamato comma secondo, l'intenzione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato.
Trascorsi 45 giorni senza che l'Assicuratore sociale abbia dichiarato l'intenzione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà procedere alla liqui- dazione definitiva in favore del danneggiato.
Al comma 3 della disposizione in esame viene, infine, garantita all'assicuratore sociale una speciale tutela: “l'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le
10 somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pre- giudicato l'azione di surrogazione”.
La sequenza temporale degli adempimenti definita dai commi 2-3 della disposizione in esame per permettere all'Ente previdenziale di esercitare il proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dell'impresa assicuratrice tenuta al risarcimento del danno, è chia- rissima: (1) la compagnia, prima di procedere al pagamento, deve interpellare il danneggia- to chiedendogli una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna presta- zione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
(2) solo nel caso in cui il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente Ente e può procedere alla liquidazione solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'Ente per le prestazioni erogate o da erogare;
(3) una volta data la comunicazione all'Ente di previdenza (che è, si badi, condizionata alla previa dichiarazione positiva del danneggiato di beneficiare di in- dennizzi a carico delle assicurazioni sociali obbligatorie), l'Ente previdenziale deve dichia- rare, entro quarantacinque giorni, di volersi surrogare nei diritti del danneggiato;
(4) solo dopo decorsi i quarantacinque giorni e in assenza di dichiarazioni dell'Ente, la compagnia può procedere al pagamento definitivo.
Dal testo di legge si ricava, in maniera altrettanto chiara, che solo in presenza di una dichia- razione positiva da parte del danneggiato sul fatto di poter beneficiare di prestazioni a cari- co di Enti di assicurazione sociale obbligatoria, l'impresa assicuratrice è tenuta a dare la comunicazione all'Ente, sollecitandolo all'esercizio della surroga nei tempi di cui al comma
3; a fronte, invece, di una dichiarazione negativa del danneggiato, la compagnia assicuratri- ce può immediatamente procedere alla liquidazione senza dover interpellare previamente l'Ente di previdenza (cfr., in tal senso, Tribunale di Alessandria, Sez. 1, sentenza n.
447/2019, pubblicata 3 giugno 2019, R.G. 5486/2014).
Il rispetto del procedimento delineato dalla fattispecie in esame è essenziale al fine di tute- lare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
Sul punto, a titolo esemplificativo, la Cass. Civ. del 13 Marzo 2024, n. 6716 ha così statui- to: “in tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circo- lazione stradale, afferma che “il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n.
11 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell' non potendo Pt_1 trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art.
1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.”; o ancora senten- za n. 20176 del 25/09/2014 per cui “ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del re- sponsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che ge- stiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato”, in linea con quanto stabilito al comma terzo, secondo periodo, dell'art. 142 del cod. ass. per cui nel caso di mendacio da parte del danneggiato, l'azione di ripetizione nei confronti del danneg- giato in mala fede è concessa non all'assicuratore della r.c.a., ma all'assicuratore sociale
(art. 142, comma terzo, secondo periodo, cod. ass.).
Il fatto quindi che indennizzando la vittima, diventi creditore dell'obbligazione Parte_1 risarcitoria per successione a titolo particolare non significa, sempre e comunque, che l'as- sicuratore del responsabile (nel caso di specie la convenuta , il quale abbia già CP_1 indennizzato la vittima, abbia pagato male con la conseguenza di essere obbligato a soste- nere un secondo pagamento nei confronti dell'assicuratore sociale.
Infatti, il problema concernente la titolarità del credito risarcitorio è ben distinto dal pro- blema inerente all'efficacia solutoria nei confronti del creditore effettivo in caso di paga- mento effettuato a chi non sia creditore. E infatti il nostro ordinamento consente, da un lato, che il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto (art. 1189 c.c.);
e dall'altro che l'obbligazione resti adempiuta anche se il debitore non vi abbia provveduto personalmente (art. 1180 c.c.). È in quest'ottica che va a inserirsi l'art. 142 cod. ass., da in- tendersi come un'applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1189 c.c., da interpretarsi nel senso in cui l'assicuratore della r.c.a. non sia liberato dalle obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale laddove provveda a risarcire il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
12 Il meccanismo assicurato dall'art. 142 D. Lgs.209/2005 – con ripartizione a carico di cia- scuno dei soggetti interessati (danneggiato, assicuratore della r.c.a. ed assicuratore sociale) di rispettivi diritti ed oneri – secondo l'intenzione del legislatore risultante dai lavori par- lamentari, mirava a contemperare tre finalità: 1) salvaguardare gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la procedura di liquidazione del danno;
2) salvaguardare il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, imponendo all'assicuratore della r.c.a. l'accantona- mento delle somme a lui dovute;
3) evitare che lo zelo dell'assicuratore della r.c.a., deciso a risarcire prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento (tanto si desume dal resoconto stenografico della discussione del d.d.l.
345-ter, nella XII Commissione della Camera dei R.G.N. 14714/20 Camera di consiglio del
24 febbraio 2022 Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss., ma spe- cialmente 140 e ss.).
Tra gli scopi della disposizione normativa in esame vi è presente, dunque, quello di tutelare l'affidamento dell'assicuratore civile con la conseguenza che, laddove venga meno la ratio di tutela sottesa alla norma, cadrà anche l'applicabilità della stessa;
ed è indubbio che l'affidamento non possa essere riconosciuto nel caso in cui avvenga il pagamento alla vit- tima da parte dell'assicuratore della r.c.a. il quale, tuttavia, era a conoscenza dell'intenzione di surrogarsi da parte dell'assicuratore sociale: in tale ipotesi, infatti, non essendovi un affi- damento incolpevole da tutelare in capo all'assicuratore della r.c.a., questi non potrà più sot- trarsi alla domanda di surrogazione.
Infatti, in linea generale e in ragione del principio dell'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente, il debitore di una obbligazione risarcitoria, il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avve- nuta surrogazione.
È quanto recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità che con la pronuncia del 21 ottobre 2022, Cass. Civ. Sez. Terza sent. n. 31139, ha ribadito che in materia di sini- stri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile ci-
13 vile, a meno che egli non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale o perché quest'ultimo è rimasto silente in ordine all'inter- pello a lui rivolto ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è doveroso precisare quanto se- gue.
La circostanza per cui avesse, in principio, manifestato la volontà di surrogarsi al Parte_1 solo conducente del veicolo, (peraltro danneggiante e neanche responsa- Controparte_3 bile civile), è giuridicamente irrilevante non essendo di per sé idonea a tener luogo della di- chiarazione di cui all'art. 142 cod. ass., la quale va rivolta ovviamente all'assicuratore della r.c.a. (e non ad altri soggetti quali il danneggiato o il danneggiante), né dà prova della mala fede dell'assicuratore civile per i fini di cui all'art. 1189 c.c..
Non è poi possibile riconoscere in capo a alcun comportamento in Controparte_1 mala fede né rispetto al compimento degli oneri cui era tenuta per legge né per quanto ri- guarda il pagamento effettuato.
Ed invero, nel pieno rispetto del disposto di cui al 2° comma art. 142 D. Lgs 209/2005 – come risultante in atti (cfr. allegato di parte convenuta doc.to n. 3) – nell'atto di transazione e quietanza stipulato, in data 16.4.2018, tra la compagnia assicuratrice e la signora Tes_1
(vedova del defunto per l'accettazione della somma “a titolo di risar- Parte_3 cimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sinistro verificatori in data
4/9/2017 a CECINA (LI) su polizza N° 2586/230/118614945 intestata a CP_5
– atto quest'ultimo sottoscritto dalla moglie del sig. vittima delle inci-
[...] Pt_3 dente – vi è la dichiarazione della sig.ra i “non avere diritto a prestazione Tes_1 da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”.
14 non avendo avuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell' circa la CP_7 Pt_1 volontà di volersi surrogare nei diritti del danneggiato ed avendo ricevuto la dichiarazione dell'erede del danneggiato (la vedova circa l'assenza del proprio Persona_4 diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, da un lato, non era tenuta a comunicare all' alcunché (del resto, l'obbligo di dare comu- Pt_1 nicazione al competente assicuratore sociale e l'obbligo di relativo accontamento di somma idonea a coprire il credito sorgono esclusivamente per il caso, insussistente nella specie, in cui il danneggiato dichiari di aver diritto a prestazioni da assicuratori sociali obbligatorie) e, dall'altro ha effettuato un pagamento (pienamente liberatorio ed opponibile all' ) nei Pt_1 confronti del creditore apparente senza che si possa alla odierna compagnia assicuratrice convenuta imputare alcuna imprudenza e/o mala fede nella gestione della fattispecie che oggi ci occupa (cfr., a contrario, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36557 del 2023, N.R.G.
364/2022, ud. 14/11/2023, dep. 30/12/2023, , ove, per contro, stante il pagamento da parte di ell'indennità al lavoratore nonostante la mancanza della di lui attestazione CP_1 circa la fruizione o meno delle prestazioni assicurative dell' , la Suprema Corte ha ri- Pt_1 tenuto inopponibile il predetto pagamento per comportamento imprudente della compagnia assicurativa: “nel caso di specie, l'assicuratore del responsabile civile ( nella CP_1 qualità di impresa indicata dal FVGS) non avrebbe mai potuto corrispondere alcunché al lavoratore infortunato prima di munirsi dell'attestazione, da parte di quest'ultimo, della mancata fruizione delle prestazioni assicurative dell' la circostanza che Pt_1 CP_1
15 abbia provveduto a corrispondere l'indennità al lavoratore nonostante la mancanza di tale attestazione (mancanza asseverata dalla stessa corte territoriale: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rende la compagnia assicuratrice responsabile nei confronti dell' per il Pt_1 proprio imprudente comportamento, con la conseguente inopponibilità all' Pt_1 dell'avvenuto pagamento dell'indennità corrisposta al lavoratore infortunato”).
Per contro, è stata la dichiarazione del danneggiato (nel caso di specie della vedova del sig.
a pregiudicare in maniera irreversibile l'azione di surrogazione proposta Pt_3 dall' in questa sede con, al più, il diritto dell'Ente di assicurazione sociale a ripetere Pt_1 dalla dichiarante le somme corrispondenti agli oneri sostenuti (ossia le prestazioni erogate agli eredi del defunto Pt_3
Ed invero, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del re- sponsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che ge- stiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato (cfr., in tal senso,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20176 del 25/09/2014, Rv. 632830 - 01).
Tanto premesso, determinante nel caso di specie (al fine di accogliere la domanda di surro- ga formulata dall' ) sarebbe stata la dimostrazione che l'assicurazione civile fosse a Pt_1 conoscenza, al momento del pagamento corrisposto in data 18.4.2018 a favore di Per_4
del fatto che avesse già esercitato il proprio diritto surrogatorio e, per
[...] Parte_1
l'effetto, già liquidato l'indennizzo/risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima.
L'istruttoria orale effettuata non ha, tuttavia, fatto piena luce sulla questione.
Ed invero, il testimone Avv. chiamato a rispondere alla seguente domanda “DCV Tes_3 che, in qualità di legale del Sig. avete trasmesso ad la diffida inviata CP_3 CP_1 da a , datata 11 ottobre 2017 e che Vi si mostra (doc. n.11 fascicolo Pt_1 Controparte_3
e/o che avete comunque portato a conoscenza dell'Assicurazione il contenuto della Pt_1 diffida medesima e che ciò avete fatto in data precedente il 3 gennaio 2018”, dopo aver con enfasi sottolineato che all'epoca (si sta parlando dei primi mesi del 2018) il suo interesse principale era voler tutelare la posizione del proprio assistito per i fatti Controparte_3
16 in ordine ai quali lo stesso era stato chiamato a rispondere in sede penale (“a quel tempo la mia attenzione era focalizzata prevalentemente se non esclusivamente sulla vicenda penali- stica che aveva coinvolto il mio assistito ”), si è limitato ad affermazio- Controparte_3 ni e ricostruzioni vaghe e generiche sulle proprie interlocuzioni con in relazione CP_7 ai predetti fatti: “Non ricordo in che termini ne abbiamo discusso con la ma si- CP_7 curamente ne abbiamo parlato telefonicamente”; “rammento che nel febbraio 2018 ho avuto numerosi colloqui telefonici con la liquidatrice della (dott.ssa CP_7 Per_5
del Centro Liquidazione Danni di Bologna) e, in tali comunicazioni abbiamo
[...] senz'altro analizzato tutta la complessa situazione assicurativa” o ancora “confermo che nei contatti intercorsi con la liquidatrice della sicuramente abbiamo trattato la CP_7 questione della ricezione da parte del della diffida dell' dell'11 ottobre CP_3 Pt_1
2007 che mi viene rammostrata”.
Orbene, a prescindere dal contenuto generico delle affermazioni rese dal dichiarante (non è emerso, a mero titolo esemplificativo, il contenuto dei “numerosi” colloqui telefonici con la liquidatrice della aventi ad oggetto parimenti vago quale “la complessa situa- CP_7 zione assicurativa”), il fatto che l' avesse, prima dell'intervenuta transazione inter- Pt_1 corsa in data 16 aprile 2018 tra e gli eredi del defunto della corre- CP_7 Pt_3 sponsione, in particolare, alla sig.ra della “quota sibi” di € Persona_4
187.250,00 a titolo di “risarcimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sini- stro verificatosi in data 4/9/2017 a Cecina”, manifestato la volontà di surrogarsi al solo
è giuridicamente irrilevante in quanto inidoneo a provare la mala fede CP_3 dell'Assicuratore della r.c.a. per i fini di cui all'art. 1189 c.c. e comunque inido- CP_7 nea a tener luogo della dichiarazione di cui all'art. 142 D. Lgs. 209/2005 la quale va rivolta all'assicuratore della e non al danneggiante. Pt_4
Ciò premesso, l'unica circostanza che emerge con solare evidenza dalla deposizione dell'avv. el caso di specie è la seguente: l'assenza di comunicazioni (peraltro Tes_3 facilmente documentabili ove esistenti) da parte di volte a palesare ad la Pt_1 CP_7 volontà di surrogarsi. Il legale del escusso quale testimone nel presente processo, CP_3 ha, infatti, avuto modo di affermare a chiare lettere quanto segue: “non mi risulta di aver mai formalizzato per iscritto alcuna comunicazione alla avente ad oggetto la CP_7 diffida pervenuta da e diretta al . Pt_1 CP_3
17 Alla luce anche dell'espletata istruttoria orale,
i) non potendo ritenersi raggiunta la dimostrazione da parte dell'attrice di un'effettiva cono- scenza della (al momento del pagamento, effettuato in data 18 aprile 2018, CP_1 dell'indennizzo/risarcimento alla vedova superstite del lavoratore Pt_3 dell'intenzione in ipotesi già palesata da di esercitare i diritti di cui alla surroga- Parte_1 zione ex artt. 1916 c.c. e 142 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. convenuto,
ii) considerato, altresì, che il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa in favore degli aventi diritto è stato effettuato nel rispetto delle formalità di cui all'art. 142 cod. ass. con conseguente efficacia liberatoria nei confronti dell' , Pt_1 si impone il rigetto della domanda di parte attrice, con conseguente assorbimento di ogni al- tra questione e domanda o superfluo accertamento richiesto dalle parti (quale quello sulla dinamica del sinistro e sulle quote di responsabilità da attribuire a ciascun soggetto coinvol- to nello stesso).
Del resto, con il pagamento legittimo effettuato dall'assicuratore della r.c.a. si è prodotto l'effetto di liberare dalla propria obbligazione risarcitoria anche l'assicurato-responsabile.
Come noto, nel sistema dell'assicurazione della r.c.a. non è possibile che l'assicurato resti obbligato al risarcimento, mentre sia liberato l'assicuratore (lo hanno stabilito, inter alia , le
Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
10311 del 05/05/2006); pertanto, così come non può ammettersi che l'assicurato sia obbli- gato a risarcire il danneggiato mentre il suo assicuratore ne sia liberato, allo stesso modo non può ammettersi che l'assicurato resti obbligato al pagamento nei confronti del surro- gante, ma il suo assicuratore no.
In conclusione, non potendo (per le ragioni esposte in motivazione) l' pretendere Pt_1 dall'assicuratore della r.c.a. il pagamento di quanto corrisposto CP_1 dall'Assicuratore sociale alla vedova parte attrice non potrà avvalersi nei con- Pt_3 fronti dei convenuti contumaci dell'azione di cui all'art. 1916 c.c.. Ed invero, il valido pa- gamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima, infatti, ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato, e la liberazione dell'assicurato nei confronti della vittima produce ovviamente effetto anche nei confronti dell'assicuratore sociale (cfr., in motivazione, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 14981 del 11/05/2022, Rv. 664824 – 01).
18 3. Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccomben- za e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori minimi2 previsti re- lativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferi- mento € 260.000,00-520.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione3 e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte opponente, del valore, na- tura e della esigua complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto tratta- te.
Non si dispone il richiesto aumento ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per la re- dazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e frui- zione in ragione dell'esiguo numero e delle non elevate dimensioni dei documenti prodotti dalla convenuta;
del resto, tale aumento, stando al condivisibile orientamento della Supre- ma Corte, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni.
Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti, come nel caso di spescie, di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023, Rv. 668570 -
02).
19 Quanto al rapporto processuale intercorso tra ed i convenuti contumaci nulla si può Pt_1 disporre sul punto atteso che, come noto, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimonia- le alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contuma- ce vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sop- portato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023,
Rv. 667047 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte attrice in quanto infondata per le ragioni indicate in motiva- zione;
2) Condanna Controparte_10
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] [...] che si liquidano in € 11.229,00 per compensi (di cui € Parte_5
1.772,00 per la fase studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istrut- toria ed € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso forfettario di spese generali
(15%) ed accessori come per legge.
Così deciso in data 18 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il meccanismo delineato dall'art. 28 della Legge 990/1969, transitato senza significative modifiche nell'art. 142 cod. ass. costituisce una applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916 c.c. poiché la disposizione delinea un'azione di surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali (così Tribunale di Napoli, Sez. 8 Civile, Sentenza n. 6762/2025 pubblicata il 4 luglio 2025, R.G. 18290/2021 alla stregua del quale “La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha quin- di da tempo riconosciuto l'esistenza di un sistema “binario” in forza del quale l'assicuratore sociale al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, possa agire ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito, estranei al rapporto assicurativo, ovvero agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato. Più precisamente in tale ultima ipotesi, l'ente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli, ai sensi dell'art. 28 comma 2 della legge 990/69, con l'ulteriore limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile”). 2 Non sembra superfluo rammentare che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parame- tri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmen- te, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01) 3 Si rammenti che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difen- sore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un com- penso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescinde- re dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2933/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale pro
[...] P.IVA_1 tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Corti e dall'Avv. Daniela Pt_2
Benucci, domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in via Alessandro Pieroni 11, Li- vorno (LI);
ATTORE Contro
P.I. , con sede in Bologna, Via Sta- Controparte_1 P.IVA_2 lingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia Dr. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Alessandro Napoleoni presso il cui studio sito in Piombino (LI), Via Roma
n. 9 è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n. 21.2, Vecchiano (PI)
(già (C.F. ) in persona del suo Controparte_4 CP_5 P.IVA_3
1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G.B. Vico n. 10/c Reggio Emilia
CONTENUTI CONTUMACI
Oggetto: art. 142 D. Lgs. 209/2005
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza, per la quale era stata disposta la trattazione scritta, del 3 luglio 2025
Per parte attrice Parte_1
[.
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda dell
, accertare l'integrale responsabilità del conducente del veicolo Citroen C3 TG CP_6
FF430JC, , nella determinazione dell'incidente di cui è causa e conse- Controparte_3 guentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare in favore dell per i titoli e le causali di cui in narrativa, il costo dell'infortunio di cui è Parte_1 causa, quantificato al 14.5.2025 in €. 433.394,54=, in linea capitale, nei limiti del danno civilistico reale risarcibile, salve le ulteriori somme dovute all'Istituto ex art. 116 D.P.R.
n.1224/1965, con gli interessi legali e la rivalutazione dalle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della suddetta capitalizzazione. Con rigetto delle domande e delle eccezioni proposte ex adverso. Quanto ad in denegata ipotesi di Controparte_1 ammissibilità della eccezione di massimale dalla stessa tardivamente proposta con la pri- ma memoria ex art. 183 VI comma cpc n.1, si chiede che la stessa sia condannata all'integrale pagamento anche ultramassimale per mala gestio.
In sede istruttoria si insiste, occorrendo, per l'ammissione di tutte le istanze formulate in atti e non accolte, opponendosi invece alle istanze istruttorie della controparte e, per quan- to riguarda la prova per testi, reiterando in denegata ipotesi di ammissione la richiesta di controprova formulata con la terza memoria ex art. 183 V comma cpc, con gli stessi testi indicati a prova diretta.”
Per parte convenuta, Controparte_7
“Voglia il Giudice, disattesa ogni contraria istanza,
In via istruttoria: ammettere la prova per testi di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183
c.p.c., nonché la controprova richiesta a verbale d'udienza 3/7/2024.
2 Nel merito:
In tesi: anche in accoglimento dell'eccezione formulata, rigettare la domanda attrice per- ché infondata in fatto ed in diritto con conseguente condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
In ipotesi: limitare il rimborso richiesto dall'attore nei limiti del concorso di colpa accerta- to e comunque del giusto e provato, detratto l'importo già corrisposto dalla Compagnia al- la sig.ra Compensare le spese di lite ove risulti sproporzione tra petitum e deci- Tes_1 sum.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_3 la (già e la
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_7
in persona del loro rappresentante pro tempore, davanti al Tribunale di Livorno al
[...] fine di veder accertata la responsabilità di in quanto conducente del Controparte_3 veicolo Citroen C3 TGFF430JC, nella determinazione dell'incidente del 4 settembre 2017
e, di conseguenza, veder condannati i convenuti in solido tra loro a rimborsare Parte_1 per il costo dell'infortunio seguito all'incidente e quantificato, al 18.5.2022, in €
363.939,56= in linea capitale nei limiti del danno civilistico risarcibile salvo ulteriori som- me dovute ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 1224/1965, con interessi legali e rivalutazione delle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della suddetta capitalizzazione.
A fondamento della domanda asseriva in fatto e diritto quanto segue: 1) in data 4.9.2017 al- le ore 14.40 circa, , recandosi a lavoro alla guida della proprio moto YA- Parte_3
MAHA RN29 TG EH24413, restava vittima di un incidente stradale mortale in corrispon- denza dell'intersezione a forma di T lungo la via Val di Cecina – strada urbana SP 68, da lui percorsa – e la via dei Caduti del Lavoro (zona industriale di San Pietro in Palazzi) a causa della collisione con il veicolo Citroen C3 TGFE430JC condotto da Controparte_3
e di proprietà della (oggi ), assicurato con CP_5 Controparte_4 CP_1 poiché nello svoltare a sinistra verso la via dei Caduti del Lavoro quest'ultimo invadeva la corsia di pertinenza del motociclista, che veniva sbalzato dal mezzo e, a causa delle gravis- sime lesioni riportate, decedeva in ospedale alle 23.50 del medesimo giorno;
2) accertata la dinamica da parte dei VV.UU. e trasmessi gli atti alla Procura, il procedimento penale aper-
3 to per omicidio colposo ex art. 589 c.p. in ragione della violazione delle norme del CdS – in particolare, art. 145 commi 1 e 2 inerenti gli obblighi del conducente di approssimarsi a un intersezione stradale con la massima prudenza e di concedere la precedenza ai veicoli pro- venienti da destra in presenza di intersezione stradale o di traiettorie intersecantesi – si con- cludeva con sentenza di condanna n. 238/2018 alla pena patteggiata ex art 444 c.p.p.; 3)
l' riconosciuto nel caso di specie l'infortunio sul lavoro (rectius infortunio in iti- Parte_1 nere), trasmetteva al coniuge superstite la somma di € 363.939,56= e, rivelatesi inutili le diffide e l'invito alla negoziazione assistita, agiva in surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916
c.c., degli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 e dell'art. 142 CdS nei confronti del conducente del veicolo, del proprietario e della di lui Assicurazione per recuperare il costo delle presta- zioni corrisposte e da corrispondere, vantando un credito corrispondente alle Parte_1 erogazioni di legge e avente come limite quantitativo il complessivo ammontare del risar- cimento dovuto dai responsabili civili al lavoratore infortunato o ai superstiti come previsto dalle norme generali sui danni da fatto illecito, ovvero il danno civilistico patrimoniale do- vuto alla perdita economica subita dalla vedova del in conseguenza del prematuro Pt_3 decesso dell'assicurato (il quale aveva contribuito al mantenimento della famiglia) per cui il danno sarebbe stato da quantificare secondo i criteri utilizzati in materia di danno tanatolo- gico patrimoniale e cioè in considerazione di una quota complessiva del 50% della retribu- zione percepita prima dell'infortunio, così come riportato dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro e dalle dichiarazioni dei redditi dell'infortunato, incrementata con gli au- menti futuri in proporzione di quanto avvenuto negli anni precedenti, moltiplicata per il coefficiente di sopravvivenza indicato, nelle tabelle allegate ai Quaderni di Giurisprudenza
1981, per l'età del oltre al rimborso dell'assegno funerario corrisposto alla vedova. Pt_3
La causa, originariamente assegnata al Dott. per intercorsa variazione ta- Persona_1 bellare del 6.12.2022 perveniva alla Dott.ssa la quale delegava la celebra- Controparte_8 zione delle udienze alla Dott.ssa Laura Monteneri. Quest'ultima fissava udienza all'8 mar- zo 2023.
Con comparsa di costituzione e risposta, contestava in fatto Controparte_1
e diritto quanto addotto da controparte chiedendo il rigetto delle pretese attoree e, in ipotesi, la limitazione del rimborso richiesto a seguito dell'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, adducendo che:
4 - in merito alla dinamica del sinistro, sottolineava che il avesse iniziato a effettua- CP_3 re regolare manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Caduti sul Lavoro, presso l'intersezione a raso a forma di T, dopo essersi accertato che dall'opposto senso di marcia non provenisse alcun veicolo così da svolgere la manovra in sicurezza, come confermato dalla ricostruzione del perito Dott. Cesta sulla posizione dei veicoli, per cui Per_2
l'urto sarebbe avvenuto quando la manovra di svolta a sinistra era quasi terminata ed a una velocità di circa 75 km/h per il motociclo e 12 km/h per l'autoveicolo, in considerazione del fatto che il motociclista, al momento dell'avvistamento del veicolo Citroen, si trovasse a una distanza di 59 metri a una velocità di 105 km/h – laddove era presente un limite di ve- locità di 50 km/h – così da dover concludere, come confermato anche dalla teste oculare sig.ra , che la moto fosse sopraggiunta all'improvviso ad altissima veloci- Testimone_2 tà;
- dovendo quindi prevalentemente ascriversi la genesi del sinistro al conducente del Pt_3 motoveicolo, vista l'elevata velocità nonché tenuto conto delle dichiarazioni del perito del
P.M. Ing. Dott. (se “il motociclista avesse rispettato il limite di 50 Persona_3
Km/h, sarebbe stato in grado di arrestare il proprio veicolo …prima di urtare la vettura”), la in fase stragiudiziale e transattiva aveva corrisposto in data 18.4.2018 la CP_1 somma di € 187.250,00 a titolo di risarcimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sinistro alla sig.ra coniuge superstite del la quale aveva ri- Persona_4 Pt_3 lasciato quietanza liberatoria con atto del 16.4.2018 assieme alla dichiarazione “di non ave- re diritto a prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie”;
- la aveva ricevuto solo in data 12.11.2019 raccomandata da parte dell' CP_1 Parte_1 con cui le era stata comunicata la volontà di esercizio dell'azione di surroga ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 del D. Lgs. 209/2005 dal momento che in favore della sig.ra Tes_1 erano state corrisposte prestazioni previdenziali (erogate o da erogare), quantificate con successiva missiva del 23.12.2019 in € 324.539,80; tuttavia la domanda dell' non Parte_1 poteva essere rivolta alla compagnia assicurativa in ragione della ratio e degli obblighi san- citi dalla normativa richiamata da controparte, la quale doveva essere interpretata nel senso che l'assicuratore della r.c.a. fosse liberato dalla proprie obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale nel caso in cui avesse risarcito il danneggiato con la consapevolez- za - nel caso di specie derivante dalla dichiarazione rilasciata ex art. 142 Cod. ass. - che lo
5 stesso non avesse diritto a prestazioni da parte di enti previdenziali e che quindi fosse titola- re dell'intero credito risarcitorio, dovendo altrimenti il danneggiato essere ritenuto respon- sabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (così art. 142,
3° comma D. Lgs 209/2005 e art. 1916, 3° comma, c.c.);
- infine, veniva contestata l'esistenza stessa – oltre al quantum, che in ogni caso avrebbe dovuto esser calcolato sulla base dei criteri civilistici, nei limiti della responsabilità a carico dell'assicurato accertata ed entro il massimale di polizza – di un danno da lucro cessante patito dalla sig.ra la quale aveva ricevuto dall' la liquidazione Persona_4 Parte_1 della somma allo scopo di veder indennizzato quel pregiudizio patrimoniale, da intendersi in particolare come danno riflesso da lucro cessante, subito per la perdita del contributo del lavoratore e che tuttavia non si era di fatto verificato, essendo i redditi della (pari Tes_1
a € 74.852,80 per l'anno 2017) superiori rispetto a quelli del (€ 46.698,00 per l'anno Pt_3
2017).
Alla prima udienza, concessi su richiesta delle parti i termini ex art 183 comma sesto c.p.c., veniva disposto rinvio per la valutazione delle richieste istruttorie al 6 dicembre 2023, con differimento al 29 febbraio 2024 disposto dallo scrivente Giudicante cui era giunta medio tempore la causa.
Venivano quindi ammessi interrogatorio formale del convenuto contumace, CP_3
, che non si presentava all'udienza all'uopo fissata del 3 luglio 2024.
[...]
All'udienza del 3 luglio 2024, in accoglimento di apposita istanza di revoca ex art. 177
c.p.c. formulata in tale sede dal legale della convenuta Controparte_1
lo scrivente Giudicante disponeva la revoca dell'ordinanza ammissiva del 29 feb-
[...] braio 2024 nella parte in cui era stato ammesso l'interpello del convenuto contumace
(in quanto le sue eventuali dichiarazioni confermative del capitolo ar- Controparte_3 ticolato dall'attrice non sarebbero risultate allo stesso sfavorevoli) e procedeva all'escussione del teste legale del sig. nel proce- Testimone_3 Controparte_3 dimento penale instauratosi a carco di quest'ultimo in relazione al sinistro stradale letale occorso al sig. l 4 settembre 2017. Pt_3
Il legale della , prima della deposizione del teste de quo, chiedeva la revoca CP_7 dell'ordinanza ammissiva della relativa prova dichiarativa adducendo la genericità dell'unico capitolo ammesso e la natura documentale dello stesso. Il G.I. rigettava l'istanza
6 in esame confermando in parte qua l'ordinanza istruttoria ammissiva precedentemente emessa.
All'esito dell'escussione del teste il legale della in via preliminare ec- Tes_3 CP_7 cepiva, in via preliminare, la nullità della prova orale espletata e, in subordine, chiedeva escutersi in controprova la dott.ssa (liquidatrice . Il legale della Persona_5 CP_7 attrice si opponeva eccependo la tardività della richiesta istruttoria e comunque l'incapacità
a testimoniare della dichiarante ex adverso indicata perché portatrice di interesse specifico.
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza de qua, ritenuto superfluo ogni altro accertamento istruttorio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 3 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, le stesse devono intendersi rinunciate.
E invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la di- fesa di ha così concluso: “in sede istruttoria si insiste, occorrendo, per Parte_1
l'ammissione di tutte le istanze formulate in atti e non accolte, opponendosi invece alle istanze istruttorie della controparte e, per quanto riguarda la prova per testi, reiterando in denegata ipotesi di ammissione la richiesta di controprova formulata con la terza memoria ex art. 183 V comma cpc, con gli stessi testi indicati a prova diretta”. La difesa di
[...] ha così concluso: “Voglia il Giudice, disattesa ogni contraria Controparte_9 istanza, in via istruttoria: ammettere la prova per testi di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art.
183 c.p.c., nonché la controprova richiesta a verbale d'udienza 3/7/2024”. Le formule uti- lizzate sono da ritenersi eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effetti- vamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, Terza Se- zione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore dell'attrice e della convenuta, il seguente principio:
“La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi ab- bandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^
7 civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv
645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008
n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, si conferma a livello istruttorio l'ordinanza emessa all'udienza del 3 luglio
2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta.
2. Entrando nel merito della questione, la domanda di parte attrice merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
In via preventiva, non sembra superfluo rammentare la disciplina che concerne i rapporti intercorrenti tra l'assicurazione sociale – in questo caso – e l'assicurazione civile Parte_1 del danneggiante in materia di azione surrogatoria esercitata dalla prima nei confronti della seconda. Infatti, quando a seguito del verificarsi di un incidente stradale una persona subi- sce delle lesioni, che si tratti o meno di postumi di invalidità permanente, tali da derivarne un'assenza dal posto di lavoro e subire un danno di tipo patrimoniale dovuto alla perdita di retribuzione, sono tenuti a intervenire quegli enti che gestiscono assicurazioni sociali obbli- gatorie, come al quale spetta intervenire in caso di infortuni in itinere, ovvero Parte_1 verificatisi nel tragitto casa-lavoro e viceversa.
La conseguenza è che l'ente sociale subisce una perdita economica rappresentata dalle somme versate al lavoratore o al datore di lavoro così da far sorgere a suo favore il diritto di rivalersi nei confronti del responsabile del sinistro stradale. Il legislatore ha pertanto previ- sto la possibilità, in questi casi, del diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. per cui “L'as- sicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. […] L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e con- tro le disgrazie accidentali.”
In altri termini, la possibilità di surroga trasferisce all'ente che gestisce le assicurazioni so- ciali obbligatorie ( INPS) i diritti al risarcimento che spettano Parte_1 all'assicurato/danneggiato nei confronti del soggetto responsabile civilmente, tuttavia nel rispetto della procedura prevista dalla legge la quale mira a tutelare il rapporto e gli interes- si dei soggetti coinvolti: l'assicurato, l'assicuratore, il responsabile del danno, per i quali è
8 necessario tenere distinti tre ordini di relazioni giuridiche: a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsa- bile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsa- bile e il suo assicuratore dall'altro);
b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicu- ratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale;
c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore so- ciale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a.
Di questi rapporti, l'ultimo è da intendersi alternativo rispetto al primo dal momento che con l'emissione dell'indennizzo a favore della vittima (o altro avente diritto) l'assicuratore sociale subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla con- correnza dell'importo pagato (art. 1916 c.c.); mentre è necessario sottolineare che il valido pagamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato e produce effetti anche nei confronti dell'assicuratore sociale, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento non è ammessa la duplicazione del risarcimento del mede- simo danno (ex multis, Cass. Civ. ord. n 3429/2025), ed essendo il meccanismo pensato ad assicurare alla vittima una maggior tutela (così anche Cass. Civ. sent. n. 14362/2019: “nel caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima" (in tale nozione potendosi includere il sogget- to infortunato ma anche, nell'ipotesi del suo decesso, i suoi familiari) "può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale ga- rantita dall e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabili- Pt_1 tà", ricorrendo, così, un "duplice rapporto bilaterale" che "è rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la- voro, che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione, e, per l'altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilità civile”).
Tanto premesso, al disposto codicistico è necessario affiancare l'art. 142 D.Lgs 209/2005
Codice delle assicurazioni private (disposizione quest'ultima che ha il suo antecedente
9 nell'art. 28 della Legge 24 dicembre 1969 n. 9901), rubricato “Diritto di surroga dell'assicuratore sociale”, che sancisce:“Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere di- rettamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazio- ni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assi- curazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'os- servanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
Specifica poi, al secondo comma, la sussistenza dell'obbligo in capo all'assicurazione civi- le, prima di provvedere alla liquidazione del danno, “a richiedere al danneggiato una di- chiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di isti- tuti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie” perché altrimenti, laddove il dan- neggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, “l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla li- quidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo”; d'altra parte, l'assicurazione sociale, avrà l'onere di comunica- re (rectius, “dichiarare”), entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al so- pra richiamato comma secondo, l'intenzione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato.
Trascorsi 45 giorni senza che l'Assicuratore sociale abbia dichiarato l'intenzione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà procedere alla liqui- dazione definitiva in favore del danneggiato.
Al comma 3 della disposizione in esame viene, infine, garantita all'assicuratore sociale una speciale tutela: “l'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le
10 somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pre- giudicato l'azione di surrogazione”.
La sequenza temporale degli adempimenti definita dai commi 2-3 della disposizione in esame per permettere all'Ente previdenziale di esercitare il proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dell'impresa assicuratrice tenuta al risarcimento del danno, è chia- rissima: (1) la compagnia, prima di procedere al pagamento, deve interpellare il danneggia- to chiedendogli una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna presta- zione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
(2) solo nel caso in cui il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente Ente e può procedere alla liquidazione solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'Ente per le prestazioni erogate o da erogare;
(3) una volta data la comunicazione all'Ente di previdenza (che è, si badi, condizionata alla previa dichiarazione positiva del danneggiato di beneficiare di in- dennizzi a carico delle assicurazioni sociali obbligatorie), l'Ente previdenziale deve dichia- rare, entro quarantacinque giorni, di volersi surrogare nei diritti del danneggiato;
(4) solo dopo decorsi i quarantacinque giorni e in assenza di dichiarazioni dell'Ente, la compagnia può procedere al pagamento definitivo.
Dal testo di legge si ricava, in maniera altrettanto chiara, che solo in presenza di una dichia- razione positiva da parte del danneggiato sul fatto di poter beneficiare di prestazioni a cari- co di Enti di assicurazione sociale obbligatoria, l'impresa assicuratrice è tenuta a dare la comunicazione all'Ente, sollecitandolo all'esercizio della surroga nei tempi di cui al comma
3; a fronte, invece, di una dichiarazione negativa del danneggiato, la compagnia assicuratri- ce può immediatamente procedere alla liquidazione senza dover interpellare previamente l'Ente di previdenza (cfr., in tal senso, Tribunale di Alessandria, Sez. 1, sentenza n.
447/2019, pubblicata 3 giugno 2019, R.G. 5486/2014).
Il rispetto del procedimento delineato dalla fattispecie in esame è essenziale al fine di tute- lare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
Sul punto, a titolo esemplificativo, la Cass. Civ. del 13 Marzo 2024, n. 6716 ha così statui- to: “in tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circo- lazione stradale, afferma che “il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n.
11 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell' non potendo Pt_1 trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art.
1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.”; o ancora senten- za n. 20176 del 25/09/2014 per cui “ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del re- sponsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che ge- stiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato”, in linea con quanto stabilito al comma terzo, secondo periodo, dell'art. 142 del cod. ass. per cui nel caso di mendacio da parte del danneggiato, l'azione di ripetizione nei confronti del danneg- giato in mala fede è concessa non all'assicuratore della r.c.a., ma all'assicuratore sociale
(art. 142, comma terzo, secondo periodo, cod. ass.).
Il fatto quindi che indennizzando la vittima, diventi creditore dell'obbligazione Parte_1 risarcitoria per successione a titolo particolare non significa, sempre e comunque, che l'as- sicuratore del responsabile (nel caso di specie la convenuta , il quale abbia già CP_1 indennizzato la vittima, abbia pagato male con la conseguenza di essere obbligato a soste- nere un secondo pagamento nei confronti dell'assicuratore sociale.
Infatti, il problema concernente la titolarità del credito risarcitorio è ben distinto dal pro- blema inerente all'efficacia solutoria nei confronti del creditore effettivo in caso di paga- mento effettuato a chi non sia creditore. E infatti il nostro ordinamento consente, da un lato, che il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto (art. 1189 c.c.);
e dall'altro che l'obbligazione resti adempiuta anche se il debitore non vi abbia provveduto personalmente (art. 1180 c.c.). È in quest'ottica che va a inserirsi l'art. 142 cod. ass., da in- tendersi come un'applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1189 c.c., da interpretarsi nel senso in cui l'assicuratore della r.c.a. non sia liberato dalle obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale laddove provveda a risarcire il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
12 Il meccanismo assicurato dall'art. 142 D. Lgs.209/2005 – con ripartizione a carico di cia- scuno dei soggetti interessati (danneggiato, assicuratore della r.c.a. ed assicuratore sociale) di rispettivi diritti ed oneri – secondo l'intenzione del legislatore risultante dai lavori par- lamentari, mirava a contemperare tre finalità: 1) salvaguardare gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la procedura di liquidazione del danno;
2) salvaguardare il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, imponendo all'assicuratore della r.c.a. l'accantona- mento delle somme a lui dovute;
3) evitare che lo zelo dell'assicuratore della r.c.a., deciso a risarcire prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento (tanto si desume dal resoconto stenografico della discussione del d.d.l.
345-ter, nella XII Commissione della Camera dei R.G.N. 14714/20 Camera di consiglio del
24 febbraio 2022 Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss., ma spe- cialmente 140 e ss.).
Tra gli scopi della disposizione normativa in esame vi è presente, dunque, quello di tutelare l'affidamento dell'assicuratore civile con la conseguenza che, laddove venga meno la ratio di tutela sottesa alla norma, cadrà anche l'applicabilità della stessa;
ed è indubbio che l'affidamento non possa essere riconosciuto nel caso in cui avvenga il pagamento alla vit- tima da parte dell'assicuratore della r.c.a. il quale, tuttavia, era a conoscenza dell'intenzione di surrogarsi da parte dell'assicuratore sociale: in tale ipotesi, infatti, non essendovi un affi- damento incolpevole da tutelare in capo all'assicuratore della r.c.a., questi non potrà più sot- trarsi alla domanda di surrogazione.
Infatti, in linea generale e in ragione del principio dell'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente, il debitore di una obbligazione risarcitoria, il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avve- nuta surrogazione.
È quanto recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità che con la pronuncia del 21 ottobre 2022, Cass. Civ. Sez. Terza sent. n. 31139, ha ribadito che in materia di sini- stri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile ci-
13 vile, a meno che egli non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale o perché quest'ultimo è rimasto silente in ordine all'inter- pello a lui rivolto ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è doveroso precisare quanto se- gue.
La circostanza per cui avesse, in principio, manifestato la volontà di surrogarsi al Parte_1 solo conducente del veicolo, (peraltro danneggiante e neanche responsa- Controparte_3 bile civile), è giuridicamente irrilevante non essendo di per sé idonea a tener luogo della di- chiarazione di cui all'art. 142 cod. ass., la quale va rivolta ovviamente all'assicuratore della r.c.a. (e non ad altri soggetti quali il danneggiato o il danneggiante), né dà prova della mala fede dell'assicuratore civile per i fini di cui all'art. 1189 c.c..
Non è poi possibile riconoscere in capo a alcun comportamento in Controparte_1 mala fede né rispetto al compimento degli oneri cui era tenuta per legge né per quanto ri- guarda il pagamento effettuato.
Ed invero, nel pieno rispetto del disposto di cui al 2° comma art. 142 D. Lgs 209/2005 – come risultante in atti (cfr. allegato di parte convenuta doc.to n. 3) – nell'atto di transazione e quietanza stipulato, in data 16.4.2018, tra la compagnia assicuratrice e la signora Tes_1
(vedova del defunto per l'accettazione della somma “a titolo di risar- Parte_3 cimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sinistro verificatori in data
4/9/2017 a CECINA (LI) su polizza N° 2586/230/118614945 intestata a CP_5
– atto quest'ultimo sottoscritto dalla moglie del sig. vittima delle inci-
[...] Pt_3 dente – vi è la dichiarazione della sig.ra i “non avere diritto a prestazione Tes_1 da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”.
14 non avendo avuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell' circa la CP_7 Pt_1 volontà di volersi surrogare nei diritti del danneggiato ed avendo ricevuto la dichiarazione dell'erede del danneggiato (la vedova circa l'assenza del proprio Persona_4 diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, da un lato, non era tenuta a comunicare all' alcunché (del resto, l'obbligo di dare comu- Pt_1 nicazione al competente assicuratore sociale e l'obbligo di relativo accontamento di somma idonea a coprire il credito sorgono esclusivamente per il caso, insussistente nella specie, in cui il danneggiato dichiari di aver diritto a prestazioni da assicuratori sociali obbligatorie) e, dall'altro ha effettuato un pagamento (pienamente liberatorio ed opponibile all' ) nei Pt_1 confronti del creditore apparente senza che si possa alla odierna compagnia assicuratrice convenuta imputare alcuna imprudenza e/o mala fede nella gestione della fattispecie che oggi ci occupa (cfr., a contrario, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36557 del 2023, N.R.G.
364/2022, ud. 14/11/2023, dep. 30/12/2023, , ove, per contro, stante il pagamento da parte di ell'indennità al lavoratore nonostante la mancanza della di lui attestazione CP_1 circa la fruizione o meno delle prestazioni assicurative dell' , la Suprema Corte ha ri- Pt_1 tenuto inopponibile il predetto pagamento per comportamento imprudente della compagnia assicurativa: “nel caso di specie, l'assicuratore del responsabile civile ( nella CP_1 qualità di impresa indicata dal FVGS) non avrebbe mai potuto corrispondere alcunché al lavoratore infortunato prima di munirsi dell'attestazione, da parte di quest'ultimo, della mancata fruizione delle prestazioni assicurative dell' la circostanza che Pt_1 CP_1
15 abbia provveduto a corrispondere l'indennità al lavoratore nonostante la mancanza di tale attestazione (mancanza asseverata dalla stessa corte territoriale: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rende la compagnia assicuratrice responsabile nei confronti dell' per il Pt_1 proprio imprudente comportamento, con la conseguente inopponibilità all' Pt_1 dell'avvenuto pagamento dell'indennità corrisposta al lavoratore infortunato”).
Per contro, è stata la dichiarazione del danneggiato (nel caso di specie della vedova del sig.
a pregiudicare in maniera irreversibile l'azione di surrogazione proposta Pt_3 dall' in questa sede con, al più, il diritto dell'Ente di assicurazione sociale a ripetere Pt_1 dalla dichiarante le somme corrispondenti agli oneri sostenuti (ossia le prestazioni erogate agli eredi del defunto Pt_3
Ed invero, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del re- sponsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che ge- stiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato (cfr., in tal senso,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20176 del 25/09/2014, Rv. 632830 - 01).
Tanto premesso, determinante nel caso di specie (al fine di accogliere la domanda di surro- ga formulata dall' ) sarebbe stata la dimostrazione che l'assicurazione civile fosse a Pt_1 conoscenza, al momento del pagamento corrisposto in data 18.4.2018 a favore di Per_4
del fatto che avesse già esercitato il proprio diritto surrogatorio e, per
[...] Parte_1
l'effetto, già liquidato l'indennizzo/risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima.
L'istruttoria orale effettuata non ha, tuttavia, fatto piena luce sulla questione.
Ed invero, il testimone Avv. chiamato a rispondere alla seguente domanda “DCV Tes_3 che, in qualità di legale del Sig. avete trasmesso ad la diffida inviata CP_3 CP_1 da a , datata 11 ottobre 2017 e che Vi si mostra (doc. n.11 fascicolo Pt_1 Controparte_3
e/o che avete comunque portato a conoscenza dell'Assicurazione il contenuto della Pt_1 diffida medesima e che ciò avete fatto in data precedente il 3 gennaio 2018”, dopo aver con enfasi sottolineato che all'epoca (si sta parlando dei primi mesi del 2018) il suo interesse principale era voler tutelare la posizione del proprio assistito per i fatti Controparte_3
16 in ordine ai quali lo stesso era stato chiamato a rispondere in sede penale (“a quel tempo la mia attenzione era focalizzata prevalentemente se non esclusivamente sulla vicenda penali- stica che aveva coinvolto il mio assistito ”), si è limitato ad affermazio- Controparte_3 ni e ricostruzioni vaghe e generiche sulle proprie interlocuzioni con in relazione CP_7 ai predetti fatti: “Non ricordo in che termini ne abbiamo discusso con la ma si- CP_7 curamente ne abbiamo parlato telefonicamente”; “rammento che nel febbraio 2018 ho avuto numerosi colloqui telefonici con la liquidatrice della (dott.ssa CP_7 Per_5
del Centro Liquidazione Danni di Bologna) e, in tali comunicazioni abbiamo
[...] senz'altro analizzato tutta la complessa situazione assicurativa” o ancora “confermo che nei contatti intercorsi con la liquidatrice della sicuramente abbiamo trattato la CP_7 questione della ricezione da parte del della diffida dell' dell'11 ottobre CP_3 Pt_1
2007 che mi viene rammostrata”.
Orbene, a prescindere dal contenuto generico delle affermazioni rese dal dichiarante (non è emerso, a mero titolo esemplificativo, il contenuto dei “numerosi” colloqui telefonici con la liquidatrice della aventi ad oggetto parimenti vago quale “la complessa situa- CP_7 zione assicurativa”), il fatto che l' avesse, prima dell'intervenuta transazione inter- Pt_1 corsa in data 16 aprile 2018 tra e gli eredi del defunto della corre- CP_7 Pt_3 sponsione, in particolare, alla sig.ra della “quota sibi” di € Persona_4
187.250,00 a titolo di “risarcimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sini- stro verificatosi in data 4/9/2017 a Cecina”, manifestato la volontà di surrogarsi al solo
è giuridicamente irrilevante in quanto inidoneo a provare la mala fede CP_3 dell'Assicuratore della r.c.a. per i fini di cui all'art. 1189 c.c. e comunque inido- CP_7 nea a tener luogo della dichiarazione di cui all'art. 142 D. Lgs. 209/2005 la quale va rivolta all'assicuratore della e non al danneggiante. Pt_4
Ciò premesso, l'unica circostanza che emerge con solare evidenza dalla deposizione dell'avv. el caso di specie è la seguente: l'assenza di comunicazioni (peraltro Tes_3 facilmente documentabili ove esistenti) da parte di volte a palesare ad la Pt_1 CP_7 volontà di surrogarsi. Il legale del escusso quale testimone nel presente processo, CP_3 ha, infatti, avuto modo di affermare a chiare lettere quanto segue: “non mi risulta di aver mai formalizzato per iscritto alcuna comunicazione alla avente ad oggetto la CP_7 diffida pervenuta da e diretta al . Pt_1 CP_3
17 Alla luce anche dell'espletata istruttoria orale,
i) non potendo ritenersi raggiunta la dimostrazione da parte dell'attrice di un'effettiva cono- scenza della (al momento del pagamento, effettuato in data 18 aprile 2018, CP_1 dell'indennizzo/risarcimento alla vedova superstite del lavoratore Pt_3 dell'intenzione in ipotesi già palesata da di esercitare i diritti di cui alla surroga- Parte_1 zione ex artt. 1916 c.c. e 142 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. convenuto,
ii) considerato, altresì, che il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa in favore degli aventi diritto è stato effettuato nel rispetto delle formalità di cui all'art. 142 cod. ass. con conseguente efficacia liberatoria nei confronti dell' , Pt_1 si impone il rigetto della domanda di parte attrice, con conseguente assorbimento di ogni al- tra questione e domanda o superfluo accertamento richiesto dalle parti (quale quello sulla dinamica del sinistro e sulle quote di responsabilità da attribuire a ciascun soggetto coinvol- to nello stesso).
Del resto, con il pagamento legittimo effettuato dall'assicuratore della r.c.a. si è prodotto l'effetto di liberare dalla propria obbligazione risarcitoria anche l'assicurato-responsabile.
Come noto, nel sistema dell'assicurazione della r.c.a. non è possibile che l'assicurato resti obbligato al risarcimento, mentre sia liberato l'assicuratore (lo hanno stabilito, inter alia , le
Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
10311 del 05/05/2006); pertanto, così come non può ammettersi che l'assicurato sia obbli- gato a risarcire il danneggiato mentre il suo assicuratore ne sia liberato, allo stesso modo non può ammettersi che l'assicurato resti obbligato al pagamento nei confronti del surro- gante, ma il suo assicuratore no.
In conclusione, non potendo (per le ragioni esposte in motivazione) l' pretendere Pt_1 dall'assicuratore della r.c.a. il pagamento di quanto corrisposto CP_1 dall'Assicuratore sociale alla vedova parte attrice non potrà avvalersi nei con- Pt_3 fronti dei convenuti contumaci dell'azione di cui all'art. 1916 c.c.. Ed invero, il valido pa- gamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima, infatti, ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato, e la liberazione dell'assicurato nei confronti della vittima produce ovviamente effetto anche nei confronti dell'assicuratore sociale (cfr., in motivazione, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 14981 del 11/05/2022, Rv. 664824 – 01).
18 3. Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccomben- za e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori minimi2 previsti re- lativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferi- mento € 260.000,00-520.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione3 e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte opponente, del valore, na- tura e della esigua complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto tratta- te.
Non si dispone il richiesto aumento ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per la re- dazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e frui- zione in ragione dell'esiguo numero e delle non elevate dimensioni dei documenti prodotti dalla convenuta;
del resto, tale aumento, stando al condivisibile orientamento della Supre- ma Corte, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni.
Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti, come nel caso di spescie, di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023, Rv. 668570 -
02).
19 Quanto al rapporto processuale intercorso tra ed i convenuti contumaci nulla si può Pt_1 disporre sul punto atteso che, come noto, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimonia- le alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contuma- ce vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sop- portato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023,
Rv. 667047 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte attrice in quanto infondata per le ragioni indicate in motiva- zione;
2) Condanna Controparte_10
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] [...] che si liquidano in € 11.229,00 per compensi (di cui € Parte_5
1.772,00 per la fase studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istrut- toria ed € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso forfettario di spese generali
(15%) ed accessori come per legge.
Così deciso in data 18 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il meccanismo delineato dall'art. 28 della Legge 990/1969, transitato senza significative modifiche nell'art. 142 cod. ass. costituisce una applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916 c.c. poiché la disposizione delinea un'azione di surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali (così Tribunale di Napoli, Sez. 8 Civile, Sentenza n. 6762/2025 pubblicata il 4 luglio 2025, R.G. 18290/2021 alla stregua del quale “La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha quin- di da tempo riconosciuto l'esistenza di un sistema “binario” in forza del quale l'assicuratore sociale al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, possa agire ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito, estranei al rapporto assicurativo, ovvero agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato. Più precisamente in tale ultima ipotesi, l'ente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli, ai sensi dell'art. 28 comma 2 della legge 990/69, con l'ulteriore limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile”). 2 Non sembra superfluo rammentare che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parame- tri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmen- te, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01) 3 Si rammenti che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difen- sore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un com- penso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescinde- re dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).