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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26/02/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 37405/2024 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele Parte_1
Gianturco n. 4, presso lo studio dell'Avv. PULIATTI MARCO e dell'Avv. MICAELA
PULIATTI che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma presso la sede di Roma Flaminio rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Dr.ssa Cristina Scalamandrè in forza a delega rilasciata dal Direttore della Sede di Roma Flaminio, depositata in atti CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 16/10/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per ottenere la dichiarazione del proprio diritto CP_1
all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 18/1980, con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento, in suo favore, dei ratei mensili, maturati e maturandi, dall'1.12.2022, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, conformemente alle statuizioni di cui al decreto di omologa del 29.05.2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 24493/2023 R.G.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere in considerazione della liquidazione della prestazione richiesta.
All'udienza del 26/02/2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione in cui, nel dare atto dell'esecuzione del pagamento da parte dell' in data 7.12.2024, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia CP_1
del contendere, insistendo tuttavia per il favore delle spese.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri atti difensivi circa CP_1
l'avvenuta liquidazione della prestazione per cui è causa.
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto al riconoscimento ed alla liquidazione della prestazione in via CP_1
amministrativa, sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso.
La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio ed introduttiva). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 37405/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 600,00 per
2 compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Roma, 26.02.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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