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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 119/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 119/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 11
settembre 2024
OGGETTO: d a
[...]
con il patrocinio dell'avv. Davide Massimiliano Parte_1
CODICE: Merlo
140035 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Costantino Controparte_1
Pagliuca
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 24 dicembre
2020, n. 1863/2020. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“… contrariis rejectis in riforma della sentenza n. 1863/2020 del Tribunale
di Bergamo pubblicata in data 24.12.2020 in via preliminare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i presupposti ex art.283 c.p.c e 351 c.p.c
Nel merito accogliere i motivi di gravame dedotti dalla scrivente difesa e per l'effetto in riforma della sentenza appellata:
- accertare e dichiarare che nulla deve alla ditta individuale Parte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.24/2019 Controparte_1
emesso nei confronti dell'esponente
- nella denegata ipotesi in cui la proposta d'acquisto del 9.12.2017, a seguito degli esiti del giudizio di verificazione, trovasse ingresso nel giudizio,
dichiararsi la stessa inefficace per omessa comunicazione al proponente dell'intervenuta accettazione nei termini di cui alla proposta medesima e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che Parte_1
nulla deve all'opposto.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambe i gradi del giudizio”.
Dell'appellata
“In via principale e nel merito. Rigettarsi l'appello e confermarsi, per l'effetto, la sentenza impugnata. In ogni caso. Spese e competenze di causa interamente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso in favore di per il pagamento della somma di € Controparte_1
16.104,00, oltre interessi e spese, a titolo di provvigione per l'attività
d'intermediazione svolta in occasione di una compravendita immobiliare avente ad oggetto un immobile sito a Ponteranica (BG); disconosceva la firma apposta in data 9 dicembre 2017 sulla proposta d'acquisto e deduceva di aver siglato la sola precedente proposta di acquisto del 21 ottobre 2017,
peraltro non perfezionatasi per mancata accettazione dei venditori. Chiedeva,
pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.1. Costituendosi in giudizio, contestava quanto Controparte_1
dedotto da controparte, chiedendo la verificazione della sottoscrizione, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Con sentenza n. 1863/2020 pubblicata in data 24 dicembre 2020, il
Tribunale di Bergamo ha respinto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
1.3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la questione relativa al disconoscimento della firma apposta da sulla proposta d'acquisto Pt_1
datata 9 dicembre 2017, ritenendo condivisibile l'affermazione del CTU che,
con debite motivazioni, ha sostenuto con “certezza” l'appartenenza di tutte e quattro le sottoscrizioni apposte sulla proposta d'acquisto datata 9 dicembre
2017 al predetto.
Ha ritenuto prive di pregio le circostanze allegate dall'opponente, volte a mettere in dubbio l'autenticità della sottoscrizione (ossia la restituzione dell'assegno consegnato in occasione della precedente proposta, la visita successiva di altri immobili, il mancato invito da parte dei venditori a presentarsi avanti il notaio per la stipula del definitivo, la mancata prova del pagamento della provvigione da parte dei venditori), sostenendo che il diritto del mediatore alla provvigione è subordinato alla sola conclusione dell'affare, dimostrata in specie dalla produzione della proposta e dell'accettazione.
Ha poi ritenuto di non esaminare, in quanto motivi aggiunti di opposizione,
perché dedotti rispettivamente per la prima volta nella prima memoria istruttoria e nella memoria di replica, la questione della mancata comunicazione dell'accettazione dei venditori ed il richiamo alla figura del
“preliminare di preliminare”.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di un unico motivo.
3. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
4. All'udienza del 14 giugno 2021 la Corte, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha ammesso, con contestuale ordinanza, le prove per interpello e per testi chieste dall'appellante sui capitoli 5), 6) 7) e, a prova contraria sui capp. 14), 15) 16)
e17), oltre che sui capitoli 4),5),6),7) e 8) chiesti dall'appellato, abilitando l'appellante alla controprova, delegando per l'incombente il Tribunale di
Bergamo.
5. Assunta la prova delegata, all'udienza del 19 gennaio 2022, all'udienza dell'11 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo l'appellante contesta la valutazione fornita dal
Tribunale a domande, eccezioni e deduzioni avanzate in primo grado,
ribadendo di non aver formulato né sottoscritto proposte diverse da quella del
21 ottobre 2017, oggetto di rifiuto, e di non aver ricevuto comunicazione dell'accettazione da parte dei venditori.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, espone di aver dedotto la questione della mancata comunicazione dell'accettazione dei venditori già
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e non solo nella prima memoria istruttoria, precisando che tale questione, in quanto dirimente avrebbe dovuto essere oggetto di esame.
Dalla proposta d'acquisto asseritamente sottoscritta emergerebbe che i contraenti avrebbero vincolato il perfezionamento della promessa di vendita alla comunicazione dell'accettazione della proposta da parte dei venditori entro un dato termine. Infatti, l'art. 2 della proposta di acquisto recita: “La
presente proposta irrevocabile è diretta alla conclusione del contratto
preliminare, che si perfezionerà nel momento in cui il sottoscritto proponente
avrà notizia nei modi e nei termini di cui al successivo paragrafo 5, dell'accettazione da parte del proprietario”; anche l'art. 5 prevede che “La
presente proposta è irrevocabile per 90 gg da oggi e diverrà inefficace se
entro detto termine il venditore o l'agente immobiliare non avranno
comunicato tramite telegramma, lettera raccomandata a.r. telefono fax
l'accettazione della stessa”.
Costituendo il contratto il titolo fondante la pretesa azionata da controparte,
le pattuizioni predette sarebbero gli elementi fondanti il credito azionato e non circostanze impeditive o escludenti, dunque sarebbe stato onere del
Tribunale valutarle ai fini del decidere.
Inoltre, l'appellante espone di aver precisato le proprie conclusioni nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., confermando la richiesta di revoca del decreto monitorio anche in relazione alla dedotta mancata comunicazione dell'accettazione, circostanza che avrebbe reso inefficace la proposta d'acquisto disconosciuta. Per converso, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. di controparte non sarebbe stata eccepita la tardività di tale deduzione,
alla quale è stata contrapposta la formulazione di capitoli di prova.
Pertanto, il preliminare non si sarebbe perfezionato e non vi sarebbe alcun diritto alla provvigione.
Le clausole predette, contenute nella proposta di acquisto del 9 dicembre
2017, avrebbero imposto all'agente di comunicargli entro 90 giorni l'accettazione della proposta da parte dei venditori, a pena di inefficacia;
tuttavia, controparte non ha prodotto alcun documento attestante l'avvenuta comunicazione dell'accettazione, ed inoltre il modulo di proposta prodotto non reca la sua firma nel riquadro “Ritiro della proposta d'acquisto accettata”, comprovando ciò la mancata ricezione della comunicazione.
Ancora, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'insussistenza del diritto alla provvigione, in quanto:
-l'assegno di € 500,00 emesso in favore della venditrice all'atto della firma della proposta d'acquisto del 21 ottobre 2017 e consegnato all'agente sarebbe stato da questi restituito a fronte della mancata accettazione della proposta e del mancato perfezionamento della vendita;
- egli non avrebbe ricevuto inviti per procedere alla stipula del contratto definitivo di vendita ed i venditori non avrebbero promosso iniziative per ottenere l'adempimento;
- i documenti prodotti da controparte non darebbero atto dell'avvenuto pagamento di una provvigione da parte del venditore al mediatore;
- a partire dal dicembre 2017 egli avrebbe incaricato altre agenzie immobiliari e visitato altri immobili e tale circostanza sarebbe incompatibile con il perfezionamento della proposta d'acquisto del 9 dicembre 2017.
Il Giudice ha ritenuto tali circostanze superate dalle <
spiegazioni>> fornite da controparte, ma tale motivazione sarebbe generica,
perché priva di riferimento alle argomentazioni di controparte, oltre che assertiva, perché esprimerebbe il convincimento personale del giudicante.
Inoltre, l'appellante contesta la ritenuta autenticità da parte del CTU e del
Tribunale delle sottoscrizioni da egli asseritamente apposte, deducendo come la perizia grafologica sia un esame poco attendibile, perché fondato su una scienza non esatta e per questo il Giudice avrebbe dovuto valutare l'autografia della firma anche in relazione a tutti gli elementi concreti a lui sottoposti (cfr. Cass. n. 8881/2005 e n. 2579/2009).
2. Il motivo è infondato con riferimento all'esito del giudizio di verificazione che, attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, ha condotto il
Tribunale ad accertare l'autografia delle quattro sottoscrizioni apposte sulla proposta di acquisto in data 09 dicembre 2017.
2.1. Il Tribunale ha messo in rilievo il giudizio di “certezza” espresso al riguardo dal consulente d'ufficio.
2.2. L'appellante, non ha contrastato le articolate motivazioni sulla base delle quali, a seguito dell'acquisizione del saggio grafico e con comparazione di una serie di sottoscrizioni tra cui anche quelle apposte sulla proposta di acquisto datata 21 ottobre 2017 (e quindi in data pressoché coeva alle sottoscrizioni disconosciute), fonda il gravame sul fatto che tale esito sarebbe illogico rispetto alla circostanza per cui egli dopo avere sottoscritto la proposta di acquisto si sarebbe rivolto ad altre agenzie immobiliari per ricercare immobili, circostanza documentata dalle mail prodotte.
Si tratta, infatti, di una circostanza di per sé neutra, del tutto compatibile con l'avvenuta sottoscrizione e con entrambe le versioni offerte dalle parti in causa e cioè sia con la mancata conoscenza da parte del Pt_1
dell'accettazione della sua proposta, secondo quanto da egli dedotto, sia con la sopravvenuta perdita d'interesse in ordine alla proposta già formulata,
secondo la deduzione dell'appellato.
Pertanto, la statuizione del Tribunale circa l'accertamento dell'autografia delle sottoscrizioni disconosciute non merita censure.
3. Fondata è, per converso, la censura che l'appellante muove alla statuizione del Tribunale per cui <
dell'accettazione dei venditori, evidenziata soltanto nella prima memoria istruttoria, si tratta di un motivo aggiunto di opposizione, che non può essere scrutinato in quanto nuovo>>.
3.1. Già nell'atto di citazione in opposizione è stata formulata contestazione riguardo alla ricezione dell'accettazione della proposta datata 09 dicembre
2017: “si nega che dopo quella data (il 21 ottobre 2017, data della proposta che il stesso ha prodotto e di cui è incontestata la perdita d'efficacia Pt_1
per mancata accettazione: n.d.r.) il sig. abbia formulato un'ulteriore Pt_1
proposta d'acquisto dell'immobile in parola a condizioni differenti né che
abbia mai ricevuto alcuna accettazione da parte dei venditori”; tale contestazione è stata, poi, nei medesimi termini ribadita nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ.
3.2. Non ponendosi, pertanto, questione riguardo alla tardività della contestazione, rileva il Collegio che la proposta domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia riguarda un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione dell'affare per il tramite dell'agente; è, quindi, onere di quest'ultimo, a fronte della contestazione di controparte, fornire prova di tale conclusione.
La “proposta d'acquisto” prevede la clausola n. 5) che “la presente proposta
è irrevocabile per 90 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto
termine il venditore o l'agente immobiliare non avranno comunicato, tramite
telegramma/lettera raccomandata A.R./ telefono/ fax, l'accettazione della stessa: detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del
preponente per ricevuta di copia della proposta d'acquisto accettata”.
La proposta correla il diritto alla provvigione da parte dell'agente alla comunicazione dell'accettazione della proposta: “il proponente, con la
sottoscrizione della presente conferisce incarico di mediazione all'agente
immobiliare al quale verserà l'importo di € 13.200,00 oltre Iva a titolo di
provvigione con contestuale rilascio di regolare fattura, nel momento in cui
lo stesso proponente verrà a conoscenza dell'avvenuta accettazione della
proposta d'acquisto”.
3.3. Pertanto, l'agente, per avere diritto alla provvigione, avrebbe dovuto provare di avere comunicato la proposta e di averlo fatto entro il termine d'inefficacia convenuto (90 giorni dal 09 dicembre 2017).
3.4. Dalla istruttoria orale svolta in questo grado, la cui assunzione è stata delegata al Tribunale di Bergamo, non emerge con certezza la prova dell'avvenuta comunicazione.
Il teste agente immobiliare collaboratore dell' Testimone_1 CP_1
sul capitolo 4 (“vero che la mattina di venerdì 5 gennaio 2018, dalla sede
dell'agenzia immobiliare di Almé viale Italia n. 37 Controparte_1
contattava telefonicamente e gli comunicava che la proposta Parte_1
di quest'ultimo di acquisto dell'immobile di Ponteranica via Foppetta n. 24
era stata firmata per accettazione da tutti i venditori”) ha risposto “è vero;
ero presente a questa telefonata”;
sul capitolo 5 (“vero che, nel colloquio telefonico, di cui al capitolo
precedente, si rallegrava per l'accettazione dei venditori alla Parte_1 sua offerta e chiedeva ad di consigliargli un'impresa ed un CP_1
tecnico di fiducia a cui affidare i lavori di ristrutturazione e di
sopraelevazione dell'immobile appena acquistato, ottenendo in risposta dal
mediatore il contatto del geom. ): “è vero;
è vero che il geom. Persona_1
era persona di fiducia del sig. io ho sentito in viva voce la Per_1 CP_1
telefonata per questo ne posso confermare il contenuto”;
sul capitolo 6 (“vero che in data 15 gennaio 2018 contattava Parte_1
telefonicamente il geom. dichiarando a quest'ultimo che aveva Per_1
recentemente concluso l'affare, tramite il mediatore CP_1
dell'acquisto dell'immobile sito in Ponteranica via Foppetta n. 24 ed era alla
ricerca di un tecnico di fiducia a cui affidare i lavori di ristrutturazione di
tale immobile”: “non lo so”;
sul capitolo 7 (“vero che in data 17 gennaio 2018 il geom. eseguiva Per_1
presso il Comune di Ponteranica e, per conto del istanza di accesso Pt_1
agli atti amministrativi relativamente all'immobile di via Foppetta n. 24”:
“non lo posso sapere”;
sul capitolo 8 (“vero che in data 23 gennaio 2018 il geom. su invito di Per_1
ed in compagnia di quest'ultimo, procedeva ad un Parte_1
sopralluogo dell'immobile di Ponteranica, via Foppetta n. 24, al fine di
programmare i lavori di ristrutturazione dell'immobile”): “non lo so”.
Nei capitoli di prova di cui il teste ha dato conferma la comunicazione al dell'accettazione della proposta è avvenuta per telefono il 05 Pt_1
gennaio 2018 e contestualmente, su richiesta del l' ha Pt_1 CP_1
fornito il contatto del geom. quale tecnico a cui rivolgersi per Per_1 l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Il teste non è stato in grado di rispondere sull'intervento del tecnico Tes_1
geom. Persona_1
sentito quale teste, indicato da entrambe le parti, ha così Persona_1
risposto:
Sul capitolo 5) dell'appellante (“vero che in data 21/10/2017 il si Pt_1
recava presso l'immobile di Ponteranica via Foppetta n.24 con il geom.
); “non ricordo la data era un sabato mattina e mi recai Persona_1
nell'immobile di cui al capitolo con il signor ; Pt_1
sul capitolo 6) dell'appellante: (“vero che il sopralluogo di cui al capitolo
che precede era stato organizzato dall' per far conoscere al CP_1
il professionista di sua fiducia in vista di un eventuale futuro Pt_1
incarico qualora la proposta d'acquisto fosse stata accettata”): “il
sopralluogo venne organizzato, non so dire da chi, al fine di verificare la
possibilità di dividere in tre unità immobiliari l'immobile di via Foppetta.
Adr non sono a conoscenza di una proposta d'acquisto; io mi occupato solo
della parte tecnica”;
sul capitolo 7: (“vero che quello di cui al capitolo 5 è stato l'unico incontro
avvenuto tra il e il geom. presso l'immobile di Pt_1 Persona_1
Ponteranica via Foppetta n. 24”): “Quello descritto fu l'unico incontro in
loco”.
Inoltre, il teste, sui capitoli a prova contraria articolati dall'appellante ha precisato:
“sul cap. 15 non ricordo se l'incontro fu organizzato dal fu quello Pt_1 l'unico incontro presso l'immobile; mi ero in precedenza incontrato con
e in un bar ove li raggiunsi e lì conobbi il e CP_1 Pt_1 Pt_1
parlai dell'immobile per il quale avevo già fatto un accesso agli atti su
incarico della proprietaria all'epoca dell'immobile”;
“Cap. 16) ho già risposto”;
“Cap. 17) Come ho detto, io avevo già in precedenza fatto un accesso agli
atti in Comune per conto della proprietaria dell'epoca e non feci per il
alcun accesso agli atti. Lui aveva un altro professionista, ma non so Pt_1
chi fosse”.
E sui capitoli di prova articolati dall'appellato ha ulteriormente ribadito che vi è stato un unico sopralluogo, avvenuto di sabato mattina nel corso del quale il gli prospettò la soluzione “di alzare il piano secondo(sottotetto)” Pt_1
per la quale egli si era riservato d'indicare i costi, di avere fatto sicuramente un'istanza agli atti per conto della proprietaria e di non ricordare di avere avuto incarico dal e di sapere “che era in procinto di Pt_1 Pt_1
acquistare l'immobile”.
La prova della comunicazione della proposta, affidata unicamente alla deposizione del teste unico ad aver riferito di avervi assistito in Tes_1
quanto effettuata con telefonata “in viva voce”, non può quindi dirsi raggiunta, perché tale deposizione non trova riscontro neanche per quanto riguarda l'ulteriore circostanza, pure riferita dal teste, per cui la indicazione del tecnico sarebbe avvenuta in occasione della comunicazione dell'accettazione della proposta del 09 dicembre 2017.
Secondo l'assunto dell'appellato, il avrebbe effettuato il sopralluogo Pt_1 successivamente a tale comunicazione con il tecnico che egli gli avrebbe indicato nel contesto dell'unica telefonata con cui ha comunicato l'accettazione della proposta ma le circostanze riferite dal teste non Per_1
danno riscontro avendo egli riferito di un unico sopralluogo.
La circostanza riferita dal teste per cui “il era in procinto di Per_1 Pt_1
acquistare l'immobile” è generica ed è compatibile anche con la collocazione temporale del sopralluogo in occasione della prima proposta, ed anzi lo è
sicuramente quanto da egli riferito circa il fatto che il sopralluogo sia avvenuto di sabato, non ricordando il teste la data, posto che il 21 ottobre
2017, data del sopralluogo indicata dall'appellante, era sabato, mentre il 15
gennaio 2018, data indicata dall'appellato, era lunedì.
L'appellato ha anche dedotto quale circostanza da cui si dovrebbe ricavare conferma della conoscenza da parte del l'avvenuta comunicazione Pt_1
della proposta che il geom. avrebbe effettuato il 17 gennaio 2018 su Per_1
incarico del una istanza di accesso agli atti dell'ente comunale in Pt_1
relazione all'immobile oggetto della proposta, ma anche tale circostanza è
stata smentita dal teste che ha negato di avere ricevuto incarichi al Per_1
riguardo dal Pt_1
In conclusione la deposizione del teste è isolata circa la Tes_1
comunicazione della proposta in data 05 gennaio 2018 e non trova riscontro riguardo al contenuto ulteriore della comunicazione (la indicazione del nominativo del tecnico) mentre l'assunto che il avrebbe tenuto un Pt_1
contegno che dimostrerebbe, secondo l'appellato “inequivocabilmente”, la conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta, è stato smentito dalla istruttoria compiuta.
L'onere della prova della comunicazione della proposta non può quindi ritenersi assolto.
4. Pertanto, l'appello, per quanto di ragione, va accolto e la sentenza impugnata va riformata, con revoca del decreto ingiuntivo n. 24/2019.
5. Quanto alle spese del giudizio, la riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Sussiste una parziale reciproca soccombenza tenuto conto che la pretesa creditoria azionata da è risultata, in esito alla istruttoria Controparte_1
compiuta, infondata, ma che è risultato soccombente in Parte_1
relazione all'esito del giudizio incidentale di verificazione, conclusosi con l'accertamento della autografia delle sue sottoscrizioni ed il rigetto del motivo di gravame articolato sul punto.
Pertanto, va disposta la parziale compensazione nella misura di un terzo delle spese di entrambi i gradi e va condannato al pagamento Controparte_1
dei restanti due terzi di dette spese e competenze che si liquidano per l'intero per il primo grado nella misura liquidata dal Tribunale e per il presente grado come in dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
5.201 ed € 26.000).
5.1. Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio grafologica vanno poste definitivamente a carico dell'appellante, atteso l'esito del giudizio di verificazione ed in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da Parte_1
ed in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1863/2020
[...]
accoglie la opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 24/2019;
2) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e, per l'effetto, condanna al pagamento dei Controparte_1
restanti due terzi di dette spese che liquida, per l'intero, per il primo grado nella misura liquidata dal Tribunale, e per il presente grado in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
3) pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio grafologica a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 119/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 119/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 11
settembre 2024
OGGETTO: d a
[...]
con il patrocinio dell'avv. Davide Massimiliano Parte_1
CODICE: Merlo
140035 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Costantino Controparte_1
Pagliuca
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 24 dicembre
2020, n. 1863/2020. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“… contrariis rejectis in riforma della sentenza n. 1863/2020 del Tribunale
di Bergamo pubblicata in data 24.12.2020 in via preliminare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i presupposti ex art.283 c.p.c e 351 c.p.c
Nel merito accogliere i motivi di gravame dedotti dalla scrivente difesa e per l'effetto in riforma della sentenza appellata:
- accertare e dichiarare che nulla deve alla ditta individuale Parte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.24/2019 Controparte_1
emesso nei confronti dell'esponente
- nella denegata ipotesi in cui la proposta d'acquisto del 9.12.2017, a seguito degli esiti del giudizio di verificazione, trovasse ingresso nel giudizio,
dichiararsi la stessa inefficace per omessa comunicazione al proponente dell'intervenuta accettazione nei termini di cui alla proposta medesima e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che Parte_1
nulla deve all'opposto.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambe i gradi del giudizio”.
Dell'appellata
“In via principale e nel merito. Rigettarsi l'appello e confermarsi, per l'effetto, la sentenza impugnata. In ogni caso. Spese e competenze di causa interamente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso in favore di per il pagamento della somma di € Controparte_1
16.104,00, oltre interessi e spese, a titolo di provvigione per l'attività
d'intermediazione svolta in occasione di una compravendita immobiliare avente ad oggetto un immobile sito a Ponteranica (BG); disconosceva la firma apposta in data 9 dicembre 2017 sulla proposta d'acquisto e deduceva di aver siglato la sola precedente proposta di acquisto del 21 ottobre 2017,
peraltro non perfezionatasi per mancata accettazione dei venditori. Chiedeva,
pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.1. Costituendosi in giudizio, contestava quanto Controparte_1
dedotto da controparte, chiedendo la verificazione della sottoscrizione, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Con sentenza n. 1863/2020 pubblicata in data 24 dicembre 2020, il
Tribunale di Bergamo ha respinto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
1.3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la questione relativa al disconoscimento della firma apposta da sulla proposta d'acquisto Pt_1
datata 9 dicembre 2017, ritenendo condivisibile l'affermazione del CTU che,
con debite motivazioni, ha sostenuto con “certezza” l'appartenenza di tutte e quattro le sottoscrizioni apposte sulla proposta d'acquisto datata 9 dicembre
2017 al predetto.
Ha ritenuto prive di pregio le circostanze allegate dall'opponente, volte a mettere in dubbio l'autenticità della sottoscrizione (ossia la restituzione dell'assegno consegnato in occasione della precedente proposta, la visita successiva di altri immobili, il mancato invito da parte dei venditori a presentarsi avanti il notaio per la stipula del definitivo, la mancata prova del pagamento della provvigione da parte dei venditori), sostenendo che il diritto del mediatore alla provvigione è subordinato alla sola conclusione dell'affare, dimostrata in specie dalla produzione della proposta e dell'accettazione.
Ha poi ritenuto di non esaminare, in quanto motivi aggiunti di opposizione,
perché dedotti rispettivamente per la prima volta nella prima memoria istruttoria e nella memoria di replica, la questione della mancata comunicazione dell'accettazione dei venditori ed il richiamo alla figura del
“preliminare di preliminare”.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di un unico motivo.
3. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
4. All'udienza del 14 giugno 2021 la Corte, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha ammesso, con contestuale ordinanza, le prove per interpello e per testi chieste dall'appellante sui capitoli 5), 6) 7) e, a prova contraria sui capp. 14), 15) 16)
e17), oltre che sui capitoli 4),5),6),7) e 8) chiesti dall'appellato, abilitando l'appellante alla controprova, delegando per l'incombente il Tribunale di
Bergamo.
5. Assunta la prova delegata, all'udienza del 19 gennaio 2022, all'udienza dell'11 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo l'appellante contesta la valutazione fornita dal
Tribunale a domande, eccezioni e deduzioni avanzate in primo grado,
ribadendo di non aver formulato né sottoscritto proposte diverse da quella del
21 ottobre 2017, oggetto di rifiuto, e di non aver ricevuto comunicazione dell'accettazione da parte dei venditori.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, espone di aver dedotto la questione della mancata comunicazione dell'accettazione dei venditori già
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e non solo nella prima memoria istruttoria, precisando che tale questione, in quanto dirimente avrebbe dovuto essere oggetto di esame.
Dalla proposta d'acquisto asseritamente sottoscritta emergerebbe che i contraenti avrebbero vincolato il perfezionamento della promessa di vendita alla comunicazione dell'accettazione della proposta da parte dei venditori entro un dato termine. Infatti, l'art. 2 della proposta di acquisto recita: “La
presente proposta irrevocabile è diretta alla conclusione del contratto
preliminare, che si perfezionerà nel momento in cui il sottoscritto proponente
avrà notizia nei modi e nei termini di cui al successivo paragrafo 5, dell'accettazione da parte del proprietario”; anche l'art. 5 prevede che “La
presente proposta è irrevocabile per 90 gg da oggi e diverrà inefficace se
entro detto termine il venditore o l'agente immobiliare non avranno
comunicato tramite telegramma, lettera raccomandata a.r. telefono fax
l'accettazione della stessa”.
Costituendo il contratto il titolo fondante la pretesa azionata da controparte,
le pattuizioni predette sarebbero gli elementi fondanti il credito azionato e non circostanze impeditive o escludenti, dunque sarebbe stato onere del
Tribunale valutarle ai fini del decidere.
Inoltre, l'appellante espone di aver precisato le proprie conclusioni nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., confermando la richiesta di revoca del decreto monitorio anche in relazione alla dedotta mancata comunicazione dell'accettazione, circostanza che avrebbe reso inefficace la proposta d'acquisto disconosciuta. Per converso, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. di controparte non sarebbe stata eccepita la tardività di tale deduzione,
alla quale è stata contrapposta la formulazione di capitoli di prova.
Pertanto, il preliminare non si sarebbe perfezionato e non vi sarebbe alcun diritto alla provvigione.
Le clausole predette, contenute nella proposta di acquisto del 9 dicembre
2017, avrebbero imposto all'agente di comunicargli entro 90 giorni l'accettazione della proposta da parte dei venditori, a pena di inefficacia;
tuttavia, controparte non ha prodotto alcun documento attestante l'avvenuta comunicazione dell'accettazione, ed inoltre il modulo di proposta prodotto non reca la sua firma nel riquadro “Ritiro della proposta d'acquisto accettata”, comprovando ciò la mancata ricezione della comunicazione.
Ancora, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'insussistenza del diritto alla provvigione, in quanto:
-l'assegno di € 500,00 emesso in favore della venditrice all'atto della firma della proposta d'acquisto del 21 ottobre 2017 e consegnato all'agente sarebbe stato da questi restituito a fronte della mancata accettazione della proposta e del mancato perfezionamento della vendita;
- egli non avrebbe ricevuto inviti per procedere alla stipula del contratto definitivo di vendita ed i venditori non avrebbero promosso iniziative per ottenere l'adempimento;
- i documenti prodotti da controparte non darebbero atto dell'avvenuto pagamento di una provvigione da parte del venditore al mediatore;
- a partire dal dicembre 2017 egli avrebbe incaricato altre agenzie immobiliari e visitato altri immobili e tale circostanza sarebbe incompatibile con il perfezionamento della proposta d'acquisto del 9 dicembre 2017.
Il Giudice ha ritenuto tali circostanze superate dalle <
spiegazioni>> fornite da controparte, ma tale motivazione sarebbe generica,
perché priva di riferimento alle argomentazioni di controparte, oltre che assertiva, perché esprimerebbe il convincimento personale del giudicante.
Inoltre, l'appellante contesta la ritenuta autenticità da parte del CTU e del
Tribunale delle sottoscrizioni da egli asseritamente apposte, deducendo come la perizia grafologica sia un esame poco attendibile, perché fondato su una scienza non esatta e per questo il Giudice avrebbe dovuto valutare l'autografia della firma anche in relazione a tutti gli elementi concreti a lui sottoposti (cfr. Cass. n. 8881/2005 e n. 2579/2009).
2. Il motivo è infondato con riferimento all'esito del giudizio di verificazione che, attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, ha condotto il
Tribunale ad accertare l'autografia delle quattro sottoscrizioni apposte sulla proposta di acquisto in data 09 dicembre 2017.
2.1. Il Tribunale ha messo in rilievo il giudizio di “certezza” espresso al riguardo dal consulente d'ufficio.
2.2. L'appellante, non ha contrastato le articolate motivazioni sulla base delle quali, a seguito dell'acquisizione del saggio grafico e con comparazione di una serie di sottoscrizioni tra cui anche quelle apposte sulla proposta di acquisto datata 21 ottobre 2017 (e quindi in data pressoché coeva alle sottoscrizioni disconosciute), fonda il gravame sul fatto che tale esito sarebbe illogico rispetto alla circostanza per cui egli dopo avere sottoscritto la proposta di acquisto si sarebbe rivolto ad altre agenzie immobiliari per ricercare immobili, circostanza documentata dalle mail prodotte.
Si tratta, infatti, di una circostanza di per sé neutra, del tutto compatibile con l'avvenuta sottoscrizione e con entrambe le versioni offerte dalle parti in causa e cioè sia con la mancata conoscenza da parte del Pt_1
dell'accettazione della sua proposta, secondo quanto da egli dedotto, sia con la sopravvenuta perdita d'interesse in ordine alla proposta già formulata,
secondo la deduzione dell'appellato.
Pertanto, la statuizione del Tribunale circa l'accertamento dell'autografia delle sottoscrizioni disconosciute non merita censure.
3. Fondata è, per converso, la censura che l'appellante muove alla statuizione del Tribunale per cui <
dell'accettazione dei venditori, evidenziata soltanto nella prima memoria istruttoria, si tratta di un motivo aggiunto di opposizione, che non può essere scrutinato in quanto nuovo>>.
3.1. Già nell'atto di citazione in opposizione è stata formulata contestazione riguardo alla ricezione dell'accettazione della proposta datata 09 dicembre
2017: “si nega che dopo quella data (il 21 ottobre 2017, data della proposta che il stesso ha prodotto e di cui è incontestata la perdita d'efficacia Pt_1
per mancata accettazione: n.d.r.) il sig. abbia formulato un'ulteriore Pt_1
proposta d'acquisto dell'immobile in parola a condizioni differenti né che
abbia mai ricevuto alcuna accettazione da parte dei venditori”; tale contestazione è stata, poi, nei medesimi termini ribadita nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ.
3.2. Non ponendosi, pertanto, questione riguardo alla tardività della contestazione, rileva il Collegio che la proposta domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia riguarda un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione dell'affare per il tramite dell'agente; è, quindi, onere di quest'ultimo, a fronte della contestazione di controparte, fornire prova di tale conclusione.
La “proposta d'acquisto” prevede la clausola n. 5) che “la presente proposta
è irrevocabile per 90 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto
termine il venditore o l'agente immobiliare non avranno comunicato, tramite
telegramma/lettera raccomandata A.R./ telefono/ fax, l'accettazione della stessa: detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del
preponente per ricevuta di copia della proposta d'acquisto accettata”.
La proposta correla il diritto alla provvigione da parte dell'agente alla comunicazione dell'accettazione della proposta: “il proponente, con la
sottoscrizione della presente conferisce incarico di mediazione all'agente
immobiliare al quale verserà l'importo di € 13.200,00 oltre Iva a titolo di
provvigione con contestuale rilascio di regolare fattura, nel momento in cui
lo stesso proponente verrà a conoscenza dell'avvenuta accettazione della
proposta d'acquisto”.
3.3. Pertanto, l'agente, per avere diritto alla provvigione, avrebbe dovuto provare di avere comunicato la proposta e di averlo fatto entro il termine d'inefficacia convenuto (90 giorni dal 09 dicembre 2017).
3.4. Dalla istruttoria orale svolta in questo grado, la cui assunzione è stata delegata al Tribunale di Bergamo, non emerge con certezza la prova dell'avvenuta comunicazione.
Il teste agente immobiliare collaboratore dell' Testimone_1 CP_1
sul capitolo 4 (“vero che la mattina di venerdì 5 gennaio 2018, dalla sede
dell'agenzia immobiliare di Almé viale Italia n. 37 Controparte_1
contattava telefonicamente e gli comunicava che la proposta Parte_1
di quest'ultimo di acquisto dell'immobile di Ponteranica via Foppetta n. 24
era stata firmata per accettazione da tutti i venditori”) ha risposto “è vero;
ero presente a questa telefonata”;
sul capitolo 5 (“vero che, nel colloquio telefonico, di cui al capitolo
precedente, si rallegrava per l'accettazione dei venditori alla Parte_1 sua offerta e chiedeva ad di consigliargli un'impresa ed un CP_1
tecnico di fiducia a cui affidare i lavori di ristrutturazione e di
sopraelevazione dell'immobile appena acquistato, ottenendo in risposta dal
mediatore il contatto del geom. ): “è vero;
è vero che il geom. Persona_1
era persona di fiducia del sig. io ho sentito in viva voce la Per_1 CP_1
telefonata per questo ne posso confermare il contenuto”;
sul capitolo 6 (“vero che in data 15 gennaio 2018 contattava Parte_1
telefonicamente il geom. dichiarando a quest'ultimo che aveva Per_1
recentemente concluso l'affare, tramite il mediatore CP_1
dell'acquisto dell'immobile sito in Ponteranica via Foppetta n. 24 ed era alla
ricerca di un tecnico di fiducia a cui affidare i lavori di ristrutturazione di
tale immobile”: “non lo so”;
sul capitolo 7 (“vero che in data 17 gennaio 2018 il geom. eseguiva Per_1
presso il Comune di Ponteranica e, per conto del istanza di accesso Pt_1
agli atti amministrativi relativamente all'immobile di via Foppetta n. 24”:
“non lo posso sapere”;
sul capitolo 8 (“vero che in data 23 gennaio 2018 il geom. su invito di Per_1
ed in compagnia di quest'ultimo, procedeva ad un Parte_1
sopralluogo dell'immobile di Ponteranica, via Foppetta n. 24, al fine di
programmare i lavori di ristrutturazione dell'immobile”): “non lo so”.
Nei capitoli di prova di cui il teste ha dato conferma la comunicazione al dell'accettazione della proposta è avvenuta per telefono il 05 Pt_1
gennaio 2018 e contestualmente, su richiesta del l' ha Pt_1 CP_1
fornito il contatto del geom. quale tecnico a cui rivolgersi per Per_1 l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Il teste non è stato in grado di rispondere sull'intervento del tecnico Tes_1
geom. Persona_1
sentito quale teste, indicato da entrambe le parti, ha così Persona_1
risposto:
Sul capitolo 5) dell'appellante (“vero che in data 21/10/2017 il si Pt_1
recava presso l'immobile di Ponteranica via Foppetta n.24 con il geom.
); “non ricordo la data era un sabato mattina e mi recai Persona_1
nell'immobile di cui al capitolo con il signor ; Pt_1
sul capitolo 6) dell'appellante: (“vero che il sopralluogo di cui al capitolo
che precede era stato organizzato dall' per far conoscere al CP_1
il professionista di sua fiducia in vista di un eventuale futuro Pt_1
incarico qualora la proposta d'acquisto fosse stata accettata”): “il
sopralluogo venne organizzato, non so dire da chi, al fine di verificare la
possibilità di dividere in tre unità immobiliari l'immobile di via Foppetta.
Adr non sono a conoscenza di una proposta d'acquisto; io mi occupato solo
della parte tecnica”;
sul capitolo 7: (“vero che quello di cui al capitolo 5 è stato l'unico incontro
avvenuto tra il e il geom. presso l'immobile di Pt_1 Persona_1
Ponteranica via Foppetta n. 24”): “Quello descritto fu l'unico incontro in
loco”.
Inoltre, il teste, sui capitoli a prova contraria articolati dall'appellante ha precisato:
“sul cap. 15 non ricordo se l'incontro fu organizzato dal fu quello Pt_1 l'unico incontro presso l'immobile; mi ero in precedenza incontrato con
e in un bar ove li raggiunsi e lì conobbi il e CP_1 Pt_1 Pt_1
parlai dell'immobile per il quale avevo già fatto un accesso agli atti su
incarico della proprietaria all'epoca dell'immobile”;
“Cap. 16) ho già risposto”;
“Cap. 17) Come ho detto, io avevo già in precedenza fatto un accesso agli
atti in Comune per conto della proprietaria dell'epoca e non feci per il
alcun accesso agli atti. Lui aveva un altro professionista, ma non so Pt_1
chi fosse”.
E sui capitoli di prova articolati dall'appellato ha ulteriormente ribadito che vi è stato un unico sopralluogo, avvenuto di sabato mattina nel corso del quale il gli prospettò la soluzione “di alzare il piano secondo(sottotetto)” Pt_1
per la quale egli si era riservato d'indicare i costi, di avere fatto sicuramente un'istanza agli atti per conto della proprietaria e di non ricordare di avere avuto incarico dal e di sapere “che era in procinto di Pt_1 Pt_1
acquistare l'immobile”.
La prova della comunicazione della proposta, affidata unicamente alla deposizione del teste unico ad aver riferito di avervi assistito in Tes_1
quanto effettuata con telefonata “in viva voce”, non può quindi dirsi raggiunta, perché tale deposizione non trova riscontro neanche per quanto riguarda l'ulteriore circostanza, pure riferita dal teste, per cui la indicazione del tecnico sarebbe avvenuta in occasione della comunicazione dell'accettazione della proposta del 09 dicembre 2017.
Secondo l'assunto dell'appellato, il avrebbe effettuato il sopralluogo Pt_1 successivamente a tale comunicazione con il tecnico che egli gli avrebbe indicato nel contesto dell'unica telefonata con cui ha comunicato l'accettazione della proposta ma le circostanze riferite dal teste non Per_1
danno riscontro avendo egli riferito di un unico sopralluogo.
La circostanza riferita dal teste per cui “il era in procinto di Per_1 Pt_1
acquistare l'immobile” è generica ed è compatibile anche con la collocazione temporale del sopralluogo in occasione della prima proposta, ed anzi lo è
sicuramente quanto da egli riferito circa il fatto che il sopralluogo sia avvenuto di sabato, non ricordando il teste la data, posto che il 21 ottobre
2017, data del sopralluogo indicata dall'appellante, era sabato, mentre il 15
gennaio 2018, data indicata dall'appellato, era lunedì.
L'appellato ha anche dedotto quale circostanza da cui si dovrebbe ricavare conferma della conoscenza da parte del l'avvenuta comunicazione Pt_1
della proposta che il geom. avrebbe effettuato il 17 gennaio 2018 su Per_1
incarico del una istanza di accesso agli atti dell'ente comunale in Pt_1
relazione all'immobile oggetto della proposta, ma anche tale circostanza è
stata smentita dal teste che ha negato di avere ricevuto incarichi al Per_1
riguardo dal Pt_1
In conclusione la deposizione del teste è isolata circa la Tes_1
comunicazione della proposta in data 05 gennaio 2018 e non trova riscontro riguardo al contenuto ulteriore della comunicazione (la indicazione del nominativo del tecnico) mentre l'assunto che il avrebbe tenuto un Pt_1
contegno che dimostrerebbe, secondo l'appellato “inequivocabilmente”, la conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta, è stato smentito dalla istruttoria compiuta.
L'onere della prova della comunicazione della proposta non può quindi ritenersi assolto.
4. Pertanto, l'appello, per quanto di ragione, va accolto e la sentenza impugnata va riformata, con revoca del decreto ingiuntivo n. 24/2019.
5. Quanto alle spese del giudizio, la riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Sussiste una parziale reciproca soccombenza tenuto conto che la pretesa creditoria azionata da è risultata, in esito alla istruttoria Controparte_1
compiuta, infondata, ma che è risultato soccombente in Parte_1
relazione all'esito del giudizio incidentale di verificazione, conclusosi con l'accertamento della autografia delle sue sottoscrizioni ed il rigetto del motivo di gravame articolato sul punto.
Pertanto, va disposta la parziale compensazione nella misura di un terzo delle spese di entrambi i gradi e va condannato al pagamento Controparte_1
dei restanti due terzi di dette spese e competenze che si liquidano per l'intero per il primo grado nella misura liquidata dal Tribunale e per il presente grado come in dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
5.201 ed € 26.000).
5.1. Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio grafologica vanno poste definitivamente a carico dell'appellante, atteso l'esito del giudizio di verificazione ed in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da Parte_1
ed in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1863/2020
[...]
accoglie la opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 24/2019;
2) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e, per l'effetto, condanna al pagamento dei Controparte_1
restanti due terzi di dette spese che liquida, per l'intero, per il primo grado nella misura liquidata dal Tribunale, e per il presente grado in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
3) pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio grafologica a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli