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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2458/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Davide CALVI (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Tiziana MARRAFFA (c.f. ), che la rappresenta e C.F._4 difende per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 luglio 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come da relativo verbale:
1 “L'Avv. Calvi dichiara di rinunziare alla domanda di assegnazione della casa familiare
L'Avv. Marraffa accetta la rinunzia.
I difensori precisano le conclusioni congiunte chiedendo pronunciarsi esclusivamente sentenza sullo status a spese di lite integralmente compensate, e procedono alla discussione orale della causa ex art. 473.bis.22 c.p.c. insistendo per l'accoglimento del ricorso”.
Il P.M. ha concluso in data 18 luglio 2025 nulla opponendo all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato l'11 novembre 2024, ha proposto domanda di Parte_1 scioglimento del matrimonio con , celebrato in Tirana (ALBANIA) il 24 giugno 1987, matrimonio CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Busca al n. 1, Parte II, Serie C, dell'anno 2004, da cui sono nati i figli il 15 giugno 1987 a Tirana (Albania), ed il 27 giugno 1991 a Tirana Persona_1 Persona_2
(Albania) – oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti – premettendo che, dopo la comparizione delle parti il 30 settembre 2021 dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione, in data 16 marzo 2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 240/2023 pubblicata il 7 aprile 2023. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio con assegnazione della casa coniugale allo stesso sig. Pt_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 18 giugno 2025 si è costituita in giudizio
, associandosi alla domanda di divorzio ma contestando la richiesta di parte ricorrente di CP_1 assegnazione della casa coniugale, sottolineando la mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente.
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti, comparse personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato che fossero pendenti tra di esse delle trattative per addivenire conclusioni congiunte e hanno chiesto un breve rinvio.
All'udienza del 17 luglio 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda di assegnazione della casa familiare e la resistente ne ha accettato la rinunzia. Le parti hanno precisato le conclusioni congiunte, chiedendo pronunciarsi esclusivamente sentenza sullo status a spese di lite integralmente compensate procedendo alla discussione orale della causa, la quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo in data 18 luglio 2025 nulla opponendo all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
***
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sebbene dopo la separazione personale dei coniugi, gli stessi abbiano continuato a vivere nella stessa casa.
Dalla coabitazione, nel caso di specie, non è scaturita una ripresa dell'affectio coniugalis tanto è vero che il ricorrente ha precisato che “vivono in stanze separate e non si incontrano nemmeno nelle parti comuni” e la resistente ha ribadito di aver continuato “a vivere nella casa coniugale in quanto a causa delle sue condizioni economiche non è riuscita a reperire una unità abitativa”
Va, infatti, rilevato che “il ripristino della coabitazione può essere uno degli indici attraverso i quali valutare
l'intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere l'abitazione, ma dalla esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianità e improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale;
nel nostro ordinamento, il matrimonio è una comunione materiale e spirituale di vita, come espressamente affermato dall'art. 1 della legge 898/1970 e come si evince dall'art. 143 c.c., che disciplina il matrimonio attraverso la previsione di un insieme di doveri che integrandosi reciprocamente ne definiscono i contenuti. La coabitazione è uno di questi doveri, non a caso indicato per ultimo, che ha una sua consistenza e significato in quanto costituisca la base materiale della esplicazione degli altri doveri, che devono connotare la vita comune. Pertanto, la giurisprudenza di questa Corte afferma che la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale
e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 9839 del 13 aprile 2023).
Il Tribunale, considerata la rinuncia dell'unica condizione avanzata da parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale, ritiene di doversi pronunciare – come da richiesta congiunta promossa all'udienza del 17 luglio 2025 – limitatamente in punto status.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...], Tirana (ALBANIA) il 24 gennaio Parte_1
1961, e (c.f. , nata a [...] il [...], celebrato in CP_1 C.F._3
Tirana (ALBANIA) il 24 giugno 1987, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Busca al n. 1, Parte II, Serie C, dell'anno 2004;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
3 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busca perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio dell'11settembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2458/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Davide CALVI (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Tiziana MARRAFFA (c.f. ), che la rappresenta e C.F._4 difende per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 luglio 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come da relativo verbale:
1 “L'Avv. Calvi dichiara di rinunziare alla domanda di assegnazione della casa familiare
L'Avv. Marraffa accetta la rinunzia.
I difensori precisano le conclusioni congiunte chiedendo pronunciarsi esclusivamente sentenza sullo status a spese di lite integralmente compensate, e procedono alla discussione orale della causa ex art. 473.bis.22 c.p.c. insistendo per l'accoglimento del ricorso”.
Il P.M. ha concluso in data 18 luglio 2025 nulla opponendo all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato l'11 novembre 2024, ha proposto domanda di Parte_1 scioglimento del matrimonio con , celebrato in Tirana (ALBANIA) il 24 giugno 1987, matrimonio CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Busca al n. 1, Parte II, Serie C, dell'anno 2004, da cui sono nati i figli il 15 giugno 1987 a Tirana (Albania), ed il 27 giugno 1991 a Tirana Persona_1 Persona_2
(Albania) – oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti – premettendo che, dopo la comparizione delle parti il 30 settembre 2021 dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione, in data 16 marzo 2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 240/2023 pubblicata il 7 aprile 2023. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio con assegnazione della casa coniugale allo stesso sig. Pt_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 18 giugno 2025 si è costituita in giudizio
, associandosi alla domanda di divorzio ma contestando la richiesta di parte ricorrente di CP_1 assegnazione della casa coniugale, sottolineando la mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente.
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti, comparse personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato che fossero pendenti tra di esse delle trattative per addivenire conclusioni congiunte e hanno chiesto un breve rinvio.
All'udienza del 17 luglio 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda di assegnazione della casa familiare e la resistente ne ha accettato la rinunzia. Le parti hanno precisato le conclusioni congiunte, chiedendo pronunciarsi esclusivamente sentenza sullo status a spese di lite integralmente compensate procedendo alla discussione orale della causa, la quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo in data 18 luglio 2025 nulla opponendo all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
***
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sebbene dopo la separazione personale dei coniugi, gli stessi abbiano continuato a vivere nella stessa casa.
Dalla coabitazione, nel caso di specie, non è scaturita una ripresa dell'affectio coniugalis tanto è vero che il ricorrente ha precisato che “vivono in stanze separate e non si incontrano nemmeno nelle parti comuni” e la resistente ha ribadito di aver continuato “a vivere nella casa coniugale in quanto a causa delle sue condizioni economiche non è riuscita a reperire una unità abitativa”
Va, infatti, rilevato che “il ripristino della coabitazione può essere uno degli indici attraverso i quali valutare
l'intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere l'abitazione, ma dalla esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianità e improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale;
nel nostro ordinamento, il matrimonio è una comunione materiale e spirituale di vita, come espressamente affermato dall'art. 1 della legge 898/1970 e come si evince dall'art. 143 c.c., che disciplina il matrimonio attraverso la previsione di un insieme di doveri che integrandosi reciprocamente ne definiscono i contenuti. La coabitazione è uno di questi doveri, non a caso indicato per ultimo, che ha una sua consistenza e significato in quanto costituisca la base materiale della esplicazione degli altri doveri, che devono connotare la vita comune. Pertanto, la giurisprudenza di questa Corte afferma che la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale
e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 9839 del 13 aprile 2023).
Il Tribunale, considerata la rinuncia dell'unica condizione avanzata da parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale, ritiene di doversi pronunciare – come da richiesta congiunta promossa all'udienza del 17 luglio 2025 – limitatamente in punto status.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...], Tirana (ALBANIA) il 24 gennaio Parte_1
1961, e (c.f. , nata a [...] il [...], celebrato in CP_1 C.F._3
Tirana (ALBANIA) il 24 giugno 1987, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Busca al n. 1, Parte II, Serie C, dell'anno 2004;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
3 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busca perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio dell'11settembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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