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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3241/2023 depositato il 12/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Studio Dell'Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720219001784639000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110017929934000 UTIF 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110022741872000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120011530305000 IRPEF-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120024273527000 CONS BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130018731114000 CONS BONIFICA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140005008842000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140017757223000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150001388390001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150008752071000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150018940023000 CONS BONIFICA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160009925672000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160015376280000 CONS BONIFICA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170014150582000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170023363549000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170032481690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180010536408002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180013554456000 CONS BONIFICA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180020816241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190008085837002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Frosinone, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 047/2021/90/01784639/000, notificatagli il 2 febbraio 2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di
€ 53.295,57, oggetto di numerose cartelle esattoriali di pagamento inevase, limitatamente però a diciannove delle ventuno sottese cartelle (047/2011/00179299/34000; 047/2011/00227418/72; 047/2012/00115303/05;
047/2012/00242735/27; 047/2013/00187311/14; 047/2014/00050088/42; 047/2014/00177572/23; 047/2015/00013883/90;
047/2015/00087520/71; 047/2015/00189400/23; 047/2016/00099256/72; 047/2016/00153762/80; 047/2017/00141505/82;
047/2017/00233635/49; 047/2017/00324816/90; 047/2018/00105364/08; 047/2018/00135544/56; 047/2018/00208162/41;
047/2019/00080858/37), in quanto relative a crediti tributari, eccependone l'omessa notifica, con conseguente prescrizione dei relativi crediti.
Con la sentenza n. 60/2023, nella contumacia della resistente Agenzia, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
2. Con appello del 12 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava la sentenza di primo grado. In via preliminare, rilevava che le cartelle 047/2011/00227418/72 e 047/2014/00050088/42 avevano formato oggetto di sgravio;
nel resto, eccepiva la corretta notifica delle altre diciassette cartelle.
Costituitosi con comparsa in data 6 settembre 2023, il contribuente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e prendeva atto dell'acquiescenza prestata con riferimento alle cartelle
047/2011/00227418/72 e 047/2014/00050088/42. Nel merito, chiedeva respingersi l'appello per irregolarità della notifica delle cartelle e per non conformità agli originali delle copie delle comunicazioni di avvenute notifica (CAN); eccepiva, inoltre, l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto delle medesime.
Con memoria del 21 dicembre 2025, l'appellato contribuente rilevava che in data 22 settembre 2023 la
Regione Lazio aveva emesso il provvedimento di sgravio per 7 cartelle (047/2014/00177572/23,
047/2015/00087520/71, 047/2016/00099256/72, 047/2017/00141505/82, 047/2017/00233635/49, 047/2017/00324816/90,
047/2018/00208162/41) mentre l'Ufficio delle Dogane di Frosinone aveva emesso il provvedimento di sgravio per la cartella n. 047/2011/00179299/34; conseguentemente, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le citate cartelle. Nel merito, con riferimento alle restanti nove cartelle, chiedeva respingersi l'appello.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre dichiarare l'ammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate- riscossione atteso che questo, sia pure attraverso la dichiarazione di regolarità della notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, contiene elementi di confutazione anche della sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare, occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 047/2011/00227418/72 e 047/2014/00050088/42 (già oggetto di sgravio, come riconosciuto dalla stessa appellante Agenzia nel proprio atto appello), nn. 047/2014/00177572/23,
047/2015/00087520/71, 047/2016/00099256/72, 047/2017/00141505/82, 047/2017/00233635/49, 047/2017/00324816/90,
047/2018/00208162/41 (oggetto di provvedimento di sgravio emesso dalla Regione Lazio, depositato in atti dalla contribuente) e n. 047/2011/00179299/34 (oggetto di provvedimento di sgravio emesso dall'Ufficio delle Dogane di Frosinone, depositato in atti dalla contribuente).
2. Nel resto, si osserva quanto segue.
Conformemente a quanto afferma la Corte di cassazione (Cass. ord. n. 30815 del 2 dicembre 2024) “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”. Nel caso di specie, il contribuente si è limitato a constatare che “gli allegati prodotti presentano numerose abrasioni e sono in alcuni casi tagliati su di un lato, non permettendo talvolta la piena comprensibilità di alcuni elementi essenziali delle relate quali: le date di notifica o i riceventi” senza però indicare specificamente quali siano le copie affette da tali vizi e quali siano (per ciascun documento) gli elementi della cui autenticità egli dubita.
Per tale motivo, concordemente alla ricordata giurisprudenza di legittimità, l'eccezione deve essere respinta.
3. Venendo all'esame degli eccepiti vizi di notifica delle cartelle, come esposti nel ricorso di primo grado, si osserva quanto segue.
Dalla copia degli atti di notifica prodotti dall'Agenzia delle Entrate-riscossione, emerge che alcune cartelle
(047/2012/00115303/05; 047/2012/00242735/27; 047/2016/00153762/80; 047/2018/00105364/08; 047/2018/00135544/56;
047/2019/00080858/37) sono state notificate a mano di persona diversa dal contribuente.
Per quattro cartelle (047/2016/00153762/80; 047/2018/00105364/08, 047/2018/00135544/56;
047/2019/00080858/37), la notifica è stata seguita dall'invio della raccomandata informativa al contribuente.
La sussistenza di un simile adempimento, invece, non risulta provato per altre due cartelle (nn.
047/2012/00115303/05; 047/2012/00242735/27). Pur tuttavia, il Collegio rileva come queste risultino notificate a mezzo posta nelle mani di persona addetta alla ricezione. Com'è noto, la Cassazione ha chiarito che “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione
è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma” (Cass. sez. V,
17.1.2020, n. 946; conf. Cass. sez. V, 18.11.2016, n. 23511; Cass. sez. V, 27.5.2011, n. 11708).
Ne consegue la regolarità anche della notifica delle suddette cartelle.
4. Con riferimento alla notifica delle cartelle nn. 047/2013/00187311/14, 047/2015/00013883/90, di cui il contribuente eccepisce l'irregolarità per violazione dell'art. 140 c.p.c., si osserva quanto segue. La prima cartella è stata regolarmente notificata in mani di persona addetta all'ufficio e seguita da regolare invio di raccomandata.
La cartella 047/2015/00013883/90, invece, è stata notificata con il rito dell'irreperibilità relativa. L'Agenzia ha dato prova sia del deposito dell'atto in Comune sia della spedizione e della ricezione (in data 4 agosto
2015) della raccomandata informativa. Conseguentemente, il procedimento di notificazione deve ritenersi perfezionato.
Nessun dubbio, infine, sussiste in merito alla regolarità della notifica, avvenuta a mani del medesimo contribuente in data 16 novembre 2015, della cartella n. n. 047/2015/00189400/23.
5. Con riferimento a tutte le suddette cartelle, deve respingersi l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito. In primo luogo, deve ritenersi tardiva, perché non sollevata entro i sessanta giorni dalla notifica, ogni eccezione di prescrizione del credito tributario intervenuta prima della notifica delle citate cartelle;
deve, invece, ritenersi ancora sollevabile l'eccezione di prescrizione relativa al tempo intercorso tra la notifica delle singole cartelle e quella dell'atto impugnato. Le citate cartelle, notificate nelle date di seguito indicate, hanno avuto ad oggetto i seguenti tributi: n. 047/2012/00115303/05, avente ad oggetto addizionali regionali e comunali IRPEF 2006 e notificata il 16 aprile 2012; n. 047/2012/00242735/27, avente ad oggetto contributi consortili e notificata il 3 agosto 2012; n. 047/2013/00187311/14, avente ad oggetto contributi consortili e notificata il 6 dicembre 2012; n. 047/2015/00013883/90, avente ad oggetto diritti camerali 2012 e notificata il 5 agosto 2015; n. 047/2015/00189400/23, avente ad oggetto contributi consortili e notificata il 16 ottobre
2015; n. 047/2016/00153762/80, avete ad oggetto contributi consortili e notificata il 12 settembre 2016; n.
047/2018/00105364/08, avente ad oggetto contributi camerali e notificata il 19 novembre 2018; n.
047/2018/00135544/56, avente ad oggetto contributi consortili e notificata il 19 novembre 2018; n.
047/2019/00080858/37 avente ad oggetto contributi camerali e notificata il 22 ottobre 2019.
Com'è noto, IRPEF e contributi consortili hanno prescrizione decennali mentre quelli camerali ne hanno una quinquennale. Confrontando le date di notifica delle citate cartelle con quella di notifica dell'impugnata l'intimazione di pagamento n. 047/2021/90/01784639/000 (2 febbraio 2022), emerge con chiarezza - al netto di ogni valutazione circa l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla notifica degli AVI n.
04720169005814662 in data 26 gennaio 2017 e AVI n. 04720189002228060000 in data 6 ottobre 2018 e la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini relativi agli atti di esecuzione disposti con i successivi provvedimenti emanati per far fronte all'epidemia di Covid-19 – che i crediti portati dalle citate cartelle (ad eccezione di quelli di cui alla cartella n. 047/2015/00013883/90) non erano prescritti al momento della notifica dell'atto impugnato.
Discorso diverso deve essere fatto per la cartella 047/2015/00013883/90, il cui credito si sarebbe prescritto dopo un quinquennio dalla notifica (perfezionata in data 5 agosto 2015). La decorrenza della prescrizione, tuttavia, è stata interrotta dalla notifica (in data 26 gennaio 2017) del provvedimento AVI n.
04720169005814662; il decorso del successivo quinquennio è stato, poi, sospeso dopo poco più di un triennio, in virtù dei ricordati provvedimenti emanati per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, dall'8 marzo
2020 fino al 31 agosto 2021. Infine, dal termine del periodo di sospensione fino alla notifica dell'atto impugnato
(2 febbraio 2022) sono trascorsi poco più di sei mesi. Pertanto, anche con riferimento a tale cartella,
l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
Conseguentemente, l'appello merita accoglimento.
6. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello dell'Agenzia delle
Entrate-riscossione;
condanna l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi euro
3.500, oltre accessori, per il primo grado ed euro 4.200, oltre accessori, per il presente grado di giudizio.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (CE IO)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3241/2023 depositato il 12/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Studio Dell'Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720219001784639000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110017929934000 UTIF 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110022741872000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120011530305000 IRPEF-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120024273527000 CONS BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130018731114000 CONS BONIFICA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140005008842000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140017757223000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150001388390001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150008752071000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150018940023000 CONS BONIFICA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160009925672000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160015376280000 CONS BONIFICA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170014150582000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170023363549000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170032481690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180010536408002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180013554456000 CONS BONIFICA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180020816241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190008085837002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Frosinone, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 047/2021/90/01784639/000, notificatagli il 2 febbraio 2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di
€ 53.295,57, oggetto di numerose cartelle esattoriali di pagamento inevase, limitatamente però a diciannove delle ventuno sottese cartelle (047/2011/00179299/34000; 047/2011/00227418/72; 047/2012/00115303/05;
047/2012/00242735/27; 047/2013/00187311/14; 047/2014/00050088/42; 047/2014/00177572/23; 047/2015/00013883/90;
047/2015/00087520/71; 047/2015/00189400/23; 047/2016/00099256/72; 047/2016/00153762/80; 047/2017/00141505/82;
047/2017/00233635/49; 047/2017/00324816/90; 047/2018/00105364/08; 047/2018/00135544/56; 047/2018/00208162/41;
047/2019/00080858/37), in quanto relative a crediti tributari, eccependone l'omessa notifica, con conseguente prescrizione dei relativi crediti.
Con la sentenza n. 60/2023, nella contumacia della resistente Agenzia, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
2. Con appello del 12 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava la sentenza di primo grado. In via preliminare, rilevava che le cartelle 047/2011/00227418/72 e 047/2014/00050088/42 avevano formato oggetto di sgravio;
nel resto, eccepiva la corretta notifica delle altre diciassette cartelle.
Costituitosi con comparsa in data 6 settembre 2023, il contribuente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e prendeva atto dell'acquiescenza prestata con riferimento alle cartelle
047/2011/00227418/72 e 047/2014/00050088/42. Nel merito, chiedeva respingersi l'appello per irregolarità della notifica delle cartelle e per non conformità agli originali delle copie delle comunicazioni di avvenute notifica (CAN); eccepiva, inoltre, l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto delle medesime.
Con memoria del 21 dicembre 2025, l'appellato contribuente rilevava che in data 22 settembre 2023 la
Regione Lazio aveva emesso il provvedimento di sgravio per 7 cartelle (047/2014/00177572/23,
047/2015/00087520/71, 047/2016/00099256/72, 047/2017/00141505/82, 047/2017/00233635/49, 047/2017/00324816/90,
047/2018/00208162/41) mentre l'Ufficio delle Dogane di Frosinone aveva emesso il provvedimento di sgravio per la cartella n. 047/2011/00179299/34; conseguentemente, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le citate cartelle. Nel merito, con riferimento alle restanti nove cartelle, chiedeva respingersi l'appello.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre dichiarare l'ammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate- riscossione atteso che questo, sia pure attraverso la dichiarazione di regolarità della notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, contiene elementi di confutazione anche della sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare, occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 047/2011/00227418/72 e 047/2014/00050088/42 (già oggetto di sgravio, come riconosciuto dalla stessa appellante Agenzia nel proprio atto appello), nn. 047/2014/00177572/23,
047/2015/00087520/71, 047/2016/00099256/72, 047/2017/00141505/82, 047/2017/00233635/49, 047/2017/00324816/90,
047/2018/00208162/41 (oggetto di provvedimento di sgravio emesso dalla Regione Lazio, depositato in atti dalla contribuente) e n. 047/2011/00179299/34 (oggetto di provvedimento di sgravio emesso dall'Ufficio delle Dogane di Frosinone, depositato in atti dalla contribuente).
2. Nel resto, si osserva quanto segue.
Conformemente a quanto afferma la Corte di cassazione (Cass. ord. n. 30815 del 2 dicembre 2024) “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”. Nel caso di specie, il contribuente si è limitato a constatare che “gli allegati prodotti presentano numerose abrasioni e sono in alcuni casi tagliati su di un lato, non permettendo talvolta la piena comprensibilità di alcuni elementi essenziali delle relate quali: le date di notifica o i riceventi” senza però indicare specificamente quali siano le copie affette da tali vizi e quali siano (per ciascun documento) gli elementi della cui autenticità egli dubita.
Per tale motivo, concordemente alla ricordata giurisprudenza di legittimità, l'eccezione deve essere respinta.
3. Venendo all'esame degli eccepiti vizi di notifica delle cartelle, come esposti nel ricorso di primo grado, si osserva quanto segue.
Dalla copia degli atti di notifica prodotti dall'Agenzia delle Entrate-riscossione, emerge che alcune cartelle
(047/2012/00115303/05; 047/2012/00242735/27; 047/2016/00153762/80; 047/2018/00105364/08; 047/2018/00135544/56;
047/2019/00080858/37) sono state notificate a mano di persona diversa dal contribuente.
Per quattro cartelle (047/2016/00153762/80; 047/2018/00105364/08, 047/2018/00135544/56;
047/2019/00080858/37), la notifica è stata seguita dall'invio della raccomandata informativa al contribuente.
La sussistenza di un simile adempimento, invece, non risulta provato per altre due cartelle (nn.
047/2012/00115303/05; 047/2012/00242735/27). Pur tuttavia, il Collegio rileva come queste risultino notificate a mezzo posta nelle mani di persona addetta alla ricezione. Com'è noto, la Cassazione ha chiarito che “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione
è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma” (Cass. sez. V,
17.1.2020, n. 946; conf. Cass. sez. V, 18.11.2016, n. 23511; Cass. sez. V, 27.5.2011, n. 11708).
Ne consegue la regolarità anche della notifica delle suddette cartelle.
4. Con riferimento alla notifica delle cartelle nn. 047/2013/00187311/14, 047/2015/00013883/90, di cui il contribuente eccepisce l'irregolarità per violazione dell'art. 140 c.p.c., si osserva quanto segue. La prima cartella è stata regolarmente notificata in mani di persona addetta all'ufficio e seguita da regolare invio di raccomandata.
La cartella 047/2015/00013883/90, invece, è stata notificata con il rito dell'irreperibilità relativa. L'Agenzia ha dato prova sia del deposito dell'atto in Comune sia della spedizione e della ricezione (in data 4 agosto
2015) della raccomandata informativa. Conseguentemente, il procedimento di notificazione deve ritenersi perfezionato.
Nessun dubbio, infine, sussiste in merito alla regolarità della notifica, avvenuta a mani del medesimo contribuente in data 16 novembre 2015, della cartella n. n. 047/2015/00189400/23.
5. Con riferimento a tutte le suddette cartelle, deve respingersi l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito. In primo luogo, deve ritenersi tardiva, perché non sollevata entro i sessanta giorni dalla notifica, ogni eccezione di prescrizione del credito tributario intervenuta prima della notifica delle citate cartelle;
deve, invece, ritenersi ancora sollevabile l'eccezione di prescrizione relativa al tempo intercorso tra la notifica delle singole cartelle e quella dell'atto impugnato. Le citate cartelle, notificate nelle date di seguito indicate, hanno avuto ad oggetto i seguenti tributi: n. 047/2012/00115303/05, avente ad oggetto addizionali regionali e comunali IRPEF 2006 e notificata il 16 aprile 2012; n. 047/2012/00242735/27, avente ad oggetto contributi consortili e notificata il 3 agosto 2012; n. 047/2013/00187311/14, avente ad oggetto contributi consortili e notificata il 6 dicembre 2012; n. 047/2015/00013883/90, avente ad oggetto diritti camerali 2012 e notificata il 5 agosto 2015; n. 047/2015/00189400/23, avente ad oggetto contributi consortili e notificata il 16 ottobre
2015; n. 047/2016/00153762/80, avete ad oggetto contributi consortili e notificata il 12 settembre 2016; n.
047/2018/00105364/08, avente ad oggetto contributi camerali e notificata il 19 novembre 2018; n.
047/2018/00135544/56, avente ad oggetto contributi consortili e notificata il 19 novembre 2018; n.
047/2019/00080858/37 avente ad oggetto contributi camerali e notificata il 22 ottobre 2019.
Com'è noto, IRPEF e contributi consortili hanno prescrizione decennali mentre quelli camerali ne hanno una quinquennale. Confrontando le date di notifica delle citate cartelle con quella di notifica dell'impugnata l'intimazione di pagamento n. 047/2021/90/01784639/000 (2 febbraio 2022), emerge con chiarezza - al netto di ogni valutazione circa l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla notifica degli AVI n.
04720169005814662 in data 26 gennaio 2017 e AVI n. 04720189002228060000 in data 6 ottobre 2018 e la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini relativi agli atti di esecuzione disposti con i successivi provvedimenti emanati per far fronte all'epidemia di Covid-19 – che i crediti portati dalle citate cartelle (ad eccezione di quelli di cui alla cartella n. 047/2015/00013883/90) non erano prescritti al momento della notifica dell'atto impugnato.
Discorso diverso deve essere fatto per la cartella 047/2015/00013883/90, il cui credito si sarebbe prescritto dopo un quinquennio dalla notifica (perfezionata in data 5 agosto 2015). La decorrenza della prescrizione, tuttavia, è stata interrotta dalla notifica (in data 26 gennaio 2017) del provvedimento AVI n.
04720169005814662; il decorso del successivo quinquennio è stato, poi, sospeso dopo poco più di un triennio, in virtù dei ricordati provvedimenti emanati per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, dall'8 marzo
2020 fino al 31 agosto 2021. Infine, dal termine del periodo di sospensione fino alla notifica dell'atto impugnato
(2 febbraio 2022) sono trascorsi poco più di sei mesi. Pertanto, anche con riferimento a tale cartella,
l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
Conseguentemente, l'appello merita accoglimento.
6. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello dell'Agenzia delle
Entrate-riscossione;
condanna l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi euro
3.500, oltre accessori, per il primo grado ed euro 4.200, oltre accessori, per il presente grado di giudizio.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (CE IO)