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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 3 novembre 2023 ed iscritta al n. 2038 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (CF. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
Renato Musella del foro di Milano, con elezione di domicilio in via Pisacane n. 34/A - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (CF. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
Pasquale Citro del foro di Milano, con elezione di domicilio in via De Sanctis n. 28 – Milano, presso e nello studio del difensore, per delega agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
In data 20 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Lecco, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare di merito: ritenuta la sussistenza dei gravi motivi e dei motivi d'urgenza indicati nel presente atto, visti
gli artt. 615, 618 e 624 c.p.c., disporre la sospensione dell'atto di precetto e/o dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo,
rappresentato dalla sentenza n. 582/2015, emessa dal Tribunale Civile di Lecco;
pagina 1 di 13 Nel merito, in via principale, per le ragioni ed i titoli indicati nel presente atto, dichiarare che la IG
[...]
non ha diritto di precettare le somme di cui all'atto di precetto né di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1
confronti del Signor
e dichiarare che l'opponente nulla deve alla IG in forza del titolo Parte_1 Controparte_1
azionato, per tutte le ragioni di cui al presente atto e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto
notificato in data 25/10/2023 e della Sentenza del Tribunale di Lecco n. 582/2015 emessa dal Tribunale Civile di Lecco, in
quanto sostituita dal 20/10/2017 dalla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di San Pietroburgo e riconosciuta e
trascritta in Italia.
Sempre in via principale nel merito ed in ogni caso, accertato e dichiarato che nulla era dovuto, per le ragioni di cui al
presente atto, dal Signor alla IG a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1
per
il periodo che decorreva dal 20/10/2017 ad oggi ed accertato e dichiarato, per l'effetto, che l'importo di € 31.800,00, pari
ad € 600,00 al mese, corrisposto dall'attore in favore della convenuta dal Novembre 2017 al Febbraio 2022, non era
dovuto, condannare la IG alla restituzione in favore del concludente del suddetto importo di € Controparte_1
31.800,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ovvero, in subordine, compensare tale importo con le eventuali
somme di cui la IG dovesse essere riconosciuta creditrice all'esito del presente giudizio. Controparte_1
Sempre in via principale e nel merito, accertato e dichiarato che a seguito della sentenza di divorzio del 19/9/2017, passata
in giudicato il 20/10/2017, è venuta meno la sentenza di separazione n. 582/2015 emessa dal Tribunale Civile di Lecco ed i
suoi effetti e che, dal 20/10/2017 ad oggi, non risulta regolato il diritto al mantenimento delle figlie minori di
[...]
ed , disporre a carico del concludente un assegno di mantenimento in favore delle due Parte_1 Controparte_1
figlie minori di complessivi € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate dalla moglie e
preventivamente concordate.
Nulla a favore della moglie né a titolo di mantenimento né di alimenti né a qualsivoglia diverso titolo.
Sempre in via principale e nel merito, accertato e dichiarato il gravissimo danno e pregiudizio al diritto alla genitorialità di
nei confronti delle figlie minori, cagionato dalla , con la condotta consistita Parte_1 Controparte_1
nella
pagina 2 di 13 sottrazione delle minori e nell'unilaterale, arbitrario e non autorizzato trasferimento in Stato Estero, per l'effetto,
condannare la IG a risarcire in favore di l'importo che dovesse risultare Controparte_1 Parte_1
provato all'esito del presente giudizio, anche con ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Sempre in via principale nel merito ed in ogni caso, accertato e dichiarato che nulla era dovuto, per le ragioni di cui al
presente atto, dal Signor alla IG , a titolo di contributo al pagamento del Parte_1 Controparte_1
canone di locazione per il periodo decorrente dal 1/6/2015 sino ad oggi ed accertato e dichiarato, per l'effetto, che
l'importo di € 65.000,00, pari ad € 650,00 al mese per n. 100 mensilità, precettato non era ab origine dovuto, rigettare la
richiesta di pagamento della ovvero in via subordinata dichiararla dovuta solo dal 1/6/2015 al Controparte_1
20/10/2017, data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e comunque dichiararla prescritta e quindi non
dovuta dal 1/6/2015 al 25/10/2018;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere dovuto dal Signor
ed in favore di il contributo al pagamento del canone di locazione, Parte_1 Controparte_1
originariamente previsto nell'importo di € 650,00 mensili, ferma l'eccezione di inefficacia, estinzione e prescrizione di
quanto dovuto sino al 25/10/2018, in ogni caso ridurre l'importo a titolo di contributo alla locazione da € 650,00 alla
diversa somma ritenuta di giustizia anche con ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., in quanto dal 1/6/2015
ad oggi la IG si è trasferita nella Federazione Russa e compensare l'importo di cui Controparte_1 [...]
dovesse risultare creditrice per tale titolo con le eventuali somme di cui dovesse CP_1 Parte_1
essere riconosciuto creditore all'esito del presente giudizio.
In ogni caso, accertata e dichiarata la natura temeraria dell'iniziativa avversaria, condanni la IG , Controparte_1
alla rifusione dei danni cagionati all'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., mediante ricorso alla valutazione equitativa ex art.
1226 cod. civ., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dal dovuto al saldo effettivo.
Il tutto, oltre alle spese di lite del presente giudizio, oltre a CPA ed Iva, come per legge.
In via istruttoria, solo ed esclusivamente nel denegato e non creduto caso di rimessione della causa in istruttoria, senza
inversione alcuna dell'onere della prova, che incombe su controparte, si chiede di essere ammessi a fornire prova per testi
sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione “vero che”:
1) Il Signor successivamente all'intervento del divorzio in Russia, il 17/9/2017, ha comunicato alla Parte_1
IG che avrebbe interrotto il mantenimento in suo favore, in quanto indebito a seguito del divorzio Controparte_1
pagina 3 di 13 e che si sarebbero dovuti incontrare con i rispettivi difensori e rivedere gli importi dovuti a titolo di mantenimento delle
figlie;
2)All'invito del Signor di cui al precedente capitolo di prova, la ha risposto, Parte_1 Controparte_1
sostenendo che l'importo mensile del mantenimento di € 1.300,00, di cui € 700,00 per lei ed € 600,00 per le figlie, avrebbe
dovuto rimanere sempre lo stesso e che se fosse stato ridotto anche di un solo euro, avrebbe interrotto tutti i suoi rapporti
tra il e le figlie. Pt_1
3) La ha impedito alle figlie di imparare l'italiano ed ha sempre rifiutato di mandare le figlie in Italia, CP_1
facendo in modo che fosse sempre il a dover effettuare costose trasferte in Russia, per poter vedere le figlie, Pt_1
sempre alla presenza della madre, poichè le stesse ignorano totalmente la lingua italiana.
4) Successivamente al divorzio, il Signor ha periodicamente affrontato con la l'argomento Parte_1 CP_1
dell'interruzione dell'assegno di mantenimento per lei e della riduzione dell'assegno per le minori, anche per il minor costo
della vita in Russia, ma in tali occasioni la IG ha sempre risposto, interrompendo la Controparte_1
conversazione e sparendo anche per mesi, impedendo qualsivoglia rapporto tra il e le figlie. Pt_1
5) Sin dall'inizio dell'anno 2018, l'Avv. Renato Musella ha proposto al Signor la bozza del ricorso rivolto Parte_1
al Tribunale Civile di Lecco per la rideterminazione dell'assegno in favore delle minori, posto che nulla era più dovuto alla
moglie, ma il ha sempre posticipato il deposito per il timore che la moglie interrompesse i suoi contatti con le Pt_1
figlie.
6) Anche quando è stato licenziato da RMT Valvomeccanica ed è nato il suo terzo figlio, , il Signor Persona_1 [...]
ha chiesto alla IG di ridefinire l'assegno di mantenimento per le figlie e di interrompere Pt_1 Controparte_1
ogni pagamento per lei, riscontrando l'ennesimo rifiuto, seguito dalla nota minaccia che ogni riduzione dell'importo di €
1.300,00 mensili avrebbe comportato la interruzione dei contatti tra padre e figlie.
7) Dal 3/11/2023, data di notifica dell'opposizione all'atto di precetto del 25/10/2023 oggetto del presente giudizio, la
IG ha impedito ogni contatto tra il Signor e le figlie e . Controparte_1 Parte_1 Per_2 CP_2
Si indicano quali testi a prova diretta su tutte, nessuna esclusa, le circostanze sopra capitolate ed a prova contraria sulle
eventuali circostanze ex adverso capitolate ed ammesse, i seguenti testi:
, domiciliata in Milano, Via Borgonuovo n. 4; Testimone_1
, domiciliata in San Pietroburgo, Staroderevenskaya 30-18; Controparte_3
, domiciliata in Mandello del Lario, Via Nino Bixio n. 11; CP_4
pagina 4 di 13 , domiciliata in Mandello del Lario, Via Nino Bixio n. 11”. Controparte_5
Per parte opposta: “L'Ill.mo Giudice voglia preliminarmente espungere la frase offensiva del decoro professionale dello
scrivente difensore riportata dall'avv. Musella nella propria Memoria art. 171 ter cpc Nr. 1 a pagina 3, 2° periodo, ove
scrive: “In ogni caso, si ribadisce come la difesa di controparte si esaurisca in un maldestro tentativo di ritardare, quanto
più possibile, il termine di efficacia della sentenza di divorzio del Tribunale di San Pietroburgo..”. Si rammenta che tale
richiesta era stata verbalizzata già all'udienza del 19 marzo 2024 e che l'Ill.mo On.le Giudice nella successiva ordinanza
del 6 luglio 2024 non ha fatto alcuna menzione, né ha preso alcuna decisione. Al di là della previsione dell'art. 52 Codice
Deontologico Forense che sarà segnalata all'Ordine del foro di appartenenza, l'art. 89 del codice di rito espressamente
vieta alle parti e ai difensori il ricorso ad espressioni sconvenienti od offensive, tanto negli scritti presentati, quanto nei
discorsi pronunciati davanti al giudice. Il secondo comma della citata disposizione facoltizza il giudice di disporre (con
ordinanza) la cancellazione delle frasi offensive o sconvenienti;
il codice prevede, altresì, che la parte offesa possa
richiedere ed ottenere il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, eventualmente patito in ragione di quelle, che
sarà liquidato dal giudice con la sentenza che decide la causa.
Si insiste affinché il Giudice si pronunci sulla richiesta.
Nel merito accogliere le seguenti conclusioni:
a) in via pregiudiziale dichiari inammissibile l'opposizione per la domanda di modifiche del mantenimento alle figlie
minori;
b) in via subordinata e salvo gravame, dichiari, all'occorrenza previa emissione delle pronunzie richieste in premessa,
inammissibili e/o improponibili, e, in ogni caso, per quanto dedotto, rigetti le domande che l'opponente ha Pt_1
proposto nei confronti della convenuta opposta;
c) in via principale nel merito rigettare l'opposizione e confermare l'atto di precetto opposto;
d) confermi il mantenimento mensile alle figlie di € 700,00;
e) in via subordinata nel merito accerti e dichiari che il mantenimento alla moglie di € 600,00 mensili da marzo 2022 e la
quota di € 650,00 per spese di locazione da giugno 2015, sono dovuti e devono essere pagati fino al 29 luglio 2020, data di
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio del Tribunale di San Pietroburgo a seguito della sua trascrizione da parte
dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mandello del Lario avvenuta e resa esecutiva il 29.01.2020;
f) condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc da liquidare in via Pt_1
equitativa ex art. 1226 c.c..
pagina 5 di 13 g) in ogni caso condanni al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio direttamente Parte_1
allo scrivente procuratore dichiarato antistatario.
Riguardo le richieste istruttorie formulate si insta nel loro accoglimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 25.10.2023 ha notificato a atto di Controparte_1 Parte_1
precetto, unitamente a copia della sentenza di separazione n. 582/2015 pronunciata dal Tribunale di
Lecco in data 7.7/6.8.2015, per il pagamento dell'importo complessivo di euro 76.523,25, dovuto per la mancata corresponsione di 19 mensilità del mantenimento per la moglie di euro 600,00 mensili a far data dal marzo 2022 nonché di 100 mensilità del canone di affitto di euro 650,00 mensili dal giugno
2015 (Allegato A dell'opponente).
2. - Con atto di citazione notificato il 3.11.2023, il ha interposto opposizione, Pt_1
ricostruendo le vicende familiari e rappresentando come dal 19.9.2017 la sentenza di separazione italiana sia stata superata dalla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di San Pietroburgo, che nulla statuisce sui mantenimenti: solo per continuare a vedere le due figlie, l'attore avrebbe protratto il pagamento degli importi della separazione, cosa ormai divenuta però insostenibile per un peggioramento della propria condizione lavorativa e per la nascita di un altro figlio.
Quanto alle somme per il canone di locazione, non erano comunque più dovute, giacché la ex moglie era fuggita con le bambine in Russia dall'anno 2015 e la sentenza di divorzio nulla statuisce sul punto. In ogni caso, opererebbe la prescrizione quinquennale per le mensilità anteriori al 25.10.2018.
Ha così sostenuto l'assenza di un valido titolo esecutivo sottostante al precetto, concludendo per la nullità/inefficacia dell'atto.
Ritenuto, inoltre, di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento per la ex moglie dal
20.10.2017, ha chiesto la condanna della alla restituzione in suo favore dell'importo di CP_1
euro 31.800,00 corrisposto dal novembre 2017 al febbraio 2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Sempre in considerazione della cessazione delle statuizioni della sentenza di separazione n.
582/2015 a seguito della sentenza di divorzio del 19.9.2017, che però nulla dispone sul diritto al mantenimento delle figlie minori, il ha chiesto che fosse disposto a suo carico un assegno di Pt_1
pagina 6 di 13 mantenimento in favore delle due figlie di complessivi euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate dalla moglie e preventivamente concordate. Nulla invece a favore della moglie “né a titolo di mantenimento né di alimenti né a qualsivoglia diverso titolo”.
Infine, “accertato e dichiarato il gravissimo danno e pregiudizio al diritto alla genitorialità di
nei confronti delle figlie minori, cagionato dalla , con la Parte_1 Controparte_1
condotta consistita nella sottrazione delle minori e nell'unilaterale, arbitrario e non autorizzato
trasferimento in Stato Estero”, ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento del danno
“nell'importo che dovesse risultare provato all'esito del presente giudizio, anche con ricorso alla
valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.”.
3. - si è costituita in giudizio, non negando l'esistenza della sentenza di Controparte_1
divorzio, ma sostenendo che essa avrebbe efficacia in Italia solo dal riconoscimento, avvenuto con la trascrizione nei registri di matrimonio del Comune di Mandello del Lario in data 29.1.2020. Inoltre,
poiché le parti nel processo russo hanno abbandonato la fase successiva riguardante le domande di mantenimento di moglie e figlie, manterrebbero vigore le statuizioni sul punto della sentenza di separazione. In ogni caso, sarebbero inammissibili nella presente sede di opposizione a precetto le domande riguardanti la modifica delle condizioni di separazione/divorzio.
Quanto poi alla prescrizione dei crediti, si tratterebbe di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
e sarebbe stata interrotta con raccomandata del 22.3.2023.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione ed ha chiesto di “confermare il mantenimento mensile alle figlie di € 700,00” e di accertare “che il mantenimento alla moglie di €
600,00 mensili da marzo 2022 e la quota di € 650,00 per spese di locazione da giugno 2015, sono
dovuti e devono essere pagati fino al 29 luglio 2020, data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio del Tribunale di San Pietroburgo a seguito della sua trascrizione da parte dell'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Mandello del Lario avvenuta e resa esecutiva il 29.01.2020”.
4. - Dopo lo scambio di memorie ex art. 173 ter c.p.c., non sono stati ammessi i mezzi di prova dedotti da ambedue le parti e la causa è passata in decisione il 10.12.2024, previo deposito di comparse conclusionali e repliche.
pagina 7 di 13 5. - Occorre in primo luogo precisare che, ogni qual volta il precetto si fondi su titolo esecutivo rappresentato da sentenza di separazione o divorzio, al Giudice dell'opposizione a precetto non è data la possibilità di incidere sulle statuizioni adottate dal Collegio, essendo limitata la propria delibazione alla verifica dell'esistenza di un valido titolo ed alla disamina o dei vizi di forma del precetto eccepiti dalle parti o delle ragioni di merito in forza delle quali il credito portato in precetto non sarebbe dovuto per fatti sopravvenuti al titolo.
Infatti, costituisce principio generale del nostro ordinamento quello per cui il diritto di percepire l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione da sentenza passata in giudicato oppure da verbale di separazione consensuale omologato, così come il diritto di percepire l'assegno di divorzio stabilito in sentenza, possono essere modificati (fino anche ad estinguersi) o in base ad un accordo fra le parti oppure, in mancanza di accordo, solo ed unicamente attraverso la procedura (prima prevista dall'art. 710 c.p.c. e dall'art. 9 Legge Divorzio) regolata dall'art. 473bis c.p.c. (giusta l'art. 473bis.47
c.p.c.). Di conseguenza, ogni qual volta l'onerato dall'assegno di mantenimento o di divorzio ritenga che siano sopravvenuti mutamenti delle circostanze che importino una riduzione o il completo annullamento degli esborsi a suo carico, deve necessariamente chiedere - in mancanza di accordo con la controparte - la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio attraverso il procedimento di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di separazione o di divorzio nelle forme regolate dal procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (ex plurimis, in vigenza della disciplina
ante riforma Cartabia, Cass. 25.2.2016 n. 3709; Cass. 25.9.2014 n. 20303; Cass. 16.6.2011 n. 13184;
Cass. 19.10.2006 n. 22491; Cass.
4.4.2005 n. 6975; Cass.
9.11.2001 n. 13872; Cass.
1.4.1994 n. 3225).
Per queste ragioni, sono inammissibili nel presente giudizio le domande afferenti alla riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie ad euro 500,00.
6. - In secondo luogo, deve essere individuato il titolo posto alla base del precetto qui opposto.
Come detto, l'atto di precetto è stato notificato insieme alla sentenza di separazione personale delle parti n. 582/2015, pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 7.7/6.8.2015, ed in forza di detta sentenza sono state richieste 19 mensilità del mantenimento per la moglie di euro 600,00 mensili dal marzo 2022 al settembre 2023 e 100 mensilità del canone di affitto di euro 650,00 mensili dal giugno pagina 8 di 13 L'opponente ha eccepito che la sentenza di separazione deve intendersi superata da quella di divorzio, ottenuto innanzi all'Autorità Giudiziaria russa il 20.10.2017 (come si ricava dal certificato russo di scioglimento del matrimonio al doc. 2 dell'opponente). L'opposta ha replicato che gli effetti della sentenza di divorzio russa si verificherebbero solamente dalla trascrizione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio, avvenuto il 29.1.2020 (come si legge nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio ai docc. 1 e 10 dell'opponente); in ogni caso, poi, atteso che le parti hanno rinunciato alla fase del procedimento russo nel quale doveva statuirsi sul mantenimento delle figlie,
sulla loro residenza e sulle modalità di frequentazione del padre (cfr. docc. 4 e 7 dell'opposta),
continuerebbero ad applicarsi le statuizioni della sentenza di separazione italiana.
Ribadisce il Giudicante come, ai fini del decidere sulla validità del precetto, occorra accertare la presenza di un valido titolo esecutivo. Orbene, non può essere seriamente contestato come la sentenza italiana di separazione debba considerarsi superata da quella di divorzio, pronunciata in Russia e riconosciuta in Italia per effetto della trascrizione negli atti civili del matrimonio avvenuta in data
29.1.2020. La sentenza russa nulla statuisce sull'assegno di divorzio, che pertanto non è dovuto. Non
può nemmeno predicarsi una sorta di reviviscenza dell'assegno di mantenimento per la moglie di euro
600,00 previsto nella sentenza di separazione e “convertito” in assegno di divorzio, anche solo considerando i diversi presupposti dei due assegni. Ne consegue che la richiesta di pagamento di euro
10.800,00 (oltre rivalutazione ISTAT) per assegno di mantenimento dalla mensilità di marzo 2022 non ha alla base alcun valido titolo.
7. - Analoghe considerazioni vanno svolte in riferimento alle altre somme richieste nel precetto,
ossia le 100 mensilità del canone di affitto (di euro 650,00 mensili) a far data dal giugno 2015.
La sentenza di separazione ha posto a carico del “di corrispondere alla moglie la Pt_1
somma di euro 650,00 mensili da destinare al pagamento del canone di affitto dell'immobile abitato
dalla ricorrente con le figlie”, ma la sentenza di divorzio nulla ha statuito al riguardo. Questo aspetto non sembrerebbe esser stato affrontato nemmeno nella seconda parte del procedimento russo, poi rinunciato. Ma anche se così fosse stato, era preciso onere delle parti impedire tale definizione, che ha determinato quale conseguenza il travolgimento di tutte le statuizioni della sentenza di separazione.
Contrariamente a quanto poi sembra sostenere nella presente sede l'opposta, non è affatto vero che in pagina 9 di 13 quella fase del giudizio ella non fosse presente, atteso che, nella traduzione dell'ordinanza del
Tribunale di San Pietroburgo del 28.8.2018 (prodotta dalla stessa al già citato doc. 7), si CP_1
legge: “La parte convenuta il rappresentante della parte convenuta, avvocata Controparte_6
Korytova E. Ya., nella sessione preliminare del tribunale non si sono opposti all'accettazione del ritiro
della querela da parte dell'attore e alla chiusura del procedimento sul caso”.
Ad ogni buon conto, poi, essendo stato ammesso dalla stessa che dal 2015 è CP_1
tornata a San Pietroburgo, indubitabilmente la statuizione della separazione riguardante il canone di locazione dell'immobile in Italia è venuta a cessare, senza necessità di una specifica modifica delle condizioni sul punto, essendo evidente che il contributo fosse collegato al canone di locazione dell'immobile condotto in Italia (come si ricava a pag. 7 della sentenza di separazione).
Pertanto, anche la richiesta di pagamento di euro 65.000,00 (oltre rivalutazione ISTAT) per canoni di locazione dalla mensilità di giugno 2015 non si regge su alcun valido titolo.
L'atto di precetto è quindi nullo per carenza di valido titolo esecutivo.
8. - Nel presente giudizio l'opponente ha avanzato domanda di condanna della ex moglie a rifonderle quanto indebitamente da lui pagato a titolo di assegno di mantenimento dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio russa il 20.10.2017 sino alla mensilità di febbraio 2022 per complessivi euro 31.800,00 “oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”.
Nella comparsa di costituzione e risposta la ha contestato che il passaggio in CP_1
giudicato della sentenza russa dovesse individuarsi nel 20.10.2017, poiché detta sentenza non le sarebbe stata notificata;
ha invece invocato il disposto dell'art. 64 del Diritto internazionale privato,
assumendo che l'efficacia in Italia della sentenza dovesse farsi decorrere dalla trascrizione nel registro degli atti di matrimonio, avvenuto il 29.1.2020, termine a cui dovrebbe aggiungersi quello semestrale lungo di impugnazione, con passaggio in giudicato alla data del 29.7.2020. Nella comparsa conclusionale, nel rimarcare di non aver mai ricevuto notifica della sentenza, ha pure sostenuto (per la prima volta) di non aver preso parte al processo russo ed ha parlato di “sentenza fantasma del
Tribunale di San Pietroburgo”.
Per il vero, di fronte alle contestazioni dell'opposta sarebbe stato preciso onere del Pt_1
depositare la sentenza di divorzio delle Autorità russe, debitamente tradotta, con la prova della notifica pagina 10 di 13 di essa. L'opponente si è invece limitato a produrre in atti il certificato di scioglimento del matrimonio rilasciato dell'amministrazione dello stato civile della città di CA (doc. 2 cit. dell'opponente) e l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Mandello del Lario (docc. 1 e
10 cit. dell'opponente). D'altra parte, però, la deduzione dell'opposta di non aver preso parte al processo di divorzio in Russia è stata portata in causa del tutto tardivamente ed è inoltre poco verisimile, di fronte al fatto che il procedimento d'appello avverso la sentenza di separazione innanzi alla Corte d'Appello di Milano è stato definito con sentenza di cessazione della materia del contendere n. 2875/2018 del 23.5/11.6.2018 nella quale le stesse parti – entrambe costituite con regolare difesa tecnica – hanno pacificamente dato atto dell'intervenuta sentenza di divorzio russa (doc. 3
dell'opponente). Anzi, assai rilevante, ai fini della presente decisione, si rivela il passaggio di detta sentenza dove si legge (a pag. 4): “Risulta provato in base alla prodotta documentazione che in data
20 ottobre 2017 è intervenuto lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in base alla decisione del Tribunale del distretto giudiziale della Citta di San Controparte_1
Pietroburgo, Russia, pronunciata il 19 settembre 2017”. Da tale parte motiva si ricava il dato certo che la sentenza russa è stata pronunciata il 19.9.2017 ed è passata in giudicato, producendo l'effetto dello scioglimento del matrimonio, il successivo 20.10.2017. Del resto, che la sentenza sia passata in giudicato e che il processo si sia svolto nel rispetto del contraddittorio risulta attestato dall'avvenuta trascrizione in Italia della sentenza, giacché questi due presupposti compaiono, insieme ad altri, all'art. 64 Legge 218/1995 (esattamente alle lettere b, c, d).
Deve pertanto considerarsi adeguatamente comprovato che il divorzio fra le parti in causa sia avvenuto con sentenza passata in giudicato il 20.10.2017 e poiché tale sentenza – pacificamente – non contiene statuizioni circa l'assegno divorzile, a far data dalla mensilità di novembre 2017 compresa il non era tenuto a versare alla alcun importo a titolo di assegno di mantenimento: Pt_1 CP_1
avendolo, di contro, fatto – tant'è che la ex moglie nel precetto non ha richiesto tali somme – ha titolo per ripetere gli importi ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre interessi dalla domanda (3.11.2023, data di notifica dell'atto di citazione de quo agitur). Per l'esattezza, trattasi di 52 mensilità per euro 600,00
cadauna, pari a complessivi euro 31.200,00.
pagina 11 di 13 9. - Il ha chiesto anche di accertare “il gravissimo danno e pregiudizio al diritto alla Pt_1
genitorialità nei confronti delle figlie minori” dovuto alla decisione unilaterale della di CP_1
trasferirsi con le figlie in Russia, riservandosi di provare in giudizio il quantum del danno ovvero rimettendosi alla liquidazione equitativa. In realtà, non solo non è stata data prova della quantificazione del danno, ma ancor prima della sua reale spettanza, in quanto nessun elemento di prova (nemmeno i capitoli di prova per testi riportati nelle conclusioni) è stato riversato in atti a dimostrazione della sottrazione delle minori al padre per volontà della madre (il rigetto dell'archiviazione da parte del
G.I.P. fa riferimento alla possibile ipotesi di reato di cui all'art. 388 c.p. e risale al settembre 2017,
come da doc. 9 dell'opponente).
10. - Il ha infine richiesto di accertare “la natura temeraria dell'iniziativa avversaria”, Pt_1
con condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In effetti, sostenere di aver diritto ad un assegno di mantenimento previsto dalla sentenza di separazione quando la sentenza di divorzio è stata emessa nel 2017 ed era ben nota alla parte – come riconosciuto nella citata sentenza della Corte d'Appello di Milano del 2018 – così come era noto l'abbandono della fase per le domande accessorie di carattere economico innanzi all'Autorità
Giudiziaria russa, tradisce una difesa temeraria e caratterizzata da colpa grave. Ai sensi dell'art. 96
comma 1 c.p.c. la parte opposta va quindi condannata a rifondere i danni all'attrice nell'importo che si liquida equitativamente – tenuto conto del valore della causa, della durata di essa e della condanna alle spese processuali – in euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c. consegue anche la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 850,00.
11. - La difesa dell'opposta ha insistito per la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. dagli atti di causa (pag. 3 della memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. dell'8.2.2024) dell'espressione: “… la difesa di
controparte si esaurisca in un maldestro tentativo di ritardare, quanto più possibile, il termine di
efficacia della sentenza di divorzio del Tribunale di San Pietroburgo”.
La frase, invero, risulta pertinente alle difese complessive dell'opponente. La locuzione
“maldestro tentativo” appare piuttosto polemica ma comunque priva di un carattere direttamente ed inequivocabilmente offensivo.
pagina 12 di 13 L'istanza va quindi definitivamente rigettata.
12. - Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'opposta va condannata a rifonderle all'opposta nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (pari al precetto di
76.500,00 euro), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal
D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 8.700,00 (per compensi), oltre 15% spese generali,
CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data 3.11.2023 e, Parte_1
per l'effetto,
DICHIARA CP_7
per carenza di titolo esecutivo l'atto di precetto notificatogli in data 25.10.2023 dalla ex moglie
Controparte_1
ND
(CF. ) a restituire a ai sensi Controparte_1 C.F._2 Parte_1
dell'art. 2033 c.c. la somma di euro 31.200,00 oltre interessi legali dal 3.11.2023 al saldo effettivo.
ND
(CF. ) a rifondere a le spese di lite Controparte_1 C.F._2 Parte_1
per euro 8.700,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché a pagare, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
ND
(CF. ), ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c., al Controparte_1 C.F._2
pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 850,00.
Così deciso in Lecco il 13 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 al settembre 2023.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 3 novembre 2023 ed iscritta al n. 2038 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (CF. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
Renato Musella del foro di Milano, con elezione di domicilio in via Pisacane n. 34/A - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (CF. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
Pasquale Citro del foro di Milano, con elezione di domicilio in via De Sanctis n. 28 – Milano, presso e nello studio del difensore, per delega agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
In data 20 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Lecco, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare di merito: ritenuta la sussistenza dei gravi motivi e dei motivi d'urgenza indicati nel presente atto, visti
gli artt. 615, 618 e 624 c.p.c., disporre la sospensione dell'atto di precetto e/o dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo,
rappresentato dalla sentenza n. 582/2015, emessa dal Tribunale Civile di Lecco;
pagina 1 di 13 Nel merito, in via principale, per le ragioni ed i titoli indicati nel presente atto, dichiarare che la IG
[...]
non ha diritto di precettare le somme di cui all'atto di precetto né di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1
confronti del Signor
e dichiarare che l'opponente nulla deve alla IG in forza del titolo Parte_1 Controparte_1
azionato, per tutte le ragioni di cui al presente atto e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto
notificato in data 25/10/2023 e della Sentenza del Tribunale di Lecco n. 582/2015 emessa dal Tribunale Civile di Lecco, in
quanto sostituita dal 20/10/2017 dalla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di San Pietroburgo e riconosciuta e
trascritta in Italia.
Sempre in via principale nel merito ed in ogni caso, accertato e dichiarato che nulla era dovuto, per le ragioni di cui al
presente atto, dal Signor alla IG a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1
per
il periodo che decorreva dal 20/10/2017 ad oggi ed accertato e dichiarato, per l'effetto, che l'importo di € 31.800,00, pari
ad € 600,00 al mese, corrisposto dall'attore in favore della convenuta dal Novembre 2017 al Febbraio 2022, non era
dovuto, condannare la IG alla restituzione in favore del concludente del suddetto importo di € Controparte_1
31.800,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ovvero, in subordine, compensare tale importo con le eventuali
somme di cui la IG dovesse essere riconosciuta creditrice all'esito del presente giudizio. Controparte_1
Sempre in via principale e nel merito, accertato e dichiarato che a seguito della sentenza di divorzio del 19/9/2017, passata
in giudicato il 20/10/2017, è venuta meno la sentenza di separazione n. 582/2015 emessa dal Tribunale Civile di Lecco ed i
suoi effetti e che, dal 20/10/2017 ad oggi, non risulta regolato il diritto al mantenimento delle figlie minori di
[...]
ed , disporre a carico del concludente un assegno di mantenimento in favore delle due Parte_1 Controparte_1
figlie minori di complessivi € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate dalla moglie e
preventivamente concordate.
Nulla a favore della moglie né a titolo di mantenimento né di alimenti né a qualsivoglia diverso titolo.
Sempre in via principale e nel merito, accertato e dichiarato il gravissimo danno e pregiudizio al diritto alla genitorialità di
nei confronti delle figlie minori, cagionato dalla , con la condotta consistita Parte_1 Controparte_1
nella
pagina 2 di 13 sottrazione delle minori e nell'unilaterale, arbitrario e non autorizzato trasferimento in Stato Estero, per l'effetto,
condannare la IG a risarcire in favore di l'importo che dovesse risultare Controparte_1 Parte_1
provato all'esito del presente giudizio, anche con ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Sempre in via principale nel merito ed in ogni caso, accertato e dichiarato che nulla era dovuto, per le ragioni di cui al
presente atto, dal Signor alla IG , a titolo di contributo al pagamento del Parte_1 Controparte_1
canone di locazione per il periodo decorrente dal 1/6/2015 sino ad oggi ed accertato e dichiarato, per l'effetto, che
l'importo di € 65.000,00, pari ad € 650,00 al mese per n. 100 mensilità, precettato non era ab origine dovuto, rigettare la
richiesta di pagamento della ovvero in via subordinata dichiararla dovuta solo dal 1/6/2015 al Controparte_1
20/10/2017, data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e comunque dichiararla prescritta e quindi non
dovuta dal 1/6/2015 al 25/10/2018;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere dovuto dal Signor
ed in favore di il contributo al pagamento del canone di locazione, Parte_1 Controparte_1
originariamente previsto nell'importo di € 650,00 mensili, ferma l'eccezione di inefficacia, estinzione e prescrizione di
quanto dovuto sino al 25/10/2018, in ogni caso ridurre l'importo a titolo di contributo alla locazione da € 650,00 alla
diversa somma ritenuta di giustizia anche con ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., in quanto dal 1/6/2015
ad oggi la IG si è trasferita nella Federazione Russa e compensare l'importo di cui Controparte_1 [...]
dovesse risultare creditrice per tale titolo con le eventuali somme di cui dovesse CP_1 Parte_1
essere riconosciuto creditore all'esito del presente giudizio.
In ogni caso, accertata e dichiarata la natura temeraria dell'iniziativa avversaria, condanni la IG , Controparte_1
alla rifusione dei danni cagionati all'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., mediante ricorso alla valutazione equitativa ex art.
1226 cod. civ., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dal dovuto al saldo effettivo.
Il tutto, oltre alle spese di lite del presente giudizio, oltre a CPA ed Iva, come per legge.
In via istruttoria, solo ed esclusivamente nel denegato e non creduto caso di rimessione della causa in istruttoria, senza
inversione alcuna dell'onere della prova, che incombe su controparte, si chiede di essere ammessi a fornire prova per testi
sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione “vero che”:
1) Il Signor successivamente all'intervento del divorzio in Russia, il 17/9/2017, ha comunicato alla Parte_1
IG che avrebbe interrotto il mantenimento in suo favore, in quanto indebito a seguito del divorzio Controparte_1
pagina 3 di 13 e che si sarebbero dovuti incontrare con i rispettivi difensori e rivedere gli importi dovuti a titolo di mantenimento delle
figlie;
2)All'invito del Signor di cui al precedente capitolo di prova, la ha risposto, Parte_1 Controparte_1
sostenendo che l'importo mensile del mantenimento di € 1.300,00, di cui € 700,00 per lei ed € 600,00 per le figlie, avrebbe
dovuto rimanere sempre lo stesso e che se fosse stato ridotto anche di un solo euro, avrebbe interrotto tutti i suoi rapporti
tra il e le figlie. Pt_1
3) La ha impedito alle figlie di imparare l'italiano ed ha sempre rifiutato di mandare le figlie in Italia, CP_1
facendo in modo che fosse sempre il a dover effettuare costose trasferte in Russia, per poter vedere le figlie, Pt_1
sempre alla presenza della madre, poichè le stesse ignorano totalmente la lingua italiana.
4) Successivamente al divorzio, il Signor ha periodicamente affrontato con la l'argomento Parte_1 CP_1
dell'interruzione dell'assegno di mantenimento per lei e della riduzione dell'assegno per le minori, anche per il minor costo
della vita in Russia, ma in tali occasioni la IG ha sempre risposto, interrompendo la Controparte_1
conversazione e sparendo anche per mesi, impedendo qualsivoglia rapporto tra il e le figlie. Pt_1
5) Sin dall'inizio dell'anno 2018, l'Avv. Renato Musella ha proposto al Signor la bozza del ricorso rivolto Parte_1
al Tribunale Civile di Lecco per la rideterminazione dell'assegno in favore delle minori, posto che nulla era più dovuto alla
moglie, ma il ha sempre posticipato il deposito per il timore che la moglie interrompesse i suoi contatti con le Pt_1
figlie.
6) Anche quando è stato licenziato da RMT Valvomeccanica ed è nato il suo terzo figlio, , il Signor Persona_1 [...]
ha chiesto alla IG di ridefinire l'assegno di mantenimento per le figlie e di interrompere Pt_1 Controparte_1
ogni pagamento per lei, riscontrando l'ennesimo rifiuto, seguito dalla nota minaccia che ogni riduzione dell'importo di €
1.300,00 mensili avrebbe comportato la interruzione dei contatti tra padre e figlie.
7) Dal 3/11/2023, data di notifica dell'opposizione all'atto di precetto del 25/10/2023 oggetto del presente giudizio, la
IG ha impedito ogni contatto tra il Signor e le figlie e . Controparte_1 Parte_1 Per_2 CP_2
Si indicano quali testi a prova diretta su tutte, nessuna esclusa, le circostanze sopra capitolate ed a prova contraria sulle
eventuali circostanze ex adverso capitolate ed ammesse, i seguenti testi:
, domiciliata in Milano, Via Borgonuovo n. 4; Testimone_1
, domiciliata in San Pietroburgo, Staroderevenskaya 30-18; Controparte_3
, domiciliata in Mandello del Lario, Via Nino Bixio n. 11; CP_4
pagina 4 di 13 , domiciliata in Mandello del Lario, Via Nino Bixio n. 11”. Controparte_5
Per parte opposta: “L'Ill.mo Giudice voglia preliminarmente espungere la frase offensiva del decoro professionale dello
scrivente difensore riportata dall'avv. Musella nella propria Memoria art. 171 ter cpc Nr. 1 a pagina 3, 2° periodo, ove
scrive: “In ogni caso, si ribadisce come la difesa di controparte si esaurisca in un maldestro tentativo di ritardare, quanto
più possibile, il termine di efficacia della sentenza di divorzio del Tribunale di San Pietroburgo..”. Si rammenta che tale
richiesta era stata verbalizzata già all'udienza del 19 marzo 2024 e che l'Ill.mo On.le Giudice nella successiva ordinanza
del 6 luglio 2024 non ha fatto alcuna menzione, né ha preso alcuna decisione. Al di là della previsione dell'art. 52 Codice
Deontologico Forense che sarà segnalata all'Ordine del foro di appartenenza, l'art. 89 del codice di rito espressamente
vieta alle parti e ai difensori il ricorso ad espressioni sconvenienti od offensive, tanto negli scritti presentati, quanto nei
discorsi pronunciati davanti al giudice. Il secondo comma della citata disposizione facoltizza il giudice di disporre (con
ordinanza) la cancellazione delle frasi offensive o sconvenienti;
il codice prevede, altresì, che la parte offesa possa
richiedere ed ottenere il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, eventualmente patito in ragione di quelle, che
sarà liquidato dal giudice con la sentenza che decide la causa.
Si insiste affinché il Giudice si pronunci sulla richiesta.
Nel merito accogliere le seguenti conclusioni:
a) in via pregiudiziale dichiari inammissibile l'opposizione per la domanda di modifiche del mantenimento alle figlie
minori;
b) in via subordinata e salvo gravame, dichiari, all'occorrenza previa emissione delle pronunzie richieste in premessa,
inammissibili e/o improponibili, e, in ogni caso, per quanto dedotto, rigetti le domande che l'opponente ha Pt_1
proposto nei confronti della convenuta opposta;
c) in via principale nel merito rigettare l'opposizione e confermare l'atto di precetto opposto;
d) confermi il mantenimento mensile alle figlie di € 700,00;
e) in via subordinata nel merito accerti e dichiari che il mantenimento alla moglie di € 600,00 mensili da marzo 2022 e la
quota di € 650,00 per spese di locazione da giugno 2015, sono dovuti e devono essere pagati fino al 29 luglio 2020, data di
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio del Tribunale di San Pietroburgo a seguito della sua trascrizione da parte
dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mandello del Lario avvenuta e resa esecutiva il 29.01.2020;
f) condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc da liquidare in via Pt_1
equitativa ex art. 1226 c.c..
pagina 5 di 13 g) in ogni caso condanni al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio direttamente Parte_1
allo scrivente procuratore dichiarato antistatario.
Riguardo le richieste istruttorie formulate si insta nel loro accoglimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 25.10.2023 ha notificato a atto di Controparte_1 Parte_1
precetto, unitamente a copia della sentenza di separazione n. 582/2015 pronunciata dal Tribunale di
Lecco in data 7.7/6.8.2015, per il pagamento dell'importo complessivo di euro 76.523,25, dovuto per la mancata corresponsione di 19 mensilità del mantenimento per la moglie di euro 600,00 mensili a far data dal marzo 2022 nonché di 100 mensilità del canone di affitto di euro 650,00 mensili dal giugno
2015 (Allegato A dell'opponente).
2. - Con atto di citazione notificato il 3.11.2023, il ha interposto opposizione, Pt_1
ricostruendo le vicende familiari e rappresentando come dal 19.9.2017 la sentenza di separazione italiana sia stata superata dalla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di San Pietroburgo, che nulla statuisce sui mantenimenti: solo per continuare a vedere le due figlie, l'attore avrebbe protratto il pagamento degli importi della separazione, cosa ormai divenuta però insostenibile per un peggioramento della propria condizione lavorativa e per la nascita di un altro figlio.
Quanto alle somme per il canone di locazione, non erano comunque più dovute, giacché la ex moglie era fuggita con le bambine in Russia dall'anno 2015 e la sentenza di divorzio nulla statuisce sul punto. In ogni caso, opererebbe la prescrizione quinquennale per le mensilità anteriori al 25.10.2018.
Ha così sostenuto l'assenza di un valido titolo esecutivo sottostante al precetto, concludendo per la nullità/inefficacia dell'atto.
Ritenuto, inoltre, di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento per la ex moglie dal
20.10.2017, ha chiesto la condanna della alla restituzione in suo favore dell'importo di CP_1
euro 31.800,00 corrisposto dal novembre 2017 al febbraio 2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Sempre in considerazione della cessazione delle statuizioni della sentenza di separazione n.
582/2015 a seguito della sentenza di divorzio del 19.9.2017, che però nulla dispone sul diritto al mantenimento delle figlie minori, il ha chiesto che fosse disposto a suo carico un assegno di Pt_1
pagina 6 di 13 mantenimento in favore delle due figlie di complessivi euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate dalla moglie e preventivamente concordate. Nulla invece a favore della moglie “né a titolo di mantenimento né di alimenti né a qualsivoglia diverso titolo”.
Infine, “accertato e dichiarato il gravissimo danno e pregiudizio al diritto alla genitorialità di
nei confronti delle figlie minori, cagionato dalla , con la Parte_1 Controparte_1
condotta consistita nella sottrazione delle minori e nell'unilaterale, arbitrario e non autorizzato
trasferimento in Stato Estero”, ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento del danno
“nell'importo che dovesse risultare provato all'esito del presente giudizio, anche con ricorso alla
valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.”.
3. - si è costituita in giudizio, non negando l'esistenza della sentenza di Controparte_1
divorzio, ma sostenendo che essa avrebbe efficacia in Italia solo dal riconoscimento, avvenuto con la trascrizione nei registri di matrimonio del Comune di Mandello del Lario in data 29.1.2020. Inoltre,
poiché le parti nel processo russo hanno abbandonato la fase successiva riguardante le domande di mantenimento di moglie e figlie, manterrebbero vigore le statuizioni sul punto della sentenza di separazione. In ogni caso, sarebbero inammissibili nella presente sede di opposizione a precetto le domande riguardanti la modifica delle condizioni di separazione/divorzio.
Quanto poi alla prescrizione dei crediti, si tratterebbe di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
e sarebbe stata interrotta con raccomandata del 22.3.2023.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione ed ha chiesto di “confermare il mantenimento mensile alle figlie di € 700,00” e di accertare “che il mantenimento alla moglie di €
600,00 mensili da marzo 2022 e la quota di € 650,00 per spese di locazione da giugno 2015, sono
dovuti e devono essere pagati fino al 29 luglio 2020, data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio del Tribunale di San Pietroburgo a seguito della sua trascrizione da parte dell'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Mandello del Lario avvenuta e resa esecutiva il 29.01.2020”.
4. - Dopo lo scambio di memorie ex art. 173 ter c.p.c., non sono stati ammessi i mezzi di prova dedotti da ambedue le parti e la causa è passata in decisione il 10.12.2024, previo deposito di comparse conclusionali e repliche.
pagina 7 di 13 5. - Occorre in primo luogo precisare che, ogni qual volta il precetto si fondi su titolo esecutivo rappresentato da sentenza di separazione o divorzio, al Giudice dell'opposizione a precetto non è data la possibilità di incidere sulle statuizioni adottate dal Collegio, essendo limitata la propria delibazione alla verifica dell'esistenza di un valido titolo ed alla disamina o dei vizi di forma del precetto eccepiti dalle parti o delle ragioni di merito in forza delle quali il credito portato in precetto non sarebbe dovuto per fatti sopravvenuti al titolo.
Infatti, costituisce principio generale del nostro ordinamento quello per cui il diritto di percepire l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione da sentenza passata in giudicato oppure da verbale di separazione consensuale omologato, così come il diritto di percepire l'assegno di divorzio stabilito in sentenza, possono essere modificati (fino anche ad estinguersi) o in base ad un accordo fra le parti oppure, in mancanza di accordo, solo ed unicamente attraverso la procedura (prima prevista dall'art. 710 c.p.c. e dall'art. 9 Legge Divorzio) regolata dall'art. 473bis c.p.c. (giusta l'art. 473bis.47
c.p.c.). Di conseguenza, ogni qual volta l'onerato dall'assegno di mantenimento o di divorzio ritenga che siano sopravvenuti mutamenti delle circostanze che importino una riduzione o il completo annullamento degli esborsi a suo carico, deve necessariamente chiedere - in mancanza di accordo con la controparte - la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio attraverso il procedimento di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di separazione o di divorzio nelle forme regolate dal procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (ex plurimis, in vigenza della disciplina
ante riforma Cartabia, Cass. 25.2.2016 n. 3709; Cass. 25.9.2014 n. 20303; Cass. 16.6.2011 n. 13184;
Cass. 19.10.2006 n. 22491; Cass.
4.4.2005 n. 6975; Cass.
9.11.2001 n. 13872; Cass.
1.4.1994 n. 3225).
Per queste ragioni, sono inammissibili nel presente giudizio le domande afferenti alla riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie ad euro 500,00.
6. - In secondo luogo, deve essere individuato il titolo posto alla base del precetto qui opposto.
Come detto, l'atto di precetto è stato notificato insieme alla sentenza di separazione personale delle parti n. 582/2015, pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 7.7/6.8.2015, ed in forza di detta sentenza sono state richieste 19 mensilità del mantenimento per la moglie di euro 600,00 mensili dal marzo 2022 al settembre 2023 e 100 mensilità del canone di affitto di euro 650,00 mensili dal giugno pagina 8 di 13 L'opponente ha eccepito che la sentenza di separazione deve intendersi superata da quella di divorzio, ottenuto innanzi all'Autorità Giudiziaria russa il 20.10.2017 (come si ricava dal certificato russo di scioglimento del matrimonio al doc. 2 dell'opponente). L'opposta ha replicato che gli effetti della sentenza di divorzio russa si verificherebbero solamente dalla trascrizione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio, avvenuto il 29.1.2020 (come si legge nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio ai docc. 1 e 10 dell'opponente); in ogni caso, poi, atteso che le parti hanno rinunciato alla fase del procedimento russo nel quale doveva statuirsi sul mantenimento delle figlie,
sulla loro residenza e sulle modalità di frequentazione del padre (cfr. docc. 4 e 7 dell'opposta),
continuerebbero ad applicarsi le statuizioni della sentenza di separazione italiana.
Ribadisce il Giudicante come, ai fini del decidere sulla validità del precetto, occorra accertare la presenza di un valido titolo esecutivo. Orbene, non può essere seriamente contestato come la sentenza italiana di separazione debba considerarsi superata da quella di divorzio, pronunciata in Russia e riconosciuta in Italia per effetto della trascrizione negli atti civili del matrimonio avvenuta in data
29.1.2020. La sentenza russa nulla statuisce sull'assegno di divorzio, che pertanto non è dovuto. Non
può nemmeno predicarsi una sorta di reviviscenza dell'assegno di mantenimento per la moglie di euro
600,00 previsto nella sentenza di separazione e “convertito” in assegno di divorzio, anche solo considerando i diversi presupposti dei due assegni. Ne consegue che la richiesta di pagamento di euro
10.800,00 (oltre rivalutazione ISTAT) per assegno di mantenimento dalla mensilità di marzo 2022 non ha alla base alcun valido titolo.
7. - Analoghe considerazioni vanno svolte in riferimento alle altre somme richieste nel precetto,
ossia le 100 mensilità del canone di affitto (di euro 650,00 mensili) a far data dal giugno 2015.
La sentenza di separazione ha posto a carico del “di corrispondere alla moglie la Pt_1
somma di euro 650,00 mensili da destinare al pagamento del canone di affitto dell'immobile abitato
dalla ricorrente con le figlie”, ma la sentenza di divorzio nulla ha statuito al riguardo. Questo aspetto non sembrerebbe esser stato affrontato nemmeno nella seconda parte del procedimento russo, poi rinunciato. Ma anche se così fosse stato, era preciso onere delle parti impedire tale definizione, che ha determinato quale conseguenza il travolgimento di tutte le statuizioni della sentenza di separazione.
Contrariamente a quanto poi sembra sostenere nella presente sede l'opposta, non è affatto vero che in pagina 9 di 13 quella fase del giudizio ella non fosse presente, atteso che, nella traduzione dell'ordinanza del
Tribunale di San Pietroburgo del 28.8.2018 (prodotta dalla stessa al già citato doc. 7), si CP_1
legge: “La parte convenuta il rappresentante della parte convenuta, avvocata Controparte_6
Korytova E. Ya., nella sessione preliminare del tribunale non si sono opposti all'accettazione del ritiro
della querela da parte dell'attore e alla chiusura del procedimento sul caso”.
Ad ogni buon conto, poi, essendo stato ammesso dalla stessa che dal 2015 è CP_1
tornata a San Pietroburgo, indubitabilmente la statuizione della separazione riguardante il canone di locazione dell'immobile in Italia è venuta a cessare, senza necessità di una specifica modifica delle condizioni sul punto, essendo evidente che il contributo fosse collegato al canone di locazione dell'immobile condotto in Italia (come si ricava a pag. 7 della sentenza di separazione).
Pertanto, anche la richiesta di pagamento di euro 65.000,00 (oltre rivalutazione ISTAT) per canoni di locazione dalla mensilità di giugno 2015 non si regge su alcun valido titolo.
L'atto di precetto è quindi nullo per carenza di valido titolo esecutivo.
8. - Nel presente giudizio l'opponente ha avanzato domanda di condanna della ex moglie a rifonderle quanto indebitamente da lui pagato a titolo di assegno di mantenimento dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio russa il 20.10.2017 sino alla mensilità di febbraio 2022 per complessivi euro 31.800,00 “oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”.
Nella comparsa di costituzione e risposta la ha contestato che il passaggio in CP_1
giudicato della sentenza russa dovesse individuarsi nel 20.10.2017, poiché detta sentenza non le sarebbe stata notificata;
ha invece invocato il disposto dell'art. 64 del Diritto internazionale privato,
assumendo che l'efficacia in Italia della sentenza dovesse farsi decorrere dalla trascrizione nel registro degli atti di matrimonio, avvenuto il 29.1.2020, termine a cui dovrebbe aggiungersi quello semestrale lungo di impugnazione, con passaggio in giudicato alla data del 29.7.2020. Nella comparsa conclusionale, nel rimarcare di non aver mai ricevuto notifica della sentenza, ha pure sostenuto (per la prima volta) di non aver preso parte al processo russo ed ha parlato di “sentenza fantasma del
Tribunale di San Pietroburgo”.
Per il vero, di fronte alle contestazioni dell'opposta sarebbe stato preciso onere del Pt_1
depositare la sentenza di divorzio delle Autorità russe, debitamente tradotta, con la prova della notifica pagina 10 di 13 di essa. L'opponente si è invece limitato a produrre in atti il certificato di scioglimento del matrimonio rilasciato dell'amministrazione dello stato civile della città di CA (doc. 2 cit. dell'opponente) e l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Mandello del Lario (docc. 1 e
10 cit. dell'opponente). D'altra parte, però, la deduzione dell'opposta di non aver preso parte al processo di divorzio in Russia è stata portata in causa del tutto tardivamente ed è inoltre poco verisimile, di fronte al fatto che il procedimento d'appello avverso la sentenza di separazione innanzi alla Corte d'Appello di Milano è stato definito con sentenza di cessazione della materia del contendere n. 2875/2018 del 23.5/11.6.2018 nella quale le stesse parti – entrambe costituite con regolare difesa tecnica – hanno pacificamente dato atto dell'intervenuta sentenza di divorzio russa (doc. 3
dell'opponente). Anzi, assai rilevante, ai fini della presente decisione, si rivela il passaggio di detta sentenza dove si legge (a pag. 4): “Risulta provato in base alla prodotta documentazione che in data
20 ottobre 2017 è intervenuto lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in base alla decisione del Tribunale del distretto giudiziale della Citta di San Controparte_1
Pietroburgo, Russia, pronunciata il 19 settembre 2017”. Da tale parte motiva si ricava il dato certo che la sentenza russa è stata pronunciata il 19.9.2017 ed è passata in giudicato, producendo l'effetto dello scioglimento del matrimonio, il successivo 20.10.2017. Del resto, che la sentenza sia passata in giudicato e che il processo si sia svolto nel rispetto del contraddittorio risulta attestato dall'avvenuta trascrizione in Italia della sentenza, giacché questi due presupposti compaiono, insieme ad altri, all'art. 64 Legge 218/1995 (esattamente alle lettere b, c, d).
Deve pertanto considerarsi adeguatamente comprovato che il divorzio fra le parti in causa sia avvenuto con sentenza passata in giudicato il 20.10.2017 e poiché tale sentenza – pacificamente – non contiene statuizioni circa l'assegno divorzile, a far data dalla mensilità di novembre 2017 compresa il non era tenuto a versare alla alcun importo a titolo di assegno di mantenimento: Pt_1 CP_1
avendolo, di contro, fatto – tant'è che la ex moglie nel precetto non ha richiesto tali somme – ha titolo per ripetere gli importi ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre interessi dalla domanda (3.11.2023, data di notifica dell'atto di citazione de quo agitur). Per l'esattezza, trattasi di 52 mensilità per euro 600,00
cadauna, pari a complessivi euro 31.200,00.
pagina 11 di 13 9. - Il ha chiesto anche di accertare “il gravissimo danno e pregiudizio al diritto alla Pt_1
genitorialità nei confronti delle figlie minori” dovuto alla decisione unilaterale della di CP_1
trasferirsi con le figlie in Russia, riservandosi di provare in giudizio il quantum del danno ovvero rimettendosi alla liquidazione equitativa. In realtà, non solo non è stata data prova della quantificazione del danno, ma ancor prima della sua reale spettanza, in quanto nessun elemento di prova (nemmeno i capitoli di prova per testi riportati nelle conclusioni) è stato riversato in atti a dimostrazione della sottrazione delle minori al padre per volontà della madre (il rigetto dell'archiviazione da parte del
G.I.P. fa riferimento alla possibile ipotesi di reato di cui all'art. 388 c.p. e risale al settembre 2017,
come da doc. 9 dell'opponente).
10. - Il ha infine richiesto di accertare “la natura temeraria dell'iniziativa avversaria”, Pt_1
con condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In effetti, sostenere di aver diritto ad un assegno di mantenimento previsto dalla sentenza di separazione quando la sentenza di divorzio è stata emessa nel 2017 ed era ben nota alla parte – come riconosciuto nella citata sentenza della Corte d'Appello di Milano del 2018 – così come era noto l'abbandono della fase per le domande accessorie di carattere economico innanzi all'Autorità
Giudiziaria russa, tradisce una difesa temeraria e caratterizzata da colpa grave. Ai sensi dell'art. 96
comma 1 c.p.c. la parte opposta va quindi condannata a rifondere i danni all'attrice nell'importo che si liquida equitativamente – tenuto conto del valore della causa, della durata di essa e della condanna alle spese processuali – in euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c. consegue anche la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 850,00.
11. - La difesa dell'opposta ha insistito per la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. dagli atti di causa (pag. 3 della memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. dell'8.2.2024) dell'espressione: “… la difesa di
controparte si esaurisca in un maldestro tentativo di ritardare, quanto più possibile, il termine di
efficacia della sentenza di divorzio del Tribunale di San Pietroburgo”.
La frase, invero, risulta pertinente alle difese complessive dell'opponente. La locuzione
“maldestro tentativo” appare piuttosto polemica ma comunque priva di un carattere direttamente ed inequivocabilmente offensivo.
pagina 12 di 13 L'istanza va quindi definitivamente rigettata.
12. - Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'opposta va condannata a rifonderle all'opposta nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (pari al precetto di
76.500,00 euro), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal
D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 8.700,00 (per compensi), oltre 15% spese generali,
CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data 3.11.2023 e, Parte_1
per l'effetto,
DICHIARA CP_7
per carenza di titolo esecutivo l'atto di precetto notificatogli in data 25.10.2023 dalla ex moglie
Controparte_1
ND
(CF. ) a restituire a ai sensi Controparte_1 C.F._2 Parte_1
dell'art. 2033 c.c. la somma di euro 31.200,00 oltre interessi legali dal 3.11.2023 al saldo effettivo.
ND
(CF. ) a rifondere a le spese di lite Controparte_1 C.F._2 Parte_1
per euro 8.700,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché a pagare, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
ND
(CF. ), ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c., al Controparte_1 C.F._2
pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 850,00.
Così deciso in Lecco il 13 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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2015 al settembre 2023.