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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1994/2017 depositato il 05/05/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SI - CF_SI
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3149/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 21/10/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804853/2015 INPS 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804853/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804853/2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804853/2015 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 7.4.2017 l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Bari impugnava la sentenza n. 3149/2016 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso proposto da SI avverso l'avviso di accertamento n. TVF010804853/2015 relativo alla rettifica del reddito e del volume di affari dichiarati per l'anno d'imposta 2010.
La CTP nel dichiarare illegittimo l'utilizzo del metodo induttivo posto a fondamento dell'accertamento e motivato dalla mancata risposta al questionario di cui all'art 32 del DPR n. 600/73 da un lato aveva escluso, sulla base della disponibilità manifestata dal contribuente nella fase dell'accertamento con adesione, che lo stesso avesse inteso sottrarre i documenti richiesti dall'AF all'esame dell'ufficio; dall'altro aveva ritenuto provato, attraverso la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, l'avvenuto sostenimento dei costi oggetto dell'attività accertatricе.
Con l'impugnazione l'appellante eccepiva:
-la violazione e falsa applicazione dell'art.39, 2°comma lett.d bis) del DPR 600/73, norma che espressamente prevede la rettifica dei redditi d'impresa delle persone fisiche nelle ipotesi in cui il contribuente non risponde, come avvenuto nella fattispecie in esame attraverso l'invio del questionario, agli inviti disposti dagli uffici;
rilevava che il giudice di prime cure aveva fondato la decisione su principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di IVA e non di imposte dirette, trasformando l'avviso di accertamento impugnato in un accertamento di tipo analitico senza specificare quali, tra i documenti prodotti, giustificassero i costi in contestazione;
evidenziava che proprio sulla scorta del principio di diritto richiamato dalla CTP sulla base della documentazione esibita in fase di adesione era stata riconosciuta la detraibilità dell'IVА. opportunamente comunicata alla controparte con provvedimento di autotutela parziale;
osservava, inoltre, che l'assunto difensivo secondo il quale il contribuente non aveva ottemperato all'invito in quanto fuori città non consentiva di riconoscerne la buona fede atteso che lo stesso avrebbe potuto chiedere un rinvio o produrre la documentazione richiesta anche tardivamente.
-il difetto di motivazione della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n.$46/92 per non essere state specificamente indicate le ragioni per le quali si era ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio fosse idonea a dimostrare l'avvenuto sostenimento dei costi.
Concludeva chiedendo dichiararsi, in riforma della sentenza appellata, la legittimità dell'accertamento in esame con condannare dell'parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con atto depositato in data 30 agosto 2023 si costituiva in giudizio SI , legalmente rappresentato, per resistere all'appello e, al contempo, proporre appello incidentale;
nello specifico, in relazione al primo motivo di appello, assumeva che successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, in occasione dell'instaurazione della procedura di accertamento con adesione, aveva depositato i documenti e le scritture contabili richieste con il questionario, deducendo che tale documentazione, accettata dall'ufficio, era stata immotivatamente utilizzata solo per riconoscere la detrazione Iva sugli acquisti escludendone la rilevanza in relazione alle imposte dirette.
In relazione al secondo motivo di appello rilevava che poiché la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado era la stessa prodotta nel corso della procedura di accertamento con adesione ed utilizzata ai fini del riconoscimento della detrazione IVA, non sussisteva alcun difetto di motivazione atteso che i Giudici di prime cure avevano richiamato proprio quei documenti, ritenendoli giustificativi dei costi indicati dal contribuente;
osservava, peraltro, che nel contraddittorio, lo stesso ufficio aveva rideterminato la percentuale di redditività riducendola dal 28,94% originariamente indicato al 19,21% senza tuttavia indicare le modalità di calcolo utilizzate.
Con l'appello incidentale l'appellato eccepiva:
-la nullita' dell'avviso di accertamento per essere stato lo stesso sottoscritto da funzionario non legittimato per "mancanza della funzione" e per "delega attribuita in maniera impersonale ed indeterminata" dal dirigente dell'ufficio;
-l'illegittimità dell'accertamento effettuato attraverso il ricorso al metodo induttivo in presenza di una omissione non volontaria;
deduceva, al riguardo, che il contribuente non aveva potuto ottemperare all'invito dell'Ufficio in quanto si trovava fuori sede e che gli erano stati concessi solo quindici giorni di tempo per ottemperare al questionario proposto, contrariamente alla previsione normativa che espressamente prescrive che deve essere concesso un termine non inferiore ai quindici giorni;
osservava che la riconosciuta redditività pari al
28,94% era stata determinata con riferimento ad altri esercenti la stessa attività, nella fascia di volume di affari tra € 50.000,00 e 300.000,00 senza specificare la posizione geografica dei soggetti presi a riferimento e nonostante il questionario avesse avuto ad oggetto la sola dimostrazione dei costi riepilogati al rigo G 20 del quadro G del modello unico 2011 per il 2010 e non la determinazione della reddittività; contestava la ricostruzione effettuata assumendo che il reddito d'impresa minore dichiarato per l'anno d'imposta 2010 era in linea e congruo con la media dei redditi dichiarati nei precedenti quattro anni.
- l'erronea quantificazione delle maggiori imposte e delle conseguenti sanzioni;
eccepiva, al riguardo, che la maggiore imposta IVA era stata determinata in € 60.673,00 senza considerare l'imposta pagata sugli acquisti e che l'importo delle sanzioni era stato quantificato in € 92.041,50 senza tenere conto del riconoscimento da parte dell'Ufficio accertatore della detrazione iva sugli acquisti per € 39.640,00.
- la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione a causa della mancanza di prova e violazione dell'art. 2697 del c.c.; richiamati i principi elaborati da dottrina e giurisprudenza sulla specifica questione, deduceva che nell'avviso impugnato l'AF non aveva dato conto né delle ragioni per le quali aveva riconosciuto la rilevanza delle fatture di acquisto prodotte dal ricorrente nel corso della procedura di accertamento con adesione ai soli fini della detrazione iva e non in relazione all'accertamento delle II.DD. e IRAP né del percorso logico-giuridico seguito per la quantificazione della relativa percentuale di redditività netta, inizialmente determinata in misura pari al 28,94% e successivamente in quella del 19,21%.
Le medesime argomentazioni venivano esposte nella successiva memoria illustrativa depositata in data
4.10.2023.
All'udienza del 15 settembre 2025 la Corte riservava la decisione decidendo il giudizio nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025 nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il questionario disciplinato dal comma
4 dell'articolo 32 del Dpr 600/1973 e dal comma 5 articolo 51 del DPR n. 633/1972 ed inviato al contribuente dall'amministrazione finanziaria con richiesta di fornire informazioni, notizie e chiarimenti, ottempera alla funzione di assicurare un dialogo preventivo teso a favorire la definizione delle reciproche posizioni e ad evitare l'instaurazione del contenzioso tributario con la conseguenza che l'omessa risposta, impedendo o ostacolando la verifica dei redditi prodotti da parte dell'Ufficio, vale di per sé ad ingenerare un sospetto sull'attendibilità delle scritture contabili, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate e, conseguentemente, rende legittimo l'accertamento induttivo e impedisce al contribuente di beneficiare di elementi probatori non presentati tempestivamente.
Sotto tale profilo appare legittimo il ricorso al metodo induttivo utilizzato dall'A.F. nella fattispecie concreta in considerazione della mancata risposta da parte del contribuente entro il termine indicato e dell'assenza di immediate giustificazioni da parte dello stesso.
Ad una diversa conclusione deve invece pervenirsi in relazione agli esiti della successiva procedura di accertamento con adesione conclusasi con l'emissione di un provvedimento di autotutela avente ad oggetto la rideterminazione della detrazione IVA e delle relative sanzioni, atteso che il successivo comportamento del contribuente, improntato sulla dimostrazione di non essersi volontariamente sottratto all'accertamento e concretizzatosi nel deposito dei documenti e delle scritture contabili richieste con il questionario, avrebbe dovuto indurre l'A.F., nel rispetto del principio di buona fede che deve improntare il rapporto tributario, a valorizzare la documentazione prodotta non solo, come avvenuto in autotutela, per riconoscere la detrazione
Iva sugli acquisti ma anche ai fini del riconoscimento dei costi e della successiva quantificazione delle imposte dirette.
In relazione a tale profilo appare corretto il percorso motivazionale seguito dai giudici di primo grado nel capo della sentenza in cui, riconosciuta la buona fede del contribuente, hanno attribuito rilevanza alla documentazione depositata agli atti del giudizio e ancor prima utilizzata dalla stessa A.F., in sede di accertamento con adesione, ai fini della detrazione IVA.
Alla stregua di tali considerazioni va rigettato l'appello principale e confermata la sentenza di primo grado.
Il rigetto del proposto appello fa venir meno l'interesse del contribuente all'appello incidentale relativo alle questioni non trattate dal giudice di primo grado.
La particolarità della questione affrontata e, comunque, l'astratta legittimità del ricorso al metodo induttivo inizialmente utilizzato dall'AF giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale, confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
UG SS FR IS
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1994/2017 depositato il 05/05/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SI - CF_SI
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3149/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 21/10/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804853/2015 INPS 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804853/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804853/2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804853/2015 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 7.4.2017 l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Bari impugnava la sentenza n. 3149/2016 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso proposto da SI avverso l'avviso di accertamento n. TVF010804853/2015 relativo alla rettifica del reddito e del volume di affari dichiarati per l'anno d'imposta 2010.
La CTP nel dichiarare illegittimo l'utilizzo del metodo induttivo posto a fondamento dell'accertamento e motivato dalla mancata risposta al questionario di cui all'art 32 del DPR n. 600/73 da un lato aveva escluso, sulla base della disponibilità manifestata dal contribuente nella fase dell'accertamento con adesione, che lo stesso avesse inteso sottrarre i documenti richiesti dall'AF all'esame dell'ufficio; dall'altro aveva ritenuto provato, attraverso la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, l'avvenuto sostenimento dei costi oggetto dell'attività accertatricе.
Con l'impugnazione l'appellante eccepiva:
-la violazione e falsa applicazione dell'art.39, 2°comma lett.d bis) del DPR 600/73, norma che espressamente prevede la rettifica dei redditi d'impresa delle persone fisiche nelle ipotesi in cui il contribuente non risponde, come avvenuto nella fattispecie in esame attraverso l'invio del questionario, agli inviti disposti dagli uffici;
rilevava che il giudice di prime cure aveva fondato la decisione su principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di IVA e non di imposte dirette, trasformando l'avviso di accertamento impugnato in un accertamento di tipo analitico senza specificare quali, tra i documenti prodotti, giustificassero i costi in contestazione;
evidenziava che proprio sulla scorta del principio di diritto richiamato dalla CTP sulla base della documentazione esibita in fase di adesione era stata riconosciuta la detraibilità dell'IVА. opportunamente comunicata alla controparte con provvedimento di autotutela parziale;
osservava, inoltre, che l'assunto difensivo secondo il quale il contribuente non aveva ottemperato all'invito in quanto fuori città non consentiva di riconoscerne la buona fede atteso che lo stesso avrebbe potuto chiedere un rinvio o produrre la documentazione richiesta anche tardivamente.
-il difetto di motivazione della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n.$46/92 per non essere state specificamente indicate le ragioni per le quali si era ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio fosse idonea a dimostrare l'avvenuto sostenimento dei costi.
Concludeva chiedendo dichiararsi, in riforma della sentenza appellata, la legittimità dell'accertamento in esame con condannare dell'parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con atto depositato in data 30 agosto 2023 si costituiva in giudizio SI , legalmente rappresentato, per resistere all'appello e, al contempo, proporre appello incidentale;
nello specifico, in relazione al primo motivo di appello, assumeva che successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, in occasione dell'instaurazione della procedura di accertamento con adesione, aveva depositato i documenti e le scritture contabili richieste con il questionario, deducendo che tale documentazione, accettata dall'ufficio, era stata immotivatamente utilizzata solo per riconoscere la detrazione Iva sugli acquisti escludendone la rilevanza in relazione alle imposte dirette.
In relazione al secondo motivo di appello rilevava che poiché la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado era la stessa prodotta nel corso della procedura di accertamento con adesione ed utilizzata ai fini del riconoscimento della detrazione IVA, non sussisteva alcun difetto di motivazione atteso che i Giudici di prime cure avevano richiamato proprio quei documenti, ritenendoli giustificativi dei costi indicati dal contribuente;
osservava, peraltro, che nel contraddittorio, lo stesso ufficio aveva rideterminato la percentuale di redditività riducendola dal 28,94% originariamente indicato al 19,21% senza tuttavia indicare le modalità di calcolo utilizzate.
Con l'appello incidentale l'appellato eccepiva:
-la nullita' dell'avviso di accertamento per essere stato lo stesso sottoscritto da funzionario non legittimato per "mancanza della funzione" e per "delega attribuita in maniera impersonale ed indeterminata" dal dirigente dell'ufficio;
-l'illegittimità dell'accertamento effettuato attraverso il ricorso al metodo induttivo in presenza di una omissione non volontaria;
deduceva, al riguardo, che il contribuente non aveva potuto ottemperare all'invito dell'Ufficio in quanto si trovava fuori sede e che gli erano stati concessi solo quindici giorni di tempo per ottemperare al questionario proposto, contrariamente alla previsione normativa che espressamente prescrive che deve essere concesso un termine non inferiore ai quindici giorni;
osservava che la riconosciuta redditività pari al
28,94% era stata determinata con riferimento ad altri esercenti la stessa attività, nella fascia di volume di affari tra € 50.000,00 e 300.000,00 senza specificare la posizione geografica dei soggetti presi a riferimento e nonostante il questionario avesse avuto ad oggetto la sola dimostrazione dei costi riepilogati al rigo G 20 del quadro G del modello unico 2011 per il 2010 e non la determinazione della reddittività; contestava la ricostruzione effettuata assumendo che il reddito d'impresa minore dichiarato per l'anno d'imposta 2010 era in linea e congruo con la media dei redditi dichiarati nei precedenti quattro anni.
- l'erronea quantificazione delle maggiori imposte e delle conseguenti sanzioni;
eccepiva, al riguardo, che la maggiore imposta IVA era stata determinata in € 60.673,00 senza considerare l'imposta pagata sugli acquisti e che l'importo delle sanzioni era stato quantificato in € 92.041,50 senza tenere conto del riconoscimento da parte dell'Ufficio accertatore della detrazione iva sugli acquisti per € 39.640,00.
- la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione a causa della mancanza di prova e violazione dell'art. 2697 del c.c.; richiamati i principi elaborati da dottrina e giurisprudenza sulla specifica questione, deduceva che nell'avviso impugnato l'AF non aveva dato conto né delle ragioni per le quali aveva riconosciuto la rilevanza delle fatture di acquisto prodotte dal ricorrente nel corso della procedura di accertamento con adesione ai soli fini della detrazione iva e non in relazione all'accertamento delle II.DD. e IRAP né del percorso logico-giuridico seguito per la quantificazione della relativa percentuale di redditività netta, inizialmente determinata in misura pari al 28,94% e successivamente in quella del 19,21%.
Le medesime argomentazioni venivano esposte nella successiva memoria illustrativa depositata in data
4.10.2023.
All'udienza del 15 settembre 2025 la Corte riservava la decisione decidendo il giudizio nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025 nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il questionario disciplinato dal comma
4 dell'articolo 32 del Dpr 600/1973 e dal comma 5 articolo 51 del DPR n. 633/1972 ed inviato al contribuente dall'amministrazione finanziaria con richiesta di fornire informazioni, notizie e chiarimenti, ottempera alla funzione di assicurare un dialogo preventivo teso a favorire la definizione delle reciproche posizioni e ad evitare l'instaurazione del contenzioso tributario con la conseguenza che l'omessa risposta, impedendo o ostacolando la verifica dei redditi prodotti da parte dell'Ufficio, vale di per sé ad ingenerare un sospetto sull'attendibilità delle scritture contabili, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate e, conseguentemente, rende legittimo l'accertamento induttivo e impedisce al contribuente di beneficiare di elementi probatori non presentati tempestivamente.
Sotto tale profilo appare legittimo il ricorso al metodo induttivo utilizzato dall'A.F. nella fattispecie concreta in considerazione della mancata risposta da parte del contribuente entro il termine indicato e dell'assenza di immediate giustificazioni da parte dello stesso.
Ad una diversa conclusione deve invece pervenirsi in relazione agli esiti della successiva procedura di accertamento con adesione conclusasi con l'emissione di un provvedimento di autotutela avente ad oggetto la rideterminazione della detrazione IVA e delle relative sanzioni, atteso che il successivo comportamento del contribuente, improntato sulla dimostrazione di non essersi volontariamente sottratto all'accertamento e concretizzatosi nel deposito dei documenti e delle scritture contabili richieste con il questionario, avrebbe dovuto indurre l'A.F., nel rispetto del principio di buona fede che deve improntare il rapporto tributario, a valorizzare la documentazione prodotta non solo, come avvenuto in autotutela, per riconoscere la detrazione
Iva sugli acquisti ma anche ai fini del riconoscimento dei costi e della successiva quantificazione delle imposte dirette.
In relazione a tale profilo appare corretto il percorso motivazionale seguito dai giudici di primo grado nel capo della sentenza in cui, riconosciuta la buona fede del contribuente, hanno attribuito rilevanza alla documentazione depositata agli atti del giudizio e ancor prima utilizzata dalla stessa A.F., in sede di accertamento con adesione, ai fini della detrazione IVA.
Alla stregua di tali considerazioni va rigettato l'appello principale e confermata la sentenza di primo grado.
Il rigetto del proposto appello fa venir meno l'interesse del contribuente all'appello incidentale relativo alle questioni non trattate dal giudice di primo grado.
La particolarità della questione affrontata e, comunque, l'astratta legittimità del ricorso al metodo induttivo inizialmente utilizzato dall'AF giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale, confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
UG SS FR IS