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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5221/2025 R.G. V.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/04/2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 05/07/1968 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Genny Ventimiglia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 05/08/1969 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Genny Ventimiglia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 14/09/1998
pagina 1 di 5 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano - Anno 1998 Atto n. 833 Vol. R08
Parte 2 Serie A
separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 1539/2024 pubblicata il 16/10/2024 e passata in giudicato con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano e Parte_3 [...]
nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in Parte_4 ossequio al principio dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre nella casa familiare in Milano, Via Gonin 66 ove manterrà la residenza;
2) il figlio (già maggiorenne) continuerà a vivere con la sig.ra nella Parte_3 Parte_1 casa familiare in Milano, Via Gonin 66 ove manterrà la residenza;
3) i figli potranno stare con il padre ogniqualvolta lo desiderino, così come saranno liberi di decidere con quale genitore trascorrere le Feste ed i periodi di vacanza;
a tal fine e potranno Parte_4 Pt_3 accordarsi direttamente con il padre;
4) i genitori, limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
5) i genitori si impegnano a collaborare per la miglior tutela dei figli contribuendo a sostenerli ed indirizzarli nelle scelte più importanti quali p.es. la scuola, il lavoro, gli investimenti tenendo presenti le loro inclinazioni, esigenze e preferenze.
6) Ogni altra decisione di rilevante importanza per la vita dei figli (quale p. es. scelte di carattere educativo, medico, scolastico e religioso) sarà assunta sempre sulla base del comune accordo dei genitori.
7) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00= Parte_2 mensili (€ 250,00= per ciascuno di essi), somma che sarà versata direttamente alla sig.ra Parte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
la predetta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
8) Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) I due cani razza chihuahua di nome e di proprietà del sig. resteranno con la Per_1 Per_2 Pt_3 sig.ra che si impegnerà ad effettuare il passaggio di proprietà entro e non oltre il Parte_1
30/06/2025 assumendosi ogni conseguente responsabilità ed onere economico (cibo, assicurazione RC, spese veterinarie e per farmaci etc…); solo qualora richiesto il sig. darà supporto alla sig.ra Pt_3
nel disbrigo delle relative pratiche. Parte_1
10) Le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra
; Parte_1
11) il libretto postale n. 000052170651 intestato a avente un saldo di € Parte_4
16.786,60= al 03/03/2025 e sul quale confluisce la pensione INPS della minore Parte_4 verrà custodito dalla sig.ra che, a richiesta, dovrà darne visibilità al sig. Parte_1 Pt_3
12) Le parti i fin da ora si prestano reciproco consenso ai sensi dell'art.3 lett. a) legge 21/11/1967 n.
1185 per il rilascio del passaporto in favore della minore per eventuali viaggi all'estero.
13) Il conto corrente Banco Posta n. 31670185, sul quale sono depositate le somme e buoni fruttiferi derivanti dal lavoro e dai risparmi personali del sig. – resterà intestato a e ad Pt_3 Parte_2 quantomeno fino al 31/12/2029 con espresso impegno della stessa a non Parte_1 compiere alcun atto di disposizione/utilizzo/svincolo – anche tramite home banking - di dette somme e buoni fruttiferi che restano di esclusiva proprietà del sig. Pt_3
14) Le parti dichiarano di aver già regolato ogni questione patrimoniale tra loro, di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro in forza ed in pagina 3 di 5 conseguenza del rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 14/09/1998 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Prende atto che le spese del presente procedimento resteranno interamente a carico del sig.
Parte_2
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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