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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
Riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei
IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente estensore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2308/2024 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ) nata a [...], il [...], ivi C.F._1
residente, in Via Maggiani n. 1
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ) nato a [...], il [...], C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesa dall'Avv. Marzia Corsini, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Carrara (MS), Viale Colombo
n. 9 bis ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da note scritte ex art. 473, 51 comma 2, ultimo inciso c.p.c. depositate il 27.01.2025, in sostituzione dell'udienza del
13.02.2025 e da ricorso introduttivo
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data
14.11.2024, senza spiegare intervento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15.010.2024, e Parte_3 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Parte_2
Tribunale, esponendo:
2 di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario, in Carrara (MS), il giorno 05.10.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 2013, al n. 43, Parte II, Serie A, Ufficio 1; che dalla loro unione è nata, in data 13.02.2015, la figlia minore;
Per_1
di essersi separati in forza di decreto n. 601572022 di questo Tribunale, emesso il 03.11.2022, alle condizioni concordate dagli stessi coniugi, in accoglimento delle conclusioni congiunte;
che, dalla data dell'udienza di comparizione degli medesimi coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione consensuale è trascorso il periodo di legge necessario al fine di addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza.
La causa è pervenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte ex art. 473 bis 51, comma 2 c.p.c. depositate il 27.01.2025, in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025.
§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla
Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo prescritto dalla legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di
Massa nel contesto del procedimento di separazione (03.11.2022) e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
3 Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e la concorde dichiarazione di non volersi riconciliare, resa ex art. 473 bis 51, comma 2, ultimo inciso c.p.c. dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'intesa concernente l'affidamento condiviso della figlia minore , la sua Per_1 collocazione residenziale presso l'abitazione materna ed i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita della stessa da parte del padre, quale genitore non collocatario, risulta aderente al principio di bigenitorialità e rispettosa dell'habitat domestico e delle abitudini di vita della medesima minore;
così come la previsione relativa alla contribuzione al mantenimento ordinario di quest'ultima da parte del padre da parte del padre (quale genitore non collocatario), pari ad € 150 mensili annualmente rivalutabili in base agli indici
ISTAT – integrata dall'impegno dello stesso di estinguere il mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare, destinata ad essere abitata dalla prole convivente con la madre e, successivamente, per il maggiore importo di €
250,00, rivalutabile come sopra (con impegno a trasferire la proprietà dello stesso immobile alla figlia ), ed alla compartecipazione di entrambi i Per_1
genitori, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative alla medesima minore si configura conforme al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali delle parti (ex art. 316 bis comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta, e può essere pertanto recepita con la presente sentenza.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in ragione della proposizione congiunta del ricorso e della formulazione di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
-1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Carrara (MS), in data 05.10.2013, trascritto Parte_1 Parte_2 presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune dell'anno 2013, con atto n. 43,
Parte 2, Serie A, Uff. 1.
- 2) Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , con Per_1
collocazione anagrafica in via preferenziale della stessa presso la madre.
– 3) I IGg.ri e eserciteranno congiuntamente la Pt_1 Pt_2
responsabilità genitoriale, con potere in capo al genitore che di volta in volta risulterà preposto alla cura del figlio, di modo che ciascuno di essi possa decidere autonomamente su questioni di ordinaria amministrazione, mentre le più importanti scelte educative, formative e relative alla tutela straordinaria della salute siano, invece, assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
Le decisioni improcrastinabili inerenti alla salute, saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
- 4) Il IG. potrà vedere la predetta figlia tutte le volte che vorrà, Parte_2
subordinatamente alle esigenze di salute, studio ed agli altri impegni sociali della minore, preavvertendo la signora on un congruo anticipo. Pt_1
a) In particolare, il padre terrà con sé la figlia in base ai propri turni di lavoro in
Ospedale, con un pernottamento la settimana, poiché lo stesso esegue i seguenti turni a rotazione: mattina - pomeriggio - notte- smonto - 1 giorni di riposo.
b) Durante le festività Natalizie, ad anni alterni, il genitore che trascorrerà la vigilia di Natale (24 Dicembre) vi passerà anche il Capodanno (31/12-1/1) e la domenica di Pasqua mentre colui che vi trascorrerà il giorno di Natale (25
Dicembre) vi passerà anche il lunedì dell'Angelo, a decorrere da quest'anno in
5 cui la figlio trascorrerà il 25 Dicembre con il padre, salvo diversi accordi dei genitori, correlati alle loro esigenze lavorative.
c) Tutte le restanti festività civili e religiose saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore, a turno, ad anni alterni.
d) Per le festività estive, nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia quattordici giorni anche non consecutivi (sette più sette) comprensivi di pernottamento, in un periodo da concordarsi con l'altro genitore con un congruo preavviso.
e) La minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni, con ciascun genitore o in alternativa, pranzo con un genitore e cena con l'altro.
f) Il padre e la madre trascorreranno con la propria figlia la rispettiva festività
(festa della mamma-festa del papà) e ciò anche qualora tale giorno non dovesse coincidere con quello di frequentazione.
- 4) Il IG. è tenuto a versare alla IG.ra , a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario della figlia , la somma mensile Per_1 di € 150,00, da rivalutate annualmente di anno in anno in base agli indici ISTAT, fino all'estinzione del mutuo della casa, dopodichè sarà tenuto a corrispondere, per il medesimo titolo, la somma di €. 250,00, anch'essa da aggiornare ogni anno in base agli indici ISTAT, o quella somma maggiore che dovesse aver raggiunto la somma di €. 150,00 aggiornata annualmente gli indici ISTAT;
somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da quello di emissione della presente sentenza e che sarà, come detto, annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
– 5) Gli assegni familiari saranno richiesti e percepiti interamente dalla IG.ra
. Parte_1
- 6) I IG.ri e sosterranno, ciascuno nella misura Parte_1 Parte_2
del 50%, le spese (straordinarie) extra assegno relative alla figlia secondo le
“Linee Guida” del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale di Massa, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, le cui
6 previsioni devono intendersi integrare, al riguardo, la presente sentenza.
Dà atto che i IGg.ri e si sono rilasciati Parte_1 Parte_2
reciprocamente, nel sottoscrivere il ricorso congiunto, il nulla-osta al rilascio del passaporto carta d'identità valida per l'espatrio.
Dà atto che la IG.ra si è impegnata a trasferire il 50% della Parte_1
quota di comproprietà della casa coniugale, sita in Carrara (MS), Via Carlo
Cassola n. 19 int. 5, piano T, NCEU Carrara, foglio 71, particella 1133, sub 11, zona cens. 1, cat. A/2, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita 667,52 (cfr doc.
14), al IG. il quale si accollerà per intero il mutuo bancario, Parte_2
(cfr. doc. 15).
Dà atto che il IG. si è impegnato a trasferire la proprietà Parte_2
dell'intero immobile sito in Carrara (MS), Via Carlo Cassola n. 19 int. 5, piano T,
NCEU Carrara foglio 71, particella 1133, sub 11, zona cens. 1, cat. A/2, classe
4, consistenza 5,5 vani, rendita 667,52 (cfr. doc. 14) alla figlia , nel Per_1
momento in cui verrà estinto il mutuo bancario.
Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente . Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data
25.03.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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