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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6817/2021 posta in deliberazione il giorno 19/02/2025
TRA
( Parte_1 P.IVA_1
Avv. ALLOCCA GIUSEPPE;
E
SPV 1612 ( ) C.F._1 P.IVA_2
Avv. TRICOLI AURELIO
E
CP_1
Avv. BORRACCINO Antonio
E
2 CP_2
Avv. ti TANDOI Maria TI e ZZ EL
1
Appello avverso la sentenza n. 16283/2021 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che Parte_1
aveva così statuito:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) condanna la , in persona del Parte_1
presidente pro-tempore, al pagamento in favore della “ , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro
4.097.865,50; c) condanna la , in persona del presidente pro- Parte_1
tempore, al pagamento in favore della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, della somma di euro 2.100.000,00; d) condanna la
, in persona del presidente pro-tempore, al pagamento in favore Parte_1
della , in persona del legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, delle spese processuali che liquida in euro 19.790,00 per compensi ed euro 900,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
e) condanna la , in persona del presidente pro-tempore, Parte_1
al pagamento in favore della “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, delle spese processuali che liquida in euro
15.560,00 per compensi ed euro 900,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
f) compensa integralmente le spese processuali tra le società attrici e la “ ”. Controparte_3
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_4
Si sono costituite in giudizio e Parte_2 Controparte_1
instando per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato.
Rigettata istanza ex art. 283 c.p.c., precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
Con il primo motivo la contesta l'affermazione della propria Parte_1
legittimazione passiva operata dal Tribunale.
2 La doglianza è infondata, costituendo ormai ius receptum il principio per cui la
è legittimata passiva rispetto ai crediti vantati dagli ospedali Parte_1
classificati e comunque in casi di mancata designazione di altro soggetto pagatore.
Come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 17587/2018 “ In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva Contr individuato, per la , l ospedaliera e non la quale Pt_1 Pt_1 CP_3
soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa ). CP_3
Con la sentenza 17587/2021 la Corte di Cassazione ha inoltre affermato:
“In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende
3 sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva
Contr individuato, per la , l'Azienda ospedaliera e non la quale Parte_1
soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa ).” CP_3
Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza
3676/2020, di cui si riporta la parte motiva: “ 4. La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte — da ultimo con sentenze n. 21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal in memoria, riguardando esso la — a Parte_3 Parte_4
partire dai fondamentali arresti del 31/08/2007 n. 18448 edel 30/06/2015 n.
13333, che "il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalIe nel regime CP_5
anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali».
5. La norma costituisce invero — come si legge nell'arresto più recente — l'approdo di una complessa evoluzione normativa, «che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la
4 fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato». Quindi — si è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639)
— «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del L.R. 16 giugno 1994, n. 18, art. 1, è
l'ente "incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, Pt_1
conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
in quest'ottica, è proprio la L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere
"alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la D.G.R,. n. 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell odierna resistente, mediante l'incarico conferito CP_3
all ». Parte_5
La S.C., con la pronuncia n. 21851 resa in data 21.7.2023, si è in questi termini espressa:
“L'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993) dispone che "... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”.
5 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass.
17587/2018) condivisa dal Collegio e non posta in discussione dalle parti nel presente giudizio, la suddetta disciplina si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
La questione di diritto controversa in causa è, invece, il raccordo tra detta norma nazionale e la legislazione, primaria e secondaria, regionale, dato che si tratta di materia in cui sussiste la potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost.
Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l'appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L.
833/1978 è stato attuato attraverso il D.lgs. 502/1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento.
Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della Regione) sia le che le Aziende Ospedaliere con compiti CP_2
sostanzialmente sovrapponibili (v. artt. 5 e 6 L. 18/94). L'art. 2 lett. c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie".
E' stato, altresì, chiarito da questa Corte che le pronunce indicate nel controricorso e richiamate nella memoria illustrativa della controricorrente
6 (Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass. 11925/2017), sono tutte riferite alla legislazione della con le quali è stata affermata la Parte_4
legittimazione passiva delle , ma perché detta Parte_6
(con la L.R.24/2008), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la Pt_1
Contr disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della
Pt_1
Invece, come si è visto, la con la l. r. n.18/1994 ha demandato alla Parte_1
Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti
(Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della , per fattispecie sovrapponibili a Parte_1
quella in esame (più di recente Cass. 28005/2021 in motivazione;
Cass.
24758/2021; Cass. 3676/2020 in tema di sconti tariffari;
anche Cass.
32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha Contr escluso la legittimazione passiva dell .
In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il e autorizzate dall va risolta, per la CP_6 Controparte_3 Pt_1
, alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1,
[...]
comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell mediante l'incarico al pagamento (così Controparte_3
Cass. 24758/2021)”.
7 Con la suddetta pronuncia della Suprema Corte (e le altre conformi in quella sede richiamate) si è dunque ritenuto che nella Regione , per effetto delle Pt_1
previsioni di cui alla L.R. 18/1994, la individuazione del soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese da un soggetto convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ed autorizzate dall'Azienda sanitaria locale, vada risolto, volta per volta, sulla base della delibera della Giunta Regionale con la quale sia stato individuato l'ente incaricato del pagamento (in questo senso, proprio con riguardo alla domanda proposta da un laboratorio di analisi accreditato con il SSN, che agiva per ottenere il pagamento della differenza Contr dovuta sulla base degli accordi intercorsi con la previa disapplicazione dello sconto tariffario illegittimamente applicato nel triennio 2010/2013, Cass.,
13.2.2020, n. 3676; in argomento, cfr. anche Cass., 13.2.2020, n. 24758).
Tanto premesso, non si può che prendere atto del fatto che nella fattispecie sia rimasto ignoto il soggetto in concreto individuato come ente pagatore, posto che l'attrice, cui avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio, nulla ha anche solo allegato sul punto;
né è presente in atti alcuna delibera in tal senso della Giunta regionale.
Manca dunque la prova della designazione da parte della di altro Parte_1
soggetto incaricato del pagamento (o della stessa emissione di un provvedimento di designazione del soggetto pagatore), prova che come detto, a fronte della Contr formulazione da parte della dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avrebbe fatto carico all'attrice.
Ne consegue l'impossibilità di accoglimento della domanda proposta nei confronti dell locale. Controparte_3
Il rigetto di tale motivo assorbe gli appelli incidentali condizionati.
Con il secondo motivo la reitera l'eccezione di prescrizione Parte_1
quinquennale ex art 2948 n.
4. c.c..
La doglianza è manifestamente infondata.
8 Questo il motivo di appello:
“C) OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA: Sull'accertamento della prescrizione:
La chiedono il pagamento di fatture per Controparte_7
prestazioni rese egli anni 2004/2008 di conseguenza si tratta di crediti prescritti e sui quali in ogni caso non può essere attivata alcuna azione giudiziale.
Il fatto che siano stati oggetto di cessione non fa venire meno la prescrizione trattandosi di rapporti in cui appare assolutamente estranea la Pubblica amministrazione ceduta;
si tratta inoltre di prestazioni erogateoltre dieci anni fa per le quali esiste un notevole lasso di tempo e verso le quali vi è stata inerzia di parte appellata. Per quanto riguarda l'azione ex contractu proposta dall'attrice, si eccepisce la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. ( “Si prescrivono in cinque anni: 4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi “) per i crediti di cui
è causa maturati anteriormente al quinquennio dalla data di notificazione alla regione dell'odierno atto di citazione. Di tale prescrizione, infatti, Pt_1
ricorrono i presupposti, trattandosi di crediti afferenti ad un contratto di durata che maturano periodicamente a fronte delle prestazioni sanitarie erogate continuativamente dalla struttura sanitaria dell'attrice e che sono pure pagabili a scadenza inferiore all'anno, come è provato dall'emissione mensile del fatturato per il pagamento delle prestazioni e come è provato dalle note regionali che disciplinano le modalità di pagamento alle strutture private convenzionate.
Si ricordano, al riguardo, la DGR 602/2004 dove si parla “… di regolazione di flussi mensili nei confronti delle predette istituzioni…” e le note regionali
24856/2008 e 51632/2010 dove si fa riferimento ai dati mensili di produzione ed Cont alle fatture mensili trasmesse dalle strutture accreditate alle nonché ai Cont controlli su tali dati e sulle fatture esercitati dalle che poi provvedono al pagamento delle fatture mensili certificate. I crediti derivanti dal rapporto accreditamento (un tempo, di convenzionamento) con il SSN hanno natura di
9 poste che maturanoperiodicamente per anni o termini più brevi e le relative fatture sono liquidate e pagate a cadenza mensile (e, in taluni casi, in rate di acconto e saldo finale). L'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture sanitarie private accreditate è, infatti, effettuata, nel tempo, senza soluzione di continuità, seppure mediante la stipula di accordi/contratti (ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.) che vengono proposti annualmente (o per un biennio) per ragioni esclusivamente di contenimento della spesa, nell'ambito dei livelli massimi di finanziamento prefissati (budget), necessari al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intero sistema e nel rispetto dei vincoli di bilancio (si rammenta, peraltro, che la è tutt'ora in Piano di Parte_1
Rientro) (Trib. Rm, II sez. civ., Ordinanza n. 3829/2015).
La sentenza appare non adeguatamente motivata in merito all'eccezione di prescrizione quinquennale e decennale.”
A tale proposito è sufficiente richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione
11125/2024 che ha ribadito : “ La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha evidenziato:
“ 4.1. Invero, l'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., stabilisce che «si prescrivono in 5 anni […] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La ragione per cui l'art. 2948, n.
4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità. Va richiamata sul punto la pronuncia di questa Corte, secondo cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da
10 regolarsi in unica soluzione (nella specie, prezzo di vendita), l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass., sez.
2, 11 gennaio 1986, n. 103). In particolare, si chiarisce in detta pronuncia che l'art. 2948 c.c. accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni, sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei primi tre numeri (annualità delle rendite;
annualità delle pensioni alimentari;
pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni). Tra l'altro, anche il codice del 1865 all'art. 2144 raggruppava, ai fini della prescrizione quinquennale, gli stessi crediti e nello stesso ordine.
Pertanto, gli interessi di cui al n. 4 dell'art. 2498 c.c., ai fini dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione devono condividere il carattere della
«periodicità» (Cass., n. 874 del 1952, per cui la prescrizione quinquennale si applica solo per quanto attiene alle prestazioni periodiche e non a quelle che abbiano carattere puramente occasionale, la cui corresponsione avviene una tantum, salva l'ipotesi contemplata nel n. 5 dell'art. 2948 c.c.). Il proprium dell'art. 2948 n. 4 c.c. è «la periodicità degli interessi «(Cass., sez. 2, n. 103 del
1986, cit.). Con la precisazione – di grande rilievo – per cui, solo in presenza di
«un'apposita clausola contrattuale […] che originariamente prevedeva una forma rateale di pagamento del debito principale» si applicava la prescrizione quinquennale (Cass., n. 103 del 1986).
4.2. La periodicità – come detto nel paragrafo precedente - è, comunque, il requisito essenziale per applicare agli interessi moratori la prescrizione quinquennale. Ciò spiega la ragione per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di interessi moratori di fonte legale, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962, «per i quali difetta il requisito della periodicità» (Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n. 7127; anche Cass., sez. 1, 3 novembre 2016, n. 22276; Cass., sez. 1, 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., sez. 2,
11 23 settembre 2011, n. 19487; Cass., 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., 6 novembre 2006, n. 23670; Cass., n. 14080 del 2005). Resta nel solco di tale orientamento anche la costante affermazione di questa Corte, per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di «un'unica obbligazione principale», quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass., 21 marzo 2013, n.
7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011). Sempre nella stessa direzione si è ritenuto che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un «mutuo bancario» non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass., sez. 1, 8 agosto 2013, n. 18951; Cass., sez. 3, 3 febbraio 1994, n. 1110).
Un'ulteriore conferma del decisivo legame tra gli interessi moratori e la
«periodicità» ai fini della prescrizione quinquennale, si rinviene nell'affermazione di questa Corte per cui il principio informatore della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 cod civ è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche e dipendano da una causa debendi continuativa. Essa, pertanto, non
è applicabile quando gli interessi, come quelli sui crediti di lavoro, siano moratori ed ineriscano ad un risarcimento che, senza di essi, non sarebbe
12 completo, perché, in questo caso, non è configurabile un'inerzia del creditore, alla quale si possa riconnettere l'effetto estintivo della prescrizione (Cass., sez. L,
11 settembre 1980, n. 5251). Manca, dunque, il carattere della «periodicità».
Anche nella giurisprudenza amministrativa si è ritenuto che se gli interessi moratori costituiscono il risultato di una determinazione convenzionale del risarcimento del danno dovuto al creditore per le conseguenze derivanti dall'inadempimento, e dunque costituiscono l'oggetto di un autonomo diritto di credito, essi non possono rientrare nella previsione di cui al"l'art. 2948, n. 4,
c.p.c. (Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4462). Ciò che conta è, dunque, la «periodicità» o meno degli interessi.”
Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata prova del ritardo nel pagamento delle fatture.:
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Sul punto il Tribunale aveva così motivato:
“Per altro profilo, l'eventuale violazione delle disposizioni normative sulla emissione delle fatture costituisce mera irregolarità, comunque non incidente sulla sussistenza del relativo credito”.
13 Per quanto concerne il credito, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame, per il calcolo degli interessi, le società attrici hanno depositato i contratti di cessione e le relative fatture con i conteggi analitici, provando il titolo del diritto vantato, mentre la non ha invece dimostrato, come era Pt_1
suo specifico onere, il pagamento della somma ancora dovuta a titolo di interessi, ovvero il tempestivo pagamento della relativa sorte capitale.
In definitiva, la è tenuta al pagamento della somma di euro Parte_1
4.097.865,50 in favore della “ e di euro 2.100.000,00 in Parte_2
favore della Controparte_1
La Regione si è limitata invece ad affermare :
“ D) OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA;
Mancanza di prova;
La ricorrente ha richiesto il pagamento della fattura n. 1001001313 del
24/11/2016, pari a euro 6.197.865,00, quali presunti interessi per l'asserito – e non provato - ritardato pagamento di alcune fatture emesse dalla Fondazione nel corso degli anni 2004-2008.
Come noto, il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in combinato disposto con l'art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., delinea la disciplina applicabile all'emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso le
Amministrazioni Pubbliche e individua il momento in cui la fattura si considera emessa, stabilendo che: “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
14 L'esistenza delle fatture si determina, quindi, soltanto a seguito della loro emissione.
Nel caso in questione, non si ha contezza dei documenti depositati da controparte, allo stato non può che rilevarsi astrattamente quanto segue.
Qualora non fosse stata indicata la data di emissione delle fatture e la data del pagamento delle stesse, non è possibile procedere all'eventuale calcolo degli interessi (che, come si dirà più avanti, non possono comunque essere quantificati ai sensi del D. Lgs. n. 231/02) per l'eventuale ritardato pagamento.
Ed ancora, anche qualora la controparte avesse depositato le fatture per le prestazioni a suo tempo rese e che assume essere state pagate in ritardo, ma non ha comunque provato la data dell'effettivo pagamento delle stesse, non avendo depositato i mandati di pagamento o altro documento utile a comprovare tale circostanza.
Come già sopra argomentato, il prospetto contenente i conteggi degli interessi moratori è una mera dichiarazione unilaterale del creditore che, come tale, non
è idonea a fare prova in suo favore di quanto in esso è dichiarato dal creditore medesimo.
In particolare, non può essere considerata prova della data di consegna della fattura al debitore la dichiarazione al riguardo fatta dal creditore in tale prospetto, occorrendo a tal fine il deposito in giudizio da parte sua di copia della
Cont fattura acquisita al protocollo della o della e, quindi, recante la data Pt_1
risultante dal timbro apposto a tale documento dai funzionari dei già menzionati
Enti.
E comunque, i principi in tema di prova escludono che abbiano alcuna idoneità probatoria dichiarazioni o atti che promanano dallo stesso soggetto che con essi vuole dimostrare l'esistenza di un suo diritto, come si evince tra l'altro dalle regole sulla idoneità probatoria delle scritture private, le quali fanno prova contro chi le ha sottoscritte e mai a suo favore, e dalle regole in materia di
15 confessione e di dichiarazioni in genere delle parti, le quali fanno prova solo su fatti sfavorevoli al dichiarante e non su fatti a lui favorevoli.
Sotto tale profilo, dunque, la domanda proposta è priva di qualsivoglia elemento probatorio.
E' evidente pertanto l'aspecificità dell'intero motivo di appello, anche in relazione alla mancanza di specifica contestazione della documentazione di controparte.
Con il quarto motivo la si duole della applicazione del D.Lgs Parte_1
231/2002.
Al riguardo il Tribunale aveva motivato quanto segue :
“Nel merito, i crediti nascono da accordi rapporti contrattuali per prestazioni dal 2004 al 2008 e, dunque, in caso di ritardo nei pagamenti si deve applicare il tasso ex d.l.vo n. 231/02.
Infatti, ai contratti di accreditamento di strutture sanitarie private presso le CP_5
conclusi dopo 1'8.8.2002 è applicabile il d.l.vo n. 231/2002, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti, visto che sia il decreto legislativo che la direttiva n. 2000/35/CE, considerano come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo essere inteso il termine “prezzo”, impiegato sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario.
Deve, pertanto, concludersi per l'applicabilità alla presente controversia del d.l.vo n. 231/2002, traendo essa origine da un contratto intercorso tra una
Azienda Sanitaria ed una struttura sanitaria privata, la quale concretizza una ipotesi di effettuazione di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo (Cass. civ. Sez. III Sent., 02/07/2019, n. 17665; Cass. civ. Sez. III Sent., 11/10/2016, n.
20391; Trib. Catanzaro, 18/01/2013; Trib. Padova, Sez. II, 23/02/2011).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “Le disposizioni del
D.Lgs. n. 231 del 2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni
16 commerciali si applica anche ai contratti conclusi con la Pubblica amministrazione, ivi comprese le amministrazioni sanitarie sia pure costituite in forma di azienda a norma degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992” (T.A.R.
Piemonte, Sez. II, 31/01/2004, n. 126. Si vedano anche Cons. Stato, Sez. IV,
02/02/2010, n. 469; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 19/02/2007, n. 720; Trib.
Salerno, Sez. II, 07/02/2013).
Rilievo dirimente ha il fatto che nella specie non si tratta di un contratto di concessione di pubblico servizio e che l'accreditamento costituisce un presupposto per il convenzionamento e per la stipula di contratti, sicchè non rileva il fatto che l'accreditamento fosse anteriore al 2002, ma l'epoca di conclusione dei contratti. A fronte dell'affermazione del Tribunale che i contratti fossero successivi al 2002 la nulla ha controdedotto nell'atto di gravame. Pt_1
sentenza della Corte di Cassazione 11905/2014: “ Per i contratti anteriori al D.
Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. permane il principio per il quale - in relazione ai debiti pecuniari delle pp.aa. - è esclusa un'automatica produzione d'interessi in ragione delle forme di accertamento dell'obbligazione disciplinate da norme regolamentari (artt. 269 e 270 del R.D. n. 827/1924) dotate di efficacia vincolante esterna per effetto di norme di rango legislativo (R.D. n. 2440/1923). Con il che, per aversi liquidità ed esigibilità del credito, occorre l'emissione del titolo di spesa e solo dal giorno di costituzione in mora maturano interessi e maggior danno, con necessità di specifica intimazione e messa in mora, in difetto di che essi decorrono dalla data della domanda giudiziale. (Cass. Civ. Sez.
I,11905/2014)”
Con la sentenza 20391/2016 la Corte di Cassazione ha affermato: “ “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
17 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nell'affermare questo principio la S.C. non ha riconosciuto valore contrattuale al decreto emesso dal Direttore Sanitario della Regione siciliana, con il quale era stabilito l'ammontare dei corrispettivi e le modalità di remunerazione per le prestazioni erogate dalle varie case di cura in regime di preaccreditamento).”
La Corte di Cassazione con la sentenza 17665/2019 ha ribadito: “ “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nel riaffermare il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del nell'anno 2006, senza Parte_7
verificare, in relazione alla data di stipula dell'accordo, la disciplina applicabile
"ratione temporis" in tema di interessi dovuti per il servizio reso).”
La Corte di Cassazione con la sentenza sezioni unite 35092/2023 ha ribadito:
“ Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo CP_6
18 all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.
“
Ne consegue l'imprescindibilità di un contratto in forma scritta stipulato con la
P.A. dopo l'8 agosto 2002, non rilevando da un lato l'accreditamento, né
l'esecuzione della prestazione in favore dell'utente.
D'altronde la stessa avrebbe potuto attivarsi per la Parte_8
stipula di una convenzione in epoca successiva , anche perché il rapporto venisse diversamente disciplinato quanto a modalità e tempi di pagamento, non essendo vincolata ad operare in regime di convenzionamento, qualora le precedenti condizioni economiche non fossero soddisfacenti.
Nel caso in esame non è stata né allegata, né ovviamente dimostrata la stipula di un contratto sotteso ai crediti vantati in epoca successiva all'8.8.2002.
La pretesa creditoria va pertanto ridotta agli interessi legali dalla domanda.
In ordine al dies a quo , va precisato che in difetto di una specifica allegazione, diversa dalla scadenza delle fatture, della data di decorrenza – che è onere della parte, in primo luogo allegare specificamente e poi documentare, deve trovare applicazione il principio generale per cui gli interessi legali decorrono dalla domanda, non dovendo, né potendo il giudice ricercare eventuali altri precedenti atti di costituzione in mora e valutarne l'efficacia da cui far decorrere gli interessi supplendo agli oneri di allegazione prova a carico della parte .
In considerazione del parziale accoglimento delle pretese creditorie, le spese di lite nel rapporto con la vanno compensate per il 50%. La Parte_1
restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ( per il primo grado nel 50% di quanto liquidato dal Tribunale). Anche le spese del grado vanno interamente compensate con la CP_4
19 Non si procede a distrazione delle spese del grado in favore dell'avv.BORRACCINO Antonio
La distrazione delle spese di lite richiesta dal difensore, che costituisce il petitum, presuppone l'esplicita, ineludibile, dichiarazione di antistarietà, – che ne costituisce la causa petendi - , come previsto dall'art 93 c.p.c.; della veridicità di tale dichiarazione il difensore si assume la responsabilità senza alcun sindacato da parte del giudice, purchè sia espressa ed inequivoca, non potendo condividersi quanto affermato dalla Corte di Cassazione sul punto in quanto ogni domanda compresa quella di distrazione non può che presuppore un titolo che nella specie
è la dichiarazione di antistatarietà ( o formula equivalente), ma che non può mai difettare, mentre nella fattispecie in esame dal ricorso risulta esclusivamente la locuzione “ da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art 93 c.p.c.”, senza alcuna dichiarazione di antistatarietà;
P.Q.M.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna a Parte_1
pagare a e a sulle fatture azionate da Parte_2 CP_1
ciascuna gli interessi legali dalla domanda al saldo. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2
del 50% delle spese di lite, quota che liquida come segue: per il primo grado nel
50% di quanto liquidato dal tribunale e per questo grado nell'importo già ridotto di Euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. condanna alla rifusione in favore di el 50% Parte_1 CP_1
delle spese di lite, quota che liquida come segue: per il primo grado nel 50% di quanto liquidato dal tribunale e per questo grado nell'importo già ridotto di Euro
8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. dalla domanda .
Compensa le spese del grado nei confronti di 2. CP_2
Roma, 2.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
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