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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7/2022 RG in materia di responsabilità extracontrattuale (appello av- verso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 29.10.2021 n. 2149), vertente tra
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Licenziati, c.f. giusta C.F._1
procura in atti, appellante e
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Volpe, Controparte_1 C.F._2
c.f. giusta procura in atti, appellato C.F._3
nonché
, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- CP_2 P.IVA_2
sentata e difesa dagli avv.ti Benedetta Torrese, c.f. , e Raffaele Torrese, C.F._4
c.f. , come da procura in atti, appellata C.F._5
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.03.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.03.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni
1 per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio il per sentirne accer- Controparte_1 Parte_1
tata la responsabilità in ordine al sinistro occorsogli il 7.02.2012 allorquando, alle ore 18.30 circa, mentre percorreva a piedi via G. De Bottis, all'altezza del civico 27, era inciampato in un piccolo tombino dell'acquedotto vesuviano dissestato (e il cui dissesto non era visibile né prevedibile), rovinando così al suolo lungo il marciapiede. Perciò, l'attore, il quale aveva ri- portato lesioni personali (in particolare, secondo quanto accertato presso gli Ospedali Riuniti del Golfo Vesuviano, la “frattura chiusa del capitello radio”) e riteneva dovesse risponderne il ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, comunque, dell'art. 2043 c.c., rassegnò le seguenti Pt_1
conclusioni: “(…) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto,
[...]
(…) nella causazione e produzione del sinistro de quo agitur, per i motivi e Parte_1
per le cause esposte in narrativa (…); conseguentemente condannare il convenuto
[...]
al pagamento in favore dell'istante e a titolo di risarcimento danni per le- Parte_1
sioni personali della somma di € 15.556,00, come da relazione medico -legale di parte che si produce agli atti, in base agli usuali valori tabellari del Tribunale di Milano, quale ristoro tota- le dei danni sub specie di danno biologico (rectius invalidità permanente, ITT, ITP), oltre al danno morale e alle spese mediche documentate o condannare il convenuto al risarcimento di quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà ritenuta di giustizia, o in caso di contestazione sull'ammontare dei danni, secondo l'eventuale stima da effettuarsi con consu- lenza Tecnica d'Ufficio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal di del sinistro fino al suo effettivo soddisfo;
Tutte le domande risarcitorie nel complesso sono limitate al valore dell'Adito Giudice pari ad € 26,000,00; condannare l'ente convenuto (…) alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, C.T.U., CTP oltre IVA e C.P.A oltre a maggiorazione del
15% sulle competenze come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
2. Si costituì in giudizio il ed eccepì la propria carenza di legitti- Parte_1
mazione passiva dal momento che si assumeva che il sinistro si fosse verificato a causa di un tombino facente parte del sistema di infrastrutture idrico/fognarie la cui proprietà (e relativa gestione) era stata trasferita alla con la conferenza di servizi dell'8.07.2005. Per- CP_2
tanto unica legittimata passiva doveva considerarsi la responsabile di un eventuale di- CP_2
fetto di manutenzione e, quindi. Il Comune chiese e ottenne di poter chiamare in causa la
. CP_2
3. Si costituì la . Eccepì la genericità e, dunque, la nullità dell'atto di chiamata in CP_2
2 causa, valorizzando la mancata indicazione del titolo sul quale si fondava la pretesa doman- da di manleva e la mancata prova di eventuali rapporti sottostanti e/o tali da giustificare l'in- tegrazione del contraddittorio.
In secondo luogo, la società dedusse che anche l'atto di citazione di era generico e, CP_1
quindi, nullo, poiché non chiariva la dinamica del sinistro e non indicava le caratteristiche della presunta insidia, né i motivi per cui la stessa doveva ritenersi non percepibile.
Ancora, la ccepì l'infondatezza della domanda formulata nei suoi confronti dal CP_2 [...]
poiché quest'ultimo non aveva dimostrato la proprietà, in capo ad essa chiamata in Pt_2
causa, del tombino in contestazione e poiché, dalla documentazione fotografica in atti, era evidente lo stato di grave dissesto della strada. La edusse, quindi, che l'evento danno- CP_2
so doveva ritenersi imputabile esclusivamente al per non aver provveduto, pur es- Pt_1
sendovi tenuto, alla manutenzione delle strade di cui era proprietario e custode e ciò anche considerato il Regolamento del “Servizio Idrico Integrato” - Ente d'Ambito Sarnese Vesuvia- no, secondo il cui art. 2, co. 4, non spettava a esso gestore la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere di superficie. Infine, la hiarì che, secondo la relazione sinistri CP_2
in atti, con sopralluogo effettuato il 3.09.2012, era stata accertata, nel punto del marciapie- de in cui si trovava il tombino, la mancanza di mattonelle ed era stato, altresì, appurato che nessun intervento di scavo e/o sistemazione chiusini era stato realizzato da essa società nel periodo di riferimento. La società, quindi, impugnò la documentazione ex adverso prodotta, inidonea a dimostrare la sua responsabilità, tenuto conto che il richiamato Regolamento
S.I.I. era stato approvato con delibera assembleare n. 9 del 10.07.2009, onde l'impossibilità di imputarle la responsabilità esclusiva del sinistro, potendosi al più configurare un concorso di colpa del – visto il dissesto del manto stradale – e dell'attore, il quale aveva evi- Pt_1
dentemente tenuto una condotta incauta.
La società contestò, poi, la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attore, ri- levando che, in virtù delle circostanze di tempo e di luogo, anche per come desumibili dalla documentazione fotografica (la quale mostrava lo stato di evidente dissesto del marciapie- de), non poteva ritenersi sussistente l'insidia o il trabocchetto idoneo a fondare la responsa- bilità ex art. 2043 c.c., sicché l'evento dannoso doveva essere imputato alla condotta incauta di . Secondo la infatti, l'uso generalizzato e diretto della strada rendeva impos- CP_1 CP_2
sibile l'applicazione dell'art. 2051 c.c., con conseguente riconducibilità dell'ipotesi in esame alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c..
3 Infine, la mpugnò la quantificazione del risarcimento proposta in citazione, eccepen- CP_2
do la carenza di prova in ordine alle lesioni riportate e al nesso causale tra le stesse e l'even- to. Dedusse, in ogni caso, che l'ammontare richiesto era eccessivo e concluse affinché il Tri- bunale: “1) dichiari la nullità dell'atto di chiamata in causa notificato a istanza del
[...]
per i motivi esposti sub 1) della (…) comparsa;
2) dichiari infondata in fatto e Parte_1
in diritto e, comunque, rigetti la domanda formulata dal nei con- Parte_1
fronti della;
3) dichiari infondata nel merito e, comunque, rigetti le domande for- CP_2
mulate dal sig. per tutto quanto suesposto;
4) con vittoria di spese e ono- Controparte_1
rari di giudizio (…)”.
4. Con sentenza n. 2149/2021, il Tribunale di Torre Annunziata ha così statuto:
“-accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva;
-rigetta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della Parte_1
, terza chiamata in causa;
CP_2
- per l'effetto condanna il al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
, della complessiva somma di euro 12.428,04 per le causali di cui in motivazione, CP_1
oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della pre- sente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in ba- se agli indici ISTAT, al 7 febbraio 2012 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno,
e a partire dal 1 febbraio 2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasforma- zione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla som- ma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.;
-condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.011,50 (di cui Parte_3
euro 273,50 per spese) oltre accessori come per legge e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario;
-condanna il convenuto al pagamento, in favore della società Parte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 2.738,00 oltre acces- CP_2
sori come per legge;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. Parte_1
medico legale, come liquidate, con condanna a rivalere l'attore delle somme a tale titolo cor-
4 risposte al nominato c.t.u.”.
Il Tribunale, dopo avere, in via preliminare, chiarito la sussistenza della legittimazione atti- va e passiva in capo a tutte le parti in giudizio e dopo aver rigettato le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di chiamata in causa sollevate dalla nel merito ha rilevato quan- CP_2
to segue.
Inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il primo giudice ha ritenuto provati il fatto e il nesso causale alla luce della testimonianza resa da , le cui di- Testimone_1
chiarazioni potevano ritenersi coerenti, conformi con la versione dei fatti prospettata dall'at- tore e, in ogni caso, non smentite da alcun elemento del quadro probatorio. In particolare, secondo il Tribunale, la presenza di dissesti del manto stradale e del tombino che, pur appa- rentemente fissato al terreno, era in realtà mobile, era stata indicata con precisione dal teste e risultava, altresì, dalla documentazione fotografica, la quale mostrava la sconnessione del manto stradale e, dunque, la pericolosità dei luoghi.
Rifacendosi alle conclusioni del c.t.u. incaricato, il Tribunale ha ritenuto, allora, sussistente il nesso causale tra le lesioni e l'evento e ha ritenuto il esclusivo responsabile dello Pt_1
stesso, escludendo qualsiasi addebito a carico della rigettando la domanda di manle- CP_2
va proposta nei suoi confronti: a tal fine, in sentenza è stato valorizzato il Regolamento S.I.I., secondo cui la manutenzione ordinaria e straordinaria non era di competenza del gestore.
Infine, il primo giudice ha evidenziato come, in ogni caso, dalla documentazione fotografica fosse immediatamente desumibile la condizione di completo dissesto del marciapiede, sic- ché, non essendo stato specificamente contestato che la strada fosse di proprietà del CP_4
[...
né provato che la sua manutenzione spettasse ad altri soggetti, solo l'ente poteva rite- nersi responsabile.
Il primo giudice ha, poi, escluso la sussistenza di un concorso colposo del danneggiato, poi- ché il sinistro si era verificato a causa di un dissesto non percepibile, non essendo il tombino ben fissato al suolo e in orario serale, in condizioni di illuminazione non precisate.
Con riferimento al quantum, il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u. incaricato
(postumi invalidati nella misura dell'8%; invalidità temporanea totale per 20 giorni e parziale per 70 giorni).
5. Ha proposto appello il . Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito la carenza di prova, da parte dell'attore, dell'an dell'evento lesivo. In particolare, il ha evidenziato che, a fronte Pt_1
5 della inidoneità delle dichiarazioni del teste a fornire la prova del nesso causale tra il tombi- no e la caduta, il giudice di primo grado ha accolto la domanda valorizzando la condizione di generalizzato dissesto del manto stradale, circostanza – quest'ultima – che, però, non trova riscontro nel quadro probatorio e, comunque, non è mai stata allegata dall'attore, onde la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato la decisione nella parte in cui il Pt_1
primo giudice ha applicato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. Secondo
l'appellante, il Tribunale, rilevate le condizioni palesemente dissestate della strada, avrebbe dovuto accertare l'esigibilità di una condotta più prudente da parte del danneggiato. L'even- to andrebbe perciò addebitato al comportamento imprudente di a titolo di caso for- CP_1
tuito, con esclusione di qualsiasi addebito ad esso sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che Pt_1
dell'art. 2043 c.c..
Con il terzo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tri- Pt_1
bunale, ritenendo che la caduta di fosse stata causata non dal tombino, ma dal disse- CP_1
sto della strada, ha rigettato la domanda di manleva nei confronti della . L'appel- CP_2
lante, valorizzando quanto riferito dal teste , ha evidenziato che la causa del sini- Tes_1
stro va individuata nel fatto per cui il tombino non era ben saldato al suolo e che, di conse- guenza, unica responsabile era la , proprietaria e gestrice dell'acquedotto, la quale CP_2
era peraltro intervenuta proprio in quel punto con lavori di manutenzione (come da docu- mentazione in atti).
Infine, con ultima censura, il ha lamentato l'erroneità della statuizione in punto di Pt_1
spese legali, affermando che l'art. 92 c.p.c. imponeva una loro compensazione in virtù del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tutto quanto ciò premesso, il ha così concluso: “1) In accogli- Parte_1
mento del proposto appello, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
2) In subordine, in caso di conferma di accoglimento della domanda attorea, accogliere la domanda di manleva del proposta in primo grado Parte_1
nei confronti della;
3) In entrambi i casi condannare chi di ragione alla restituzione CP_2
delle eventuali somme sborsate in esecuzione della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge;
4) Ancor più in subordine, in caso di rigetto dell'atto di appello, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio con condanna a chi di ragione alla restituzione di quanto eventualmente sborsato in esecuzione
6 della sentenza impugnata”.
6. Si è costituito in giudizio , il quale ha, in via preliminare, eccepito l'i- Controparte_1
nammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica (essendo stato l'atto di appello noti- ficato via PEC senza sottoscrizione digitale) e per violazione dell'art. 342 c.p.c. Ne ha comun- que contestato la fondatezza nel merito. Perciò ha così concluso: “1) in via preliminare, di- chiarare l'inammissibilità dell'atto di appello (…); 2) nel merito, rigettare l'appello siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto (…) e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2149/2021 pubblicata in data 29.10.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata (…);
3) il tutto con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio
(…); 4) In via subordinata in caso in cui Ill.ma Corte dovesse ritenere responsabile la CP_2
[...
, per i fatti di causa, si chiede condannare quest'ultima al pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di € 12.428,04 oltre interessi legali cosi come stabilito nella sentenza di Pt_4
primo grado (…); 5) Si chiede, altresì, condannare la al pagamento delle spese lega- CP_2
li già attribuite in primo grado al sottoscritto procuratore nei confronti del Parte_1
, oltre le spese legali, IVA e CPA del presente grado di appello (…)”. Parte_1
7. Infine, si è costituita la , anch'essa contestando l'ammissibilità del gravame ai CP_2
sensi dell'art. 342 c.p.c. e la sua fondatezza nel merito. Ha chiesto, quindi, che la Corte: “di- sattesa ogni altra contraria istanza anche istruttoria, voglia emettere i seguenti PROVVEDI-
MENTI 1) In via preliminare (…) dichiarare inammissibile l'atto di appello (…) per assenza dei precipui requisiti di forma-contenuto previsti dal novellato I comma dell'art. 342 c.p.c.; 2) In via principale, rigettare l'appello (…) perché infondato in fatto e in diritto (…), confermando in toto l'impugnata sentenza (…); 3) Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio (…)”.
8. Con ordinanza del 20.03.2025, emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclu- sioni del 18.03.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti termi- ni ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
9. In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da e dalla . Controparte_1 CP_2
10. Con riferimento all'eccezione di inesistenza della notifica sollevata da , la Corte CP_1
rileva che, all'atto della propria costituzione in giudizio, il appel- Parte_1
lante ha depositato, per i difensori di entrambe le parti convenute, la ricevuta di avvenuta consegna della notifica. La stessa, in formato “.eml” e, dunque, sotto forma di c.d. “busta di trasporto”, contiene l'atto di appello e la procura alle liti in formato “.pdf”, nonché la relata
7 di notifica in formato “.pdf.p7m”.
L'atto di appello notificato (cioè quello contenuto nella busta), diversamente da quanto ec- cepito da , risulta digitalmente sottoscritto (v. pag. 8 dell'appello). La giurisprudenza CP_1
di legittimità ha precisato che le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Cass., n. 8815/2020; Cass. Sez. U, n. 10266/2018; Cass. n. 30927/2018).
Inoltre, risulta digitalmente sottoscritta anche la relata di notifica, la quale è stata trasmessa nell'estensione “.p7m”. In ogni caso, giova rammentare il costante orientamento interpreta- tivo della Suprema Corte, cui questa Corte aderisce, secondo cui, a mente dell'art. 156 c.p.c.,
l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne com- porta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così, in motivazione, Cass.
n. 8815/2020, la quale richiama Sez. U, n. 7665/2016 e precisa, altresì, che “peraltro, con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, è stato precisato che la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa «sia possi- bile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sebbe- ne la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore» (Cass. ord. 15.05.2018 n. 11793, non massimata, in motivazione). In particolare, non si verifica una nullità quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato”).
11. Meritevole di rigetto è anche l'eccezione di inammissibilità sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da entrambi gli appellati. Infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile indivi- duare con assoluta chiarezza – come potrà constatarsi di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'appellante – i punti della sentenza investiti da censura e le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione di primo grado, onde va senz'al- tro esclusa la sussistenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione per la declarato- ria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 40560/2021), in modo tale che il
8 giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di rife- rimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. n.
7675/2019).
Al riguardo va anche detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglian- ze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con- to della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., n. 27199/2017).
12. Nel merito, l'appello e infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
13. In rigetto dei primi due motivi di gravame, la Corte ritiene provato il verificarsi dell'e- vento lesivo nelle modalità descritte dall'attore nel proprio atto di citazione e ritiene, altresì, che nessun addebito di responsabilità, a titolo di concorso colposo o caso fortuito, possa es- sere mosso al danneggiato.
14. La dinamica della caduta in cui incorse e, dunque, la circostanza per cui questi CP_1
inciampò nel tombino basculante, è stata confermata dal teste , il quale ha riferi- Tes_1
to di aver notato il posizionamento dei piedi del danneggiato in corrispondenza del chiusino malfermo, nonché di aver personalmente constatato l'instabilità del chiusino.
La documentazione fotografica in atti consente di ritenere più che verosimile la dinamica descritta. Infatti, la porzione di marciapiede su cui è installato il tombino si presenta forte- mente dissestata, connotata da profondi avvallamenti e irregolarità: ciò, per un verso, deno- ta un difetto di controllo e manutenzione del marciapiede stesso da parte dell'amministra- zione locale;
e, per altro verso, giustifica l'instabilità del chiusino che non trova, nell'asfalto circostante, un valido appoggio.
Dunque, la Corte condivide la valutazione delle risultanze probatorie già operata dal primo giudice, il quale – pare utile precisare – pur evidenziando le cattive condizioni della strada, non ha inteso ritenerla causa diretta del sinistro, individuata comunque nel tombino mala- mente fissato, come prospettato dall'attore. Ciò si evince dal tenore complessivo della moti- vazione, soprattutto nella parte in cui essa, nel rigettare la domanda di manleva, si sofferma
9 sul trasferimento di competenze dal alla dedotto, ma non provato, dal Co- Pt_1 CP_2
mune) e sul regolamento disciplinare prodotto da quest'ultima.
Così accertata la dinamica del sinistro, la responsabilità del suo verificarsi dev'essere impu- tata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al custode del tombino che, nel caso di specie, risulta essere il (e non la per i motivi di cui si dirà). Parte_1 CP_2
15. La responsabilità è ascrivibile all'ente custode in via esclusiva, poiché la condotta tenu- ta da nell'interagire con la res risulta conforme ai criteri di prudenza imposti dalla or- CP_1
dinaria ed esigibile diligenza.
16. A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si assume aver cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la propria pretesa risarcitoria, il danneggiato ha esclusi- vamente l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insi- dia o di un trabocchetto ovvero della sussistenza di una condotta colposa imputabile al cu- stode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o da- to dalla condotta del danneggiato, ad interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, af- finché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabi- le il danno.
Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di alle- gare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi inci- dente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, dunque, la responsabilità del custode.
10 Grava, dunque, sul custode della cosa che si asserisce dannosa l'onere della prova liberato- ria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere in- tegrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Tale ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in più occasioni ha evi- denziato come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisce con la cosa, della situa- zione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigoroso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere non riconducibile a un criterio probabilistico di regolarità causale e, come tale, idonea a recidere il nesso eziologico (cfr., ex multis, Cass. n. 21675/2023, secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la con- dotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”. Nella specie, la S.C. ha conferma- to la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situa- zione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicu- rezza regionali (v. anche Cass., n. 29465/2020 e n. 16568/2022).
E allora, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale (o, come nel caso in esame, dalla condizione dei tombini presenti sulla stra- da) prescinda dalla prova della sussistenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, essa po- trebbe comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rile- vanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. n. 8450/2025).
In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 – in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento – il tema della colpa del
11 danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della respon- sabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. n. 8449/2025).
17. Applicando i richiamati principi al caso di specie, nessun rilievo causale, nel verificarsi dell'evento, può essere attribuito alla condotta dell'appellato . CP_1
Da quanto acquisito agli atti, emerge, infatti, che il tombino in esame, di piccole dimensio- ni, era collocato al centro del marciapiede e, quindi, al centro di un'area evidentemente de- putata al transito pedonale. Emerge altresì che il passaggio proprio nel punto in cui si trova- va il tombino era pressoché obbligato dall'assai ristretta estensione del marciapiede, peral- tro delimitato da un paletto in ferro proprio in corrispondenza del chiusino che impediva o, comunque, disincentivava percorsi alternativi.
Ancora, è stato accertato che l'evento si verificò nel tardo pomeriggio di febbraio: in assen- za di illuminazione naturale e in condizioni di illuminazione artificiale non specificate (e non provate dall'amministrazione), può presumersi che fosse scarsamente percepibile la stessa presenza del tombino. Infine, che il tombino potesse sollevarsi, non era circostanza prevedi- bile in anticipo, soprattutto nelle descritte condizioni di visibilità.
Gli elementi richiamati consentono di ritenere assolutamente normale la condotta di Pt_3
[...
dal quale non era esigibile alcuna maggiore cautela, e ciò anche tenuto conto della im- possibilità di percepire la situazione di pericolo, assolutamente occulta.
18. Meritevole di rigetto è anche il terzo motivo di gravame con cui il Parte_1
ha lamentato il rigetto della domanda di manleva nei confronti della . Tale
[...] CP_2
domanda si fonda sul trasferimento della gestione e, successivamente, anche della proprie- tà, in favore della società convenuta, dell'acquedotto che, secondo la prospettazione di par- te appellante, conferirebbe alla a qualità di unica custode, ai sensi e ai fini dell'art. CP_2
2051 c.c., del tombino oggetto di causa.
È stato accertato che la ra effettivamente incaricata della gestione del sistema idrico CP_2
e fognario: questo, infatti, non è mai stato seriamente contestato dalla stessa società conve- nuta ed emerge, comunque, dagli atti di causa.
Ciò, però, non è sufficiente a ritenere che la osse tenuta, in tale qualità, ad occuparsi CP_2
12 della manutenzione ordinaria e straordinaria anche dei pozzetti collocati sulla strada. Al con- trario, come già rilevato dal primo giudice, tale assunto è inequivocabilmente smentito dall'art. 2, co. 4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (predisposto, come evidente dall'intestazione, dall' , istituito con legge regionale Controparte_5
15/2015 e del quale fa parte il , come si desume da pag. 5 della Parte_1
comparsa conclusionale dell'appellante: “Coerentemente con quanto indicato dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, il servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature dedicate, cosiddette bianche, la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato.
Parimenti, non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, la realizzazione di opere di raccolta delle acque meteoriche ed il successi- vo collegamento alla rete fognaria. Tutti i costi afferenti allo svolgimento della predetta atti- vità non possono essere imputati sulla tariffa del servizio idrico integrato”.
Pertanto, sebbene la osse tenuta alla gestione della rete idrica e delle relative infra- CP_2
strutture e pur volendo ammettere che la stessa fosse intervenuta per una riparazione pro- prio in Via De Bottis, n. 27 (e la circostanza, comunque, non è adeguatamente provata, visto che il relativo documento prodotto dal appellante è privo di data), la corretta ma- Pt_1
nutenzione del tombino costituiva, comunque, un obbligo dell'ente comunale. D'altronde,
l'obbligo di custodia (con i conseguenti poteri e doveri di controllo e di intervento) gravava sul non soltanto in virtù della richiamata previsione regolamenta- Parte_1
re che esplicitamente escludeva tali compiti tra quelli affidati al gestore, ma anche in virtù del fatto per cui l'eventualità che il tombino appartenga a un soggetto terzo non fa venir meno, in capo all'ente proprietario della strada, la qualità di custode. La Suprema Corte ha affermato tale principio richiamando il proprio costante orientamento in tema cantieri edili collocati sul suolo stradale, nel senso che solo ove l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata e affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente asso- luto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode, con esclusione di ogni responsabilità in capo all'amministrazione proprietaria della strada. Allorquando, invece, l'a- rea su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e,
13 quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente
(così Cass., n. 32095/2021, in motivazione;
v., tra le altre, anche Cass., n. 26780/2023; Cass.,
n. 1279/2017; Cass., n. 15882/2013).
19. In virtù di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere integralmente conferma- ta.
20. Deve essere confermata – e, quindi, va rigettato l'ultimo motivo di appello – anche la statuizione relativa alle spese di lite. Nel caso in esame, infatti, non ricorre alcuna delle ipo- tesi che, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., può giustificare la compensazione delle medesime
(in particolare, non viene in rilievo alcuna questione dirimente che sia stata oggetto di un si- gnificativo revirement giurisprudenziale).
21. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche. Il valore della controversia è determinato in base al disputatum, sic- ché, considerato il rigetto dell'appello, esso è dato dalla somma che ha formato oggetto di impugnazione (“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accorda- ta dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giu- dice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”; così
Cass., n. 35195/2022).
In ragione della natura, del valore e della difficoltà dell'affare, si liquidano importi prossimi ai minimi tabellari (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00).
22. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte del . Parte_1 Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 29.10.2021 n. 2149, così decide:
a) rigetta l'appello;
14 b) condanna il alla rifusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed €
450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre accessori di legge;
c) condanna il alla rifusione, in favore della , delle Parte_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre accessori di legge;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte del . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
15
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7/2022 RG in materia di responsabilità extracontrattuale (appello av- verso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 29.10.2021 n. 2149), vertente tra
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Licenziati, c.f. giusta C.F._1
procura in atti, appellante e
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Volpe, Controparte_1 C.F._2
c.f. giusta procura in atti, appellato C.F._3
nonché
, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- CP_2 P.IVA_2
sentata e difesa dagli avv.ti Benedetta Torrese, c.f. , e Raffaele Torrese, C.F._4
c.f. , come da procura in atti, appellata C.F._5
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.03.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.03.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni
1 per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio il per sentirne accer- Controparte_1 Parte_1
tata la responsabilità in ordine al sinistro occorsogli il 7.02.2012 allorquando, alle ore 18.30 circa, mentre percorreva a piedi via G. De Bottis, all'altezza del civico 27, era inciampato in un piccolo tombino dell'acquedotto vesuviano dissestato (e il cui dissesto non era visibile né prevedibile), rovinando così al suolo lungo il marciapiede. Perciò, l'attore, il quale aveva ri- portato lesioni personali (in particolare, secondo quanto accertato presso gli Ospedali Riuniti del Golfo Vesuviano, la “frattura chiusa del capitello radio”) e riteneva dovesse risponderne il ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, comunque, dell'art. 2043 c.c., rassegnò le seguenti Pt_1
conclusioni: “(…) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto,
[...]
(…) nella causazione e produzione del sinistro de quo agitur, per i motivi e Parte_1
per le cause esposte in narrativa (…); conseguentemente condannare il convenuto
[...]
al pagamento in favore dell'istante e a titolo di risarcimento danni per le- Parte_1
sioni personali della somma di € 15.556,00, come da relazione medico -legale di parte che si produce agli atti, in base agli usuali valori tabellari del Tribunale di Milano, quale ristoro tota- le dei danni sub specie di danno biologico (rectius invalidità permanente, ITT, ITP), oltre al danno morale e alle spese mediche documentate o condannare il convenuto al risarcimento di quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà ritenuta di giustizia, o in caso di contestazione sull'ammontare dei danni, secondo l'eventuale stima da effettuarsi con consu- lenza Tecnica d'Ufficio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal di del sinistro fino al suo effettivo soddisfo;
Tutte le domande risarcitorie nel complesso sono limitate al valore dell'Adito Giudice pari ad € 26,000,00; condannare l'ente convenuto (…) alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, C.T.U., CTP oltre IVA e C.P.A oltre a maggiorazione del
15% sulle competenze come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
2. Si costituì in giudizio il ed eccepì la propria carenza di legitti- Parte_1
mazione passiva dal momento che si assumeva che il sinistro si fosse verificato a causa di un tombino facente parte del sistema di infrastrutture idrico/fognarie la cui proprietà (e relativa gestione) era stata trasferita alla con la conferenza di servizi dell'8.07.2005. Per- CP_2
tanto unica legittimata passiva doveva considerarsi la responsabile di un eventuale di- CP_2
fetto di manutenzione e, quindi. Il Comune chiese e ottenne di poter chiamare in causa la
. CP_2
3. Si costituì la . Eccepì la genericità e, dunque, la nullità dell'atto di chiamata in CP_2
2 causa, valorizzando la mancata indicazione del titolo sul quale si fondava la pretesa doman- da di manleva e la mancata prova di eventuali rapporti sottostanti e/o tali da giustificare l'in- tegrazione del contraddittorio.
In secondo luogo, la società dedusse che anche l'atto di citazione di era generico e, CP_1
quindi, nullo, poiché non chiariva la dinamica del sinistro e non indicava le caratteristiche della presunta insidia, né i motivi per cui la stessa doveva ritenersi non percepibile.
Ancora, la ccepì l'infondatezza della domanda formulata nei suoi confronti dal CP_2 [...]
poiché quest'ultimo non aveva dimostrato la proprietà, in capo ad essa chiamata in Pt_2
causa, del tombino in contestazione e poiché, dalla documentazione fotografica in atti, era evidente lo stato di grave dissesto della strada. La edusse, quindi, che l'evento danno- CP_2
so doveva ritenersi imputabile esclusivamente al per non aver provveduto, pur es- Pt_1
sendovi tenuto, alla manutenzione delle strade di cui era proprietario e custode e ciò anche considerato il Regolamento del “Servizio Idrico Integrato” - Ente d'Ambito Sarnese Vesuvia- no, secondo il cui art. 2, co. 4, non spettava a esso gestore la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere di superficie. Infine, la hiarì che, secondo la relazione sinistri CP_2
in atti, con sopralluogo effettuato il 3.09.2012, era stata accertata, nel punto del marciapie- de in cui si trovava il tombino, la mancanza di mattonelle ed era stato, altresì, appurato che nessun intervento di scavo e/o sistemazione chiusini era stato realizzato da essa società nel periodo di riferimento. La società, quindi, impugnò la documentazione ex adverso prodotta, inidonea a dimostrare la sua responsabilità, tenuto conto che il richiamato Regolamento
S.I.I. era stato approvato con delibera assembleare n. 9 del 10.07.2009, onde l'impossibilità di imputarle la responsabilità esclusiva del sinistro, potendosi al più configurare un concorso di colpa del – visto il dissesto del manto stradale – e dell'attore, il quale aveva evi- Pt_1
dentemente tenuto una condotta incauta.
La società contestò, poi, la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attore, ri- levando che, in virtù delle circostanze di tempo e di luogo, anche per come desumibili dalla documentazione fotografica (la quale mostrava lo stato di evidente dissesto del marciapie- de), non poteva ritenersi sussistente l'insidia o il trabocchetto idoneo a fondare la responsa- bilità ex art. 2043 c.c., sicché l'evento dannoso doveva essere imputato alla condotta incauta di . Secondo la infatti, l'uso generalizzato e diretto della strada rendeva impos- CP_1 CP_2
sibile l'applicazione dell'art. 2051 c.c., con conseguente riconducibilità dell'ipotesi in esame alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c..
3 Infine, la mpugnò la quantificazione del risarcimento proposta in citazione, eccepen- CP_2
do la carenza di prova in ordine alle lesioni riportate e al nesso causale tra le stesse e l'even- to. Dedusse, in ogni caso, che l'ammontare richiesto era eccessivo e concluse affinché il Tri- bunale: “1) dichiari la nullità dell'atto di chiamata in causa notificato a istanza del
[...]
per i motivi esposti sub 1) della (…) comparsa;
2) dichiari infondata in fatto e Parte_1
in diritto e, comunque, rigetti la domanda formulata dal nei con- Parte_1
fronti della;
3) dichiari infondata nel merito e, comunque, rigetti le domande for- CP_2
mulate dal sig. per tutto quanto suesposto;
4) con vittoria di spese e ono- Controparte_1
rari di giudizio (…)”.
4. Con sentenza n. 2149/2021, il Tribunale di Torre Annunziata ha così statuto:
“-accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva;
-rigetta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della Parte_1
, terza chiamata in causa;
CP_2
- per l'effetto condanna il al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
, della complessiva somma di euro 12.428,04 per le causali di cui in motivazione, CP_1
oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della pre- sente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in ba- se agli indici ISTAT, al 7 febbraio 2012 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno,
e a partire dal 1 febbraio 2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasforma- zione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla som- ma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.;
-condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.011,50 (di cui Parte_3
euro 273,50 per spese) oltre accessori come per legge e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario;
-condanna il convenuto al pagamento, in favore della società Parte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 2.738,00 oltre acces- CP_2
sori come per legge;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. Parte_1
medico legale, come liquidate, con condanna a rivalere l'attore delle somme a tale titolo cor-
4 risposte al nominato c.t.u.”.
Il Tribunale, dopo avere, in via preliminare, chiarito la sussistenza della legittimazione atti- va e passiva in capo a tutte le parti in giudizio e dopo aver rigettato le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di chiamata in causa sollevate dalla nel merito ha rilevato quan- CP_2
to segue.
Inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il primo giudice ha ritenuto provati il fatto e il nesso causale alla luce della testimonianza resa da , le cui di- Testimone_1
chiarazioni potevano ritenersi coerenti, conformi con la versione dei fatti prospettata dall'at- tore e, in ogni caso, non smentite da alcun elemento del quadro probatorio. In particolare, secondo il Tribunale, la presenza di dissesti del manto stradale e del tombino che, pur appa- rentemente fissato al terreno, era in realtà mobile, era stata indicata con precisione dal teste e risultava, altresì, dalla documentazione fotografica, la quale mostrava la sconnessione del manto stradale e, dunque, la pericolosità dei luoghi.
Rifacendosi alle conclusioni del c.t.u. incaricato, il Tribunale ha ritenuto, allora, sussistente il nesso causale tra le lesioni e l'evento e ha ritenuto il esclusivo responsabile dello Pt_1
stesso, escludendo qualsiasi addebito a carico della rigettando la domanda di manle- CP_2
va proposta nei suoi confronti: a tal fine, in sentenza è stato valorizzato il Regolamento S.I.I., secondo cui la manutenzione ordinaria e straordinaria non era di competenza del gestore.
Infine, il primo giudice ha evidenziato come, in ogni caso, dalla documentazione fotografica fosse immediatamente desumibile la condizione di completo dissesto del marciapiede, sic- ché, non essendo stato specificamente contestato che la strada fosse di proprietà del CP_4
[...
né provato che la sua manutenzione spettasse ad altri soggetti, solo l'ente poteva rite- nersi responsabile.
Il primo giudice ha, poi, escluso la sussistenza di un concorso colposo del danneggiato, poi- ché il sinistro si era verificato a causa di un dissesto non percepibile, non essendo il tombino ben fissato al suolo e in orario serale, in condizioni di illuminazione non precisate.
Con riferimento al quantum, il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u. incaricato
(postumi invalidati nella misura dell'8%; invalidità temporanea totale per 20 giorni e parziale per 70 giorni).
5. Ha proposto appello il . Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito la carenza di prova, da parte dell'attore, dell'an dell'evento lesivo. In particolare, il ha evidenziato che, a fronte Pt_1
5 della inidoneità delle dichiarazioni del teste a fornire la prova del nesso causale tra il tombi- no e la caduta, il giudice di primo grado ha accolto la domanda valorizzando la condizione di generalizzato dissesto del manto stradale, circostanza – quest'ultima – che, però, non trova riscontro nel quadro probatorio e, comunque, non è mai stata allegata dall'attore, onde la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato la decisione nella parte in cui il Pt_1
primo giudice ha applicato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. Secondo
l'appellante, il Tribunale, rilevate le condizioni palesemente dissestate della strada, avrebbe dovuto accertare l'esigibilità di una condotta più prudente da parte del danneggiato. L'even- to andrebbe perciò addebitato al comportamento imprudente di a titolo di caso for- CP_1
tuito, con esclusione di qualsiasi addebito ad esso sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che Pt_1
dell'art. 2043 c.c..
Con il terzo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tri- Pt_1
bunale, ritenendo che la caduta di fosse stata causata non dal tombino, ma dal disse- CP_1
sto della strada, ha rigettato la domanda di manleva nei confronti della . L'appel- CP_2
lante, valorizzando quanto riferito dal teste , ha evidenziato che la causa del sini- Tes_1
stro va individuata nel fatto per cui il tombino non era ben saldato al suolo e che, di conse- guenza, unica responsabile era la , proprietaria e gestrice dell'acquedotto, la quale CP_2
era peraltro intervenuta proprio in quel punto con lavori di manutenzione (come da docu- mentazione in atti).
Infine, con ultima censura, il ha lamentato l'erroneità della statuizione in punto di Pt_1
spese legali, affermando che l'art. 92 c.p.c. imponeva una loro compensazione in virtù del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tutto quanto ciò premesso, il ha così concluso: “1) In accogli- Parte_1
mento del proposto appello, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
2) In subordine, in caso di conferma di accoglimento della domanda attorea, accogliere la domanda di manleva del proposta in primo grado Parte_1
nei confronti della;
3) In entrambi i casi condannare chi di ragione alla restituzione CP_2
delle eventuali somme sborsate in esecuzione della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge;
4) Ancor più in subordine, in caso di rigetto dell'atto di appello, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio con condanna a chi di ragione alla restituzione di quanto eventualmente sborsato in esecuzione
6 della sentenza impugnata”.
6. Si è costituito in giudizio , il quale ha, in via preliminare, eccepito l'i- Controparte_1
nammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica (essendo stato l'atto di appello noti- ficato via PEC senza sottoscrizione digitale) e per violazione dell'art. 342 c.p.c. Ne ha comun- que contestato la fondatezza nel merito. Perciò ha così concluso: “1) in via preliminare, di- chiarare l'inammissibilità dell'atto di appello (…); 2) nel merito, rigettare l'appello siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto (…) e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2149/2021 pubblicata in data 29.10.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata (…);
3) il tutto con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio
(…); 4) In via subordinata in caso in cui Ill.ma Corte dovesse ritenere responsabile la CP_2
[...
, per i fatti di causa, si chiede condannare quest'ultima al pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di € 12.428,04 oltre interessi legali cosi come stabilito nella sentenza di Pt_4
primo grado (…); 5) Si chiede, altresì, condannare la al pagamento delle spese lega- CP_2
li già attribuite in primo grado al sottoscritto procuratore nei confronti del Parte_1
, oltre le spese legali, IVA e CPA del presente grado di appello (…)”. Parte_1
7. Infine, si è costituita la , anch'essa contestando l'ammissibilità del gravame ai CP_2
sensi dell'art. 342 c.p.c. e la sua fondatezza nel merito. Ha chiesto, quindi, che la Corte: “di- sattesa ogni altra contraria istanza anche istruttoria, voglia emettere i seguenti PROVVEDI-
MENTI 1) In via preliminare (…) dichiarare inammissibile l'atto di appello (…) per assenza dei precipui requisiti di forma-contenuto previsti dal novellato I comma dell'art. 342 c.p.c.; 2) In via principale, rigettare l'appello (…) perché infondato in fatto e in diritto (…), confermando in toto l'impugnata sentenza (…); 3) Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio (…)”.
8. Con ordinanza del 20.03.2025, emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclu- sioni del 18.03.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti termi- ni ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
9. In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da e dalla . Controparte_1 CP_2
10. Con riferimento all'eccezione di inesistenza della notifica sollevata da , la Corte CP_1
rileva che, all'atto della propria costituzione in giudizio, il appel- Parte_1
lante ha depositato, per i difensori di entrambe le parti convenute, la ricevuta di avvenuta consegna della notifica. La stessa, in formato “.eml” e, dunque, sotto forma di c.d. “busta di trasporto”, contiene l'atto di appello e la procura alle liti in formato “.pdf”, nonché la relata
7 di notifica in formato “.pdf.p7m”.
L'atto di appello notificato (cioè quello contenuto nella busta), diversamente da quanto ec- cepito da , risulta digitalmente sottoscritto (v. pag. 8 dell'appello). La giurisprudenza CP_1
di legittimità ha precisato che le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Cass., n. 8815/2020; Cass. Sez. U, n. 10266/2018; Cass. n. 30927/2018).
Inoltre, risulta digitalmente sottoscritta anche la relata di notifica, la quale è stata trasmessa nell'estensione “.p7m”. In ogni caso, giova rammentare il costante orientamento interpreta- tivo della Suprema Corte, cui questa Corte aderisce, secondo cui, a mente dell'art. 156 c.p.c.,
l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne com- porta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così, in motivazione, Cass.
n. 8815/2020, la quale richiama Sez. U, n. 7665/2016 e precisa, altresì, che “peraltro, con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, è stato precisato che la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa «sia possi- bile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sebbe- ne la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore» (Cass. ord. 15.05.2018 n. 11793, non massimata, in motivazione). In particolare, non si verifica una nullità quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato”).
11. Meritevole di rigetto è anche l'eccezione di inammissibilità sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da entrambi gli appellati. Infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile indivi- duare con assoluta chiarezza – come potrà constatarsi di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'appellante – i punti della sentenza investiti da censura e le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione di primo grado, onde va senz'al- tro esclusa la sussistenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione per la declarato- ria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 40560/2021), in modo tale che il
8 giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di rife- rimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. n.
7675/2019).
Al riguardo va anche detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglian- ze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con- to della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., n. 27199/2017).
12. Nel merito, l'appello e infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
13. In rigetto dei primi due motivi di gravame, la Corte ritiene provato il verificarsi dell'e- vento lesivo nelle modalità descritte dall'attore nel proprio atto di citazione e ritiene, altresì, che nessun addebito di responsabilità, a titolo di concorso colposo o caso fortuito, possa es- sere mosso al danneggiato.
14. La dinamica della caduta in cui incorse e, dunque, la circostanza per cui questi CP_1
inciampò nel tombino basculante, è stata confermata dal teste , il quale ha riferi- Tes_1
to di aver notato il posizionamento dei piedi del danneggiato in corrispondenza del chiusino malfermo, nonché di aver personalmente constatato l'instabilità del chiusino.
La documentazione fotografica in atti consente di ritenere più che verosimile la dinamica descritta. Infatti, la porzione di marciapiede su cui è installato il tombino si presenta forte- mente dissestata, connotata da profondi avvallamenti e irregolarità: ciò, per un verso, deno- ta un difetto di controllo e manutenzione del marciapiede stesso da parte dell'amministra- zione locale;
e, per altro verso, giustifica l'instabilità del chiusino che non trova, nell'asfalto circostante, un valido appoggio.
Dunque, la Corte condivide la valutazione delle risultanze probatorie già operata dal primo giudice, il quale – pare utile precisare – pur evidenziando le cattive condizioni della strada, non ha inteso ritenerla causa diretta del sinistro, individuata comunque nel tombino mala- mente fissato, come prospettato dall'attore. Ciò si evince dal tenore complessivo della moti- vazione, soprattutto nella parte in cui essa, nel rigettare la domanda di manleva, si sofferma
9 sul trasferimento di competenze dal alla dedotto, ma non provato, dal Co- Pt_1 CP_2
mune) e sul regolamento disciplinare prodotto da quest'ultima.
Così accertata la dinamica del sinistro, la responsabilità del suo verificarsi dev'essere impu- tata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al custode del tombino che, nel caso di specie, risulta essere il (e non la per i motivi di cui si dirà). Parte_1 CP_2
15. La responsabilità è ascrivibile all'ente custode in via esclusiva, poiché la condotta tenu- ta da nell'interagire con la res risulta conforme ai criteri di prudenza imposti dalla or- CP_1
dinaria ed esigibile diligenza.
16. A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si assume aver cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la propria pretesa risarcitoria, il danneggiato ha esclusi- vamente l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insi- dia o di un trabocchetto ovvero della sussistenza di una condotta colposa imputabile al cu- stode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o da- to dalla condotta del danneggiato, ad interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, af- finché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabi- le il danno.
Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di alle- gare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi inci- dente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, dunque, la responsabilità del custode.
10 Grava, dunque, sul custode della cosa che si asserisce dannosa l'onere della prova liberato- ria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere in- tegrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Tale ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in più occasioni ha evi- denziato come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisce con la cosa, della situa- zione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigoroso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere non riconducibile a un criterio probabilistico di regolarità causale e, come tale, idonea a recidere il nesso eziologico (cfr., ex multis, Cass. n. 21675/2023, secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la con- dotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”. Nella specie, la S.C. ha conferma- to la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situa- zione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicu- rezza regionali (v. anche Cass., n. 29465/2020 e n. 16568/2022).
E allora, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale (o, come nel caso in esame, dalla condizione dei tombini presenti sulla stra- da) prescinda dalla prova della sussistenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, essa po- trebbe comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rile- vanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. n. 8450/2025).
In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 – in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento – il tema della colpa del
11 danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della respon- sabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. n. 8449/2025).
17. Applicando i richiamati principi al caso di specie, nessun rilievo causale, nel verificarsi dell'evento, può essere attribuito alla condotta dell'appellato . CP_1
Da quanto acquisito agli atti, emerge, infatti, che il tombino in esame, di piccole dimensio- ni, era collocato al centro del marciapiede e, quindi, al centro di un'area evidentemente de- putata al transito pedonale. Emerge altresì che il passaggio proprio nel punto in cui si trova- va il tombino era pressoché obbligato dall'assai ristretta estensione del marciapiede, peral- tro delimitato da un paletto in ferro proprio in corrispondenza del chiusino che impediva o, comunque, disincentivava percorsi alternativi.
Ancora, è stato accertato che l'evento si verificò nel tardo pomeriggio di febbraio: in assen- za di illuminazione naturale e in condizioni di illuminazione artificiale non specificate (e non provate dall'amministrazione), può presumersi che fosse scarsamente percepibile la stessa presenza del tombino. Infine, che il tombino potesse sollevarsi, non era circostanza prevedi- bile in anticipo, soprattutto nelle descritte condizioni di visibilità.
Gli elementi richiamati consentono di ritenere assolutamente normale la condotta di Pt_3
[...
dal quale non era esigibile alcuna maggiore cautela, e ciò anche tenuto conto della im- possibilità di percepire la situazione di pericolo, assolutamente occulta.
18. Meritevole di rigetto è anche il terzo motivo di gravame con cui il Parte_1
ha lamentato il rigetto della domanda di manleva nei confronti della . Tale
[...] CP_2
domanda si fonda sul trasferimento della gestione e, successivamente, anche della proprie- tà, in favore della società convenuta, dell'acquedotto che, secondo la prospettazione di par- te appellante, conferirebbe alla a qualità di unica custode, ai sensi e ai fini dell'art. CP_2
2051 c.c., del tombino oggetto di causa.
È stato accertato che la ra effettivamente incaricata della gestione del sistema idrico CP_2
e fognario: questo, infatti, non è mai stato seriamente contestato dalla stessa società conve- nuta ed emerge, comunque, dagli atti di causa.
Ciò, però, non è sufficiente a ritenere che la osse tenuta, in tale qualità, ad occuparsi CP_2
12 della manutenzione ordinaria e straordinaria anche dei pozzetti collocati sulla strada. Al con- trario, come già rilevato dal primo giudice, tale assunto è inequivocabilmente smentito dall'art. 2, co. 4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (predisposto, come evidente dall'intestazione, dall' , istituito con legge regionale Controparte_5
15/2015 e del quale fa parte il , come si desume da pag. 5 della Parte_1
comparsa conclusionale dell'appellante: “Coerentemente con quanto indicato dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, il servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature dedicate, cosiddette bianche, la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato.
Parimenti, non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, la realizzazione di opere di raccolta delle acque meteoriche ed il successi- vo collegamento alla rete fognaria. Tutti i costi afferenti allo svolgimento della predetta atti- vità non possono essere imputati sulla tariffa del servizio idrico integrato”.
Pertanto, sebbene la osse tenuta alla gestione della rete idrica e delle relative infra- CP_2
strutture e pur volendo ammettere che la stessa fosse intervenuta per una riparazione pro- prio in Via De Bottis, n. 27 (e la circostanza, comunque, non è adeguatamente provata, visto che il relativo documento prodotto dal appellante è privo di data), la corretta ma- Pt_1
nutenzione del tombino costituiva, comunque, un obbligo dell'ente comunale. D'altronde,
l'obbligo di custodia (con i conseguenti poteri e doveri di controllo e di intervento) gravava sul non soltanto in virtù della richiamata previsione regolamenta- Parte_1
re che esplicitamente escludeva tali compiti tra quelli affidati al gestore, ma anche in virtù del fatto per cui l'eventualità che il tombino appartenga a un soggetto terzo non fa venir meno, in capo all'ente proprietario della strada, la qualità di custode. La Suprema Corte ha affermato tale principio richiamando il proprio costante orientamento in tema cantieri edili collocati sul suolo stradale, nel senso che solo ove l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata e affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente asso- luto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode, con esclusione di ogni responsabilità in capo all'amministrazione proprietaria della strada. Allorquando, invece, l'a- rea su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e,
13 quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente
(così Cass., n. 32095/2021, in motivazione;
v., tra le altre, anche Cass., n. 26780/2023; Cass.,
n. 1279/2017; Cass., n. 15882/2013).
19. In virtù di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere integralmente conferma- ta.
20. Deve essere confermata – e, quindi, va rigettato l'ultimo motivo di appello – anche la statuizione relativa alle spese di lite. Nel caso in esame, infatti, non ricorre alcuna delle ipo- tesi che, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., può giustificare la compensazione delle medesime
(in particolare, non viene in rilievo alcuna questione dirimente che sia stata oggetto di un si- gnificativo revirement giurisprudenziale).
21. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche. Il valore della controversia è determinato in base al disputatum, sic- ché, considerato il rigetto dell'appello, esso è dato dalla somma che ha formato oggetto di impugnazione (“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accorda- ta dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giu- dice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”; così
Cass., n. 35195/2022).
In ragione della natura, del valore e della difficoltà dell'affare, si liquidano importi prossimi ai minimi tabellari (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00).
22. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte del . Parte_1 Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 29.10.2021 n. 2149, così decide:
a) rigetta l'appello;
14 b) condanna il alla rifusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed €
450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre accessori di legge;
c) condanna il alla rifusione, in favore della , delle Parte_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre accessori di legge;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte del . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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