Decreto cautelare 16 maggio 2022
Sentenza 19 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 19/10/2022, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/10/2022
N. 00178/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di RE
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 20122, proposto da AN MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Iob e Vittorio Cristianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in RE, via Filippo Serafini n. 9, presso lo studio dell’avvocato Vittorio Cristianelli;
contro
il Comune di Imèr, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in RE, largo Porta Nuova n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
nei confronti
Azienda agricola Vio Federica e Federica Vio, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
dei seguenti atti: A) bando di gara prot. n. 1087 in data 15 marzo 2022, relativo alla procedura di gara per la concessione in uso delle malghe OL e OS e dei pascoli annessi, per le stagioni di alpeggio 2022-2027; B) verbale della Commissione di gara n. 3 in data 20 aprile 2022; C) della nota prot. n. 1604 in data 20 aprile 2022, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato al concessionario uscente l’esito finale procedura di gara e l’intervenuta aggiudicazione provvisoria al ricorrente, primo classificato, chiedendo di formalizzare per iscritto la volontà di esercitare il diritto di prelazione di cui all’art. 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203; D) della nota prot. n. 1607 in data 21 aprile 2022, con cui l’Azienda agricola Vio Federica ha formalmente esercitato il diritto di prelazione; E) deliberazione di Giunta n. 39 in data 26 aprile 2022, con cui sono stati approvati verbali della gara per la concessione in uso delle malghe OL e OS; F) comunicazione del Comune di Imèr in data 27 aprile 2022, con cui il ricorrente è stato informato della non aggiudicazione della concessione in uso delle malghe OL e OS e dei pascoli annessi; G) contratto di concessione in uso delle malghe, se stipulato; F) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale,
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni causati dall’adozione degli atti impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Imér;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il dott. Carlo Polidori e uditi gli avvocati Mauro Iob e Vittorio Cristanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Imèr in esecuzione della deliberazione di Giunta 8 marzo 2022, n. 17, ha indetto con la determinazione 15 marzo 2022, n. 1087, un’asta pubblica (ai sensi degli articoli 19 e 39, comma 2-bis, della legge provinciale n. 19 luglio 1990, n. 23, e dell’art. 10 del relativo regolamento di attuazione, approvato con d.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.) per la concessione in uso di beni contraddistinti dalla p.ed. 424 (casera Malga OL), dalla p.ed. 783 (stallone Malga OL), dalla p.ed. 420/7 (sedime Malga OS), dalla p.ed. 420/8 (sedime Malga OS), nonché dalle pp.ff. 2948, 2949, 2951/1, 2952/1, 2953, 2954/1, 2954/2, 2972/2, 2972/4, 2972/8, 2974/1 (pascoli), tutti in CC di Imer, per le stagioni di alpeggio 2022-2027. Nel bando di gara si legge, per quanto più interessa in questa sede, che nel precedente bando di gara non era stato escluso il diritto di prelazione di cui all’art. 4-bis della legge n. 203/1982.
2. Il Comune di Imèr con nota del 27 aprile 2022 ha informato il ricorrente dell’intervenuta approvazione, con la delibera di Giunta 26 aprile 2022, n. 39, dei verbali delle Commissioni di gara, in base ai quali il ricorrente medesimo è risultato primo classificato, offrendo un canone di € 16.000,00 annui (come dal verbale di gara n.3 in data 20 aprile 2022). Tuttavia l’Amministrazione comunale con nota del 20 aprile 2022 ha comunicato al concessionario uscente l’esito della gara e l’aggiudicazione provvisoria in favore del primo classificato, chiedendo di formalizzare la volontà di esercitare il diritto di prelazione di cui all’art. 4-bis della legge n. 203/1982, e l’Azienda Agricola Vio Federica con nota del 21 aprile 2022 ha esercitato il diritto di prelazione. Quindi la Giunta comunale con la medesima delibera n. 39 del 2022 ha aggiudicato all’Azienda Agricola Vio Federica la concessione delle malghe OL e OS e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022-2027.
3. Degli atti impugnati il ricorrente chiede l’annullamento, con conseguente domanda di risarcimento danni, affidandosi a quattro distinti motivi di ricorso.
I) Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, abnormità, illogicità o contraddittorietà, travisamento o erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
All’esito della gara il ricorrente è risultato primo classificato, essendo in possesso dei requisiti richiesti e in applicazione dei punteggi previsti dal bando; tuttavia tali requisiti e punteggi sono stati contraddittoriamente disattesi con l’aggiudicazione della concessione in favore della controinteressata. Inoltre tale aggiudicazione è stata disposta in applicazione di un diritto di prelazione inesistente, in quanto asseritamente risalente al precedente bando. Difatti dalla lettura del bando relativo alla gara in questione si evince che il diritto di prelazione non era previsto e, comunque, la successiva introduzione dello stesso determina un’indebita e immotivata attribuzione patrimoniale in favore del concessionario uscente.
II) Violazione delle norme in materia di concorrenza (art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016; art. 3 Cost); disparità di trattamento; violazione della legge n. 168/2017.
I criteri tecnici previsti del bando sono stati di fatto disapplicati. Difatti dapprima tali criteri sono stati applicati, in sede di aggiudicazione provvisoria, per l’individuazione del primo classificato, ma poi sono stati irragionevolmente disapplicati, in sede di aggiudicazione definitiva. Si configura poi la violazione delle regole in materia di concorrenza e parità di trattamento. Difatti, la prelazione potrebbe astrattamente giustificarsi solo se ai fini dell’aggiudicazione venisse applicato un criterio puramente economico, a differenza di quanto previsto dal bando relativo alla gara di cui trattasi. Inoltre l’attribuzione del diritto di prelazione al concessionario uscente si pone in contrasto con art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in materia di affidamento delle concessioni, e con la legge n. 168/2017, che nel disciplinare i beni in dominio collettivo non prevede l’applicazione della legislazione sui patti agrari e, segnatamente, il diritto di prelazione ivi sancito.
III) Violazione dell’art. 15 della legge provinciale n. 6/2005 e dell’art. 1, comma 1, lett. d), della legge n. 168/2017; eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e sviamento di potere.
I provvedimenti impugnati sono illegittimi sia perché la concessione in uso delle malghe di cui trattasi è stata disposta in favore di un terzo, anziché in favore di un comproprietario esistente - qual è il ricorrente, in quanto membro della comunità di Imer - sia perché disposta senza sospensione del vincolo di uso civico e in assoluta carenza del relativo procedimento.
IV) Violazione dell’art. 6, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 228/2001.
Fermo restando che la legge n. 203/1982, con particolare riferimento al prelazione in oggetto, non si applica ai beni in dominio collettivo, in via subordinata si configura la violazione dell’articolo in epigrafe indicato, secondo il quale “Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all’affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l’assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”. Difatti la titolare dell’Azienda agricola Vio Federica non è una giovane imprenditrice agricola, essendo nata il 1° settembre 1975, mentre il ricorrente è un giovane imprenditore agricolo, essendo nato il 29 giugno1996.
4. Avuto riguardo alla proposta azione risarcitoria il ricorrente - oltre a ribadire l’illegittimità degli atti impugnati - ha dedotto che il danno conseguente al mancato godimento dei beni in questione è complessivamente pari ad € 160.800,00, in ragione della mancata acquisizione dei proventi derivanti dalla propria attività, pari quantomeno al valore di mercato della concessione dei beni stessi, pari ad € 96.000,00 (€ 16.000,00 x 6 anni), nonché del mancato conseguimento del premio unico per l’anno 2022, pari a € 22.200,00, e del premio alpeggio per l’anno 2022, pari a € 4.600,00, da moltiplicare per gli anni di mancato conseguimento dei premi stessi. In subordine il ricorrente - per il caso in cui fosse accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati, con conseguente assegnazione delle malghe in suo favore - ha chiesto che l’Amministrazione venga condannata a risarcire il danno quantificato in misura pari alla differenza tra il valore di mercato delle malghe stesse, determinato all’esito della gara, e il costo di manutenzione ordinaria di tali beni, che risulta essere l’unico costo che può essere addebitato al concessionario. Sempre in via subordinata il ricorrente, per il caso in cui si accertasse che egli ha diritto all’aggiudicazione in quanto giovane imprenditore agricolo, ha chiesto che l’Amministrazione venga comunque condannata a risarcire il danno quantificato in misura pari a € 8.400,00 (€ 1.400,00 x 6 anni). Difatti la base d’asta è pari a € 14.600,00 annui e il canone di mercato è pari a € 16.000,00 annui.
5. Il Comune di Imér si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 27 maggio 2022, ivi rappresentando, in via preliminare, che con la delibera di Giunta n. 48 in data 27 maggio 2022 è stato disposto l’annullamento in autotutela dell’impugnata delibera n. 39 del 2022, nella parte relativa all’aggiudicazione disposta in favore dell’Azienda Agricola Vio Federica, e di «aggiudicare conseguentemente, definitivamente la concessione in uso delle malghe OL e OS e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022-2027 all’Azienda agricola MA AN ... che nella gara è risultato il primo classificato, come da verbale di gara n. 3, di data 20.04.2022, alle condizioni di cui all’offerta presentata in data 04.04.2022 ed acquisita in atti al n. 1382/Prot.» . Quindi il Comune ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, sia con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati, sia con riferimento alla prima domanda risarcitoria, nonché di dichiarare inammissibili le ulteriori domande proposte in via subordinata dal ricorrente, osservando che questi ha partecipato alla gara offrendo un canone annuo di concessione pari a € 16.000,00 e senza contestare, entro i termini di legge (trattandosi di ricorso introduttivo notificato il 13 maggio 2022), né il bando di gara, né la deliberazione di Giunta n. 17 in data 8 marzo 2022, con cui sono stati approvati il bando di gara e lo schema di concessione.
6. Il ricorrente con memoria depositata in data 13 settembre 2022, oltre a chiedere al Tribunale di ordinare all’Amministrazione di produrre in giudizio gli atti impugnato, ha precisato che l’annullamento parziale dell’impugnata delibera n. 39 del 2022 non è pienamente satisfattivo. Persiste infatti l’interesse all’annullamento di tale provvedimento nella parte in cui l’Amministrazione, in violazione dell’art. 6, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 228/2001, ha omesso di quantificare il canone annuo dovuto dal ricorrente medesimo in misura pari a € 14.600,00, ossia in misura pari alla base d’asta. Inoltre il ricorrente ha espressamente modificato la propria domanda risarcitoria espungendo dalle voci di danno quella derivante dalla mancata percezione dei contributi e precisando che tale domanda non viene coltivata nel presente giudizio in quanto, allo stato, tale danno costituisce una mera eventualità: difatti egli ha potuto depositare la domanda per percepire i contributi solo in data 15 giugno 2022 (ossia a seguito dell’adozione della delibera n. 48 del 2022) ed auspica che tale domanda possa essere accolta.
7. Il Comune di Imèr con memoria depositata 14 settembre 2022 - oltre ad eccepire che il ricorrente non ha interesse alla produzione di atti che sono stati annullati in autotutela con provvedimento integralmente satisfattivo - ha replicato che il ricorrente medesimo non ha motivo di dolersi del fatto la concessione non gli sia affidata ad un canone annuo a pari a € 14.600,00; ciò in quanto: A) la nota in data 9 agosto 2021 - con cui il ricorrente, in qualità di giovane imprenditore agricola, ha manifestato il proprio interesse alla concessione delle malghe - è antecedente alla scadenza della precedente concessione, mentre l’art. 6, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 228/2001 prevede che l’interesse da parte dei giovani imprenditori agricoli vada manifestato alla scadenza della concessione o del contratto di affitto precedente, che nella fattispecie è scaduto a dicembre 2021; B) in ogni caso il ricorrente chiedendo di essere invitato alla gara ha accettato le regole della gara stessa ed ha offerto un prezzo in rialzo di € 1.400,00, così rinunciando a far valere quanto previsto dal predetto art. 6, comma 4-bis; C) anche a voler opinare diversamente, il ricorrente non ha tempestivamente impugnato la lex specialis e offrendo un canone pari a € 16.000,00 ha prestato acquiescenza nei confronti del bando di gara, nella parte in cui non prevede l’assegnazione ai giovani imprenditori agricoli della concessione al canone previsto a base d’asta.
8. Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2022 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio ritiene che, come eccepito dall’Amministrazione resistente, per le considerazioni di seguito svolte il ricorrente non abbia interesse alla produzione in giudizio di atti che sono stati annullati in autotutela.
10. Passando al merito, il Collegio ritiene che in ragione della sopravvenuta adozione della delibera di Giunta n. 48 del 2022 - con cui è stato disposto (sulla scorta del parere rilasciato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato prot. n. 2078 in data 18 maggio 2022) di annullare in autotutela l’impugnata deliberazione n. 39 del 2022, nella parte relativa all’aggiudicazione disposta in favore dell’Azienda Agricola Vio Federica, nonché di aggiudicare al ricorrente la concessione in uso delle malghe OL e OS e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022-2027, con conseguente sottoscrizione (intervenuta in data 8 giugno 2022) del disciplinare di concessione con il ricorrente - sussistano i presupposti per dichiarare l’integrale cessazione della materia del contendere, sia con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati, sia con riferimento alla connessa domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione della gara. Difatti - fermo restando quanto si dirà con riferimento alla domanda di annullamento della delibera n. 39 del 2022 nella parte in cui omette di quantificare il canone annuo dovuto dal ricorrente in misura pari a € 14.600,00, ossia in misura pari alla base d’asta - la delibera di Giunta n. 48 del 2022, nonché le conseguenti attività giuridiche e materiali poste in essere dall’Amministrazione (cfr. il verbale di consegna in data 8 giugno 2022) risultano pienamente idonee a soddisfare l’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente.
11. Diverse considerazioni valgono per la predetta, residua domanda di annullamento parziale della delibera n. 39 del 2022. Tale domanda non può essere accolta per le ragioni diffusamente esposte dall’Amministrazione resistente nella memoria depositata in data 14 settembre 2022 e, in particolare, perché nel caso in esame l’assegnazione della concessione non è intervenuta all’esito della procedura prevista dall’art. 6, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 228/2001, bensì all’esito di un’apposita gara pubblica, e il ricorrente partecipando a tale gara ne ha implicitamente accettato le regole, così rinunciando a far valere quanto previsto dal predetto art. 6, comma 4-bis. Si deve infatti rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 31 dicembre 2021, n. 8747), l’acquiescenza tacita nei confronti di un atto amministrativo, che produce effetti ostativi all’esercizio del diritto ad agire in sede giurisdizionale, si configura - come nel caso in esame - in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco di accettazione degli effetti degli atti medesimi, incompatibile con l’intenzione di impugnarlo in sede giurisdizionale.
12. Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza, posto che - come si evince dalla motivazione della delibera di Giunta n. 48 del 2022 - l’Avvocatura distrettuale dello Stato di RE (sulla scorta di quanto affermato da questo Tribunale nella sentenza 12 marzo 2014, n. 78) ha escluso che nel caso in esame potesse trovare applicazione il diritto di prelazione di cui all’art. 4-bis della legge n. 203/1982, così acclarando la fondatezza della domanda principale proposta dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di RE, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 77/2022, dichiara la cessazione della materia del contendere e respinge le ulteriori domande indicate in motivazione.
Condanna il Comune di Imèr al pagamento delle spese del presente giudizio, complessivamente quantificate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
Antonia Tassinari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Polidori | Fulvio Rocco |
IL SEGRETARIO