Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei SInori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 14 settembre 2023 ed iscritta al n. 1643 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (CF. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
Catia Cattaneo del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Via Stoppani n. 15 – Santa Maria Hoé,
presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF. , rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
Chiara Maria Rosa Zampinetti del foro di Milano, con elezione di domicilio in Piazza San Pietro in
Gessate n.
2 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minori nati fuori dal matrimonio.
All'udienza del 7 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 25
Per parte ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO ED IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE:
- Rigettare tutte le richieste avversarie compresa quella di affido esclusivo della minore al padre e richieste connesse in quanto destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla premessa dell'atto introduttivo e del presente atto da intendersi qui letteralmente trascritti;
- Sulla modifica delle condizioni A)B)C)D) del provvedimento del 01.02.2022 emesso dal Tribunale di Lecco r.g. 1120/2021
(doc. 1), richiesta di annullamento del patto relativo al COLLOCAMENTO ALTERNATO, disponendo per il collocamento prevalente della minore c/o la madre, accertato che, successivamente al provvedimento in parola, sono sopravvenuti nuovi fatti, meglio precisati nel Punto Primo, paragrafi 1,2,3,4,5, di cui alla premessa del ricorso introduttivo e del presente atto,
da considerarsi qui letteralmente trascritti, per l'effetto disporre la modifica dei suddetti punti, come di seguito:
A) Disporre il collocamento prevalente di presso la residenza della madre e l'affido esclusivo della Persona_1
minore a favore della ricorrente, e solo in subordine, l'affido congiunto della minore a favore di entrambi i genitori,
autorizzando altresì madre e figlia a trasferirsi in altro comune italiano, nel caso dovesse ravvisarsene la necessità per motivi di sicurezza e/o bisogno;
In caso di affido congiunto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
B) In ogni caso, il padre potrà esercitare il diritto-dovere di visita alla figlia minore, salvo sia assente per turni lavorativi o altre ragioni, un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì (salvo diverso accordo tra le parti) dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 20,00 allorquando, dopo cena, il padre avrà cura di riaccompagnare la minore presso la residenza materna;
inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alterni dal venerdì, dal termine Per_1
dell'orario scolastico o, se assente per turni lavorativi o altre ragioni, dal sabato mattina, fino a domenica sera allorquando alle 20,00, dopo cena, il padre dovrà riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della ricorrente;
con riferimento alle vacanze scolastiche estive, disporsi che ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per due settimane anche non consecutive con obbligo di comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno, data di partenza e luogo di villeggiatura prescelto e con possibilità per ciascun genitore “rimasto a casa” di contattare la figlia tra le 19,00 e le 20,00 durante ogni giorno della vacanza predetta;
con riguardo alle vacanze natalizie, Natale ed Epifania con un genitore e Santo Stefano e Capodanno con l'altro ad anni alterni, salvo diverso accordo;
in merito alle vacanze pasquali pagina 2 di 25 che durano circa sei giorni, tre giorni con un genitore e tre con l'altro, alternando Pasqua e Pasquetta, salvo diverso accordo;
con riferimento alle altre festività, a titolo e semplificativo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Festa di Ognissanti, 8
dicembre, disporre che i genitori si concorderanno di volta in volta;
sia prevista la possibilità per entrambi i genitori di trascorrere 2/3 ore con la bimba nel giorno del loro compleanno e di quello della figlia;
C) Venga disposto che la minore, oltre che con la madre, potrà anche soggiornare durante le vacanze scolastiche, e precisamente durante il periodo di vacanza scelto da ciascun genitore, sia presso i nonni paterni che presso i nonni materni e zia materna, anche senza la presenza dei genitori stessi, al fine di garantire alla minore il diritto al mantenimento di un rapporto IGnificativo con entrambi i rami genitoriali;
D) i nonni paterni, se richiesto dalla madre, potranno prelevare la minore da scuola e tenerla con loro sino alla sera all'arrivo della ricorrente che provvederà a ritirarla da casa dei nonni e/o a seconda delle eventuali necessità. Anche i nonni materni potranno ritirare la bambina da scuola, allorquando fosse necessario, su richiesta della madre.
- Sulla modifica parziale della condizione E): richiesta di annullamento della parte relativa all'impegno di non frequentare terze persone, in presenza della minore;
in particolare sulla strumentalizzazione da parte del padre di detto accordo in danno alla figlia., accertato che, successivamente al provvedimento in parola, sono sopravvenuti nuovi fatti meglio precisati nel Punto Secondo della premessa dell'atto introduttivo oltre che del presente atto, da considerarsi qui letteralmente trascritti e a cui ci si riporta integralmente, per l'effetto disporre la modifica della suddetta condizione annullando, con riferimento alla condizione E) la parte letterale che va dalle parole “..e le parti si obbligano reciprocamente a…” sino alle parole “…risarcimento del danno”.
- Sulla conseguente modifica della condizione N): richiesta di annullamento del patto relativo alla contribuzione diretta,
disponendo per il contributo al mantenimento della minore a carico del padre, accertato che, successivamente al provvedimento in parola, sono sopravvenuti nuovi fatti meglio precisati nel Punto Terzo dell'atto introduttivo di questo giudizio, da considerarsi qui letteralmente trascritti a cui ci si riporta integralmente, accertata la richiesta di collocamento prevalente della minore presso la madre di cui al punto A ut supra, annullare la disposizione che prevede il mantenimento diretto e, per l'effetto, disporre la modifica della suddetta condizione, come di seguito:
N) disporsi che il IG. versi alla IG.ra una somma mensile di mantenimento per CP_1 Pt_1 Persona_1
dell'importo di € 500 (Euro cinquecento/00) in via anticipata, entro il giorno 1 (primo) di ciascun mese, per quattordici mensilità - precisando che la tredicesima mensilità dovrà essere corrisposta dal padre alla madre il primo dicembre di ogni pagina 3 di 25 anno, e la quattordicesima mensilità il primo agosto di ogni anno, unitamente alla somma di mantenimento ordinaria mensile
di pari importo (e perciò € 1.000,00 per i soli mesi di dicembre e agosto) - o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre Istat a partire da settembre 2024, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: Postepay
Iban [...] intestato alla ricorrente.
- Sulla modifica della condizione R): Richiesta di annullamento della condizione circa il deposito fiduciario del passaporto della minore, disponendo per la custodia presso la madre di tutti i documenti di riconoscimento della figlia, accertato che,
successivamente al provvedimento in parola, sono intervenuti nuovi fatti meglio precisati nel Punto QUARTO di cui alla premessa dell'atto introduttivo, da considerarsi qui letteralmente trascritti a cui ci si riporta integralmente, considerato altresì il comportamento della madre e quello del padre sul punto, annullare la disposizione che prevede il deposito fiduciario presso l'Avv. Chiara Zampinetti, del passaporto della bambina, e per l'effetto disporre la modifica della suddetta condizione, come di seguito:
R) disporre che tutti i documenti di riconoscimento della minore intendendosi per essi passaporto valido anche per l'espatrio, permesso di soggiorno, carta d'identità e relativi rinnovi, nessuno escluso, vengano custoditi dalla madre la quale provvederà a rilasciare copia degli stessi al padre, con impegno da parte della IG. a concordare con il padre Pt_1
eventuali viaggi della minore fuori dal territorio italiano, viaggi che non potranno avere luogo solo in presenza di comprovati, fondati e gravi motivi o quella diversa migliore disposizione che risulterà di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si contestano tutti i mezzi istruttori avversari e si chiede che le prove orali indicate da controparte nella propria comparsa di risposta del 13 novembre 2023, alle pagine 36, 37 e 38 vengano dichiarate inammissibili per i motivi tutti precisati nella memoria nr. 1, pag 17 del 23.11.23 di questa difesa a cui ci si riporta integralmente e che altresì
le prove orali indicate da ctp nella propria memoria nr. 2 del 4.12.23 alle pagg. 16,17,18 vengano dichiarate inammissibili per tutti i motivi meglio precisati nella memoria nr. 3, pag. 7 e 8 del 18.12.23 di questa difesa a cui ci si riporta integralmente così come si contestano i documenti avversari per le ragioni già precisate in atti.
Ci si oppone a tutte le memorie avversarie irrituali del 10.01.23, del 16.05.23 e del 12.06.23 in quanto non autorizzate dal
Giudice, dichiarando sin d'ora di non accettarne il contradditorio e si chiede dunque il Giudice non ne tenga conto, per tutti i motivi meglio precisati nelle memorie di replica di questa difesa del 16.01.24 e del 28.05.24 a cui si si riporta integralmente.
pagina 4 di 25 Si chiede di essere ammessi a provare per interpello e per testi i seguenti capitoli di prova così come già indicati nella memoria nr. 1 del 23.11.23 di questa difesa:
Per_ 1) “Vero che in data 15 marzo 2023 alle ore 19,43 il resistente avvisa con messaggio la ricorrente circa il fatto che era in ospedale perché dalla mattina aveva avuto vomito, diarrea e febbre a 38 gradi, come da doc. 12 che si rammostra?
Interpello nonna paterna
2) Vero che in data 16 marzo 23 alle ore 10,33 la ricorrente scriveva al resistente “Dalla mattina aveva il vomito e nessuno mi ha avvisata, neanche la nonna, Come è possibile tutto ciò? La prima cosa da fare oltre ad avvisarti è avvisare anche me”, come da doc. 12 che si rammostra? interpello
3) Vero che in data 16 marzo 23 alle ore 11,02 la ricorrente scriveva al resistente “Io ci sono per nostra figlia, mi fai sentire esclusa e non è giusto” come da doc. 12 che si rammostra? interpello
4) Vero che in data 14 settembre 23 alle 20, 15, la ricorrente scriveva un messaggio alla nonna paterna del seguente tenore
Per_ Per_
“Scusa ma ancora questa volta da stamattina ( ) sta poco bene e nessuno mi ha avvisata…Per favore la prossima
CP_ volta avvisami che non lo fa. Tra l'altro non è con lei. Ora come ora ha bisogno dei suoi genitori, Se c'è qualsiasi
Per_ cosa chiamatemi per favore. Grazie” e “ stessa mi ha detto che da stamattina ed hai sentito anche tu. Dal pomeriggio tardi fino ad ora se non chiamavo nessuno mi diceva niente. Grazie lo stesso…”, come da doc. 37 che si rammostra?
Interpello e Nonna paterna;
CP_ 5) Vero che in data 14 settembre 23 alle ore 20,29 la ricorrente scriveva al resistente il seguente messaggio: ancora
Per_ una volta è stata poco bene ma nessuno mi ha detto qualcosa fin'ora se non ho chiamato io.. E' stata lei stessa
Per_ ( ) a dirmelo al telefono ora. Tra l'altro non sei con lei ma è con la tua famiglia quando normalmente dovrebbe essere vicina ai suoi genitori.. Per favore la prossima volta avvisate anche me come faccio io con te quando ha qualsiasi cosa.
Grazie” come da doc. 37 che si rammostra? interpello
Per_ 6) Vero che in data 25 novembre 22 alle ore 14,32 il resistente così scriveva alla ricorrente: “Per tua informazione stamattina ha vomitato e l'ho tenuta a casa. Adesso è con me e sta meglio dai nonni.” Come da doc. 38 che si rammostra?
interpello
7) Vero che in data 25 novembre 2022 alle ore 17,23 la ricorrente così rispondeva al messaggio di cui al capitolo precedente: “Come sta ora? Perché hai aspettato fino alle 14,30 per avvisarmi? Per favore avvisami subito la prossima volta” come da doc. 38 che si rammostra? interpello pagina 5 di 25 8) Vero che la madre viene lasciata fuori dal cancello di casa, quando al ritorno dal lavoro, verso le 17-17,30 va presso il domicilio paterno o dei nonni paterni a far visita alla bambina per un breve saluto? Interpello e nonna paterna
9) Vero che nelle occasioni di cui al punto precedente la bambina può vedere la madre solo attraverso le sbarre del cancello? Interpello e nonna paterna;
10) Vero che in data 22 giugno 23 alle ore 19 allorquando la ricorrente si è recata a far visita alla bambina, ha potuto vedere la figlia solo attraverso le sbarre del cancello? Interpello
11) Vero che in data 22 giugno 23 alle ore 19 circa presso il domicilio del resistente, con la ricorrente lasciata fuori dal cancello chiuso, il resistente cacciato via la ricorrente passata per un saluto alla figlia? interpello
12) Vero che in data 22 giugno 23 alle ore 19 circa presso il domicilio del resistente, con la ricorrente lasciata fuori dal
Per_ cancello chiuso, il resistente interrogava la figlia chiedendo se fosse andata in piscina a casa di tali e Per_3
chiedendole altresì quante volte?” Interpello
13) Vero che martedì 21 novembre 2023 alle 17,30/18 circa presso la scuola Primaria Bertone di Santa Maria Hoè, in
Per_ occasione del colloquio con le maestre di per conoscerne l'andamento scolastico, il resistente ha detto alla presenza di maestre e della ricorrente “la IGnorina qui presente ha fatto un ricorso per portarmi via la bambina”? Interpello e insegnanti
14) Vero che il deposito fiduciario presso la cassaforte dell'Avv. Chiara Zampinetti era stato accordato dalle Parti solo ed esclusivamente rispetto al passaporto della minore come da doc. 1 lett. R) che rammostra? Interpello
15) Vero che il resistente sta trattenendo in deposito fiduciario presso il di lui difensore Avv. Chiara Zampinetti anche l'originale del permesso di soggiorno della minore? interpello
16) Vero che la ricorrente ha chiesto la consegna dell'originale del permesso di soggiorno come da docc 21,23,24,26 e 28
fascicolo ricorrente, che si rammostrano? Interpello
17) Vero che il permesso di soggiorno originale è ancora trattenuto dal resistente e dall'Avv. Chiara Zampinetti? Interpello
18) Vero che il padre ha detto alla figlia almeno una volta “Tua mamma è una strega, è cattiva, è una brutta persona, I
want your mummy to get lost”? Interpello
Con ogni e più ampia riserva ai sensi di legge.
Si indicano a testi:
residente in [...] Santa Maria Hoè, sui capp. 1,4, 8,9; Testimone_1
pagina 6 di 25 Per_ D.ssa maestra di italiano e D.ssa , maestra di matematica di , c/o Scuola Primaria Testimone_2 Tes_3
Luigia Bertone in Santa Maria Hoè, sul capitolo 13”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta,
salvo ed impregiudicato ogni altro ed ulteriore diritto del resistente, nonché assunte le più opportune declaratorie,
contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
a) confermare il provvedimento di deposito a titolo fiduciario del passaporto della minore, Persona_1
presso lo studio dell'Avv. Chiara ZAMPINETTI sito in MILANO, in Piazza San Pietro in Gessate, 2, ed
[...]
estendere, altresì, il deposito a titolo fiduciario al permesso di soggiorno a lunga scadenza della minore ormai scaduto,
nonché al documento che dovrà essere rinnovato presso la Questura di Lecco in data 05.04.2024, documenti tutti che sono e che verranno detenuti in deposito fiduciario presso la cassaforte dello studio;
b) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Organo Giudicante dovesse autorizzare la consegna del
Per_ passaporto della minore, a mani della IG.ra , si chiede che venga revocata Persona_1 Pt_2
immediatamente l'autorizzazione all'espatrio su tutti i documenti della minore, autorizzandone l'immediata comunicazione alla Questura, nei registri delle liste di frontiera, nonché alle rappresentanze consolari (Consolato e Ambasciata del
Benin), stante la revoca dell'assenso prestato in precedenza;
c) accertata e dichiarata l'assenza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori, vietare conseguentemente l'espatrio della minore, ; Persona_1
d) accertato e dichiarato, per le circostanze dedotte in atti, il pericolo dell'espatrio della minore, Persona_1
onde prevenire situazioni di indebita sottrazione della minore in danno al padre, vietare la possibilità di
[...]
rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio per la minore, ; Persona_1
e) autorizzare, sin d'ora, l'Avv. Chiara ZAMPINETTI, quale depositaria a titolo fiduciario, a portare personalmente presso la Questura di Lecco in data 05.04.2024, e/o a consegnare al IG. , per la Controparte_1
sola data indicata, l'originale del passaporto della minore, , nonché l'originale del permesso di Persona_1
soggiorno a lunga scadenza, ormai scaduto, per permetterne il rinnovo;
f) confermare l'affido condiviso della minore, , ad entrambi i genitori, e ciò sino all'esito Persona_1
della espletanda CTU volta alla verifica, da parte del consulente incaricato, della capacità genitoriale della madre, IG.ra
; CP_2 Parte_1
pagina 7 di 25 g) disporre, all'esito della espletanda CTU, nel caso venga accertata la mancanza della capacità genitoriale in capo alla madre, IG.ra , l'affido esclusivo della minore, , al padre, IG. Parte_3 Persona_1
, o disporre, in subordine, l'affido condiviso ad entrambi i genitori per l'ipotesi in cui risultasse Controparte_1
accertata la capacità genitoriale in capo alla madre, IG.ra ; Parte_3
h) rigettare, in ogni caso, la richiesta di collocamento prevalente della minore presso la madre per i motivi meglio dedotti in narrativa;
i) disporre che la IG.ra , in caso di sua assenza, non lasci la minore, Parte_3 Persona_1
presso alcuni dei propri parenti e sorelle e neppure presso i propri genitori, sia per brevi che per lunghi
[...]
periodi, per i motivi meglio dedotti in narrativa;
j) disporre, nel caso venisse confermato il diritto di visita per la minore a settimane alternate – come da accordo del 01.02.2022, già omologato dall'intestato Tribunale di Lecco -, che, nei giorni in cui il IG. Controparte_1
dovesse svolgere dei turni lavorativi notturni, la minore, , possa pernottare presso la casa dei nonni Persona_1
paterni;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi, in ogni caso, Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché il Consulente deIGnato dal
Giudice – esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltati i genitori, la figlia minore ed i loro eventuali consulenti di parte, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti – accerti quali siano le condizioni psicologiche della minore e il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali (nonni paterni e nonni materni, nonché zii e zie paterni e materne), e, quindi, affinché il Consulente deIGnato dal Giudice, in particolare:
1) valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:
profilo di personalità delle parti;
capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alla minore;
capacità dei genitori di tutelare il rapporto della figlia con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine;
capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi della figlia;
capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della minore.
2) valuti e descriva quale sia la qualità psicologica della relazione della figlia minori con le figure genitoriali;
pagina 8 di 25 3) valuti e descriva lo stato di benessere psicologico della figlia minore e se ed in quale misura la conflittualità
manifestata dai genitori e/o l'eventuale disconoscimento di valore genitoriale, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il suo sviluppo psicologico;
4) proceda all'ascolto della minore;
5) proponga, all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più
idonea, che, nel tutelare l'interesse della figlia minore al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga la minore dalla conflittualità genitoriale;
6) proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori e suggerisca il diritto di visita più opportuno in base alla capacità genitoriale di ciascun genitore;
7) suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali la madre e/o i genitori potrebbero fare riferimento;
8) provveda, qualora dovesse rendersi opportuno l'intervento dei Servizi Sociali, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice;
in assenza della disponibilità dei Servizi
Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, gli eventuali CCTTPP ed i difensori delle parti, individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio;
9) all'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l'accordo delle parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso o esclusivo;
10) individui il CTU, ove possibile, un regime di frequentazione provvisorio su accordo delle parti;
11) valuti se in questo nucleo familiare emergano caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti della minore, ovvero tratti di personalità pervasivi in uno o in entrambi i genitori che espongano la minore a situazioni di rischio;
12) valuti il motivo che spinge la minore, , a rifiutare la madre e i motivi che inducono la Persona_1
stessa minore a reagire con continue crisi di pianto inconsolabile, attacchi d'ansia e patemi d'animo, quando prende coscienza di dover stare con la madre o durante il “passaggio di consegna” dal papà alla mamma, o, più in generale, le ragioni di questi stati d'animo.
pagina 9 di 25 Il tutto al fine di individuare il miglior regime di affidamento e di frequentazione nell'interesse della minore,
[...]
. Persona_1
NEL MERITO:
- disporre, all'esito dell'espletanda CTU, l'affidamento della figlia minore, , in via Persona_1
esclusiva al padre, IG. , o disporre, in via subordinata, solo nella denegata e non creduta Controparte_1
ipotesi di rigetto della presente domanda di affido esclusivo, l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore,
[...]
, per i motivi meglio dedotti in narrativa;
Persona_1
- disporre, nel caso in cui si statuisse - sempre all'esito dell'espletanda CTU - l'affido esclusivo della minore al padre, il collocamento principale e il luogo di residenza della minore presso il padre, IG. , in Controparte_1
SANTA RI HO (LC) in Via Lombardia, n. 2;
- disporre, sempre all'esito dell'espletanda CTU, che le frequentazioni padre/figlia e madre/figlia vengano mantenute a settimane alternate, come da precedente accordo omologato dal Tribunale;
- disporre, all'esito dell'espletanda CTU e nel caso in cui venisse appurata la mancanza di capacità genitoriale in capo alla madre, idoneo intervento di sostegno alla genitorialità e/o percorsi psicologici a favore della madre e disporre le frequentazioni madre/figlia con valutazione eventualmente dell'esclusione del pernotto;
- disporre che ogni genitore percepisca l'assegno unico al 50% o, nel caso in c ui l'affido della minore venisse disposto in via esclusiva in favore del padre, disporre che l'intero l'assegno unico venga percepito integralmente dal padre,
IG. ; Controparte_1
- disporre, nel caso in cui la CTU dovesse ritenere appropriato e consono il collocamento della minore presso il
[... padre e/o un affido esclusivo sempre con collocamento della minore presso il padre, l'obbligo a carico della IG.ra di contribuire al mantenimento della minore, , mediante versamento in favore Controparte_3 Persona_1
del padre, IG. di un assegno dell'importo complessivo di € 400,00 mensili, da versarsi entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato al padre, IG. , da Controparte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò a far tempo dalla data di comparizione personale dei coniugi;
il tutto oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come dalle Linee Guida del Tribunale di Lecco alle quali integralmente ci si riporta;
- disporre inoltre che entrambi i genitori possano godere, nella misura pari al 50% ciascuno, delle detrazioni fiscali inerenti alla figlia minore;
pagina 10 di 25 - disporre il divieto di frequentazioni dei genitori con eventuali nuovi/e compagni/e quando concomitanti con quelle con la figlia, e ciò fino al compimento dell'ottavo anno di età della minore, , e disporre, sin Persona_1
d'ora, che l'eventuale ingresso di nuove figure debba avvenire con gradualità, al fine di garantire alla minore una sana ed equilibrata crescita e ciò anche nel rispetto dei ruoli genitoriali (ammonizione per il genitore inadempiente);
- disporre, con riguardo alle festività natalizie e pasquali, che il padre potrà trascorrere con la figlia metà delle vacanze natalizie così come la madre, stesso criterio di divisione dovrà essere applicato anche per altri periodi di vacanza in merito alle festività di vacanza scolastica, previo accordo tra le parti;
disporre, altresì, che la minore possa comunque vedere il padre e la madre oltreché nei giorni tra loro accordati, anche nel giorno della Vigilia, o di Natale e di Pasqua o
Pasquetta ad anni alterni, saldo diverso accordo.
- disporre, durante le ferie estive, che il padre e/o la madre potranno trascorrere un periodo di vacanza con la figlia di almeno 15 giorni consecutivi, concordando la tempistica con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
- condannare, in ogni caso, la ricorrente, IG.ra , al pagamento delle spese, competenze ed Parte_1
onorari del presente procedimento.
SEMPRE IN VIA IN VIA ISTRUTTORIA
La difesa del resistente chiede, sin d'ora, ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova
Per_
a) Vero che, la minore, , quando capisce che il suo collocamento sarà con la mamma ha delle crisi di pianto inconsolabili ed ha un atteggiamento con la madre assai scontroso e di rifiuto ad andare con la madre?
Per_
b) Vero che, il “passaggio di consegna” dal papà alla mamma della minore, , provoca in quest'ultima grande sofferenza e crisi di pianto?
Per_
c) Vero che la minore, , preferisce rimanere a dormire a casa dei nonni paterni - quando sa che il papà è al lavoro - piuttosto che andare a casa della madre?
Per_
d) Vero che, la minore, , quando è con il papà è una bimba allegra e serena?
Per_
e) Vero che, la minore, , quando sta, o sa di dover stare, con il padre, con i nonni paterni o con le zie paterne
(sorelle del padre) è una bimba allegra e serena?
Per_
f) Vero che, la minore, , manifesta crisi di pianto solo quando capisce di dover andare con la madre?
g) Vero che, la madre, IG.ra , vorrebbe poter lasciare, anche per lunghi periodi, presso i Parte_1
Per_ propri parenti la figlia, , sebbene a quest'ultima sconosciuti e dalla stessa ben poco frequentati?
pagina 11 di 25 h) Vero che, la IG.ra , negli ultimi due anni, ha ripetutamente tenuto degli atteggiamenti Parte_1
estremamente scontrosi, maleducati e offensivi nei confronti sia dell'ex compagno, IG. , sia Controparte_1
Per_ della di lui famiglia, proferendo parole ed inviando messaggi offensivi, anche dinanzi alla figlia, ?
Per_
i) Vero che, la IG.ra ha in più occasioni riferito alla figlia, , di voler partire per Parte_1
Per_ l'estero, di volersi trasferire altrove, di voler creare una nuova famiglia, con nuovi fratellini per con il “nuovo papà”?
j) Vero che, la IG.ra , nell'aprile 2021, è partita per recarsi in Africa, affidando la figlia, Parte_1
Per_
, per circa 4 mesi, alle cure esclusive del padre?
Per_
k) Vero che, la IG.ra , nell'anno 2022, ha lasciato la figlia, , con il padre per tutta Parte_1
l'estate, preferendo godersi le vacanze all'estero senza la bambina nelle due settimane che sarebbero state di sua spettanza?
Per_
l) Vero che, la IG.ra , avrebbe voluto lasciare la figlia, , alle cure dei propri genitori Parte_1
e in sua assenza, per le due settimane di sua spettanza inerenti alle vacanze estive 2023?
m) Vero che, il IG. , quando deve svolgere il turno lavorativo di notte e questo turno Controparte_1
Per_ combacia con il proprio diritto di visita alla figlia, , la accompagna a casa dei nonni paterni, la fa addormentare nella sua cameretta verso le ore 21.00, per poi recarsi al lavoro, e che quando torna per tempo dal lavoro, ovvero la mattina verso le 7.30/7.45, la sveglia per fare insieme a lei colazione e, poi, la accompagna a scuola alle ore 8.30?
CP_
n) Vero che, il IG. , quando deve svolgere il turno lavorativo di notte, va tutti i giorni a Controparte_1
Per_ prendere la bambina a scuola alle 16.30 e resta con la figlia, , fino alle 21.00, ovvero fino a quando, dopo averla messa a nanna, si reca a Milano per lavorare?
o) Vero che, il IG. , anche quando è la settimana del diritto di visita di competenza Controparte_1
della IG.ra , va comunque quasi sempre lui a prendere la bambina a scuola per restare con lei fino Parte_1
Per_ alle 18.30 / 19.00 ovvero fino a quando la IG.ra non va a riprendere o a casa dei nonni o a casa del Pt_2
resistente?
Si indicano quali testi, da chiamare a deporre su tutti i suddetti capitoli di prova:
1) il IG. padre del IG. , residente in [...], SANTA RI Testimone_4 Controparte_1
HO (LC);
pagina 12 di 25 2) la IG.ra , madre del IG. , residente in [...], SANTA Testimone_1 Controparte_1
RI HO (LC);
3) IG.ra , sorella del IG. , residente in [...], SANTA Parte_4 Controparte_1
RI HO (LC);
4) dott.ssa Assistente Sociale, Merate, Centro Fondazione Don Caccia;
Testimone_5
5) dott.sse e della Scuola materna di Perego;
Per_5 Per_6
6) dott.ssa , pediatra con studio in OL OR (LC); Persona_7
7) dott.ssa maestra della scuola primaria Luigia Bertone di Santa Maria Hoè (insegnante di Testimone_2
italiano),
8) dott.ssa , maestra della Scuola Primaria Luigia Bertone di Santa Maria Hoè (insegnate di Tes_3
matematica);
9) dott.ssa maestra della Scuola Primaria Luigia Bertone di Santa Maria Hoè (insegnate di Persona_8
inglese).
I soggetti sopra indicati sono a conoscenza dei fatti indicati e possono essere sentiti su tutti i capitoli di prova sopra articolati.
La difesa del resistente chiede, ai fini di una maggior completezza documentale, che il IG. Giudice DeIGnato
Voglia ordinare alla IG.ra , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione e il deposito in giudizio dei Parte_1
seguenti propri documenti:
a. Copia contratto di lavoro;
b. Copia contratto proroga da parte del datore di lavoro del 30.11.2023;
c. Copia busta paga di agosto 2023 e settembre 2023;
d. Copia estratti conto degli ultimi 3 anni con relativa movimentazione;
Per_
e. Copia della dichiarazione del menù consegnata per la ristorazione del pranzo per la figlia, ;
Per_
f. Copia dichiarazione ISEE per dichiarazione reddito per pagamento mensa scolastica ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.9.2023, ha esposto come, Parte_1
a seguito della cessazione della convivenza more uxorio con – avviata nel Controparte_1
2015 e nel corso della quale è nata in data [...] la figlia , riconosciuta da entrambi i Per_1
pagina 13 di 25 genitori ed ancora minorenne – all'udienza dell'1.2.2022 le parti hanno raggiunto un'intesa per regolare i rapporti riguardanti la minore nei seguenti testuali termini: “A) Affido congiunto della minore e collocamento alternato settimanale. Nella settimana in cui il padre o la madre non terranno con sé la minore avranno facoltà di tenere con sé la figlia un giorno (il mercoledì o il martedì previo accordo fra le parti) alla settimana con cena e pernotto ed accompagnamento a scuola di il giorno Per_1
successivo. Verrà stabilito un giorno della settimana;
B) possibilità per i genitori, nella settimana di non competenza, di sentire telefonicamente la figlia alle
20 della sera ed alle 8 del mattino per un saluto (o quando ve ne sia eventuale necessità);
C) la settimana avrà inizio il venerdì dopo la scuola e terminerà il venerdì mattina della settimana successiva, quando il genitore accompagnerà la bimba a scuola;
D) i genitori paterni avranno la facoltà di prelevare la minore da scuola e tenerla con loro sino alla sera all'arrivo della madre che provvederà a ritirarla da casa dei nonni e/o a seconda delle eventuali necessità;
E) l'abitazione familiare verrà assegnata alla madre che la abiterà con la minore e le parti si obbligano reciprocamente, nell'interesse della figlia minore, a non frequentare nessun compagno/a in presenza della figlia minore e ciò fino a quando non avrà compiuto gli anni 8. Per Per_1
frequentazione si intende non solo convivenza del compagno/a nella stessa abitazione in presenza della figlia minore, ma altresì le uscite pomeridiane, serali, vacanze, fine settimana…Si precisa che nel caso in cui una parte non dovesse rispettare gli accordi, potrà essere promosso procedimento ex art. 709
c.p.c. e seguenti affinché il genitore inadempiente venga ammonito dal Giudice che potrà disporre anche il risarcimento del danno.
F) Il contratto di locazione della casa familiare verrà intestato alla IG.ra , che si farà CP_3
pertanto carico integralmente del canone di locazione così come di tutte le utenze gas, luce, tasse rifiuti. Le volture dovranno essere effettuate entro il 28.2.2022. Il IG. si impegna altresì a CP_1
corrispondere l'intero importo delle bollette che gli perverrà via mail dal fornitore entro la metà del mese di febbraio 2022. Tutte le bollette successive saranno invece a carico della IG.ra ; Pt_2
pagina 14 di 25 G) il IG. – solo a seguito delle predette volture e di cui al punto F, provvederà a non CP_1
rientrare nella casa familiare che verrà gestita autonomamente dalla SI.ra . Fino ad allora Pt_2
la casa sarà abitabile – come lo è tutt'oggi – da entrambe le parti.
H) La IG.ra dovrà provvedere anche al pagamento delle spese condominiali, alle tasse Pt_2
connesse alla locazione.
I) Il IG. - stante gli accordi economici intercorsi con la IG.ra - incasserà CP_1 Pt_2
interamente la cauzione dell'immobile e quindi la proprietà verrà informata che la suddetta somma dovrà essere restituita al IG. al momento della risoluzione del rapporto di locazione;
CP_1
J) il IG. continuerà a corrispondere le rate per il finanziamento per l'acquisto dei mobili che CP_1
resteranno in godimento della IG.ra nella casa famigliare;
Pt_1
K) il IG. rinuncia a chiedere alla IG.ra tutti gli importi dallo stesso anticipati CP_1 Pt_2
nell'interesse della minore oltre le spese di locazione, ai servizi oltre gli ulteriori importi prestati alla stessa e al IG. Controparte_4
L) le parti dichiarano pertanto di aver regolato tra loro tutti gli aspetti economici sino ad ora maturati e rimasti in sospeso e che nulla gli stessi hanno e avranno a pretendere l'uno dall'altra;
M) il IG. accetta che sia la IG.ra a percepire l'assegno unico familiare;
CP_1 Pt_2
N) le parti si sono accordate per applicare il criterio/sistema del “mantenimento diretto” nei confronti della minore pertanto nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto da un genitore nei confronti dell'altro per il concorso al mantenimento della figlia minore poiché entrambi saranno tenuti a mantenere, in via ordinaria, la figlia quando sarà presso ciascuno di loro;
O) le parti si obbligano a suddividere le spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo
Tribunale di Lecco (prova spese con fatture e/o scontrini…) come da Linee Guida che si allegano;
P) le parti prestano il consenso a rimettere e ad accettare le reciproche querele presentate in data
28.06.2021 dal IG. e in data 29.06.2021 dalla IG.ra per le quali è pendente presso CP_1 Pt_2
il Tribunale di Lecco il procedimento n. 1472/2021 RGNR con prossima udienza dibattimentale fissata il 04.07.2021 Dott.ssa Barazzetta ed il IGnor si obbliga a rimettere denuncia e querela nei CP_1
confronti del padre della IGnora , IGnor Pt_2 Controparte_4
Q) le parti si impegnano a continuare il percorso mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità;
pagina 15 di 25 R) il passaporto della minore resterà in custodia presso la cassaforte dello studio Persona_1
dell'Avv. Zampinetti e potrà essere consegnato ad una delle due parti solo con il consenso scritto dei due genitori, così come dovrà essere autorizzato dai due genitori qualsiasi espatrio della minore anche in Paesi Europei;
S) A seguito della sottoscrizione della presente scrittura privata, il IG. potrà ritirare i propri CP_1
effetti personali e i propri beni dalla casa coniugale fino a quando la IG.ra non avrà Pt_2
eseguito la modifica di tutti i contratti previo accordo con la IG.ra ; Parte_5
T) Tutte le parti si obbligano reciprocamente, anche e non solo alfine di ottenere l'assegno unico familiare INPS nell'interesse della minore, a consegnarsi l'ultima dichiarazione dei redditi e le ultime tre buste paga all'udienza del 1.2.2022.
U) Le parti dichiarano di essere autonome economicamente”.
La ha chiesto di modificare il collocamento settimanale alternato (punti A-D) e Pt_1
conseguentemente il mantenimento diretto della minore (punto N) per tre ordini di motivi: rispetto al momento dell'accordo, quando lo lavorava solo con turni giornalieri, il padre ha iniziato CP_1
anche con turni di lavoro notturno, sicché capita che la figlia rimanga a dormire con i nonni paterni anziché con la mamma, la cui casa dista poche centinaia di metri da quello occupata dal padre;
la figlia ha manifestato disagio con questa modalità di collocamento, disagio che si palesa in “ansia, patema d'animo, pianti inconsolabili, malessere, insofferenza”, anche nel momento della consegna da un genitore all'altro; il padre non rispetta gli accordi che consentono alla madre di vedere la figlia nella settimana non di sua competenza nonché di poterle telefonare, mentre di fatto il padre vede pressoché
sempre la figlia, che viene ritirata dalla scuola materna dai nonni paterni e tenuta con loro fino a quando la madre ha terminato il lavoro. Ha pertanto chiesto, al fine di dare stabilità alla minore, che si appresta ad iniziare la scuola elementare, di collocarla in modo prevalente presso di sé, regolando il diritto di frequentazione del padre ed onerando quest'ultimo di contribuire nel mantenimento della figlia con euro 500,00 mensili.
La ricorrente ha inoltre chiesto la modifica della condizione E) – “le parti si obbligano reciprocamente, nell'interesse della figlia minore, a non frequentare nessun compagno/a in presenza della figlia minore e ciò fino a quando non avrà compiuto gli anni 8. Per frequentazione si Per_1
pagina 16 di 25 intende non solo convivenza del compagno/a nella stessa abitazione in presenza della figlia minore, ma altresì le uscite pomeridiane, serali, vacanze, fine settimana…” – che verrebbe utilizzata in modo distorto dallo , il quale si sentirebbe legittimato a sottoporre la figlia a veri e propri CP_1
interrogatori per sapere chi frequenti la madre.
Infine, la ricorrente ha chiesto anche la modifica della condizione R, riguardante il deposito fiduciario del passaporto, sostenendo che non vi sarebbe alcun pericolo di fuga di madre e figlia in
Benin o in altro Paese straniero e sottolineando come il deposito fiduciario sarebbe stato esteso illegittimamente anche al permesso di soggiorno della minore (che gode della sola cittadinanza beninense).
2. - Si è costituto in giudizio per evidenziare come gli accordi presi Controparte_1
dalle parti e fatti propri dal Tribunale di Lecco l'1.2.2022 fossero la conseguenza della mediazione familiare avviata presso il Consultorio di Merate con la dott.ssa Immediatamente Testimone_5
dopo, la avrebbe chiesto di eliminare la giornata infrasettimanale del martedì durante la Pt_1
settimana di competenza del padre e nell'estate del 2022 ha unilateralmente cessato la mediazione.
Il resistente ha confutato punto per punto le ragioni addotte dalla controparte per la modifica degli accordi, chiedendo il rigetto del ricorso, del tutto strumentale non già allo scopo di assicurare la serenità della figlia, bensì per conseguire interessi propri della madre, quali ottenere un contributo al mantenimento per la minore, venire in possesso di tutti i documenti di quest'ultima (“e, quindi, poter così “affidare e/o parcheggiare” presso qualche parente (anche all'estero) la figlia”) e poter frequentare liberamente qualsiasi fidanzato anche in presenza della figlia, senza il rischio di incorrere in una ammonizione ex art. 709 c.p.c..
3. - Alla prima udienza del 14.12.2023, entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente di dare corso ad una C.T.U. sulla capacità genitoriale e sulla situazione della figlia. E' stato così conferito incarico peritale alla dott.ssa la quale ha depositato perizia in data 15.7.2024. Persona_9
Nelle more, con ordinanza del 13.6.2024, il Giudice ha disposto che ciascun genitore avesse la
Per_ disponibilità dei documenti di (carta d'identità e permesso di soggiorno in originale) durante la settimana in cui la figlia si trovava collocata presso di lui ed ha autorizzato la frequentazione della figlia con il compagno della madre, anche presso la residenza in Svizzera, a condizione che si trattasse pagina 17 di 25 di visite limitate nel tempo e senza pregiudizio della frequenza scolastica, con ammonizione alla Pt_1
ad evitare sovrapposizioni tra la figura del padre e del nuovo compagno e ad astenersi da ogni tentativo di trattenere la minore all'estero.
Fallito ogni tentativo di trovare un accordo, anche alla luce delle risultanze della perizia, dopo il deposito di scritti conclusivi, la causa è passata in decisione.
4. - Rileva il Collegio come la decisione, riguardante la modifica di condizioni concordate fra le parti nel febbraio 2022, comporti la necessità di dimostrare l'intervenuta variazione della situazione vigente al momento degli accordi. Inoltre, concernendo il collocamento della minore, ogni
Per_ provvedimento deve essere assunto avendo riguardo al preminente interesse di .
Per questa ragione è stata disposta una C.T.U., volta a valutare le capacità genitoriali delle due
Per_ parti e le reali condizioni psico-fisiche di nel contesto del collocamento paritario e delle concrete modalità di frequentazione dei due genitori.
La perizia è stata demandata ad un consulente esperto del Tribunale, si è svolta nel perfetto contraddittorio con i C.T.P. e con ampia attività d'indagine: sono stati effettuati più colloqui individuali con le parti, colloqui di coppia e con la minore, audizione di parenti (nonni paterni, nonno e zio materno, zie paterne, compagno della ricorrente), colloquio con le insegnanti della scuola primaria,
Per_ osservazioni genitori/figlia e somministrazione di test a ed alle due parti. La sensazione avuta dal
C.T.U. al primo incontro con le parti (“al primo colloquio con la coppia ci si accorge della distanza sia emotiva che affettiva che caratterizza la coppia genitoriale. Tra loro non sembra esserci stato né il tempo per programmare la nascita di un figlio, né per fare un progetto serio di vita in comune. La
storia della loro coppia è stata breve e subito connotata da incomprensioni, stili di vita diversi motivati da culture diverse, aspettative disilluse e bisogni rimasti insoddisfatti”) è stata infine confermata
CP_ all'esito dell'attività peritale: “ e si sono trovati troppo presto ad essere in tre senza aver Pt_1
prima ritrovato un equilibrio di coppia. Caratteristiche diverse di personalità, abitudini di vita differenti così come bisogni primari rimasti insoddisfatti, hanno amplificato le distanze tra i due genitori che si sono, reciprocamente, accusati di inadeguatezze e inadempienze”.
Non di meno, nessuno dei due genitori ha mostrato criticità nello svolgimento del ruolo genitoriale: “la IGnora non segnala alcun deficit o stress associato al ruolo materno. E' una madre pagina 18 di 25 attenta e accudente, aspetti positivi nelle sue funzioni parentali. (…) Le osservazioni di situazioni educative quotidiane rivelano discrete capacità genitoriali, nonostante sembri focalizzare su di sé i propri pensieri o porre attenzione ad aspetti che non sono connessi all'interazione con la bambina.
CP_ Anche la IGnora come non sembra aver risparmiato alla figlia momenti di conflittualità di Pt_1
coppia”; nello “si segnala l'assenza di fattori di rischio o di stress nell'esercizio delle CP_1
funzioni genitoriali. La capacità di riflettere, anche se in modo concreto e semplicistico, sulle situazioni, gli permette tuttavia di investire comunque nella relazione con la figlia, sebbene, in alcune situazioni, sembra privilegiare il bisogno dell'adulto. Sembra in grado di muoversi lungo una spirale di sviluppo positiva che permette la lealtà verso standard condivisi di comportamento, atteggiamenti e valori. Riguardo agli aspetti parentali, si descrive come un padre attento;
è possibile che, come descritto nel test di Rorschach, abbia bisogno di coltivare un'immagine positiva di sé come padre e necessiti di supporto nell'esercizio del ruolo. Parla di descrivendo tratti caratteriali adeguati e Per_1
con grande affetto. Non sembra esserci rischio nello svolgere il suo ruolo genitoriale ed è in grado di investire positivamente nel rapporto con la figlia e coltivare la relazione con lei, ma fatica ad integrarsi con la IGnora nelle scelte educative, assumendo, a volte, un atteggiamento di attesa passiva per evitare eventuali conflitti”.
Sta di fatto che, nell'attuale situazione, “il livello di integrazione della coppia appare in evoluzione, ma ancora lontano dall'essere adeguato. Separati sembrano funzionare nel loro ruolo parentale, assieme sembrano ancora concentrati sugli eventi di questi ultimi due anni che hanno portato al fallimento della loro relazione. Sono due persone intelligenti e capaci e si è fiduciosi nella loro capacità di avere un pensiero comune sulla piccola che appare stanca di doverli proteggere Per_1
l'uno dall'altro”.
Il Collegio, in consonanza alle conclusioni della C.T.U., non ravvisa ragioni per limitare la frequentazione della figlia con ciascuno dei due genitori, essendo entrambi dotati di adeguate competenze per svolgere sufficientemente il proprio ruolo genitoriale.
Alla C.T.U. è stato espressamente chiesto anche di accertare le condizioni psichiche della minore e la valutazione che ne è conseguita è stata positiva: “ è una bambina speciale, quasi Per_1
perfetta, a detta di tutti quelli che hanno contatti con lei ma ingaggiata da entrambi i genitori nel loro pagina 19 di 25 contenzioso. E' consapevole di avere l'attenzione e l'amore di tutti, sa muoversi con destrezza e sicurezza nei vari contesti. Complessivamente emerge un quadro caratterizzato dalla presenza di buone risorse qualitative. L'esame di realtà e le funzioni fondamentali dell'Io sembrano buoni, anche tenendo in considerazione l'età della bambina e il suo pensiero magico”. La C.T.U. ha sottolineato
“l'abilità di pensiero di , che sembrava conoscere i mondi diversi e separati dei suoi genitori. Ha Per_1
visto papà e mamma litigare, la mamma picchiare il papà sulla testa (lo confida alla Consulente
mentre disegna e sottovoce), è stata coinvolta nelle discussioni tra papà e mamma relativamente ai documenti, ai capelli, ecc… : per questo esprime il desiderio, anche in consulenza, che papà e mamma stiano divisi e che lei possa stare con loro in egual misura”.
Proprio con riguardo alla collocazione paritaria in essere la C.T.U. ha dichiarato: “[Freja] Non
sembra aver problemi a traghettare da una parte all'altra, se non all'inizio, quando faceva fatica a staccarsi dalla casa del padre per andare dalla mamma. Ora nemmeno gli insegnanti si accorgono della differenza delle settimane, osservando in lei gli stessi comportamenti, gli stessi atteggiamenti e le stesse cure da entrambe le parti”. “Non ci sono elementi che possano far decidere per un regime di affidamento diverso da quello attuale. Si conIGlia quindi di mantenere l'affidamento condiviso della piccola , con la preghiera che la IGnora e il IG. accettino la loro condizione e Per_1 Pt_1 CP_1
collaborino, parlandosi e trasmettendosi informazioni utili alla crescita della loro bambina”.
Per_ E' infatti emerso un faticoso ruolo di nel “proteggere entrambi i genitori da eventuali sofferenze. Per esempio, mentre stava parlando con la consulente di il compagno della Per_10
mamma, vede il papà e tace mostrando con l'espressione del viso la preoccupazione che il papà possa aver ascoltato. La consulente la rassicura e torna a sorridere. Anche nei confronti della mamma ha un atteggiamento protettivo, quando sembra rassicurare la scrivente che è una brava mamma con la quale cucina i suoi piatti preferiti. ama entrambi i genitori, con un maggior contatto fisico verso Per_1
il padre che appare più affettuoso. Sa di essere amata e desiderata da entrambi oltre che da tutti gli altri componenti delle due famiglie con i quali si sente a suo agio. La tendenza, però, a separare in modo netto i contesti, gli spazi, anche fisici tra genitori, porta il rischio, in età adolescenziale di una possibile patologia ansiosa (attacchi di panico o altro) o di una più pericolosa dissociazione. Tutto
questo se i genitori dovessero continuare con le loro dinamiche di scarsa integrazione genitoriale.
pagina 20 di 25 Anche relativamente a questo, appare più matura di papà e mamma: durante l'osservazione Per_1
della triade, il papà le dà una caramella che la bambina divide a metà con la mamma permettendo,
CP_ così una circolarità di azioni e di sentimenti e su questo e dovrebbero riflettere!”. Pt_1
La difesa della ricorrente e la propria Consulente di parte hanno fortemente contestato le indicazioni della C.T.U., contrarie ad una modifica dell'attuale assetto di collocazione paritaria settimanale. La Consulente dell'Ufficio ha però efficacemente ribadito come per il contesto di vita
(“Nel caso in specie non si dimentichi che la IGnora viene ospitata dalla famiglia fin Pt_1 CP_1
dai primi mesi della gravidanza, che nasce in un contesto allargato, accudita ed amata da tutti, Per_1
che la IGnora non ha mai rifiutato l'aiuto dei nonni quando ne aveva necessità, apprezzandolo;
non si dimentichi che mantiene un buonissimo rapporto con le zie paterne, nelle quali individua aspetti Per_1
creativi ed avventurosi che si riconosce lei stessa e che individua come riferimenti che soddisfano le sue necessità, che ha un buon rapporto tuttora con la nonna paterna che riconosce come accudente , protettiva e coccolona”), per le risultanze dei test somministrati alla minore (“che vedono Per_1
maggiormente investita nella relazione con il padre, risultato più affettuoso della madre, anche su riferimento della bambina e dall'atteggiamento di durante l'osservazione a tre. Dal test Per_1 Per_11
si evince come attraverso il vissuto di emerge l'interiorizzazione di un attaccamento primario Per_11
fragile vissuto come oggetto di interferenze. La mamma “è stanca e un po' infelice” e poco accessibile ai bisogni del cucciolo. L'accudimento primario, come dimensione relazionale ed emotiva di accoglimento e soddisfazione di bisogni primari e vitali, risulta complessivamente poco accessibile e non rispondente ai bisogni di , sollecitando il desiderio di essere sempre accudita e accettata”) e Per_1
Per_ per quanto la stessa ha riferito alla Consulente (“dichiarata intenzione della bambina di mantenere le cose come stanno perché a lei va bene così”), il collocamento paritario è funzionale alle eIGenze della piccola ed è scevro da conseguenze negative sull'evoluzione futura della minore (“La
CTU ha ben spiegato quali potrebbero essere le conseguenze, se si può dire devastanti, a livello evolutivo della bambina se continuassero il conflitto e le incomprensioni tra genitori e se la stessa dovesse assumersi la responsabilità di dover trovare, lei stessa, soluzioni al contenzioso Per_1
genitoriale come si è osservato. Allora sì il perdurare di tale situazione potrebbe scatenare, in età
pagina 21 di 25 adolescenziale, un disturbo ansioso, anche grave… Ma non certo l'alternanza settimanale ….E la CTU
non crede che questa modalità sia un sacrificio per la bambina”).
Dalle risultanze della perizia il Collegio trae il convincimento che la collocazione paritaria,
Per_ attuata per volere delle stesse parti dal febbraio 2022, sia congeniale alle eIGenze di , che vi si è
adattata senza sofferenze. Tanto le consente di prender parte alla famiglia del padre, dove trova validi e positivi riferimenti nella nonna e nelle zie, e di restare anche con la madre. Certamente il Collegio
comprende la frustrazione della ricorrente nel vedere la figlia per (il paese dove Persona_12
risiedono entrambe le parti) con la nonna quando è la settimana di pertinenza del padre e questi impegnato nel lavoro quindi il suo desiderio di tenere con sé la figlia, avendone l'occasione;
comprende anche la sopravvenuta eIGenza della ricorrente di voler avviare una stabile relazione col nuovo compagno, che, come riferito anche durante le operazioni peritali, potrebbe avvenire in Svizzera
Per_
o nel comasco e ciò mal si concilierebbe con una collocazione paritaria settimanale di (come dichiarato dalla stessa ricorrente all'udienza del 7.11.2024: “voglio tenere con me mia figlia in via prevalente. E' mia intenzione avviare una relazione stabile con il mio compagno che risiede a Lugano
e quindi portare lì anche mia figlia. Diversamente potrei comunque rimanere in Italia ma in un
Comune vicino al confine. Ciò sarebbe incompatibile con un affidamento di settimanale a Per_1
ciascun genitore”): tuttavia queste necessità sono della e non certo della figlia e, di Pt_1
conseguenza, non possono giustificare una modifica delle modalità di collocazione, confacenti alla minore.
Per analoghe ragioni, anche il cambiamento dell'orario lavorativo del padre non costituisce una
Per_ sopravvenienza atta a scardinare l'equilibrio raggiunto da con l'odierna collocazione paritetica: il
Collegio auspica che il padre cerchi di far collimare i suoi turni lavorativi con le settimane di presenza della figlia, in modo da poter stare con lei il più possibile;
in ogni caso, per il tempo di assenza del
Per_ padre è adeguatamente accudita da nonna e zie. D'altra parte, anche la ricorrente lavora, sicché
una collocazione prevalente della figlia presso di lei comporterebbe la necessità di interventi esterni,
quali una baby sitter o tempi prolungati a scuola.
Per_ La richiesta attorea di modificare la collocazione paritaria di ed il mantenimento diretto va, pertanto, respinta.
pagina 22 di 25 5. - Merita invece accoglimento la richiesta di modifica della clausola E), nella parte in cui i genitori si obbligano reciprocamente a non frequentare nessun compagno/a in presenza della figlia minore fino al compimento degli 8 anni: essa non corrisponde ad un reale interesse della figlia, che,
oltretutto, compirà gli 8 anni il 14.1.2025.
6. - Il Collegio intende altresì modificare la condizione R): “il passaporto della minore
[...]
resterà in custodia presso la cassaforte dello studio dell'Avv. Zampinetti e potrà essere Per_1
consegnato ad una delle due parti solo con il consenso scritto dei due genitori, così come dovrà essere autorizzato dai due genitori qualsiasi espatrio della minore anche in Paesi Europei”. Già in corso di causa (ordinanza 13.6.2024) è stata disposta la detenzione della carta d'identità e del permesso di soggiorno della minore a ciascun genitore durante le settimane di pertinenza e non risulta che ne sia stato fatto cattivo uso. Non vi sono in atti emergenze probatorie che facciano ritenere la volontà della madre di portare la figlia in Benin o in altri luoghi all'estero. Laddove il padre avesse sentore dell'intenzione della di portare all'estero la figlia per tempi prolungati, potrà sempre attivarsi Pt_1
per impedire l'accaduto. Anche il passaporto, perciò, dovrà essere lasciato, insieme agli altri
Per_ documenti, nella disponibilità del genitore che tiene nella settimana di competenza.
7. - Nell'esclusivo interesse della minore, il Collegio fa proprie le indicazioni terapeutiche suggerite dalla C.T.U. e quindi invita a riprendere la psicoterapia e Controparte_1 [...]
ad avviare un percorso di psicoterapia;
invita altresì entrambe le parti ad intraprendere un CP_3
Per_ percorso di sostegno alla genitorialità; dispone che frequenti un gruppo di parola per bambini che hanno i genitori separati.
Al fine di verificare l'intrapresa dei percorsi suggeriti nonché per monitorare la situazione familiare, essendo emerso – tanto durante le operazioni peritali, quanto durante la presenza alle udienze
– una persistente conflittualità fra le parti, il Collegio officia i Servizi Sociali del Comune di Santa
Maria Hoè di seguire il nucleo familiare per l'intero anno 2025, relazionando, se del caso, al Giudice
Tutelare in sede.
8. - La decisione è stata assunta senza tener conto del tardivo deposito della difesa della ricorrente del 27.12.2024.
pagina 23 di 25 9. - Dal momento che le richieste delle due parti sono state accolte solo parzialmente, ricorre una reciproca soccombenza che impone la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50%
cadauna.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, in parziale accoglimento del ricorso,
REVOCA
con riguardo al provvedimento adottato in data 1.2.2022, la condizione E) nella seguente parte: “le parti si obbligano reciprocamente, nell'interesse della figlia minore, a non frequentare nessun compagno/a in presenza della figlia minore e ciò fino a quando non avrà compiuto gli anni 8. Per_1
Per frequentazione si intende non solo convivenza del compagno/a nella stessa abitazione in presenza della figlia minore, ma altresì le uscite pomeridiane, serali, vacanze, fine settimana…Si precisa che nel caso in cui una parte non dovesse rispettare gli accordi, potrà essere promosso procedimento ex art. 709 c.p.c. e seguenti affinché il genitore inadempiente venga ammonito dal Giudice che potrà disporre anche il risarcimento del danno” nonché integralmente la condizione R (“il passaporto della minore resterà in custodia presso la cassaforte dello studio dell'Avv. Zampinetti e potrà Persona_1
essere consegnato ad una delle due parti solo con il consenso scritto dei due genitori, così come dovrà
essere autorizzato dai due genitori qualsiasi espatrio della minore anche in Paesi Europei”). Fermo il resto.
INVITA
• a riprendere la psicoterapia;
Controparte_1
• ad avviare un percorso di psicoterapia;
Parte_1
• entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
Per_
• entrambe le parti ad avviare alla frequentazione di un gruppo di parola per bambini che hanno i genitori separati.
COMPENSA
integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 24 di 25 MANDA
alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Santa Maria Hoè
per il monitoraggio del nucleo familiare per l'anno 2025, relazionando, se del caso, al Giudice Tutelare
in sede.
Così deciso in Lecco nella Camera di conIGlio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 25 di 25