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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1076/2024
Udienza cartolare del 3-3-2025
Il giudice, viste le note scritte in atti depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1076/2024 in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Parte_1 C.F._1
Stefanini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, C.F._2
Viale Carlo Del Prete n. 719, come da procura allegata all'atto di citazione.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del sindaco, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Luca Campinoti (C.F. ) e dall'avv. Carmela Di Filippo (C.F. C.F._3
) dell'avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in Lucca, Via Santa C.F._4
Giustina 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
[... per la ricorrente: “sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione del CP_1
n. 435 del 26.02.2024; nel merito, dichiarare la nullità dell'opposta ordinanza per i motivi di CP_1
cui in atti, da intendersi qui riportati e trascritti omissis. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidare in favore del difensore antistatario”. per il resistente: “1) in via preliminare, in rito, dichiarare la propria incompetenza per materia e per valore essendo competente a decidere la presente controversia il Giudice di Pace di Lucca;
2) in via subordinata, nel merito, respingere il ricorso con vittoria di spese e compensi;
3) in ulteriore
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, disporre la compensazione delle spese di lite omissis”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione del n. 435 del Parte_1 Controparte_1
26.02.2024, notificata il 05.03.24, con cui le veniva contestata la violazione degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, perché, abbandonando alcuni sacchi contenenti rifiuti non differenziati al cimitero di San Cassiano a Vico, aveva violato la disposizione che prevede la raccolta integrale dei rifiuti con il sistema porta a porta, e le veniva ordinato di pagare €
172,30.
La ricorrente precisava di essere già stata destinataria dell'ordinanza ingiunzione n. 219 del
19.10.22 per il medesimo fatto, impugnata nella procedura n. 4695/2022 R.G.
Chiedeva l'annullamento della sanzione, eccependo l'assenza di sottoscrizione e la carenza di potere del firmatario nel merito, sosteneva la mancata prova del fatto contestato e Parte_2
della sua riferibilità alla ricorrente, la carenza di motivazione in merito agli accertamenti effettuati per individuarla come responsabile e in merito alla determinazione dell'importo della sanzione.
Inoltre sosteneva la nullità dell'atto presupposto per la mancata contestazione immediata del verbale.
Si costituiva il rilevando l'incompetenza per materia e per valore del giudice Controparte_1
adito in favore del giudice di pace, essendo contestata la violazione di disposizioni relative alle modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti e non di norme relative alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento. Affermava in ogni caso l'infondatezza del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'incompetenza del Tribunale
Il sostiene l'incompetenza del tribunale a favore del giudice di pace, trattandosi Controparte_1 della violazione di disposizioni relative alla raccolta dei rifiuti, ma l'eccezione è infondata.
La competenza in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione è regolata dall'art. 6 del d.lgs. n.
150/2011 che prevede una generale competenza del giudice di pace, salvo una serie di ipotesi stabilite dai commi 4 e 5 in cui l'opposizione deve essere proposta di fronte al tribunale. Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento rientra tra le materie specificatamente attribuite alla competenza del tribunale e in tale dizione devono essere ricomprese anche le ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative in materia di rifiuti.
I vizi formali dell'ordinanza ingiunzione contesta la mancanza di sottoscrizione, la carenza di potere del firmatario e la mancanza Parte_3 dell'attestazione di conformità del documento notificato rispetto all'originale.
Tali contestazioni sono del tutto prive di fondamento, in quanto il provvedimento è stato firmato digitalmente da quale dirigente del settore dipartimentale 7 del Parte_2 CP_1 CP_1 nominato con decreto del sindaco n. 34 del 29.08.2023, come specificato nell'ordinanza ingiunzione
(doc. 1 pag. 1 di parte ricorrente).
Infatti, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 spetta al dirigente l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non rientranti tra le funzioni degli organi di governo, del segretario o del direttore generale.
Inoltre, nell'ordinanza ingiunzione, lungo il margine destro, veniva dichiarata la conformità della copia cartacea all'originale digitale.
La mancata prova del fatto contestato
La ricorrente contesta l'assenza di prova della violazione contestata e della sua responsabilità.
La violazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale è stata accertata dagli agenti della polizia municipale che, a seguito di segnalazione del personale di hanno rinvenuto alcuni sacchi contenenti rifiuti non differenziati presso il Controparte_2
cimitero di San Cassiano a Vico, come riportato nel verbale di accertamento (doc. 1 di parte resistente).
È evidente la violazione delle citate disposizioni, dato che non è consentito abbandonare i rifiuti sul territorio comunale;
gli stessi devono essere separati per tipologia e conferiti con le modalità stabilite dal sistema porta a porta.
Per quanto attiene all'ascrivibilità della condotta alla il ritrovamento del curriculum vitae Pt_1 all'interno dei sacchetti presenta i caratteri normativi di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. affinché possa essere posto dal giudice a fondamento della decisione. Tale documento (cfr. doc. 1 pag. 5) contiene i dati personali della ricorrente e vi è apposta una fototessera, anch'essa attribuibile alla pertanto può ragionevolmente escludersi che il Pt_1
curriculum sia stato inviato via email in cerca di occupazione e poi stampato e smaltito da terzi.
Il fatto che dalla foto il curriculum sembra presentare due pieghe non prova che sia stato inviato per posta e smaltito impropriamente dalla ditta che lo ha ricevuto.
La carenza di motivazione
La eccepisce la nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione, ma Pt_1
l'eccezione è infondata, in quanto l'atto impugnato è motivato per relationem in base all'art. 3 comma 3 della legge n. 241/1990.
Infatti, nelle premesse dell'ordinanza ingiunzione viene richiamato il verbale di accertamento della polizia municipale di Lucca n. 8397/L del 24.06.2019 (già notificato in data 08.07.19: doc. 1 di parte resistente), riportando le disposizioni violate e il fatto accertato e specificando che l'accertamento è avvenuto a seguito di segnalazione di e tramite documentazione Controparte_2
fotografica.
La ricorrente contesta altresì la mancata motivazione nella determinazione della sanzione pecuniaria, ma anche tale contestazione è priva di fondamento, dal momento che nell'ordinanza ingiunzione è riportato il ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla quantificazione della sanzione.
Nelle premesse viene riferito che la sanzione era stata determinata nella misura ridotta di € 100,00 ai sensi della delibera G.C. n. 85 del 05.04.2016, ma non essendo stata pagata e non essendo stati presentati scritti difensivi, è stata definitamente quantificata nella misura di € 150,00, oltre ad €
22,30 per spese di notifica e del procedimento.
La suddetta delibera della giunta comunale prevede infatti che per il “mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze domestiche riguardo al conferimento dei rifiuti urbani con metodologia “porta a porta” l'importo della sanzione da pagare in misura ridotta è pari ad €
100,00.
La mancata contestazione immediata del verbale eccepisce infine la nullità dell'ordinanza ingiunzione per nullità dell'atto presupposto (il Parte_3
verbale di accertamento) dato che la violazione non è stata immediatamente contestata alla ricorrente. L'art. 14 della l. 689/1981 stabilisce che la violazione deve essere contestata immediatamente, quando possibile;
nei casi in cui non è possibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni al trasgressore.
Nel caso di specie, la ricorrente non era presente al momento del rinvenimento dei sacchi di rifiuti presso il cimitero di San Cassiano a Vico in data 30.05.19, pertanto la violazione non veniva immediatamente contestata e, nel rispetto delle disposizioni di legge, il verbale veniva notificato in data 08.07.19.
Inoltre, nel testo del verbale di accertamento, la veniva avvertita della possibilità di Pt_1
presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica per esporre le proprie ragioni, nel pieno rispetto del diritto di difesa;
pertanto, anche tale eccezione è priva di fondamento.
Conclusioni e spese
Per tutto sopra esposto va rigettata l'opposizione e confermata l'ordinanza ingiunzione del
[...]
n. 435 del 26.02.2024. CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore fino ad €
1.100 ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione del n. 435 del 26.02.2024. Controparte_1
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in €
462,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente
Udienza cartolare del 3-3-2025
Il giudice, viste le note scritte in atti depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1076/2024 in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Parte_1 C.F._1
Stefanini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, C.F._2
Viale Carlo Del Prete n. 719, come da procura allegata all'atto di citazione.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del sindaco, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Luca Campinoti (C.F. ) e dall'avv. Carmela Di Filippo (C.F. C.F._3
) dell'avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in Lucca, Via Santa C.F._4
Giustina 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
[... per la ricorrente: “sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione del CP_1
n. 435 del 26.02.2024; nel merito, dichiarare la nullità dell'opposta ordinanza per i motivi di CP_1
cui in atti, da intendersi qui riportati e trascritti omissis. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidare in favore del difensore antistatario”. per il resistente: “1) in via preliminare, in rito, dichiarare la propria incompetenza per materia e per valore essendo competente a decidere la presente controversia il Giudice di Pace di Lucca;
2) in via subordinata, nel merito, respingere il ricorso con vittoria di spese e compensi;
3) in ulteriore
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, disporre la compensazione delle spese di lite omissis”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione del n. 435 del Parte_1 Controparte_1
26.02.2024, notificata il 05.03.24, con cui le veniva contestata la violazione degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, perché, abbandonando alcuni sacchi contenenti rifiuti non differenziati al cimitero di San Cassiano a Vico, aveva violato la disposizione che prevede la raccolta integrale dei rifiuti con il sistema porta a porta, e le veniva ordinato di pagare €
172,30.
La ricorrente precisava di essere già stata destinataria dell'ordinanza ingiunzione n. 219 del
19.10.22 per il medesimo fatto, impugnata nella procedura n. 4695/2022 R.G.
Chiedeva l'annullamento della sanzione, eccependo l'assenza di sottoscrizione e la carenza di potere del firmatario nel merito, sosteneva la mancata prova del fatto contestato e Parte_2
della sua riferibilità alla ricorrente, la carenza di motivazione in merito agli accertamenti effettuati per individuarla come responsabile e in merito alla determinazione dell'importo della sanzione.
Inoltre sosteneva la nullità dell'atto presupposto per la mancata contestazione immediata del verbale.
Si costituiva il rilevando l'incompetenza per materia e per valore del giudice Controparte_1
adito in favore del giudice di pace, essendo contestata la violazione di disposizioni relative alle modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti e non di norme relative alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento. Affermava in ogni caso l'infondatezza del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'incompetenza del Tribunale
Il sostiene l'incompetenza del tribunale a favore del giudice di pace, trattandosi Controparte_1 della violazione di disposizioni relative alla raccolta dei rifiuti, ma l'eccezione è infondata.
La competenza in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione è regolata dall'art. 6 del d.lgs. n.
150/2011 che prevede una generale competenza del giudice di pace, salvo una serie di ipotesi stabilite dai commi 4 e 5 in cui l'opposizione deve essere proposta di fronte al tribunale. Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento rientra tra le materie specificatamente attribuite alla competenza del tribunale e in tale dizione devono essere ricomprese anche le ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative in materia di rifiuti.
I vizi formali dell'ordinanza ingiunzione contesta la mancanza di sottoscrizione, la carenza di potere del firmatario e la mancanza Parte_3 dell'attestazione di conformità del documento notificato rispetto all'originale.
Tali contestazioni sono del tutto prive di fondamento, in quanto il provvedimento è stato firmato digitalmente da quale dirigente del settore dipartimentale 7 del Parte_2 CP_1 CP_1 nominato con decreto del sindaco n. 34 del 29.08.2023, come specificato nell'ordinanza ingiunzione
(doc. 1 pag. 1 di parte ricorrente).
Infatti, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 spetta al dirigente l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non rientranti tra le funzioni degli organi di governo, del segretario o del direttore generale.
Inoltre, nell'ordinanza ingiunzione, lungo il margine destro, veniva dichiarata la conformità della copia cartacea all'originale digitale.
La mancata prova del fatto contestato
La ricorrente contesta l'assenza di prova della violazione contestata e della sua responsabilità.
La violazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale è stata accertata dagli agenti della polizia municipale che, a seguito di segnalazione del personale di hanno rinvenuto alcuni sacchi contenenti rifiuti non differenziati presso il Controparte_2
cimitero di San Cassiano a Vico, come riportato nel verbale di accertamento (doc. 1 di parte resistente).
È evidente la violazione delle citate disposizioni, dato che non è consentito abbandonare i rifiuti sul territorio comunale;
gli stessi devono essere separati per tipologia e conferiti con le modalità stabilite dal sistema porta a porta.
Per quanto attiene all'ascrivibilità della condotta alla il ritrovamento del curriculum vitae Pt_1 all'interno dei sacchetti presenta i caratteri normativi di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. affinché possa essere posto dal giudice a fondamento della decisione. Tale documento (cfr. doc. 1 pag. 5) contiene i dati personali della ricorrente e vi è apposta una fototessera, anch'essa attribuibile alla pertanto può ragionevolmente escludersi che il Pt_1
curriculum sia stato inviato via email in cerca di occupazione e poi stampato e smaltito da terzi.
Il fatto che dalla foto il curriculum sembra presentare due pieghe non prova che sia stato inviato per posta e smaltito impropriamente dalla ditta che lo ha ricevuto.
La carenza di motivazione
La eccepisce la nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione, ma Pt_1
l'eccezione è infondata, in quanto l'atto impugnato è motivato per relationem in base all'art. 3 comma 3 della legge n. 241/1990.
Infatti, nelle premesse dell'ordinanza ingiunzione viene richiamato il verbale di accertamento della polizia municipale di Lucca n. 8397/L del 24.06.2019 (già notificato in data 08.07.19: doc. 1 di parte resistente), riportando le disposizioni violate e il fatto accertato e specificando che l'accertamento è avvenuto a seguito di segnalazione di e tramite documentazione Controparte_2
fotografica.
La ricorrente contesta altresì la mancata motivazione nella determinazione della sanzione pecuniaria, ma anche tale contestazione è priva di fondamento, dal momento che nell'ordinanza ingiunzione è riportato il ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla quantificazione della sanzione.
Nelle premesse viene riferito che la sanzione era stata determinata nella misura ridotta di € 100,00 ai sensi della delibera G.C. n. 85 del 05.04.2016, ma non essendo stata pagata e non essendo stati presentati scritti difensivi, è stata definitamente quantificata nella misura di € 150,00, oltre ad €
22,30 per spese di notifica e del procedimento.
La suddetta delibera della giunta comunale prevede infatti che per il “mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze domestiche riguardo al conferimento dei rifiuti urbani con metodologia “porta a porta” l'importo della sanzione da pagare in misura ridotta è pari ad €
100,00.
La mancata contestazione immediata del verbale eccepisce infine la nullità dell'ordinanza ingiunzione per nullità dell'atto presupposto (il Parte_3
verbale di accertamento) dato che la violazione non è stata immediatamente contestata alla ricorrente. L'art. 14 della l. 689/1981 stabilisce che la violazione deve essere contestata immediatamente, quando possibile;
nei casi in cui non è possibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni al trasgressore.
Nel caso di specie, la ricorrente non era presente al momento del rinvenimento dei sacchi di rifiuti presso il cimitero di San Cassiano a Vico in data 30.05.19, pertanto la violazione non veniva immediatamente contestata e, nel rispetto delle disposizioni di legge, il verbale veniva notificato in data 08.07.19.
Inoltre, nel testo del verbale di accertamento, la veniva avvertita della possibilità di Pt_1
presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica per esporre le proprie ragioni, nel pieno rispetto del diritto di difesa;
pertanto, anche tale eccezione è priva di fondamento.
Conclusioni e spese
Per tutto sopra esposto va rigettata l'opposizione e confermata l'ordinanza ingiunzione del
[...]
n. 435 del 26.02.2024. CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore fino ad €
1.100 ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione del n. 435 del 26.02.2024. Controparte_1
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in €
462,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente