Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 18 aprile 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3091/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall' avv. Maria Laura Timone, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Palmi (RC), alla via XXI Agosto n. 115, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della rappresentato Controparte_2
e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.06.2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420230000338147000, notificatole dall' in data 15.05.2023 ed afferente all'omesso versamento della contribuzione CP_1 eccedente il minimale per i periodi d'imposta 1-12/2015 dovuta alla gestione commercianti, per il complessivo importo di € 6.706,53. Nello specifico, deduceva la nullità dell'avviso di addebito opposto per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, per intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale dei crediti contributivi nonché per difetto di motivazione dell'atto. In via subordinata, eccepiva la non debenza delle somme richieste a titolo di
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- in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, ridurre l'importo rivendicato con l'avviso di addebito opposto, decurtando le somme pretese a titolo di sanzioni;
- in via ulteriormente gradata, ridurre l'importo rivendicato con l'avviso di addebito opposto nella misura che sarà ritenuta di giustizia”. Costituitosi in giudizio l' chiedeva, in via preliminare, l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti di Agenzia e, nel merito, resisteva al ricorso CP_3 con varie argomentazioni concludendo per il rigetto dello stesso. All'udienza del 21.11.2024, il G.L. rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate e rinviava la causa per la discussione. Acquisite, dunque, le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione
******* 1. In via preliminare, va esaminata la questione inerente alla partecipazione al processo del Concessionario alla riscossione. Invero, a parere del Giudicante, difetta nel caso di specie la legittimazione passiva dell'Agenzia in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte CP_3
a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022, n.7514) secondo cui:
“Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_1
Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai
2 sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Tanto premesso, l'opposizione all'avviso di addebito è senz'altro inammissibile in ordine ai vizi di forma ad esso concernenti, poiché tardivamente proposta. Invero, l'avviso de quo è stato notificato in data 15.05.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 23.06.2023. D'altro canto, quanto all'eccezione di prescrizione, è noto che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Ciò chiarito in ordine ai sollevati vizi formali, deve dunque essere esaminata
- in via assorbente- l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito impugnato. La doglianza è fondata. Sul punto, in materia di contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la Corte di Cassazione ha affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento (cfr. Cass. n. 19640/2018; n. 1557/2020; n. 5704/2021). In altri termini, il dies a quo della prescrizione coincide con il giorno successivo all'ultimo utile per saldare un determinato contributo previdenziale e può essere interrotto dall'ente di previdenza attraverso l'invio al contribuente di una formale richiesta di pagamento. Ebbene, nella specie, è indubbio che sia decorso oltre un quinquennio tra la data della scadenza legale fissata per il pagamento dei contributi dovuti da parte della ricorrente (per l'annualità 2015) e quella della notifica dell'avviso di addebito n. 39420230000338147000 (15.05.2023), non avendo l' convenuto utilmente CP_1 documentato l'esistenza di atti interruttivi del predetto termine e -segnatamente- del
3 presupposto atto di accertamento reddituale di Agenzia delle Entrate, asseritamente notificato in data 26.03.2021. Ne consegue che, anche a voler considerare il periodo di sospensione della prescrizione disposto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in assenza di ulteriori atti interruttivi, i crediti di cui all'avviso di addebito opposto devono ritenersi irrimediabilmente prescritti.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n. 39420230000338147000 in questa sede impugnato;
- condanna parte resistente in persona del l.r.p.t. al pagamento delle CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 18 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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