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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Vantaggio, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: assegno di invalidità civile ex L.n. 118/71;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 26.03.2024, la parte ricorrente – all'esito della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, che aveva determinato la decorrenza del requisito sanitario per il riconoscimento della invalidità civile dal mese di settembre del 2022, data, questa, in cui la ricorrente aveva già compiuto il sessantasettesimo anno di età, con conseguente inutilità dell'accertamento sanitario ai fini della richiesta di pagamento della prestazione assistenziale dell'assegno di invalidità civile, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce riconoscersi la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
1 Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria a seguito delle osservazioni mosse dal ricorrente alla consulenza medica svolta in sede di ATP, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. dopo aver Persona_1 significativamente rilevato che, “indubbiamente per il realizzarsi delle patologie riportate in diagnosi ed, in particolare, di quelle riconosciute dal dott. Persona_2
CTU nel giudizio di ATP, ci vogliono tempi abbastanza lunghi, per i quali è difficile poterne datare l'esordio e l'incidenza funzionale. Considerato, però, che non emergono elementi certi per stabilire che le infermità che hanno portato al riconoscimento del 75% di invalidità siano perentori e motivati per stabilire il limite temporale indicato nel settembre 2022”, ha concluso nel senso di ritenere che, “trattandosi di patologie croniche non possa escludersi che le stesse fossero presenti nella loro entità e gravità già nel maggio 2022, epoca in cui la ricorrente non aveva ancora compiuto i sessantasette anni”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del requisito, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 26.03.2024, da Pt_1
2 nei confronti dell' così provvede: dichiara che Parte_1 CP_1 Parte_1 si trova nella condizione sanitaria che da diritto all'assegno di invalidità civile
[...]
(75%) a far data dal mese di maggio 2022; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con CP_1 separato decreto. Lecce, 19 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Vantaggio, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: assegno di invalidità civile ex L.n. 118/71;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 26.03.2024, la parte ricorrente – all'esito della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, che aveva determinato la decorrenza del requisito sanitario per il riconoscimento della invalidità civile dal mese di settembre del 2022, data, questa, in cui la ricorrente aveva già compiuto il sessantasettesimo anno di età, con conseguente inutilità dell'accertamento sanitario ai fini della richiesta di pagamento della prestazione assistenziale dell'assegno di invalidità civile, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce riconoscersi la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
1 Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria a seguito delle osservazioni mosse dal ricorrente alla consulenza medica svolta in sede di ATP, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. dopo aver Persona_1 significativamente rilevato che, “indubbiamente per il realizzarsi delle patologie riportate in diagnosi ed, in particolare, di quelle riconosciute dal dott. Persona_2
CTU nel giudizio di ATP, ci vogliono tempi abbastanza lunghi, per i quali è difficile poterne datare l'esordio e l'incidenza funzionale. Considerato, però, che non emergono elementi certi per stabilire che le infermità che hanno portato al riconoscimento del 75% di invalidità siano perentori e motivati per stabilire il limite temporale indicato nel settembre 2022”, ha concluso nel senso di ritenere che, “trattandosi di patologie croniche non possa escludersi che le stesse fossero presenti nella loro entità e gravità già nel maggio 2022, epoca in cui la ricorrente non aveva ancora compiuto i sessantasette anni”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del requisito, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 26.03.2024, da Pt_1
2 nei confronti dell' così provvede: dichiara che Parte_1 CP_1 Parte_1 si trova nella condizione sanitaria che da diritto all'assegno di invalidità civile
[...]
(75%) a far data dal mese di maggio 2022; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con CP_1 separato decreto. Lecce, 19 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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