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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/12/2024, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 503/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2021 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Gabrielli
ATTORE contro
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Di Lorenzo
(p. iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Ragonici
CONVENUTI
Oggetto: riscatto agrario e usucapione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
e la per sentire Controparte_1 Controparte_3
accogliere le conclusioni meglio precisate nella memoria 183 cpc del 29.10.2021: “In via principale, in
accoglimento integrale della domanda attorea, accertare e dichiarare che il trasferimento del terreno
sito in Comune di Valle Castellana (TE), loc. Pietralta, individuato al catasto terreni dello stesso
comune fg. 74, part.lla n. 6 di are 9,13, dall'Istituto per il sostentamento del di Ascoli CP_1 CP_1
Piceno (C.F. alla Società Agricola “ snc ora denominata P.IVA_1 Controparte_4 [...]
(P.IVA / C.F. ) è avvenuto in violazione del diritto di Controparte_5 P.IVA_2
prelazione spettante a (C.F. ) e per quanto di ragione Parte_1 C.F._1
pagina 1 di 7 accertare e dichiarare il diritto dell'attore per le causali di cui in premessa, a riscattare dalla
[...]
la proprietà del predetto terreno al prezzo di € 500,00, o quel Controparte_5
diverso valore così come da espletanda CTU e comunque in via gradata formalizzando offerta di riscatto al valore di € 1.792,90 così come determinato dagli stessi convenuti, e dato atto dell'intervenuto esercizio del diritto di riscatto, ritenere sostituito il sig. alla Parte_1 [...]
nell'atto di acquisto e che, conseguentemente, il terreno su descritto è Controparte_5
di proprietà dell'attore che si dichiara disposto al versamento del prezzo nei termini giudizialmente
stabiliti; in via principale, in accoglimento integrale della domanda dichiarare acquisita in favore di
(C.F. ) per intervenuta prescrizione acquisitiva Parte_1 C.F._1
ultraventennale, la piena assoluta ed esclusiva proprietà del terreno distinto nel Comune di Valle
Castellana (TE), loc. Pietralta al catasto terreni al fg. 74 part.lla 417 di are 22.10 ceduto dall'
[...]
alla Società “ snc ora Controparte_1 CP_2 Controparte_4
Co denominata “ con ogni effetto conseguenziale;
in via gradata, accertare e CP_2 CP_2
dichiarare in accoglimento integrale della domanda dichiarare acquisita in favore di Parte_1
(C.F. ) per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale, la piena e C.F._1
assoluta ed esclusiva proprietà del terreno distinto nel Comune di Valle Castellana (TE) Loc. Pietralta al catasto terreni al fg. 74, part. 6 di are 9.13, ceduto dall' Controparte_1
Clero di Ascoli Piceno alla , ora denominata Parte_2 [...]
con ogni effetto conseguenziale;
munire l'emananda sentenza Controparte_5
della clausola di provvisoria esecuzione ed ordinarne la trascrizione nei competenti Registri
Immobiliari di Ascoli Piceno e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale del Territorio Servizi Catastali,
con esonero dei responsabili da responsabilità; Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Gabrielli che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda allegava l'attore:
- che nei primi anni del '900 il sig. (nonno) con la Curia Vescovile di Ascoli Piceno, Parte_1
ora , aveva stipulato un contratto verbale di affitto al Controparte_1
prezzo annuo di due forme di formaggio per coltivare il terreno sito in Valle Castellana (TE) Loc.
pagina 2 di 7 Pietralta individuato al catasto terreni dello stesso Comune al Foglio 74 particella n. 6 e che su tale terreno, il nonno impiantava un frutteto di qualità “castagneto” con oltre trenta piante pregiate innestate a marroni;
- che nel 1937 subentrava al nonno il padre dell'attore, il quale continuava il Persona_1
godimento del terreno suddetto allo stesso prezzo e nel 1986 lui stesso con le medesime modalità;
- che, quindi, quando in data 31.10.1994 stipulava con l' un contratto Controparte_1
d'affitto “a coltivatore”, veniva ivi indicato un terreno errato: anziché quello effettivamente coltivato al
Foglio 74 part. 6, il terreno identificato al Foglio 73, particella 9, sempre nello stesso Comune;
lo stesso errore, poi, veniva riportato nei contratti successivi del 27.11. 2006 e del 03.12. 2015;
- che conseguentemente, quando nel 2018 l' decideva di dismettere tutti i terreni, a lui veniva CP_1
proposto in vendita il terreno distinto al Foglio 73, particella 9 del Comune di Valle Castellana anziché
quello distinto al Foglio 74, particella 6, che aveva sempre posseduto e che veniva invece venduto alla
TA CI ES & C. snc, senza rispettare il diritto di prelazione in suo favore, con il conseguente diritto di riscattare il bene del terzo acquirente allo stesso prezzo già pattuito con l' pari ad € CP_1
500,00 o, in subordine, di aver acquisito il terreno di cui al Foglio 74, particella 6 per intervenuta usucapione visto il possesso continuato ultraventennale;
- di avere inoltre, usucapito altro e diverso terreno sito nel Comune di Valle Castellana (TE) distinto al
Foglio 74 particella n. 417 di ha 22.17 con le stesse modalità sopra indicate, piantando un frutteto con 4 piante di castagni innestati a “marroni” e una coltivazione di patate.
Si costituivano regolarmente in giudizio entrambi i convenuti: il primo rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 8 comma 5 della legge 26 maggio 1965 n. 590 dall'azione di riscatto avanzata dal per il terreno sito in Valle Parte_1
Castellana ed identificato al foglio 74 part. 6; in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa che
si intendono qui integralmente trascritti. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”; la ha, a sua volta, così concluso: “Accertare e dichiarare che il sig. Controparte_5 Parte_1
non ha diritto ad esercitare il riscatto chiesto in via principale per carenza dei presupposti
[...]
legali e degli elementi essenziali per la sussistenza di una valida manifestazione di volontà da parte del
pagina 3 di 7 retraente nonché per omessa comunicazione all'acquirente, con conseguente decadenza per
decorrenza termine annuale e rigetto della domanda;
Accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
non ha diritto ad esercitare il riscatto chiesto in via principale per essere incorso nella
[...]
decadenza per mancato rispetto del termine annuale per esercizio del retratto agrario e di
conseguenza rigettare la domanda formulata;
Accertare e dichiarare che il sig. non Parte_1
ha diritto ad esercitare il riscatto chiesto in via principale per essere il prezzo offerto inferiore al
prezzo riportato nell'atto di compravendita, con conseguente decadenza per decorrenza del termine
annuale e rigetto della domanda;
Nel merito: rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto
ed in diritto per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
condannare l'attore al ristoro delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, oneri fiscale e addizionali di legge”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma cpc, svolta istruttoria orale, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 21.11.2024, previo deposito di comparse conclusionali, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la decadenza dell'attore dall'azione di riscatto ai sensi dell'art. 8 comma
5 della Legge 26 maggio 1965,n. 590 per il terreno sito in Valle Castellana ed identificato al foglio 74
part. 6, respingendosi, quindi la domanda, essendo trascorso un anno dalla trascrizione della vendita del terreno in favore della TA . Controparte_4
L'art. 8, comma 5 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dispone, infatti, che “Qualora il proprietario
non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di
compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del
contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa”.
Posto che la vendita del terreno di cui al Foglio 74 particelle 6 risulta trascritta in data 28.03.2019 (cfr. all.to 3) e la prima comunicazione dell'attore con la quale contesta la violazione del diritto di prelazione è del 02.07.2020, egli è decaduto dall'azione di riscatto per decorso del termine annuale.
Peraltro, trattandosi di un termine di decadenza, non rilevano affatto, contrariamente agli assunti di parte attrice, né i motivi che in concreto hanno determinato l'impossibilità di esercitare l'azione di riscatto né la carenza di colpa per avere ignorato l'esistenza della compravendita, neppure pagina 4 di 7 nell'eventualità in cui la mancata conoscenza sia dipesa da un comportamento fraudolento dell'alienante e dell'acquirente (cfr. Cass. civ. 03.07.2008 n. 18233).
Passando alla domanda subordinata di usucapione con riferimento allo stesso terreno, deve ritenersi che gli assunti di parte istante già di per sé escludano la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.
In particolare dell'imprenscindibile elemento soggettivo dell'azione, laddove parte attrice ha allegato la propria erronea convinzione di avere stipulato con il convenuto contratti consecutivi di affitto CP_1
agrario di detto fondo a partire dai primi anni del '900, prima verbalmente con il nonno, poi per iscritto con il padre e lui stesso, a partire dal 1994 fino al 2015.
Se quindi la famiglia del ha posseduto il terreno di cui al Foglio 74 part. 6 in luogo del Parte_1
terreno di cui al Foglio 73 part. 9, pensando erroneamente che fosse il terreno a loro affittato da parte dell'Istituto, è evidente che tutti i detentori non hanno mai avuto l'intenzione di comportarsi come proprietari di detto terreno proprio perché si comportavano come affittuari pagando il relativo canone.
L'assenza dell'animus possidendi in capo al è stata dallo stesso confermata Parte_1
rispondendo all'interrogatorio formale deferitogli laddove ha ammesso di avere sempre corrisposto il canone di affitto nella convinzione di pagarlo per la particella n. 6.
Quanto, infine, alla domanda di usucapione del terreno distinto al foglio 74 part. n. 417, anche essa non può trovare accoglimento per difetto di prova.
La giurisprudenza univoca e costante anche recente della Suprema Corte ha ritenuto che: “In relazione
alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso
agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua
mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata
su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque,
un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione
tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova
dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo
costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul
bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di
pagina 5 di 7 possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite
predetto” (così, da ultimo, Cass. civ. sez. II, ordinanza 11.01.2024, n.1121).
E ancora che: “Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non
interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello
del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga
per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus
che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza. In particolare, ai fini della prova degli elementi
costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo
inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale,
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cass. Civ. sez. II, 09.07.2021, n.19568).
Invece parte attrice, oltre ad ammettere, nell'interrogatorio formale, di avere la residenza a Roma da 35
anni, non ha dimostrato nemmeno con certezza quale sia stato il terreno da lui coltivato sino al 2019.
Infatti, il suo teste escusso all'udienza del 26.5.2022 ha dichiarato in primo luogo di non Tes_1
sapere nulla in merito alla coltivazione da parte del padre dell'attore mentre relativamente al possesso e coltivazione dei terreni identificati al Foglio 74 part. 6 e part. 417, riferiva quanto segue: “io so indicare esattamente l'anno in cui ha iniziato a coltivare il terreno in luogo del Parte_1
padre, io ho visto sul terreno vicino al mio, ossia distante circa 100 - 150 m., sempre lui, il padre lo
ricordo poco;
non so individuare nella fotografia e nella mappa catastale che mi si mostra quale sia il terreno in questione, io mi riferisco però al castagneto dove passo io, di altri terreni non so”.
Questi, quindi, non è stato in grado di indicare se il terreno in questione fosse riferito alla particella 6 o particella 417, collocandolo a 100 - 150 metri dal suo senza, però, indicare quale fosse il suo terreno,
non riconoscendoli neppure dalle foto e sulla mappa catastale che gli venivano mostrate.
Inoltre il fatto che il si limitasse, per quanto a conoscenza del teste, a volte a pulire il terreno Parte_1
e a volte a raccogliere i marroni, non integra l'esercizio di un possesso utile ai fini dell'usucapione acquisitiva, alla luce dei principui giurisprudenziali sopra riportati.
Stesse considerazioni in merito alle dichiarazioni rese dall'altro teste che peraltro, si limita Tes_2
a riferire fatti a partire da10 anni addietro, non utili ai fini dell'azione proposta.
pagina 6 di 7 In conclusione tali dichiarazioni non sono state in grado di dimostrare il possesso ininterrotto continuativo e indisturbato per almeno 20 anni sui terreni oggetto di causa da parte dell'attore, che vorrebbe supplire i propri difetti probatori reiterando la richiesta di CTU tecnica che non può essere ammessa in quanto meramente esplorativa.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi processuali con riferimento ai valori medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) respinge tutte le domande dell'attore;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore di entrambi i convenuti, delle spese di lite che liquida in
€2.500,00 ciascuno per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge.
Ascoli Piceno, 20 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2021 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Gabrielli
ATTORE contro
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Di Lorenzo
(p. iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Ragonici
CONVENUTI
Oggetto: riscatto agrario e usucapione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
e la per sentire Controparte_1 Controparte_3
accogliere le conclusioni meglio precisate nella memoria 183 cpc del 29.10.2021: “In via principale, in
accoglimento integrale della domanda attorea, accertare e dichiarare che il trasferimento del terreno
sito in Comune di Valle Castellana (TE), loc. Pietralta, individuato al catasto terreni dello stesso
comune fg. 74, part.lla n. 6 di are 9,13, dall'Istituto per il sostentamento del di Ascoli CP_1 CP_1
Piceno (C.F. alla Società Agricola “ snc ora denominata P.IVA_1 Controparte_4 [...]
(P.IVA / C.F. ) è avvenuto in violazione del diritto di Controparte_5 P.IVA_2
prelazione spettante a (C.F. ) e per quanto di ragione Parte_1 C.F._1
pagina 1 di 7 accertare e dichiarare il diritto dell'attore per le causali di cui in premessa, a riscattare dalla
[...]
la proprietà del predetto terreno al prezzo di € 500,00, o quel Controparte_5
diverso valore così come da espletanda CTU e comunque in via gradata formalizzando offerta di riscatto al valore di € 1.792,90 così come determinato dagli stessi convenuti, e dato atto dell'intervenuto esercizio del diritto di riscatto, ritenere sostituito il sig. alla Parte_1 [...]
nell'atto di acquisto e che, conseguentemente, il terreno su descritto è Controparte_5
di proprietà dell'attore che si dichiara disposto al versamento del prezzo nei termini giudizialmente
stabiliti; in via principale, in accoglimento integrale della domanda dichiarare acquisita in favore di
(C.F. ) per intervenuta prescrizione acquisitiva Parte_1 C.F._1
ultraventennale, la piena assoluta ed esclusiva proprietà del terreno distinto nel Comune di Valle
Castellana (TE), loc. Pietralta al catasto terreni al fg. 74 part.lla 417 di are 22.10 ceduto dall'
[...]
alla Società “ snc ora Controparte_1 CP_2 Controparte_4
Co denominata “ con ogni effetto conseguenziale;
in via gradata, accertare e CP_2 CP_2
dichiarare in accoglimento integrale della domanda dichiarare acquisita in favore di Parte_1
(C.F. ) per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale, la piena e C.F._1
assoluta ed esclusiva proprietà del terreno distinto nel Comune di Valle Castellana (TE) Loc. Pietralta al catasto terreni al fg. 74, part. 6 di are 9.13, ceduto dall' Controparte_1
Clero di Ascoli Piceno alla , ora denominata Parte_2 [...]
con ogni effetto conseguenziale;
munire l'emananda sentenza Controparte_5
della clausola di provvisoria esecuzione ed ordinarne la trascrizione nei competenti Registri
Immobiliari di Ascoli Piceno e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale del Territorio Servizi Catastali,
con esonero dei responsabili da responsabilità; Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Gabrielli che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda allegava l'attore:
- che nei primi anni del '900 il sig. (nonno) con la Curia Vescovile di Ascoli Piceno, Parte_1
ora , aveva stipulato un contratto verbale di affitto al Controparte_1
prezzo annuo di due forme di formaggio per coltivare il terreno sito in Valle Castellana (TE) Loc.
pagina 2 di 7 Pietralta individuato al catasto terreni dello stesso Comune al Foglio 74 particella n. 6 e che su tale terreno, il nonno impiantava un frutteto di qualità “castagneto” con oltre trenta piante pregiate innestate a marroni;
- che nel 1937 subentrava al nonno il padre dell'attore, il quale continuava il Persona_1
godimento del terreno suddetto allo stesso prezzo e nel 1986 lui stesso con le medesime modalità;
- che, quindi, quando in data 31.10.1994 stipulava con l' un contratto Controparte_1
d'affitto “a coltivatore”, veniva ivi indicato un terreno errato: anziché quello effettivamente coltivato al
Foglio 74 part. 6, il terreno identificato al Foglio 73, particella 9, sempre nello stesso Comune;
lo stesso errore, poi, veniva riportato nei contratti successivi del 27.11. 2006 e del 03.12. 2015;
- che conseguentemente, quando nel 2018 l' decideva di dismettere tutti i terreni, a lui veniva CP_1
proposto in vendita il terreno distinto al Foglio 73, particella 9 del Comune di Valle Castellana anziché
quello distinto al Foglio 74, particella 6, che aveva sempre posseduto e che veniva invece venduto alla
TA CI ES & C. snc, senza rispettare il diritto di prelazione in suo favore, con il conseguente diritto di riscattare il bene del terzo acquirente allo stesso prezzo già pattuito con l' pari ad € CP_1
500,00 o, in subordine, di aver acquisito il terreno di cui al Foglio 74, particella 6 per intervenuta usucapione visto il possesso continuato ultraventennale;
- di avere inoltre, usucapito altro e diverso terreno sito nel Comune di Valle Castellana (TE) distinto al
Foglio 74 particella n. 417 di ha 22.17 con le stesse modalità sopra indicate, piantando un frutteto con 4 piante di castagni innestati a “marroni” e una coltivazione di patate.
Si costituivano regolarmente in giudizio entrambi i convenuti: il primo rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 8 comma 5 della legge 26 maggio 1965 n. 590 dall'azione di riscatto avanzata dal per il terreno sito in Valle Parte_1
Castellana ed identificato al foglio 74 part. 6; in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa che
si intendono qui integralmente trascritti. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”; la ha, a sua volta, così concluso: “Accertare e dichiarare che il sig. Controparte_5 Parte_1
non ha diritto ad esercitare il riscatto chiesto in via principale per carenza dei presupposti
[...]
legali e degli elementi essenziali per la sussistenza di una valida manifestazione di volontà da parte del
pagina 3 di 7 retraente nonché per omessa comunicazione all'acquirente, con conseguente decadenza per
decorrenza termine annuale e rigetto della domanda;
Accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
non ha diritto ad esercitare il riscatto chiesto in via principale per essere incorso nella
[...]
decadenza per mancato rispetto del termine annuale per esercizio del retratto agrario e di
conseguenza rigettare la domanda formulata;
Accertare e dichiarare che il sig. non Parte_1
ha diritto ad esercitare il riscatto chiesto in via principale per essere il prezzo offerto inferiore al
prezzo riportato nell'atto di compravendita, con conseguente decadenza per decorrenza del termine
annuale e rigetto della domanda;
Nel merito: rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto
ed in diritto per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
condannare l'attore al ristoro delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, oneri fiscale e addizionali di legge”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma cpc, svolta istruttoria orale, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 21.11.2024, previo deposito di comparse conclusionali, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la decadenza dell'attore dall'azione di riscatto ai sensi dell'art. 8 comma
5 della Legge 26 maggio 1965,n. 590 per il terreno sito in Valle Castellana ed identificato al foglio 74
part. 6, respingendosi, quindi la domanda, essendo trascorso un anno dalla trascrizione della vendita del terreno in favore della TA . Controparte_4
L'art. 8, comma 5 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dispone, infatti, che “Qualora il proprietario
non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di
compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del
contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa”.
Posto che la vendita del terreno di cui al Foglio 74 particelle 6 risulta trascritta in data 28.03.2019 (cfr. all.to 3) e la prima comunicazione dell'attore con la quale contesta la violazione del diritto di prelazione è del 02.07.2020, egli è decaduto dall'azione di riscatto per decorso del termine annuale.
Peraltro, trattandosi di un termine di decadenza, non rilevano affatto, contrariamente agli assunti di parte attrice, né i motivi che in concreto hanno determinato l'impossibilità di esercitare l'azione di riscatto né la carenza di colpa per avere ignorato l'esistenza della compravendita, neppure pagina 4 di 7 nell'eventualità in cui la mancata conoscenza sia dipesa da un comportamento fraudolento dell'alienante e dell'acquirente (cfr. Cass. civ. 03.07.2008 n. 18233).
Passando alla domanda subordinata di usucapione con riferimento allo stesso terreno, deve ritenersi che gli assunti di parte istante già di per sé escludano la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.
In particolare dell'imprenscindibile elemento soggettivo dell'azione, laddove parte attrice ha allegato la propria erronea convinzione di avere stipulato con il convenuto contratti consecutivi di affitto CP_1
agrario di detto fondo a partire dai primi anni del '900, prima verbalmente con il nonno, poi per iscritto con il padre e lui stesso, a partire dal 1994 fino al 2015.
Se quindi la famiglia del ha posseduto il terreno di cui al Foglio 74 part. 6 in luogo del Parte_1
terreno di cui al Foglio 73 part. 9, pensando erroneamente che fosse il terreno a loro affittato da parte dell'Istituto, è evidente che tutti i detentori non hanno mai avuto l'intenzione di comportarsi come proprietari di detto terreno proprio perché si comportavano come affittuari pagando il relativo canone.
L'assenza dell'animus possidendi in capo al è stata dallo stesso confermata Parte_1
rispondendo all'interrogatorio formale deferitogli laddove ha ammesso di avere sempre corrisposto il canone di affitto nella convinzione di pagarlo per la particella n. 6.
Quanto, infine, alla domanda di usucapione del terreno distinto al foglio 74 part. n. 417, anche essa non può trovare accoglimento per difetto di prova.
La giurisprudenza univoca e costante anche recente della Suprema Corte ha ritenuto che: “In relazione
alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso
agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua
mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata
su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque,
un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione
tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova
dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo
costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul
bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di
pagina 5 di 7 possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite
predetto” (così, da ultimo, Cass. civ. sez. II, ordinanza 11.01.2024, n.1121).
E ancora che: “Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non
interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello
del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga
per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus
che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza. In particolare, ai fini della prova degli elementi
costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo
inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale,
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cass. Civ. sez. II, 09.07.2021, n.19568).
Invece parte attrice, oltre ad ammettere, nell'interrogatorio formale, di avere la residenza a Roma da 35
anni, non ha dimostrato nemmeno con certezza quale sia stato il terreno da lui coltivato sino al 2019.
Infatti, il suo teste escusso all'udienza del 26.5.2022 ha dichiarato in primo luogo di non Tes_1
sapere nulla in merito alla coltivazione da parte del padre dell'attore mentre relativamente al possesso e coltivazione dei terreni identificati al Foglio 74 part. 6 e part. 417, riferiva quanto segue: “io so indicare esattamente l'anno in cui ha iniziato a coltivare il terreno in luogo del Parte_1
padre, io ho visto sul terreno vicino al mio, ossia distante circa 100 - 150 m., sempre lui, il padre lo
ricordo poco;
non so individuare nella fotografia e nella mappa catastale che mi si mostra quale sia il terreno in questione, io mi riferisco però al castagneto dove passo io, di altri terreni non so”.
Questi, quindi, non è stato in grado di indicare se il terreno in questione fosse riferito alla particella 6 o particella 417, collocandolo a 100 - 150 metri dal suo senza, però, indicare quale fosse il suo terreno,
non riconoscendoli neppure dalle foto e sulla mappa catastale che gli venivano mostrate.
Inoltre il fatto che il si limitasse, per quanto a conoscenza del teste, a volte a pulire il terreno Parte_1
e a volte a raccogliere i marroni, non integra l'esercizio di un possesso utile ai fini dell'usucapione acquisitiva, alla luce dei principui giurisprudenziali sopra riportati.
Stesse considerazioni in merito alle dichiarazioni rese dall'altro teste che peraltro, si limita Tes_2
a riferire fatti a partire da10 anni addietro, non utili ai fini dell'azione proposta.
pagina 6 di 7 In conclusione tali dichiarazioni non sono state in grado di dimostrare il possesso ininterrotto continuativo e indisturbato per almeno 20 anni sui terreni oggetto di causa da parte dell'attore, che vorrebbe supplire i propri difetti probatori reiterando la richiesta di CTU tecnica che non può essere ammessa in quanto meramente esplorativa.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi processuali con riferimento ai valori medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) respinge tutte le domande dell'attore;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore di entrambi i convenuti, delle spese di lite che liquida in
€2.500,00 ciascuno per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge.
Ascoli Piceno, 20 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
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