Articolo 2144 del Codice civile
Articolo 2143Articolo 2145
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19 aprile 1942
Art. 2144.

(Mezzadria a tempo determinato).

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non e' comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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