(Mezzadria a tempo determinato).
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.
Se non e' comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
[…] Si considerava quindi come fatto acquisito e intangibile che tali diritti, in quanto di natura patrimoniale, fossero soggetti alla prescrizione, anche se si discuteva in ordine all'applicabilità della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2144 del codice civile del 1865 (conforme all'art. 2277 del Code Napoléon) o della mera prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2139 (conforme all'art. 2271 del Code Napoléon). […]
Leggi di più…[…] Per espressa previsione degli artt.2143 e 2144 del C.C. la mezzadria a tempo indeterminato si intende convenuta per la durata di un anno agrario e tacitamente rinnovata di anno in anno, se non viene comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, nei modi fissati dalla convenzione o dagli usi. […]
Leggi di più…