Art. 13. Comitato tecnico interministeriale
Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, e' istituito un comitato tecnico interministeriale la cui composizione sara' stabilita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.
Il comitato di cui al comma precedente adottera' le sue deliberazioni sentite le regioni interessate.
L'onere per il funzionamento del suddetto comitato fara' carico al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 14 maggio 2007, n.93 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che l'organismo di cui al presente articolo e' confermato e continua ad operare, per la durata di cui all'articolo 3 del D.P.R. citato.
Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, e' istituito un comitato tecnico interministeriale la cui composizione sara' stabilita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.
Il comitato di cui al comma precedente adottera' le sue deliberazioni sentite le regioni interessate.
L'onere per il funzionamento del suddetto comitato fara' carico al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 14 maggio 2007, n.93 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che l'organismo di cui al presente articolo e' confermato e continua ad operare, per la durata di cui all'articolo 3 del D.P.R. citato.