TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2021/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2021/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. MARTA Parte_1 C.F._1
MENCATTINI ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via G. Monaco n. 65
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO INNOCENTI ed elettivamente domiciliato in Bibbiena (AR), via G. Marcucci Poltri
n. 15
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 31.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “I. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e prevalenza presso la madre. In attuazione all'affidamento condiviso, il diritto di visita del padre sarà esercitato un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 17,00, sino alla domenica sera. Nel we che i figli trascorreranno con la madre il padre starà con i minori il martedì ed il venerdì dall'uscita di scuola sino a dopo la cena, fatto salvo diverso accordo tra i genitori e le esigenze lavorative del padre. Nella settimana in cui i figli saranno con il padre nel fine settimana, egli li terrà con sé anche un giorno infrasettimanale convenzionalmente stabilito nel martedì, dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena. Le parti che si impegnano a condividere con i figli eventuali soluzioni integrative che consentano di ampliare il diritto di visita paterno. Sia i nonni paterni che materni potranno frequentare i nipoti e coadiuvare i genitori nella gestione del minore nel rispettivo periodo di affido previo accordo degli stessi. Sarà compito della madre in qualità di genitore collocatario occuparsi della gestione dei figli nei giorni restanti di sua competenza. A partire dal Natale 2026, i figli trascorrerà con il padre la metà delle vacanze di Natale, restando comunque concordato che essi trascorreranno il 24 dicembre con la madre, ed il 25 dicembre con il padre e alternandosi pertanto il Capodanno ad anni alterni. In occasione della Pasqua, i figli staranno con il padre per metà delle vacanze scolastiche, alternando comunque con la madre, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Entrambi i genitori potranno portare i figli in vacanza ogni anno secondo le proprie disponibilità. In occasione delle vacanze scolastiche estive, da intendersi dal 15 giugno al 15 settembre, i figli starà in via esclusiva 2 settimane con il padre, le restanti settimane seguiranno il calendario visite ordinario. I periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore durante il periodo estivo, saranno concordati tra questi ultimi entro il
31 maggio di ciascun anno. Il regime di tutti gli incontri dovrà comunque rispettare gli impegni scolastici e ricreativi dei figli, nonché le condizioni di salute del medesimo. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per la vita dei minori la sua istruzione, educazione, salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per quanto concerne le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quando i figli sarà presso ciascuno di loro. Durante il periodo di non competenza i genitori si rendono disponibili ad aiutare l'altro genitore nella gestione dei minori e li potranno visitare solo previa comunicazione. Eventuali altri viaggi, verranno concordati di volta in volta tra i genitori. II. MANTENIMENTO Dei FIGLI MINORI L'assegno unico
Inps per i figli verrà percepito dalla madre in via esclusiva. Le deduzioni e/o detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per i figli (scolastiche, mediche di ogni grado, sportive, etc.) saranno deducibili interamente da parte della Sig.ra Il padre si impegna al versamento della somma di Parte_1 euro 400,00 mensili alla madre quale mantenimento ordinario dei figli, da versarsi ogni 15 del mese sul conto [...]. I genitori provvederanno a sostenere in pari misura tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli, di cui al Protocollo del Tribunale di Arezzo attualmente vigente. Devono considerarsi spese straordinarie da sostenere a metà tutte le spese relative a lezioni extrascolastiche anche private, di qualsiasi ordine e natura. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e all'inserimento in esso dei figli o all'emissione di documenti validi per l'espatrio. III. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente ricorso sono libere da ogni obbligazione patrimoniale pregressa, sia in termini di mantenimento dei figli minore che di ogni rapporto tra loro intercorso, nulla più dovendo l'uno all'altra.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 17.09.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 31.07.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2021/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. MARTA Parte_1 C.F._1
MENCATTINI ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via G. Monaco n. 65
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO INNOCENTI ed elettivamente domiciliato in Bibbiena (AR), via G. Marcucci Poltri
n. 15
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 31.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “I. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e prevalenza presso la madre. In attuazione all'affidamento condiviso, il diritto di visita del padre sarà esercitato un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 17,00, sino alla domenica sera. Nel we che i figli trascorreranno con la madre il padre starà con i minori il martedì ed il venerdì dall'uscita di scuola sino a dopo la cena, fatto salvo diverso accordo tra i genitori e le esigenze lavorative del padre. Nella settimana in cui i figli saranno con il padre nel fine settimana, egli li terrà con sé anche un giorno infrasettimanale convenzionalmente stabilito nel martedì, dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena. Le parti che si impegnano a condividere con i figli eventuali soluzioni integrative che consentano di ampliare il diritto di visita paterno. Sia i nonni paterni che materni potranno frequentare i nipoti e coadiuvare i genitori nella gestione del minore nel rispettivo periodo di affido previo accordo degli stessi. Sarà compito della madre in qualità di genitore collocatario occuparsi della gestione dei figli nei giorni restanti di sua competenza. A partire dal Natale 2026, i figli trascorrerà con il padre la metà delle vacanze di Natale, restando comunque concordato che essi trascorreranno il 24 dicembre con la madre, ed il 25 dicembre con il padre e alternandosi pertanto il Capodanno ad anni alterni. In occasione della Pasqua, i figli staranno con il padre per metà delle vacanze scolastiche, alternando comunque con la madre, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Entrambi i genitori potranno portare i figli in vacanza ogni anno secondo le proprie disponibilità. In occasione delle vacanze scolastiche estive, da intendersi dal 15 giugno al 15 settembre, i figli starà in via esclusiva 2 settimane con il padre, le restanti settimane seguiranno il calendario visite ordinario. I periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore durante il periodo estivo, saranno concordati tra questi ultimi entro il
31 maggio di ciascun anno. Il regime di tutti gli incontri dovrà comunque rispettare gli impegni scolastici e ricreativi dei figli, nonché le condizioni di salute del medesimo. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per la vita dei minori la sua istruzione, educazione, salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per quanto concerne le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quando i figli sarà presso ciascuno di loro. Durante il periodo di non competenza i genitori si rendono disponibili ad aiutare l'altro genitore nella gestione dei minori e li potranno visitare solo previa comunicazione. Eventuali altri viaggi, verranno concordati di volta in volta tra i genitori. II. MANTENIMENTO Dei FIGLI MINORI L'assegno unico
Inps per i figli verrà percepito dalla madre in via esclusiva. Le deduzioni e/o detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per i figli (scolastiche, mediche di ogni grado, sportive, etc.) saranno deducibili interamente da parte della Sig.ra Il padre si impegna al versamento della somma di Parte_1 euro 400,00 mensili alla madre quale mantenimento ordinario dei figli, da versarsi ogni 15 del mese sul conto [...]. I genitori provvederanno a sostenere in pari misura tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli, di cui al Protocollo del Tribunale di Arezzo attualmente vigente. Devono considerarsi spese straordinarie da sostenere a metà tutte le spese relative a lezioni extrascolastiche anche private, di qualsiasi ordine e natura. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e all'inserimento in esso dei figli o all'emissione di documenti validi per l'espatrio. III. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente ricorso sono libere da ogni obbligazione patrimoniale pregressa, sia in termini di mantenimento dei figli minore che di ogni rapporto tra loro intercorso, nulla più dovendo l'uno all'altra.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 17.09.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 31.07.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni