Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 19/03/2025 alle ore 11,30 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. MIONE FRANCESCO in sostituzione dell'Avv. MIONE PAOLO per la parte ricorrente e l'Avv MARICA ANGELONE in sostituzione dell'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte resistente.
E' altresì presente l'UPP dott.ssa Persona_1
I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'UPP termina la propria attività alle ore 11,39.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
1
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 445 /2022 promossa da:
assistito dall'Avv. MIONE PAOLO Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. LALLI CLAUDIO Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di aver ricevuto, in qualità di Parte_2 legale rappresentante della notifica del Controparte_2 verbale di accertamento dell' avente ad Parte_3 oggetto la mancata regolarizzazione di Controparte_1 lavoratrice alle dipendenze della per il Controparte_2 periodo dal 3/07/2020 al 31/10/2020, e successivamente di aver ricevuto notifica del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle competenze della lavoratrice per il periodo suddetto, così come calcolate dall' Parte_3 proponeva ricorso al fine di chiedere in via principale la revoca e/o la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata ed in subordine la riduzione della domanda monitoria avversaria nella minore somma eventualmente risultata dall'istruttoria.
Parte opponente deduceva che la non era mai stata CP_1 dipendente della bensì esclusivamente CP_2 CP_2 socia di minoranza, recandosi in loco non per svolgere
2 attività lavorativa;
che nel periodo indicato nel ricorso la predetta aveva altra occupazione presso una palestra di
Carrara; che nel 2020 a causa delle restrizioni Covid il Parco aveva subito una diminuzione di lavoro, tant'è che il dipendente era stato messo in Cassa Integrazione, rimanendo aperto solo nelle ore serali, non tutti i giorni e per un periodo limitato, in quanto nei mesi di settembre e ottobre era stato chiuso per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione.
Si costituiva in giudizio deducendo di aver Controparte_1 lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2
3/07/2020 sino al 31/10/2020 proprio in conseguenza della circostanza che i due dipendenti del parco erano stati messi in cassa integrazione, svolgendo mansioni di gestione degli incassi, sistemazione dei giochi, pulizia degli stessi, pagamenti e versamenti degli incassi, nonché coordinamento e controllo del dipendente nonché di essere stata Pt_4 sottoposta al potere direttivo e disciplinare del socio
[...]
. Pt_5
L'opposta deduceva altresì di aver lavorato, senza alcuna regolarizzazione e senza ricevere alcuna contribuzione, per
103 giornate complessive.
I – LA QUALITA' DI SOCIO
come emerso dalla visura, doc. sub 1 della Controparte_1 memoria difensiva che corrisponde al doc. sub. 2 del fascicolo della procedura monitoria, era socio di minoranza della il conferimento della stessa era di capitali e CP_2 non di prestazioni lavorative.
E' quindi ammissibile un'attività lavorativa di natura subordinata svolta alle dipendenze della società, non potendosi qualificare tale prestazione come effettuata in ragione del contratto sociale.
II - LAVORO SUBORDINATO
3 Parte ricorrente/opponente ha sostenuto che la non CP_1 avesse mai prestato attività lavorativa ma si fosse recata al parco, in qualità di socia di minoranza, per attività di controllo e di svago personale.
In realtà i testi escussi nel corso del giudizio ed in particolare e hanno Controparte_3 Testimone_1 confermato quanto sostenuto dalla lavoratrice.
La teste ha riferito:” Non so dire le date Controparte_3 di inizio e fine del rapporto di lavoro della . Io CP_1 portavo le mie bambine al parco e trovavo la resistente alla cassa del parco. Di solito porto le mie bambine al parco nel periodo estivo e fino alla fine di settembre. Non ricordo da quale anno ho iniziato a vedere la alla cassa del CP_1 parco”.
La teste ha riferito: “Porto al parco i Testimone_1 miei figli gemelli da quando hanno tre anni. Oggi i miei figli hanno 10 anni. Nel periodo indicato in capitolo ho visto la
alla cassa del parco”…“L'ho vista principalmente CP_1 posizionata in cassa ma a volte l'ho vista anche pulire il parco”… “Ho visto la , sistemare i giochi ed in cassa”. CP_1
La predetta, dunque, ha svolto attività riconducibili al genus del lavoro subordinato.
Non sono idonee a inficiarne la portata delle predette testimonianze le dichiarazioni rese dal teste in Tes_2 quanto per sua stessa affermazione, il medesimo viveva all'estero e si è recato nel parco solo due volte nel periodo in questione, non ricordando di aver visto una donna lavorarvi.
Peraltro, il predetto ha dichiarato di non conoscere la
[...]
. CP_1
Anche la testimonianza del teste non è Testimone_3 idonea a supportare la tesi di parte ricorrente/opponente, limitandosi il predetto a riferire “A me risulta che solo
dovesse lavorare lì. Null'altro so”. Pt_5
4 Peraltro, tale circostanza è stata smentita dalla dichiarazione resa dallo stesso all' Pt_5 Parte_3
.
[...]
III - ORARIO DI LAVORO
Parte ricorrente ha sostenuto di aver lavorato per complessivi
103 giorni, lavorando 59 ore settimanali, 7 giorni su 7 nel mese di luglio, 53 ore settimanali, sempre sette giorni su sette, nel mese di agosto, sempre sette giorni su sette nel mese di settembre e 16 ore settimanali, 3 giorni su sette, nel mese di ottobre 2020, così come risultante dal verbale redatto dall' . Parte_3
La teste ha riferito: CP_3
“Al parco con i bambini ci andavo ogni tanto alla mattina ed ogni tanto al pomeriggio. Ci stavo circa due orette ma non avevo degli orari precisi. Al pomeriggio rimanevo oltre le ore
16.00 e ricordo che quando era ora di tornare a casa la resistente era ancora alla cassa. Ho sempre trovato la ricorrente alla cassa. Non credo di esser mai andata al parco nelle ore serali o notturne”.
ADR: “Al parco potevo andare tutti i giorni così come poteva capitare che non ci andassi neanche un giorno a settimana. Ci andavo quando le mie bambine me lo chiedevano. Ho iniziato a frequentare il parco da quando è stato aperto perché ho due bambine che oggi hanno rispettivamente 12 e 3 anni”.
In relazione al lavoro festivo che la afferma di aver CP_1 effettuato, la teste riferiva:
“Sono andata con i bambini al parco anche al sabato ed alla domenica e confermo anche per il fine settimana quanto ho detto sopra per i giorni infrasettimanali.
La teste ha reso una dichiarazione Testimone_1 collimante con quella resa dalla CP_3
In particolare la predetta teste ha riferito:
“Ho sempre portato al parco i bambini in orari diversi, sia alla mattina che al pomeriggio o anche alla sera perché era
5 estate e mio papà abita a Marina di Carrara. Spesso e volentieri i miei bambini sono rimasti al parco anche fino alle 23.00 o 23.30 ed ho sempre visto la al parco….”. CP_1
In ordine al lavoro festivo ha riferito: “Non portavo i bambini tutti i sabati e tutte le domeniche ma li portavo spesso anche nel fine settimana e confermo quello che ho già detto sopra per i giorni infrasettimanali”.
La ha riferito anche sui rapporti tra e la Tes_1 Pt_5
: “Conosco e l'ho visto alla cassa con la CP_1 Parte_5
. Il più delle volte ho visto la da sola alla CP_1 CP_1 cassa. non lo conosco. Non so dire se Parte_2 Pt_5 sia un socio della società”.
Le sopra indicate testimonianze confermano le dichiarazioni rese da agli Ispettori del lavoro. Parte_5
Secondo consolidata giurisprudenza il verbale dell'ITL è idoneo ad integrare il materiale probatorio, sulla base del quale il giudice può legittimamente formare il proprio convincimento (sul punto, ex multis, ord. della Corte di Cass.
n. 7801 depositata il 22/03/2024).
La Cassazione, nella richiamata ordinanza, ha ribadito la consolidata giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni rilasciate agli Ispettori del lavoro non godono di una presunzione di veridicità ex lege, con la conseguenza che il giudice, in sede di valutazione del materiale probatorio, deve esaminare attentamente le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e valutare la loro attendibilità caso per caso.
Nella fattispecie in esame il è persona ben a conoscenza Pt_5 dei fatti di causa in quanto è stato amministratore unico della società sino al 30/06/2020, ossia Controparte_2 fino al subentro di e poi consigliere. Parte_2
Il testimone ha poi riferito che era proprio ad Tes_3 Pt_5 occuparsi del parco, rafforzando l'attendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo agli ispettori.
6 Il , dopo aver confermato la messa in cassa integrazione Pt_5 dei due dipendenti, ha precisato che la lavorava dal CP_1 lunedì al venerdì, mattina pomeriggio e sera, mentre il sabato e la domenica il pomeriggio e la sera.
La circostanza sostenuta da parte opponente relativa alla chiusura del parco nel mese di settembre/ottobre è rimasta sfornita di prova.
L'unico testimone a riferire la circostanza è stato Tes_3 che però al riguardo si è contraddetto.
Se, infatti, inizialmente il teste ha dichiarato: “Si è vero.
Abbiamo chiuso il parco anche nei mesi di settembre e di ottobre per fare una ristrutturazione”, interrogato specificatamente sulla circostanza di cui al cap. 4 del ricorso introduttivo (nel mese di settembre ed ottobre 2020 il parco giochi denominato La Caravella srl sito in marina di
Carrara alla via Rinchiosa snc è rimasto chiuso al pubblico in quanto il gestore ha dato corso a dei lavori di ristrutturazione?) ha risposto: “Nulla so”.
Ugualmente sfornita di prova è rimasta la circostanza che la lavorasse in una palestra nel periodo oggetto del CP_1 presente procedimento. Solo il teste infatti, ha Tes_3 riferito tale circostanza, non per conoscenza diretta, ma de relato.
Concludendo, quindi, gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio sono idonei a far ritenere fondata la domanda azionata in via monitoria.
Non sussiste alcuna valida motivazione per discostarsi dalla
Cont quantificazione fatta dall' .
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta
7 l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 97/22 del
6/06/2022 Rg 313/22.
Condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla refusione Parte_2 delle spese legali che liquida in complessivi € 3500,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e cpa come per legge.
Massa 19/03/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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