Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1265/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
Parte_1
(in persona degli amministratori e , corrente
[...] Parte_1 Parte_1
in NI (c.f. ), C.F._1
(nato a [...] il [...], c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_2
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Domenico Fabiano (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), Controparte_1 Controparte_2
Pa corrente in Modica (P.IVA 242 790 887), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Emanuele Guerrieri (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 13.1.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata la Parte_1
(d'ora in poi anche: ), corrente in
[...] Parte_1
NI – in uno con i suoi amministratori e – Parte_1 Parte_1
interponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 928/2018 del 17/04/2018 con il quale il Tribunale di Siracusa imponeva loro di pagare alla di Controparte_1
Modica la somma di € 20.297,91, oltre interessi e spese di procedura: somma che con il suo originario ricorso quest'ultima aveva dedotto esserle dovuta in pagamento del corrispettivo (oggetto di fattura n. A/000012/18 del 26.1.2018) di spettanza per l'esecuzione di una serie di opere che le erano state commesse in appalto in seno ai più ampi lavori di ristrutturazione del podere che le faceva capo cui la Pt_1
aveva posto mano potendo godere dei finanziamenti pubblici ottenuti in
[...]
seguito alla sua ammissione alle Misure 121 (Ammodernamento delle aziende agricole) e 311 (Diversificazione verso attività non agricole) del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013.
Deduceva, anzitutto, detta parte opponente che a torto essi e Parte_1 Pt_1
fossero stati ritenuti obbligati in solido con la che, soltanto,
[...] Parte_1
aveva nella specie contratto con la giacchè “l'art. 2267 Cod. Civ. Controparte_1
che, nella sezione dedicata ai rapporti con i terzi, regola la responsabilità per le obbligazioni sociali della , prevede la responsabilità personale e Parte_1
solidale dei soci ma solo NEL CASO IN CUI ESSI ABBIANO AGITO IN NOME E
PER CONTO DELLA SOCIETÀ”: e pertanto, “La ricorrente, Controparte_1
avrebbe potuto adire l'A.G.O. contro i Sigg.ri e per Parte_1 Parte_1
ottenere un provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., solo se fosse stata titolare di un diritto di credito fondato su prova scritta, idonea a soddisfare anche le previsioni dell'art. 2267 C.C.”. Ciò posto – e dunque precisato che solo “per mero scrupolo e tuziorismo difensivo i
Sigg.ri e si associano a tutte le ulteriori eccezioni e Parte_1 Parte_1
difese che saranno rassegnate in appresso dalla
[...]
avverso il medesimo decreto ingiuntivo Controparte_3
opposto” – parte opponente, dopo aver premesso che “la Società odierna opponente non svolge attività di commercio ma, come attestato dalla visura camerale che si allega, svolge esclusivamente attività agricola ed attività a questa connesse, come peraltro attestato dalla visura camerale prodotta dalla stessa ricorrente”, altresì obiettava che “La fattura qui contestata è inveritiera sotto ogni profilo;
CP_1
non ha venduto alla
[...] Controparte_3
i manufatti elencati nella fattura A/000012/18, né
[...]
quest'ultima li ha mai ricevuti;
inoltre non ha eseguito alcuna opera Controparte_1
su richiesta della Società Antico Carrubo SSA”. Infatti – si deduceva – i lavori di ristrutturazione del podere anzidetto (che avevano condotto alla realizzazione di un agriturismo) erano stati interamente svolti ed eseguiti dall'impresa individuale in ditta la quale, al termine dei lavori medesimi, “rilasciava la più Controparte_4
ampia quietanza di pagamento per le opere effettuate sì come contabilizzate in seno alle relative fatture commerciali ed analiticamente indicate nelle allegate dichiarazioni riepilogative dei lavori (docc. 9/b; 10/b; 11/b). Nelle dichiarazioni redatte a corredo delle fatture (docc. 7/c; 9/c; 10/c; 11/c) la ditta appaltatrice dichiarava la natura delle opere eseguite e fatturate in corso d'opera secondo i predeterminati stati di avanzamento lavori (SAL) e, tra queste, anche la esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici ed idraulici sì come previsti e specificati in dettaglio nelle relative voci presenti nei computi metrici già citati”: impianti elettrici ed idraulici che non erano stati dunque realizzati, affatto, dalla se non – casomai – in seguito a probabile loro subappalto cui, Controparte_1
tuttavia, la risultava completamente estranea. Parte_1
In ogni caso – si eccepiva con altro motivo di opposizione - il credito vantato da controparte doveva dirsi coperto da prescrizione “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2955 n. 5 Cod. Civ.; dovendosi a tal fine considerare quale termine a quo, da cui far decorrere l'annualità, la cessazione delle opere conferite in appalto alla ditta di cui si dirà infra e pertanto e non oltre il giorno 23/11/2015, Controparte_4
data di presentazione della domanda al Comune di NI di rilascio del permesso di Agibilità delle Strutture;
provvedimento concesso dal il 09/03/2016 (doc. CP_5
2)”.
E per quanto così riassunto chiedevano infine detti opponenti che il gravato provvedimento monitorio fosse revocato.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la contestava l'opposizione di Controparte_1
controparte quale meramente pretestuosa e dilatoria. Infatti – deduceva – gli opponenti avevano callidamente taciuto che fossero stati, nell'occorso della realizzazione di detto agriturismo, eseguite ulteriori opere che “non risultano nè inserite nè conteggiate nei computi metrici consuntivi relativi alle due misure di sostegno ottenute, e sono stati extra rispetto ai relativi articoli richiamati in detti S.F. redatti dallo Studio Tecnico Associato del Per. Agr. e dell'Ing. Parte_2 [...]
che hanno curato la relativa pratica di finanziamento e che sono Parte_3
bene a conoscenza della posizione creditoria della opposta in relazione all'impianto elettrico, idrico e relativo materiale impiegato nella veranda, nel cortile, nella trivella, nel molino, nell'istallazione del quadro elettrico nel locale gruppo, nel silos, nel locale tecnico, comprensivo di materiale (tutto il materiale minuziosamente specificato in fattura) e la relativa manodopera impiegata (specificata in fattura sia nelle ore impiegate che nei relativi giorni)”. In definitiva, “Vero è che la ditta appaltatrice, , ha subappaltato i lavori per l'esecuzione degli Controparte_4
impianti elettrici ed idrici riportati negli articoli dei rispettivi consuntivi alla società opposta secondo le quantità ivi indicate, ma altrettanto vero è che i lavori sia elettrici che idrici non ancora pagati dai committenti – odierni opponenti, nonchè tutti i relativi materiali adoperati e consegnati, riguardano ben altro e non si possono limitare, come vorrebbero gli opponenti, a quelli marginalmente finanziati!”.
Per altro verso, altrettanto pretestuosa ed infondata doveva dirsi la sollevata eccezione di prescrizione, poiché l'invocato art. 2955, n. 5, c.c. “è inapplicabile se il venditore non sia commerciante nel senso proprio di questo termine, in quanto solo in questa ipotesi può operare la presunzione che costituisce la ratio legis e cioè che il prezzo sia stato pagato contestualmente alla consegna della cosa o in un termine brevissimo e senza formalità documentali di sorta;
o se, in presenza di un contratto d'opera con materia fornita dal prestatore d'opera, le parti non abbiano dato prevalente considerazione alla materia (art. 2223 c.c.). L'art. 2955 n. 5 c.c., secondo cui si prescrive in un anno il diritto "dei commercianti per il prezzo delle merci vedute a chi non ne fa commercio", trova applicazione soltanto nel caso di alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza. L'eccezione di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 c.c. non può essere fatta valere dal debitore che contesti l'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, implicando tale eccezione il riconoscimento del credito medesimo nella sua interezza, nè può essere fatta valere dal debitore che abbia acquistato i beni non già per uso personale bensì per l'attività professionale. Inoltre, l'eccezione di chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. va rigettata se vi sia stata ammissione, anche implicita, in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: e la linea difensiva volta a dimostrare che la prestazione non sia dovuta è incompatibile con l'affermazione dell'avvenuto pagamento e, quindi, si pone in contrasto con l'eccezione di prescrizione presuntiva”.
§§§ Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e e l'escussione dei testi addotti dall'una e dall'altra Parte_1 Parte_1
parte.
Indi il primo giudice – disattesa l'istanza di parte opponente di c.t.u., e raccolte le conclusioni delle parti – posta la causa in decisione considerava:
- che “ferma la sussistenza della responsabilità contrattuale della società opponente che, all'esito dell'istruttoria orale come di seguito evidenziato, è risultata avere conferito in appalto alla lavorazioni diverse ed Controparte_1
ulteriori rispetto a quelle menzionate nelle misure 311 e 121 previste dal
Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007- 2013 del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Rurale, del pari sussiste la responsabilità per le obbligazioni sociali ex art. 2267 c.c. non soltanto dei soci che abbiano agito in nome e per conto della compagine sociale ma anche degli altri soci salvo il patto contrario che, nel caso in esame, non è stato minimamente né allegato né tanto meno provato dalla difesa di parte attrice quale elemento ostativo all'imputazione di responsabilità a carico dei soci odierni attori”,
- che altrettanto infondata fosse la sollevata eccezione di prescrizione, posto che il disposto ex art. 2955, n. 5), c.c. “concerne la prescrizione presuntiva applicabile ai rapporti tra commercianti al minuto e consumatori, mentre nel caso in esame si verte in materia di appalto in cui prevale, ad onta della mole di materiale fornito dalla l'elemento delle lavorazioni Controparte_1
d'opera, senza sottacere comunque che l'eccezione non può essere vagliata ai sensi dell'art. 2959 c.c. posto che è pacifico tra le parti che gli opponenti nulla abbiano corrisposto alla a tacitazione del rapporto Controparte_1
obbligatorio indicato da parte convenuta opposta avendo infatti disconosciuto l'esistenza di un rapporto contrattuale con quest'ultima intercorso”,
- che “Quanto al merito della pretesa, il Tribunale ritiene che, ad onta sia della menzione in calce all'ultima pagina della fattura oggetto della pretesa monitoria, quale causale del trasporto, della dizione “Vendita”, sia del silenzio serbato dalla parte convenuta opposta in seno al ricorso monitorio circa la causa petendi da cui è stato fatto derivare il credito ingiunto, il rapporto giuridico indicato dalla parte opposta vada ascritto nell'orbita dell'appalto, avendo la convenuta opposta provato come il Controparte_1
credito per cui si procede sia scaturito dall'appalto conferitole dalla società opponente per il tramite dei soci e , appalto Parte_1 Parte_1
concernente lavori diversi ed ulteriori da quelli menzionati nelle misure 311 e
121 previste dal Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007- 2013 del Fondo
Europeo per lo Sviluppo Rurale che la stessa aveva Controparte_1
provveduto del pari a realizzare sia pur in qualità di subappaltatrice della
Impresa Individuale : tali lavori ulteriori sono stati Controparte_4
specificati nella realizzazione dell'impianto elettrico ed idrico, nell'istallazione del quadro elettrico nel locale gruppo, nel silos e nel locale tecnico e nella relativa fornitura del materiale impiegato nella veranda, nel cortile, nella trivella e nel molino specificato nella fattura oggetto del ricorso monitorio”,
- che “le posizioni delle parti divergono sulla effettiva sussistenza e configurazione del rapporto obbligatorio di appalto tra le odierne parti di causa: se la parte convenuta ha sostenuto la piena esistenza di tale rapporto che ha avuto ad oggetto lavori ulteriori e diversi da quelli menzionati nelle più volte menzionate misure 311 e 121, la parte opponente ha al contrario asserito di avere sì beneficiato dei predetti lavori ulteriori ma che tali lavori erano stati effettuati dalla quale subappaltatore della ditta Controparte_1 CP_4
alla quale pertanto andava indirizzata la relativa richiesta di
[...]
pagamento del corrispettivo azionato nella presente sede. Delle due ricostruzioni il Tribunale predilige la prima avuto riguardo al complessivo tenore contenutistico degli interrogatori formali espletati nei confronti dei soci attori all'udienza del giorno 8 luglio 2021 e delle deposizioni testimoniali rese nella predetta udienza e nella successiva del 12 maggio 2022. ……. La prova orale raccolta ha confermato sia la effettuazione dei lavori di posa in opera che della fornitura dei materiali oggetto della fattura alla base del decreto ingiuntivo opposto, sia che detti lavori di posa in opera e la fornitura dei materiali non sono stati eseguiti dalla impresa individuale CP_4
e che sono stati ulteriori rispetto a quelli che quest'ultima ha
[...]
eseguito in favore della società opponente, sia che essi sono stati realizzati giusta conclusione di un ulteriore rapporto contrattuale di appalto intercorso direttamente tra la società attrice e la . Controparte_1
E per quanto così riassunto il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1539/2023 del
14.8.2023, rigettava la proposta opposizione.
§§§
Sentenza avverso la quale gli originari opponenti interponevano, con citazione tempestivamente notificata il 2.10.2023, appello articolato su più motivi.
Censurando, anzitutto, che la sentenza impugnata fosse affetta dal vizio di extrapetizione poiché – si deduceva - la dopo aver basato il proprio Controparte_1
ricorso per provvedimento monitorio esclusivamente su “una presunta vendita di beni mobili, tale essendo la causale della fattura 26/01/2018 iscritta al n.
A/000012/18, prodotta agli atti, che riporta espressamente come causale del trasporto la vendita del materiale descritto”, aveva tuttavia “nella fase di merito a cognizione piena, con la propria memoria di costituzione (la circostanza è stata espressamente rilevata dagli odierni appellanti con propria memoria resa ex art. 183, 6° comma, n.1 c.p.c.), richiesto, nel merito, la conferma (in ogni sua parte) del decreto ingiuntivo opposto (cfr pag. 9), sebbene modificando la causa petendi da vendita a contratto di appalto d'opera: concretizzando quindi proprio quel divieto di modifica della causa petendi che la cospicua giurisprudenza indicata dagli odierni opponenti espressamente esclude, riconoscendo al Giudice Adito addirittura il potere di rilevare d'Ufficio la circostanza. Il Giudice di prime cure non ha minimamente esaminato e valutato la eccezione di inammissibilità del mutamento della causa petendi nella fase a cognizione piena, eccepita con memoria resa dagli odierni appellanti ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., dopo la costituzione della CP_1 In nessun caso il Giudice, a definizione della causa di merito, poteva
[...]
“confermare” il decreto ingiuntivo opposto sic et simpliciter. Ed invero (per mera ipotesi), laddove avesse ritenuto di condividere la ricorrenza di un rapporto di appalto, e pertanto di consentire il mutamento della causa petendi (motivando però in tal caso la propria decisione in contrasto con l'orientamento costante), avrebbe dovuto prender atto e dichiarare il decreto ingiuntivo, in tale prospettiva, emesso in violazione dell'art. 633 c.p.c. che prevede, tra l'altro, che, allorquando il credito tragga origine da un rapporto contrattuale sinallagmatico e dipenda quindi da una controprestazione, debba esser provato, nella fase monitoria, l'esatto adempimento della controprestazione stessa. Tralasciando quindi per mera ipotesi la mancata pronunzia sulla inammissibilità, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare comunque, sulla base di quanto dedotto dalle parti nei propri formali atti difensivi, la violazione dell'art.633 c.p.c. Non mai avrebbe potuto “confermare” il decreto ingiuntivo opposto, come invece avvenuto”.
Inoltre – deduceva parte appellante con altro motivo di impugnazione – la sollevata eccezione di prescrizione era stata disattesa solo in diretta conseguenza della non consentita immutazione (nei termini anzidetti) della causa petendi: mentre, non essendo lecito discostarsi dalla causa originariamente individuata dalla CP_1
e mantenendo dunque questa ferma, ben avrebbe dovuto trovare allora
[...]
applicazione l'invocato l'art. 2955, n. 5), c.c. La cui applicabilità al caso a mani neppure si prestava ad essere elisa, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, avuto riguardo al disposto dell'art. 2959 c.c. che infatti – si sosteneva - “attiene al caso in cui il soggetto che eccepisca la prescrizione del credito ammetta la esistenza del rapporto e riconosca in giudizio di non aver estinto l'obbligazione. Nel caso in esame, invece, gli appellanti hanno sempre negato il rapporto dedotto dalla e da questa individuato nella vendita dei beni elencati nella fattura n. CP_1
12/2018”.
Indi, nel merito, essi appellanti censuravano che il primo giudice avesse equivocato il senso delle loro affermazioni, dacchè “Se è vero che (in violazione Controparte_1 del diritto di cui si è ampiamente dedotto) ha sostenuto la esistenza di un rapporto di appalto diretto relativo a lavori ulteriori e diversi da quelli menzionati nelle misure
133 e 121, non è affatto vero che le parti opponenti (odierne appellanti) abbiano al contrario (?) asserito di aver beneficiato dei predetti lavori ulteriori ma che tali lavori fossero stati effettuati dalla quale subappaltatrice della ditta Controparte_1
alla quale si sarebbe dovuta indirizzare la richiesta di Controparte_4
pagamento del corrispettivo di cui al credito azionato. Gli odierni appellanti non hanno mai affermato di aver ricevuto lavori non previsti dalle misure 311 e 121 di cui hanno fornito i capitolati recanti il dettaglio delle opere. Essi hanno affermato che tutto quanto previsto in capitolato era stato eseguito da e Controparte_4
debitamente pagato a quest'ultimo. La risulta agli appellanti essere Controparte_1
stata una delle ditte legate a per subappalti di opere previsti Controparte_4
nelle misure 311 e 121. Questo e non altro è stato dichiarato dagli odierni appellanti in ogni proprio scritto difensivo, e quanto dedotto dal Giudice non trova alcun riscontro né negli scritti difensivi né nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale”.
E poiché nulla cui potesse attribuirsi valenza anche latamente confessoria era dunque emerso in atti di causa, il primo giudice – proseguivano gli appellanti – bene avrebbe fatto a curare il riscontro di quanto avevano riferito i testi di controparte a mezzo di c.t.u., che consentisse di accertare “se, effettivamente, fossero stati realizzati lavori ulteriori extracapitolato, e cioè in eccedenza a quanto previsto dalle Misure 311 e
121 di cui erano stati prodotti i computi metrici non contestati (doc.5-6) recanti il dettaglio degli interventi;
nonché l'impiego degli elementi indicati in fattura e le unità lavorative impiegate nell'opera secondo gli orari pure indicati, come peraltro richiesto dalla con memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. Il Controparte_1
Giudice ha invece basato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della prova testimoniale, errando però nella loro valutazione, in quanto dava per ormai accertato che le opere fossero straordinarie e cioè extracapitolato. Senza inversione dell'onere della prova, per meglio esplicitare l'errore del Giudice di prime cure, si afferma che i lavori di cui agli articolati di prova si trovano riportati nel capitolato delle Misure 121 e 311 prodotte agli atti (doc. 5-6), di cui si è provato il completo ed esatto pagamento (doc. 7- 7/a – 7/b – 7/c – 8 – 8/a – 9 – 9/a – 9/b – 9/c – 10 – 10/a –
10/b – 10/c – 11 – 11/a – 11/b – 11/C). In particolare, i lavori di cui all'articolato di prova n. 1 (pag. 5 memoria 183, 6° co., n. 2 sono presenti nella CP_1
Misura 121 agli artt. 58-59-60-63 (Impianto elettrico Mulino); e nella Misura 311 agli artt. 53-54-55-56-57-58-70 (Gruppo elettrogeno – quadro generale). L'impianto locale tecnico e trivella è presente nella Misura 311 art. 70. Il silos è previsto nella
Misura 121 art. 24. Il bollitore sanitario è previsto nella Misura 311, quietanzato con fattura Energis. La veranda e cortile esterno si trovano in Misura 121 art. 25, in
Misura 311 art. 22 ed in Misura 121 art. 26. In ordine all'articolato n. 2, i lavori ivi indicati si rinvengono in fattura n. 36 IN (doc. 11 – 11/c) per la Misura 121 artt. 25-26 e nella Fattura 30 IN (doc. 10 – 10/b – 10/c) per la Misura 311 art. 22. In ordine all'articolato n. 4 i lavori ivi indicati si ritrovano in Misura 121 artt.
58- 59-60-63 (Mulino) e 311 artt. 54-55-56-57-58-60 (Gruppo elettrogeno ed altro).
Per l'impianto idrico di cui all'articolato n. 4 valgano invece le Misure 121 agli artt.
51-52- 53-55 e Misura 311 artt. 53-54-55-56-57-58-63-69-70”.
Infine, parte appellante non si asteneva dall'impugnare anche, “per mero scrupolo, il capo di sentenza con il quale - nel rigettare la eccezione di nullità, per violazione di legge, del decreto ingiuntivo nella parte in cui ingiungeva il pagamento, in via solidale anche ai soci - il Giudice di prime cure deduceva che “sussiste la responsabilità per le obbligazioni sociali ex art. 2267 c.c. non soltanto dei soci che abbiano agito in nome e per conto della compagine sociale ma anche degli altri soci salvo il patto contrario che, nel caso in esame, non è stato minimamente né allegato né tanto meno provato dalla difesa di parte attrice quale elemento ostativo all'imputazione di responsabilità a carico dei soci odierni attori”. Valgano anche con riguardo alla superiore eccezione i motivi di appello già rassegnati in ordine alla inesistenza e mancata prova del rapporto contrattuale di appalto ed, in particolare, della partecipazione diretta e personale dei Sigg.ri e Parte_1 alla conclusione, gestione e ratifica del rapporto contrattuale sempre Parte_1
negato”.
E per tutto quanto così riassunto la ed Controparte_3 [...]
– nonché e – Controparte_3 Parte_1 Parte_1
concludevano chiedendo che la Corte adita revocasse infine, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo già fatto oggetto di opposizione.
§§§
Costituendosi in seconda istanza la contestava l'appello di Controparte_1
controparte quale, anch'esso, meramente pretestuoso e dilatorio.
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, all'esito della trattazione della causa, con ordinanza del 19.2.2024 rigettava la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi rimettendo le parti ad udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
La sentenza impugnata non merita le censure che parte appellante ha inteso muoverle.
A cominciare da quella tesa a contestare – osserva la Corte, nell'ordine di cui all'originaria opposizione ex art. 645 c.p.c. - il rigetto dell'eccezione di loro carenza di legittimazione passiva già sollevata, in particolare, da e Parte_1 Pt_1
: censura mossa in termini di cui va, invero, stigmatizzata già la stessa
[...]
inammissibilità ex art. 342 c.p.c. poiché quanto da costoro dedotto (vale a dire che, come s'è visto, anche a tal riguardo fossero destinati a valere “i motivi di appello già rassegnati in ordine alla inesistenza e mancata prova del rapporto contrattuale di appalto ed, in particolare, della partecipazione diretta e personale dei Sigg.ri e alla conclusione, gestione e ratifica del rapporto Parte_1 Parte_1
contrattuale sempre negato”) neppure si confronta con quanto allo stesso riguardo diversamente motivato dal primo giudice allorchè, non men che correttamente, rilevava che l'art. 2267 c.c prevede che delle obbligazioni di società semplice sono chiamati altresì a rispondere, personalmente e solidalmente, non soltanto i soci che abbiano agito in nome e per conto della società ma anche “gli altri soci, salvo patto contrario”; patto contrario, nella specie, né documentato né, tampoco, allegato.
Realmente pretestuoso – si passa a considerare - appare il motivo di gravame teso a denunciare un preteso vizio di extrapetizione della sentenza impugnata. Per la sola e semplice ragione che solo in sede di plena cognitio la parte in causa è tenuta anche a dotare di una qualificazione giuridica i fatti su cui fondi la propria domanda
(prevedendo, infatti, l'art. 163, n. 4), c.p.c. che la citazione debba a pena di nullità contenere, oltre che l'esposizione dei fatti, anche l'indicazione “degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”; e prevedendo poi l'art. 167 c.p.c. che nella propria comparsa di risposta il convenuto debba “proporre tutte le sue difese”, sia dunque in fatto che in diritto): non anche in sede sommaria di giudizio quale è pure quella monitoria (e prevede, infatti, l'art. 638 c.p.c. che il ricorso per decreto ingiuntivo debba contenere solo e soltanto, “oltre i requisiti indicati nell'articolo 125,
l'indicazione delle prove che si producono”). Tantomeno poi – è appena il caso di rilevare – la qualificazione giuridica che emerga dall'attività negoziale delle parti che abbia preceduto l'adizione delle vie giudiziali può prestarsi ad assumere rilievo in sede di verifica della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
E poiché – come deve a questo punto ribadirsi – non pare revocabile in dubbio che nella specie si controverta di appalto (così per come l'odierna appellata deduceva nel costituirsi in prime cure di giudizio) e non di vendita, già aprioristicamente non può allora porsi problema di applicabilità alla vicenda refluita in controversia della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955, n. 5), c.c. Senza non aggiungere, solo per debito di ragione, che, come già esattamente annotato dal primo giudice, il fatto che gli odierni appellanti abbiano sempre negato la stessa stipula di alcun contratto
(anche, a tutto concedere, di compravendita) con la avrebbe Controparte_1
comunque precluso l'applicabilità della disciplina in materia di prescrizione presuntiva in forza, invero, di quanto dottrina e giurisprudenza pacificamente desumono (nei sensi già fatti espliciti nel riassumere le difese di parte appellata) dal disposto del citato art. 2959 c.c.
§§§
Venendo infine a vagliare quanto con l'atto di impugnazione si è preteso di far valere nel merito della vicenda controversa, giova dare atto – stante l'accusa che è stata rivolta al primo giudice di aver equivocato il senso delle affermazioni degli appellanti
– che all'accoglimento della domanda di pagamento formulata dalla Controparte_1
il primo giudice perveniva non già per aver ravvisato che gli stessi appellanti avessero confessato, o comunque ammesso, che i lavori di cui detta appellata ha reclamato il pagamento non fossero ricompresi tra quelli che fruivano del finanziamento della mano pubblica e che venivano commessi in appalto al citato
: chiaro appare, piuttosto, che “La prova orale raccolta” cui il Controparte_4
Tribunale faceva riferimento nelle sue motivazioni – e che “ha confermato sia la effettuazione dei lavori di posa in opera che della fornitura dei materiali oggetto della fattura alla base del decreto ingiuntivo opposto, sia che detti lavori di posa in opera e la fornitura dei materiali non sono stati eseguiti dalla impresa individuale e che sono stati ulteriori rispetto a quelli che quest'ultima ha Controparte_4
eseguito in favore della società opponente, sia che essi sono stati realizzati giusta conclusione di un ulteriore rapporto contrattuale di appalto intercorso direttamente tra la società attrice e la – sia la prova acquisita a mezzo dei testi Controparte_1
escussi.
Decisive appaiono, infatti, le dichiarazioni testimoniali dello e di TE
. Il primo, dopo aver dato atto “di conoscere e Testimone_2 Parte_1
perché ho fatto per loro dei lavori. Confermo la commissione dei Parte_1
lavori di cui alle misure 121 e 311 comprendenti lavori edili di ristrutturazione caseggiati e stalle presso l'immobile di cui al capitolo”, indi negava che da parte degli stessi “mi siano stati commissionati gli ulteriori lavori di cui al Pt_1
capitolo, lavori che mi sono stati nominati uno per uno dal giudice”: e – alla domanda se fosse vero o non che “l'impianto elettrico del molino, del gruppo elettrogeno, del locale tecnico, della trivella, dei silos, del serbatoio gasolio, del bollitore sanitario, della veranda e del cortile esterno e la predisposizione dell'impianto di riscaldamento e sanitario per il termocamino presso gli immobili siti in C.da Campisi-Favarotta-Passo s.n., NI (SR), sono ulteriori rispetto a quelli di cui alle misure 121 e 311” – rispondeva:”confermo la circostanza, sono lavori ed opere ulteriori”. Il secondo – alla domanda se fosse vero o non che “i materiali e la relativa posa in opera di cui alla fattura 12/2018 sono stati commissionati alla dalla Antico Carrubo di Maria e NG Spadaro e per essa da CP_1
e nel periodo compreso tra settembre 2015 e Parte_1 Parte_1
gennaio 2016” – rispondeva venendo a ribadire la verità della circostanza, e precisava che “quando hanno fatto l'incarico io ero presente, l'incarico lo ha dato soltanto
, ed anche che in realtà “i lavori furono commissionati nel Parte_1
2012/2013, e realizzati nel 2015”.
Gli appellanti hanno ritenuto di poter revocare in dubbio l'attendibilità di detto siccome (stante che, secondo quanto già premesso in narrativa nel CP_4
riassumere le deduzioni degli stessi appellanti, “tutto quanto previsto in capitolato era stato eseguito da e debitamente pagato a quest'ultimo. La Controparte_4
risulta agli appellanti essere stata una delle ditte legate a Controparte_1 CP_4
per subappalti di opere previsti nelle misure 311 e 121”) reale debitore
[...]
della odierna appellata: ma, se realmente convinti delle proprie tesi, non si sarebbero allora dovuti esimere dal procedere a laudatio auctoris, ex art. 106 c.p.c., nei confronti dello stesso , che così sarebbe stato pure privato della possibilità CP_4
di rendere testimonianza sulla vicenda refluita in controversia.
In mancanza, le due testimonianze cui si è fatto riferimento si pongono a riscontro l'una dell'altra: di talchè, conclusivamente, merita di essere già ribadito (senza che occorra andare invece alla ricerca di altra conferma della circostanza mediante accertamento peritale che, a questo punto, verrebbe soltanto ad appesantire ultroneamente il giudizio ed a porsi, in tal guisa, in contrasto con il principio di ragionevole durata oggi assurto a dignità costituzionale) che le opere elencate nella sullodata fattura commerciale del 26.1.2018 siano state opere “ulteriori” (rispetto a quelle che godevano del finanziamento della mano pubblica e che venivano commesse in appalto allo ) che l'odierna appellata eseguiva su TE
commessa in appalto (per voce di della e non di altri. Parte_1 Parte_1
§§§
Per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello veicolato in atti dalla – in Parte_1
uno con i suoi amministratori e – deve essere dunque Parte_1 Parte_1
rigettato.
Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del valore del decisum, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando: € 1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 1.911,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo;
di cui far carico agli appellanti in solido tra loro, in considerazione dell'evidente interesse comune ex art. 97 c.p.c.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1539/2023 del 14.8.2023 proposto, con citazione del
2.10.2023, dalla Parte_1
, da e nei confronti della -
[...] Parte_1 Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna la ed Controparte_3 Controparte_3
, e – quali debitori tra loro tenuti in
[...] Parte_1 Parte_1 solido ex art. 97 c.p.c. - al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.III.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)