Articolo 59 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 58Articolo 60
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9 settembre 2010
Art. 59. (Reintegrazione) 1. Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.
Note all'art. 59:
- Si riporta l' art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005 :
«4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche' per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.».
Entrata in vigore il 9 settembre 2010
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