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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 960 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.ta in Roma, viale Giulio Cesare n.95, presso Parte_1 gio M. Mancusi che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura CP_1
Distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv.ta Raffaella Piergentili CP_2 in virtù di procu rale alle liti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9046/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 15/10/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ottenuto con decreto di omologa del Parte_1
5/9/2022 reso dal Tribunale del Lavoro di Roma, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, notificato alle sedi competenti in data CP_1
13/10/2022 ed in data 21/10/2022, con deco a dalla domanda amministrativa del 5/11/2021 nonché di avere inoltrato, senza esito, in data
1 6/9/2022 la modulistica finalizzata al pagamento della prestazione riconosciuta unitamente al decreto di omologa, ha convenuto in giudizio l' rassegnando CP_1 le seguenti conclusioni:
-ACCERTARE documentalmente il suo diritto alla Indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 5/11/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 34552/2021, e dunque dall' 1/12/2021 quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa, o con decorrenza di giustizia;
-CONDANNARE l' , in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e/o maturandi della indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 5/11/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n.34552/2021, e dunque dall' 1/12/2021 quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 18/80 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale ha così disposto: CP_1
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1 della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.2. Il primo giudice ha accertato che Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri atti difensivi circa l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1 per è causa (si rimanda agli allegati contenenti la comunicazione dell'avvenuta liquidazione con pagamento degli arretrati dovuti dal mese di settembre 2023). In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto al riconoscimento ed alla liquidazione della CP_1 prestazione in via amministrativa, sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso. La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio ed introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo parziale appello Pt_1
lamentando, con unico motivo, l'erronea statuizione
[...] compensazione delle spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché l'errata liquidazione del quantum in violazione dei minimi tabellari.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli adempimenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2 3. Preliminarmente va osservato che è coperta da giudicato interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito, rimanendo in discussione esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
5. Con il primo profilo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del principio di soccombenza di cui all' art. 92 c.p.c., per aver il primo giudice disposto la compensazione delle spese al 50%, non tenendo conto che era stata l'inerzia dell' a imporre il giudizio, perché nonostante il diligente CP_1 adempiment tutte le formalità di invio della documentazione aveva provveduto a liquidare la prestazione solo successivamente all'instaurazione della lite 5.1. Il motivo è fondato.
5.2. La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
5.3. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost., i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014). A tal proposito, la SC ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
5.3 Ciò premesso si ritiene che la parziale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale non possa reputarsi meritevole di conferma.
5.4. Quanto affermato dal Giudice di prime cure a fondamento di tale statuizione non può essere condiviso atteso che è lo stesso Tribunale che si limita ad affermare che l'adempimento della prestazione da parte dell' è CP_2 intervenuto solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso>, finendo
3 così per riconoscere, contraddittoriamente rispetto alla conseguenziale statuizione di compensazione parziale, che è solo l'instaurazione della lite ad avere determinato la liquidazione della dovuta prestazione, con quell'effetto causale sotteso al principio di soccombenza, senza alcuna altra e diversa giustificazione.
5.5. A differenza di altre fattispecie precedentemente esaminate dal Collegio, in quella in esame emerge con tutta evidenza non solo la tardività dell'erogazione della prestazione, intervenuta il 1° settembre 2023, a fronte dell'inoltro alla sede competente della documentazione necessaria sin dal 6 settembre 2022, quindi un anno prima, e della notifica del decreto di omologa nell'ottobre 2022, ma che la liquidazione sia intervenuta solo perché successivamente, nell'inerzia dell'Istituto, l'assicurata ha instaurato il procedimento in questione.
5.6. Depone inequivocabilmente in tale senso la stessa documentazione prodotta dall' in primo grado, in specie il modello TP/150 (indicato nell'indice come CP_1 all 8), in cui viene dato atto che la domanda era completa al 7/9/2022 e alla voce “codice domanda” viene espressamente indicato “5 ricorso all'autorità giudiziaria”, così facendo emergere che la liquidazione disposta nell'agosto 2023 era conseguente solo alla notifica, intervenuta pacificamente nel luglio 2023, del ricorso introduttivo già depositato nel maggio 2023. 5.7. Da quanto esposto consegue che la motivazione del Tribunale risulta contraddittoria rispetto allo stesso accertamento da questi effettuato, lacunosa perché non tiene conto delle complete emergenze processuali, priva di obiettive giustificazioni tali da integrare le gravi ed eccezionali ragioni contemplate dall'art. 92 c.p.c. anche dopo l'intervento della Consulta.
5.8 Pertanto, in riforma della gravata sentenza e in applicazione del principio della soccombenza c.d. virtuale, le spese di lite di primo grado vanno poste per intero a carico dell' . CP_1
6. Con il secondo profilo l'appellante lamenta la violazione del D.M. n. 55/2014. 6.1. Anche questo motivo è fondato.
6.2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche al DM 55/2014 apportate dal DM 37/2018 < non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile> (Cass. 9185/2023).
6.3. I giudici di legittimità hanno precisato che dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%>, sicché attualmente < non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale>.
6.4. Nel caso in esame risultano applicabili i valori minimi previsti dal DM 147/2022 applicabile ratione temporis (determinati tramite le riduzioni dei valori medi come previsto dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014, come modificato dal d.m.
4 37/2018 e dal successivo citato DM 147/2022) dello scaglione di valore da €
5.201 a € 26.000-cause di previdenza, per come correttamente indicato dall'appellante.
6.5. L'operata riduzione è infatti giustificata dall'evidente semplicità della controversia decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019), sicché, diversamente da quanto preteso nel gravame, nulla può essere liquidato per tale voce.
6.6. Quindi le spese del primo grado vanno quantificate in complessivi € 1865,00 (€ 465 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1011 per la fase decisionale), importo superiore alla base di calcolo utilizzata dal Tribunale (€ 1000,00 ridotto della metà per compensazione con attribuzione alla parte vincitrice della sola somma di € 500,00), con la conseguenza che compete all'appellante detta maggior somma di € 1865,00 oltre rimborso 15% iva e cpa, con distrazione, dovendosi così riformare anche in parte qua l'errata quantificazione del Tribunale.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate ex DM 147/2022 tenuto conto del valore effettivo della lite, pari a quanto devoluto (differenza tra il preteso, il liquidato in prime cure e il riconosciuto), con conseguente applicazione dello scaglione di riferimento (fino a € 1.101-5200) e senza fase istruttoria essendo stata la lite decisa alla prima udienza e applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni trattate. Spese da distrarsi per come richiesto
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
delle intere spese di lite di primo grado liquidate in € 1.865,00 oltre
[...]
15%, iva e c.p.a., da distrarsi;
condanna il l' a rifondere all'appellante le spese del grado liquidate in € CP_1
962,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi
Roma 30.1.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
5
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 960 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.ta in Roma, viale Giulio Cesare n.95, presso Parte_1 gio M. Mancusi che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura CP_1
Distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv.ta Raffaella Piergentili CP_2 in virtù di procu rale alle liti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9046/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 15/10/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ottenuto con decreto di omologa del Parte_1
5/9/2022 reso dal Tribunale del Lavoro di Roma, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, notificato alle sedi competenti in data CP_1
13/10/2022 ed in data 21/10/2022, con deco a dalla domanda amministrativa del 5/11/2021 nonché di avere inoltrato, senza esito, in data
1 6/9/2022 la modulistica finalizzata al pagamento della prestazione riconosciuta unitamente al decreto di omologa, ha convenuto in giudizio l' rassegnando CP_1 le seguenti conclusioni:
-ACCERTARE documentalmente il suo diritto alla Indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 5/11/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 34552/2021, e dunque dall' 1/12/2021 quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa, o con decorrenza di giustizia;
-CONDANNARE l' , in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e/o maturandi della indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 5/11/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n.34552/2021, e dunque dall' 1/12/2021 quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 18/80 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale ha così disposto: CP_1
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1 della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.2. Il primo giudice ha accertato che Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri atti difensivi circa l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1 per è causa (si rimanda agli allegati contenenti la comunicazione dell'avvenuta liquidazione con pagamento degli arretrati dovuti dal mese di settembre 2023). In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto al riconoscimento ed alla liquidazione della CP_1 prestazione in via amministrativa, sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso. La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio ed introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo parziale appello Pt_1
lamentando, con unico motivo, l'erronea statuizione
[...] compensazione delle spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché l'errata liquidazione del quantum in violazione dei minimi tabellari.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli adempimenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2 3. Preliminarmente va osservato che è coperta da giudicato interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito, rimanendo in discussione esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
5. Con il primo profilo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del principio di soccombenza di cui all' art. 92 c.p.c., per aver il primo giudice disposto la compensazione delle spese al 50%, non tenendo conto che era stata l'inerzia dell' a imporre il giudizio, perché nonostante il diligente CP_1 adempiment tutte le formalità di invio della documentazione aveva provveduto a liquidare la prestazione solo successivamente all'instaurazione della lite 5.1. Il motivo è fondato.
5.2. La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
5.3. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost., i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014). A tal proposito, la SC ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
5.3 Ciò premesso si ritiene che la parziale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale non possa reputarsi meritevole di conferma.
5.4. Quanto affermato dal Giudice di prime cure a fondamento di tale statuizione non può essere condiviso atteso che è lo stesso Tribunale che si limita ad affermare che l'adempimento della prestazione da parte dell' è CP_2 intervenuto solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso>, finendo
3 così per riconoscere, contraddittoriamente rispetto alla conseguenziale statuizione di compensazione parziale, che è solo l'instaurazione della lite ad avere determinato la liquidazione della dovuta prestazione, con quell'effetto causale sotteso al principio di soccombenza, senza alcuna altra e diversa giustificazione.
5.5. A differenza di altre fattispecie precedentemente esaminate dal Collegio, in quella in esame emerge con tutta evidenza non solo la tardività dell'erogazione della prestazione, intervenuta il 1° settembre 2023, a fronte dell'inoltro alla sede competente della documentazione necessaria sin dal 6 settembre 2022, quindi un anno prima, e della notifica del decreto di omologa nell'ottobre 2022, ma che la liquidazione sia intervenuta solo perché successivamente, nell'inerzia dell'Istituto, l'assicurata ha instaurato il procedimento in questione.
5.6. Depone inequivocabilmente in tale senso la stessa documentazione prodotta dall' in primo grado, in specie il modello TP/150 (indicato nell'indice come CP_1 all 8), in cui viene dato atto che la domanda era completa al 7/9/2022 e alla voce “codice domanda” viene espressamente indicato “5 ricorso all'autorità giudiziaria”, così facendo emergere che la liquidazione disposta nell'agosto 2023 era conseguente solo alla notifica, intervenuta pacificamente nel luglio 2023, del ricorso introduttivo già depositato nel maggio 2023. 5.7. Da quanto esposto consegue che la motivazione del Tribunale risulta contraddittoria rispetto allo stesso accertamento da questi effettuato, lacunosa perché non tiene conto delle complete emergenze processuali, priva di obiettive giustificazioni tali da integrare le gravi ed eccezionali ragioni contemplate dall'art. 92 c.p.c. anche dopo l'intervento della Consulta.
5.8 Pertanto, in riforma della gravata sentenza e in applicazione del principio della soccombenza c.d. virtuale, le spese di lite di primo grado vanno poste per intero a carico dell' . CP_1
6. Con il secondo profilo l'appellante lamenta la violazione del D.M. n. 55/2014. 6.1. Anche questo motivo è fondato.
6.2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche al DM 55/2014 apportate dal DM 37/2018 < non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile> (Cass. 9185/2023).
6.3. I giudici di legittimità hanno precisato che dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%>, sicché attualmente < non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale>.
6.4. Nel caso in esame risultano applicabili i valori minimi previsti dal DM 147/2022 applicabile ratione temporis (determinati tramite le riduzioni dei valori medi come previsto dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014, come modificato dal d.m.
4 37/2018 e dal successivo citato DM 147/2022) dello scaglione di valore da €
5.201 a € 26.000-cause di previdenza, per come correttamente indicato dall'appellante.
6.5. L'operata riduzione è infatti giustificata dall'evidente semplicità della controversia decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019), sicché, diversamente da quanto preteso nel gravame, nulla può essere liquidato per tale voce.
6.6. Quindi le spese del primo grado vanno quantificate in complessivi € 1865,00 (€ 465 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1011 per la fase decisionale), importo superiore alla base di calcolo utilizzata dal Tribunale (€ 1000,00 ridotto della metà per compensazione con attribuzione alla parte vincitrice della sola somma di € 500,00), con la conseguenza che compete all'appellante detta maggior somma di € 1865,00 oltre rimborso 15% iva e cpa, con distrazione, dovendosi così riformare anche in parte qua l'errata quantificazione del Tribunale.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate ex DM 147/2022 tenuto conto del valore effettivo della lite, pari a quanto devoluto (differenza tra il preteso, il liquidato in prime cure e il riconosciuto), con conseguente applicazione dello scaglione di riferimento (fino a € 1.101-5200) e senza fase istruttoria essendo stata la lite decisa alla prima udienza e applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni trattate. Spese da distrarsi per come richiesto
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
delle intere spese di lite di primo grado liquidate in € 1.865,00 oltre
[...]
15%, iva e c.p.a., da distrarsi;
condanna il l' a rifondere all'appellante le spese del grado liquidate in € CP_1
962,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi
Roma 30.1.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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