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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29529/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29529/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMOZZI FEDERICO Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. GORLA RAFFAELE CARLO ( ) VIA FREGUGLIA, 8 20122 C.F._1
MILANO;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARELLI LUIGI, dell'avv. CP_2 P.IVA_2
CERRA FRANCESCO ( ) PIAZZALE BARACCA, 8 20123 MILANO e C.F._2 dell'avv. GARIBALDI LUCA ANDREA ( ) PIAZZALE BARACCA, 8 20123 C.F._3
MILANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_2 CP_1 per l'importo di euro 50.069,14, oltre interessi, quale corrispettivo di prestazioni di appalto di
[...] opera e servizi informatici. si oppone per eccepire, in primo luogo, l'inadempimento di alle sue CP_1 CP_2 obbligazioni con riguardo al contratto di opera informatica relativo allo sviluppo e alla personalizzazione di una piattaforma digitale per la gestione dell'attività medica. L'opponente produce una consulenza tecnica di parte per sostenere la tesi che l'opera in questione sarebbe affetta da vizi che la renderebbero totalmente inidonea alle sue funzioni, ciò che giustificherebbe la risoluzione del contratto, stipulato nel 2019, con conseguente diritto alla restituzione del corrispettivo pagato, azionato in via riconvenzionale per l'importo di euro 84.215,38. Inoltre, l'opponente sostiene che non CP_2 avrebbe provato l'esecuzione delle prestazioni di servizi di ulteriore sviluppo e manutenzione della medesima piattaforma, oggetto di un secondo contratto, stipulato l'anno successivo, così che sia per la mancanza di prova, sia per la loro inerenza all'opera inutilizzabile oggetto del precedente contratto, non sarebbe dovuto neppure il corrispettivo relativo a questo secondo contratto, azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, sostiene invece che l'opera informatica sarebbe stata perfettamente realizzata e approvata sia mediante collaudo, sia in quanto di tale approvazione da parte della committente si dava atto nella parte introduttiva del secondo contratto. Quanto alle prestazioni dei servizi informatici oggetto di tale secondo contratto, produce documentazione al fine di dimostrare l'esecuzione di tali CP_2 prestazioni, così che domanda la conferma del decreto ingiuntivo, e il rigetto delle domande di risoluzione e di ripetizione azionate dalla controparte.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che l'appaltatrice non ha eccepito la decadenza della committente dal potere di denunciare i vizi dell'opera, così che non ha rilevanza ostativa di un accertamento giudiziale dell'esatto adempimento la circostanza che l'opponente non avesse denunciato tali vizi e anzi avesse pagato quanto dovuto per il primo contratto, né la circostanza che il collaudo sia stato o meno eseguito e che i vizi denunciati in questo giudizio fossero o meno riconoscibili dal committente.
Sul punto della conformità dell'opera al contenuto delle obbligazioni assunte dalla appaltatrice è stata quindi disposta una CTU.
Si anticipa che il consulente ha ritenuto che l'opera fosse affetta da vizi tali da non comprometterne la funzionalità complessiva, ma da diminuirne il valore rispetto al prezzo pattuito, per un importo corrispondente al costo degli interventi per risolvere tali vizi.
Pertanto, se non si può pronunciare la risoluzione dei contratti chiesta dalla opponente, che presuppone la totale inutilizzabilità delle prestazioni rese dalla appaltatrice, deve tuttavia essere riconosciuto alla committente l'importo pari a tali costi, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (art. 1668 c.c.), certamente ricompresa nella domanda avente l'oggetto maggiore della restituzione integrale del corrispettivo a seguito della risoluzione del contratto.
Per altro verso, la sostanziale utilizzabilità dell'opera accertata dal CTU esclude che le prestazioni di servizi relativi alla piattaforma realizzata possano essere considerate del tutto inutili per la committente, la cui domanda di risoluzione del secondo contratto deve essere quindi rigettata, salva la prova dell'adempimento di tali prestazioni, il cui onere grava su , che ne domanda il corrispettivo. CP_2
Occorre ora considerare specificamente gli accertamenti svolti nella CTU, ciò che permetterà anche di risolvere specifiche questioni controverse sollevate dalle parti.
Quanto alla lamentata mancata fornitura del modulo NUPLATFORM, previsto nel primo contratto e pagina 2 di 3 non prestato, si osserva che l'analisi del CTU ha riguardato tutte le lamentele sulla mancanza di funzionalità sollevate da così che la mancata prestazione del suddetto modulo, CP_1 non essendosi riflettuta nella mancanza di funzionalità ulteriori rispetto a quelle rilevate dal CTU, non può incidere nel determinare una ulteriore riduzione del prezzo dell'opera previsto nel contratto.
Quanto alla imputazione dei vizi grafici ad un terzo soggetto appaltatore incaricato dalla stessa si rileva che tale circostanza allegata da non è stata contestata dalla CP_1 CP_2 opponente, così che si deve considerare accertata. Pertanto, non devono essere computati a diminuzione del valore dell'opera i costi per risolvere tali vizi, individuati dal CTU e quantificati nell'importo di euro 1.281, IVA compresa, che devono essere detratti dalla complessiva diminuzione di valore quantificata dal CTU, pari a 19.886 euro IVA compresa, così ottenendosi l'importo di euro 18.005, da detrarre al prezzo dell'opera e da riconoscere alla opponente, in restituzione di quanto pagato.
Venendo all'analisi relativa alla prova dell'adempimento delle prestazioni di servizi di cui CP_2 domanda il corrispettivo si osserva che, se la prestazione dei servizi relativi alle fatture n. 4/E e 9/E è stata provata da con la documentazione dei collaudi firmati dalla committente (doc. 16 e 18 CP_2 della opposta), non è stata invece documentata la prestazione dei servizi addebitati nelle altre fatture, di cui la appaltatrice si è limitata ad affermare che fossero costi previsti nel contratto. Così che rispetto all'importo azionato col decreto ingiuntivo è dovuta soltanto la minor somma di euro 7.930, corrispondenti alle due fatture di cui sopra.
Deve inoltre essere riconosciuta alla opponente la restituzione dell'importo di euro 10.000, relativo al pagamento parziale di una tra le fatture azionate da non riconoscere a per quanto sopra. CP_2
Operata quindi la compensazione fra le rispettive poste di dare e avere, deve essere riconosciuto alla opponente la restituzione dell'importo di euro 20.075, con gli interessi legali dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c., parificandosi l'inadempimento alla mala fede a tali effetti.
Stante la soccombenza reciproca devono essere compensate per intero le spese di lite e posto a carico di ciascuna parte per metà il compenso del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. 9074/2022, emesso dal Tribunale di Milano;
in accoglimento parziale delle domande avanzate da nei confronti di Controparte_1
già operata la compensazione fra i reciproci crediti, condanna a CP_2 CP_2 pagare a l'importo di euro 20.075, con gli interessi specificati in Controparte_1 motivazione;
rigetta per il resto le domande avanzate reciprocamente dalle parti;
compensa per intero le spese di lite;
pone definitivamente il compenso del CTU a carico di ciascuna parte per metà.
Milano, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29529/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMOZZI FEDERICO Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. GORLA RAFFAELE CARLO ( ) VIA FREGUGLIA, 8 20122 C.F._1
MILANO;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARELLI LUIGI, dell'avv. CP_2 P.IVA_2
CERRA FRANCESCO ( ) PIAZZALE BARACCA, 8 20123 MILANO e C.F._2 dell'avv. GARIBALDI LUCA ANDREA ( ) PIAZZALE BARACCA, 8 20123 C.F._3
MILANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_2 CP_1 per l'importo di euro 50.069,14, oltre interessi, quale corrispettivo di prestazioni di appalto di
[...] opera e servizi informatici. si oppone per eccepire, in primo luogo, l'inadempimento di alle sue CP_1 CP_2 obbligazioni con riguardo al contratto di opera informatica relativo allo sviluppo e alla personalizzazione di una piattaforma digitale per la gestione dell'attività medica. L'opponente produce una consulenza tecnica di parte per sostenere la tesi che l'opera in questione sarebbe affetta da vizi che la renderebbero totalmente inidonea alle sue funzioni, ciò che giustificherebbe la risoluzione del contratto, stipulato nel 2019, con conseguente diritto alla restituzione del corrispettivo pagato, azionato in via riconvenzionale per l'importo di euro 84.215,38. Inoltre, l'opponente sostiene che non CP_2 avrebbe provato l'esecuzione delle prestazioni di servizi di ulteriore sviluppo e manutenzione della medesima piattaforma, oggetto di un secondo contratto, stipulato l'anno successivo, così che sia per la mancanza di prova, sia per la loro inerenza all'opera inutilizzabile oggetto del precedente contratto, non sarebbe dovuto neppure il corrispettivo relativo a questo secondo contratto, azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, sostiene invece che l'opera informatica sarebbe stata perfettamente realizzata e approvata sia mediante collaudo, sia in quanto di tale approvazione da parte della committente si dava atto nella parte introduttiva del secondo contratto. Quanto alle prestazioni dei servizi informatici oggetto di tale secondo contratto, produce documentazione al fine di dimostrare l'esecuzione di tali CP_2 prestazioni, così che domanda la conferma del decreto ingiuntivo, e il rigetto delle domande di risoluzione e di ripetizione azionate dalla controparte.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che l'appaltatrice non ha eccepito la decadenza della committente dal potere di denunciare i vizi dell'opera, così che non ha rilevanza ostativa di un accertamento giudiziale dell'esatto adempimento la circostanza che l'opponente non avesse denunciato tali vizi e anzi avesse pagato quanto dovuto per il primo contratto, né la circostanza che il collaudo sia stato o meno eseguito e che i vizi denunciati in questo giudizio fossero o meno riconoscibili dal committente.
Sul punto della conformità dell'opera al contenuto delle obbligazioni assunte dalla appaltatrice è stata quindi disposta una CTU.
Si anticipa che il consulente ha ritenuto che l'opera fosse affetta da vizi tali da non comprometterne la funzionalità complessiva, ma da diminuirne il valore rispetto al prezzo pattuito, per un importo corrispondente al costo degli interventi per risolvere tali vizi.
Pertanto, se non si può pronunciare la risoluzione dei contratti chiesta dalla opponente, che presuppone la totale inutilizzabilità delle prestazioni rese dalla appaltatrice, deve tuttavia essere riconosciuto alla committente l'importo pari a tali costi, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (art. 1668 c.c.), certamente ricompresa nella domanda avente l'oggetto maggiore della restituzione integrale del corrispettivo a seguito della risoluzione del contratto.
Per altro verso, la sostanziale utilizzabilità dell'opera accertata dal CTU esclude che le prestazioni di servizi relativi alla piattaforma realizzata possano essere considerate del tutto inutili per la committente, la cui domanda di risoluzione del secondo contratto deve essere quindi rigettata, salva la prova dell'adempimento di tali prestazioni, il cui onere grava su , che ne domanda il corrispettivo. CP_2
Occorre ora considerare specificamente gli accertamenti svolti nella CTU, ciò che permetterà anche di risolvere specifiche questioni controverse sollevate dalle parti.
Quanto alla lamentata mancata fornitura del modulo NUPLATFORM, previsto nel primo contratto e pagina 2 di 3 non prestato, si osserva che l'analisi del CTU ha riguardato tutte le lamentele sulla mancanza di funzionalità sollevate da così che la mancata prestazione del suddetto modulo, CP_1 non essendosi riflettuta nella mancanza di funzionalità ulteriori rispetto a quelle rilevate dal CTU, non può incidere nel determinare una ulteriore riduzione del prezzo dell'opera previsto nel contratto.
Quanto alla imputazione dei vizi grafici ad un terzo soggetto appaltatore incaricato dalla stessa si rileva che tale circostanza allegata da non è stata contestata dalla CP_1 CP_2 opponente, così che si deve considerare accertata. Pertanto, non devono essere computati a diminuzione del valore dell'opera i costi per risolvere tali vizi, individuati dal CTU e quantificati nell'importo di euro 1.281, IVA compresa, che devono essere detratti dalla complessiva diminuzione di valore quantificata dal CTU, pari a 19.886 euro IVA compresa, così ottenendosi l'importo di euro 18.005, da detrarre al prezzo dell'opera e da riconoscere alla opponente, in restituzione di quanto pagato.
Venendo all'analisi relativa alla prova dell'adempimento delle prestazioni di servizi di cui CP_2 domanda il corrispettivo si osserva che, se la prestazione dei servizi relativi alle fatture n. 4/E e 9/E è stata provata da con la documentazione dei collaudi firmati dalla committente (doc. 16 e 18 CP_2 della opposta), non è stata invece documentata la prestazione dei servizi addebitati nelle altre fatture, di cui la appaltatrice si è limitata ad affermare che fossero costi previsti nel contratto. Così che rispetto all'importo azionato col decreto ingiuntivo è dovuta soltanto la minor somma di euro 7.930, corrispondenti alle due fatture di cui sopra.
Deve inoltre essere riconosciuta alla opponente la restituzione dell'importo di euro 10.000, relativo al pagamento parziale di una tra le fatture azionate da non riconoscere a per quanto sopra. CP_2
Operata quindi la compensazione fra le rispettive poste di dare e avere, deve essere riconosciuto alla opponente la restituzione dell'importo di euro 20.075, con gli interessi legali dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c., parificandosi l'inadempimento alla mala fede a tali effetti.
Stante la soccombenza reciproca devono essere compensate per intero le spese di lite e posto a carico di ciascuna parte per metà il compenso del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. 9074/2022, emesso dal Tribunale di Milano;
in accoglimento parziale delle domande avanzate da nei confronti di Controparte_1
già operata la compensazione fra i reciproci crediti, condanna a CP_2 CP_2 pagare a l'importo di euro 20.075, con gli interessi specificati in Controparte_1 motivazione;
rigetta per il resto le domande avanzate reciprocamente dalle parti;
compensa per intero le spese di lite;
pone definitivamente il compenso del CTU a carico di ciascuna parte per metà.
Milano, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3