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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2183/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore
sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 11.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2183/2021 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Francesco Piron e Paolo Biasin
contro
:
Parte_2
Avv. Valerio Pardini
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, convenne Parte_2 Parte_1
(d'ora in poi, anche solo dinanzi al Tribunale di Bologna esponendo di avere sottoscritto con la Pt_1
società convenuta un contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica per i locali, impianti e stabilimenti presso i quali svolgeva la propria attività di impresa per l'anno 2010 e fino al novembre 2011 (docc. 1 e 2) e che durante il rapporto aveva versato il corrispettivo della fornitura di energia elettrica come risultante dalle fatture (docc. n. da 3 a 14).
Fra le voci che componevano tale corrispettivo, vi era l'imposta addizionale provinciale all'accise sul consumo di energia elettrica introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 convertito nella Legge n.
20/1989, nelle fatture indicata come “addizionale enti locali”, e a tale titolo essa aveva corrisposto alla convenuta la somma complessiva di € 36.543,21 per gli anni 2010 e 2011. In seguito, con la Legge n. pagina 1 di 6 44/2012 (di conversione del D.L. n. 16/2012) era stata definitivamente abrogata la predetta imposta addizionale, perché in contrasto con la normativa comunitaria.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 27101 del 23.10.2019 aveva affermato il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del
1988, nella sua versione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche di cui al D. L.vo n.
26/2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE” con la conseguenza che le somme a tale titolo pagate, in quanto riconosciute come non dovute, costituivano un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che poteva essere oggetto di domanda di ripetizione, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27009 del 23.10.2019 (“il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, co. 3, del D.L. n. 511/1988 da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria…previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”).
La Suprema Corte, dunque, aveva dichiarato l'illegittimità dell'imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica dal 2008 e tracciato l'iter da seguire per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente corrisposte a tale titolo, ossia l'instaurazione di un'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. da parte del consumatore finale nei confronti del fornitore il quale, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, avrebbe potuto proporre domanda di rimborso all'Amministrazione finanziaria che, solo secondo queste modalità, avrebbe potrà proceduto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
L'attrice, pertanto, concluse chiedendo la condanna di l pagamento della somma Parte_1 di € 36.543,21 a quest'ultima versata a titolo di addizionali provinciali all'accise sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 oltre gli interessi ex d.lgs. 231/2002 o comunque oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria. ontestò la domanda chiedendone il rigetto. Parte_1
L'adito Tribunale, con la sentenza n. 2074/2021, richiamata la giurisprudenza di legittimità e i principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul tema, ritenne che non vi fossero ostacoli alla restituzione delle indicate somme e, disapplicato l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988, accogliendo la domanda, condannò al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1 somma di € 36.543,21 oltre interessi dalla domanda al saldo ed alla rifusione di 1/3 delle spese di lite,
pagina 2 di 6 compensandole per la rimanente parte. In relazione a tale ultima statuizione, il Tribunale affermò che sussistessero i presupposti ex art. 92 c.p.c. – in ragione della questione relativamente nuova, del fatto che era nata da una interpretazione giurisprudenziale e da clausole elastiche del diritto comunitario, punto chiare, della condotta legittima della convenuta che aveva applicato norme vigenti, della necessità di attendere il giudicato “ed esborso che, in termini di analisi economica del diritto, grava sulla incolpevole convenuta” e della leale condotta della stessa nel determinare la quantificazione – ma che la compensazione non potesse essere integrale, perché in ordine all'eccepita improcedibilità della domanda in relazione alla conciliazione TICO la soccombenza della convenuta era “netta”. ha proposto appello alla sentenza, affidandolo a tre motivi, cui ha resistito Parte_1
chiedendone il rigetto. Parte_2
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Secondo l'impugnata sentenza è viziata ed ingiusta, posto che il Tribunale di Bologna ha Pt_1 articolato il suo convincimento aderendo all'orientamento giurisprudenziale invocato dall'attrice senza motivare adeguatamente (ed anzi omettendo in alcuni casi di fornire qualsivoglia motivazione e trattazione) il rigetto delle difese e degli arresti giurisprudenziali eccepiti dalla odierna appellante.
In particolare, la sentenza è errata, perché il Tribunale ha deciso la controversia:
1) senza adeguatamente motivare la tematica decisiva ai fini del decidere concernente natura dell'addizionale provinciale da qualificarsi non come una “nuova” o “altra imposta” rispetto all'accisa, bensì quale mera componente aggiuntiva dell'accisa principale rispetto alla quale non risulta necessaria alcuna finalità specifica, richiesta invece dalla richiamata Direttiva
2008/118/CE solo per le “altre imposte”;
2) senza trattare la pure decisiva tematica concernente la non applicabilità diretta dei principi di diritto delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia proprio poiché aventi ad oggetto un provvedimento normativo non direttamente vincolante per l'ordinamento italiano, quale appunto la Direttiva 2008/118/CE;
3) facendo errata applicazione dei principi di diritto in punto di riparto delle spese di lite, in quanto: a) non considera che, in base al meccanismo di cui all'art. 14, comma quarto, TUA, il fornitore è costretto ad agire in giudizio per lo stesso motivo per il quale il cliente finale vi deve resistere (ovvero per poter, nell'ipotesi di soccombenza, chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria di quanto restituito al cliente finale in base ad una sentenza di condanna passata in giudicato); b) non è dato configurare una soccombenza in relazione alle preliminari eccezioni di improcedibilità proposte in via alternativa da (per omesso Parte_1
pagina 3 di 6 esperimento della negoziazione assistita e del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'Allegato A della Deliberazione ARERA 209/2016/E/com), tenuto altresì conto del fatto il medesimo Tribunale, con ordinanza del 3.12.2020, ordinò alla parte più diligente di attivare la procedura di negoziazione assistita, accogliendo pertanto l'eccezione formulata dall'odierna appellante;
c) sussistono entrambe le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., ovvero “il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” visto che l'eventuale accoglimento della domanda di restituzione del cliente finale si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della
Corte di Cassazione alla luce della quale, secondo un orientamento univoco all'epoca dei fatti di causa, l'addizionale provinciale risultava qualificata come un mero inasprimento dell'accisa, con alcune ordinanze di rigetto della domanda di restituzione emesse da alcuni giudici di merito che dimostrano come, diversamente da quanto asserito nella sentenza, non vi fosse un indirizzo consolidato in materia. Inoltre, sussiste l'ipotesi della complessità e novità della questione trattata e di “gravi ed eccezionali ragioni (C. Cost. 77/2018)”, come riconosciuto da larga parte della giurisprudenza di merito che ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
***
La Corte ritiene che i primi due motivi di censura siano superati dall'attesa e recente sentenza della
Corte Costituzionale n. 43 del 2025, pubblicata nell'aprile 2025, resa in seguito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20/2022 del Tribunale di Udine, in riferimento esplicito all'art. 117 primo comma Cost., in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE
e implicito, anche, all'art. 11 Cost.
La Corte Costituzionale (alla cui estesa motivazione si rinvia, per una migliore comprensione della fattispecie in tutta la sua complessità, riferendo in questa sede l'indispensabile ai fini della specifica decisione di merito) ha in primo luogo preso atto che la Corte di Giustizia, con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna
, ha individuato come necessarie, per introdurre sul consumo di energia elettrica Persona_1
imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
La Corte Costituzionale ha quindi motivatamente escluso che la disciplina nazionale sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6 al comma 1 lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale pagina 4 di 6 provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza, ex art. 136 Cost. e 30 l. 87/1953, e si applica retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
Orbene, il rapporto oggetto della presente causa non è esaurito: oggetto del contendere in questa sede è precisamente l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme a suo Parte_2 tempo versate ad a titolo di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere Pt_1
indebito del pagamento, diritto di ripetizione già riconosciuto dal giudice di primo grado, con la decisione in questa sede impugnata, che ha disapplicato la norma ora dichiarata illegittima dalla Corte
Costituzionale.
L'accertata illegittimità della norma impositiva e la sua conseguente abrogazione, comportano quindi il rigetto dei primi due motivi, a prescindere da ogni valutazione circa la correttezza dell'impugnata sentenza, dovendosi in questa sede solo prendere atto che la norma applicata è venuta meno, perché dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale che aveva indotto il primo giudice a disapplicarla.
Il terzo motivo è infondato, sebbene sia corretta – ma senza effetto – la censura sub b), dato che, in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (Cass. Civ. 18503/2014).
Occorre infatti tenere presente che è risultata l'unica parte totalmente soccombente e che il Pt_1
Tribunale ha riconosciuto la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c. ed ha coerentemente compensato le spese di lite sulla base di parametri espressamente indicati e processualmente corretti e che le argomentazioni svolte dall'appellante sub a) e c) non sono inidonee a contrastare la misura della quota di compensazione ritenuta equa dal primo giudice, essendo irrilevante, ex se, che altri giudici di merito abbiano optato per la compensazione integrale delle spese di lite.
L'appello, in conclusione, deve essere rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, seppure con diversa motivazione.
Le spese processuali del presente grado sono liquidate, in assenza di nota spese, nel dispositivo ex d.m.
55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base pagina 5 di 6 all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto, tenuto conto della ridotta attività istruttoria.
La novità e dubbiezza delle questioni di diritto, la necessità imposta dall'art. 14 d.lgs. 504/1995 di una pronuncia di condanna e la sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale giustificano solo in parte la resistenza strenuamente opposta da comunque soccombente nel giudizio;
pertanto, si Pt_1
compensa solo la metà delle spese del presente grado che, per la restante parte, si pone a carico di Pt_1
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 2074/2021 proposto da e la condanna alla rifusione a favore di della metà delle Parte_1 Parte_2 spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 4.888 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti, compensandole per la rimanente parte;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 17.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore
sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 11.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2183/2021 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Francesco Piron e Paolo Biasin
contro
:
Parte_2
Avv. Valerio Pardini
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, convenne Parte_2 Parte_1
(d'ora in poi, anche solo dinanzi al Tribunale di Bologna esponendo di avere sottoscritto con la Pt_1
società convenuta un contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica per i locali, impianti e stabilimenti presso i quali svolgeva la propria attività di impresa per l'anno 2010 e fino al novembre 2011 (docc. 1 e 2) e che durante il rapporto aveva versato il corrispettivo della fornitura di energia elettrica come risultante dalle fatture (docc. n. da 3 a 14).
Fra le voci che componevano tale corrispettivo, vi era l'imposta addizionale provinciale all'accise sul consumo di energia elettrica introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 convertito nella Legge n.
20/1989, nelle fatture indicata come “addizionale enti locali”, e a tale titolo essa aveva corrisposto alla convenuta la somma complessiva di € 36.543,21 per gli anni 2010 e 2011. In seguito, con la Legge n. pagina 1 di 6 44/2012 (di conversione del D.L. n. 16/2012) era stata definitivamente abrogata la predetta imposta addizionale, perché in contrasto con la normativa comunitaria.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 27101 del 23.10.2019 aveva affermato il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del
1988, nella sua versione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche di cui al D. L.vo n.
26/2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE” con la conseguenza che le somme a tale titolo pagate, in quanto riconosciute come non dovute, costituivano un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che poteva essere oggetto di domanda di ripetizione, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27009 del 23.10.2019 (“il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, co. 3, del D.L. n. 511/1988 da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria…previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”).
La Suprema Corte, dunque, aveva dichiarato l'illegittimità dell'imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica dal 2008 e tracciato l'iter da seguire per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente corrisposte a tale titolo, ossia l'instaurazione di un'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. da parte del consumatore finale nei confronti del fornitore il quale, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, avrebbe potuto proporre domanda di rimborso all'Amministrazione finanziaria che, solo secondo queste modalità, avrebbe potrà proceduto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
L'attrice, pertanto, concluse chiedendo la condanna di l pagamento della somma Parte_1 di € 36.543,21 a quest'ultima versata a titolo di addizionali provinciali all'accise sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 oltre gli interessi ex d.lgs. 231/2002 o comunque oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria. ontestò la domanda chiedendone il rigetto. Parte_1
L'adito Tribunale, con la sentenza n. 2074/2021, richiamata la giurisprudenza di legittimità e i principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul tema, ritenne che non vi fossero ostacoli alla restituzione delle indicate somme e, disapplicato l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988, accogliendo la domanda, condannò al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1 somma di € 36.543,21 oltre interessi dalla domanda al saldo ed alla rifusione di 1/3 delle spese di lite,
pagina 2 di 6 compensandole per la rimanente parte. In relazione a tale ultima statuizione, il Tribunale affermò che sussistessero i presupposti ex art. 92 c.p.c. – in ragione della questione relativamente nuova, del fatto che era nata da una interpretazione giurisprudenziale e da clausole elastiche del diritto comunitario, punto chiare, della condotta legittima della convenuta che aveva applicato norme vigenti, della necessità di attendere il giudicato “ed esborso che, in termini di analisi economica del diritto, grava sulla incolpevole convenuta” e della leale condotta della stessa nel determinare la quantificazione – ma che la compensazione non potesse essere integrale, perché in ordine all'eccepita improcedibilità della domanda in relazione alla conciliazione TICO la soccombenza della convenuta era “netta”. ha proposto appello alla sentenza, affidandolo a tre motivi, cui ha resistito Parte_1
chiedendone il rigetto. Parte_2
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Secondo l'impugnata sentenza è viziata ed ingiusta, posto che il Tribunale di Bologna ha Pt_1 articolato il suo convincimento aderendo all'orientamento giurisprudenziale invocato dall'attrice senza motivare adeguatamente (ed anzi omettendo in alcuni casi di fornire qualsivoglia motivazione e trattazione) il rigetto delle difese e degli arresti giurisprudenziali eccepiti dalla odierna appellante.
In particolare, la sentenza è errata, perché il Tribunale ha deciso la controversia:
1) senza adeguatamente motivare la tematica decisiva ai fini del decidere concernente natura dell'addizionale provinciale da qualificarsi non come una “nuova” o “altra imposta” rispetto all'accisa, bensì quale mera componente aggiuntiva dell'accisa principale rispetto alla quale non risulta necessaria alcuna finalità specifica, richiesta invece dalla richiamata Direttiva
2008/118/CE solo per le “altre imposte”;
2) senza trattare la pure decisiva tematica concernente la non applicabilità diretta dei principi di diritto delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia proprio poiché aventi ad oggetto un provvedimento normativo non direttamente vincolante per l'ordinamento italiano, quale appunto la Direttiva 2008/118/CE;
3) facendo errata applicazione dei principi di diritto in punto di riparto delle spese di lite, in quanto: a) non considera che, in base al meccanismo di cui all'art. 14, comma quarto, TUA, il fornitore è costretto ad agire in giudizio per lo stesso motivo per il quale il cliente finale vi deve resistere (ovvero per poter, nell'ipotesi di soccombenza, chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria di quanto restituito al cliente finale in base ad una sentenza di condanna passata in giudicato); b) non è dato configurare una soccombenza in relazione alle preliminari eccezioni di improcedibilità proposte in via alternativa da (per omesso Parte_1
pagina 3 di 6 esperimento della negoziazione assistita e del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'Allegato A della Deliberazione ARERA 209/2016/E/com), tenuto altresì conto del fatto il medesimo Tribunale, con ordinanza del 3.12.2020, ordinò alla parte più diligente di attivare la procedura di negoziazione assistita, accogliendo pertanto l'eccezione formulata dall'odierna appellante;
c) sussistono entrambe le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., ovvero “il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” visto che l'eventuale accoglimento della domanda di restituzione del cliente finale si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della
Corte di Cassazione alla luce della quale, secondo un orientamento univoco all'epoca dei fatti di causa, l'addizionale provinciale risultava qualificata come un mero inasprimento dell'accisa, con alcune ordinanze di rigetto della domanda di restituzione emesse da alcuni giudici di merito che dimostrano come, diversamente da quanto asserito nella sentenza, non vi fosse un indirizzo consolidato in materia. Inoltre, sussiste l'ipotesi della complessità e novità della questione trattata e di “gravi ed eccezionali ragioni (C. Cost. 77/2018)”, come riconosciuto da larga parte della giurisprudenza di merito che ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
***
La Corte ritiene che i primi due motivi di censura siano superati dall'attesa e recente sentenza della
Corte Costituzionale n. 43 del 2025, pubblicata nell'aprile 2025, resa in seguito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20/2022 del Tribunale di Udine, in riferimento esplicito all'art. 117 primo comma Cost., in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE
e implicito, anche, all'art. 11 Cost.
La Corte Costituzionale (alla cui estesa motivazione si rinvia, per una migliore comprensione della fattispecie in tutta la sua complessità, riferendo in questa sede l'indispensabile ai fini della specifica decisione di merito) ha in primo luogo preso atto che la Corte di Giustizia, con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna
, ha individuato come necessarie, per introdurre sul consumo di energia elettrica Persona_1
imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
La Corte Costituzionale ha quindi motivatamente escluso che la disciplina nazionale sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6 al comma 1 lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale pagina 4 di 6 provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza, ex art. 136 Cost. e 30 l. 87/1953, e si applica retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
Orbene, il rapporto oggetto della presente causa non è esaurito: oggetto del contendere in questa sede è precisamente l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme a suo Parte_2 tempo versate ad a titolo di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere Pt_1
indebito del pagamento, diritto di ripetizione già riconosciuto dal giudice di primo grado, con la decisione in questa sede impugnata, che ha disapplicato la norma ora dichiarata illegittima dalla Corte
Costituzionale.
L'accertata illegittimità della norma impositiva e la sua conseguente abrogazione, comportano quindi il rigetto dei primi due motivi, a prescindere da ogni valutazione circa la correttezza dell'impugnata sentenza, dovendosi in questa sede solo prendere atto che la norma applicata è venuta meno, perché dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale che aveva indotto il primo giudice a disapplicarla.
Il terzo motivo è infondato, sebbene sia corretta – ma senza effetto – la censura sub b), dato che, in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (Cass. Civ. 18503/2014).
Occorre infatti tenere presente che è risultata l'unica parte totalmente soccombente e che il Pt_1
Tribunale ha riconosciuto la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c. ed ha coerentemente compensato le spese di lite sulla base di parametri espressamente indicati e processualmente corretti e che le argomentazioni svolte dall'appellante sub a) e c) non sono inidonee a contrastare la misura della quota di compensazione ritenuta equa dal primo giudice, essendo irrilevante, ex se, che altri giudici di merito abbiano optato per la compensazione integrale delle spese di lite.
L'appello, in conclusione, deve essere rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, seppure con diversa motivazione.
Le spese processuali del presente grado sono liquidate, in assenza di nota spese, nel dispositivo ex d.m.
55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base pagina 5 di 6 all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto, tenuto conto della ridotta attività istruttoria.
La novità e dubbiezza delle questioni di diritto, la necessità imposta dall'art. 14 d.lgs. 504/1995 di una pronuncia di condanna e la sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale giustificano solo in parte la resistenza strenuamente opposta da comunque soccombente nel giudizio;
pertanto, si Pt_1
compensa solo la metà delle spese del presente grado che, per la restante parte, si pone a carico di Pt_1
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 2074/2021 proposto da e la condanna alla rifusione a favore di della metà delle Parte_1 Parte_2 spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 4.888 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti, compensandole per la rimanente parte;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 17.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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