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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 08 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2410/2018 R.G.
E' comparso, per parte attrice Avv. Adamo che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, anche in relazione al preverbale da ultimo depositato in data 7.4.2025.
E' comparso, per parte convenuta Avv. Lombardo che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, anche in relazione alle note conclusive da ultimo depositate per l'odierna udienza.
L'Avv. Lombardo fa presente di aver visionato il preverbale depositato da controparte;
nulla osserva in ordine alla tempestività del deposito e ne contesta, però, il contenuto.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2410 dell'anno 2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e n.q. di titolare Parte_1 C.F._1 della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXVII
Luglio n. 103, presso lo studio dell'avv. Pietro Adamo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attore - contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Messina, Via Giovanni Grillo n. 61, presso lo studio dell'avv. Agata
Lombardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuto –
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Traiano n.18,
- terza chiamata contumace-
avente ad oggetto: responsabilità professionale.
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 dott. al fine di ottenere l'accertamento della negligente Controparte_1
ed imperita prestazione professionale resa dal convenuto e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
2 A sostegno delle domande proposte, l'attore esponeva: 1) di essersi affidato, nella sua veste di titolare della ditta individuale “ ” – esercente l'attività di “commercio al Pt_1
dettaglio di prodotti del tabacco e generi di Monopolio” – al dott. commercialista
[...] er la consulenza contabile e fiscale dell'attività professionale dal Controparte_1
2007 al 2013; che, tra l'altro, il convenuto aveva l'incarico di predisporre e presentare le dichiarazioni dei redditi;
di avere ricevuto, nel corso del 2016, la notifica di un prevviso di fermo amministrativo n. 29580201600014478000 da cui risultava un debito pari ad € 52.531,18 per IVA, IRAP, IRPEF e addizionale regionale non versati, a seguito dei controlli automatizzati relativi all'anno 2007; che, ancor prima, gli veniva notificato l'avviso di accertamento n. TYX01M904361/2013 per l'anno 2008 e relativo piano di ammortamento dell'Agenzia delle Entrate contenente sanzioni pari ad € 3.815,67 ed interessi pari ad € 324,32, nonché avviso di accertamento n. TYX01F103400/2014 per l'anno 2009 contenente sanzioni pari ad € 12.674,40 oltre interessi e spese di notifica;
che, successivamente, veniva notificata all'attore la cartella di pagamento n.
29520140011533363 realativamente al Modello Unico/2011 per il periodo d'imposta
2010 contenente sanzioni pari ad € 2.329,13 oltre interessi pari ad € 842,43; che, infine, in data 17.02.2017 gli veniva notificato ulteriore avviso di accertamento n.
TYX01D500035/2017 per un importo pari ad € 91.150,57, con il quale era stata rettificata la sua dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta anno 2012 ; che, in particolare, con metodo induttivo, l'Ufficio aveva rideterminato i presunti maggiori redditi a causa della mancata presentazione della relativa dichiarazione.
Riteneva la responsabilità del convenuto per i danni subiti, pari a € 163.667,70 oltre interessi e ne chiedeva la condanna al risarcimento nella misura indicata o nella somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2019 si costituiva il dott. contestando le domande svolte da parte attrice ed Controparte_1
eccependo, in particolare: 1) che l'incarico professionale prestato nei confronti della ditta “ ” ha avuto inzio nell'anno 2008, per cui devono escludersi a suo carico Pt_1
gli adempimemti inerenti la predisposizione e l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2007, espletati dal altro commercialista;
2) che deve, altresì, escludersi che le sanzioni, pari all'importo di € 91.150,57, di cui all'avviso di accertamento n. possano essere causalmente riconducibili CodiceFiscale_3
3 all'attività professionale svolta dallo stesso e ciò in quanto il rapporto professionale tra le parti si era interrotto in data 21.11.2013, a seguito della consegna della esigua documentazione (periodo d'imposta 2012) in suo possesso, come da ricevuta allegata in atti. Deduceva, altresì, che l'attore non gli aveva conferito alcun incarico relativamente all'anno 2012, né in ordine alla presentazione della dichiarazione unica dei redditi oggetto di causa, né per quanto concerne l'invio telematico della dichiarazione de quo nella veste di intermediario, e che nulla aveva documentato al riguardo.
Ammetteva il mancato inoltro del modello Unico 2009 per l'anno contributivo 2008 evidenziando che, seppur tempestivamente trasmesso, l'invio non è andato a buon fine con la conseguenza che la predetta dichiarazione veniva scartata dal sistema e che tale circostanza non veniva rilevata dal professionista. Sottolineava, tuttavia, che se il contribuente avesse richiesto la ricevuta di avvenuta trasmissione, lo stesso – riscontrando la mancata presentazione della suddetta dichiarazione fiscale - avrebbe potuto rettificare l'errore incorrendo solo nella sanzione per ritardato invio.
Infine chiedeva ed otteneva di chiamare in causa Controparte_2 con cui aveva stipulato apposito contratto di assicurazione per responsabilità professionale, al fine di esserne manlevato in caso di condanna.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, allorquando il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
In via preliminare occorre dichiarare la contumacia della compagnia assicurativa che, regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_2
costituita.
Ciò posto la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
L'attore ha dedotto l'inadempimento del convenuto ai sensi degli artt. 1218, 1176 e
2236 c.c.. Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del noto principio, espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni
Unite (sentenza n. 13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
4 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.”
Dunque, nel caso de quo, l'attore, che ha chiesto il risarcimento del danno per l'inadempimento del convenuto, deve fornire la prova dell'esistenza del contratto e allegare il predetto inadempimento, spettando al la dimostrazione del CP_1
corretto adempimento o dell'inadempimento per causa a lui non imputabile.
Tanto premesso, in via generale si osserva che le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale in esame sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (cfr.
Cass. 05.08.2013 n. 18612; Cass. 18.04.2011 n. 8863; Cass. 27.03.2006 n. 6967).
In particolare, il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Nel caso in esame non è in contestazione il titolo, ovvero il contratto di prestazione d'opera concluso tra le parti ma, piuttosto, i termini di decorrenza ed i limiti temporali dell'incarico professionale, anche in ragione dell'inadempimento solo parzialmente riconosciuto dal convenuto, avendo il dott. ammesso il mancato inoltro CP_1
della dichiarazione dei redditi relativa al modello Unico/2009 per il periodo di imposta 2008.
Occorre, tuttavia, evindenziare che parte attrice nulla ha allegato in merito al conferimento dell'incarico al convenuto, limitandosi a depositare in giudizio solo ed unicamente gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate notificate a partire dall'anno 2013, quando il rapporto professionale tra le parti si era già interrotto.
Emerge invece per tabulas che l'odierno convenuto, in data 21.11.2013, una volta
5 revocato il mandato, restituiva all'attore la documentazione precendetemente acquisita relativamente all'anno 2012 e che il , pur potendo presentare Pt_1
tardivamente, ma validamente, il Modello UNICO del 2012 entro in 31 dicembre dello stesso anno, non vi provvedeva.
Ciò posto, nel caso che ci occupa non può essere revocato in dubbio che, per stessa ammissione del la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 non sia stata CP_1
presentata; tale circostanza, però, non vale a ritenere la sussistenza della responsabilità professionale del convenuto idonea a fondare la domanda risarcitoria in questa sede azionata.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, in materia di rapporti tra il commercialista e il cliente, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi dichiarativi “il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.” (Cass. n. 19422 del 2018)
Ed ancora “Il contribuente risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato, ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il suo comportamento fraudolento.” (Ordinanza n. 17948 del 28 giugno 2024, Cassazione civile, sezione V)
Nella fattispecie non risulta che l'attore ebbe a sorvegliare sull'operato del professionista negli anni in relazione ai quali si verificò l'omessa denuncia dei redditi, attraverso, quantomeno, la richiesta di copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni, richiesta che avrebbe consentito al di accertare Pt_1
tempestivamente la condotta omissiva, rectius, negligente del convenuto e, conseguentemente , di porvi rimedio (Cass. Civ. 11832/2016 che testualmente in motivazione: “….L'affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, rilevando ai fini della irrogazione delle sanzioni amm.ve per violazione di norme tributarie la coscienza e volontà, il contribuente ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione,
6 di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa;
e quando si rivolga ad un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione – ovvero per la sola trasmissione- telematica del modello, è suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.”; v. anche 6930/2017;
19422/2018; 12409/2021).
La documentazione prodotta dall'attore dimostra, invece, che solo a seguito della notifica delle contestazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate il predetto prese contatto con il professionista inoltrandogli atto di diffida con contesuale richiesta di riscarcimento danni, addirittura quattro anni dopo aver ricevuto la notifica del primo avviso di accertamento (cfr. all. 7 atto di citazione, pec del 19.12.22017; cfr. all. 2 atto di citazione, avviso di accertamento notificato nel 2013); non vi è alcuna prova documentale che l'attore si adoperò al fine di farsi consegnare dal professionista copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni.
Non può dunque affermarsi alla stregua delle risultanze documentali prodotte da parte attrice che il ebbe a vigilare sull'operato del professionista incaricato Pt_1
della presentazione delle denunce de quibus; la domanda va dunque inevitabilmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice ed in favore di e liquidate tenuto conto del valore della Controparte_1 controversia e della semplicità dell'attività difensiva svolta applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore indeterminato di bassa complessità (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria).
Spese compensate nei confronti di rimasta Controparte_2
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2410/2018 R.G. così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
3. per l'effetto condanna , in proprio e n.q. di titolare della Parte_1
omonima ditta individuale, al pagamento delle spese del giudizio in favore di
7 , liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_1
i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
4. spese compensate nei confronti di imasta Controparte_2 contumace.
Messina, lì 08/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
8
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 08 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2410/2018 R.G.
E' comparso, per parte attrice Avv. Adamo che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, anche in relazione al preverbale da ultimo depositato in data 7.4.2025.
E' comparso, per parte convenuta Avv. Lombardo che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, anche in relazione alle note conclusive da ultimo depositate per l'odierna udienza.
L'Avv. Lombardo fa presente di aver visionato il preverbale depositato da controparte;
nulla osserva in ordine alla tempestività del deposito e ne contesta, però, il contenuto.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2410 dell'anno 2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e n.q. di titolare Parte_1 C.F._1 della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXVII
Luglio n. 103, presso lo studio dell'avv. Pietro Adamo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attore - contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Messina, Via Giovanni Grillo n. 61, presso lo studio dell'avv. Agata
Lombardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuto –
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Traiano n.18,
- terza chiamata contumace-
avente ad oggetto: responsabilità professionale.
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 dott. al fine di ottenere l'accertamento della negligente Controparte_1
ed imperita prestazione professionale resa dal convenuto e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
2 A sostegno delle domande proposte, l'attore esponeva: 1) di essersi affidato, nella sua veste di titolare della ditta individuale “ ” – esercente l'attività di “commercio al Pt_1
dettaglio di prodotti del tabacco e generi di Monopolio” – al dott. commercialista
[...] er la consulenza contabile e fiscale dell'attività professionale dal Controparte_1
2007 al 2013; che, tra l'altro, il convenuto aveva l'incarico di predisporre e presentare le dichiarazioni dei redditi;
di avere ricevuto, nel corso del 2016, la notifica di un prevviso di fermo amministrativo n. 29580201600014478000 da cui risultava un debito pari ad € 52.531,18 per IVA, IRAP, IRPEF e addizionale regionale non versati, a seguito dei controlli automatizzati relativi all'anno 2007; che, ancor prima, gli veniva notificato l'avviso di accertamento n. TYX01M904361/2013 per l'anno 2008 e relativo piano di ammortamento dell'Agenzia delle Entrate contenente sanzioni pari ad € 3.815,67 ed interessi pari ad € 324,32, nonché avviso di accertamento n. TYX01F103400/2014 per l'anno 2009 contenente sanzioni pari ad € 12.674,40 oltre interessi e spese di notifica;
che, successivamente, veniva notificata all'attore la cartella di pagamento n.
29520140011533363 realativamente al Modello Unico/2011 per il periodo d'imposta
2010 contenente sanzioni pari ad € 2.329,13 oltre interessi pari ad € 842,43; che, infine, in data 17.02.2017 gli veniva notificato ulteriore avviso di accertamento n.
TYX01D500035/2017 per un importo pari ad € 91.150,57, con il quale era stata rettificata la sua dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta anno 2012 ; che, in particolare, con metodo induttivo, l'Ufficio aveva rideterminato i presunti maggiori redditi a causa della mancata presentazione della relativa dichiarazione.
Riteneva la responsabilità del convenuto per i danni subiti, pari a € 163.667,70 oltre interessi e ne chiedeva la condanna al risarcimento nella misura indicata o nella somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2019 si costituiva il dott. contestando le domande svolte da parte attrice ed Controparte_1
eccependo, in particolare: 1) che l'incarico professionale prestato nei confronti della ditta “ ” ha avuto inzio nell'anno 2008, per cui devono escludersi a suo carico Pt_1
gli adempimemti inerenti la predisposizione e l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2007, espletati dal altro commercialista;
2) che deve, altresì, escludersi che le sanzioni, pari all'importo di € 91.150,57, di cui all'avviso di accertamento n. possano essere causalmente riconducibili CodiceFiscale_3
3 all'attività professionale svolta dallo stesso e ciò in quanto il rapporto professionale tra le parti si era interrotto in data 21.11.2013, a seguito della consegna della esigua documentazione (periodo d'imposta 2012) in suo possesso, come da ricevuta allegata in atti. Deduceva, altresì, che l'attore non gli aveva conferito alcun incarico relativamente all'anno 2012, né in ordine alla presentazione della dichiarazione unica dei redditi oggetto di causa, né per quanto concerne l'invio telematico della dichiarazione de quo nella veste di intermediario, e che nulla aveva documentato al riguardo.
Ammetteva il mancato inoltro del modello Unico 2009 per l'anno contributivo 2008 evidenziando che, seppur tempestivamente trasmesso, l'invio non è andato a buon fine con la conseguenza che la predetta dichiarazione veniva scartata dal sistema e che tale circostanza non veniva rilevata dal professionista. Sottolineava, tuttavia, che se il contribuente avesse richiesto la ricevuta di avvenuta trasmissione, lo stesso – riscontrando la mancata presentazione della suddetta dichiarazione fiscale - avrebbe potuto rettificare l'errore incorrendo solo nella sanzione per ritardato invio.
Infine chiedeva ed otteneva di chiamare in causa Controparte_2 con cui aveva stipulato apposito contratto di assicurazione per responsabilità professionale, al fine di esserne manlevato in caso di condanna.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, allorquando il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
In via preliminare occorre dichiarare la contumacia della compagnia assicurativa che, regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_2
costituita.
Ciò posto la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
L'attore ha dedotto l'inadempimento del convenuto ai sensi degli artt. 1218, 1176 e
2236 c.c.. Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del noto principio, espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni
Unite (sentenza n. 13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
4 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.”
Dunque, nel caso de quo, l'attore, che ha chiesto il risarcimento del danno per l'inadempimento del convenuto, deve fornire la prova dell'esistenza del contratto e allegare il predetto inadempimento, spettando al la dimostrazione del CP_1
corretto adempimento o dell'inadempimento per causa a lui non imputabile.
Tanto premesso, in via generale si osserva che le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale in esame sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (cfr.
Cass. 05.08.2013 n. 18612; Cass. 18.04.2011 n. 8863; Cass. 27.03.2006 n. 6967).
In particolare, il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Nel caso in esame non è in contestazione il titolo, ovvero il contratto di prestazione d'opera concluso tra le parti ma, piuttosto, i termini di decorrenza ed i limiti temporali dell'incarico professionale, anche in ragione dell'inadempimento solo parzialmente riconosciuto dal convenuto, avendo il dott. ammesso il mancato inoltro CP_1
della dichiarazione dei redditi relativa al modello Unico/2009 per il periodo di imposta 2008.
Occorre, tuttavia, evindenziare che parte attrice nulla ha allegato in merito al conferimento dell'incarico al convenuto, limitandosi a depositare in giudizio solo ed unicamente gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate notificate a partire dall'anno 2013, quando il rapporto professionale tra le parti si era già interrotto.
Emerge invece per tabulas che l'odierno convenuto, in data 21.11.2013, una volta
5 revocato il mandato, restituiva all'attore la documentazione precendetemente acquisita relativamente all'anno 2012 e che il , pur potendo presentare Pt_1
tardivamente, ma validamente, il Modello UNICO del 2012 entro in 31 dicembre dello stesso anno, non vi provvedeva.
Ciò posto, nel caso che ci occupa non può essere revocato in dubbio che, per stessa ammissione del la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 non sia stata CP_1
presentata; tale circostanza, però, non vale a ritenere la sussistenza della responsabilità professionale del convenuto idonea a fondare la domanda risarcitoria in questa sede azionata.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, in materia di rapporti tra il commercialista e il cliente, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi dichiarativi “il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.” (Cass. n. 19422 del 2018)
Ed ancora “Il contribuente risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato, ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il suo comportamento fraudolento.” (Ordinanza n. 17948 del 28 giugno 2024, Cassazione civile, sezione V)
Nella fattispecie non risulta che l'attore ebbe a sorvegliare sull'operato del professionista negli anni in relazione ai quali si verificò l'omessa denuncia dei redditi, attraverso, quantomeno, la richiesta di copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni, richiesta che avrebbe consentito al di accertare Pt_1
tempestivamente la condotta omissiva, rectius, negligente del convenuto e, conseguentemente , di porvi rimedio (Cass. Civ. 11832/2016 che testualmente in motivazione: “….L'affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, rilevando ai fini della irrogazione delle sanzioni amm.ve per violazione di norme tributarie la coscienza e volontà, il contribuente ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione,
6 di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa;
e quando si rivolga ad un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione – ovvero per la sola trasmissione- telematica del modello, è suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.”; v. anche 6930/2017;
19422/2018; 12409/2021).
La documentazione prodotta dall'attore dimostra, invece, che solo a seguito della notifica delle contestazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate il predetto prese contatto con il professionista inoltrandogli atto di diffida con contesuale richiesta di riscarcimento danni, addirittura quattro anni dopo aver ricevuto la notifica del primo avviso di accertamento (cfr. all. 7 atto di citazione, pec del 19.12.22017; cfr. all. 2 atto di citazione, avviso di accertamento notificato nel 2013); non vi è alcuna prova documentale che l'attore si adoperò al fine di farsi consegnare dal professionista copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni.
Non può dunque affermarsi alla stregua delle risultanze documentali prodotte da parte attrice che il ebbe a vigilare sull'operato del professionista incaricato Pt_1
della presentazione delle denunce de quibus; la domanda va dunque inevitabilmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice ed in favore di e liquidate tenuto conto del valore della Controparte_1 controversia e della semplicità dell'attività difensiva svolta applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore indeterminato di bassa complessità (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria).
Spese compensate nei confronti di rimasta Controparte_2
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2410/2018 R.G. così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
3. per l'effetto condanna , in proprio e n.q. di titolare della Parte_1
omonima ditta individuale, al pagamento delle spese del giudizio in favore di
7 , liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_1
i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
4. spese compensate nei confronti di imasta Controparte_2 contumace.
Messina, lì 08/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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