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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 62 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 62-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(CF , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Toti S. Musumeci,
Alberto Marengo e Alberto Ferrari
- RICORRENTE- nei confronti di
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale a Torino, corso Galileo Ferraris n. 80 cap 10129
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025 ha Parte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (CF Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, P.IVA_2
corso Galileo Ferraris n. 80 cap 10129. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla convenuta a mezzo pec del 12.2.2025, senza che tale parte si sia costituita.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
14.2.2025 ed inserita nel fascicolo telematico in data 18.2.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 208.998,56 (di cui euro 950,50 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 208.047,97 “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”).
All'udienza dell'11 marzo 2025 nessuno è comparso per la parte convenuta, parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che appare creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 2610/2023 emesso dal Tribunale di Torino, nonché del successivo atto di precetto (docc. da 2 a 6) di € 59.858,46. Tale credito è stato successivamente oggetto di riconoscimento, per la somma di euro 61.000 da parte della debitrice che ne ha proposto un piano di rientro nell'ottobre 20023 (doc. 7), accettato e poi ineseguito sin dalla seconda rata, così che ne è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine da parte della creditrice
(doc. 8);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società convenuta è a Torino, corso Galileo Ferraris n. 80 cap 10129
(cfr. visura camerale del 12.2.2025 in atti). Per completezza, deve osservarsi che dalla visura emerge sino al 27.3.2023 la sede legale era ubicata a “Caselle Torinese (TO) strada
San Maurizio 12, Mappano, Aeroporto Sandro Pertini”;
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale l'organizzazione del servizio di elisoccorso, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
2 Al riguardo deve osservarsi che, come rilevato dalla ricorrente all'udienza 11.3.2025, dalla dichiarazione IRAP 2022 per l'anno 2021 emerge un volume di ricavi delle vendite e prestazioni pari a 3.776.868 euro;
dalla dichiarazione IRAP 2023 per l'anno di imposta 2022 emerge un volume di ricavi delle vendite e prestazioni pari a 1.958.255 euro;
dalla dichiarazione IRAP 2024 per l'anno di imposta 2023 emerge un volume di ricavi delle vendite e prestazioni pari a 1.419.811 euro. Dunque, la convenuta non appare qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente e l'inadempimento al piano di rientro a far data dalla seconda scadenza (docc. da 2 a 8);
l'assenza di bilanci depositati in epoca successiva al 2021; la non partecipazione al presente procedimento, nonostante l'avvenuta notifica a mezzo pec, significativa in via alternativa della mancata lettura della posta o del disinteresse per le sorti dell'impresa; l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da citata;
CP_2
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della nei confronti di
[...]
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2
legale a Torino, corso Galileo Ferraris n. 80 cap 10129; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il Dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
3 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 20 giugno 2025 alle ore 10:30 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette
4 domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.3.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 62-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(CF , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Toti S. Musumeci,
Alberto Marengo e Alberto Ferrari
- RICORRENTE- nei confronti di
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale a Torino, corso Galileo Ferraris n. 80 cap 10129
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025 ha Parte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (CF Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, P.IVA_2
corso Galileo Ferraris n. 80 cap 10129. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla convenuta a mezzo pec del 12.2.2025, senza che tale parte si sia costituita.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
14.2.2025 ed inserita nel fascicolo telematico in data 18.2.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 208.998,56 (di cui euro 950,50 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 208.047,97 “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”).
All'udienza dell'11 marzo 2025 nessuno è comparso per la parte convenuta, parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che appare creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 2610/2023 emesso dal Tribunale di Torino, nonché del successivo atto di precetto (docc. da 2 a 6) di € 59.858,46. Tale credito è stato successivamente oggetto di riconoscimento, per la somma di euro 61.000 da parte della debitrice che ne ha proposto un piano di rientro nell'ottobre 20023 (doc. 7), accettato e poi ineseguito sin dalla seconda rata, così che ne è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine da parte della creditrice
(doc. 8);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società convenuta è a Torino, corso Galileo Ferraris n. 80 cap 10129
(cfr. visura camerale del 12.2.2025 in atti). Per completezza, deve osservarsi che dalla visura emerge sino al 27.3.2023 la sede legale era ubicata a “Caselle Torinese (TO) strada
San Maurizio 12, Mappano, Aeroporto Sandro Pertini”;
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale l'organizzazione del servizio di elisoccorso, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
2 Al riguardo deve osservarsi che, come rilevato dalla ricorrente all'udienza 11.3.2025, dalla dichiarazione IRAP 2022 per l'anno 2021 emerge un volume di ricavi delle vendite e prestazioni pari a 3.776.868 euro;
dalla dichiarazione IRAP 2023 per l'anno di imposta 2022 emerge un volume di ricavi delle vendite e prestazioni pari a 1.958.255 euro;
dalla dichiarazione IRAP 2024 per l'anno di imposta 2023 emerge un volume di ricavi delle vendite e prestazioni pari a 1.419.811 euro. Dunque, la convenuta non appare qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente e l'inadempimento al piano di rientro a far data dalla seconda scadenza (docc. da 2 a 8);
l'assenza di bilanci depositati in epoca successiva al 2021; la non partecipazione al presente procedimento, nonostante l'avvenuta notifica a mezzo pec, significativa in via alternativa della mancata lettura della posta o del disinteresse per le sorti dell'impresa; l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da citata;
CP_2
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della nei confronti di
[...]
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2
legale a Torino, corso Galileo Ferraris n. 80 cap 10129; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il Dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
3 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 20 giugno 2025 alle ore 10:30 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette
4 domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.3.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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