Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 4373/2024 promosso da:
nato a [...] il [...] e _1 Controparte_2
nata a [...] - UNIONE SOVIETICA EUROPEA) il
[...]
18.10.1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BOCCI ANNALISA;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare liberamente la propria residenza, obbligandosi - fin d'ora - a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto valido per l'estero.
2. In ogni modo, il cambiamento di residenza o domicilio dovrà essere tempestivamente reso noto all'altro coniuge, in conformità all'Art. 6 della Legge 898 del 1970 e successive modifiche, per ogni Per_ comunicazione inerente la figlia minore essendo oramai maggiorenne. Per_1
3. La figlia ancora minorenne, viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_3
genitori con collocazione abitativa presso la madre, mentre la residenza rimarrà con il padre come
Per_ per la figlia maggiorenne , e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé in ogni momento, previo accordo fra i genitori e compatibilmente con le esigenze della predetta minore ovvero, sempre nel rispetto degli impegni, scolastici e non, della figlia e nella tutela dell'interesse e delle Per_1
- 1 -
negativamente della separazione dei propri genitori, quest'ultimi si impegnano a fare mantenere e sviluppare alla loro figlia un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi affinché riceva cura, educazione, istruzione ed assistenza morale sia dalla madre che dal padre. Pertanto, il diritto di visita e permanenza della minore con il padre verrà disciplinato nei seguenti termini: Per_1
–un weekend a settimane alterne dal Sabato alla Domenica sera, con relativo pernottamento nel rispetto dei desideri della minore,
–la stessa potrà trascorrere con il padre due pomeriggi a settimana, indicativamente il _1
il all'uscita di scuola fino all'ora di cena compatibilmente con gli impegni CP_3 CP_4
della minore e l'attività lavorativa del padre,
–in occasione delle Festività Natalizie la minore trascorrerà con ciascun genitore il pranzo o la cena della Vigilia, sempre ad anni alterni, il 25 o il 26 Dicembre e il 31 Dicembre o il 1° Gennaio, sempre ad anni alterni,
–nel periodo Pasquale i genitori si alterneranno tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni,
–per le Vacanze Estive due settimane anche non consecutive, da scegliere nei Mesi di Giugno o Luglio
o Agosto o Settembre,
–il compleanno della minore verrà preferibilmente trascorso con entrambi i genitori se la Per_1
stessa manifesta tale volontà.
In ogni modo, i genitori possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo della figlia minore, ulteriori e/o differenti periodi in cui questa potrà stare con il padre ovvero con la madre, da determinare volta per volta secondo la disponibilità di periodi di ferie ed impegni lavorativi dei predetti - e, soprattutto, sempre nel rispetto e nella tutela, in primo luogo, dell'interesse e delle esigenze della minore stessa in considerazione anche dell'età, come sopra evidenziato (principio - cardine - del libero accordo tra i due genitori).
I coniugi si impegnano, ovviamente, a darsi reciproco sostegno nella crescita e nell'educazione sia
Per_ della figlia minore che per la figlia maggiore non economicamente autosufficiente Per_1
essendo studente universitaria.
I coniugi si impegnano, altresì, a porre in essere comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che i figli ripongono in ciascuno dei genitori. All'uopo, la SI.ra
[...]
Per_
si impegna ad agevolare il rapporto di entrambe le figlie e Controparte_2 Per_1
- 2 - con il padre. Ovviamente, il SI. e la SI.ra _1 Controparte_2
continueranno ad esercitare sulla figlia minore la piena potestà genitoriale
[...] Per_1
e, fin quando non sarà maggiorenne, le decisioni riguardanti l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale, l'assistenza morale e materiale, l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica - adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione quali ad esempio la scuola, le terapie mediche, le attività ricreative e sportive - verranno prese concordemente dai genitori;
ciascuno assumerà le decisioni inerenti gli atti della vita quotidiana della figlia nel tempo in cui l'avrà con sé. Inoltre, ciascun genitore dovrà prestare Per_1 particolare attenzione all'educazione ed agli impegni scolastici e formativi della minore e, Per_1
nello specifico, ad insegnare ed a pretendere dalla medesima il rispetto delle regole che, di volta in volta, gli verranno impartite dai genitori stessi e/o da soggetti terzi (nonni, insegnanti, allenatori, ect
….) con cui entrerà in contatto.
In ultimo, il SI. e la SI.ra si _1 Controparte_2 impegnano, sempre nell'interesse ed utilità della minore , a consentire reciprocamente il più Per_1
ampio utilizzo dei beni durevoli destinati alla medesima, in particolare indumenti e libri, nonché ogni ulteriore bene necessario alle quotidiane attività della minore.
4. Dovranno essere conservate le frequentazioni della figlia minore con i parenti di ciascun Per_1
ramo genitoriale fermo restando che le decisioni attinenti alla medesima verranno assunte di comune accordo dai genitori.
Per_ 5. In merito al mantenimento della minore e della maggiorenne che, però, non è Per_1
economicamente autosufficiente in quanto studente universitaria, il SI. _1 concorrerà al mantenimento ordinario delle predette nella misura di € 1.000,00 (diconsi Euro mille e centesimi zero) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che corrisponderà alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal Mese Controparte_2
successivo alla data di deposito del ricorso nel conto corrente che la medesima provvederà a comunicare al padre al momento della sottoscrizione del presente atto. Le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 75% dal padre e del 25% dal madre SI.ra _1
come meglio indicate e specificate nel Protocollo per i Controparte_2
procedimenti in materia di famiglia - n. 139 - concordato e sottoscritto dal Presidente della Corte di
Appello e dai Presidenti di tutti i COA Marchigiani in data 10 Luglio 2024.
6. Alla luce dell'attuale situazione lavorativa dei genitori, esclusiva beneficiaria dell'ASSEGNO
Per_ UNICO, se erogato dall'INPS, in favore delle figlie - maggiorenne ma economicamente non autosufficiente - e - minorenne, è la SI.ra a Per_1 Controparte_2
prescindere dal formale intestatario di tale beneficio, a seconda della convenienza fiscale con
- 3 - riguardo all'ammontare dell'assegno. Conseguentemente, con la sottoscrizione del presente atto, la
SI.ra e il SI. - reciprocamente - si Controparte_2 _1 impegnano e si obbligano, sin d'ora, - se richiesti - a prestare tutti gli atti di assenso e/o sottoscrivere e/o presentare la documentazione necessaria e sufficiente a consentire la percezione del detto assegno nella modalità sopra indicata. Mentre le DETRAZIONI FISCALI, previste dalla legge, andranno a totale beneficio del SI. , come avviene a tutt'oggi, in quanto lavora _1
come le figlie continueranno ad essere a carico dello stesso. Dal momento in cui la SI.ra reperirà una stabile occupazione i coniugi valuteranno, Controparte_2
di concerto tra loro e con i rispettivi consulenti fiscali, come dovranno essere suddivise dette detrazioni e se le figlie dovranno continuare ad essere interamente a carico del padre o meno.
7. La casa coniugale, già di proprietà del SI. , sita in Monte OB (AN) alla _1
Via Planina n. 34, resta nella disponibilità esclusiva dello stesso - insieme agli arredi, ai mobili e ai corredi/suppellettili presenti all'interno della predetta abitazione - che la continuerà ad occupare,
Per_ come sopra evidenziato, e le figlie e manterranno la residenza anagrafica insieme al Per_1
padre. La SI.ra si trasferirà, unitamente alle figlie, Controparte_2
nell'appartamento che il SI. sta acquistando, in effetti ha già firmato una _1
Per_ proposta di acquisto, al fine di garantire alle figlie e una stabilità abitativa e psichica Per_1
affinché non risentano negativamente della separazione. L'appartamento, come sopra specificato, verrà acquistato e pagato interamente dal SI. il quale manterrà la nuda _1
proprietà dello stesso riservando l'usufrutto in favore della moglie Controparte_2
. Dal canto suo, quest'ultima, si impegna a trasferire la propria residenza nella nuova
[...]
casa entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dal rogito notarile.
8. Le autovetture rimarranno definitivamente assegnate a l'uno o l'altro coniuge secondo l'attuale intestazione ed, ovviamente, ciascuno si farà carico di tutte le spese e/o gli oneri relativi al mezzo di fatto utilizzato. Dal canto suo, l'altro coniuge si impegna, con la sottoscrizione del presente ricorso,
a firmare qualsiasi documentazione se l'altro coniuge vuole vendere il veicolo se necessario.
9. Il SI. ha una stabile occupazione e, quindi, è economicamente autosufficiente _1
mentre la SI.ra , al momento, non ha un lavoro ma sta già Controparte_2
cercando un'occupazione che le possa consentire di essere indipendente economicamente. Nelle more, proprio al fine di consentire alla moglie di reperire il lavoro, di organizzare la nuova situazione familiare e la nuova casa, il SI. provvederà a corrispondere alla _1
SI.ra una somma di € 400,00 (diconsi Euro quattrocento Controparte_2
e centesimi zero) e, comunque, per il termine tassativo e perentorio di 12 mesi a decorrere dal mese successivo alla firma del presente, spirato il quale cesserà definitivamente ogni onere di natura
- 4 - economica in capo al SI. nei confronti della SI.ra _1 [...]
. Tale emoluménto non deve essere inteso come riconoscimento di diritto Controparte_2
al mantenimento a favore della SI.ra . Controparte_2
10. I coniugi si danno atto, reciprocamente, che i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono stati già compiutamente definiti con piena soddisfazione per entrambi. In effetti, le parti dichiarano espressamente di aver regolato di fatto ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per ogni e qualsivoglia titolo e/o ragione e/o rapporto.
11. Per quanto concerne le spese legali, le parti hanno concordato - di concerto con lo scrivente legale - che le medesime vengono sostenute integralmente dal SI. ”. _1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si _1 Controparte_2 sono sposati a Monte OB (AN) il 30.03.2005, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e Per_ corrispondenti agli interessi delle figlie, minorenne, e , maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto omologare l'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese sostenute per il presente giudizio restano a carico del sig. come concordato dalle _1
parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno _1 Controparte_2
contatto matrimonio a Monte OB (AN) il 30/03/2005, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monte OB (AN) al n. 1, parte 1, serie // Uff. 1 dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte OB (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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