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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conIGlio in data 23.5.2025, letti gli atti della causa n. 1407/2023 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in [...] in Parte_1 C.F._1
c.da Capocroce n. 92, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Fontana del Foro di Pescara
ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2
in via Borgo n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bucceroni del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto con
l'obbligo reciproco di comunicare l'un l'altro ogni variazione di dimora e residenza;
2) la casa sita in RI alla
Contrada Capocroce n. 92, di esclusiva proprietà della IG.ra , con il mobilio e gli arredi ivi presenti, Parte_1
eccezion fatta per gli effetti personali del marito, rimarrà assegnata alla medesima IG.ra che continuerà Parte_1
Per ad abitarvi unitamente ai tre figli minori ed alla propria madre IG.ra 3) i figli minori , e Parte_2 Per_2
Per_
, vista la misura cautelare cui sottostà il padre e visto il provvedimento emesso da Codesto On.le Tribunale a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025, che ha confermato il provvedimento adottato dal Tribunale
dei Minorenni di L'Aquila nel procedimento riunito al presente fascicolo, verranno affidati in maniera esclusiva alla madre e collocati presso la di lei abitazione sita in RI (CH) alla Contrada Capocroce n. 92 per tutto il periodo di
vigenza della suddetta misura cautelare, con disposizione di incontri protetti e limitazione di comunicazione telefonica
ad una sola volta al giorno (tranne urgenze o specifiche necessità dimostrabili) con il padre per la durata del periodo di
applicazione della misura cautelare. Durante detto periodo il IG. dovrà compiere effettivamente e CP_1
tracciabilmente un percorso di cura psicoterapica con report semestrale del professionista incaricato. Successivamente,
decorso il periodo di vigenza della detta misura e qualora si sia conclusa in maniera positiva la cura psicoterapica del
padre, i minori verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione
materna ed applicazione del piano genitoriale redatto in occasione della CTU;
4) il IG. corrisponderà entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese alla IG.ra la somma di € 750,00 quale contributo al mantenimento dei tre figli Parte_1
minori (€ 250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo indici ISTAT;
5) il IG. corrisponderà CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra la somma di € 100,00 quale contributo al mantenimento della Parte_1
coniuge stessa;
6) inoltre, il IG. provvederà ad inoltrare la richiesta e la documentazione necessaria CP_1
affinché la metà dell'importo dell'assegno unico assegnato per i tre figli di circa € 650,00, che oggi viene percepito
interamente ed esclusivamente dal medesimo IG. , venga percepito da entrambi i genitori, ognuno per la metà CP_1 spettante;
7) le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori, previamente concordate tra i coniugi,
saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%. Sono da intendersi spese straordinarie le spese mediche (visite
specialistiche, cure dentistiche, tickets sanitari, farmaci particolari etc.), le spese scolastiche (tasse scolastiche ed
universitarie, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico, mensa
scolastica, corsi di recupero e lezioni private etc.) le spese extrascolastiche (tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola,
centro ricreativo estivo e gruppo estivo, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia
ovvero spese per baby sitter) e/o qualsiasi spesa definita come straordinaria da eventuali protocolli adottati da Codesto
On.le Tribunale di Chieti;
8) l'autovettura Fiat Panda intestata alla IG.ra rimarrà in uso alla medesima Parte_1 IG.ra Il IG. si impegna a continuare a pagare il finanziamento contratto dalla IG.ra Pt_1 CP_1 Parte_2
per l'acquisto dell'autovettura Citroen C3 Hdi a lei intestata ed acquistata esclusivamente perché la usasse il IG.
[...]
ed in uso esclusivo al medesimo nonché ogni altra spesa o costo (bollo, sanzioni, CP_1 CP_1
riparazioni etc.) relativo all'autovettura in questione. Resta inteso che qualora il IG. non continuasse a pagare il CP_1
suddetto finanziamento, la IG.ra potrà pretendere la restituzione dell'automobile a lei intestata;
9) si Parte_2
chiede autorizzarsi il rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio, anche con riferimento al
passaporto o carta d'identità dei figli minori. Con vittoria di spese, competenze e diritti.”
Conclusioni del resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Chieti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattese, così provvedere: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) disporre l'affidamento dei figli minori R_
, e ad entrambi i genitori disponendo che gli stessi figli continuino a vivere con la
[...] CP_2 CP_3
madre, IG.ra , presso l'unità immobiliare sita in RI (CH), Contrada Capocroce N. 92, mentre il padre Parte_1
potrà vivere in Casacanditella (CH), con diritto di vedere e frequentare i figli minori secondo i tempi e modalità indicati nel provvedimento emesso dal Giudice, Dott. Marcello Cozzolino, in data 20.01.2024, nel senso che il IG. CP_1
possa tenere i figli e : a) in due pomeriggi a settimana, in orari e giorni da
[...] CP_2 CP_3
concordare con la IG.ra e con i minori stessi;
b) a fine settimana alternati con la IG.ra Parte_1 Parte_1
dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 22:00 della domenica;
c) il IG. potrà contattare CP_1
Per Per_ telefonicamente i figli , e per una volta al giorno, o comunque per un numero di volte sufficiente per Per_2
parlare con ciascuno di essi per una volta al giorno, in orari concordati con la IG.ra e compatibili con gli Pt_1
impegni dei minori stessi, e tutto ciò in aderenza al provvedimento del Giudice, Dott. Cozzolino, del 23.02.2024; d) la
minore , che il 05.06.2025 compirà 16 anni, potrà decidere autonomamente se e quando vorrà frequentare e Persona_4
restare con il padre e ciò al fine di consentire maggiore indipendenza alla figlia medesima;
e) il padre potrà avere i figli
con sé 30 giorni nel periodo estivo (luglio e agosto), possibilmente continuativamente, 15 giorni a luglio e 15 giorni ad
agosto, oppure in periodi frazionati da concordarsi direttamente tra i coniugi;
f) durante le vacanze natalizie il IG.
potrà avere i figli con sé dal giorno 24 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio e CP_1
ciò ad anni alterni;
g) durante le vacanze pasquali i figli minori resteranno i giorni mercoledì, giovedì e venerdì con un
genitore e sabato, domenica e lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e ciò ad anni alterni;
3) Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto
delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
4) Il IG. consegnerà CP_1
mensilmente alla moglie l'assegno unico universale versatogli dall'INPS per i tre figli. 5) La IG.ra , vista Parte_1
la sua giovane età, dovrà attivarsi per conseguire un lavoro dignitoso con regolare assunzione e retribuzione congrua in
considerazione che nell'azienda datrice di lavoro del marito (TEKAL s.p.a.) attualmente è vigente il Contratto di
Solidarietà che ha drasticamente ridotto le giornate di lavoro di oltre 100 dipendenti (tra cui il IG. con CP_1
conseguenziale riduzione del salario mensile;
6) Il IG. a causa del contratto di solidarietà ancora in CP_1
vigore per la Tekal s.p.a. (datrice di lavoro) verserà un assegno mensile di mantenimento nella misura di Euro 350,00
che rappresenta la metà dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS per i figli, oltre ad €. 125,00 come stabilito
dal Giudice Dott. Cozzolino con provvedimento del 20.01.2025 (che ha escluso un apprezzabile squilibrio tra le
condizioni economiche delle parti, che versano entrambe in una precaria situazione reddituale). L'altra metà,
dell'assegno unico ed universale, di €. 350,00 sarà, ovviamente, consegnato sempre mensilmente dal CP_1
alla IG.ra . Il IG. nel momento che la Tekal s.p.a. rimuoverà il contratto di solidarietà, Parte_1 CP_1
uscirà dalla crisi produttiva e riprenderà la produzione a pieno regime, si è dichiarato e si dichiara disponibile a versare
€. 100,00 per ciascuno dei figli;
7) l'Assegno unico e universale e il contributo al mantenimento per i figli dovrà essere
corrisposto dal IG. direttamente alla IG.ra entro il giorno cinque di ogni mese tramite CP_1 Parte_1
bonifico bancario o postale;
8) L'Assegno di mantenimento predetto (comprensivo dell'assegno unico e universale)
include le spese ordinarie, cioè quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali eIGenze di vita quotidiana della
prole; - Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% per ciascuno di essi. Per
spese straordinarie si intendono tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, a
far fronte ad eIGenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle
capacità economiche dei genitori (ad esempio: interventi chirurgici o fisioterapia, spese per occhiali da vista, lezioni
private, etc.). All'uopo parte convenuta aderisce espressamente alle Linee Guida elaborate dal ConIGlio Nazionale
Forense nell'anno 2017 che specificano le spese comprese nell'assegno di mantenimento, le spese extra assegno
obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione dei coniugi, e le spese extra assegno subordinate al
consenso di entrambi i genitori e suddivise per categorie. 9) La IG.ra , di anni 44, dovrà provvedere al Parte_1
proprio mantenimento, come già sta facendo da tempo, anche prima di promuovere azione di separazione giudiziale, in
quanto svolge, presso alcune famiglie, attività di collaboratrice domestica e addetta alle pulizie. 10) Ciascuno dei
genitori sarà obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, l'avvenuto cambiamento
di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi
a carico del genitore per la difficoltà di reperimento dell'altro. Con vittoria di spese e competenze professionali come per
legge.”
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La IG.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal IG. , con cui Parte_1 CP_1
ha contratto matrimonio concordatario in RI (CH) il giorno 22.07.2006, con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune dell'anno 2006, Numero 6, parte II, serie A, Ufficio 1, da cui sono nati i figli
(il 5.6.2009), (l'11.2.2013), (il 6.12.2016), di cui ha chiesto Persona_4 CP_2 CP_3
l'affidamento esclusivo, con imposizione al IG. dell'obbligo di versarle un assegno per il CP_1
mantenimento dei figli e per il mantenimento di lei di importo pari, rispettivamente, ad € 750,00 e ad €
100,00 mensili.
Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile sia per problematiche di carattere economico, derivanti dall'instabilità occupazionale del resistente, sia a causa della morbosa gelosia di quest'ultimo nei suoi confronti.
Il IG. si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione, rappresentando CP_1
tuttavia che il venir meno dell'affectio coniugalis era dipeso dal fatto che la coniuge trascurava l'educazione dei figli e la cura della casa, per dedicarsi alla navigazione sui social network, ed alla frequentazione di pregiudicati e di soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti.
Ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli, la disciplina del suo diritto di visita nelle modalità meglio indicate nei suoi atti, e che l'assegno da egli dovuto per il mantenimento dei figli sia contenuto nei limiti dell'importo di € 300,00 mensili, contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla IG.ra di un assegno di mantenimento in suo favore. Pt_1 Dichiarata con sentenza non definitiva n. 69/2024 del 23.1.2024 la separazione coniugale, ed ascoltata la minore , la causa è stata istruita mediante c.t.u.; parte ricorrente ha poi prodotto decreto emesso Persona_4
dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 17.10.2024, nell'ambito del procedimento n. 473/2024 r.g.,
con cui il IG. è stato sospeso dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, ed il Servizio Sociale di CP_1
RI è stato incaricato di regolamentare incontri protetti tra il padre ed i figli.
Con ordinanza dell'8.2.2025, emessa ai sensi dell'art. 38 d. att. c.c., il procedimento è stato riunito a quello sorto dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, i cui provvedimenti del 17.10.2024 sono stati temporaneamente confermati, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025.
Per Per_
1. Attualmente la ricorrente vive insieme ai figli , e , nella casa familiare sita in RI in Per_2
c.da Capocroce n. 92, della quale non deve essere disciplinata l'assegnazione, poiché la medesima IG.ra ne è comproprietaria insieme alla madre IG.ra , e poiché il resistente IG. Pt_1 Parte_2 CP_1
non vanta sulla stessa alcun diritto reale o personale di godimento.
2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha chiesto -nell'ambito del procedimento n. 473/2024 r.g. riunito ex art. 38 d.att. c.c.- che, previa valutazione delle loro capacità
genitoriali, sia per la IG.ra che per il IG. vengano adottati provvedimenti di decadenza o Pt_1 CP_1
di limitazione della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni sanitarie, educative,
Per Per_ scolastiche e di collocamento, con contestuale affidamento dei figli minori , e al Per_2
competente ente territoriale, che venga valutato il collocamento più idoneo per i minori, che vengano regolamentati gli incontri tra il IG. ed i figli, e che vengano attivati percorsi di sostegno alla CP_1
genitorialità per entrambi i genitori.
Il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, all'esito di una relazione da parte dei Servizi Sociali del
Comune di RI, e dell'esame della IG.ra (e non anche del IG. , non comparso in udienza Pt_1 CP_1
benché regolarmente citato), e nominato un curatore speciale per i minori, con provvedimento temporaneo ed urgente del 17.10.2024 (confermato il 28.11.2024), ha sospeso il IG. dalla CP_1
responsabilità genitoriale, ed ha incaricato il servizio sociale di RI di disciplinare incontri protetti tra il
IG. ed i figli, di valutare le capacità genitoriali del IG. , di avviare quest'ultimo verso un CP_1 CP_1
percorso di supporto, e la IG.ra e la figlia minore verso un percorso di supporto Pt_1 Persona_4
psicologico.
Con ordinanza dell'8.2.2025, come detto, è stata disposta la riunione dei procedimenti, e le disposizioni adottate dal Tribunale per i Minorenni sono state temporaneamente confermate, poiché il IG. , CP_1
anche successivamente all'ordinanza emessa da questo ufficio il 23.2.2024, con cui era stato espressamente intimato di astenersi dal domandare ai figli notizie in merito alle attuali frequentazioni della IG.ra ha continuato, in occasione dei suoi incontri con i minori, ad accusare la madre di Pt_1 avere relazioni con altri uomini, come ha riferito la minore nel corso della sua audizione Persona_4
dinanzi al Tribunale per i Minorenni in data 13.11.2024,
2.1 Nell'ambito del procedimento di separazione introdotto dalla IG.ra dinanzi a questo Tribunale è Pt_1
Per Per_ invece controverso tra le parti l'affidamento dei figli minori , e , che la ricorrente ha Per_2
chiesto che le venga riconosciuto in via esclusiva, incontrando l'opposizione del resistente, che ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli.
Sia le richieste della Procura minorile, che quelle della IG.ra sono fondate sull'essere stato il IG. Pt_1
indagato (dalla Procura della Repubblica di Chieti) nel procedimento penale n. 133/2024 r.g.n.r. CP_1
per il delitto di atti persecutori ai danni della coniuge, delitto di cui, peraltro, è stato ritenuto gravemente indiziato, tanto da essergli state applicate le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell'obbligo di dimora (quest'ultima revocatagli in data 24.4.2025), e sull'avere il IG. CP_1
indotto il figlio minore a redigere un manoscritto contenente una serie di falsità in merito a Per_2
Per Per_ trascuratezze dal medesimo minore (e dai fratelli e ) subite ad opera della madre e dei nonni materni, al fine di influire sulle determinazioni di competenza del Tribunale in merito al collocamento dei minori.
Per quanto dette condotte abbiano, effettivamente, una notevole gravità in linea generale, ne deve tuttavia essere valutata l'incidenza sulla disciplina della responsabilità genitoriale e dell'affidamento dei minori.
2.2 Le condotte per cui il IG. è sottoposto a procedimento penale hanno riguardato esclusivamente la CP_1
IG.ra come può evincersi dalla richiesta del p.m. e dall'ordinanza del g.i.p. di applicazione della Pt_1
misura cautelare personale, e non anche i figli minori.
2.3 Pur non essendo emerse prove dirette in tal senso, il fatto che il manoscritto del figlio minore sia Per_2 stato redatto su indicazione del padre IG. è, invero, piuttosto agevolmente desumibile dall'analisi CP_1
del suo contenuto, in più parti sovrapponibile al contenuto della comparsa di costituzione e risposta del resistente (ad esempio con riguardo alla smodata assunzione di vino da parte della nonna materna, alle trascuratezze da parte della madre, all'abuso da parte di quest'ultima del telefono cellulare).
Esso, tuttavia, è stato formato prima del 14.2.2024 (giorno in cui il documento è stato depositato agli atti),
in un periodo in cui la conflittualità tra le parti era ancora molto elevata, e quando era stato provvisoriamente sospeso l'esercizio del diritto di visita da parte del IG. , in quanto incompatibile CP_1
con la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, che gli era stata applicata.
Inoltre la rilevanza del manoscritto viene fortemente ridotta, sino ad essere pressoché elisa, dalle risultanze dei successivi, ed ampiamente esaustivi, accertamenti svolti dalla c.t.u. durante l'istruttoria.
Descrivendo l'atteggiamento del resistente nei confronti dei figli, l'ausiliaria ha infatti verificato che “Per
quanto riguarda la relazione con i figli, emerge una profonda preoccupazione per il loro benessere e la loro salute,
manifestata attraverso l'attenzione alle regole, all'alimentazione e all'istruzione. Il IGnor sembra voler CP_1 garantire ai figli una vita equilibrata e serena, nonostante le difficoltà della separazione e del conflitto genitoriale…
Il IG. è in grado di fornire un ambiente sicuro e protetto per i propri figli, proteggendoli da pericoli fisici, CP_1
mostrando un'attenzione particolare all'igiene e alla salute dei figli e all'alimentazione. Si impegna nel
coinvolgimento dei figli in attività socializzanti e nel prestare attenzione ai pericoli che possono incontrare,
manifestando però anche una certa diffidenza verso le figure esterne alla famiglia. Mostra amore, affetto, calore e
sostegno emotivo ai propri figli, che manifesta anche attraverso un comportamento iperprotettivo in particolare nei
confronti di , con il rischio di ostacolarne lo sviluppo dell'autoregolazione e dell'autonomia minando la sua Per_2
autostima, e capacità di prendere decisioni indipendenti. Può inoltre creare sentimenti di frustrazione, rabbia.
Questo comportamento può essere motivato da un eccesso di preoccupazione, paura di perdere il controllo,
mancanza di fiducia negli altri. Aiuta i figli a dare IGnificato ai loro vissuti, insegnando loro valori, credenze e
norme culturali utilizzando una modalità rigida e rigorosa… il IGnor ha una competenza genitoriale CP_1
globale moderata, si dimostra un genitore attento e presente, ma con alcune difficoltà nel gestire in modo
equilibrato le emozioni dei figli e nel trasmettere calore ed empatia. Il IGnor nel corso della consulenza ha CP_1
mostrato un cambiamento riguardo la sua preoccupazione per l'adeguatezza del contesto di vita dei minori presso la
madre, proponendo un piano genitoriale, che vede un collocamento prevalente dei figli presso la madre, con una
frequentazione con lui a weekend alternati e due pomeriggi a settimana. Si è mostrato favorevole riguardo
l'opportunità di intraprendere un percorso psicoterapeutico per esplorare e lavorare sulle sue difficoltà”.
La c.t.u., poi, ha evidenziato che durante i suoi accertamenti, il IG. ha mostrato crescente CP_1 collaborazione e disponibilità ad adattarsi ai bisogni dei figli minori, come è confermato anche dall'esame delle relazioni redatte dai Servizi Sociali.
Nella relazione del 27.1.2025 le assistenti sociali, dott.ssa e dott.ssa Persona_5 [...]
Per
hanno rappresentato che “Dal 02.12.2024 sono stati avviati gli incontri tra i minori , Persona_6 Per_2
Per_ e , e il loro papà. All'attualità sono stati effettuati n. 9 incontri con cadenza settimanale (02.12.2024,
09.12.2024, 16.12.2024, 23.12.2024, 30.12.2024, 10.01.2025, 13.01.2025, 20.01.2025 e 27.01.2025). Il papà è
sempre stato puntuale agli appuntamenti rispettando le regole dello Spazio Neutro. Si é sempre preoccupato della
merenda, portando cibi e bevande. Ha cercato di rapportarsi ad ognuno dei ragazzi in modo funzionale e adeguato,
ha proposto attività ludiche diversificate, adeguandosi alle differenti necessità dei tre figli, i quali hanno sempre
Per manifestato affetto nei confronti del genitore, seppur con un po' di distacco all'inizio. Il IGnor ha CP_1
portato i regali in occasione delle festività, accogliendo i desiderata dei ragazzi che erano stati comunicati
nell'incontro precedente. Si é mostrato in tutte le occasioni rispettoso ed educato, accettando i suggerimenti delle
operatrici e mettendoli contestualmente in pratica. I ragazzi, sin dal primo momento, hanno riconosciuto la figura
paterna e giocano con il papà in maniera positiva, ascoltando le indicazioni e rispettando le regole che impartisce
loro. Tutti gli incontri, quindi, si sono svolti con serenità. Non si sono mai verificati episodi critici e degni di nota”.
Nella relazione del 31.3.2025 la dott.ssa ha evidenziato che “entrambi i genitori Testimone_1
continuano a dimostrare un atteggiamento partecipativo e collaborante con il servizio scrivente, rispettando gli orari degli appuntamenti e dimostrandosi attenti alle eIGenze dei minori i quali appaiono abbastanza sereni nel
partecipare agli incontri…in merito al IG. , continua a presentarsi con puntualità agli incontri, rispettando CP_1
le prescrizioni imposte, occasionalmente consegna ai figli dei piccoli regali e intrattiene con loro conversazioni
serene e tranquille. non si è mai mostrato aggressivo con il personale dello spazio neutro ma al contrario CP_1
ha sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso e cordiale….In merito agli incontri protetti, si ritiene necessario
che proseguano all'interno dello Spazio Neutro del Comune di Francavilla al Mare al fine di garantire il massimo
livello di sicurezza possibile per i minori i quali necessitano di un ambiente controllato che garantisca loro la
tranquillità necessaria per vedere il padre. L'attivazione degli incontri sembra aver portato a un esito positivo in
quanto i ragazzi appaiono più sereni e il IGnor ha di molto diminuito i suoi atteggiamenti di controllo sui CP_1
figli. In conclusione è possibile affermare che entrambe le figure genitoriali risultano attente alle eIGenze dei minori
e che i conflitti tra il IGnor e la IGnora grazie all'attivazione di tale prescrizione sembrano essersi CP_1 Pt_1
appianati. Gli incontri restano comunque ad oggi uno strumento fondamentale per prevenire l'insorgere di conflitti
tra le figure genitoriali e situazioni di pregiudizio sui minori”.
I dubbi sulle capacità genitoriali della IG.ra sollevati dalla Procura della Repubblica presso il Pt_1
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila con la sua istanza del 20.3.2024 in ragione delle plurime denunzie sporte nei di lei confronti dal IG. , non sono stati condivisi dal Tribunale minorile con il CP_1
provvedimento temporaneo del 17.10.2024, e devono escludersi del tutto alla luce delle valutazioni compiute dall'ausiliaria nominata nel corso del presente giudizio.
Quest'ultima ha infatti accertato che “La IG.ra dimostra di avere capacità genitoriali IGnificative, in Pt_1
particolare per quanto riguarda la funzione protettiva e affettiva. Si prende cura dei suoi figli, li protegge dai
pericoli fisici ed emotivi e mostra loro amore e sostegno emotivo. Inoltre, riesce a comunicare con i figli in modo
aperto e sincero, cercando di mantenere un legame emotivo sicuro e stabile. Emerge un investimento eccessivo su
Per
che assume il ruolo “sostituirla” in sua assenza e quando si recano dal padre. Tuttavia, la sua comunicazione
con l'ex marito mostra alcuni problemi determinati dalla misura cautelare, e dai comportamenti che il IGnor
avrebbe assunto in passato, nonostante viva con disagio le continue telefonate che il IGnor fa ai figli CP_1 CP_1
è disponibile a lavorare per migliorare la collaborazione genitoriale per garantire un ambiente familiare più
armonioso per i suoi figli. La capacità della IG.ra di comprendere e rispondere alle eIGenze emotive dei suoi Pt_1
figli è evidente, dimostrando la sua attenzione e sensibilità nei confronti delle loro esperienze individuali… La
IGnora si è mostrata disponibile a elaborare un piano genitoriale al fine di mantenere un affidamento condiviso,
riconoscendo l'importanza della figura paterna per il benessere psicologico dei figli. Ha sottolineato la necessità di
stabilire dei limiti riguardo ai contatti con i figli quando si trovano con l'altro genitore. Dopo essere stata aiutata a
riflettere sulle proprie vulnerabilità, la IGnora ha espresso la propria disponibilità a seguire un percorso
psicologico.”
Dette risultanze istruttorie, complessivamente considerate, inducono ad escludere in maniera netta che i
IGnori e abbiano violato o trascurato i loro doveri, o abbiano abusato dei loro poteri Pt_1 CP_1 cagionando gravi pregiudizi ai figli (art. 330 c.c.), o che l'affidamento dei minori , e Persona_4 Per_2
Per_
ad entrambi i genitori sia contrario al loro interesse, o possa pregiudicare o ostacolare il loro equilibrato processo di crescita psico-fisica.
2.4 Devono quindi essere respinte le richieste sia della Procura della Repubblica minorile di decadenza dei
IG.ri e dalla responsabilità genitoriale, sia quella della ricorrente di affidamento esclusivo Pt_1 CP_1
Per Per_ in suo favore dei figli minori , e , che devono invece essere affidati in via condivisa ad Per_2
entrambi i genitori, e collocati presso l'abitazione materna, in cui hanno sempre vissuto, e da cui il IG.
si è allontanato al momento della separazione di fatto, facendo rientro nell'abitazione materna. CP_1
2.5 Al rigetto della richiesta della Procura minorile consegue la revoca della nomina del curatore speciale dei minori.
3. La condotta tenuta dal IG. nel corso del giudizio induce il Tribunale a ritenere opportuno che il CP_1
suo diritto di visita nei confronti dei figli venga esercitato nell'ambito di incontri protetti, in presenza di personale dei servizi sociali del comune di RI, come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila con provvedimento temporaneo del 17.10.2024, confermato il 28.11.2024, e fatto proprio da questo Tribunale con ordinanza dell'8.2.2025.
Nel corso dell'istruttoria è infatti emerso con evidenza come, soprattutto nelle fasi immediatamente successive alla separazione coniugale, il IG. abbia frequentato i figli non soltanto per mantenere CP_1 con essi un rapporto equilibrato e continuativo, bensì per chiedere loro informazioni in merito alle eventuali nuove frequentazioni della moglie, creando loro comprensibili situazioni di imbarazzo, come
Per la minore ha riferito durante il suo ascolto avvenuto all'udienza del 14.2.2024.
Con l'ordinanza del 23.2.2024 il giudice istruttore ha disciplinato (in via temporanea ed urgente) il diritto di visita da parte del IG. in modo da renderlo compatibile con il rispetto delle prescrizioni della CP_1
misura cautelare cui era stato nelle more sottoposto nel procedimento penale in cui era indagato (divieto di avvicinamento alla persona offesa), espressamente avvisandolo del fatto che eventuali reiterazioni di condotte imbarazzanti nei confronti dei figli avrebbero determinato la modifica del suo diritto di visita.
Per quanto dalle relazioni dei servizi sociali emerga con evidenza una IGnificativa riduzione degli atteggiamenti controllanti da parte del IG. nei confronti della coniuge, attuati attraverso i figli, essi CP_1
non sono del tutto venuti meno, come ha riferito la minore al Tribunale per i Minorenni di Persona_4
Per L'Aquila il 13.11.2024, per cui il collegio ritiene opportuno che gli incontri tra il IG. ed i figli , CP_1
Per_
e , continuino ad avvenire in ambiente protetto, nelle modalità già seguite dai Servizi Per_2
Sociali di RI a seguito dell'emissione dei provvedimenti del 17.10.2024 e del 28.11.2024 da parte del
Tribunale per i Minorenni, modalità che ben potranno essere modificate se e quando il IG. CP_1
cesserà del tutto qualsiasi forma, anche larvata o indiretta, di controllo della coniuge tramite richiesta di informazioni ai figli.
4. Il IG. , dipendente della Tekal s.p.a., che non ha proprietà immobiliari, ed al quale è stata CP_1
riconosciuta un'invalidità del 46% per un'asma bronchiale, ha una retribuzione piuttosto eIGua, pari a circa € 1.000,00/1.100,00 mensili netti, che per quasi € 600,00 mensili viene erosa da trattenute per finanziamenti, e di cui può quindi disporre per il solo residuo importo di circa € 500,00 mensili, con cui egli, pur non dovendo sostenere spese di locazione, vivendo nell'abitazione della madre nel comune di
Casacanditella, deve provvedere alle spese necessarie per il suo sostentamento (generi alimentari,
utenze, spese di gestione della sua autovettura).
Considerato l'importo dell'assegno unico per i figli, del complessivo importo mensile di € 650,00, che per la metà (pari ad € 325,00) spetta al IG. quale genitore co-affidatario, ritiene il Tribunale di dovere CP_1
confermare il provvedimento temporaneo ed urgente adottato dall'istruttore, con cui l'assegno dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli è stato quantificato in € 450,00 (di cui € 325,00 quale quota di sua spettanza dell'assegno unico, ed € 125,00 quale parte del suo reddito mensile disponibile), oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di gennaio.
4.1 Le spese straordinarie -da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, in base ai criteri stabiliti dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F. nel 2017- devono essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
5 La IG.ra non ha una stabile occupazione, e svolge lavori saltuari come addetta alle pulizie per Pt_1
amici e parenti, da cui, come già osservato con l'ordinanza del 20.1.2024, consegue verosimilmente redditi piuttosto modesti, ma non sostiene spese di locazione, vivendo in un'abitazione di cui è
comproprietaria (unitamente alla madre convivente), per cui, considerate le circostanze indicate al punto
4 che precede, deve dirsi che le condizioni reddituali e patrimoniali di entrambe le parti siano piuttosto precarie, e sostanzialmente sovrapponibili tra loro, per cui non ricorrono le condizioni affinché venga posto a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge. CP_1
6 Le ulteriori domande formulate dalla IG.ra relative all'uso delle autovetture Fiat Panda e Pt_1
Citroen C3, alla ripartizione tra ella ed il coniuge delle rate per i finanziamenti contratti per il loro acquisto, delle spese di gestione, ed al rilascio di passaporti per i figli, esulano del tutto dall'oggetto del presente giudizio di separazione, e (quelle relative alle autovetture) devono essere fatte valere in un ordinario giudizio contenzioso, o (quelle relative ai passaporti, in caso di contrasto tra i coniugi) dinanzi al giudice tutelare.
7 La rispondenza della dichiarazione di separazione ad un interesse comune alle parti, e la soccombenza reciproca di queste ultime, inducono il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ed a suddividere le spese della c.t.u. tra le parti nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra Parte_1
nei confronti del IG. , con ricorso depositato il 23.10.2023, richiamata integralmente in questa CP_1
sede la sentenza non definitiva n. 69/2024 del 23.1.2024, così decide:
• dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di assegnazione della casa familiare, sita in RI, in c.da Capocroce n. 92;
• respinge la domanda della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila, volta alla decadenza delle parti dalla responsabilità di genitori;
• revoca la nomina del curatore speciale dei minori;
• dispone l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione della IG.ra Pt_1
• dispone che il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli in occasione di incontri protetti da CP_1
svolgersi nei tempi e nei modi che sono già stati stabiliti dai Servizi Sociali di RI a seguito dei provvedimenti adottati il 17.10.2024 ed il 28.11.2024 dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila;
• dispone che la cancelleria trasmetta la relazione della c.t.u. nominata nel corso dell'istruttoria ai
Servizi Sociali di RI e Casacanditella, affinché invitino i IGnori e a Pt_1 CP_1
intraprendere, rispettivamente, il percorso di sostegno psicologico e psicoterapico indicati dall'ausiliaria;
• pone a carico del IG. , con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, l'obbligo di CP_1
versare alla IG.ra per il mantenimento dei figli minori, un assegno dell'importo di € Pt_1
450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di gennaio;
• con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, pone le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori -da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, in base ai criteri stabiliti dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F. nel 2017- a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno;
• rigetta la domanda della IG.ra di riconoscimento in suo favore del diritto ad ottenere un Pt_1
assegno di mantenimento da parte del coniuge;
• dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande di parte ricorrente;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
• pone le spese della c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna;
• vista l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e visto quanto stabilito dall'art. 133 d.p.r. n. 115/2002, dispone che il IG. versi direttamente allo Stato l'importo CP_1 pari al 50% dei compensi della c.t.u., già anticipati dall'Erario;
• con separato decreto liquida i compensi del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
• differisce la liquidazione dei compensi del curatore speciale dei minori all'esito della presentazione di apposita istanza in tal senso;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 23/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco