Decreto cautelare 4 febbraio 2023
Sentenza breve 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 08/03/2023, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 03847/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01830/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2023, proposto da
Italia Frutta S.r.l.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.: CA/2023/16921 del 26 gennaio 2023 con il quale il Dirigente del Settore U.O.A del I° Municipio di Via Petroselli 50 ha comunicato la inefficacia della SCIA Prot. n. CA/2023/14037 del 20/01/2023 presentata da ITALIA FRUTTA S.r.l.s. per i locali di Via del Gesù 65 Roma nonché l'accertamento incidentale della decadenza/estinzione degli effetti della disposizione transitoria dell'art. 14 commi 1 e 3 della Deliberazione di C.C. di Roma Capitale n. 47 del 2018 e l' annullamento della DAC n. 37 del 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con ricorso notificato e depositato il 3 febbraio 2023 la Italia Frutta s.r.l.s. ha impugnato la determinazione di Roma Capitale in epigrafe, che ha dichiarato l’inefficacia della SCIA Prot. n. CA/2023/14037 del 20/01/2023 presentata dalla ricorrente il 24 giugno 2022 per i locali di Via del Gesù 65;
Considerato che la determinazione impugnata reca la seguente motivazione: ” ai sensi dell'art.14 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49/19,nel sito UNESCO è altresì vietata, per un periodo di anni 3 (tre) a far data dall’entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n.47/18, l’apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle aree indicate al comma 1, di esercizi destinati alla vendita di souvenir. Con Deliberazione n.37 del 24.05.22, l’Assemblea Capitolina ha confermato il divieto previsto dall’art. 14, comma 1 a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito dal medesimo comma 1 fino al 31 maggio 2023 (...);
Rilevato che la ricorrente censura la determinazione dirigenziale in epigrafe per “Nullità assoluta del diniego della SCIA per violazione dei canoni normativi dell’ art. 3 della legge n. 241 del 1990 e s..m.i. – Illogicità manifesa, carenza assoluta di potere, sviamento di potere, eccesso di potere per manifesta illogicità ed ingiustizia”, e la DAC n. 47\2018 e la successiva n. 37\2022 per “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla normativa regionale, statale e europea in materia di commercio-Difetto assoluto di motivazione – Eccesso di potere per sviamento” e “Violazione e falsa applicazione dell’ art. 14 commi 1 e 3 della Delibera n. 47/2018 – Prevalenza sugli atti regolamentari di Roma Capitale dei Regolamenti (CE) n. 834 del 2007 e n. 889/2008 – Nullità della dichiarazione di inefficacia della SCIA del 1.7.2022 - Eccesso di potere per manifesta illogicità e sviamento di potere”;
Rilevato che Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto del ricorso;
Ritenuto che il ricorso, posto in decisione alla camera di consiglio del 7 marzo 2023 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è suscettibile di essere definito mediante sentenza in forma semplificata, come da avviso datone alle parti;
- che, infatti, è fondato, e va accolto, il primo motivo, con cui la ricorrente denunzia il difetto di motivazione della determinazione dirigenziale impugnata, che è stata emessa in ragione della riscontrata attività di “vendita di souvenir”, ritenuta vietata all’interno del sito UNESCO alla luce delle più volte citate delibere consiliari; mentre è fatto palese dalla specificazione dell’attività esercitata dalla ricorrente in base alla SCIA del 20 gennaio 2023 in atti che essa ha chiesto di porre in essere unicamente attività di commercio “prodotti ortofrutticoli”, e non di souvenir (la quale non può essere ravvisata nella dizione generale di “vendita al dettaglio di generi vari” contenuta in altra parte della SCIA, attesa la univoca indicazione specifica su ricordata);
- che non rileva la circostanza –dedotta nella memoria difensiva del Comune- che, in astratto, anche la attività effettivamente esercitata dalla ricorrente possa ricadere nel divieto, atteso che d essa non si fa menzione alcuna nella determinazione gravata, alla quale la difesa comunale conferisce così postuma motivazione;
Ritenuto, che per il resto, ossia nella parte in cui fa impugnazione delle delibere di Assemblea capitolina in epigrafe, il ricorso va respinto, potendosi a tale fine fare riferimento, ai fini di cui all’art. 74 c.p.a., ai numerosi precedenti della Sezione (sentenze n. 6087/2022; n. 2588/2023; n. 11361/2022), che hanno affermato “ Come già ritenuto in numerosi precedenti della Sezione (sentenze n. 5486\2022, n. 7081/2022, n. 7085\2022), la tesi dell’automatica scadenza del termine triennale di cui alla deliberazione dell’A.C. n. 49\2018 non è supportata da quanto dispone l’art. 14 del Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica approvato con Deliberazione A.C. n. 47 del 17 aprile 2018, per cui “I dati inerenti gli indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell'area del Sito UNESCO, saranno soggetti a revisione biennale in relazione agli eventuali mutamenti degli indici stessi” e, quindi, “Entro il termine di cui al comma 1, l'Assemblea Capitolina, alla luce degli esiti della revisione degli indici di saturazione, adotterà apposito provvedimento per l'eventuale eliminazione del divieto previsto dal comma 1”.
La lettera delle delibera in parola non depone affatto per una automatica scadenza del termine.
Essa, al contrario, espone chiaramente, in primo luogo, quale sia stato l’interesse pubblico sotteso alla decisione dell’Assemblea Capitolina, ossia il contrasto al degrado portato dalla eccessiva pressione antropica nel centro di Roma.
Su questo punto il Collegio osserva, come già nella sentenza n. 724\2022, che il divieto che ha dato luogo all’atto impugnato in questa sede è stato previsto, insieme ad altre disposizioni limitative delle attività economiche private, a causa della significativa concentrazione di locali e attività in zone di pregio del territorio capitolino, con il fine di tutelare, in sintesi, la sostenibilità ambientale.
Si legge, infatti, nelle richiamate premesse che è stato “Accertato che nella Città Storica e, in particolare, nel Sito Unesco la rete distributiva commerciale è particolarmente densa in ragione di una maggiore domanda derivante anche dalla presenza di intensi flussi turistici e di popolazione fluttuante che gravita sul territorio per motivi occupazionali, di consumo, di cultura, di svago e tempo libero” e che “a seguito di apposito studio effettuato a supporto del nuovo regolamento e della relativa disciplina di tutela e basato sull'elaborazione dei dati presenti nel sistema S.I.C. (Sistema Informativo del Commercio) di Roma Capitale riferiti alla data del 30 marzo 2017 i cui risultati sono raccolti nella Relazione esibita in atti, è emerso l'aumento della presenza delle suddette attività, nonché una concentrazione delle stesse soprattutto nel territorio di alcuni Rioni ricadenti nel Sito Unesco”.
L’Amministrazione ha dunque “Rilevato che tale concentrazione, considerato che nei locali dove si svolgono attività commerciali e artigianali di tipo alimentare è consentito dalla normativa di settore il consumo sul posto dei prodotti alimentari venduti, ha determinato un aumento del livello di pressione antropica tale da compromettere la sostenibilità ambientale del territorio” ed ha quindi ritenuto di poter prevedere il divieto di cui si discute, posto che “il complessivo e attuale quadro normativo, con particolare riferimento alle recenti modifiche all'art. 31, comma 2 del D.L. n. 201/2011, introdotte dalla Legge n. 98/2013, prevede che le Regioni e gli Enti Locali nell'adeguamento dei propri ordinamenti alle prescrizioni dettate in materia di liberalizzazione delle attività economiche possano individuare "... senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali"”.
Sulla base di tali motivazioni e dell’istruttoria svolta, confluita nella Relazione richiamata nelle citate premesse, Roma Capitale ha dunque deliberato il divieto di aperture di cui si è detto, corredandolo, altresì, di un meccanismo periodico di adeguamento all’evolversi e alle dinamiche della distribuzione quantitativa/qualitativa degli esercizi sul territorio.
La stessa norma che reca il divieto, infatti, prosegue prevedendo che “(…) I dati inerenti gli indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell'area del Sito UNESCO, saranno soggetti a revisione biennale in relazione agli eventuali mutamenti degli indici stessi.”
Inoltre, al secondo comma, prevede che “2. Entro il termine di cui al comma 1, l'Assemblea Capitolina, alla luce degli esiti della revisione degli indici di saturazione, adotterà apposito provvedimento per l'eventuale eliminazione del divieto previsto dal comma 1. (…)”.
E’ quindi del tutto evidente che un meccanismo di automatica decadenza del divieto è assolutamente incompatibile con le considerazioni della deliberazione gravata su riportate.
Al contrario, nell’economia della deliberazione è palese la necessità che, alla scadenza ivi prefissata, Roma Capitale proceda, in via del tutto preliminare, alla verifica di efficacia della misura interdittiva nell’arco di tempo considerato, e che sulla base delle risultanze di tale operazione assuma le conseguenti decisioni ”;
Considerato, pertanto, che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella parte in cui è impugnata la determinazione del 23 gennaio 2023, che va dunque annullata, mentre è infondato per il resto;
Ritenuto che per la reciproca parziale soccombenza le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie parzialmente, come da motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO