CA
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3330/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]in Parte_1
Campania (NA) alla via Vicinale Recapito n°21 ( elett.te CodiceFiscale_1 dom.ta in Napoli alla Via Morgantini n°3, presso lo studio dell'avv. Massimo Di Celmo, che la rapp.ta e difende giusta procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancelleria e di parti private all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 intendendo la parte avvalersi della facoltà di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata suddetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 366, 2° comma, cpc (fax 081/19028104)
=APPELLANTE
E CP_1 Controparte_2
” (p. i.v.a. ), in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
Direttore , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_3
PA MA (C.F.: , nonché dall'avv. Carlo Di Marsilio (C.F. C.F._2
), in virtù di procura rilasciata con separato atto e domicilio C.F._3 eletto presso la sede legale dell'Istituto, in Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari Legali (indirizzi p.e.c. per notifiche: Email_2
fax 081/5903834) Email_3
E
Controparte_4
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura generale C.F._4
1 alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura Inps, con indirizzo PEC t Email_4
=APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.12.2024, l'appellante in epigrafe ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n. 4450/2024 pubbl. il 13/06/2024 con la quale, ritenuta l'insufficienza di allegazioni e quindi superflua l'istruttoria orale, era stata respinta la sua domanda tesa ad ottenere - sul presupposto di aver iniziato a lavorare presso l' di Napoli nel 2007 mediante la stipulazione di n°2 contratti Controparte_2 di collaborazione coordinata e continuativa e di aver proseguito il rapporto con la medesima forma, in virtù di contratti susseguitisi dall'ottobre 2008 al maggio 2013, di aver ottenuto, in data 09/01/2014 in forza della delibera dirigenziale n°6 (doc.all n°1), a seguito di selezione per titoli, quiz a risposta multipla e colloquio, un incarico di collaborazione esterna di durata annuale dapprima presso la Direzione Medica di Presidio dell' e poi dall'ottobre 2016 presso la Direzione Sanitaria CP_2
e di aver continuato a lavorare con la medesima modalità senza soluzione di continuità fino al 31/12/2019; di essere stata stabilizzata, a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto Madia), con sottoscrizione dapprima di un contratto a termine e poi di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato n°1707 del 26/11/2020 con inquadramento di assistente amministrativo di cat. C – il riconoscimento, per l'effettiva attività espletata, della qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato dal 09/01/2004 al 30/11/2020 invocando l'art. 2126 c.c. ai fini del conseguimento delle differenze retributive dovute per la corrispondente categoria C con le relative progressioni orizzontali previste dal CCNL dipendenti del Comparto Sanità, ratione temporis applicabile, e dalla contrattazione integrativa decentrata di pertinenza, da determinarsi in separata sede oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge oltre che della contribuzione previdenziale da corrispondersi all' CP_4
l'intero periodo sopra citato e/o in quello minore se in parte prescritti, con ogni ri del ricorrente di far valere in separata sede l'eventuale risarcimento danni per assenza e/o insufficiente contribuzione. Osservò inoltre il Tribunale che anche in precedenti decisioni relative ad analoghe controversie “non è stata ritenuta sussistente la pretesa violazione delle norme in materia di utilizzazione del personale impiegato a seguito di un contratto di lavoro flessibile, tenuto conto che la lavoratrice con la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a cui ha prestato volontaria e consapevole adesione, avrebbe accettato la stabilizzazione del suo rapporto come “titolare di un contratto di lavoro flessibile” che costituisce il presupposto normativo per l'accesso nei ruoli dell' CP_2 resistente”. L'appellante nei motivi ha contestato la valutazione del Giudice relativamente al rapporto tra i co.co.co. e la successiva stipula del contratto a tempo indeterminato all'esito della selezione per la stabilizzazione;
ha censurato la decisione laddove era stata ritenuta l'insufficienza delle allegazioni relative agli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nell'ampio arco temporale 2 in cui si erano susseguiti i contratti di collaborazione;
si è lamentato della mancata ammissione dell'istruttoria orale, instando dunque per l'escussione dei testi in questo grado, stante la dettagliata articolazione dei capitoli di prova. Ha precisato infatti che nell'atto introduttivo di primo grado erano stati valorizzati i seguenti elementi: l'eterodirezione delle modalità di tempo e di luogo della prestazione, essendo stata assegnata alla una determinata postazione di lavoro ed Parte_1 essendo stata la stessa obbligata a rispettare uno specifico orario di lavoro;
l'inserimento stabile nell'organizzazione produttiva attraverso lo svolgimento di mansioni proprie dei lavoratori dipendenti;
obbligo di osservanza di un orario lavoro predeterminato full-time (08:00-15:00) per 5 giorni alla settimana;
obbligo di avvisare il superiore gerarchico in caso di assenza o malattia al fine di consentire la sostituzione del lavoratore come fosse un dipendente ed al di là della formale giustificazione con certificato medico;
inserimento della ricorrente nel piano ferie, al pari e con le stesse modalità degli altri lavoratori subordinati. Ha richiamato il materiale documentale in atti, rilevando che l'esame dei contratti di collaborazione professionale e delle plurime proroghe assume rilievo significativo della durata del rapporto di lavoro che è tale da renderlo sostanzialmente stabile nonché dello svolgimento costante delle medesime mansioni e dell'entità della retribuzione corrispondente a quella di un dipendente di Cat C CCNL Comparto Sanità erogata in maniera predeterminata e a cadenza fissa. Ha precisato che il ricorso era volto da ottenere che, sulla base della diffusa giurisprudenza della Suprema Corte e della Giustizia Europea, il periodo controverso venisse valutato “in ragione delle modalità con le quali si era realizzato,
…..ai fini della ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo”. Ha concluso come in atti chiedendo di riformare la sentenza impugnata con accoglimento dell'originario ricorso, con vittoria di spese. L'appellato, costituitosi, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. Le parte costituite hanno depositato le note scritte. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Alla disamina dei motivi di gravame deve premettersi che, per quanto di interesse, la è stata assunta mediante un contratto di collaborazione esterna di Parte_1 durata annuale dal 9.1.2014 e, in virtù di successivi contratti e/o proroghe, ha continuato a svolgere la medesima attività fino al 31/12/2019 per mansioni corrispondenti alla Cat. C. Alla scadenza dell'ultima proroga, ricorrendone i presupposti, la ricorrente era stata stabilizzata a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto Madia): dapprima, in seguito alla delibera n°1037 del 23/12/2019 (doc. n°10) aveva sottoscritto un contratto a tempo determinato n°1463/2019 (doc. n°11) con decorrenza dal 30/12/2019 di durata quinquennale. Poi, all'esito dell'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del d.lgs 75/2017, era risultata vincitrice. A seguito di delibera n°1154 del 18/11/2020 (in atti doc. n°12) con decorrenza 01 dicembre 2020, la ricorrente aveva quindi sottoscritto il contratto
3 individuale di lavoro a tempo indeterminato n°1707 del 26/11/2020 (doc. n°13) con inquadramento di assistente amministrativo di cat.C. Nel presente giudizio la ricorrente aveva dedotto che “in ragione della declaratoria di nullità dei numerosi contratti di collaborazione succedutisi ininterrottamente nel tempo e la riconducibilità degli stessi a tanti contratti di lavoro di fatto di natura subordinata a termine, comporterà come ulteriore conseguenza, a seguito dell'intervenuta stabilizzazione del rapporto...il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa” (v. capo B), pag. 6 del ricorso di primo grado). Quale fondamento giuridico della pretesa, aveva invocato l'art. 2126 c.c. 2.In via preliminare possono ribadirsi le considerazioni svolte in precedente decisione di questo collegio (sentenza n. 3776 del 10-28.10.2024) laddove si è ritenuto che avendo la parte ricorrente “potuto accedere, in via privilegiata, alla blanda selezione riservata ai collaboratori a termine ex art. 20 della riforma Madia ed essendo ciò richiamato tanto nell'atto presupposto (delibera D.G. 18 novembre 2020, n. 1154) quanto nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 24 novembre 2020, n. 1698, liberamente e scientemente da lei sottoscritto, il postulato riconoscimento di un'altra tipologia di rapporto determinerebbe il venir meno del presupposto della stessa stabilizzazione con l'ineludibile effetto della caducazione del relativo contratto n. 1698/2020”. Prescindendo dall'eccepita mancanza di impugnativa dei co.co.co., parte ricorrente fonda la sua tesi sulla nullità di tali contratti;
così facendo però, omette di considerare che la stabilizzazione del rapporto è avvenuta proprio in ragione della pregressa reiterazione dei co.co.co.: pretendere di utilizzare, quale presupposto del presente ricorso, anche per le sopra indicate finalità economiche, la vicenda che ha consentito alla un'assunzione che, altrimenti, in difetto di concorso, non Parte_1 sarebbe stata possibile, appare all'evidenza contraddittorio. Affermare l'illegittimità dei pregressi co.co.co. significherebbe far venir meno il presupposto della stabilizzazione che, per effetto degli stessi, è stata conseguita dalla ricorrente in base ad una blanda selezione, riservata appunto ai soggetti che avevano già lavorato alle dipendenze delle Amministrazione in forma precaria. Con la stipula del contratto sopra citato, è stata infatti manifestata implicitamente un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, quale condizione per l'accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato che, altrimenti, avrebbe richiesto –necessariamente – la partecipazione ad una selezione concorsuale, ove bandita, aperta ad una più ampia platea di aspiranti. Si legge infatti nella premessa del citato contratto che l'assunzione è avvenuta all'esito di un concorso per titoli ed esami “riservato” ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs 75/2017 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
4 b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.” La procedura di stabilizzazione che la ricorrente, con la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha manifestato di accettare, ha riguardato, pertanto, proprio il personale “titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso”. Invocare le differenze retributive in base all'art. 2126 c.c. e quindi alla nullità del contratto priverebbe di fondamento l'attuale stato di dipendente a tempo indeterminato presso lo stesso . Controparte_2
Ad avviso della Corte pertanto la parte ricorrente non può pretendere di avvalersi dello stesso substrato giuridico-fattuale, da un lato affermando la nullità della forma utilizzata (in contrasto con l'attuazione del rapporto) per invocare le differenze retributive corrispondenti al trattamento del lavoratore subordinato e, dall'altro, invece, utilizzando quella forma giuridica del co.co.co. per accedere alla stabilizzazione e conservare il conseguito status di dipendente a tempo indeterminato. La Cassazione, in una fattispecie di reiterazione di contratti a termine in cui la ricorrente non era stata stabilizzata e pretendeva che ai fini del risarcimento del danno venisse “apprezzata la mancata stabilizzazione” ha osservato che “…6.1. la stabilizzazione, infatti, al pari della conversione, è nella specie impedita dalla disciplina analizzata nei punti che precedono e, pertanto, si è in presenza di un pregiudizio che non può essere ritenuto ingiusto e che, tra l'altro, non è conseguenza diretta ed immediata della reiterazione, di fatto, del rapporto a termine, reiterazione che, al contrario, costituisce, nei casi di formale assunzione, un presupposto necessario per l'accesso alla procedura” (V. in motivazione C. Cass. Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6718).
3.Ad integrazione di quanto sopra esposto, rileva il collegio che il Giudice ha ritenuto l'insufficienza delle allegazioni relative agli elementi qualificanti il vincolo della subordinazione ovvero la genericità delle stesse tale da impedire l'espletamento di una prova: pertanto non ha ammesso l'istruttoria orale. Osserva il collegio che ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004). La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, di cui costituiscono specificazione il potere di controllo e quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia. Non sono stati offerti in allegazione elementi indicativi della natura del vincolo nel senso sopra precisato e del contenuto pregnante proprio dell'eterodirezione, non apparendo sufficiente il dato – pacifico - del lungo periodo di utilizzo delle prestazioni della in virtù di schemi di lavoro flessibile. Parte_1
5 Il Tribunale ha analiticamente esaminato le allegazioni in fatto, evidenziando che la descrizione delle mansioni è stata effettuata “in modo generico e con ampio ricorso ad espressioni quali “occuparsi di”, prive di convenuti concreti - indicando “attività
“neutre” che cioè appaiono compatibili con entrambe le tipologie di rapporto”. In particolare, il rispetto di un orario di lavoro, la retribuzione fissa, non sono elementi decisivi, in difetto di allegazione di una indicazione tassativa, predeterminata e vincolante degli orari lavorativi e un assoggettamento alla potestà e al controllo datoriale, con le ricadute anche disciplinari per il caso di inosservanza. Non è stato esplicato in cosa questo potere direttivo si discostasse dalla mera indicazione di compiti tipica di qualunque tipologia di rapporto, né come si esercitasse il controllo sull'operato della ricorrente (a partire dal rispetto dell'orario asseritamente imposto) nè come la ricorrente fosse chiamata a rispondere di eventuali negligenze. Nel complesso non sono emersi elementi caratterizzanti la subordinazione con riguardo alla sottoposizione della ricorrente al potere disciplinare, potere organizzativo e direttivo del resistente, da intendersi come vincolo di natura personale che si sia tradotto in una limitazione della libertà dello stesso, ai fini dello svolgimento della sollecitata istruttoria orale. La necessità di rendere la prestazione in concomitanza con gli orari di operatività degli Uffici prescinde dalla natura del rapporto ed è finalizzata a rendere la prestazione dedotta in contratto con risultato utile per il servizio dell' . CP_2
Peraltro, per quanto eccepito dall' , non vi era alcun sistema di rilevazione CP_2 delle presenze della;
in mancanza di badge, non era soggetta a controllo Parte_1
o a limiti di assenza e presenza ed infatti nulla aveva dedotto sul punto. Inoltre, secondo quanto allegato, la ricorrente “era tenuta a comunicare eventuali malattie e assenze per qualsiasi motivo al suo superiore. Parimenti doveva concordare con lo stesso e gli altri dipendenti strutturati dell'ente le ferie estive (circa 15 giorni) affinchè fosse sempre garantito il presidio delle attività istituzionali afferenti l'ufficio di appartenenza”: l'allegazione rimanda ad un adempimento necessario per il coordinamento interno all'ufficio e per l'organizzazione delle attività della struttura in caso di assenza di una unità. Nulla si dice con riguardo alla necessità di giustificare le assenze, in particolare con l'invio di certificato medico in caso di malattia ovvero di ottenere un'autorizzazione per il godimento delle ferie. L'appello va dunque rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del DM 147/2022. Nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
6 La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3330/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]in Parte_1
Campania (NA) alla via Vicinale Recapito n°21 ( elett.te CodiceFiscale_1 dom.ta in Napoli alla Via Morgantini n°3, presso lo studio dell'avv. Massimo Di Celmo, che la rapp.ta e difende giusta procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancelleria e di parti private all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 intendendo la parte avvalersi della facoltà di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata suddetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 366, 2° comma, cpc (fax 081/19028104)
=APPELLANTE
E CP_1 Controparte_2
” (p. i.v.a. ), in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
Direttore , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_3
PA MA (C.F.: , nonché dall'avv. Carlo Di Marsilio (C.F. C.F._2
), in virtù di procura rilasciata con separato atto e domicilio C.F._3 eletto presso la sede legale dell'Istituto, in Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari Legali (indirizzi p.e.c. per notifiche: Email_2
fax 081/5903834) Email_3
E
Controparte_4
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura generale C.F._4
1 alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura Inps, con indirizzo PEC t Email_4
=APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.12.2024, l'appellante in epigrafe ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n. 4450/2024 pubbl. il 13/06/2024 con la quale, ritenuta l'insufficienza di allegazioni e quindi superflua l'istruttoria orale, era stata respinta la sua domanda tesa ad ottenere - sul presupposto di aver iniziato a lavorare presso l' di Napoli nel 2007 mediante la stipulazione di n°2 contratti Controparte_2 di collaborazione coordinata e continuativa e di aver proseguito il rapporto con la medesima forma, in virtù di contratti susseguitisi dall'ottobre 2008 al maggio 2013, di aver ottenuto, in data 09/01/2014 in forza della delibera dirigenziale n°6 (doc.all n°1), a seguito di selezione per titoli, quiz a risposta multipla e colloquio, un incarico di collaborazione esterna di durata annuale dapprima presso la Direzione Medica di Presidio dell' e poi dall'ottobre 2016 presso la Direzione Sanitaria CP_2
e di aver continuato a lavorare con la medesima modalità senza soluzione di continuità fino al 31/12/2019; di essere stata stabilizzata, a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto Madia), con sottoscrizione dapprima di un contratto a termine e poi di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato n°1707 del 26/11/2020 con inquadramento di assistente amministrativo di cat. C – il riconoscimento, per l'effettiva attività espletata, della qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato dal 09/01/2004 al 30/11/2020 invocando l'art. 2126 c.c. ai fini del conseguimento delle differenze retributive dovute per la corrispondente categoria C con le relative progressioni orizzontali previste dal CCNL dipendenti del Comparto Sanità, ratione temporis applicabile, e dalla contrattazione integrativa decentrata di pertinenza, da determinarsi in separata sede oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge oltre che della contribuzione previdenziale da corrispondersi all' CP_4
l'intero periodo sopra citato e/o in quello minore se in parte prescritti, con ogni ri del ricorrente di far valere in separata sede l'eventuale risarcimento danni per assenza e/o insufficiente contribuzione. Osservò inoltre il Tribunale che anche in precedenti decisioni relative ad analoghe controversie “non è stata ritenuta sussistente la pretesa violazione delle norme in materia di utilizzazione del personale impiegato a seguito di un contratto di lavoro flessibile, tenuto conto che la lavoratrice con la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a cui ha prestato volontaria e consapevole adesione, avrebbe accettato la stabilizzazione del suo rapporto come “titolare di un contratto di lavoro flessibile” che costituisce il presupposto normativo per l'accesso nei ruoli dell' CP_2 resistente”. L'appellante nei motivi ha contestato la valutazione del Giudice relativamente al rapporto tra i co.co.co. e la successiva stipula del contratto a tempo indeterminato all'esito della selezione per la stabilizzazione;
ha censurato la decisione laddove era stata ritenuta l'insufficienza delle allegazioni relative agli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nell'ampio arco temporale 2 in cui si erano susseguiti i contratti di collaborazione;
si è lamentato della mancata ammissione dell'istruttoria orale, instando dunque per l'escussione dei testi in questo grado, stante la dettagliata articolazione dei capitoli di prova. Ha precisato infatti che nell'atto introduttivo di primo grado erano stati valorizzati i seguenti elementi: l'eterodirezione delle modalità di tempo e di luogo della prestazione, essendo stata assegnata alla una determinata postazione di lavoro ed Parte_1 essendo stata la stessa obbligata a rispettare uno specifico orario di lavoro;
l'inserimento stabile nell'organizzazione produttiva attraverso lo svolgimento di mansioni proprie dei lavoratori dipendenti;
obbligo di osservanza di un orario lavoro predeterminato full-time (08:00-15:00) per 5 giorni alla settimana;
obbligo di avvisare il superiore gerarchico in caso di assenza o malattia al fine di consentire la sostituzione del lavoratore come fosse un dipendente ed al di là della formale giustificazione con certificato medico;
inserimento della ricorrente nel piano ferie, al pari e con le stesse modalità degli altri lavoratori subordinati. Ha richiamato il materiale documentale in atti, rilevando che l'esame dei contratti di collaborazione professionale e delle plurime proroghe assume rilievo significativo della durata del rapporto di lavoro che è tale da renderlo sostanzialmente stabile nonché dello svolgimento costante delle medesime mansioni e dell'entità della retribuzione corrispondente a quella di un dipendente di Cat C CCNL Comparto Sanità erogata in maniera predeterminata e a cadenza fissa. Ha precisato che il ricorso era volto da ottenere che, sulla base della diffusa giurisprudenza della Suprema Corte e della Giustizia Europea, il periodo controverso venisse valutato “in ragione delle modalità con le quali si era realizzato,
…..ai fini della ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo”. Ha concluso come in atti chiedendo di riformare la sentenza impugnata con accoglimento dell'originario ricorso, con vittoria di spese. L'appellato, costituitosi, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. Le parte costituite hanno depositato le note scritte. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Alla disamina dei motivi di gravame deve premettersi che, per quanto di interesse, la è stata assunta mediante un contratto di collaborazione esterna di Parte_1 durata annuale dal 9.1.2014 e, in virtù di successivi contratti e/o proroghe, ha continuato a svolgere la medesima attività fino al 31/12/2019 per mansioni corrispondenti alla Cat. C. Alla scadenza dell'ultima proroga, ricorrendone i presupposti, la ricorrente era stata stabilizzata a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto Madia): dapprima, in seguito alla delibera n°1037 del 23/12/2019 (doc. n°10) aveva sottoscritto un contratto a tempo determinato n°1463/2019 (doc. n°11) con decorrenza dal 30/12/2019 di durata quinquennale. Poi, all'esito dell'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del d.lgs 75/2017, era risultata vincitrice. A seguito di delibera n°1154 del 18/11/2020 (in atti doc. n°12) con decorrenza 01 dicembre 2020, la ricorrente aveva quindi sottoscritto il contratto
3 individuale di lavoro a tempo indeterminato n°1707 del 26/11/2020 (doc. n°13) con inquadramento di assistente amministrativo di cat.C. Nel presente giudizio la ricorrente aveva dedotto che “in ragione della declaratoria di nullità dei numerosi contratti di collaborazione succedutisi ininterrottamente nel tempo e la riconducibilità degli stessi a tanti contratti di lavoro di fatto di natura subordinata a termine, comporterà come ulteriore conseguenza, a seguito dell'intervenuta stabilizzazione del rapporto...il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa” (v. capo B), pag. 6 del ricorso di primo grado). Quale fondamento giuridico della pretesa, aveva invocato l'art. 2126 c.c. 2.In via preliminare possono ribadirsi le considerazioni svolte in precedente decisione di questo collegio (sentenza n. 3776 del 10-28.10.2024) laddove si è ritenuto che avendo la parte ricorrente “potuto accedere, in via privilegiata, alla blanda selezione riservata ai collaboratori a termine ex art. 20 della riforma Madia ed essendo ciò richiamato tanto nell'atto presupposto (delibera D.G. 18 novembre 2020, n. 1154) quanto nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 24 novembre 2020, n. 1698, liberamente e scientemente da lei sottoscritto, il postulato riconoscimento di un'altra tipologia di rapporto determinerebbe il venir meno del presupposto della stessa stabilizzazione con l'ineludibile effetto della caducazione del relativo contratto n. 1698/2020”. Prescindendo dall'eccepita mancanza di impugnativa dei co.co.co., parte ricorrente fonda la sua tesi sulla nullità di tali contratti;
così facendo però, omette di considerare che la stabilizzazione del rapporto è avvenuta proprio in ragione della pregressa reiterazione dei co.co.co.: pretendere di utilizzare, quale presupposto del presente ricorso, anche per le sopra indicate finalità economiche, la vicenda che ha consentito alla un'assunzione che, altrimenti, in difetto di concorso, non Parte_1 sarebbe stata possibile, appare all'evidenza contraddittorio. Affermare l'illegittimità dei pregressi co.co.co. significherebbe far venir meno il presupposto della stabilizzazione che, per effetto degli stessi, è stata conseguita dalla ricorrente in base ad una blanda selezione, riservata appunto ai soggetti che avevano già lavorato alle dipendenze delle Amministrazione in forma precaria. Con la stipula del contratto sopra citato, è stata infatti manifestata implicitamente un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, quale condizione per l'accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato che, altrimenti, avrebbe richiesto –necessariamente – la partecipazione ad una selezione concorsuale, ove bandita, aperta ad una più ampia platea di aspiranti. Si legge infatti nella premessa del citato contratto che l'assunzione è avvenuta all'esito di un concorso per titoli ed esami “riservato” ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs 75/2017 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
4 b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.” La procedura di stabilizzazione che la ricorrente, con la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha manifestato di accettare, ha riguardato, pertanto, proprio il personale “titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso”. Invocare le differenze retributive in base all'art. 2126 c.c. e quindi alla nullità del contratto priverebbe di fondamento l'attuale stato di dipendente a tempo indeterminato presso lo stesso . Controparte_2
Ad avviso della Corte pertanto la parte ricorrente non può pretendere di avvalersi dello stesso substrato giuridico-fattuale, da un lato affermando la nullità della forma utilizzata (in contrasto con l'attuazione del rapporto) per invocare le differenze retributive corrispondenti al trattamento del lavoratore subordinato e, dall'altro, invece, utilizzando quella forma giuridica del co.co.co. per accedere alla stabilizzazione e conservare il conseguito status di dipendente a tempo indeterminato. La Cassazione, in una fattispecie di reiterazione di contratti a termine in cui la ricorrente non era stata stabilizzata e pretendeva che ai fini del risarcimento del danno venisse “apprezzata la mancata stabilizzazione” ha osservato che “…6.1. la stabilizzazione, infatti, al pari della conversione, è nella specie impedita dalla disciplina analizzata nei punti che precedono e, pertanto, si è in presenza di un pregiudizio che non può essere ritenuto ingiusto e che, tra l'altro, non è conseguenza diretta ed immediata della reiterazione, di fatto, del rapporto a termine, reiterazione che, al contrario, costituisce, nei casi di formale assunzione, un presupposto necessario per l'accesso alla procedura” (V. in motivazione C. Cass. Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6718).
3.Ad integrazione di quanto sopra esposto, rileva il collegio che il Giudice ha ritenuto l'insufficienza delle allegazioni relative agli elementi qualificanti il vincolo della subordinazione ovvero la genericità delle stesse tale da impedire l'espletamento di una prova: pertanto non ha ammesso l'istruttoria orale. Osserva il collegio che ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004). La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, di cui costituiscono specificazione il potere di controllo e quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia. Non sono stati offerti in allegazione elementi indicativi della natura del vincolo nel senso sopra precisato e del contenuto pregnante proprio dell'eterodirezione, non apparendo sufficiente il dato – pacifico - del lungo periodo di utilizzo delle prestazioni della in virtù di schemi di lavoro flessibile. Parte_1
5 Il Tribunale ha analiticamente esaminato le allegazioni in fatto, evidenziando che la descrizione delle mansioni è stata effettuata “in modo generico e con ampio ricorso ad espressioni quali “occuparsi di”, prive di convenuti concreti - indicando “attività
“neutre” che cioè appaiono compatibili con entrambe le tipologie di rapporto”. In particolare, il rispetto di un orario di lavoro, la retribuzione fissa, non sono elementi decisivi, in difetto di allegazione di una indicazione tassativa, predeterminata e vincolante degli orari lavorativi e un assoggettamento alla potestà e al controllo datoriale, con le ricadute anche disciplinari per il caso di inosservanza. Non è stato esplicato in cosa questo potere direttivo si discostasse dalla mera indicazione di compiti tipica di qualunque tipologia di rapporto, né come si esercitasse il controllo sull'operato della ricorrente (a partire dal rispetto dell'orario asseritamente imposto) nè come la ricorrente fosse chiamata a rispondere di eventuali negligenze. Nel complesso non sono emersi elementi caratterizzanti la subordinazione con riguardo alla sottoposizione della ricorrente al potere disciplinare, potere organizzativo e direttivo del resistente, da intendersi come vincolo di natura personale che si sia tradotto in una limitazione della libertà dello stesso, ai fini dello svolgimento della sollecitata istruttoria orale. La necessità di rendere la prestazione in concomitanza con gli orari di operatività degli Uffici prescinde dalla natura del rapporto ed è finalizzata a rendere la prestazione dedotta in contratto con risultato utile per il servizio dell' . CP_2
Peraltro, per quanto eccepito dall' , non vi era alcun sistema di rilevazione CP_2 delle presenze della;
in mancanza di badge, non era soggetta a controllo Parte_1
o a limiti di assenza e presenza ed infatti nulla aveva dedotto sul punto. Inoltre, secondo quanto allegato, la ricorrente “era tenuta a comunicare eventuali malattie e assenze per qualsiasi motivo al suo superiore. Parimenti doveva concordare con lo stesso e gli altri dipendenti strutturati dell'ente le ferie estive (circa 15 giorni) affinchè fosse sempre garantito il presidio delle attività istituzionali afferenti l'ufficio di appartenenza”: l'allegazione rimanda ad un adempimento necessario per il coordinamento interno all'ufficio e per l'organizzazione delle attività della struttura in caso di assenza di una unità. Nulla si dice con riguardo alla necessità di giustificare le assenze, in particolare con l'invio di certificato medico in caso di malattia ovvero di ottenere un'autorizzazione per il godimento delle ferie. L'appello va dunque rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del DM 147/2022. Nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
6 La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
7