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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/07/2024, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FAVARO STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. MORANDIN ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti, di fatto e di legge, per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1dicembre 1970, n. 898.
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in data 01.12.2001.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora n quanto convivente con i figli, Pt_1 dando atto che la stessa si impegna a stipulare un nuovo contratto di locazione e a chiudere quello in essere, entro 30 gironi dalla pubblicazione della sentenza, nel caso in cui non si trasferisca altrove;
Stabilire il contributo al mantenimento dei figli, a carico del sig. , in € 1.000,00 mensili, da CP_1 versare entro il giorno 20 di ogni mese, con aggiornamento annuale istat, a partire dal 13.09.2023;
Per le spese straordinarie, le parti si obbligano al rispetto dei criteri di regolamentazione come da Protocollo del Tribunale di Monza, che si intende qui richiamato in ogni sua parte. L'importo sarà suddiviso tra le parti in ragione del 60% per il sig. e del 40% per la sig.ra CP_1 Pt_1 L'assegno unico, relativo ai figli, sarà di competenza della signora al 100%, così come le Pt_1 detrazioni fiscali.
Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza n. 1952/2023 del. 14 settembre 2023 del Tribunale di Monza, passata in giudicato.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, tenuto conto che i figli sono ormai maggiorenni.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in data 01/12/2001 (atto n. 35, Parte II, Serie A, Anno 2001 del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Solaro (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Solaro (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 luglio 2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FAVARO STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. MORANDIN ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti, di fatto e di legge, per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1dicembre 1970, n. 898.
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in data 01.12.2001.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora n quanto convivente con i figli, Pt_1 dando atto che la stessa si impegna a stipulare un nuovo contratto di locazione e a chiudere quello in essere, entro 30 gironi dalla pubblicazione della sentenza, nel caso in cui non si trasferisca altrove;
Stabilire il contributo al mantenimento dei figli, a carico del sig. , in € 1.000,00 mensili, da CP_1 versare entro il giorno 20 di ogni mese, con aggiornamento annuale istat, a partire dal 13.09.2023;
Per le spese straordinarie, le parti si obbligano al rispetto dei criteri di regolamentazione come da Protocollo del Tribunale di Monza, che si intende qui richiamato in ogni sua parte. L'importo sarà suddiviso tra le parti in ragione del 60% per il sig. e del 40% per la sig.ra CP_1 Pt_1 L'assegno unico, relativo ai figli, sarà di competenza della signora al 100%, così come le Pt_1 detrazioni fiscali.
Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza n. 1952/2023 del. 14 settembre 2023 del Tribunale di Monza, passata in giudicato.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, tenuto conto che i figli sono ormai maggiorenni.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in data 01/12/2001 (atto n. 35, Parte II, Serie A, Anno 2001 del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Solaro (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Solaro (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 luglio 2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti