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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/12/2024, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DILODI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a precetto iscritta al n. r.g. 2089/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Aldo Moro n. 7, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli
- parte attrice opponente - nei confronti di:
P.I. n. , C.F. n. ), rappresentata nella Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 presente sede dalla procuratrice mandataria Parte_3 (codice fiscale/partita iva n. ), difesa e rappresentata dall'Avv Giuseppe P.IVA_3
Caputi del Foro di Roma (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo Studio dell'avv. Silvio Duse (CF ) in Lodi, via G. Garibaldi n. 4 C.F._3
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI Conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo, per tutti i motivi suesposti, ritenuta la propria competenza, – in via preliminare, sospendere l'esecuzione della presente procedura attesa la fondatezza delle eccezioni sollevate, ed in particolare stante la natura di consumatore ovvero in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite 6 aprile 2023 n. 9479, sospendere
l'esecutività del titolo azionato;
– sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità per insussistenza di prova idonea al conferimento della rappresentanza legale, carenza di legittimazione attiva
e ius postulandi ed assenza dei requisiti ex art. 106 TUB;
– in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per le argomentazioni indicate in fatto e in diritto. In ogni caso: Con integrale vittoria di spese e compensi da distrarsi.
In via istruttoria ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in corso di causa ivi comprese: Nomina di consulenza tecnica d'ufficio, da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambi, che risulta richiesta anche da controparte, al fine di: - accertare la presenza di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, nonché di ogni altra anomalia anche connessa ad estratto conto su cui il consumatore doveva corrispondere le rate, e al Teag Isc.; - verificare se il tasso di interesse effettivo sia superiore a quello nominale;
verificare la legittimità di tutte le clausole come da sentenza Sezioni Unite 6 aprile 2023 n. 9479/23; - determinare in ogni caso l'effettivo rapporto debito- credito tra le parti;
istanza di esibizione ex art. 210-213 cpc, relativa alla integrale documentazione
pagina 1 di 7 bancaria ed ai documenti di sintesi inviati alla ricorrente dall'inizio del rapporto ad oggi anche ai sensi dell'art. 119 TUB, o ex art. 15 del Regolamento GDPR in via preliminare.”
Conclusioni di parte convenuta opposta
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettare le domande tutte proposte da controparte in quanto, infondate generiche non provate in ragione dei superiori motivi esposti. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione all'atto di precetto notificato in data 3.07.2023 da - in qualità di mandataria munita di Parte_3 procura speciale della - al signor ed avente ad Parte_2 Parte_1 oggetto l'importo di euro 144.663,50, in virtù del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 465/2015 (RG 1102/2015) emesso dal Tribunale di Lodi in data 09.04.2015, e dichiarato esecutivo con provvedimento reso da questo Tribunale in data 14.12.2015, nell'ambito della causa di opposizione sub RG 2079/2025 (cfr. doc. 1 fascicolo opposta). In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha proposto opposizione all'atto di precetto ponendo le seguenti circostanze a fondamento della propria domanda:
- Il credito di cui al precetto opposto risulta essere azionato da Parte_3
quale mandataria munita di procura speciale rilasciata dalla
[...] che avrebbe acquisito il credito nei confronti del Sig. Parte_2 Pt_1
a seguito di una serie di contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili
[...] in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB;
- Nello specifico, l'attrice deduce come il credito, oggetto di decreto ingiuntivo, fosse relativo ad contatto di locazione finanziaria (n. 1155406 del 26.6.2007 avente ad oggetto "imbarcazione da diporto a motore, nuova di cantiere, modello Atlantique
50, codice scafo ITCRAN6830G707) stipulato fra il Sig. odierno Pt_1 opponente, e la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A.
- Secondo quanto indicato nell'atto di precetto oggi opposto, la Monte dei Paschi di
Siena Leasing & Factoring S.p.A. avrebbe ceduto il credito in questione alla società
e, successivamente, la avrebbe ceduto l'asserito CP_1 Controparte_2 credito a Credito Fondiario, che a sua volta lo avrebbe ceduto alla società Pt_2
Ancora, quest'ultima avrebbe poi ceduto il credito nuovamente al Credito
[...]
Fondiario spa, che a sua volta l'avrebbe ceduto a Infine Controparte_3 CP_3 avrebbe ceduto il credito ancora una volta a e la
[...] Parte_2 avrebbe quindi nominato Parte_2 Parte_3 quale mandataria (in virtù di procura autenticata dal Notaio
[...] Per_1 di Roma in data 5.6.2021 rep. 15845 racc. 7731) per procedere al recupero
[...]
pagina 2 di 7 giudiziale delle somme;
- Sulla scorta delle prospettazioni attoree, tuttavia, non essendo stata allegata la procura rilasciata dalla a tra Avvocati, l'attrice ha Parte_2 Parte_3 eccepito sia il difetto di legittimazione attiva de tra Avvocati, Parte_3 reputando nullo e/o inesistente il precetto opposto per carenza della titolarità dell'asserito credito;
sia il difetto dello ius postulandi in capo al legale della convenuta opposta;
- In ragione delle molteplici operazioni di cessione di credito intercorse, l'attrice ha altresì eccepito l'assoluta mancanza di prova circa l'effettiva legittimazione ad agire in capo alla , difettando qualsivoglia elemento atto ad attestare Parte_2 l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nelle diverse operazioni che hanno condotto la ad essere titolare del credito azionato a precetto. Parte_2
- L'attrice ha inoltre rilevato come il decreto ingiuntivo sotteso al credito di cui al precetto opposto, fosse relativo ad un contratto di locazione finanziaria intercorso con un soggetto (il sig. avente qualifica di consumatore. Dunque, in Pt_1 considerazione del fatto che né le clausole vessatorie, né anatocismo e usura risultavano mai essere state oggetto di specifico esame da parte del giudice del decreto ingiuntivo né del giudice titolare della causa di opposizione, l'attrice ha genericamente eccepito la “nullità di tutte le clausole in particolare delle condizioni generali, oltre che quelle relative agli interessi parametrati al tasso Euribor ed incerti, anche con riferimento al disposto degli artt. 33, comma 2, lett. I) e 36, comma 2, lett. c) del cit. d. Igs, in base ai quali si presumono vessatorie le clausole che prevedano "l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto" (art. 33 comma 2, lett. I)), e quelle che, quantunque oggetto di trattativa, prevedano
"l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto" (art. 36, comma 2, lett. c); le dette clausole erano da ritenersi nulle -ex artt. 33, comma 2, lett. I) e 36, comma 2, lett. c) codice del consumo” richiedendo a questo giudice di procedere al relativo esame, con conseguente accertamento dell'improcedibilità e/o nullità e/o infondatezza di tutto o parte del credito azionato e connesso alla possibile presenza di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, nonché di ogni altra anomalia connessa all'estratto conto, sulla scorta dei principi generali contenuti nella pronuncia della Suprema Corte, Sezioni Unite, n. 9479/2023.
- L'attore deduceva inoltre, pur senza produrre documentazione alcuna, l'improcedibilità dell'azione esecutiva in virtù della dedotta adesione ad un procedimento di sovra indebitamento e composizione negoziata della crisi. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita la Società
[...]
- in qualità di mandataria munita di procura speciale Parte_3 della ichiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree alla luce Parte_2 delle seguenti difese:
- Per quanto attiene alla corretta legittimazione ad agire in capo alla , Parte_2 quale titolare effettivo del credito azionato con il precetto opposto, la convenuta ha dedotto come la stessa sia pienamente comprovata dal contenuto delle Gazzette
Ufficiali prodotte in atti (sub doc. 3), trattandosi di pubblicazioni atte ad indicare gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentendo di individuare i singoli rapporti ceduti senza incertezze;
pagina 3 di 7 - In relazione invece all'ulteriore eccezione di difetto di procura, la convenuta ha ribadito l'infondatezza della stessa producendo la procura notarile, sottoscritta in data 8 giugno 2021, notaio in Roma Rep 15845 Racc 7731 (cfr Persona_1
All. 1 fascicolo opposta), con la quale ha nominato quale suo Parte_2 procuratore la Società tra Avvocati per Azioni. Si ribadiva altresì la piena Pt_3 legittimità e validità della procura alle liti sottoscritta poi fra fra Parte_3
Avvocati ed il difensore Avv. Caputi;
- Quanto infine all'entità delle somme portate dal precetto, l'opposta evidenzia come il decreto ingiuntivo, sulla scorta del quale è stato notificato il precetto in questa sede opposto, è stato confermato dalla sentenza n. 500/2017 (cfr doc. 2 fascicolo opposta) che aveva già rigettato l'eccezione avanzata dal relativamente alla Pt_1 mancata prova del quantum della pretesa, in forza della seguente motivazione: “ è risultato dalla documentazione prodotta in fase monitora e nel giudizio di opposizione che l'importo ingiunto è stato correttamente determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto e comprende pertanto i canoni scaduti e impagati, la minusvalenza, le spese insolute e gli interessi di mora, determinati nella misura contrattualmente pattuita. A ciò si aggiunga che parte opponente a fronte dei calcoli dettagliati dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta, nulla ha replicato nella memoria n. 1 essendosi limitata nuovamente a contestare in modo generico il quantum della pretesa azionata”; sentenza, quest'ultima, già passata in cosa giudicata non essendo stato promosso alcun gravame;
- Quanto all' ulteriore eccezione di improcedibilità dell'azione per la possibile adesione di controparte alla procedura di composizione negoziata della crisi, l'opposta rileva come non vi sia alcuna prova in atti circa l'effettiva adesione alla suddetta procedura, non risultando peraltro alcun provvedimento di apertura della procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento o comunque atto a dichiarare sospese tutte le procedure esecutive in essere nei confronti del debitore.
Parte attrice ha proceduto poi, nei termini di rito, al deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., sub n. 1 e n.
3. Mentre la convenuta depositava memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. sub n. 1 e 2. In particolare, in sede di prima memoria integrativa parte convenuta opposta ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione (decennale) delle domande di accertamento svolte dall'attore in punto di determinazione di tassi oltre soglia usura e interessi anatocistici, in ragione del fatto che le stesse risultavano per la prima volta proposte con l'opposizione a precetto in data 24.7.2023, mentre il contratto di leasing risultava risolto a far data dal
24.8.2012 (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.). Mentre con la memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c., la convenuta ha contestato la legittimità dell'ordine di esibizione richiesto dalla attrice in quanto istanza generica e non preceduta da debita istanza ex art. 119 TUB e provvedeva, al fine di superare ogni avversa contestazione, al deposito di debite dichiarazioni di cessione effettuate da tutti i vari cedenti e cessionari che, rispettivamente, hanno nel corso del tempo acquistato e ceduto il credito in contestazione, sin dalla prima cessione del 28 dicembre 2018 ad opera di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, e sino all'ultima cessione del 6 maggio 2021 dal a Controparte_3 Parte_2
A scioglimento della riserva assunta nel corso della prima udienza tenutasi in data
12.12.2023, il Giudice, non ammettendo le istanze istruttorie formulate da parte attrice per le ragioni dedotte nell'ordinanza del 01.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione,
pagina 4 di 7 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c., poi celebrata in data 16.10.2024 mediante trattazione scritta, concedendo alle parti termine per deposito di brevi note conclusive.
2. Sulle eccezioni preliminari svolte dalla attrice opponente
Nei propri scritti difensivi, l'odierna attrice, in via preliminare, eccepisce e chiede di accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità dell'azione intrapresa da fra Parte_3
Avvocati, quale mandataria munita di procura speciale della per Parte_2
“insussistenza di prova idonea al conferimento della rappresentanza legale, carenza di legittimazione attiva e ius postulandi ed assenza dei requisiti ex art. 106 TUB” in capo alla convenuta.
Siffatte argomentazioni non possono trovare accoglimento e meritano di essere respinte. Si noti infatti come le circostanziate dichiarazioni prodotte in atti dall'opposta - dichiarazioni intercorrenti fra rispettivi cedenti e cessionari in relazione al credito oggetto di causa, ed attestanti l'intervenuto corretto passaggio del credito per cui si discute sin dall'originario titolare, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., fino alla - Parte_2 attestano l'effettiva titolarità del credito azionato, come da atto di precetto opposto, in capo alla Inoltre, in considerazione del contenuto della procura notarile versata in Parte_2 atti dalla convenuta (procura sottoscritta in data 8 giugno 2021, autenticata dal notaio in
Roma Rep 15845 Racc 7731), si reputa la Società fra Persona_1 Parte_3
Avvocati soggetto legittimato attivo ad agire in giudizio in qualità di mandatario e procuratore speciale della stessa Parte_2
Per completezza, si osserva come anche l'ulteriore eccezione attorea di difetto di legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati in capo al creditore procedente, per omessa l'iscrizione di quest'ultimo nell'albo ex art. 106 T.U.B. non può essere ritenuta accoglibile.
Sul punto si è infatti specificamente espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del 18.03.2024, secondo cui la mancata iscrizione della società di recupero crediti all'albo ex art. 106 TUB non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa sulla base dell'incarico ricevuto dal titolare del credito. Alla luce del principio sancito dalla Suprema
Corte, ritenuto condivisibile da questo giudice, la società non iscritta all'albo può comunque procedere alla riscossione dei crediti senza incorrere in un difetto di rappresentanza - potendo al più la circostanza avere conseguenze sul rapporto con l'autorità di vigilanza, ma non incidendo direttamente sulla validità degli atti compiuti dalla società non iscritta nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
3. La domanda attorea di improcedibilità e/o nullità e/o infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. L'attrice richiede a questo giudice di procedere ad un esame di tutte le clausole contrattuali - indicate in modo generico - relative all'originario contratto di locazione finanziaria (contratto n. 1155406 del 26.6.2007 avente ad oggetto "imbarcazione da diporto a motore, nuova di cantiere, modello Atlantique 50, codice scafo ITCRAN6830G707, stipulato fra il Sig. Pt_1
e la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.a.) e che, si deduce, conteneva clausole di natura vessatoria, mai oggetto di opportuno vaglio in sede giudiziale, in espressa violazione dei principi cogenti riconosciuti dalla nota pronuncia a Sezioni Unite della
Suprema Corte, n. 9479/2023. L'attrice, tuttavia, omette di considerare quanto dedotto dalla convenuta, e cioè che il decreto pagina 5 di 7 ingiuntivo posto alla base dell'odierno atto di precetto, è stato, invero, sottoposto all'apposito vaglio di un giudice di merito, nell'ambito del giudizio di opposizione promosso dallo stesso signor (causa sub RG 2079/2015-Tribunale di Lodi) e deciso con la sentenza n. Pt_1
500/2017 - Tribunale di Lodi, mai impugnata, avente efficacia di cosa giudicata.
Nello specifico, la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9479/2023 riconosce la possibilità - ai fini dell'accertamento dell'abusività delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore - di superare il limite imposto dal valore (implicito) di cosa giudicata per il caso di un decreto ingiuntivo non opposto. Dunque, con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha riconosciuto che un decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore possa essere comunque messo in discussione quanto alla questione (implicita o deducibile) dell'assenza di clausole abusive nel contratto consumeristico, ove non sussista esplicita motivazione sul punto all'interno del decreto ingiuntivo stesso. E la medesima pronuncia, oltre ad imporre per il futuro al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale rafforzato in ordine all'assenza di clausole abusive, ha previsto che, in mancanza, la nullità delle clausole vada rilevata anche d'ufficio in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa ex art. 649 c.p.c.
Tuttavia, la fattispecie in esame si discosta radicalmente dalla casistica presa in considerazione con la sentenza della Suprema Corte n. 9479/2023 poiché, nel caso di specie - ove sussiste non un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. ma un'opposizione a precetto - non solo il decreto ingiuntivo è stato congruamente vagliato nell'ambito di un giudizio di merito a cognizione piena proposto dal ma altresì, Pt_1 nell'ambito di quello stesso giudizio, il ha proceduto ad una effettiva contestazione Pt_1 della validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenute nel contratto di leasing, sottoponendo l'esame di dette questioni all'espresso vaglio del Giudice del procedimento così radicato (RG 2079/2015 - Tribunale di Lodi). In particolare, con la sentenza n. 500/2017 il Tribunale di Lodi così ha statuito: “Il ha Pt_1 contestato altresì il quantum della pretesa, ritenendo che lo stesso sia erroneo, oltre che di difficile comprensione il suo meccanismo di determinazione. Ebbene, trattasi di eccezione infondata atteso che, come risulta dalla documentazione prodotta dall'opposta sia in fase monitoria che nel presente giudizio l'importo ingiunto è stato correttamente determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto e comprende pertanto i canoni scaduti e impagati, la minusvalenza, le spese insolute e gli interessi di mora, determinati nella misura contrattualmente pattuita (vd art. 10 condizioni generali di contratto). A ciò si aggiunga che parte opponente, a fronte - dei calcoli dettagliati dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta, nulla ha replicato nella memoria n. Il, essendosi limitata nuovamente a contestare in modo generico il quantum della pretesa azionata. Per quanto precede l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato”. Ciò considerato, è evidente come l'esercizio di un ulteriore potere di controllo sulla asserita e genericamente dedotta abusività delle clausole contrattuali convenute fra il sig. e la Pt_1
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Spa non può ritenersi possibile, soprattutto a seguito della celebrazione di un processo a cognizione piena che ha consentito al consumatore l'esercizio di un pieno diritto di difesa avente ad oggetto la stessa validità ed efficacia delle clausole contrattuali pattiziamente convenute.
Peraltro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (fra le altre Tribunale Napoli
Nord sez. III, 09/05/2023, n.1876; Tribunale Modena sez. III, 31/07/2024, n.1252; Cass. Civ.
pagina 6 di 7 14234/2023) con l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo, essendo l'opposizione all'esecuzione un rimedio limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo;
la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può, infatti, essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo Quanto poi all'ulteriore eccezione attorea di improcedibilità dell'azione perché l'attrice “ha aderito o intende aderire”(cfr. atto di citazione) ad una procedura di composizione negoziata della crisi, si rileva come l'attrice, nel corso dell'intero procedimento, abbia omesso di fornire a questo giudice qualsivoglia prova o elemento utile ad attestare l'avvenuta effettiva adesione ad una procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento;
dovendosi pertanto ritenere anche codesta l'eccezione destituita di fondamento. Per tutte le ragioni sin qui esposte, le domande svolte dall'attrice nel proprio atto di opposizione a precetto non meritano accoglimento.
4. Spese. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere poste a carico di parte attrice. Le spese di lite vengono liquidate, tenuto conto della natura delle difese e delle questioni trattate, oltre che della mancata concessione di termini ex art. 189 c.p.c., secondo i parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto promossa da nei confronti di Parte_1 Parte_2
[...]
2) condanna a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, che liquida in Parte_1 euro 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 9 dicembre 2024
Il giudice
Ada Cappello
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DILODI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a precetto iscritta al n. r.g. 2089/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Aldo Moro n. 7, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli
- parte attrice opponente - nei confronti di:
P.I. n. , C.F. n. ), rappresentata nella Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 presente sede dalla procuratrice mandataria Parte_3 (codice fiscale/partita iva n. ), difesa e rappresentata dall'Avv Giuseppe P.IVA_3
Caputi del Foro di Roma (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo Studio dell'avv. Silvio Duse (CF ) in Lodi, via G. Garibaldi n. 4 C.F._3
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI Conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo, per tutti i motivi suesposti, ritenuta la propria competenza, – in via preliminare, sospendere l'esecuzione della presente procedura attesa la fondatezza delle eccezioni sollevate, ed in particolare stante la natura di consumatore ovvero in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite 6 aprile 2023 n. 9479, sospendere
l'esecutività del titolo azionato;
– sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità per insussistenza di prova idonea al conferimento della rappresentanza legale, carenza di legittimazione attiva
e ius postulandi ed assenza dei requisiti ex art. 106 TUB;
– in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per le argomentazioni indicate in fatto e in diritto. In ogni caso: Con integrale vittoria di spese e compensi da distrarsi.
In via istruttoria ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in corso di causa ivi comprese: Nomina di consulenza tecnica d'ufficio, da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambi, che risulta richiesta anche da controparte, al fine di: - accertare la presenza di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, nonché di ogni altra anomalia anche connessa ad estratto conto su cui il consumatore doveva corrispondere le rate, e al Teag Isc.; - verificare se il tasso di interesse effettivo sia superiore a quello nominale;
verificare la legittimità di tutte le clausole come da sentenza Sezioni Unite 6 aprile 2023 n. 9479/23; - determinare in ogni caso l'effettivo rapporto debito- credito tra le parti;
istanza di esibizione ex art. 210-213 cpc, relativa alla integrale documentazione
pagina 1 di 7 bancaria ed ai documenti di sintesi inviati alla ricorrente dall'inizio del rapporto ad oggi anche ai sensi dell'art. 119 TUB, o ex art. 15 del Regolamento GDPR in via preliminare.”
Conclusioni di parte convenuta opposta
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettare le domande tutte proposte da controparte in quanto, infondate generiche non provate in ragione dei superiori motivi esposti. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione all'atto di precetto notificato in data 3.07.2023 da - in qualità di mandataria munita di Parte_3 procura speciale della - al signor ed avente ad Parte_2 Parte_1 oggetto l'importo di euro 144.663,50, in virtù del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 465/2015 (RG 1102/2015) emesso dal Tribunale di Lodi in data 09.04.2015, e dichiarato esecutivo con provvedimento reso da questo Tribunale in data 14.12.2015, nell'ambito della causa di opposizione sub RG 2079/2025 (cfr. doc. 1 fascicolo opposta). In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha proposto opposizione all'atto di precetto ponendo le seguenti circostanze a fondamento della propria domanda:
- Il credito di cui al precetto opposto risulta essere azionato da Parte_3
quale mandataria munita di procura speciale rilasciata dalla
[...] che avrebbe acquisito il credito nei confronti del Sig. Parte_2 Pt_1
a seguito di una serie di contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili
[...] in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB;
- Nello specifico, l'attrice deduce come il credito, oggetto di decreto ingiuntivo, fosse relativo ad contatto di locazione finanziaria (n. 1155406 del 26.6.2007 avente ad oggetto "imbarcazione da diporto a motore, nuova di cantiere, modello Atlantique
50, codice scafo ITCRAN6830G707) stipulato fra il Sig. odierno Pt_1 opponente, e la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A.
- Secondo quanto indicato nell'atto di precetto oggi opposto, la Monte dei Paschi di
Siena Leasing & Factoring S.p.A. avrebbe ceduto il credito in questione alla società
e, successivamente, la avrebbe ceduto l'asserito CP_1 Controparte_2 credito a Credito Fondiario, che a sua volta lo avrebbe ceduto alla società Pt_2
Ancora, quest'ultima avrebbe poi ceduto il credito nuovamente al Credito
[...]
Fondiario spa, che a sua volta l'avrebbe ceduto a Infine Controparte_3 CP_3 avrebbe ceduto il credito ancora una volta a e la
[...] Parte_2 avrebbe quindi nominato Parte_2 Parte_3 quale mandataria (in virtù di procura autenticata dal Notaio
[...] Per_1 di Roma in data 5.6.2021 rep. 15845 racc. 7731) per procedere al recupero
[...]
pagina 2 di 7 giudiziale delle somme;
- Sulla scorta delle prospettazioni attoree, tuttavia, non essendo stata allegata la procura rilasciata dalla a tra Avvocati, l'attrice ha Parte_2 Parte_3 eccepito sia il difetto di legittimazione attiva de tra Avvocati, Parte_3 reputando nullo e/o inesistente il precetto opposto per carenza della titolarità dell'asserito credito;
sia il difetto dello ius postulandi in capo al legale della convenuta opposta;
- In ragione delle molteplici operazioni di cessione di credito intercorse, l'attrice ha altresì eccepito l'assoluta mancanza di prova circa l'effettiva legittimazione ad agire in capo alla , difettando qualsivoglia elemento atto ad attestare Parte_2 l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nelle diverse operazioni che hanno condotto la ad essere titolare del credito azionato a precetto. Parte_2
- L'attrice ha inoltre rilevato come il decreto ingiuntivo sotteso al credito di cui al precetto opposto, fosse relativo ad un contratto di locazione finanziaria intercorso con un soggetto (il sig. avente qualifica di consumatore. Dunque, in Pt_1 considerazione del fatto che né le clausole vessatorie, né anatocismo e usura risultavano mai essere state oggetto di specifico esame da parte del giudice del decreto ingiuntivo né del giudice titolare della causa di opposizione, l'attrice ha genericamente eccepito la “nullità di tutte le clausole in particolare delle condizioni generali, oltre che quelle relative agli interessi parametrati al tasso Euribor ed incerti, anche con riferimento al disposto degli artt. 33, comma 2, lett. I) e 36, comma 2, lett. c) del cit. d. Igs, in base ai quali si presumono vessatorie le clausole che prevedano "l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto" (art. 33 comma 2, lett. I)), e quelle che, quantunque oggetto di trattativa, prevedano
"l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto" (art. 36, comma 2, lett. c); le dette clausole erano da ritenersi nulle -ex artt. 33, comma 2, lett. I) e 36, comma 2, lett. c) codice del consumo” richiedendo a questo giudice di procedere al relativo esame, con conseguente accertamento dell'improcedibilità e/o nullità e/o infondatezza di tutto o parte del credito azionato e connesso alla possibile presenza di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, nonché di ogni altra anomalia connessa all'estratto conto, sulla scorta dei principi generali contenuti nella pronuncia della Suprema Corte, Sezioni Unite, n. 9479/2023.
- L'attore deduceva inoltre, pur senza produrre documentazione alcuna, l'improcedibilità dell'azione esecutiva in virtù della dedotta adesione ad un procedimento di sovra indebitamento e composizione negoziata della crisi. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita la Società
[...]
- in qualità di mandataria munita di procura speciale Parte_3 della ichiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree alla luce Parte_2 delle seguenti difese:
- Per quanto attiene alla corretta legittimazione ad agire in capo alla , Parte_2 quale titolare effettivo del credito azionato con il precetto opposto, la convenuta ha dedotto come la stessa sia pienamente comprovata dal contenuto delle Gazzette
Ufficiali prodotte in atti (sub doc. 3), trattandosi di pubblicazioni atte ad indicare gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentendo di individuare i singoli rapporti ceduti senza incertezze;
pagina 3 di 7 - In relazione invece all'ulteriore eccezione di difetto di procura, la convenuta ha ribadito l'infondatezza della stessa producendo la procura notarile, sottoscritta in data 8 giugno 2021, notaio in Roma Rep 15845 Racc 7731 (cfr Persona_1
All. 1 fascicolo opposta), con la quale ha nominato quale suo Parte_2 procuratore la Società tra Avvocati per Azioni. Si ribadiva altresì la piena Pt_3 legittimità e validità della procura alle liti sottoscritta poi fra fra Parte_3
Avvocati ed il difensore Avv. Caputi;
- Quanto infine all'entità delle somme portate dal precetto, l'opposta evidenzia come il decreto ingiuntivo, sulla scorta del quale è stato notificato il precetto in questa sede opposto, è stato confermato dalla sentenza n. 500/2017 (cfr doc. 2 fascicolo opposta) che aveva già rigettato l'eccezione avanzata dal relativamente alla Pt_1 mancata prova del quantum della pretesa, in forza della seguente motivazione: “ è risultato dalla documentazione prodotta in fase monitora e nel giudizio di opposizione che l'importo ingiunto è stato correttamente determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto e comprende pertanto i canoni scaduti e impagati, la minusvalenza, le spese insolute e gli interessi di mora, determinati nella misura contrattualmente pattuita. A ciò si aggiunga che parte opponente a fronte dei calcoli dettagliati dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta, nulla ha replicato nella memoria n. 1 essendosi limitata nuovamente a contestare in modo generico il quantum della pretesa azionata”; sentenza, quest'ultima, già passata in cosa giudicata non essendo stato promosso alcun gravame;
- Quanto all' ulteriore eccezione di improcedibilità dell'azione per la possibile adesione di controparte alla procedura di composizione negoziata della crisi, l'opposta rileva come non vi sia alcuna prova in atti circa l'effettiva adesione alla suddetta procedura, non risultando peraltro alcun provvedimento di apertura della procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento o comunque atto a dichiarare sospese tutte le procedure esecutive in essere nei confronti del debitore.
Parte attrice ha proceduto poi, nei termini di rito, al deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., sub n. 1 e n.
3. Mentre la convenuta depositava memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. sub n. 1 e 2. In particolare, in sede di prima memoria integrativa parte convenuta opposta ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione (decennale) delle domande di accertamento svolte dall'attore in punto di determinazione di tassi oltre soglia usura e interessi anatocistici, in ragione del fatto che le stesse risultavano per la prima volta proposte con l'opposizione a precetto in data 24.7.2023, mentre il contratto di leasing risultava risolto a far data dal
24.8.2012 (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.). Mentre con la memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c., la convenuta ha contestato la legittimità dell'ordine di esibizione richiesto dalla attrice in quanto istanza generica e non preceduta da debita istanza ex art. 119 TUB e provvedeva, al fine di superare ogni avversa contestazione, al deposito di debite dichiarazioni di cessione effettuate da tutti i vari cedenti e cessionari che, rispettivamente, hanno nel corso del tempo acquistato e ceduto il credito in contestazione, sin dalla prima cessione del 28 dicembre 2018 ad opera di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, e sino all'ultima cessione del 6 maggio 2021 dal a Controparte_3 Parte_2
A scioglimento della riserva assunta nel corso della prima udienza tenutasi in data
12.12.2023, il Giudice, non ammettendo le istanze istruttorie formulate da parte attrice per le ragioni dedotte nell'ordinanza del 01.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione,
pagina 4 di 7 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c., poi celebrata in data 16.10.2024 mediante trattazione scritta, concedendo alle parti termine per deposito di brevi note conclusive.
2. Sulle eccezioni preliminari svolte dalla attrice opponente
Nei propri scritti difensivi, l'odierna attrice, in via preliminare, eccepisce e chiede di accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità dell'azione intrapresa da fra Parte_3
Avvocati, quale mandataria munita di procura speciale della per Parte_2
“insussistenza di prova idonea al conferimento della rappresentanza legale, carenza di legittimazione attiva e ius postulandi ed assenza dei requisiti ex art. 106 TUB” in capo alla convenuta.
Siffatte argomentazioni non possono trovare accoglimento e meritano di essere respinte. Si noti infatti come le circostanziate dichiarazioni prodotte in atti dall'opposta - dichiarazioni intercorrenti fra rispettivi cedenti e cessionari in relazione al credito oggetto di causa, ed attestanti l'intervenuto corretto passaggio del credito per cui si discute sin dall'originario titolare, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., fino alla - Parte_2 attestano l'effettiva titolarità del credito azionato, come da atto di precetto opposto, in capo alla Inoltre, in considerazione del contenuto della procura notarile versata in Parte_2 atti dalla convenuta (procura sottoscritta in data 8 giugno 2021, autenticata dal notaio in
Roma Rep 15845 Racc 7731), si reputa la Società fra Persona_1 Parte_3
Avvocati soggetto legittimato attivo ad agire in giudizio in qualità di mandatario e procuratore speciale della stessa Parte_2
Per completezza, si osserva come anche l'ulteriore eccezione attorea di difetto di legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati in capo al creditore procedente, per omessa l'iscrizione di quest'ultimo nell'albo ex art. 106 T.U.B. non può essere ritenuta accoglibile.
Sul punto si è infatti specificamente espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del 18.03.2024, secondo cui la mancata iscrizione della società di recupero crediti all'albo ex art. 106 TUB non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa sulla base dell'incarico ricevuto dal titolare del credito. Alla luce del principio sancito dalla Suprema
Corte, ritenuto condivisibile da questo giudice, la società non iscritta all'albo può comunque procedere alla riscossione dei crediti senza incorrere in un difetto di rappresentanza - potendo al più la circostanza avere conseguenze sul rapporto con l'autorità di vigilanza, ma non incidendo direttamente sulla validità degli atti compiuti dalla società non iscritta nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
3. La domanda attorea di improcedibilità e/o nullità e/o infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. L'attrice richiede a questo giudice di procedere ad un esame di tutte le clausole contrattuali - indicate in modo generico - relative all'originario contratto di locazione finanziaria (contratto n. 1155406 del 26.6.2007 avente ad oggetto "imbarcazione da diporto a motore, nuova di cantiere, modello Atlantique 50, codice scafo ITCRAN6830G707, stipulato fra il Sig. Pt_1
e la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.a.) e che, si deduce, conteneva clausole di natura vessatoria, mai oggetto di opportuno vaglio in sede giudiziale, in espressa violazione dei principi cogenti riconosciuti dalla nota pronuncia a Sezioni Unite della
Suprema Corte, n. 9479/2023. L'attrice, tuttavia, omette di considerare quanto dedotto dalla convenuta, e cioè che il decreto pagina 5 di 7 ingiuntivo posto alla base dell'odierno atto di precetto, è stato, invero, sottoposto all'apposito vaglio di un giudice di merito, nell'ambito del giudizio di opposizione promosso dallo stesso signor (causa sub RG 2079/2015-Tribunale di Lodi) e deciso con la sentenza n. Pt_1
500/2017 - Tribunale di Lodi, mai impugnata, avente efficacia di cosa giudicata.
Nello specifico, la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9479/2023 riconosce la possibilità - ai fini dell'accertamento dell'abusività delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore - di superare il limite imposto dal valore (implicito) di cosa giudicata per il caso di un decreto ingiuntivo non opposto. Dunque, con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha riconosciuto che un decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore possa essere comunque messo in discussione quanto alla questione (implicita o deducibile) dell'assenza di clausole abusive nel contratto consumeristico, ove non sussista esplicita motivazione sul punto all'interno del decreto ingiuntivo stesso. E la medesima pronuncia, oltre ad imporre per il futuro al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale rafforzato in ordine all'assenza di clausole abusive, ha previsto che, in mancanza, la nullità delle clausole vada rilevata anche d'ufficio in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa ex art. 649 c.p.c.
Tuttavia, la fattispecie in esame si discosta radicalmente dalla casistica presa in considerazione con la sentenza della Suprema Corte n. 9479/2023 poiché, nel caso di specie - ove sussiste non un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. ma un'opposizione a precetto - non solo il decreto ingiuntivo è stato congruamente vagliato nell'ambito di un giudizio di merito a cognizione piena proposto dal ma altresì, Pt_1 nell'ambito di quello stesso giudizio, il ha proceduto ad una effettiva contestazione Pt_1 della validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenute nel contratto di leasing, sottoponendo l'esame di dette questioni all'espresso vaglio del Giudice del procedimento così radicato (RG 2079/2015 - Tribunale di Lodi). In particolare, con la sentenza n. 500/2017 il Tribunale di Lodi così ha statuito: “Il ha Pt_1 contestato altresì il quantum della pretesa, ritenendo che lo stesso sia erroneo, oltre che di difficile comprensione il suo meccanismo di determinazione. Ebbene, trattasi di eccezione infondata atteso che, come risulta dalla documentazione prodotta dall'opposta sia in fase monitoria che nel presente giudizio l'importo ingiunto è stato correttamente determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto e comprende pertanto i canoni scaduti e impagati, la minusvalenza, le spese insolute e gli interessi di mora, determinati nella misura contrattualmente pattuita (vd art. 10 condizioni generali di contratto). A ciò si aggiunga che parte opponente, a fronte - dei calcoli dettagliati dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta, nulla ha replicato nella memoria n. Il, essendosi limitata nuovamente a contestare in modo generico il quantum della pretesa azionata. Per quanto precede l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato”. Ciò considerato, è evidente come l'esercizio di un ulteriore potere di controllo sulla asserita e genericamente dedotta abusività delle clausole contrattuali convenute fra il sig. e la Pt_1
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Spa non può ritenersi possibile, soprattutto a seguito della celebrazione di un processo a cognizione piena che ha consentito al consumatore l'esercizio di un pieno diritto di difesa avente ad oggetto la stessa validità ed efficacia delle clausole contrattuali pattiziamente convenute.
Peraltro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (fra le altre Tribunale Napoli
Nord sez. III, 09/05/2023, n.1876; Tribunale Modena sez. III, 31/07/2024, n.1252; Cass. Civ.
pagina 6 di 7 14234/2023) con l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo, essendo l'opposizione all'esecuzione un rimedio limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo;
la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può, infatti, essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo Quanto poi all'ulteriore eccezione attorea di improcedibilità dell'azione perché l'attrice “ha aderito o intende aderire”(cfr. atto di citazione) ad una procedura di composizione negoziata della crisi, si rileva come l'attrice, nel corso dell'intero procedimento, abbia omesso di fornire a questo giudice qualsivoglia prova o elemento utile ad attestare l'avvenuta effettiva adesione ad una procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento;
dovendosi pertanto ritenere anche codesta l'eccezione destituita di fondamento. Per tutte le ragioni sin qui esposte, le domande svolte dall'attrice nel proprio atto di opposizione a precetto non meritano accoglimento.
4. Spese. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere poste a carico di parte attrice. Le spese di lite vengono liquidate, tenuto conto della natura delle difese e delle questioni trattate, oltre che della mancata concessione di termini ex art. 189 c.p.c., secondo i parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto promossa da nei confronti di Parte_1 Parte_2
[...]
2) condanna a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, che liquida in Parte_1 euro 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 9 dicembre 2024
Il giudice
Ada Cappello
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