Articolo 7 della Legge 5 aprile 1950, n. 225
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 giugno 1950
Art. 7.
Eventuali varianti al tracciato della ferrovia di cui all'art. 1 della presente legge saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Tali varianti non potranno, comunque, importare una spesa superiore a quella di cui all'art. 3 della presente legge.
Qualora le varianti medesime importassero una spesa inferiore a quella stabilita con l'art. 3 il corrispettivo di concessione verra' corrispondentemente ridotto.
Entrata in vigore il 3 giugno 1950