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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 322/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 322/2024 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 13/05/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. AGLIANO' PIETRO e per l' CP_1 l'avv. Emiliano Contarino, in sostituzione dell'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 13/05/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 322/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Pietro Aglianò, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola
Sculco, giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito, gestione separata liberi professionisti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/01/2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 598 2023 00017250 38 000, con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 15.320,28 per contributi anno 2016 dovuti CP_1
alla Gestione Separata Liberi Professionisti, notificato con raccomandata pervenuta al ricorrente l'11 gennaio 2024. A sostegno del ricorso eccepiva l'omessa notifica della
“verifica reddito del 31/12/2016”, atto menzionato a pag. 2 dell'avviso di addebito e asseritamente notificato il 05/12/2022”, in conseguenza del quale egli è stato iscritto alla gestione separata liberi professionisti e da cui è scaturito l'obbligo di versamento dei contributi;
l'omessa notifica del preventivo avviso bonario;
la decadenza di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 46/1999 dal potere di iscrizione a ruolo per avere l' effettuato CP_1
l'iscrizione a ruolo per crediti contributivi anno 2016 in data 11 gennaio 2024, quindi ben oltre il termine annuale;
la intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria per i contributi relativi all'anno 2016, avanzata per la prima volta con la notifica dell'avviso di addebito opposto in data 11/01/2024 e l'inesattezza del calcolo dei contributi e delle altre voci. CP_ Costituitosi ritualmente l' deduceva che con nota del 18.11.2022, notificata a mezzo raccomandata consegnata all'indirizzo del destinatario in data 05/12/2022, aveva comunicato al ricorrente di averlo iscritto d'ufficio alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, a seguito della verifica della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 con la quale egli ha dichiarato reddito da lavoro autonomo derivante da esercizio di arti e professioni che non era stato assoggettato a contribuzione obbligatoria a favore di altri Enti e Casse professionali, ed ha richiesto il pagamento entro il termine di trenta giorni dei conseguenti contributi dovuti calcolati. Rilevava inoltre l'istituto che il ricorrente non aveva proposto ricorso avverso l'iscrizione d'ufficio e che nel presente giudizio non aveva contestato né l'iscrizione d'ufficio né la debenza di contributi alla CP_ gestione separata professionisti. Ciò dedotto, l' sosteneva la infondatezza di tutte le eccezioni proposte dal ricorrente e depositava prova della notifica dell'avviso bonario con cui informato il ricorrente della iscrizione alla gestione separata aveva richiesto al ricorrente il pagamento delle somme.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente nel giudizio non ha contestato la sua iscrizione alla gestione separata né la debenza di contributi alla gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2016. Egli, infatti, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito eccependo la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo, la prescrizione del credito e la mancata indicazione del criterio di calcolo del contributo.
Tutte le eccezioni proposte dal ricorrente il decidente sono infondate.
La censura di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo avvenuta oltre il termine annuale di cui all'art. 25 del d. lgs n. 46/99 è priva di pregio Tale decadenza ha carattere processuale e non sostanziale e non impedisce al giudice , a fronte di una richiesta in tal senso di , CP_1
di accertare la debenza dei contributi e condannare il ricorrente al pagamento. L'eccezione di omessa notifica della “verifica del reddito” e dell'avviso bonario è infondata.
La norma disciplinatrice dell'avviso di addebito (art. 30 del D.L. n.78/10) non prescrive l'obbligo della preventiva notifica di avviso bonario, che costituisce una mera facoltà per CP_ l' . In ogni caso, deve darsi atto che l' ha provato di avere notificato prima CP_2 dell'avviso di addebito impugnato un atto di diffida al pagamento deli contributi.
L'avviso di addebito impugnato riguarda contributi dovuti per l'anno 2016. L' ha CP_1 provato di avere richiesto al ricorrente i contributi per l'anno 2016 con lettera raccomandata di messa in mora consegnata all'indirizzo del ricorrente (al portiere) in data 18.11.2022.
Con tale nota l' ha informato il ricorrente di avere verificato la produzione nell'anno CP_1
2016 di reddito professionale non assoggettato a contribuzione ed ha richiesto il pagamento dei contributi calcolati sulla base del reddito dichiarato dal ricorrente nella dichiarazione dei redditi.
Il ricorrente ha contestato la regolarità di tale notifica dichiarando a verbale d'udienza e nelle note autorizzate di volere proporre querela di falso della quale però non è stata fornita alcuna prova nel presente giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la notifica eseguita a mezzo lettera
CP_ raccomandata è regolare. Dall'avviso di ricevimento depositato da emerge che la raccomandata è stata consegnata all'indirizzo del ricorrente nelle mani del portiere. Tale attestazione apposta sull'avviso di ricevimento fa piena prova fino a querela di falso.
Poiché non è stata proposta la minacciata querela di falso la notifica deve ritenersi regolare.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la notifica a mezzo servizio postale della diffida si perfeziona nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario senza che sia necessaria la spedizione della raccomandata informativa. Pertanto, la notifica della diffida si è perfezionata in data 18.11.2022.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Pertanto, occorre verificare se alla data del 18.11.2022, prima richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2016, era maturato il termine di decorrenza della prescrizione.
Poiché il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in cinque anni, occorre verificare qual è il momento da cui tale termine inizia a decorrere.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Per orientamento di legittimità ormai consolidato il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata inizia a decorrere dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto , come ha ricordato la Suprema Corte, in tema di contributi cosiddetti "a percentuale il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.
In attuazione dell'art.2 comma 30 della legge 335/1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il decreto del 24 novembre 1995 ha stabilito che “i titolari di reddito da lavoro autonomo di cui all'art.49 co. 1 del testo unico delle imposte sui redditi… sono tenuti a versare alla Gestione Separata un contributo del 10% dei redditi stessi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale versamento è effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”. Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per richiedere il versamento del contributo previdenziale relativo all'anno 2016 va individuato nella scadenza prevista per il versamento e coincidente con il termine per il saldo delle relative imposte, ossia il 16 giugno 2017, secondo quanto disposto dall'art. 17 del DPR 7.12.2001
n. 445 modificato dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006.
Applicati detti principi al caso in esame, va considerato che il dies a quo della prescrizione coincide con il 16 giugno 2017. Pertanto, la richiesta di pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2016 avanzata dall' e pervenuta al destinatario con la CP_1
lettera di diffida del 18.11.2022 è avvenuta prima che fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale. Anche la notifica dell'avviso di addebito opposto nel presente giudizio perfezionata in data deve ritenersi tempestiva poiché avanzata dall' prima CP_1
della maturazione del termine di prescrizione quinquennale.
Infine, anche i rilievi sulla omessa indicazione dei criterio di calcolo utilizzati dall'istituto CP_ sono privi di pregi perché generici, a fronte delle spiegazioni fornite da di avere calcolato i contributi dovuti applicando l'aliquota di legge al reddito imponibile dedotto dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 con riferimenti al reddito 2016.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e calcolati in base ai valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione della istruttoria documentale e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce: - Rigetta il ricorso. CP_
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da che liquida in complessivi Euro € 2.697,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 13/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino