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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3348/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO AVV. ANDREA (indirizzo
PEC: , che lo rappresenta e difende come da Email_1 delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: rappresentata e difesa, come da delega in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MALAVASI MANUELA (indirizzo PEC: Email_2 unitamente all'avv. PERRONE ROBERTO (indirizzo PEC:
e all'Avv. DE VITO FEDERICA (indirizzo PEC: Email_3
. Email_4
APPELLATA
pagina 1 di 22 Oggetto: Mutuo.
Conclusioni per : Parte_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario” per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 345 c.p.c. e conseguentemente, procedere ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; nel merito in via principale, respingere integralmente l'appello avversario in quanto del tutto infondato per i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento degli avversi motivi di gravame: accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato da e, per l'effetto, CP_2 dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
respingere in ogni caso le domande avversarie in quanto del tutto inammissibili, prescritte e infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
pagina 2 di 22 IN FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Milano Parte_1 per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con con l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le Controparte_3 somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e con la condanna della al pagamento delle spese e competenze di lite, con Controparte_3 distrazione in favore del difensore antistatario.
1.1) A sostegno della domanda proposta, l'originario ricorrente ex art. 281-decies c.p.c. esponeva e deduceva quanto segue:
- di aver stipulato, in data 22 novembre 2003, con la un contratto di finanziamento per CP_2
l'acquisto di un elettrodomestico tramite il quale era stata, altresì, concessa una linea di credito con carta c.d. revolving, collocata tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e convenzionato con la CP_2
- che tale contratto doveva ritenersi nullo: i) per violazione della disciplina prevista dall'art. 3,
D.lgs. n. 374/1999, in virtù del quale il collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari è riservata a coloro i quali rivestono la qualità di agente in attività finanziaria, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli maggiorate dei soli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto;
ii) per violazione dell'art. 1355 c.c. in ragione della presenza di una condizione meramente potestativa in contratto nonché per violazione dell'art. 117 TUB per difetto di forma scritta dello stesso;
- che egli aveva interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in un separato giudizio;
- di aver attivato il procedimento di mediazione nonostante la controversia avesse ad oggetto un “rapporto di finanziamento al consumo” il quale, non essendo riconducibile ai “contratti bancari”, non ricade nelle materie per le quali l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 prevede la condizione di procedibilità.
pagina 3 di 22 2) Nel costituirsi in giudizio la convenuta CP_2
- eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria imposta dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010, giacché il ricorrente non aveva preso personalmente parte ad una “mediazione cumulativa”, in cui era stato coinvolto unicamente per il tramite di procuratore speciale;
- chiedeva, inoltre, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità delle domande in quanto promosse contro il divieto di frazionamento, non essendo stata promossa l'azione di ripetizione dell'indebito logicamente consequenziale alle domande dichiarative e di accertamento proposte;
eccepiva, inoltre, la carenza di interesse ad agire, in quanto il contratto era estinto, ed il credito vantato da era stato ceduto in favore di CP_2 CP_4
unico soggetto nei cui confronti il ricorrente avrebbe potuto vantare una qualche pretesa
[...] creditoria;
opponeva una exceptio doli generalis, in quanto risultava violato da parte del ricorrente il divieto di “venire contra factum proprium”, per il fatto che la causa era stata introdotta a distanza di oltre 20 anni dalla conclusione del contratto di linea di credito
Revolving e dopo che il Sig. aveva fatto ampio uso del credito concesso, sì da aver Pt_1 in tal modo adottato il ricorrente una condotta contraria alla buona fede negoziale;
- contestava la fondatezza della domanda di nullità del contratto in questione, per violazione dell' art. 3 del D.lgs. n. 374/1999, per il fatto che la linea di credito Revolving era stata collocata da in qualità di soggetto abilitato, “mentre il convenzionato a cui controparte CP_2 faceva riferimento aveva sottoscritto il contratto esclusivamente quale incaricato dell'identificazione”; che, in ogni caso, nella specie, trovava applicazione la fattispecie derogatoria prevista dall'art. 2 del D.M. 485/2001 la quale dispone che “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”;
- eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dalla ricorrente in relazione agli interessi corrisposti prima del 24.11.13, cioè nel periodo anteriore ai 10 anni rispetto alla data di deposito del ricorso;
pagina 4 di 22 - contestava che il contratto non fosse stato concluso in forma scritta in violazione degli art. 117 T.U.B. e, al riguardo (trattandosi di nullità relativa a protezione del consumatore), eccepiva, comunque, l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità in quanto proposta oltre il termine quinquennale;
- deduceva che il ricorrente aveva omesso “di riferire di essersi reso inadempiente agli obblighi di pagamento derivanti dall'utilizzo della linea di credito revolving e di essere, conseguentemente, incorso (in data 6 agosto 2014) nella decadenza dal beneficio dal termine”.
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9450/2024 impugnata in questa sede, è pervenuto al rigetto delle domande di parte ricorrente sulla base dei seguenti rilievi:
i) ha, anzitutto, ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria giacché “è pacifico che parte ricorrente ha attivato il procedimento di mediazione prima di proporre il presente ricorso e che l'esito negativo è conseguente alla mancata adesione della resistente”;
ii) ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto invocata dal ricorrente per la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, avendo ritenuto che, nella specie, la violazione di detta norma non comportava la nullità virtuale del contratto di apertura di credito mediante uso di carta revolving, giacché tale disposizione non era posta a presidio della validità del contratto, ma perseguiva l'obiettivo di contrasto al riciclaggio;
considerato che
“solo con
l'introduzione del titolo VI-bis del TUB intitolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi” da parte dell'art. 11 del d.lgs 13 agosto 2010, n. 141, finalizzato a dare attuazione alla direttiva 2008/48/CE in materia a contratti di credito al consumo, i nuovi artt. 128-quater e
128-quinquies TUB hanno previsto che lo svolgimento di attività di promozione e conclusione di contratti di finanziamento o di prestazione di servizi di pagamento potesse essere compiuta esclusivamente dagli agenti in attività finanziaria e che lo svolgimento di tale attività nei confronti del pubblico fosse subordinato all'iscrizione in apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art. 128-undecies TUB”, ha concluso che, solo a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010, “la conclusione di contratti finanziamento o prestazione di servizi di pagamento da parte di soggetti non iscritti all'albo degli agenti in attività finanziaria è suscettibile, in difetto di espressa previsione di legge, di comportare la
pagina 5 di 22 nullità del contratto per violazione di norma posta a presidio della valida stipulazione del contratto a tutela del soggetto finanziato” ;
iii) ha ritenuto infondata la domanda di declaratoria di nullità del contratto in questione per contrarietà all'art. 117 TUB perché “risultano infatti convenute per iscritto le condizioni normative ed economiche applicabili al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving (“interessi calcolati al tasso del 1,49% mensile, T.A.N. = 17,80% - T.A.E.G. =
19,33%”) e le relative clausole contrattuali risultano approvate per iscritto dal cliente”; iv) ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva (per essere stata sollevata solo in sede di udienza di discussione orale), la doglianza di nullità riguardante “(non la suesposta assenza di pattuizione ma) la indeterminatezza della pattuizione” relativa agli interessi;
v) ha ritenuto infondata l'eccepita nullità del contratto per contrarietà all'art. 1355 c.c.; vi) ha ritenuto infondata la prospettata ipotesi di nullità consumeristica del contratto in questione per contrarietà all'art. 125 bis, comma 3, T.U.B. in quanto tale disposizione non sarebbe stata ratione temporis applicabile.
4) Contro tale sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza impugnata sulla base dei seguenti tre motivi:
i) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e 2 del DM n. 485/2001 in relazione all'art. 1418 cc”.
ii) “Erronea e falsa applicazione dell'art. 117 TUB”.
iii) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1284 cc, oltre che per violazione degli artt. 1321 e 1346 cc e dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n.
206/2005 cd. codice del consumo”.
5) Si è costituita in giudizio l'appellata che, contestando i motivi di appello, CP_3 ribadendo le difese svolte in primo grado e riproponendo tutte le eccezioni (ivi inclusa quella di difetto di interesse ad agire/abusivo frazionamento della domanda e prescrizione dell'azione di ripetizione), ha chiesto:
- in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 345
c.p.c.;
- in via principale, il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza in ragione della corretta qualificazione, da parte del Giudice di primo grado, delle disposizioni pagina 6 di 22 alla base della pronuncia come “regole di condotta”, la cui violazione ad opera dell'autonomia negoziale non è idonea a determinare la nullità del contratto;
- in via di appello incidentale condizionato avverso al capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, di dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice.
6) In comparsa conclusionale, l'appellata ha, poi, sollevato una questione di illegittimità CP_2 costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) e, in comparsa conclusionale di replica, dell'art. 15 della Legge n. 52/1996
e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999 per violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.
L'appellata ha, poi, dedotto anche che l'interpretazione dei co. 1 e 2 dell'art. 3 del D. CP_2
Lgs. n. 374/1999 (e della deroga di cui all'art. 2, D.M. 485/2001) fatta propria dalla Corte di
Cassazione con la propria recente pronuncia n. 12838/2025 si porrebbe in contrasto con l'art. 41 Cost.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto dal Sig. deve ritenersi fondato per Parte_1 le seguenti considerazioni.
7) Quanto all'esame delle eccezioni di carattere preliminare sollevate dall'appellata
[...]
va, anzitutto, richiamato che la parte appellata ha, in primo luogo, sollevato CP_3 un'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. per il fatto che il Sig. , Pt_1 nel formulare il terzo motivo d'appello correlato alla domanda di nullità del contratto per indeterminatezza dei tassi, avrebbe “inammissibilmente tentato di ampliare il thema decidendum”, e, ciò, per avere in tal modo l'appellante riproposto una domanda tardivamente introdotta nel giudizio di primo grado e, come tale, dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado con una statuizione da ritenersi passata in giudicato per omessa impugnazione.
Tale eccezione non merita accoglimento, posto che l'eventuale novità di tale domanda, a cui
è dedicato il terzo motivo di appello, riguarda solo una fra le varie questioni trattate con l'appello per cui è causa, sì che la stessa potrebbe implicare, al più, l'inammissibilità di detta sola domanda ma non già certo dell'intero atto di appello.
pagina 7 di 22 Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul rilievo che “il Sig. , in violazione dell'art. 342 CP_2 Pt_1
c.p.c., che impone all'appellante l'onere di indicare in modo specifico le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ha del tutto travisato l'iter argomentativo fatto proprio dalla Sentenza, riproponendo le proprie difese in nuovo atto di primo grado”.
Al riguardo, si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio aderisce pienamente, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017). Nell'atto di appello proposto sono, invero, individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono esposte con sufficiente chiarezza le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, il che, d'altro canto, ha consentito alla parte appellata di prendere compiutamente posizione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
8) Per ragioni di ordine logico meritano di essere esaminate, in via preliminare, le doglianze svolte dall'appellata con il proprio appello incidentale condizionato con il Controparte_3 quale sono state svolte censure avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione “di improcedibilità della domanda per omesso regolare esperimento di mediazione, in quanto formulata in via cumulativa da più parti”.
In primo luogo, va chiarito che la domanda proposta nel giudizio di primo grado non pare condizionata all'esperimento della procedura di mediazione perché il contratto di finanziamento revolving per cui è causa non è compreso tra i contratti bancari disciplinati nel pagina 8 di 22 codice civile al cap. XVII del titolo III del libro IV, e può essere concluso anche da un intermediario finanziario di cui all'art. 106 TUB, sì che lo stesso non può essere ricondotto, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, al novero dei “contratti bancari e finanziari” per i quali l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 prescrive l'obbligo della mediazione, dovendosi, in proposito, adottare un'interpretazione rigorosa e non estensiva della nozione di
«contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione (in questo senso cfr. Corte di Appello di Milano n. 914/2025).
Ciò posto, va anche detto che, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado nella sentenza appellata “nessuna norma vieta espressamente a più soggetti diversi di proporre identica domanda di mediazione nei confronti della stessa parte convenuta. Inoltre, la pluralità di parti istanti non avrebbe seriamente impedito alla resistente, qualora avesse avuto effettivo interesse, di aderire al procedimento di mediazione e mediare anche soltanto nei confronti di uno degli istanti”.
Per le considerazioni svolte, deve ritenersi infondato il motivo di impugnazione proposto dall'appellata con il proprio appello incidentale condizionato. CP_3
9) Va, quindi, richiamato che l'appellata ha reiterato in questa sede le Controparte_3 eccezioni di inammissibilità delle domande proposte dal Sig. , per divieto di Pt_1 frazionamento e per carenza di interesse ad agire, eccezioni già sollevate in primo grado e non affrontate dal Giudice di prime cure.
In particolare, la parte appellata ha dedotto che il rapporto, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, era estinto in ragione dell'inadempimento di controparte e che il credito da esso derivante era stato ceduto alla società a cui “il Sig. Controparte_4 Pt_1 dovrebbe continuare a corrispondere gli interessi al tasso contrattuale”; che, pertanto,
l'eventuale declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa sarebbe “priva di ogni utilità”; che, inoltre, in ragione della mancata proposizione dell'azione di ripetizione degli indebiti derivanti dal contratto asseritamente nullo, “l'unico effetto della domanda di nullità spiegata potrebbe consistere (astrattamente) nell'accertamento del diritto del ricorrente a restituire quanto ancora dovuto al tasso legale (ovvero al c.d. tasso BOT), in luogo del tasso contrattuale”.
La società appellata ha, inoltre, evidenziato che, nella specie, difetterebbe l'interesse ad agire in capo al Sig. , perché la richiesta di ripetizione dell'indebito, ormai proponibile Pt_1
pagina 9 di 22 soltanto in un giudizio successivo, sarebbe da ritenere inammissibile per violazione del divieto di frazionamento della domanda e che “non è ravvisabile alcuna ragione a sostegno della scelta processuale avversaria, di rimandare ad un successivo e differente giudizio la ripetizione di somme versate, se non quella di cercare di aggirare la prescrizione del diritto di ripetizione quale eccezione idonea a definire il giudizio in senso ad esso sfavorevole
(quantomeno parzialmente)” dato che “l'azione relativa alla ripetizione delle somme pagate prima del 24 novembre 2013 (ossia nei dieci anni anteriori al deposito dell'originario ricorso), risulta oggi prescritta e non può, pertanto, trovare accoglimento alcuno”.
9.1) Tali eccezioni preliminari non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, rilevato che, secondo la stessa appellata il contratto oggetto della CP_2 domanda di nullità è stato estinto e che dall'estratto conto della carta revolving prodotto sia dal Sig. che dalla (doc. 2 del fascicolo di primo grado della ricorrente e Pt_1 CP_3 doc. 23 del fascicolo di primo grado della resistente) risultano movimenti nonché l'addebito di interessi fino al 31.07.2014.
Ebbene, per quanto il contratto di concessione di carta di credito revolving si sia già estinto, deve ritenersi, comunque, che sussista l'interesse ad agire per l'accertamento della nullità del contratto in questione, potendosi richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricordato che “La locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421
c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cassazione civile, sez. II , 23/04/2025, n. 10703).
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellata, la declaratoria di nullità consentirebbe al Sig. di conseguire la restituzione delle somme indebitamente Pt_1 versate in conseguenza della nullità del contratto.
Né tale prospettiva potrebbe ritenersi preclusa alla luce dell'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione di una parte delle somme versate dal Sig. in esecuzione del Pt_1 contratto oggetto del presente giudizio, posto che, a prescindere da ogni considerazione pagina 10 di 22 sull'ammissibilità di un'eccezione di prescrizione rispetto ad una pretesa restitutoria non ancora azionata, trattandosi di un rapporto estinto, è, comunque, pacifico l'addebito di interessi entro il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione, circostanza che vale, di per sé, a riconoscere l'interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento con carta revolving per cui è causa.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, la circostanza che il credito della finanziatrice, in ipotesi derivante dal contratto in questione, sia stato oggetto di cessione a favore di una società che non è parte del presente giudizio non può incidere sull'interesse ad agire del Sig. nè rende priva di utilità la pronuncia di nullità del contratto dallo stesso Pt_1 domandata.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il debitore ceduto che domanda, in via giudiziale, la nullità del contratto cui afferisce il credito oggetto di cessione, deve convenire in giudizio la propria controparte contrattuale e non può rivolgere le sue pretese nei confronti del cessionario del credito nei cui confronti non può, neppure, essere esercitata la correlata azione di ripetizione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27/04/2025, n. 11075).
Ne deriva che, nella specie, il Sig. ha correttamente rivolto alla la Pt_1 CP_3 domanda di nullità del contratto di finanziamento revolving con quest'ultima stipulato, restando irrilevante l'avvenuta cessione, alla del credito da esso nascente. Controparte_4
Ciò posto, neppure può ritenersi, in adesione alla prospettazione di parte appellata, che difetti l'interesse del Sig. alla proposizione della domanda di nullità del contratto di Pt_1 finanziamento, a motivo del fatto che detta domanda non sarebbe stata svolta unitamente alla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione del contratto stesso ed inoltre per il fatto che tale domanda sarebbe inammissibile, ove svolta in un successivo giudizio, in ragione del “divieto di frazionamento”.
Va, infatti, evidenziato che il frazionamento della pretesa postula necessariamente la proposizione di due distinti giudizi: ne deriva che unicamente l'Autorità giudiziaria che sia adita successivamente ad altra, una volta accertato il frazionamento della pretesa, potrà apprezzarne l'eventuale abusività.
Non è, dunque, possibile, in questa sede, accertare l'abusività di un frazionamento che, allo stato, si presenta come solamente potenziale.
pagina 11 di 22 In ogni caso, anche a voler ritenere che nella specie ricorra un'ipotesi di frazionamento di un'unica pretesa sostanziale, la mancata proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, unitamente a quella di nullità da cui l'indebito trae astrattamente origine, non rappresenta un abuso del processo.
Va, infatti, rilevato che la categoria del divieto di abusivo frazionamento, in senso stretto, si riferisce generalmente alla proposizione di separati giudizi per pretese di crediti relativi al medesimo rapporto tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi e non può operare nell'eventualità in cui si ometta di proporre azione di ripetizione dell'indebito contestualmente a quella di nullità del contratto ad esso correlato: tale ipotesi, infatti, non dà luogo ad un'ipotesi di frazionamento di un'unica domanda, bensì ad un difetto di proposizione contestuale di due domande, tra loro collegate unicamente dalla circostanza che quella di nullità concerne l'accertamento l'an debeatur, mentre quella di ripetizione dell'indebito concerne il quantum debeatur.
Al riguardo, va detto che è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità la proposizione di una domanda ab origine limitata all'an debeatur in quanto ciò costituisce estrinsecazione della libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.) (Cass. Sez. Un. n.
29862/2022) e che, del resto, il Codice di rito, all'art. 278, consente la condanna generica.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellata, la domanda abusivamente frazionata non va necessariamente incontro ad una pronuncia di inammissibilità, potendo la stessa essere esaminata nel merito, salvo poi valorizzare l'abuso processuale in sede di regolazione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7299/2025).
Va, pertanto riconosciuto in capo all'appellante Sig. l'interesse ad ottenere Pt_1
l'accertamento della nullità del contratto per cui è causa.
10) Quanto al merito, va, anzitutto, esaminato il primo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto di finanziamento revolving per cui è causa, domanda che, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espressamente svolta “in via principale” rispetto all'ulteriore domanda di declaratoria di nullità della sola clausola di determinazione del tasso di interesse, ivi svolta in via subordinata.
In proposito, è solo il caso di chiarire che, per quanto nella presente sede di appello, l'odierno appellante pare aver invertito l'ordine delle proprie domande, avendo qui richiesto (a pagina 12 di 22 differenza del primo grado) “in via principale” la dichiarazione di nullità della sola clausola sugli interessi e “in via subordinata” la dichiarazione di nullità dell'intero contratto, tuttavia, tenuto conto del carattere assorbente di tale seconda domanda, pare necessaria la trattazione prioritaria delle questioni poste da detta domanda, alle quali è dedicato, come detto, il primo motivo di appello.
Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art. 3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 ratione temporis applicabili, in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l tra cui non figurano i venditori appartenenti CP_5 alla grande distribuzione.
Va sin d'ora chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass civ., Sent. n. 12838/25).
Ciò posto, neppure può ritenersi, come vorrebbe che la fattispecie in questione CP_3 ricada nell'ambito di operatività dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, secondo il quale, “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
pagina 13 di 22 Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce di quanto enunciato dalla Corte nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dalla nella specie, il venditore CP_3 non era legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del
D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art.
pagina 14 di 22 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, affermarsi che il contratto di apertura di credito con carta revolving stipulato tra e la società è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà Parte_1 CP_3 all'art. 3 del D. lgs. n. 374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_5
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante alla Parte_1 restituzione delle somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione Controparte_3 del contratto dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
11) L'accoglimento del primo motivo di appello, sul quale è basata la domanda, di carattere assorbente, di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per cui è causa, esime il collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di appello e, quindi, il secondo motivo di appello, con il quale il sig. ha chiesto di rilevare d'ufficio la nullità del contratto per mancanza di Pt_1 forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB), ed il terzo motivo di gravame, con il quale il Sig.
ha censurato la sentenza nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità della Pt_1 clausola di determinazione degli interessi ed in relazione al quale l'appellata ha svolto la CP_2 già citata eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
12) Va, quindi, richiamato che l'appellata in comparsa conclusionale, ha ritenuto di CP_2 sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell'Economia e delle
Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria riservata ai soggetti Con iscritti nell'elenco tenuto dall' , avrebbe sub-delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del Regolamento attuativo n.
485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n.
52/1996.
Al riguardo, l'appellata ha chiarito che la legge delega prevedeva testualmente che la formazione dell'elenco tenuto dall'UIC e (conseguentemente) l'indicazione dei soggetti chiamati alla iscrizione nell'elenco dovesse essere effettuata con l'emanazione di decreti pagina 15 di 22 legislativi e non, come avvenuto, attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale (ossia il
D.M. n. 485/2001).
Sotto altro profilo, l'appellata ha anche segnalato che, in tal modo, il Legislatore CP_2 delegato, tramite la già richiamata sub-delega, avrebbe demandato al Ministero del Tesoro la possibilità di introdurre una limitazione alla libertà di iniziativa economica, e, ciò, in violazione della riserva di legge sancita al riguardo dall'art. 41 della Costituzione nella parte in cui dispone che: “La leggedetermina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
Va, poi, richiamato che l'appellata ha, infine, dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. CP_2
15 della Legge n. 52/1996 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999, così come interpretato dalla
Corte di Cassazione, nella già citata sent. n. 12838/2025, per contrarietà all'art. 41 Cost. e all'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.
Secondo l'appellata, infatti, in primo luogo, il Legislatore, con l'art. 15 della Legge n. 52/1996, nel delegare al Governo di indicare le attività finanziarie a rischio di riciclaggio e dunque di definire in cosa consiste l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività Con finanziaria, con conseguente obbligo di iscrizione all'albo tenuto dall' , avrebbe conferito a quest'ultimo il potere di introdurre un limite all'iniziativa economica privata, costituzionalmente garantita dall'art. 41 della Cost., non giustificato da ragioni di utilità sociale, né ragionevole alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, e, ciò, perché la distribuzione di carte di credito revolving non rientrerebbe in quelle attività suscettibili di essere svolte a fini di riciclaggio, in considerazione della possibilità di utilizzo entro limiti di valore molto contenuti (atteso che il
“fido massimo concesso” in genere non è superiore ad euro 5.000,00 circa). Né l'utilità sociale, tale da consentire una limitazione dell'iniziativa economica nel rispetto dei principi dell'art. 3 Cost., potrebbe essere ravvisata, secondo la Società appellata, nell'esigenza di tutela del consumatore che non contraddistingue la disciplina dettata dall'art. 3 D.Lgs. n.
374/1999.
12.1) Ad avviso della Corte le allegazioni di incostituzionalità svolte dalla appellata CP_2 devono ritenersi manifestamente infondate.
Ai fini della valutazione di tali questioni, pare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
pagina 16 di 22 Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
pagina 17 di 22 L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve, in primo luogo, ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellante perché, contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore CP_2
Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione pagina 18 di 22 delle disposizioni antiriciclaggio (iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999)
a coloro i quali esercitano “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.” norma questa che contempla la “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del Tesoro (ora, MEF) la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Alla luce di tale rilievo deve altresì ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto dalla
[...]
l'art. 3 del D.lgs. 374/1999 non demanda alla fonte secondaria la disciplina di una CP_3 materia asseritamente coperta da riserva di legge, in violazione dell'art. 41 Cost.
Le considerazioni svolte consentono di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellante, sotto il profilo dell'eccesso di delega, non solo manifestamente infondata ma anche priva del requisito della rilevanza, posto che, la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellante ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
pagina 19 di 22 Quanto all'allegazione di parte appellata circa l'asserito contrasto dell'art. 3 del D.lgs.
374/1999 e della Legge delega n. 52/1996 con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 41
Cost., deve preliminarmente richiamarsi che la norma di cui all'art. 3 del D.lgs. 374/1999 è stata emanata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'adesione all'ordinamento comunitario (cfr. art. 11 Cost. prima e, ora, anche 117 Cost.), essendo stata la stessa adottata in ossequio alla
Legge delega n. 52/1996, a sua volta emanata al fine di dare attuazione alla direttiva
91/308/CEE del Consiglio.
Ciò posto, deve rilevarsi che, diversamente da quanto dedotto dalla parte appellata, il
Legislatore, sulla scorta di quanto prescritto dalla Legge delega, nel subordinare l'esercizio dell'attività di agenzia finanziaria all'iscrizione in apposito elenco tenuto presso l ha CP_5 posto una “limitazione” alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) ai fini della salvaguardia di altri interessi di rilievo costituzionale, tra i quali si colloca la tutela dell'ordine pubblico economico, attraverso il contrasto alle attività di riciclaggio, nonché, seppure solo incidentalmente, la tutela del consumatore (cfr. ad es. Corte Cost. 144/2024 secondo cui in forza dell'art. 41 Cost., «sono ammissibili limiti della libertà d'iniziativa economica privata, purché giustificati dall'esigenza di tutelare interessi di rango costituzionale», ferma la necessaria «congruità e proporzionalità delle relative misure, risultando in tal modo chiara la correlazione esistente tra tale parametro e l'art. 3 Cost.»).
La limitazione asseritamente viziata da incostituzionalità risulta, pertanto, ragionevole perché proporzionata al raggiungimento dello scopo imposto dal Legislatore, anche comunitario.
Va infatti rilevato che gli agenti in attività finanziaria sono titolari del potere di “promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (art. 128- quater del TUB) e, dunque, di svolgere attività prodromica o inerente all'accumulo o trasferimento di ingenti disponibilità economiche “suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio
o ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata” (dai principi direttivi della Legge delega in questione). L'iscrizione al nominato elenco, dunque, postulando il possesso di svariati requisiti è volta ad assicurare che l'attività di agente in attività finanziaria sia assistita da idonee garanzie.
Né, ai fini della valutazione di fondatezza della questione di illegittimità costituzionale, pare che possa rilevare (diversamente da quanto dedotto dalla parte appellata) la circostanza che le tipologie di contratti di finanziamento associati al collocamento della carta revolving pagina 20 di 22 avrebbero ad oggetto importi relativamente modesti che, in quanto tali, non sarebbero suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, posto che la valutazione sollecitata dalla parte appellata va condotta in astratto e non può tenere conto delle eventuali ipotesi applicative;
che, comunque, non può certo escludersi che l'attività di riciclaggio possa essere realizzata con il compimento di una pluralità di operazioni di modesto contenuto economico;
che, infine,
l'individuazione delle operazioni di finanziamento e degli eventuali importi-soglia delle operazioni stesse, da ritenersi meritevoli di attenzione al fine del contrasto alle possibili attività di riciclaggio, sono profili necessariamente rimessi alla insindacabile discrezionalità legislativa.
Da ultimo, non è meritevole di apprezzamento l'assunto della parte appellata secondo cui la
Corte di Cassazione, con la propria pronuncia n. 12838/25, nell'affermare la nullità dei contratti di finanziamento revolving promossi da soggetti non iscritti nell'elenco CP_5 avrebbe patrocinato una interpretazione non costituzionalmente orientata della normativa rilevante.
La Corte, infatti, nell'esercizio della funzione di nomofilachia che le è assegnata, si è limitata, tramite un percorso argomentativo a cui questo Collegio presta adesione, all'applicazione delle fattispecie normative ratione temporis vigenti, della cui legittimità costituzionale non vi è ragione di dubitare per le considerazioni testé svolte.
Deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellante sotto il profilo dell'irragionevole limitazione alla libertà di iniziativa economica.
13) Quanto alle spese, tenuto conto della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/25 (resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità dei contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D. Lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti), deve ritenersi che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante
pagina 21 di 22 dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15/03/2025, n. 6901).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 9450/2024, pubblicata in data 30.10.2024, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_3 dichiara che l'appellante è tenuto alla restituzione delle somme ricevute in Parte_1 prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3348/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO AVV. ANDREA (indirizzo
PEC: , che lo rappresenta e difende come da Email_1 delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: rappresentata e difesa, come da delega in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MALAVASI MANUELA (indirizzo PEC: Email_2 unitamente all'avv. PERRONE ROBERTO (indirizzo PEC:
e all'Avv. DE VITO FEDERICA (indirizzo PEC: Email_3
. Email_4
APPELLATA
pagina 1 di 22 Oggetto: Mutuo.
Conclusioni per : Parte_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario” per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 345 c.p.c. e conseguentemente, procedere ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; nel merito in via principale, respingere integralmente l'appello avversario in quanto del tutto infondato per i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento degli avversi motivi di gravame: accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato da e, per l'effetto, CP_2 dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
respingere in ogni caso le domande avversarie in quanto del tutto inammissibili, prescritte e infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
pagina 2 di 22 IN FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Milano Parte_1 per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con con l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le Controparte_3 somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e con la condanna della al pagamento delle spese e competenze di lite, con Controparte_3 distrazione in favore del difensore antistatario.
1.1) A sostegno della domanda proposta, l'originario ricorrente ex art. 281-decies c.p.c. esponeva e deduceva quanto segue:
- di aver stipulato, in data 22 novembre 2003, con la un contratto di finanziamento per CP_2
l'acquisto di un elettrodomestico tramite il quale era stata, altresì, concessa una linea di credito con carta c.d. revolving, collocata tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e convenzionato con la CP_2
- che tale contratto doveva ritenersi nullo: i) per violazione della disciplina prevista dall'art. 3,
D.lgs. n. 374/1999, in virtù del quale il collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari è riservata a coloro i quali rivestono la qualità di agente in attività finanziaria, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli maggiorate dei soli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto;
ii) per violazione dell'art. 1355 c.c. in ragione della presenza di una condizione meramente potestativa in contratto nonché per violazione dell'art. 117 TUB per difetto di forma scritta dello stesso;
- che egli aveva interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in un separato giudizio;
- di aver attivato il procedimento di mediazione nonostante la controversia avesse ad oggetto un “rapporto di finanziamento al consumo” il quale, non essendo riconducibile ai “contratti bancari”, non ricade nelle materie per le quali l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 prevede la condizione di procedibilità.
pagina 3 di 22 2) Nel costituirsi in giudizio la convenuta CP_2
- eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria imposta dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010, giacché il ricorrente non aveva preso personalmente parte ad una “mediazione cumulativa”, in cui era stato coinvolto unicamente per il tramite di procuratore speciale;
- chiedeva, inoltre, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità delle domande in quanto promosse contro il divieto di frazionamento, non essendo stata promossa l'azione di ripetizione dell'indebito logicamente consequenziale alle domande dichiarative e di accertamento proposte;
eccepiva, inoltre, la carenza di interesse ad agire, in quanto il contratto era estinto, ed il credito vantato da era stato ceduto in favore di CP_2 CP_4
unico soggetto nei cui confronti il ricorrente avrebbe potuto vantare una qualche pretesa
[...] creditoria;
opponeva una exceptio doli generalis, in quanto risultava violato da parte del ricorrente il divieto di “venire contra factum proprium”, per il fatto che la causa era stata introdotta a distanza di oltre 20 anni dalla conclusione del contratto di linea di credito
Revolving e dopo che il Sig. aveva fatto ampio uso del credito concesso, sì da aver Pt_1 in tal modo adottato il ricorrente una condotta contraria alla buona fede negoziale;
- contestava la fondatezza della domanda di nullità del contratto in questione, per violazione dell' art. 3 del D.lgs. n. 374/1999, per il fatto che la linea di credito Revolving era stata collocata da in qualità di soggetto abilitato, “mentre il convenzionato a cui controparte CP_2 faceva riferimento aveva sottoscritto il contratto esclusivamente quale incaricato dell'identificazione”; che, in ogni caso, nella specie, trovava applicazione la fattispecie derogatoria prevista dall'art. 2 del D.M. 485/2001 la quale dispone che “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”;
- eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dalla ricorrente in relazione agli interessi corrisposti prima del 24.11.13, cioè nel periodo anteriore ai 10 anni rispetto alla data di deposito del ricorso;
pagina 4 di 22 - contestava che il contratto non fosse stato concluso in forma scritta in violazione degli art. 117 T.U.B. e, al riguardo (trattandosi di nullità relativa a protezione del consumatore), eccepiva, comunque, l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità in quanto proposta oltre il termine quinquennale;
- deduceva che il ricorrente aveva omesso “di riferire di essersi reso inadempiente agli obblighi di pagamento derivanti dall'utilizzo della linea di credito revolving e di essere, conseguentemente, incorso (in data 6 agosto 2014) nella decadenza dal beneficio dal termine”.
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9450/2024 impugnata in questa sede, è pervenuto al rigetto delle domande di parte ricorrente sulla base dei seguenti rilievi:
i) ha, anzitutto, ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria giacché “è pacifico che parte ricorrente ha attivato il procedimento di mediazione prima di proporre il presente ricorso e che l'esito negativo è conseguente alla mancata adesione della resistente”;
ii) ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto invocata dal ricorrente per la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, avendo ritenuto che, nella specie, la violazione di detta norma non comportava la nullità virtuale del contratto di apertura di credito mediante uso di carta revolving, giacché tale disposizione non era posta a presidio della validità del contratto, ma perseguiva l'obiettivo di contrasto al riciclaggio;
considerato che
“solo con
l'introduzione del titolo VI-bis del TUB intitolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi” da parte dell'art. 11 del d.lgs 13 agosto 2010, n. 141, finalizzato a dare attuazione alla direttiva 2008/48/CE in materia a contratti di credito al consumo, i nuovi artt. 128-quater e
128-quinquies TUB hanno previsto che lo svolgimento di attività di promozione e conclusione di contratti di finanziamento o di prestazione di servizi di pagamento potesse essere compiuta esclusivamente dagli agenti in attività finanziaria e che lo svolgimento di tale attività nei confronti del pubblico fosse subordinato all'iscrizione in apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art. 128-undecies TUB”, ha concluso che, solo a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010, “la conclusione di contratti finanziamento o prestazione di servizi di pagamento da parte di soggetti non iscritti all'albo degli agenti in attività finanziaria è suscettibile, in difetto di espressa previsione di legge, di comportare la
pagina 5 di 22 nullità del contratto per violazione di norma posta a presidio della valida stipulazione del contratto a tutela del soggetto finanziato” ;
iii) ha ritenuto infondata la domanda di declaratoria di nullità del contratto in questione per contrarietà all'art. 117 TUB perché “risultano infatti convenute per iscritto le condizioni normative ed economiche applicabili al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving (“interessi calcolati al tasso del 1,49% mensile, T.A.N. = 17,80% - T.A.E.G. =
19,33%”) e le relative clausole contrattuali risultano approvate per iscritto dal cliente”; iv) ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva (per essere stata sollevata solo in sede di udienza di discussione orale), la doglianza di nullità riguardante “(non la suesposta assenza di pattuizione ma) la indeterminatezza della pattuizione” relativa agli interessi;
v) ha ritenuto infondata l'eccepita nullità del contratto per contrarietà all'art. 1355 c.c.; vi) ha ritenuto infondata la prospettata ipotesi di nullità consumeristica del contratto in questione per contrarietà all'art. 125 bis, comma 3, T.U.B. in quanto tale disposizione non sarebbe stata ratione temporis applicabile.
4) Contro tale sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza impugnata sulla base dei seguenti tre motivi:
i) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e 2 del DM n. 485/2001 in relazione all'art. 1418 cc”.
ii) “Erronea e falsa applicazione dell'art. 117 TUB”.
iii) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1284 cc, oltre che per violazione degli artt. 1321 e 1346 cc e dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n.
206/2005 cd. codice del consumo”.
5) Si è costituita in giudizio l'appellata che, contestando i motivi di appello, CP_3 ribadendo le difese svolte in primo grado e riproponendo tutte le eccezioni (ivi inclusa quella di difetto di interesse ad agire/abusivo frazionamento della domanda e prescrizione dell'azione di ripetizione), ha chiesto:
- in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 345
c.p.c.;
- in via principale, il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza in ragione della corretta qualificazione, da parte del Giudice di primo grado, delle disposizioni pagina 6 di 22 alla base della pronuncia come “regole di condotta”, la cui violazione ad opera dell'autonomia negoziale non è idonea a determinare la nullità del contratto;
- in via di appello incidentale condizionato avverso al capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, di dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice.
6) In comparsa conclusionale, l'appellata ha, poi, sollevato una questione di illegittimità CP_2 costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) e, in comparsa conclusionale di replica, dell'art. 15 della Legge n. 52/1996
e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999 per violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.
L'appellata ha, poi, dedotto anche che l'interpretazione dei co. 1 e 2 dell'art. 3 del D. CP_2
Lgs. n. 374/1999 (e della deroga di cui all'art. 2, D.M. 485/2001) fatta propria dalla Corte di
Cassazione con la propria recente pronuncia n. 12838/2025 si porrebbe in contrasto con l'art. 41 Cost.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto dal Sig. deve ritenersi fondato per Parte_1 le seguenti considerazioni.
7) Quanto all'esame delle eccezioni di carattere preliminare sollevate dall'appellata
[...]
va, anzitutto, richiamato che la parte appellata ha, in primo luogo, sollevato CP_3 un'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. per il fatto che il Sig. , Pt_1 nel formulare il terzo motivo d'appello correlato alla domanda di nullità del contratto per indeterminatezza dei tassi, avrebbe “inammissibilmente tentato di ampliare il thema decidendum”, e, ciò, per avere in tal modo l'appellante riproposto una domanda tardivamente introdotta nel giudizio di primo grado e, come tale, dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado con una statuizione da ritenersi passata in giudicato per omessa impugnazione.
Tale eccezione non merita accoglimento, posto che l'eventuale novità di tale domanda, a cui
è dedicato il terzo motivo di appello, riguarda solo una fra le varie questioni trattate con l'appello per cui è causa, sì che la stessa potrebbe implicare, al più, l'inammissibilità di detta sola domanda ma non già certo dell'intero atto di appello.
pagina 7 di 22 Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul rilievo che “il Sig. , in violazione dell'art. 342 CP_2 Pt_1
c.p.c., che impone all'appellante l'onere di indicare in modo specifico le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ha del tutto travisato l'iter argomentativo fatto proprio dalla Sentenza, riproponendo le proprie difese in nuovo atto di primo grado”.
Al riguardo, si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio aderisce pienamente, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017). Nell'atto di appello proposto sono, invero, individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono esposte con sufficiente chiarezza le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, il che, d'altro canto, ha consentito alla parte appellata di prendere compiutamente posizione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
8) Per ragioni di ordine logico meritano di essere esaminate, in via preliminare, le doglianze svolte dall'appellata con il proprio appello incidentale condizionato con il Controparte_3 quale sono state svolte censure avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione “di improcedibilità della domanda per omesso regolare esperimento di mediazione, in quanto formulata in via cumulativa da più parti”.
In primo luogo, va chiarito che la domanda proposta nel giudizio di primo grado non pare condizionata all'esperimento della procedura di mediazione perché il contratto di finanziamento revolving per cui è causa non è compreso tra i contratti bancari disciplinati nel pagina 8 di 22 codice civile al cap. XVII del titolo III del libro IV, e può essere concluso anche da un intermediario finanziario di cui all'art. 106 TUB, sì che lo stesso non può essere ricondotto, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, al novero dei “contratti bancari e finanziari” per i quali l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 prescrive l'obbligo della mediazione, dovendosi, in proposito, adottare un'interpretazione rigorosa e non estensiva della nozione di
«contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione (in questo senso cfr. Corte di Appello di Milano n. 914/2025).
Ciò posto, va anche detto che, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado nella sentenza appellata “nessuna norma vieta espressamente a più soggetti diversi di proporre identica domanda di mediazione nei confronti della stessa parte convenuta. Inoltre, la pluralità di parti istanti non avrebbe seriamente impedito alla resistente, qualora avesse avuto effettivo interesse, di aderire al procedimento di mediazione e mediare anche soltanto nei confronti di uno degli istanti”.
Per le considerazioni svolte, deve ritenersi infondato il motivo di impugnazione proposto dall'appellata con il proprio appello incidentale condizionato. CP_3
9) Va, quindi, richiamato che l'appellata ha reiterato in questa sede le Controparte_3 eccezioni di inammissibilità delle domande proposte dal Sig. , per divieto di Pt_1 frazionamento e per carenza di interesse ad agire, eccezioni già sollevate in primo grado e non affrontate dal Giudice di prime cure.
In particolare, la parte appellata ha dedotto che il rapporto, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, era estinto in ragione dell'inadempimento di controparte e che il credito da esso derivante era stato ceduto alla società a cui “il Sig. Controparte_4 Pt_1 dovrebbe continuare a corrispondere gli interessi al tasso contrattuale”; che, pertanto,
l'eventuale declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa sarebbe “priva di ogni utilità”; che, inoltre, in ragione della mancata proposizione dell'azione di ripetizione degli indebiti derivanti dal contratto asseritamente nullo, “l'unico effetto della domanda di nullità spiegata potrebbe consistere (astrattamente) nell'accertamento del diritto del ricorrente a restituire quanto ancora dovuto al tasso legale (ovvero al c.d. tasso BOT), in luogo del tasso contrattuale”.
La società appellata ha, inoltre, evidenziato che, nella specie, difetterebbe l'interesse ad agire in capo al Sig. , perché la richiesta di ripetizione dell'indebito, ormai proponibile Pt_1
pagina 9 di 22 soltanto in un giudizio successivo, sarebbe da ritenere inammissibile per violazione del divieto di frazionamento della domanda e che “non è ravvisabile alcuna ragione a sostegno della scelta processuale avversaria, di rimandare ad un successivo e differente giudizio la ripetizione di somme versate, se non quella di cercare di aggirare la prescrizione del diritto di ripetizione quale eccezione idonea a definire il giudizio in senso ad esso sfavorevole
(quantomeno parzialmente)” dato che “l'azione relativa alla ripetizione delle somme pagate prima del 24 novembre 2013 (ossia nei dieci anni anteriori al deposito dell'originario ricorso), risulta oggi prescritta e non può, pertanto, trovare accoglimento alcuno”.
9.1) Tali eccezioni preliminari non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, rilevato che, secondo la stessa appellata il contratto oggetto della CP_2 domanda di nullità è stato estinto e che dall'estratto conto della carta revolving prodotto sia dal Sig. che dalla (doc. 2 del fascicolo di primo grado della ricorrente e Pt_1 CP_3 doc. 23 del fascicolo di primo grado della resistente) risultano movimenti nonché l'addebito di interessi fino al 31.07.2014.
Ebbene, per quanto il contratto di concessione di carta di credito revolving si sia già estinto, deve ritenersi, comunque, che sussista l'interesse ad agire per l'accertamento della nullità del contratto in questione, potendosi richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricordato che “La locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421
c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cassazione civile, sez. II , 23/04/2025, n. 10703).
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellata, la declaratoria di nullità consentirebbe al Sig. di conseguire la restituzione delle somme indebitamente Pt_1 versate in conseguenza della nullità del contratto.
Né tale prospettiva potrebbe ritenersi preclusa alla luce dell'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione di una parte delle somme versate dal Sig. in esecuzione del Pt_1 contratto oggetto del presente giudizio, posto che, a prescindere da ogni considerazione pagina 10 di 22 sull'ammissibilità di un'eccezione di prescrizione rispetto ad una pretesa restitutoria non ancora azionata, trattandosi di un rapporto estinto, è, comunque, pacifico l'addebito di interessi entro il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione, circostanza che vale, di per sé, a riconoscere l'interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento con carta revolving per cui è causa.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, la circostanza che il credito della finanziatrice, in ipotesi derivante dal contratto in questione, sia stato oggetto di cessione a favore di una società che non è parte del presente giudizio non può incidere sull'interesse ad agire del Sig. nè rende priva di utilità la pronuncia di nullità del contratto dallo stesso Pt_1 domandata.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il debitore ceduto che domanda, in via giudiziale, la nullità del contratto cui afferisce il credito oggetto di cessione, deve convenire in giudizio la propria controparte contrattuale e non può rivolgere le sue pretese nei confronti del cessionario del credito nei cui confronti non può, neppure, essere esercitata la correlata azione di ripetizione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27/04/2025, n. 11075).
Ne deriva che, nella specie, il Sig. ha correttamente rivolto alla la Pt_1 CP_3 domanda di nullità del contratto di finanziamento revolving con quest'ultima stipulato, restando irrilevante l'avvenuta cessione, alla del credito da esso nascente. Controparte_4
Ciò posto, neppure può ritenersi, in adesione alla prospettazione di parte appellata, che difetti l'interesse del Sig. alla proposizione della domanda di nullità del contratto di Pt_1 finanziamento, a motivo del fatto che detta domanda non sarebbe stata svolta unitamente alla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione del contratto stesso ed inoltre per il fatto che tale domanda sarebbe inammissibile, ove svolta in un successivo giudizio, in ragione del “divieto di frazionamento”.
Va, infatti, evidenziato che il frazionamento della pretesa postula necessariamente la proposizione di due distinti giudizi: ne deriva che unicamente l'Autorità giudiziaria che sia adita successivamente ad altra, una volta accertato il frazionamento della pretesa, potrà apprezzarne l'eventuale abusività.
Non è, dunque, possibile, in questa sede, accertare l'abusività di un frazionamento che, allo stato, si presenta come solamente potenziale.
pagina 11 di 22 In ogni caso, anche a voler ritenere che nella specie ricorra un'ipotesi di frazionamento di un'unica pretesa sostanziale, la mancata proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, unitamente a quella di nullità da cui l'indebito trae astrattamente origine, non rappresenta un abuso del processo.
Va, infatti, rilevato che la categoria del divieto di abusivo frazionamento, in senso stretto, si riferisce generalmente alla proposizione di separati giudizi per pretese di crediti relativi al medesimo rapporto tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi e non può operare nell'eventualità in cui si ometta di proporre azione di ripetizione dell'indebito contestualmente a quella di nullità del contratto ad esso correlato: tale ipotesi, infatti, non dà luogo ad un'ipotesi di frazionamento di un'unica domanda, bensì ad un difetto di proposizione contestuale di due domande, tra loro collegate unicamente dalla circostanza che quella di nullità concerne l'accertamento l'an debeatur, mentre quella di ripetizione dell'indebito concerne il quantum debeatur.
Al riguardo, va detto che è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità la proposizione di una domanda ab origine limitata all'an debeatur in quanto ciò costituisce estrinsecazione della libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.) (Cass. Sez. Un. n.
29862/2022) e che, del resto, il Codice di rito, all'art. 278, consente la condanna generica.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellata, la domanda abusivamente frazionata non va necessariamente incontro ad una pronuncia di inammissibilità, potendo la stessa essere esaminata nel merito, salvo poi valorizzare l'abuso processuale in sede di regolazione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7299/2025).
Va, pertanto riconosciuto in capo all'appellante Sig. l'interesse ad ottenere Pt_1
l'accertamento della nullità del contratto per cui è causa.
10) Quanto al merito, va, anzitutto, esaminato il primo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto di finanziamento revolving per cui è causa, domanda che, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espressamente svolta “in via principale” rispetto all'ulteriore domanda di declaratoria di nullità della sola clausola di determinazione del tasso di interesse, ivi svolta in via subordinata.
In proposito, è solo il caso di chiarire che, per quanto nella presente sede di appello, l'odierno appellante pare aver invertito l'ordine delle proprie domande, avendo qui richiesto (a pagina 12 di 22 differenza del primo grado) “in via principale” la dichiarazione di nullità della sola clausola sugli interessi e “in via subordinata” la dichiarazione di nullità dell'intero contratto, tuttavia, tenuto conto del carattere assorbente di tale seconda domanda, pare necessaria la trattazione prioritaria delle questioni poste da detta domanda, alle quali è dedicato, come detto, il primo motivo di appello.
Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art. 3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 ratione temporis applicabili, in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l tra cui non figurano i venditori appartenenti CP_5 alla grande distribuzione.
Va sin d'ora chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass civ., Sent. n. 12838/25).
Ciò posto, neppure può ritenersi, come vorrebbe che la fattispecie in questione CP_3 ricada nell'ambito di operatività dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, secondo il quale, “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
pagina 13 di 22 Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce di quanto enunciato dalla Corte nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dalla nella specie, il venditore CP_3 non era legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del
D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art.
pagina 14 di 22 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, affermarsi che il contratto di apertura di credito con carta revolving stipulato tra e la società è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà Parte_1 CP_3 all'art. 3 del D. lgs. n. 374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_5
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante alla Parte_1 restituzione delle somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione Controparte_3 del contratto dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
11) L'accoglimento del primo motivo di appello, sul quale è basata la domanda, di carattere assorbente, di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per cui è causa, esime il collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di appello e, quindi, il secondo motivo di appello, con il quale il sig. ha chiesto di rilevare d'ufficio la nullità del contratto per mancanza di Pt_1 forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB), ed il terzo motivo di gravame, con il quale il Sig.
ha censurato la sentenza nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità della Pt_1 clausola di determinazione degli interessi ed in relazione al quale l'appellata ha svolto la CP_2 già citata eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
12) Va, quindi, richiamato che l'appellata in comparsa conclusionale, ha ritenuto di CP_2 sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell'Economia e delle
Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria riservata ai soggetti Con iscritti nell'elenco tenuto dall' , avrebbe sub-delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del Regolamento attuativo n.
485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n.
52/1996.
Al riguardo, l'appellata ha chiarito che la legge delega prevedeva testualmente che la formazione dell'elenco tenuto dall'UIC e (conseguentemente) l'indicazione dei soggetti chiamati alla iscrizione nell'elenco dovesse essere effettuata con l'emanazione di decreti pagina 15 di 22 legislativi e non, come avvenuto, attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale (ossia il
D.M. n. 485/2001).
Sotto altro profilo, l'appellata ha anche segnalato che, in tal modo, il Legislatore CP_2 delegato, tramite la già richiamata sub-delega, avrebbe demandato al Ministero del Tesoro la possibilità di introdurre una limitazione alla libertà di iniziativa economica, e, ciò, in violazione della riserva di legge sancita al riguardo dall'art. 41 della Costituzione nella parte in cui dispone che: “La leggedetermina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
Va, poi, richiamato che l'appellata ha, infine, dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. CP_2
15 della Legge n. 52/1996 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999, così come interpretato dalla
Corte di Cassazione, nella già citata sent. n. 12838/2025, per contrarietà all'art. 41 Cost. e all'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.
Secondo l'appellata, infatti, in primo luogo, il Legislatore, con l'art. 15 della Legge n. 52/1996, nel delegare al Governo di indicare le attività finanziarie a rischio di riciclaggio e dunque di definire in cosa consiste l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività Con finanziaria, con conseguente obbligo di iscrizione all'albo tenuto dall' , avrebbe conferito a quest'ultimo il potere di introdurre un limite all'iniziativa economica privata, costituzionalmente garantita dall'art. 41 della Cost., non giustificato da ragioni di utilità sociale, né ragionevole alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, e, ciò, perché la distribuzione di carte di credito revolving non rientrerebbe in quelle attività suscettibili di essere svolte a fini di riciclaggio, in considerazione della possibilità di utilizzo entro limiti di valore molto contenuti (atteso che il
“fido massimo concesso” in genere non è superiore ad euro 5.000,00 circa). Né l'utilità sociale, tale da consentire una limitazione dell'iniziativa economica nel rispetto dei principi dell'art. 3 Cost., potrebbe essere ravvisata, secondo la Società appellata, nell'esigenza di tutela del consumatore che non contraddistingue la disciplina dettata dall'art. 3 D.Lgs. n.
374/1999.
12.1) Ad avviso della Corte le allegazioni di incostituzionalità svolte dalla appellata CP_2 devono ritenersi manifestamente infondate.
Ai fini della valutazione di tali questioni, pare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
pagina 16 di 22 Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
pagina 17 di 22 L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve, in primo luogo, ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellante perché, contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore CP_2
Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione pagina 18 di 22 delle disposizioni antiriciclaggio (iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999)
a coloro i quali esercitano “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.” norma questa che contempla la “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del Tesoro (ora, MEF) la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Alla luce di tale rilievo deve altresì ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto dalla
[...]
l'art. 3 del D.lgs. 374/1999 non demanda alla fonte secondaria la disciplina di una CP_3 materia asseritamente coperta da riserva di legge, in violazione dell'art. 41 Cost.
Le considerazioni svolte consentono di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellante, sotto il profilo dell'eccesso di delega, non solo manifestamente infondata ma anche priva del requisito della rilevanza, posto che, la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellante ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
pagina 19 di 22 Quanto all'allegazione di parte appellata circa l'asserito contrasto dell'art. 3 del D.lgs.
374/1999 e della Legge delega n. 52/1996 con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 41
Cost., deve preliminarmente richiamarsi che la norma di cui all'art. 3 del D.lgs. 374/1999 è stata emanata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'adesione all'ordinamento comunitario (cfr. art. 11 Cost. prima e, ora, anche 117 Cost.), essendo stata la stessa adottata in ossequio alla
Legge delega n. 52/1996, a sua volta emanata al fine di dare attuazione alla direttiva
91/308/CEE del Consiglio.
Ciò posto, deve rilevarsi che, diversamente da quanto dedotto dalla parte appellata, il
Legislatore, sulla scorta di quanto prescritto dalla Legge delega, nel subordinare l'esercizio dell'attività di agenzia finanziaria all'iscrizione in apposito elenco tenuto presso l ha CP_5 posto una “limitazione” alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) ai fini della salvaguardia di altri interessi di rilievo costituzionale, tra i quali si colloca la tutela dell'ordine pubblico economico, attraverso il contrasto alle attività di riciclaggio, nonché, seppure solo incidentalmente, la tutela del consumatore (cfr. ad es. Corte Cost. 144/2024 secondo cui in forza dell'art. 41 Cost., «sono ammissibili limiti della libertà d'iniziativa economica privata, purché giustificati dall'esigenza di tutelare interessi di rango costituzionale», ferma la necessaria «congruità e proporzionalità delle relative misure, risultando in tal modo chiara la correlazione esistente tra tale parametro e l'art. 3 Cost.»).
La limitazione asseritamente viziata da incostituzionalità risulta, pertanto, ragionevole perché proporzionata al raggiungimento dello scopo imposto dal Legislatore, anche comunitario.
Va infatti rilevato che gli agenti in attività finanziaria sono titolari del potere di “promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (art. 128- quater del TUB) e, dunque, di svolgere attività prodromica o inerente all'accumulo o trasferimento di ingenti disponibilità economiche “suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio
o ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata” (dai principi direttivi della Legge delega in questione). L'iscrizione al nominato elenco, dunque, postulando il possesso di svariati requisiti è volta ad assicurare che l'attività di agente in attività finanziaria sia assistita da idonee garanzie.
Né, ai fini della valutazione di fondatezza della questione di illegittimità costituzionale, pare che possa rilevare (diversamente da quanto dedotto dalla parte appellata) la circostanza che le tipologie di contratti di finanziamento associati al collocamento della carta revolving pagina 20 di 22 avrebbero ad oggetto importi relativamente modesti che, in quanto tali, non sarebbero suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, posto che la valutazione sollecitata dalla parte appellata va condotta in astratto e non può tenere conto delle eventuali ipotesi applicative;
che, comunque, non può certo escludersi che l'attività di riciclaggio possa essere realizzata con il compimento di una pluralità di operazioni di modesto contenuto economico;
che, infine,
l'individuazione delle operazioni di finanziamento e degli eventuali importi-soglia delle operazioni stesse, da ritenersi meritevoli di attenzione al fine del contrasto alle possibili attività di riciclaggio, sono profili necessariamente rimessi alla insindacabile discrezionalità legislativa.
Da ultimo, non è meritevole di apprezzamento l'assunto della parte appellata secondo cui la
Corte di Cassazione, con la propria pronuncia n. 12838/25, nell'affermare la nullità dei contratti di finanziamento revolving promossi da soggetti non iscritti nell'elenco CP_5 avrebbe patrocinato una interpretazione non costituzionalmente orientata della normativa rilevante.
La Corte, infatti, nell'esercizio della funzione di nomofilachia che le è assegnata, si è limitata, tramite un percorso argomentativo a cui questo Collegio presta adesione, all'applicazione delle fattispecie normative ratione temporis vigenti, della cui legittimità costituzionale non vi è ragione di dubitare per le considerazioni testé svolte.
Deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellante sotto il profilo dell'irragionevole limitazione alla libertà di iniziativa economica.
13) Quanto alle spese, tenuto conto della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/25 (resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità dei contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D. Lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti), deve ritenersi che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante
pagina 21 di 22 dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15/03/2025, n. 6901).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 9450/2024, pubblicata in data 30.10.2024, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_3 dichiara che l'appellante è tenuto alla restituzione delle somme ricevute in Parte_1 prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo.
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