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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n 161/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 1050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 486/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, iscritta al n. r.g. 1050/2024 estensore Giudice Dr.ssa Franca Molinari, discussa all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025, promossa da
Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. .F.
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. , (C.F.
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
Parte_7 C.F._7 Parte_8 (C.F. , (C.F. C.F._8 Parte_9
), F.
), (C.F. , C.F._9 Parte_10 C.F._10 [...]
Pt_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F.
pagina 1 di 7 ), (C.F. C.F._12 Parte_13 C.F._13 Parte_14
C.F._14 Parte_15 C.F._15 (C.F. ), (C.F. Parte_16 C.F._16 Parte_17 (C.F. , (C.F.
), .F. , C.F._17 Parte_18 C.F._18
Parte_19 C.F._19 Parte_20 (C.F. (C.F.
), (C.F. , C.F._20 Parte_21 C.F._21
Parte_22 C.F._22 Parte_23 (C.F. , (C.F.
), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO ROBERTO C.F._23
domiciliati in Via Castano Primo GALLARATE presso il difensore ,
APPELLANTI
CONTRO
CP_1 Cont P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
FORESTIERI GIANFRANCO , elettivamente domiciliato in NAPOLI Calata
Ponte di Casanova 28 presso il difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per ed altri Voglia l'Ecc,ma Corte così giudicare: Parte_1
previa riforma dell'impugnata sentenza n. 486/2024 del
Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, Dott.ssa Franca
Molinari, nella sola parte relativa alla misura dell'importo liquidato a titolo di compensi professionali alla difesa dei ricorrenti e posto a carico di quantificare l'importo CP_3
dovuto da quest'ultima nella misura richiesta in Primo (€ Pt_24
10.131,50), oltre accessori di legge (spese generali, iva e cpa, se dovute), ovvero nel differente importo comunque compreso tra i compensi minimi e massimi individuati dal D.M. 55/2004 e
D.M. 147/2022, conseguentemente condannare al CP_3
pagamento delle stesse a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. Con vittoria di spese e competenze pagina 2 di 7 professionali di causa, da distrarsi a favore del procuratore ricorrente, che si dichiara sin d'ora antistatario.
CP_3 PER Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, sez.
Lavoro e Previdenza di emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: Rigettare l'avverso atto di appello;
condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulle domande proposte dai ricorrenti, odierni appellanti, contro e CP_1 Controparte_4
. Ciò in quanto sulle rivendicazioni di natura economica per cui
[...]
era causa era stata raggiunta una conciliazione ,che aveva visto il pagamento della somma di euro 37.444,20 complessiva. Il pagamento però era avvenuto successivamente all'instaurazione del giudizio ed alla costituzione da parte di . Conseguentemente, al Giudice era CP_4
stata chiesta pronuncia sulle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale .
Nell'accogliere la domanda, il primo Giudice aveva condannato CP_1
al pagamento di euro 2.000,00 oltre oneri in favore dei ricorrenti,
e di euro 1.000,00 oltre oneri in favore di CP_4
I lavoratori hanno contestato la quantificazione della condanna.
si è costituito difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 9 12 2024 , cui la causa era stata chiamata per la discussione, il Collegio ha rilevato la mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio ad In conseguenza, ha Controparte_4
ordinato agli appellanti, ex art 332 cpc, di procedere all'integrazione del contraddittorio, fissando per discussione l'udienza del 20 febbraio 2025.
pagina 3 di 7 All'udienza del 20 febbraio 2025 il legale di parte appellante ha precisato di non aver proceduto come da ordinanza del Collegio del dicembre 2024, in quanto era oramai decorso il termine per la proposizione di appello da parte di . Ha dichiarato, senza CP_4
essere smentito dal legale di parte appellata che, a CP_3
seguito di verifica, era risultato che in effetti non era stato proposto alcun gravame da parte dell' Ha quindi Controparte_4
invocato l'applicazione dell'art. 332 secondo comma cpc .
Il legale di parte appellata nulla ha eccepito in merito.
Le parti hanno precisato le loro conclusioni
La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che la mancata integrazione del contraddittorio non determina impedimento alla definizione della domanda nel merito.
Gli artt 331 e 332 cpc disciplinano il regime della partecipazione ai giudizi di impugnazione con pluralità di parti determinatasi nel precedente grado di giudizio.
L'art. 331 disciplina i casi in cui la decisione deve essere pronunciata necessariamente nei confronti di tutti i partecipanti al grado precedente ( cd cause inscindibili). In questi casi, ove il gravame sia stato notificato solo ad alcune, il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio. Se l'ordine non viene adempiuto, il gravame viene dichiarato inammissibile ( art. 331 cpc comma II).
L'art 332 cpc invece disciplina la fattispecie delle cause c. d scindibili, . La norma dispone che, se l'impugnazione della sentenza pronunciata in tali cause viene proposta solo da , o solo contro, pagina 4 di 7 alcune parti del giudizio di primo grado, il Giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quelle parti per cui l'impugnazione non è preclusa o esclusa.
Non si determina però una fattispecie di litisconsorzio necessario ma di c.d. litisconsorzio processuale. Ratio della norma è impedire la sovrapposizione di gravami e il possibile conflitto di giudicati.
Da tale differente ratio discende la differente conseguenza del mancato adempimento dell 'ordine di integrare il contraddittorio, concretato dalla sospensione del processo fino a che non spirino i termini, sia quello c.d lungo che quello breve, per l'impugnativa della sentenza ( art 332 cpc comma II). Spirati i termini, il processo prosegue regolarmente. Non si determina quindi alcuna inammissibilità, ma, semmai, una sospensione.
Nel caso di specie,questo Collegio ha ritenuto di ricondurre la vertenza nella categoria disciplinata dall'art. 332 cpc, trattandosi di contestazione inerente la quantificazione delle sole spese legali, ed ha di conseguenza agito come stabilito dalla norma citata , comma
I, in quanto, al dicembre 2024, la sentenza , emessa nel luglio 2024
e non notificata, era ancora impugnabile da parte dell'
[...]
. CP_4
Al 20 febbraio 2025, data di discussione della vertenza, , i termini ,sia “ lungo “ che breve, per l'impugnativa della sentenza oggi oggetto di contestazione sono scaduti. Pertanto, non vi è spazio per disporre una sospensione, come rilevato dalla difesa degli appellanti, e non sussistono ostacoli alla prosecuzione del giudizio ed all'esame della domanda nel merito, che il Collegio ritiene fondata.
Il valore della vertenza di primo grado al momento della sua definizione deve determinarsi con riferimento alla somma pagina 5 di 7 complessivamente offerta e pagata in conciliazione stragiudiziale , ossia euro 37.444,62.
Il DM 55/14 e le sue successive modificazioni individuano i parametri minimi, medi, e massimi cui il Giudice deve attenersi nella quantificazione delle spese del giudizio, differenziati in relazione al valore della singola controversia. Il DM 37/2018, in particolare, dispone espressamente l'inderogabilità dei parametri minimi.
E' vietato al Giudice disporre una condanna inferiore ai minimi tabellari, salve specifiche eccezioni di legge e salva, eventualmente, la sussistenza di speciali ragioni che devono essere oggetto di specifica ed espressa motivazione . La questione è stata recentemente affrontata e decisa nei termini sopra riportati dalla
Cassazione con la sentenza n. 17613/2024, che ha anche rimarcato la rilevanza dell'entrata in vigore della L 49/2023, o legge sull'equo compenso.
Nel caso di specie, la tariffa tabellare minima correlata alla fascia da euro 26.000,00 a euro 52.000,00 ,in cui si colloca appunto , in posizione quasi mediana, il valore della controversia decisa dal
Tribunale di Busto Arsizio, riferita alle fasi del giudizio espletate, è di euro 4.629,23
Si deve quindi ritenere con l'appellante che la liquidazione di euro
2.000,00, effettuata dal primo Giudice, sia decisamente ed ingiustificatamente e inferiore al minimo e come tale emessa in violazione delle disposizioni sopra riportate.
La sentenza va quindi riformata in parte qua, liquidando l'ammontare complessivo delle spese legali in euro 4.800,00, ritenuto congruo rispetto all'attività espletata in primo grado, tenuto conto del tardivo pagamento effettuato da CP_3
pagina 6 di 7 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono calcolate , in base alla tabella allegata al DM 55/14 e successive modificazioni ex DM 37/2018, sul valore della domanda proposta in appello ,incentrata sul solo capo relativo alla condanna alle spese, quindi sullo scaglione fino a euro 5.200,00.
Le somme vanno distratte in favore del legale degli appellanti che si è dichiarato antistatario per entrambi i gradi del giudizio.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio
n. 486/2024, condanna al pagamento delle spese del primo CP_3
grado di giudizio nella misura complessiva di euro 4.800,00 oltre spese generali ed oneri di legge, ordinandone la distrazione in favore del legale degli appellanti dichiaratosi antistatario.
Conferma nel resto.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado che CP_3
liquida in euro 1.500,00= oltre spese generali ed oneri di legge, disponendone la distrazione in favore del legale degli appellanti dichiaratosi antistatario
Milano 20 febbraio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
N. R.G. registro generale appello lavoro 1050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 486/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, iscritta al n. r.g. 1050/2024 estensore Giudice Dr.ssa Franca Molinari, discussa all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025, promossa da
Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. .F.
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. , (C.F.
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
Parte_7 C.F._7 Parte_8 (C.F. , (C.F. C.F._8 Parte_9
), F.
), (C.F. , C.F._9 Parte_10 C.F._10 [...]
Pt_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F.
pagina 1 di 7 ), (C.F. C.F._12 Parte_13 C.F._13 Parte_14
C.F._14 Parte_15 C.F._15 (C.F. ), (C.F. Parte_16 C.F._16 Parte_17 (C.F. , (C.F.
), .F. , C.F._17 Parte_18 C.F._18
Parte_19 C.F._19 Parte_20 (C.F. (C.F.
), (C.F. , C.F._20 Parte_21 C.F._21
Parte_22 C.F._22 Parte_23 (C.F. , (C.F.
), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO ROBERTO C.F._23
domiciliati in Via Castano Primo GALLARATE presso il difensore ,
APPELLANTI
CONTRO
CP_1 Cont P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
FORESTIERI GIANFRANCO , elettivamente domiciliato in NAPOLI Calata
Ponte di Casanova 28 presso il difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per ed altri Voglia l'Ecc,ma Corte così giudicare: Parte_1
previa riforma dell'impugnata sentenza n. 486/2024 del
Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, Dott.ssa Franca
Molinari, nella sola parte relativa alla misura dell'importo liquidato a titolo di compensi professionali alla difesa dei ricorrenti e posto a carico di quantificare l'importo CP_3
dovuto da quest'ultima nella misura richiesta in Primo (€ Pt_24
10.131,50), oltre accessori di legge (spese generali, iva e cpa, se dovute), ovvero nel differente importo comunque compreso tra i compensi minimi e massimi individuati dal D.M. 55/2004 e
D.M. 147/2022, conseguentemente condannare al CP_3
pagamento delle stesse a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. Con vittoria di spese e competenze pagina 2 di 7 professionali di causa, da distrarsi a favore del procuratore ricorrente, che si dichiara sin d'ora antistatario.
CP_3 PER Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, sez.
Lavoro e Previdenza di emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: Rigettare l'avverso atto di appello;
condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulle domande proposte dai ricorrenti, odierni appellanti, contro e CP_1 Controparte_4
. Ciò in quanto sulle rivendicazioni di natura economica per cui
[...]
era causa era stata raggiunta una conciliazione ,che aveva visto il pagamento della somma di euro 37.444,20 complessiva. Il pagamento però era avvenuto successivamente all'instaurazione del giudizio ed alla costituzione da parte di . Conseguentemente, al Giudice era CP_4
stata chiesta pronuncia sulle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale .
Nell'accogliere la domanda, il primo Giudice aveva condannato CP_1
al pagamento di euro 2.000,00 oltre oneri in favore dei ricorrenti,
e di euro 1.000,00 oltre oneri in favore di CP_4
I lavoratori hanno contestato la quantificazione della condanna.
si è costituito difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 9 12 2024 , cui la causa era stata chiamata per la discussione, il Collegio ha rilevato la mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio ad In conseguenza, ha Controparte_4
ordinato agli appellanti, ex art 332 cpc, di procedere all'integrazione del contraddittorio, fissando per discussione l'udienza del 20 febbraio 2025.
pagina 3 di 7 All'udienza del 20 febbraio 2025 il legale di parte appellante ha precisato di non aver proceduto come da ordinanza del Collegio del dicembre 2024, in quanto era oramai decorso il termine per la proposizione di appello da parte di . Ha dichiarato, senza CP_4
essere smentito dal legale di parte appellata che, a CP_3
seguito di verifica, era risultato che in effetti non era stato proposto alcun gravame da parte dell' Ha quindi Controparte_4
invocato l'applicazione dell'art. 332 secondo comma cpc .
Il legale di parte appellata nulla ha eccepito in merito.
Le parti hanno precisato le loro conclusioni
La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che la mancata integrazione del contraddittorio non determina impedimento alla definizione della domanda nel merito.
Gli artt 331 e 332 cpc disciplinano il regime della partecipazione ai giudizi di impugnazione con pluralità di parti determinatasi nel precedente grado di giudizio.
L'art. 331 disciplina i casi in cui la decisione deve essere pronunciata necessariamente nei confronti di tutti i partecipanti al grado precedente ( cd cause inscindibili). In questi casi, ove il gravame sia stato notificato solo ad alcune, il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio. Se l'ordine non viene adempiuto, il gravame viene dichiarato inammissibile ( art. 331 cpc comma II).
L'art 332 cpc invece disciplina la fattispecie delle cause c. d scindibili, . La norma dispone che, se l'impugnazione della sentenza pronunciata in tali cause viene proposta solo da , o solo contro, pagina 4 di 7 alcune parti del giudizio di primo grado, il Giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quelle parti per cui l'impugnazione non è preclusa o esclusa.
Non si determina però una fattispecie di litisconsorzio necessario ma di c.d. litisconsorzio processuale. Ratio della norma è impedire la sovrapposizione di gravami e il possibile conflitto di giudicati.
Da tale differente ratio discende la differente conseguenza del mancato adempimento dell 'ordine di integrare il contraddittorio, concretato dalla sospensione del processo fino a che non spirino i termini, sia quello c.d lungo che quello breve, per l'impugnativa della sentenza ( art 332 cpc comma II). Spirati i termini, il processo prosegue regolarmente. Non si determina quindi alcuna inammissibilità, ma, semmai, una sospensione.
Nel caso di specie,questo Collegio ha ritenuto di ricondurre la vertenza nella categoria disciplinata dall'art. 332 cpc, trattandosi di contestazione inerente la quantificazione delle sole spese legali, ed ha di conseguenza agito come stabilito dalla norma citata , comma
I, in quanto, al dicembre 2024, la sentenza , emessa nel luglio 2024
e non notificata, era ancora impugnabile da parte dell'
[...]
. CP_4
Al 20 febbraio 2025, data di discussione della vertenza, , i termini ,sia “ lungo “ che breve, per l'impugnativa della sentenza oggi oggetto di contestazione sono scaduti. Pertanto, non vi è spazio per disporre una sospensione, come rilevato dalla difesa degli appellanti, e non sussistono ostacoli alla prosecuzione del giudizio ed all'esame della domanda nel merito, che il Collegio ritiene fondata.
Il valore della vertenza di primo grado al momento della sua definizione deve determinarsi con riferimento alla somma pagina 5 di 7 complessivamente offerta e pagata in conciliazione stragiudiziale , ossia euro 37.444,62.
Il DM 55/14 e le sue successive modificazioni individuano i parametri minimi, medi, e massimi cui il Giudice deve attenersi nella quantificazione delle spese del giudizio, differenziati in relazione al valore della singola controversia. Il DM 37/2018, in particolare, dispone espressamente l'inderogabilità dei parametri minimi.
E' vietato al Giudice disporre una condanna inferiore ai minimi tabellari, salve specifiche eccezioni di legge e salva, eventualmente, la sussistenza di speciali ragioni che devono essere oggetto di specifica ed espressa motivazione . La questione è stata recentemente affrontata e decisa nei termini sopra riportati dalla
Cassazione con la sentenza n. 17613/2024, che ha anche rimarcato la rilevanza dell'entrata in vigore della L 49/2023, o legge sull'equo compenso.
Nel caso di specie, la tariffa tabellare minima correlata alla fascia da euro 26.000,00 a euro 52.000,00 ,in cui si colloca appunto , in posizione quasi mediana, il valore della controversia decisa dal
Tribunale di Busto Arsizio, riferita alle fasi del giudizio espletate, è di euro 4.629,23
Si deve quindi ritenere con l'appellante che la liquidazione di euro
2.000,00, effettuata dal primo Giudice, sia decisamente ed ingiustificatamente e inferiore al minimo e come tale emessa in violazione delle disposizioni sopra riportate.
La sentenza va quindi riformata in parte qua, liquidando l'ammontare complessivo delle spese legali in euro 4.800,00, ritenuto congruo rispetto all'attività espletata in primo grado, tenuto conto del tardivo pagamento effettuato da CP_3
pagina 6 di 7 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono calcolate , in base alla tabella allegata al DM 55/14 e successive modificazioni ex DM 37/2018, sul valore della domanda proposta in appello ,incentrata sul solo capo relativo alla condanna alle spese, quindi sullo scaglione fino a euro 5.200,00.
Le somme vanno distratte in favore del legale degli appellanti che si è dichiarato antistatario per entrambi i gradi del giudizio.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio
n. 486/2024, condanna al pagamento delle spese del primo CP_3
grado di giudizio nella misura complessiva di euro 4.800,00 oltre spese generali ed oneri di legge, ordinandone la distrazione in favore del legale degli appellanti dichiaratosi antistatario.
Conferma nel resto.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado che CP_3
liquida in euro 1.500,00= oltre spese generali ed oneri di legge, disponendone la distrazione in favore del legale degli appellanti dichiaratosi antistatario
Milano 20 febbraio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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