Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PO
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza dell'8 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N.2249/2024 RG Lavoro vertente
TRA
[...]
Parte_1
C.F. , in persona del Ministro p.t.,
[...] P.IVA_1 [...]
, in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ads80030620639; pec: telefax: 0815525515), Email_1 presso cui ope legis domiciliano alla Via A.Diaz, n.11
APPELLANTE
E
, nata a S. Maria a [...] il [...] e residente a Controparte_1
alla via Marchesiello n. 98, C.F.: , elett.te dom.ta in Pt_1 C.F._1
alla Piazza Vanvitelli n. 4/D, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Cundari Pt_1
(C.F.: che la rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._2 calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo di p.e.c.:
Email_2
APPELLATA
1
Con sentenza n. 1863/2024 pubbl. il 18/07/2024 il Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., in accoglimento del ricorso, dichiarò il diritto della lavoratrice al riconoscimento ai fini giuridici ed economici - quale servizio pre- ruolo- del periodo prestato come docente di scuola materna dall'a.s. 2005/06 all'a.s. 2015/16, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corretta ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive, pari ad euro 40.528,69 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della maturazione dei crediti al saldo, oltre spese processuali.
Con atto tempestivamente depositato il 5.08.2024, gli appellanti in epigrafe hanno censurato la sentenza con riguardo all'erronea valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Hanno chiesto, in riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare la prescrizione delle differenze retributive maturate sino al 16.12.2016 e, per l'effetto, limitare la condanna a carico della parte appellante al pagamento delle sole differenze retributive maturate successivamente a tale data;
infine compensarsi le spese del presente grado di gravame.
Si è costituita l'appellata sostenendo la correttezza della decisione impugnata di cui ha chiesto la conferma, con rigetto dell'avverso ricorso e vittoria di spese.
La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
acquisite le note di parte, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è infondato.
Incontestato il merito – su cui si è ormai formato il giudicato – la parte appellante ha censurato parzialmente la decisione, rilevando che il primo Giudice aveva respinto l'eccezione di prescrizione in quanto: la ricorrente era stata immessa in ruolo in data 01.09.2016; il periodo di prova era stato superato positivamente in data 01.09.2017; il decreto di ricostruzione era stato emesso in data 16.12.21 (dovendosi tenere conto anche della sospensione COVID); il ricorso era stato notificato nei successivi due anni all'Amministrazione.
Pacifici invero tali fatti e la loro successione nel tempo, l'appellante ha evidenziato, di contro, che la controparte aveva allegato al ricorso introduttivo conteggi relativi alle differenze retributive rivendicate a decorrere dal 1°.09.99 e che dovevano ritenersi prescritti i ratei delle differenze retributive anteriori al 16.12.2016 (quinquennio antecedente al decreto di ricostruzione di carriera del 16.12.2021) in assenza di pregressi atti interruttivi.
Deve premettersi che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ex art. 2935 c.c..
Come precisato dalla Suprema Corte “l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene
2 della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti…. e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
…. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio"” .
Diversamente- ha precisato la Suprema Corte “il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto". Ha concluso quindi la Corte nel senso che “l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione….in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2232 del 2020).
Osserva il collegio che nella fattispecie la parte era stata immessa in ruolo in data 01.09.2016 e, quindi, sicuramente prima di questa data la prescrizione non poteva iniziare a decorrere. Inoltre il consolidamento della sua posizione era intervenuto all'esito del periodo di prova, in data 01.09.2017.
Soltanto successivamente a tale momento, di perfezionamento della fattispecie, la ricorrente aveva interesse a richiedere la ricostruzione di carriera, come è accaduto.
Con l'emissione del decreto 1225 dell'11/10/2021 – 16.12.2021 la storia lavorativa della ricorrente è stata oggetto di nuova ed integrale valutazione, con l'attribuzione di una nuova anzianità di servizio e, conseguentemente, del correlato trattamento economico. La ricorrente, in tale occasione, ha avuto contezza dei calcoli effettuati
3 all'esito di tale verifica in termini ritenuti non corretti ed ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il Giudice – sottolineando che deve tenersi conto anche della sospensione COVID- ha infine rilevato che il ricorso era stato notificato all'Amministrazione nei successivi due anni.
Deve inoltre precisarsi che, contrariamente a quanto dedotto dal , Parte_1 dall'esame dei conteggi si evince che la parte ricorrente nulla aveva rivendicato per gli anni anteriori al 2006, essendo il calcolo della differenza spettante per tale periodo pari ad euro 0,00. Infatti in ricorso era stato rivendicato l'inserimento della docente nella fascia retributiva corrispondente ad anni 0/8 a decorrere dal 1^/9/2005, in quella corrispondente ad anni 09/14 a decorrere dal 1/^9/2012 ed in quella da 15/20 anni dal 1^/9/2018.
L'appello va quindi respinto: in assenza di contestazione relativa ai criteri contabili applicati dalla ricorrente nel prospetto prodotto in primo grado, la sentenza resta confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Non è applicabile, in considerazione della qualità della parte appellante, l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Cundari, anticipatario.
Così deciso in Napoli, l'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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